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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 3140 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero
11176 pubblicata il 16 dicembre 2019 e non notificata, avente a oggetto responsabilità ex art. 2051 cc e vertente tra
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Buongiorno (cf C.F._2
), elettivamente domiciliati nello studio del difensore in C.F._3
Napoli, Via G. Miranda, 8, giusta mandato alle liti a margine dell'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellanti
e
(cf , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore, Sig. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Controparte_2
De Luca (cf e Giuseppe Brunelli (cf ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato in Napoli, Via Francesco Cilea, 129, nello studio dell'Avv.
Brunelli, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello nonché alla comparsa di nuovo difensore dell'11 novembre 2024 (per le comunicazioni: pec;
Email_2 appellato
1 nonché
(p. iva ), in persona del procuratore speciale Dott. CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano (cf Controparte_4
, elettivamente domicilia nello studio del difensore in Napoli, C.F._6
Viale Augusto, 162 giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_3 appellata nonché
, titolare della DI individuale Impresa Edile Borzacchiello Controparte_5
Giustino, già domiciliato nello studio del difensore in primo grado, Avv. Sergio Como, in Napoli, Viale A. Gramsci, 16, non costituita;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 settembre 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Napoli, il , onde ottenere l'esecuzione delle opere Controparte_6 necessarie nonché il risarcimento dei danni subiti nell'immobile di loro proprietà, conseguenti a infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura, manifestatesi con macchie di umidità alla fine dell'anno 2010 fino a interessare larga parte dell'immobile, per incuria del CP_1
Il costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda chiedendo di CP_1 chiamare in causa la DI , la quale aveva eseguito i lavori di Controparte_5 rifacimento del terrazzo di copertura. Quest'ultima si costituiva anch'essa in giudizio chiedendo e ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di , che CP_3
l'assicurava per la responsabilità civile.
Il Tribunale di Napoli, all'esito dell'istruttoria - nel corso della quale veniva acclarato che il aveva provveduto nel 2014 a eseguire le opere di rifacimento della CP_1 guaina del terrazzo, con cessazione delle infiltrazioni - espletata prova orale, acquisito l'atp già svolto tra le parti e disposta nuova ctu, riteneva, per quanto qui rileva, la responsabilità della DI che aveva eseguito i lavori, per errata e incompleta esecuzione e mancata adozione di misure di protezione durante l'esecuzione delle opere. Il Giudice riteneva, altresì, come dai rilievi tecnici fosse emerso che parte delle infiltrazioni erano
2 preesistenti l'esecuzione dei lavori, poiché il lastrico solare, ammalorato non era stato oggetto di manutenzioni.
Il costo dei lavori per il ripristino dell'appartamento era stato indicato dal ctu, in accordo col consulente di parte attrice, in € 8.500,00.
Il Tribunale riteneva addebitabile la responsabilità del danno in misura del 20% al quanto alle preesistenti infiltrazioni, e dell'80% alla DI e, poiché la CP_1 domanda era limitata a partire dal dicembre 2010, epoca di inizio dei lavori, condannava la sola DI al pagamento in favore degli attori dell'importo CP_5 di € 6.800,00, oltre accessori, al contempo rigettando la domanda di garanzia spiegata nei confronti di poiché la polizza, con validità limitata al luglio 2011, aveva, in CP_3 ogni caso, a oggetto le sole opere di manutenzione della facciata.
Il primo giudice condannava la DI alla refusione delle spese di lite in CP_5 favore degli attori, oltre al pagamento delle spese di ctu, e quest'ultimi alla refusione delle spese di lite in favore del , come liquidate in dispositivo. CP_1
Avverso la sentenza proponevano appello e , con Parte_1 Parte_2 atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo pec in data 11 settembre 2020
(tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali a causa del covid-19), invocandone la parziale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, all'Ill.mo Collegio della Corte di Appello di Napoli, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, dichiarata
l'ammissibilità, la proponibilità e la procedibilità del presente appello ai sensi e per gli effetti degli art. 342 c.p.c. e 348 bis e ss. c.p.c., voler così provvedere:
1) in via principale: accertate le cause delle infiltrazioni derivanti dal terrazzo sovrastante l'appartamento di proprietà degli attori, nonché le conseguenze di esse all'interno dello stesso;
2) per lo effetto: condannare il , in persona del Controparte_7
Suo legale rapp.te p.t. e/o, in conseguenza della istanza di chiamata in causa autorizzata, l' , in persona del Suo titolare p.t., Controparte_8
Sig. , all'esecuzione di tutte le opere, nessuna escluse, necessarie Controparte_5 alla definitiva eliminazione del fenomeno infiltrativo per cui è causa;
3) per lo effetto, ancora: condannare il , in Controparte_7 persona del Suo legale rapp.te p.t. e/o, in conseguenza della istanza di chiamata in causa autorizzata, l' , in persona del Suo titolare Controparte_8
p.t., Sig. e/o, in conseguenza della chiamata in garanzia Controparte_5
3 autorizzata su istanza dell'impresa, l' in persona del Suo legale rapp.te CP_3
p.t., ognuno in ragione delle rispettive responsabilità emergenti nel giudizio, al pagamento in favore degli attori della somma di € 8.500,00 o a quella somma, maggiore o minore che l'Ill.ma Corte di Appello riterrà giusta, equa e proporzionale ai danni subiti dagli attori, tenuto, in ogni caso, conto della c.t.p. e della c.t.u. espletata in atti, per lo effetto riformando integralmente la sentenza impugnata;
4) per lo effetto, ancora: condannare il , in Controparte_7 persona del Suo legale rapp.te p.t. e/o, in conseguenza della istanza di chiamata in causa autorizzata, l' , in persona del Suo titolare Controparte_8
p.t., Sig. e/o, in conseguenza della chiamata in garanzia Controparte_5 autorizzata su istanza dell'impresa, l' in persona del Suo legale rapp.te CP_3
p.t., ognuno in ragione delle rispettive responsabilità emergenti nel giudizio, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio (ivi compre le spese di c.t.p. e c.t.u. versate), oltre maggiorazione, i.v.a. e c.p.a. come saranno per legge, riformando parzialmente, all'uopo, la sentenza appellata nella parte in cui dispone la condanna degli attori al pagamento delle spese legulee del condominio.
Confermare per il resto la sentenza appellata”.
Con comparsa depositata il 21 dicembre 2021, si costituiva in giudizio il
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado. Controparte_1
Con comparsa depositata il 28 gennaio 2021, si costituiva in giudizio CP_3 eccependo, in particolare, il passaggio in giudicato del rigetto della domanda di manleva formulata dalla . Controparte_8
La DI , pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, già trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo per necessità di comporre diversamente il Collegio a causa del trasferimento ad altro ufficio di uno dei componenti.
All'udienza del 17 settembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti e l'appellata depositavano comparse conclusionali, gli CP_3 appellanti e l'appellato anche memorie di replica conclusionale. CP_1
Gli appellanti formulano un unico motivo di gravame, così rubricato:
4 “a) Erroneità e contraddittorietà del Giudice di primo grado su domanda principale;
difetto di motivazione e contraddizione nella sentenza impugnata”, col quale invocano la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato gli originari attori alla refusione delle spese di lite in favore del e nella parte in cui viene escluso CP_1 il risarcimento del 20% del danno subito.
Argomenta la difesa appellante che il Tribunale, pur avendo espressamente affermato che il era responsabile della manutenzione del lastrico solare ex CP_1 art. 1130 c.c. e comunque ex art. 2051 c.c., trattandosi di bene e non in CP_9 uso esclusivo ad un condomino, aveva, poi, condannato la sola impresa, chiamata in causa in virtù del rapporto contrattuale intercorso con la , alla quale Controparte_8 questo estendeva il contraddittorio.
Le chiamate in causa, anche della compagnia di assicurazione, non avrebbero, però, mutato l'oggetto principale del giudizio, costituito dall'accertamento della responsabilità extracontrattuale del , committente, nei cui confronti gli CP_1 attori si erano rivolti.
Inoltre, il primo giudice, ritenendo che le infiltrazioni fossero insorte in epoca successiva all'inizio dei lavori, aveva escluso la responsabilità del e CP_1 ingiustamente condannato gli odierni appellanti alla refusione delle spese legali in favore di quest'ultimo, nonostante l'accertata responsabilità, benché nella sola misura del 20%.
Il motivo è parzialmente fondato.
Gli appellanti hanno agito, in primo grado, nei confronti del ex art. CP_1
2051 cc, in quanto proprietario del terrazzo di copertura del loro appartamento, dal quale - come pacificamente accertato nel corso del giudizio - provenivano le infiltrazioni
(con conseguenti danni), per lo stato di ammaloramento della guaina nonché, a seguito di chiamata in causa della DI che aveva effettuato i lavori di rifacimento, per la negligenza di quest'ultima nell'esecuzione.
Il Condominio risponde, in qualità di committente, dei danni cagionati alle proprietà individuali sempre a titolo di responsabilità oggettiva, poiché, nel caso di specie, esso aveva nominato il Direttore dei Lavori, mantenendo non solo la signoria sulla cosa ma anche il controllo dell'operato dell'appaltatore, tant'è che dal certificato di collaudo del
13 giugno 2011, redatto dal Geom. (il quale riconosce una responsabilità del Pt_3
DL), risulta, come rilevato proprio dal Tribunale, che le opere non erano state ultimate, non erano collaudabili, che contrariamente da quanto previsto dalla progettazione non
5 risultava essere stato interessato il massetto dalla rimozione della guaina preesistente e dal relativo massetto di allettamento sottostante;
le lavorazioni si presentavano incomplete ed imprecise. Inoltre, il Condominio provvide solo nell'aprile 2014 ad affidare i lavori a nuova impresa, dopo le numerose sospensioni e il mancato completamento dell'opera da parte della , solo dopo che gli originari Controparte_8 attori avevano proposto ricorso d'urgenza, pur essendogli ben nota la situazione di continue infiltrazioni all'interno dell'immobile di proprietà degli appellanti, talché non può ritenersi che il danno sia stato cagionato in via esclusiva dalla condotta dell'impresa.
La non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa non giova, pertanto, nel caso concreto, a escludere la responsabilità del il quale ne risponde in CP_1 solido, seppur a diverso titolo, con l'appaltatore.
In ordine all'importo riconosciuto a titolo risarcitorio, il Tribunale ha statuito che, dall'esame delle relazioni svolte in sede di atp e di ctu, era emerso che le infiltrazioni erano in parte preesistenti all'inizio dei lavori ma che gli attori avevano espressamente limitato la domanda a partire dal dicembre 2010, quando i detti lavori ebbero inizio.
Tale è la ragione sottesa all'esclusione della liquidazione del 20% di danno attribuibile al solo CP_1
La difesa appellante ha censurato la statuizione argomentando di aver dedotto in primo grado che il fenomeno infiltrativo si era iniziato a manifestare “verso la fine dell'anno 2010”, mentre i lavori risulterebbero, come da documentazione in atti, iniziati il 2 dicembre 2010; dunque, non vi sarebbe alcuna prova riguardo all'insorgenza del fenomeno infiltrativo dopo la consegna del cantiere all'impresa.
Le censure non si confrontano puntualmente con le ragioni sottese alla decisione sopra richiamate, che individuano la responsabilità del , quanto a tale CP_1 quota di danno, per un periodo antecedente (non successivo) l'inizio dei lavori.
Per un profilo, non vi è contestazione circa l'esecuzione dei lavori a partire dal 2 dicembre 2012, mentre per altro aspetto, gli originari attori hanno, effettivamente, circoscritto la domanda ai danni prodottisi a partire dal dicembre 2010, deducendo, nel corpo della citazione, che “sin dalla fine dell'anno 2010” comparivano macchie di umidità (punto 2), e individuando, nelle conclusioni, il dicembre 2010 quale data dell'evento dannoso (punto d) conclusioni atto di citazione I grado). Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso il risarcimento dei danni che ha accertato sussistere in epoca antecedentemente il dicembre 2010, in misura del 20% e, sul punto, non vi sono
6 specifiche censure.
La domanda riproposta dall'appellante e formulata nelle sole conclusioni all'esecuzione delle opere per l'eliminazione del fenomeno infiltrativo non va esaminata nel presente grado, risultando, come già accennato, che nel corso del precedente grado di giudizio, il nell'anno 2014, ha provveduto alla CP_1 riparazione.
L'appello può, dunque, trovare accoglimento limitatamente a quanto in motivazione.
La parziale riforma della sentenza impone diverso regolamento delle spese di lite del primo grado che vanno poste integralmente e solidalmente a carico, al pari del danno, della DI e del CP_5 CP_1
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, €
6.800,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00 a € 26.000,00, in € 125,00 per esborsi documentati ed € 2.906,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge. Con riguardo alle posizioni di e CP_3 di , litisconsorti necessari in grado di appello, le spese del grado Controparte_5 possono essere, invece, compensate.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 11176 pubblicata il 16 dicembre 2019, proposto da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Controparte_1 CP_5
nonché così provvede:
[...] CP_3
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna , titolare dell'omonima DI Controparte_5 individuale, in solido con il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al risarcimento del danno in favore di Parte_1
e , così come già liquidato dal Tribunale di Napoli, in € 6.800,00
[...] Parte_2 somma devalutata al momento del sinistro (dicembre 2010) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici istat, da tale data sino alla sentenza, oltre interessi in misura del 2,5%, dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza e, tale data sino al saldo, sulla somma così determinata, gli interessi in misura del tasso legale;
7 revoca la statuizione di condanna di e alla refusione Parte_1 Parte_2 delle spese del I grado in favore del conferma nel resto;
CP_1
2) condanna, in solido, , titolare dell'omonima DI individuale, Controparte_5 con il Condominio , Napoli, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di e , così come già liquidate dal Tribunale di Napoli in € Parte_1 Parte_2
200,00 per esborsi spese ed € 3.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, ponendo definitivamente a carico di entrambi, in solido, le spese di CTU;
3) condanna il in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 2.906,00 per Parte_1 Parte_2 onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
4) compensa tra le restanti parti le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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