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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 11006/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: Avv. Giacomo Berrino
Domicilio eletto: Genova, Viale Brigata Bisagno 6/6 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensori: avv.ti Stefano Mancini e Matteo Serva
Domicilio eletto: Roma, via Guido Reni 22/B presso lo studio dei difensori
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 20.11.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nato fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 28.03.2025 e il 31.03.2025 che danno atto dell'accordo raggiunto dalle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente Parte_1
o il padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso relazione sentimentale con Controparte_1 divenuta poi convivenza more uxorio presso l'abitazione di sua proprietà sita in Genova, Via Zignago 3/10;
- Che dall'unione il 17 novembre 2022 è nata in [...] la figlia R_
, riconosciuta da entrambi i genitori;
[...]
- Che nel luglio 2024, la relazione tra le parti era terminata e la resistente si era trasferita con la figlia a Cetona;
Persona_1
- Che tale trasferimento non era stato concordato fra i genitori e rendeva gravoso il diritto di visita del padre;
- Di aver provveduto al mantenimento della figlia versando l'importo mensile di euro 350,00;
- Di avere un reddito mensile medio pari ad euro 2.075,63 e di essere onerato da una rata mensile di euro 492,54 per il mutuo della casa sita in Genova in Via Zignago 3/10.
Su tali presupposti chiedeva:
- Disporre il rientro a Genova della figlia , Persona_1
- L'affidamento condiviso della minore ad entrambi di genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- L'assegnazione della casa famigliare alla madre,
- La previsione di un contributo di mantenimento della figlia da porre a carico del padre nella misura di euro 350,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico dei genitori.
Con vittoria delle spese.
All'udienza del 10.12.2024, il ricorrente comparso personalmente confermava il contenuto del proprio ricorso, precisando di aver continuato con regolarità a vedere e sentire la bambina e di alternarsi con la madre nella gestione dei trasferimenti. A tale udienza la resistente non compariva
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e pertanto, con ordinanza resa in pari data a scioglimento della riserva, visto il mancato perfezionamento della notifica e l'assenza di pregiudizi imminenti veniva disposta la rinotifica del ricorso, del verbale di udienza e della citata ordinanza con fissazione di nuova udienza di comparizione personale delle parti.
(da ora anche la resistente o la madre) si Controparte_1 costituiva in giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che dall'unione fra le parti, il 17 novembre 2022, è nata in [...] la figlia;
R_
- Che dopo la fine della convivenza nel luglio 2024 si era trasferita a Cetona, ove dispone di una casa di proprietà e di una rete familiare di supporto, abitando ivi la propria famiglia di origine;
- Che tale trasferimento a Cetona era avvenuto in accordo con il Sig.
e da allora gli incontri padre-figlia si erano svolti con cadenza Pt_1 quindicinale;
- Di aver nel frattempo trovato un'occupazione a Montepulciano e aver iscritto la figlia all'asilo nido a Cetona,
- Di aver depositato, in data 12.11.2024, presso il Tribunale di Siena ricorso per la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio, RGN 2156/2024, non essendo stato possibile raggiungere un accordo condiviso col padre;
- Che il padre svolge attività lavorativa come socio al 50% in un pub a Genova con entrate che hanno consentito alla famiglia un tenore di vita benestante.
Su tali presupposti chiedeva:
- Il rigetto delle richieste avversarie
- L'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso la madre presso l'abitazione sita in Cetona (SI);
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione
- La previsione di un contributo di mantenimento per il figlio da porre a carico del padre nella misura di euro 1.000,00 mensili, oltre alla partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura del 50/%.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, con cui le parti avanzavano istanze istruttorie e reciproche contestazioni alle allegazioni e deduzioni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 avversarie, all'udienza del 07.01.2025 comparivano entrambi i genitori e interpellati dal giudice dichiaravano che, con eccezione del mese di dicembre, il padre ha continuato ad incontrare la figlia una volta ogni tre settimane per circa tre giorni, di norma coincidenti con quelli liberi dal lavoro del padre. Le parti inoltre, ricostruivano la propria attuale situazione lavorativa ed abitativa e la loro organizzazione con riferimento alla figlia minore.
Con ordinanza cautelare del 08.01.2025 venivano disposto l'affidamento di in forma condivisa ad entrambi i genitori, la collocazione Persona_1 prevalente della minore presso l'abitazione della madre in Cetona (Si) e il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate e a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a , a decorrere Parte_1 Controparte_1 dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 370,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie relative alla figlia suddivise nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
All'udienza del 06.03.2025 le parti confermavano che la causa pendente presso il Tribunale di Siena era stata oggetto di rinuncia e che l'assegno unico relativo alla minore, al momento percepito integralmente dal padre, ammonta ad euro 220,00. La resistente confermava inoltre di avere trovato occupazione come da contratto prodotto e di avere la ragionevole convinzione che il contratto alla scadenza possa essere rinnovato.
Il giudice proponeva alle parti di conciliare la causa alle condizioni di cui all'ordinanza cautelare con la seguente modifica o integrazione: “conferma del contributo di mantenimento di euro 370,00 mensili laddove la madre acconsenta alla percezione integrale dell'assegno unico da parte del padre ovvero riduzione del contributo ad euro 260,00 mensili laddove l'assegno unico venga percepito al 50% come per legge
Spese compensate”.
La sig.ra ichiarava di accettare la proposta di conciliazione del CP_1 giudice con richiesta che il contributo venga determinato nella misura di euro 260,00 e che l'assegno unico venga ripartito come per legge al 50% ciascuno. Il sig. chiedeva termine per potere valutare la soluzione. Pt_1
Con successive note scritte, entrambe le parti confermavano la loro accettazione della proposta conciliativa formulata.
Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito con riserva di riferire al Collegio.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata a [...] Persona_1 della convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza, hanno intrapreso percorsi di vita diversi e abitano ormai da tempo in abitazioni distinte.
Devono inoltre essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della figlia minore
, che le parti hanno nel frattempo concordato e che si Persona_1 riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo inoltre aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della figlia minore Persona_1 concordate dalle parti
(c. f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Ligure (SV) il 26.07.1986
E
(c. f. ) nato a Controparte_1 C.F._2
Montepulciano (SI) il 18.06.1997
- La figlia minore (nata a [...] il [...]) è Persona_2 affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori e prevalentemente collocata presso l'abitazione della madre in Cetona (SI) via Giovan Battista Rosini 26;
- Il padre potrà tenere con sé la figlia per otto giorni al mese (per quindici giorni al mese da giugno a settembre compresi), anche non consecutivi,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 decidendo mese per mese, in considerazione delle proprie esigenze professionali, i relativi periodi, da comunicare alla madre entro il giorno 30 del mese precedente;
nonché possa sentire la figlia quando lo vuole, compatibilmente con le attività di gioco e di riposo della bambina;
- In occasione delle festività natalizie ciascuno dei genitori terrà la figlia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- È a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, a decorrere dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 15 di CP_1 ogni mese, la somma di euro 260,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- L'assegno unico verrà ripartito come per legge al 50% tra i genitori;
- Le spese straordinarie relative alla figlia saranno suddivise Persona_1 tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre secondo lo schema approvato con verbale della sezione IV del Tribunale di Genova del 15.9.2016.
Spese di trasferimento della minore per le frequentazioni col padre da ripartirsi in misura paritaria tra i genitori.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 11006/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: Avv. Giacomo Berrino
Domicilio eletto: Genova, Viale Brigata Bisagno 6/6 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensori: avv.ti Stefano Mancini e Matteo Serva
Domicilio eletto: Roma, via Guido Reni 22/B presso lo studio dei difensori
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 20.11.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nato fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 28.03.2025 e il 31.03.2025 che danno atto dell'accordo raggiunto dalle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente Parte_1
o il padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso relazione sentimentale con Controparte_1 divenuta poi convivenza more uxorio presso l'abitazione di sua proprietà sita in Genova, Via Zignago 3/10;
- Che dall'unione il 17 novembre 2022 è nata in [...] la figlia R_
, riconosciuta da entrambi i genitori;
[...]
- Che nel luglio 2024, la relazione tra le parti era terminata e la resistente si era trasferita con la figlia a Cetona;
Persona_1
- Che tale trasferimento non era stato concordato fra i genitori e rendeva gravoso il diritto di visita del padre;
- Di aver provveduto al mantenimento della figlia versando l'importo mensile di euro 350,00;
- Di avere un reddito mensile medio pari ad euro 2.075,63 e di essere onerato da una rata mensile di euro 492,54 per il mutuo della casa sita in Genova in Via Zignago 3/10.
Su tali presupposti chiedeva:
- Disporre il rientro a Genova della figlia , Persona_1
- L'affidamento condiviso della minore ad entrambi di genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- L'assegnazione della casa famigliare alla madre,
- La previsione di un contributo di mantenimento della figlia da porre a carico del padre nella misura di euro 350,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico dei genitori.
Con vittoria delle spese.
All'udienza del 10.12.2024, il ricorrente comparso personalmente confermava il contenuto del proprio ricorso, precisando di aver continuato con regolarità a vedere e sentire la bambina e di alternarsi con la madre nella gestione dei trasferimenti. A tale udienza la resistente non compariva
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e pertanto, con ordinanza resa in pari data a scioglimento della riserva, visto il mancato perfezionamento della notifica e l'assenza di pregiudizi imminenti veniva disposta la rinotifica del ricorso, del verbale di udienza e della citata ordinanza con fissazione di nuova udienza di comparizione personale delle parti.
(da ora anche la resistente o la madre) si Controparte_1 costituiva in giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che dall'unione fra le parti, il 17 novembre 2022, è nata in [...] la figlia;
R_
- Che dopo la fine della convivenza nel luglio 2024 si era trasferita a Cetona, ove dispone di una casa di proprietà e di una rete familiare di supporto, abitando ivi la propria famiglia di origine;
- Che tale trasferimento a Cetona era avvenuto in accordo con il Sig.
e da allora gli incontri padre-figlia si erano svolti con cadenza Pt_1 quindicinale;
- Di aver nel frattempo trovato un'occupazione a Montepulciano e aver iscritto la figlia all'asilo nido a Cetona,
- Di aver depositato, in data 12.11.2024, presso il Tribunale di Siena ricorso per la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio, RGN 2156/2024, non essendo stato possibile raggiungere un accordo condiviso col padre;
- Che il padre svolge attività lavorativa come socio al 50% in un pub a Genova con entrate che hanno consentito alla famiglia un tenore di vita benestante.
Su tali presupposti chiedeva:
- Il rigetto delle richieste avversarie
- L'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso la madre presso l'abitazione sita in Cetona (SI);
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione
- La previsione di un contributo di mantenimento per il figlio da porre a carico del padre nella misura di euro 1.000,00 mensili, oltre alla partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura del 50/%.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, con cui le parti avanzavano istanze istruttorie e reciproche contestazioni alle allegazioni e deduzioni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 avversarie, all'udienza del 07.01.2025 comparivano entrambi i genitori e interpellati dal giudice dichiaravano che, con eccezione del mese di dicembre, il padre ha continuato ad incontrare la figlia una volta ogni tre settimane per circa tre giorni, di norma coincidenti con quelli liberi dal lavoro del padre. Le parti inoltre, ricostruivano la propria attuale situazione lavorativa ed abitativa e la loro organizzazione con riferimento alla figlia minore.
Con ordinanza cautelare del 08.01.2025 venivano disposto l'affidamento di in forma condivisa ad entrambi i genitori, la collocazione Persona_1 prevalente della minore presso l'abitazione della madre in Cetona (Si) e il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate e a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a , a decorrere Parte_1 Controparte_1 dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 370,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie relative alla figlia suddivise nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
All'udienza del 06.03.2025 le parti confermavano che la causa pendente presso il Tribunale di Siena era stata oggetto di rinuncia e che l'assegno unico relativo alla minore, al momento percepito integralmente dal padre, ammonta ad euro 220,00. La resistente confermava inoltre di avere trovato occupazione come da contratto prodotto e di avere la ragionevole convinzione che il contratto alla scadenza possa essere rinnovato.
Il giudice proponeva alle parti di conciliare la causa alle condizioni di cui all'ordinanza cautelare con la seguente modifica o integrazione: “conferma del contributo di mantenimento di euro 370,00 mensili laddove la madre acconsenta alla percezione integrale dell'assegno unico da parte del padre ovvero riduzione del contributo ad euro 260,00 mensili laddove l'assegno unico venga percepito al 50% come per legge
Spese compensate”.
La sig.ra ichiarava di accettare la proposta di conciliazione del CP_1 giudice con richiesta che il contributo venga determinato nella misura di euro 260,00 e che l'assegno unico venga ripartito come per legge al 50% ciascuno. Il sig. chiedeva termine per potere valutare la soluzione. Pt_1
Con successive note scritte, entrambe le parti confermavano la loro accettazione della proposta conciliativa formulata.
Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito con riserva di riferire al Collegio.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata a [...] Persona_1 della convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza, hanno intrapreso percorsi di vita diversi e abitano ormai da tempo in abitazioni distinte.
Devono inoltre essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della figlia minore
, che le parti hanno nel frattempo concordato e che si Persona_1 riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo inoltre aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della figlia minore Persona_1 concordate dalle parti
(c. f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Ligure (SV) il 26.07.1986
E
(c. f. ) nato a Controparte_1 C.F._2
Montepulciano (SI) il 18.06.1997
- La figlia minore (nata a [...] il [...]) è Persona_2 affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori e prevalentemente collocata presso l'abitazione della madre in Cetona (SI) via Giovan Battista Rosini 26;
- Il padre potrà tenere con sé la figlia per otto giorni al mese (per quindici giorni al mese da giugno a settembre compresi), anche non consecutivi,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 decidendo mese per mese, in considerazione delle proprie esigenze professionali, i relativi periodi, da comunicare alla madre entro il giorno 30 del mese precedente;
nonché possa sentire la figlia quando lo vuole, compatibilmente con le attività di gioco e di riposo della bambina;
- In occasione delle festività natalizie ciascuno dei genitori terrà la figlia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- È a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, a decorrere dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 15 di CP_1 ogni mese, la somma di euro 260,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- L'assegno unico verrà ripartito come per legge al 50% tra i genitori;
- Le spese straordinarie relative alla figlia saranno suddivise Persona_1 tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre secondo lo schema approvato con verbale della sezione IV del Tribunale di Genova del 15.9.2016.
Spese di trasferimento della minore per le frequentazioni col padre da ripartirsi in misura paritaria tra i genitori.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6