Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 01/03/2023, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 00646/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01693/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, la penultima in proprio e quale legale rappresentante dei figli DI SA e Matteo SA, e l’ultimo esclusivamente nella propria qualità di legale rappresentante dei figli DI SA e Matteo SA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Nicolo' Giglio e Walter Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- Tribunale di Catania, terza sezione civile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In esito ad un’azione giudiziaria proposta a fronte del decesso del Sig.-OMISSIS-d-OMISSIS- ex art. 2 co. 3 L. n. 210/92.
In data 23/05/2022 tale sentenza è stata munita di formula esecutiva, ed in tale forma notificata in pari data al Ministero della Salute. Infine avverso la predetta sentenza è stato attestato non essere mai state proposte impugnazioni con atto del 10/05/2022 del Funzionario Giudiziario operante presso la Corte d’Appello di Catania.
Onde ottenere l’adempimento del suddetto obbligo ex judicato non adempiuto dal Ministero della Salute i Sig.ri -OMISSIS-, con gravame ritualmente notificato e depositato, infine avviavano un giudizio di ottemperanza.
Gli odierni istanti hanno quindi chiesto che venga ordinato all’Amministrazione obbligata:
a) di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- terza sezione civile;
b) di rifondere ai ricorrenti le spese ed i compensi del presente giudizio, con distrazione delle stesse in favore del patrocinatore di quelle Avv. Nicolò Giglio;
ed altresì che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, nonché condannata l’Amministrazione intimata al pagamento di somme a titolo di penalità di mora, la quale si chiede al Collegio di fissare a norma dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. Amm.
L’Amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che il ricorrente ha ritualmente proposto il presente procedimento e che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dalla resistente Amministrazione, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo.
È, altresì, documentata la notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione (avvenuta il 23/05/2022) con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza (avvenuta il 09/11/2022).
Pertanto il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe discendente dalla sentenza in narrativa, relativamente alla parte succitata, provvedendo al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle somme rispettivamente dovute e specificate nel titolo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Responsabile dell’Ufficio 7 della Direzione Generale per la Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, con facoltà di delega, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei termini di cui in motivazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con loro distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza):
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare ottemperanza al titolo in epigrafe, come specificato in motivazione;
b) nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, il Responsabile dell’Ufficio 7 della Direzione Generale per la Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, il quale provvederà come indicato in motivazione;
c) condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri e accessori come per legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.