Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione, Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 1724 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: pagamenti interessi moratori, Tra società con sede Parte_1 in Pom le, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di PO
, in persona del suo amministratore unico e legale P.IVA_1 rapp.te, dott. , rapp.ta e difesa - giusta procura Parte_2 rilasciata su osto in calce al presente atto - dagli avv.ti Mauro Fierro (codice fiscale CodiceFiscale_1 ed indirizzo pec: Email_1
Francesco Vecchione (codice fiscale ed CodiceFiscale_2 indirizzo pec: , Email_2 presso lo studio del primo elett.te dom.ta, in PO, alla Via G. Melisurgo n. 15, -attrice- E
P.IVA Controparte_1 virtù di P.IVA_2 procura per atto pubblico, elett.te domiciliata con gli stessi stessa presso l'U.O.C Affari Legali, in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio ai sensi dell'art. 136 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati nel logo
-convenuta-
Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (in data 23.3.2022) il (di seguito, anche Parte_1 so iudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, la (di seguito, Controparte_2 Contr anche solo: la “ ) per senti st'ultima al pagamento dell'importo di €. 1.012.506,00 (da aggiornarsi fino all'effettivo soddisfo), ovvero di quella diversa somma (maggiore o minore) ritenuta effettivamente dovuta, a titolo di interessi maturati ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 (e sue
1
[...]
2022 e, quindi, tardivamente rispetto all'udienza di prima comparizione delle parti del 13.9.2022 indicata nell'atto di citazione con conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare qualsiasi eccezione (processuale e di merito) non rilevabile d'ufficio (quale, ad es., l'eccezione di prescrizione).
2 Nel merito deve evidenziarsi innanzitutto la pacificità dei fatti in relazione alla prescrizione decennale applicabile al caso di specie (cfr. Trib. Torre Annunziata nella causa iscritta al n. 481 del R.G.A.C. dell'anno 2020 e rg. n. 1470/2022). Inoltre è infondata l'eccezione di inapplicabilità alla fattispecie del d.lgs. 231/2002. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare la riconducibilità al genus delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002 anche dei contratti sottoscritti dai centri accreditati e l' ed aventi ad oggetto Controparte_1
l'erogazione di avore degli assistiti del servizio sanitario nazionale. Nella sentenza, n. 14349/2016 la Suprema Corte ha chiarito che l'accreditamento non è riconducibile ad un contratto poiché il suo conferimento è esercizio di un potere amministrativo all'esito di una verifica delle caratteristiche che connotano l'esercizio dell'attività sanitaria da parte del soggetto richiedente. È dunque un provvedimento amministrativo che abilita il soggetto a inserirsi nel servizio sanitario pubblico ed è riconducibile al genus delle concessioni. Dopo aver individuato il soggetto però l'amministrazione pubblica agisce iure privatorum stipulando con la struttura accreditata un apposito negozio per definire le prestazioni da fornire e il corrispettivo relativo. Tale accordo assume la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive astrattamente sussumibile nelle “transazioni commerciali” di cui al d.lgs. n. 231/2002 (cfr. altresì Cass. 2039172016; Cass. 17665/2019). Inoltre, applicabile al caso di specie è la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/02, sia per quanto concerne il tasso di interesse dalla stessa fissato, sia per quanto attiene al meccanismo dettato per l'automatico riconoscimento degli interessi, senza necessità che venga effettuato alcun formale atto di costituzione in mora, essendo prevista dalla legge l'operatività di una mora ex re, in virtù della decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che con la recente decisione è stato affermato, in linea con quanto già precedentemente sostenuto in sede di legittimità, che: “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 231/2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione
3 pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture provate accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002”. (così, Cass., Sez. Un., 14.12.2023, n. 35092). Peraltro già questo Tribunale (sent. n. 320/2024 – n. 1022/2024) ha ritenuto che “È noto che la materia relativa ai pagamenti delle transazioni commerciali, anche da parte delle P.A., ha trovato la sua disciplina normativa nella direttiva europea 2000/35/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 231/2002 e successiva modifica con D. Lgs 192/12. Il D.lgs. n. 231/02 si applica a tutti i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ex art. 2, co.1, lett. a). Secondo gli artt. 4 e 5 della richiamata normativa, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, fissato in trenta giorni, salva diversa previsione contrattuale e, salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi di mora a carico del debitore è determinato in misura pari al saggio d'interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato di otto punti percentuali. In sintesi, al dichiarato fine di imporre pratiche virtuose agli enti committenti sono imposti termini certi per il pagamento (trenta giorni dal ricevimento fattura) e per il caso di inadempimento si prevede la automatica messa in mora, senza necessità di formale diffida da parte del creditore, e maturazione di interessi c.d. moratori (tasso BCE + 8punti)”. A ciò deve aggiungersi che la corretta interpretazione ed applicazione della disciplina europea da cui trae origine il D. Lgs. n. 231/02 e le sue successive modificazioni ed integrazioni (v. Corte di Giustizia, Grande Chambre, sent. n. 28.1.2020, resa nella causa C – 122/2018), non tiene conto della circostanza che la data di decorrenza dell'efficacia dei singoli contratti è stata fissata (per espressa previsione pattizia) al 1° gennaio di ciascun anno, indipendentemente da quando è intervenuta la relativa (e temporalmente successiva) sottoscrizione dei medesimi. Infine, viene in rilievo che il D. Lgs. 231/2001, all'art. 4 prevede che: “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (Trib. Torre Annunziata n. 768/2025), e quindi appare corretto ed utilizzare il calcolo sviluppato dal CTU per rispondere al primo quesito che è stato posto dal precedente G.I. al momento del conferimento al suddetto ausiliare dell'incarico peritale, vale a dire il calcolo degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 sulle somme di cui alle fatture prodotte dal a decorrere dalla data di Parte_1
4 scadenza della relativa prestazione indicata in contratto sino alla data dell'effettivo pagamento per come allegato e documentato Contr da parte attrice (e non disconosciuto dalla . Tale calcolo, invero, ha portato il CTU a quantificare il totale degli interessi moratori maturati dal Centro nel periodo Pt_1
2010/2018 nell'importo complessivo pari ad €. 878.063,40. Per tali motivi condanna la convenuta, al pagamento in favore dell'attrice della somma €. 878.063,40 oltre interessi codicistici dal deposito della sentenza e fino all'effettivo soddisfo. Le competenze del presente giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, anche tenuto conto della mancanza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-a coglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta, in favore dell'attrice al pagamento della somma di €. 878.063,40 oltre interessi codicistici dal deposito della sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna altresì la medesima convenuta al pagamento in favore della società attrice delle competenze di lite che determina nella complessiva somma di € 15.659,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA, ed € 1.713,00 per spese;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta, le spese di CTU. Torre Annunziata, 25 giugno 2025.
Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
5