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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 33353/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ulzega ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33353/2024 assunta in decisione il 8.10.2024, promossa da:
(C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. LEO LOREDANA Parte_1
- e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 8 00195
ROMA come da procura in atti
ATTORE/I
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
Contro dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12
00100 ROMA come da procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: a) accertare l'illegittimità del silenzio di visto posto in essere dalle Autorità italiane nei confronti della ricorrente e, conseguentemente, riconoscere il diritto di ingresso in Italia della sig.ra in quanto richiedente protezione internazionale, e per l'effetto Pt_1
b) ordinare all'ambasciata italiana a Casablanca e al Controparte_1
il rilascio di un visto d'ingresso per l'Italia in favore della ricorrente.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi nei confronti dell'avv. Loredana Leo che si dichiara antistataria. per parte convenuta: rigettare la domanda nel merito, previo rigetto dell'istanza cautelare in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Spese rifuse.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.p. , cittadina del Parte_1
Marocco, ha convenuto il per ottenere un visto di CP_1 CP_1
reingresso in Italia.
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue. Nell'anno 2018 aveva raggiunto la Spagna e da lì l'Italia, per stabilirsi nella città di Bologna, dove abitano alcuni suoi parenti, e aveva presentato domanda per ottenere la protezione internazionale il 04.03.2019.
Poco dopo era stata costretta dallo zio materno a fare ritorno in Marocco, in quanto questi, resosi conto della omosessualità della nipote, non tollerava il suo orientamento sessuale per ragioni religiose.
A causa del rimpatrio forzato non era stata possibile la sua audizione presso la competente Commissione territoriale di Bologna, che ha rigettato la domanda di protezione con provvedimento del 13.11.2019, che non le è
Pag. 2 di 7 mai stato notificato e di cui ha potuto avere contezza solamente in data
8.5.2023. Avverso il provvedimento di diniego ha proposto impugnazione ex art. 35-bis del D.Lgs. 25/2008, presso il Tribunale di Bologna e nell'ambito di tale procedimento il difensore ha chiesto che il Giudice si pronunciasse espressamente sull'efficacia sospensiva del ricorso e con provvedimento del 17 ottobre il Tribunale di Bologna “accerta che la proposizione del ricorso ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e per l'effetto dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione proposta”; per lo stesso procedimento è stata fissata l'udienza per la discussione del merito per la data del 27.05.2025.
La ricorrente ha provato più volte a richiedere un visto di reingresso sul territorio presso la competente Ambasciata italiana a Casablanca. Già in data 20.11.2023, a seguito di numerosi tentativi di richiesta del visto da parte della ricorrente, la difesa ha provveduto a inoltrare formale domanda di visto a mezzo pec;
la richiesta è stata sollecitata in data 15.01.2024; in data 9.07.2024 è stato notificato il decreto di fissazione udienza sopracitato all'Autorità consolare e richiesto per l'ennesima volta il rilascio del visto in favore della sig.ra ma anche tale ultima richiesta è rimasta inevasa e Pt_1
l'Amministrazione non ha fornito alcun riscontro.
In tutte queste occasioni, anche a seguito della presentazione della ricorrente presso l'Ambasciata italiana, l'Autorità competente non ha provveduto in alcun modo a rilasciare un visto di ingresso in favore della sig.ra per consentirle il reingresso in Italia. Pt_1
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1
deducendo che non risulta presentata in passato dalla ricorrente alcuna domanda di visto di ingresso in Italia che giustifichi l'attuale richiesta di
Pag. 3 di 7 reingresso e questo in primo luogo, impedisce alla Sede diplomatica di aprire una pratica di reingresso anche sotto il punto di vista formale: non vi
è un permesso di soggiorno italiano o un documento precedente emesso dalle autorità italiana su cui basare la domanda di reingresso nel nostro paese. L'interessata, infatti, non risulta esser stata rimpatriata in Marocco da alcuna autorità italiana.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per quanto ora si dirà.
A sostegno del diritto ad ottenere un visto di reingresso la cittadina del
Marocco invoca l'art. 4 del D.lgs. 142/2015, che prescrive l'obbligo di rilascio di un titolo di soggiorno a tutti i “richiedenti asilo”, previsto a garanzia dell'effettività dei principi di diritto interno ed internazionale in materia di protezione internazionale. Tale norma recita, infatti: “Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale”.
Inoltre, anche l'art. 7 D.lgs. 25/2008 ribadisce il diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda. La norma prevede nello specifico che: “1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.” Tale norma prevede, invero, pochissime eccezioni tra cui, certamente, non rientra la ricorrente.1 Ulteriormente deve precisarsi come l'ordinamento preveda, poi, il diritto per il richiedente asilo di rimanere sul territorio nazionale durante tutta la durata del termine, di 15 o 30 giorni a seconda dei casi, per proporre l'impugnazione; infatti, l'art. 32, co. 4, d.lgs
Pag. 4 di 7 25/08 prevede che “La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b- ter) del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli
23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione,
l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale”.
Nel caso in cui l'impugnazione avvenga, come nel caso di specie, dovrà applicarsi quanto stabilito dall'art. 35-bis co. 3 D.lgs 25/08 secondo cui “La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”: il provvedimento di rigetto della domanda di protezione, che comporta l'obbligo di allontanamento dal territorio nazionale, vede quindi sospesa la sua efficacia esecutiva in caso di proposizione del ricorso – salvo che ricorrano ipotesi particolari in cui l'effetto sospensivo non è automatico, che qui non interessano. Nel caso di specie, quindi, fino alla decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, la ricorrente non può in alcun caso essere espulsa e continua ad avere il diritto di permanere sul territorio italiano. Che questa sia l'unica interpretazione possibile lo si ricava, altresì, da quanto previsto dall'art. 14, co. 4, D.lgs 142/2015 in tema di misure di accoglienza, secondo cui il richiedente ha diritto a rimanere in accoglienza quanto meno fino alla decisione del Tribunale sull'istanza di sospensiva, qualora il ricorso non abbia effetto sospensivo immediato, e fino alla decisione del Giudice in caso di effetto sospensivo automatico.
Tali disposizioni, afferma la ricorrente, sono espressione del divieto di refoulement del richiedente asilo, finché la sua domanda non è stata esaminata nel merito.
L'omessa pronuncia da parte dell'autorità consolare sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere un visto di reingresso, si porrebbe in contrasto
Pag. 5 di 7 col diritto riconosciuto al richiedente asilo dalle norme sopra richiamate a permanere sul territorio nazionale.
Ebbene tale tesi, ad avviso del Tribunale, non convince affatto.
Invero l'art. 7 del D.L.gs n. 25/2008, nel prevedere il diritto del richiedente asilo di permanere sul territorio nazionale fino alla pronuncia dell'autorità giudiziaria sulla sua domanda, non implica affatto il diritto a farvi rientro qualora il richiedente se ne sia allontanato. La norma infatti è volta ad evitare il rimpatrio coatto del richiedente verso il paese di provenienza, che vanificherebbe le esigenze di protezione sottese alla richiesta di asilo.
Nel caso in esame invece non c'è stato nessun intervento dell'autorità statale, perché la ricorrente ha fatto ritorno volontariamente nel paese di origine, come si desume in modo piuttosto evidente dal documento prodotto (n. 7 fasc. attrice), in cui è indicato che il lasciapassare è stato rilasciato dall'autorità consolare del Marocco perché l'istante aveva smarrito il passaporto e il motivo del rilascio è “ritorno volontario”.
La ricorrente ha sostenuto di essere stata costretta con la forza al rimpatrio da un non meglio precisato zio, ma al di là di generiche allegazioni, non vi
è la benché minima prova di tale costrizione, che peraltro appare completamente inverosimile, in quanto a fronte di violenze o minacce da parte di familiari per compiere atti contrari alla sua volontà, la ricorrente avrebbe ben potuto rivolgersi all'autorità italiana per ottenere protezione, trattandosi di condotta illecita di rilevanza penale.
In conclusione questo Tribunale ritiene che il diritto del richiedente asilo di permanere nel territorio dello Stato italiano non implichi anche quello di allontanarsene e farvi ritorno a proprio piacimento, in quanto si tratta di un diritto che è strettamente connesso alla procedura di richiesta di asilo.
Pag. 6 di 7 Sussistono giusti motivi, in ragione della particolarità delle questioni trattate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 33353/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
07/01/2025
Il Giudice
Marco Ulzega
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 33353/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ulzega ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33353/2024 assunta in decisione il 8.10.2024, promossa da:
(C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. LEO LOREDANA Parte_1
- e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 8 00195
ROMA come da procura in atti
ATTORE/I
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
Contro dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12
00100 ROMA come da procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: a) accertare l'illegittimità del silenzio di visto posto in essere dalle Autorità italiane nei confronti della ricorrente e, conseguentemente, riconoscere il diritto di ingresso in Italia della sig.ra in quanto richiedente protezione internazionale, e per l'effetto Pt_1
b) ordinare all'ambasciata italiana a Casablanca e al Controparte_1
il rilascio di un visto d'ingresso per l'Italia in favore della ricorrente.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi nei confronti dell'avv. Loredana Leo che si dichiara antistataria. per parte convenuta: rigettare la domanda nel merito, previo rigetto dell'istanza cautelare in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Spese rifuse.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.p. , cittadina del Parte_1
Marocco, ha convenuto il per ottenere un visto di CP_1 CP_1
reingresso in Italia.
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue. Nell'anno 2018 aveva raggiunto la Spagna e da lì l'Italia, per stabilirsi nella città di Bologna, dove abitano alcuni suoi parenti, e aveva presentato domanda per ottenere la protezione internazionale il 04.03.2019.
Poco dopo era stata costretta dallo zio materno a fare ritorno in Marocco, in quanto questi, resosi conto della omosessualità della nipote, non tollerava il suo orientamento sessuale per ragioni religiose.
A causa del rimpatrio forzato non era stata possibile la sua audizione presso la competente Commissione territoriale di Bologna, che ha rigettato la domanda di protezione con provvedimento del 13.11.2019, che non le è
Pag. 2 di 7 mai stato notificato e di cui ha potuto avere contezza solamente in data
8.5.2023. Avverso il provvedimento di diniego ha proposto impugnazione ex art. 35-bis del D.Lgs. 25/2008, presso il Tribunale di Bologna e nell'ambito di tale procedimento il difensore ha chiesto che il Giudice si pronunciasse espressamente sull'efficacia sospensiva del ricorso e con provvedimento del 17 ottobre il Tribunale di Bologna “accerta che la proposizione del ricorso ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e per l'effetto dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione proposta”; per lo stesso procedimento è stata fissata l'udienza per la discussione del merito per la data del 27.05.2025.
La ricorrente ha provato più volte a richiedere un visto di reingresso sul territorio presso la competente Ambasciata italiana a Casablanca. Già in data 20.11.2023, a seguito di numerosi tentativi di richiesta del visto da parte della ricorrente, la difesa ha provveduto a inoltrare formale domanda di visto a mezzo pec;
la richiesta è stata sollecitata in data 15.01.2024; in data 9.07.2024 è stato notificato il decreto di fissazione udienza sopracitato all'Autorità consolare e richiesto per l'ennesima volta il rilascio del visto in favore della sig.ra ma anche tale ultima richiesta è rimasta inevasa e Pt_1
l'Amministrazione non ha fornito alcun riscontro.
In tutte queste occasioni, anche a seguito della presentazione della ricorrente presso l'Ambasciata italiana, l'Autorità competente non ha provveduto in alcun modo a rilasciare un visto di ingresso in favore della sig.ra per consentirle il reingresso in Italia. Pt_1
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1
deducendo che non risulta presentata in passato dalla ricorrente alcuna domanda di visto di ingresso in Italia che giustifichi l'attuale richiesta di
Pag. 3 di 7 reingresso e questo in primo luogo, impedisce alla Sede diplomatica di aprire una pratica di reingresso anche sotto il punto di vista formale: non vi
è un permesso di soggiorno italiano o un documento precedente emesso dalle autorità italiana su cui basare la domanda di reingresso nel nostro paese. L'interessata, infatti, non risulta esser stata rimpatriata in Marocco da alcuna autorità italiana.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per quanto ora si dirà.
A sostegno del diritto ad ottenere un visto di reingresso la cittadina del
Marocco invoca l'art. 4 del D.lgs. 142/2015, che prescrive l'obbligo di rilascio di un titolo di soggiorno a tutti i “richiedenti asilo”, previsto a garanzia dell'effettività dei principi di diritto interno ed internazionale in materia di protezione internazionale. Tale norma recita, infatti: “Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale”.
Inoltre, anche l'art. 7 D.lgs. 25/2008 ribadisce il diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda. La norma prevede nello specifico che: “1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.” Tale norma prevede, invero, pochissime eccezioni tra cui, certamente, non rientra la ricorrente.1 Ulteriormente deve precisarsi come l'ordinamento preveda, poi, il diritto per il richiedente asilo di rimanere sul territorio nazionale durante tutta la durata del termine, di 15 o 30 giorni a seconda dei casi, per proporre l'impugnazione; infatti, l'art. 32, co. 4, d.lgs
Pag. 4 di 7 25/08 prevede che “La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b- ter) del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli
23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione,
l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale”.
Nel caso in cui l'impugnazione avvenga, come nel caso di specie, dovrà applicarsi quanto stabilito dall'art. 35-bis co. 3 D.lgs 25/08 secondo cui “La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”: il provvedimento di rigetto della domanda di protezione, che comporta l'obbligo di allontanamento dal territorio nazionale, vede quindi sospesa la sua efficacia esecutiva in caso di proposizione del ricorso – salvo che ricorrano ipotesi particolari in cui l'effetto sospensivo non è automatico, che qui non interessano. Nel caso di specie, quindi, fino alla decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, la ricorrente non può in alcun caso essere espulsa e continua ad avere il diritto di permanere sul territorio italiano. Che questa sia l'unica interpretazione possibile lo si ricava, altresì, da quanto previsto dall'art. 14, co. 4, D.lgs 142/2015 in tema di misure di accoglienza, secondo cui il richiedente ha diritto a rimanere in accoglienza quanto meno fino alla decisione del Tribunale sull'istanza di sospensiva, qualora il ricorso non abbia effetto sospensivo immediato, e fino alla decisione del Giudice in caso di effetto sospensivo automatico.
Tali disposizioni, afferma la ricorrente, sono espressione del divieto di refoulement del richiedente asilo, finché la sua domanda non è stata esaminata nel merito.
L'omessa pronuncia da parte dell'autorità consolare sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere un visto di reingresso, si porrebbe in contrasto
Pag. 5 di 7 col diritto riconosciuto al richiedente asilo dalle norme sopra richiamate a permanere sul territorio nazionale.
Ebbene tale tesi, ad avviso del Tribunale, non convince affatto.
Invero l'art. 7 del D.L.gs n. 25/2008, nel prevedere il diritto del richiedente asilo di permanere sul territorio nazionale fino alla pronuncia dell'autorità giudiziaria sulla sua domanda, non implica affatto il diritto a farvi rientro qualora il richiedente se ne sia allontanato. La norma infatti è volta ad evitare il rimpatrio coatto del richiedente verso il paese di provenienza, che vanificherebbe le esigenze di protezione sottese alla richiesta di asilo.
Nel caso in esame invece non c'è stato nessun intervento dell'autorità statale, perché la ricorrente ha fatto ritorno volontariamente nel paese di origine, come si desume in modo piuttosto evidente dal documento prodotto (n. 7 fasc. attrice), in cui è indicato che il lasciapassare è stato rilasciato dall'autorità consolare del Marocco perché l'istante aveva smarrito il passaporto e il motivo del rilascio è “ritorno volontario”.
La ricorrente ha sostenuto di essere stata costretta con la forza al rimpatrio da un non meglio precisato zio, ma al di là di generiche allegazioni, non vi
è la benché minima prova di tale costrizione, che peraltro appare completamente inverosimile, in quanto a fronte di violenze o minacce da parte di familiari per compiere atti contrari alla sua volontà, la ricorrente avrebbe ben potuto rivolgersi all'autorità italiana per ottenere protezione, trattandosi di condotta illecita di rilevanza penale.
In conclusione questo Tribunale ritiene che il diritto del richiedente asilo di permanere nel territorio dello Stato italiano non implichi anche quello di allontanarsene e farvi ritorno a proprio piacimento, in quanto si tratta di un diritto che è strettamente connesso alla procedura di richiesta di asilo.
Pag. 6 di 7 Sussistono giusti motivi, in ragione della particolarità delle questioni trattate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 33353/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
07/01/2025
Il Giudice
Marco Ulzega
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