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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2246/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2246/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO Parte_1 C.F._1 ANTONIO e dell'avv. AMATO RAFFAELE ( VIA MARAGLIANO 122 C.F._2
50144 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA ANTONO PURIFICATO, 24
CATANZAROpresso il difensore avv. AMATO ANTONIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente di scuola secondaria, premesso di avere sottoscritto con il convenuto contratti a tempo determinato relativamente agli anni CP_1 scolastici, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e di avere maturato per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale chiedeva la condanna del convenuto al CP_1 pagamento della complessiva somma di € 3.122,11 a titolo di indennità per ferie non godute.
Il , regolarmente costituitosi, eccepita la prescrizione Controparte_2 quinquennale dei crediti maturati nel quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso introduttivo (avvenuta il 31 ottobre 2024) per gli anni
2017/2018 e 2018/2019 , contestava nel merito la domanda sostenendo che la ricorrente aveva integralmente usufruito delle ferie spettanti e comunque
1 allegava che la stessa aveva richiesto e ottenuto di usufruire di 15 giorni di ferie nell' anno scolastico 2018/2019 di un giorno nell' anno 2019/2020.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente prendeva atto delle produzioni documentali effettuate dal e riduceva la domanda alla somma di euro € 2.385,04 richiesta per CP_1 le sole annualità 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021
La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa a seguito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Il quadro normativo
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12.
In particolare, il comma 54 stabilisce “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il co. 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012) stabilisce comunque che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme
2 indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Discende dalla lettura di tali disposizioni che i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione ma anche che possono fruirne nella restante parte dell'anno, nei limiti di 6 giorni laddove possano essere sostituiti. D'altro lato l'ultima norma citata, consente ai docenti a tempo determinato, in deroga alla regola generale, di poter avere la liquidazione delle ferie non godute,
“limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. .
Il diritto in questione trova riconoscimento, dunque, ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica.
Le suddette norme devono comunque essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. E' onere quindi del datore di lavoro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se
3 quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. ( cfr sentenza rese nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) .
Da quanto detto deriva che:
- a norma dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12 i docenti ( di ruolo e non) sono posti in ferie ex lege nel periodo di sospensione delle lezioni;
- nei periodi nei quali le lezioni sono in corso possono usufruire al massimo di 6 giorni di ferie, se la loro sostituzione non comporta aggravi di spesa;
- negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (dal 1 settembre all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 settembre) i docenti possono fruire delle ferie senza particolari restrizioni.
Nel caso dei docenti a tempo determinato con contratto con scadenza al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie sussiste ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce dei principi comunitari di cui si è detto, solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
La tutela comunitaria di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, riguarda , comunque, esclusivamente le ferie annuali retribuite che devono essere “di almeno 4 settimane” ( per colui che lavora per l'intero anno) e quindi non si estende ad ulteriori periodi di riposo contrattualmente riconosciuti , quali le festività soppresse, che rimangono assoggettate al disposto dell'art. 5, comma 8 del DL 95/2021.
Quanto alla prescrizione è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più
4 ampia tutela applicando il termine ordinario decennale ( cfr tra le altre Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 3021 del 10/02/2020).
Applicando tali principi al caso concreto si osserva :
a) nessuna prescrizione può dirsi maturata atteso che tra la data di maturazione del credito più datato ( 30 giugno 2018) e la notifica del ricorso (31 ottobre 2024) non risulta trascorso il termine decennale b) Anno scolastico 2017/2018.
Nell'anno scolastico in questione la docente alla fine delle lezioni aveva maturato 8 giorni di ferie non godute ( 20-12 pacificamente goduti durante la normale attività scolastica) e non risulta che sia stata invitata a usufruirne, prima della scadenza del contratto.
c) Anno scolastico 2018/2019
La relativa domanda non è stata coltivata in quanto la docente ha usufruito , su sua domanda, di tutti i giorni di ferie spettanti, così come documentato dal Cont
.
d) Anno scolastico 2019/2020
Nell'anno scolastico in questione la docente alla fine delle lezioni aveva maturato 10 giorni di ferie non godute ( 23 - 13 goduti durante la normale attività scolastica) e non risulta che sia stata invitata a usufruirne, prima della scadenza del contratto.
e) Anno scolastico 2020/2021
Nell'anno scolastico in questione la docente alla fine delle lezioni aveva maturato 9,5 giorni di ferie non godute ( 21,5 - 12 goduti durante la normale attività scolastica) e non risulta che sia stata invitata a usufruirne, prima della scadenza del contratto.
In definitiva la ricorrente ha diritto alla monetizzazione di 8 giorni di ferie per l'anno scolastico 2017/2018 ( pari ad € 556,16 e cioè 69,52 x 8 ) , 10 giorni di ferie per l'anno scolastico 2019/2020 ( pari ad € 706,8 e cioè 70,68 x 10), di 9,5 giorni di ferie per l'anno scolastico 2020/2021 ( pari ad € 695,30 e cioè 73,19 x
9,5) e quindi complessivamente ad € 1.958,26.
5 Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo sono compensate per un terzo tra le parti e per la rimanente quota sono poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_3
della somma di € 1.958,25 oltre interessi dalle singole Parte_1 scadenze al saldo.
Compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 1150 oltre iva, cpa e spese generali, e pone la rimanente quota a carico del convenuto, con distrazione a favore degli avvocati Raffaele CP_1
Amato ed Antonio Amato, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Firenze, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2246/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO Parte_1 C.F._1 ANTONIO e dell'avv. AMATO RAFFAELE ( VIA MARAGLIANO 122 C.F._2
50144 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA ANTONO PURIFICATO, 24
CATANZAROpresso il difensore avv. AMATO ANTONIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente di scuola secondaria, premesso di avere sottoscritto con il convenuto contratti a tempo determinato relativamente agli anni CP_1 scolastici, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e di avere maturato per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale chiedeva la condanna del convenuto al CP_1 pagamento della complessiva somma di € 3.122,11 a titolo di indennità per ferie non godute.
Il , regolarmente costituitosi, eccepita la prescrizione Controparte_2 quinquennale dei crediti maturati nel quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso introduttivo (avvenuta il 31 ottobre 2024) per gli anni
2017/2018 e 2018/2019 , contestava nel merito la domanda sostenendo che la ricorrente aveva integralmente usufruito delle ferie spettanti e comunque
1 allegava che la stessa aveva richiesto e ottenuto di usufruire di 15 giorni di ferie nell' anno scolastico 2018/2019 di un giorno nell' anno 2019/2020.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente prendeva atto delle produzioni documentali effettuate dal e riduceva la domanda alla somma di euro € 2.385,04 richiesta per CP_1 le sole annualità 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021
La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa a seguito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Il quadro normativo
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12.
In particolare, il comma 54 stabilisce “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il co. 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012) stabilisce comunque che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme
2 indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Discende dalla lettura di tali disposizioni che i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione ma anche che possono fruirne nella restante parte dell'anno, nei limiti di 6 giorni laddove possano essere sostituiti. D'altro lato l'ultima norma citata, consente ai docenti a tempo determinato, in deroga alla regola generale, di poter avere la liquidazione delle ferie non godute,
“limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. .
Il diritto in questione trova riconoscimento, dunque, ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica.
Le suddette norme devono comunque essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. E' onere quindi del datore di lavoro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se
3 quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. ( cfr sentenza rese nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) .
Da quanto detto deriva che:
- a norma dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12 i docenti ( di ruolo e non) sono posti in ferie ex lege nel periodo di sospensione delle lezioni;
- nei periodi nei quali le lezioni sono in corso possono usufruire al massimo di 6 giorni di ferie, se la loro sostituzione non comporta aggravi di spesa;
- negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (dal 1 settembre all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 settembre) i docenti possono fruire delle ferie senza particolari restrizioni.
Nel caso dei docenti a tempo determinato con contratto con scadenza al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie sussiste ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce dei principi comunitari di cui si è detto, solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
La tutela comunitaria di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, riguarda , comunque, esclusivamente le ferie annuali retribuite che devono essere “di almeno 4 settimane” ( per colui che lavora per l'intero anno) e quindi non si estende ad ulteriori periodi di riposo contrattualmente riconosciuti , quali le festività soppresse, che rimangono assoggettate al disposto dell'art. 5, comma 8 del DL 95/2021.
Quanto alla prescrizione è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più
4 ampia tutela applicando il termine ordinario decennale ( cfr tra le altre Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 3021 del 10/02/2020).
Applicando tali principi al caso concreto si osserva :
a) nessuna prescrizione può dirsi maturata atteso che tra la data di maturazione del credito più datato ( 30 giugno 2018) e la notifica del ricorso (31 ottobre 2024) non risulta trascorso il termine decennale b) Anno scolastico 2017/2018.
Nell'anno scolastico in questione la docente alla fine delle lezioni aveva maturato 8 giorni di ferie non godute ( 20-12 pacificamente goduti durante la normale attività scolastica) e non risulta che sia stata invitata a usufruirne, prima della scadenza del contratto.
c) Anno scolastico 2018/2019
La relativa domanda non è stata coltivata in quanto la docente ha usufruito , su sua domanda, di tutti i giorni di ferie spettanti, così come documentato dal Cont
.
d) Anno scolastico 2019/2020
Nell'anno scolastico in questione la docente alla fine delle lezioni aveva maturato 10 giorni di ferie non godute ( 23 - 13 goduti durante la normale attività scolastica) e non risulta che sia stata invitata a usufruirne, prima della scadenza del contratto.
e) Anno scolastico 2020/2021
Nell'anno scolastico in questione la docente alla fine delle lezioni aveva maturato 9,5 giorni di ferie non godute ( 21,5 - 12 goduti durante la normale attività scolastica) e non risulta che sia stata invitata a usufruirne, prima della scadenza del contratto.
In definitiva la ricorrente ha diritto alla monetizzazione di 8 giorni di ferie per l'anno scolastico 2017/2018 ( pari ad € 556,16 e cioè 69,52 x 8 ) , 10 giorni di ferie per l'anno scolastico 2019/2020 ( pari ad € 706,8 e cioè 70,68 x 10), di 9,5 giorni di ferie per l'anno scolastico 2020/2021 ( pari ad € 695,30 e cioè 73,19 x
9,5) e quindi complessivamente ad € 1.958,26.
5 Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo sono compensate per un terzo tra le parti e per la rimanente quota sono poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_3
della somma di € 1.958,25 oltre interessi dalle singole Parte_1 scadenze al saldo.
Compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 1150 oltre iva, cpa e spese generali, e pone la rimanente quota a carico del convenuto, con distrazione a favore degli avvocati Raffaele CP_1
Amato ed Antonio Amato, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
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