Sentenza 29 dicembre 1962
Massime • 1
L'opposizione al decreto ingiuntivo apre l'adito ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se all'atto della emanazione del decreto ingiuntivo sussistessero le condizioni all'uopo richieste dall'art 633 cod proc civ, ma deve tener conto anche di tutti gli elementi di giudizio acquisiti nel corso del giudizio di opposizione, attraverso le deduzioni e le eccezioni formulate dalle parti e le prove da esse offerte; ed in aderenza al principio secondo cui le condizioni dell'Azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, deve ritenere fondata la originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorche insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto, concorrono al momento in cui si decide sulla opposizione. A questo fine non e necessario che la parte la quale chiese il decreto ingiuntivo formuli una specifica ed espressa domanda intesa ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che essa resista alla opposizione e chieda la conferma del decreto. Nella ipotesi considerata, la circostanza che, nonostante l'originaria nullita del decreto per il difetto 'pro tempore' dei necessari presupposti, la pretesa creditoria sia ritenuta fondata in virtu di situazioni nuove, maturate nelle more del giudizio di opposizione, puo assumere Rilevanza ai fini di dedurne che gli effetti della pronuncia possono retroagire soltanto al momento in cui si sono avverati i fatti stessi, e non al tempo in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, nonche ai fini della ripartizione dell'Onere delle spese processuali. ( V 507/62, 2747/61, 2016/61).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/12/1962, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 1962 |
Testo completo
L'opposizione al decreto ingiuntivo apre l'adito ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se all'atto della emanazione del decreto ingiuntivo sussistessero le condizioni all'uopo richieste dall'art 633 cod proc civ, ma deve tener conto anche di tutti gli elementi di giudizio acquisiti nel corso del giudizio di opposizione, attraverso le deduzioni e le eccezioni formulate dalle parti e le prove da esse offerte;
ed in aderenza al principio secondo cui le condizioni dell'Azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, deve ritenere fondata la originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorche insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto, concorrono al momento in cui si decide sulla opposizione. A questo fine non e necessario che la parte la quale chiese il decreto ingiuntivo formuli una specifica ed espressa domanda intesa ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che essa resista alla opposizione e chieda la conferma del decreto. Nella ipotesi considerata, la circostanza che, nonostante l'originaria nullita del decreto per il difetto 'pro tempore' dei necessari presupposti, la pretesa creditoria sia ritenuta fondata in virtu di situazioni nuove, maturate nelle more del giudizio di opposizione, puo assumere Rilevanza ai fini di dedurne che gli effetti della pronuncia possono retroagire soltanto al momento in cui si sono avverati i fatti stessi, e non al tempo in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, nonche ai fini della ripartizione dell'Onere delle spese processuali. ( V 507/62, 2747/61, 2016/61).*