Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 454 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e Parte_1 difesa come in atti dall'Avv. Gennaro Di Maggio, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via
Rione Sirignano, n. 6;
PARTE APPELLANTE PRINCIPALE
E
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e Controparte_1
difesa come in atti dagli Avv.ti Simone Giardina e Nazarena Montuori, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via Matteo Renato Imbriani, n.133;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dagli CP_2
Avv.ti Filomena Sacco e Domenico Cantore, elettivamente domiciliata in Salerno, presso la sede
, alla via De Leo, n.12; CP_2
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 355/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno.
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n.355/2021, pubblicata in data 19.02.2021, il Tribunale di Salerno, in funzione di
G.L., accoglieva per quanto di ragione l'opposizione proposta dal Controparte_1
con ricorso depositato in data 27.01.2020 nei confronti di e Parte_1
con riferimento ad un estratto di ruolo rilasciatogli dal competente ufficio dell'ente di CP_2 riscossione, rilevando l'omessa notifica di uno dei tre atti impositivi di cui al suddetto estratto (in particolare, della cartella n. 10020170013139643, relativa a premi e dichiarandone CP_2 conseguentemente l'inefficacia, il tutto con compensazione delle spese di lite.
Con atto di appello depositato in data 3.8.2021 impugnava la Parte_1
suddetta sentenza, eccependo l'intervenuta e regolare notifica della cartella di pagamento n.10020170013139643 e deducendo altresì l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal
[...]
nella precedente fase processuale per carenza di interesse ad agire Controparte_1
giuridicamente rilevante. Concludeva chiedendo che la Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarasse valida ed efficace anche la notifica della cartella di pagamento in oggetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 03.11.2022, l' aderiva al CP_2 gravame dell'Agenzia e ne chiedeva l'accoglimento.
Si costituiva nel presente grado di giudizio altresì il con memoria Controparte_1 depositata in data 04.11.2022, resistendo sulla base di articolare argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone pertanto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello principale promosso da è inammissibile per le Parte_1
ragioni che si seguito si andranno ad esporre.
Con la sentenza a Sezioni Unite n. 7514/2022, la S.C. -risolvendo i contrasti sorti nella giurisprudenza - ha precisato che l' non è legittimata ad agire in merito a profili che Pt_1
riguardano il solo ente previdenziale.
Le Sezioni Unite hanno ribadito in primo luogo che “la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere
l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva,
l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e
a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile”.
In secondo luogo, la sentenza n. 7514/2022 ha altresì precisato che, quando si chiede al giudice l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione per omessa notifica delle cartelle di pagamento, si invoca una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
“L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra
l'esattore e l'ente impositore”.
Di conseguenza, proseguono le Sezioni Unite, “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento
o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ.,comma 1, soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n.
16412)”; “l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti
“ultra partes” verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo”.
Ne consegue che l' non è titolare del rapporto previdenziale (che intercorre Parte_1 solo fra il contribuente e l'ente impositore), e non è pertanto legittimata ad agire o a contraddire nei giudizi in relazione ai profili correlati all'omissione della notificazione degli atti impositivi ovvero alla prescrizione estintiva del credito dell'ente previdenziale.
Nel caso che qui ci occupa, il ha eccepito nel ricorso introduttivo Controparte_1
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento contenute nell'estratto di ruolo de quo, nonché la prescrizione dei crediti portati dalle stesse.
La controversia quindi riguarda, nel suo nucleo fondamentale ed al di là delle stesse questioni correlate ai profili di ammissibilità del rimedio giurisdizionale azionato dal contribuente,
l'accertamento della sussistenza stessa della pretesa creditoria, di cui è titolare solo il predetto ente impositore.
Pertanto, solo a tale ente, e non all' spetta la legittimazione a proporre l'appello. Pt_1
“L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data –la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (Cass. S.U. n. 1912/2012).
“L'accertamento del difetto di “legitimatio ad causam”, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.,
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione” (Cass. n. 14266/2006, n.
5375/2012, n. 14243/2012). Applicando tali principi al caso di specie, l'appello proposto dall' deve dunque ritenersi Pt_1 inammissibile, in quanto era legittimato ad impugnare tale decisione solo l'ente impositore titolare del credito, il tutto tenuto anche conto che non viene formulata dall'appellante principale nel proprio atto di impugnazione alcuna espressa e specifica censura in ordine al regolamento di spese adottato dal Giudice di prime cure.
Ciò chiarito, può ora procedersi ad esaminare l'appello incidentale proposto dall' . CP_2
L' nella memoria difensiva di cui sopra, infatti, non si è limitato a resistere all'avverso CP_3 gravame, ma ha aderito all'appello dell' con deduzioni che possono qualificarsi Pt_1
sostanzialmente come appello incidentale, in quanto tese alla riforma della decisione adottata dal primo giudice.
L'appello incidentale promosso dallo stesso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile, non avendo provveduto l'istituto alla notifica dello stesso.
Come recentemente ribadito dalla S.C. di Cassazione, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421
c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c..
Nello stesso senso si muove la giurisprudenza più recente (cfr. a titolo esemplificativo, Cass.
26/11/2020, n. 27079; Cass. 14/03/2018, n. 6159; Cass. 7/07/2018, n. 14839).
Il principio peraltro è stato esteso all'appello incidentale (Cass. 3/04/2017, n. 8595; Cass.
19/01/2016, n. 837), in considerazione del fatto che la costituzione dell'appellato si perfeziona, al pari di quella dell'appellante, con il solo deposito del fascicolo contenente la memoria difensiva ex art. 436 c.p.c., ma per una valida proposizione dell'appello incidentale è necessario che: a) esso sia contenuto nella memoria difensiva;
b) la memoria sia depositata, a pena di decadenza, nei dieci giorni precedenti l'udienza di discussione;
c) entro tale termine la memoria contenente l'impugnazione incidentale sia notificata all'appellante.
Il predetto termine di dieci giorni, fissato dall'art. 436 c.p.c., comma 3, ha carattere perentorio, sia per assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale sia per l'inequivocabile dato letterale della norma;
e benché si affermi che la fase della notifica sia estranea all'edictio actionis (Cass.
3/08/2005, n. 16236), il che è esatto afferendo la notificazione alla c.d. vocatio in ius, che richiede il coinvolgimento della controparte convenuta, nondimeno, proprio al fine di armonizzare il sistema con i principi espressi dalle Sezioni unite su richiamate, è necessario che nel predetto termine l'attività notificatoria sia stata quanto meno avviata. Ciò, del resto, è conforme al tenore testuale della disposizione in esame, in cui l'espressione "almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente" è riferita non solo al deposito dell'atto ma anche alla sua notificazione.
Pur non avendo il codice di rito stabilito un termine entro cui l'appellato deve depositare la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta notificazione della memoria difensiva, indispensabile per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio sulla sua impugnazione, si ritiene, sin da Cass. Sez. Un., 16/12/1986, n. 7533, che ciò possa avvenire al più tardi all'udienza di discussione, in cui l'appellante incidentale ha l'onere di dimostrare di aver notificato alla controparte l'impugnazione, salva la necessità di un ulteriore termine per la sua rinnovazione nell'ipotesi in cui la notificazione sia affetta da vizi che consentano l'applicazione dell'art. 291 c.p.c.: ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie.
In consapevole dissenso rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1986, si era posta una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 4/10/1996, n. 8707, Cass. 4/08/2004, n. 14952; Cass.
3/08/2005, n. 16236; Cass. 22/05/2007, n. 11888), ritenendo che la sanzione della decadenza dall'appello incidentale dovesse intendersi comminata dall'art. 436 c.p.c., comma 3, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge, e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine. Si è dunque sostenuto che, in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio (il quale va disposto anche nel caso di notificazione tardiva).
L'intervento delle Sezioni Unite n. 20604/2008, con la tesi restrittiva propugnata, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) e nel rispetto della
"ragionevole durata" del processo, non sconfessato dalla giurisprudenza successiva, ha di fatto superato quest'orientamento, imponendo la necessità di parificare la posizione dell'appellante incidentale a quella dell'appellante principale. L'argomento, con cui si vorrebbe che il principio della ragionevole durata del processo facesse aggio su quelli della tutela del diritto di difesa, del contraddittorio e di risulta sul diritto ad avere un giudizio, è fallace: l'adempimento della notificazione dell'atto contenente l'appello incidentale non è gravoso e, dunque, non può ledere il diritto di difesa, serve proprio a garantire il contraddittorio ed a garantirlo nella logica dell'assicurazione della ragionevole durata del processo, posto che un ordine ex art. 291 c.p.c., comporterebbe il rinvio dell'attività di trattazione;
infine, e conclusivamente, proprio l'elementarità dell'onere esclude che si mortifichi il principio dell'effettività del diritto al giudizio.
Deve dunque ribadirsi che ove il giudice dell'appello non possa verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio sulla impugnazione incidentale, per la mancata produzione della memoria contenente l'impugnazione incidentale notificata da parte dell'appellato e in difetto di una situazione di legittimo impedimento all'adempimento di detto onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito dichiarativa della improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 1.
(Cass. sez. III, 17/05/2022, n.15726).
Il principio espresso dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione nel 2008, cui va dato continuità, risulta ribadito anche di recente da Cass. n. 6159 del 2018, oltre che da Cass. n. 13162 del 2018, che ha ricordato come attraverso il rigoroso rispetto del principio in parola imposto all'appellante, si tuteli la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso
(così, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014). Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti. (Cass. civile sez. lav., 03/07/2018, n. 17368).
Va evidenziato, infine, che l'appello incidentale dell' risulta in ogni caso inammissibile, in CP_2
quanto proposto con la memoria difensiva depositata in data 03.11.2022, cioè oltre il termine di 6 mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (19.02.2021).
Ai sensi dell'art. 334 c.p.c. “Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia”.
Appare opportuno richiamare i principi espressi sul punto dalla suprema Corte: “L'impugnazione incidentale tardiva è processualmente dipendente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità determina anche quella del gravame incidentale: ne deriva che ove la parte intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione è tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in difetto, dolersi della mancata decisione sulla stessa” (Cass. n. 18415/2018). “L'appello incidentale tardivo perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., quando quello principale è dichiarato inammissibile” (Cass. n. 19284/2014).
“In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa
l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile” (Cass. n.
14609/2014).
“La notificazione di un atto di impugnazione non determina per la parte che ne è destinataria la decorrenza del termine breve di impugnazione, perché l'art. 326, comma 1, c.p.c. ricollega tale effetto non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria specificamente prevista della notificazione della sentenza secondo le previsioni degli art. 285 e 170 c.p.c., e d'altronde l'atto di impugnazione non è necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento”
(Cass. n. 31251/2018).
Nel caso che ci occupa, dunque, risultando inammissibile l'appello dell' per difetto di Pt_1 legittimazione nel senso indicato dalle Sezioni Unite n. 7514/2022, l'appello incidentale tardivo dell' risulterebbe comunque soggetto ad una declaratoria di inefficacia, essendo stato CP_2
proposto oltre il termine semestrale, pacificamente applicabile e decorrente dalla pubblicazione della sentenza di prime cure.
Per le considerazioni che precedono la sentenza va dunque confermata.
Quanto al regolamento delle spese del presente grado di giudizio, deve tenersi conto del fatto che l'adottata pronuncia processuale preclude una disamina del merito della questione alla luce di un contesto giurisprudenziale formatosi anche con riferimento ai presupposti di ammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo nell'accezione restrittiva evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 22946/2016, Cassazione civile, sez. III,
09/03/2017, n. 6034, Cassazione civile sez. VI, 07/03/2019, n. 6723 in motivazione) e sancita in seguito anche da fonti legislative (cfr. art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) il cui contenuto ha ottenuto il conforto delle giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, Sezioni Unite n. 26283 del
6.9.2022) e dello stesso giudice delle leggi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 190 del 17/10/2023); il complessivo consolidamento processuale della sentenza di primo grado conseguente alle declaratorie di inammissibilità e improcedibilità preclude dunque ogni possibile disamina degli ulteriori profili di cui sopra
Tenuto conto di quanto esposto ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese anche del secondo grado di giudizio.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 in relazione all'appello principale proposto di ed all'appello incidentale dell' . Parte_1 CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 3.8.2021 da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. e di in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del CP_2
Tribunale di Salerno n. 355/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'appello principale di ed improcedibile Parte_1
l'appello incidentale di CP_2
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 con riferimento agli appelli principale ed incidentale.
Salerno, 24.2.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)