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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 799 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Asmara N.12 C.F._1
(ANG. Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF , CP_1 P.IVA_1
- resistente – CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. ha prestato attività lavorativa presso la Parte_1 [...]
con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e Controparte_2
indeterminato, ricoprendo la qualifica di operaio edile. Durante il rapporto di lavoro, il ricorrente ha subito una grave violazione dei suoi diritti contrattuali, in quanto il datore di lavoro ha omesso di corrispondergli le retribuzioni spettanti per diversi mesi, precisamente da febbraio 2020 a luglio 2020, nonché di consegnargli le relative buste paga per un periodo ancora più ampio, compreso tra ottobre 2019
e luglio 2020. Tale condotta ha determinato un evidente pregiudizio economico per il lavoratore, il quale ha maturato il diritto di dimettersi per giusta causa con decorrenza dal 30 luglio 2020. Ulteriormente, è stato accertato che il Sig. ha osservato un periodo di Parte_1
malattia certificata dal 15 luglio 2020 al 29 luglio 2020, come attestato dalla documentazione sanitaria trasmessa regolarmente all' . Nonostante la CP_1 richiesta formale, l' non ha provveduto a riconoscere l'indennità di CP_3
malattia spettante, senza fornire alcuna motivazione valida a giustificazione del rifiuto. Risulta altresì che la parte resistente, pur essendo stata ritualmente citata, ha scelto di non costituirsi in giudizio e di non produrre alcuna documentazione atta a contestare la fondatezza delle pretese attoree.
Tale comportamento processuale, in linea con consolidata giurisprudenza (Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 17980/2013; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 22228/2015), implica che le allegazioni del ricorrente debbano ritenersi provate, in quanto la mancata opposizione agli elementi offerti in giudizio costituisce un indice di non contestazione dei fatti. L' , pertanto, non ha dimostrato né l'insussistenza dei CP_1 requisiti normativi per l'erogazione dell'indennità né ha fornito elementi che possano escludere la sussistenza del diritto in capo al ricorrente.
Si deve inoltre considerare che, ai sensi dell'art. 74 della Legge n. 833 del 1978,
l'indennità di malattia per i lavoratori con qualifica operaia è a carico dell' , CP_1 salvo diverse previsioni contrattuali che prevedano un'integrazione da parte del datore di lavoro. In virtù del D.L. n. 663 del 1979, convertito in Legge n. 33 del
1980, il datore di lavoro funge da soggetto incaricato dell'anticipazione dell'indennità, ma tale obbligo non esonera l' dalla responsabilità primaria CP_1
nei casi in cui il datore non adempia. Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver diritto all'indennità economica di malattia e l' , CP_3
rimanendo inerte, non ha potuto validamente contestare tale diritto.
In ragione di quanto esposto, si ritiene che la domanda debba essere accolta.
L' deve essere condannato alla corresponsione dell'indennità economica di CP_1
malattia per il periodo dal 15 luglio 2020 al 29 luglio 2020, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e con il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. Inoltre, l'ente previdenziale deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, comprensive degli eventuali costi per consulenze tecniche e assistenza legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione,
Dichiara che il Sig. ha diritto all'indennità economica di Parte_1
malattia per il periodo compreso tra il 15 luglio 2020 e il 29 luglio 2020.
Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 corresponsione dell'indennità economica di malattia in favore del ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, CP_1
liquidate in euro 1300,00 oltre accessori di legge con distrazione a favore del procuratore costituito.
Così deciso in Patti 24/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo