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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 331.
(Ritrovamento dell'atto di nazionalita' o della licenza)
L'atto di nazionali o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non e' stato ancora rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza.
(Ritrovamento dell'atto di nazionalita' o della licenza)
L'atto di nazionali o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non e' stato ancora rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza.
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[…] In particolare, i pagamenti effettuati in esecuzione del piano sono esenti da revocatoria fallimentare e persino da alcune fattispecie di reato fallimentare . […]
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