Articolo 331 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 330Articolo 332
Versione
6 maggio 1952
Art. 331.
(Ritrovamento dell'atto di nazionalita' o della licenza)


L'atto di nazionali o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non e' stato ancora rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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