Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 07/10/2025, n. 17164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17164 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09796/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9796 del 2022, proposto da
UI EO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Lanzillotta, Claudia Di Marzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Verbale di Accertamento Verifica Ordinanza, emanato in data 20.04.2022, avente ad oggetto la Verifica Ottemperanza Ord. 207 del 18.08.2020, notificata in data 29.06.2022, con cui è stato accertato che l'Ord. 207 del 18.08.2020, che prescriveva l'esecuzione di lavori di demolizione e rispristino allo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla data di notifica al Comproprietario dell'Immobile e Committente dei Lavori ritenuti abusivi, Sig. UI EO, non sarebbero stati eseguiti;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di contenuto sconosciuto e, comunque, lesivo dell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con Ordinanza n. 207 del 18.08.2020, notificata in data 01.09.2020, l’Amministrazione comunale ha ingiunto al sig. EO UI in qualità di comproprietario – committente e responsabile lavori, ed alla Sig.ra TI RB in qualità di comproprietaria non responsabile, la demolizione, con il conseguente ripristino dello status quo ante , dell’opera abusiva realizzata sul prospetto nord dell’immobile sito in Marino (RM), Via delle Mimose, distinto al catasto al foglio n. 31, particella 535, costituita da “ una struttura in ferro scatolato, sul prospetto Nord dell’abitazione di proprietà, delle dimensioni di m 10,00 x 6,00 c.ca, composto da n. 6 pilastri in ferro imbullonati di platea in calcestruzzo; coperto ad una falda con altezza variabile da m 3,50 c.ca a m 2.50 c.ca realizzata in pannelli tipo ‘isopan’ poggianti su intelaiatura in ferro. Detta struttura poggia sul lato Nord dell’abitazione ed è priva di tamponature ”.
Con un primo ricorso notificato in data 21 ottobre 2020 (recante il numero di r.g. 8885/2020), il EO ha chiesto l’annullamento della suddetta ordinanza di demolizione.
Nelle more del predetto giudizio, in data 29.06.2022, l’Amministrazione ha notificato all’odierno esponente il Verbale di Accertamento Verifica Ordinanza avente ad oggetto la “ Verifica Ottemperanza Ord. 207 ” del 18.08.2020.
Con un secondo ricorso, oggi all’esame del Collegio, il EO ha chiesto l’annullamento anche del predetto verbale, articolando motivi del tutto analoghi a quelli già formulati con il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione e sintetizzati come segue:
- “ 1) Violazione e falsa applicazione del d. P. R. 380/2001 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria ”: Il Comune di Marino avrebbe disposto la demolizione delle opere in oggetto, senza preventivamente indicare l’istruttoria di calcolo e le relative risultanze dell’area da acquisire in caso di mancata demolizione;
- “ 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. ”: l’ordinanza oggetto del Verbale impugnato sarebbe stata emanata in esito ad un procedimento iniziato senza essere preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento al soggetto interessato;
- “3 ) Eccesso di potere - Natura pertinenziale dell’opera realizzata - Travisamento dei fatti ”: le opere oggetto di demolizione avrebbero natura pertinenziale
- “ 4) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380 del 2001; Grave carenza di istruttoria; Illogicità ”: la struttura in questione non richiederebbe permesso di costruire, non essendo qualificabile in termini di “ nuova costruzione ” ma al più di una cil (comunicazione di inizio lavori), con illegittimità della misura demolitoria.
Si è costituito il Comune di Marino, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del presente giudizio in quanto “ il verbale di accertamento dell’inottemperanza ad un ordine di demolizione ha valore endo-procedimentale ed è, come tale, privo di portata lesiva, limitandosi con esso gli agenti della Polizia municipale al compimento di un’attività di mera constatazione che riveste carattere strumentale rispetto all’atto di acquisizione al patrimonio comunale di cui all’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr, ex multis, Cons. St., Sez. VI, 24 novembre 2023, n. 10101; Cons. St., Sez. VI, 27 ottobre 2022, n. 9150) ”.
Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
Nelle more del giudizio in esame, con sentenza n. n. 17872 del 16 ottobre 2024, questo TAR ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 207/2020, confermando la legittimità dell’operato del Comune di Marino.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale consolidato, “ In materia di repressione di abusi edilizi, è inammissibile l'impugnazione del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di un atto endoprocedimentale, strumentale alle determinazioni dell'ente comunale, che ha efficacia solo dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, la quale è priva della competenza per l'adozione di atti di amministrazione attiva. Risulta a tal fine necessaria l'adozione di un formale atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, adottato dalla competente Autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisca l'effetto acquisitivo ” (cfr. TAR Napoli n. 664/2025. Nello stesso senso, TAR Napoli n. 1472/2025).
Il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato sul punto che:
“ L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, con la conseguenza che la notifica all'interessato ha l'esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà; l'accertamento dell'inottemperanza ad un'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato come atto ad efficacia meramente dichiarativa, il quale si limita a formalizzare l'effetto già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione di demolizione, ossia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate; tale acquisizione costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione: posta la natura dichiarativa dell'accertamento dell'inottemperanza, dunque, la mancata indicazione dell'area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione ” (C. di St. n. 8769/2024).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
3. Il ricorso è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo.
Come già evidenziato nella parte in fatto, invero, questo TAR, con la sentenza n. 17872 del 16 ottobre 2024, intervenuta in pendenza del presente giudizio, ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione.
Orbene, le doglianze sollevate avverso l’ordine di demolizione sono analoghe a quelle formulate in questa sede.
In sintesi, la sentenza n. 17872/2024 ha affermato:
- sul primo motivo: secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’ordine demolitorio non richiede, ai fini della sua legittimità, la previa indicazione dell’area di sedime da confiscare in caso di inottemperanza, essendo tale incombenza demandata ad un successivo provvedimento ad hoc (cfr., quam multis , Tar Napoli, 5.7.2023, n.4021; Tar Milano, 3.1.2023, n.54);
- sul secondo motivo: l’ordine demolitorio, in quanto atto sanzionatorio a contenuto vincolato e “ reale ”, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento (cfr., quam multis , Consiglio di Stato, 2.1.2024, n.22; Tar Napoli, 5.12.2023, n.6706). Inoltre parte ricorrente non ha prospettato in giudizio elementi atti a fare ritenere che l’eventuale apporto partecipativo avrebbe determinato un diverso esito provvedimentale. Ad abundantiam , la difesa comunale ha esibito prova documentale della notifica di tale comunicazione, di cui alla nota prot.n.30146/2020 del 3.6.2020, ai sensi e nelle forme dell’art.143 cpc.;
- sul terzo motivo: non sussistono in radice i presupposti per ritenere che la struttura in ferro, abusivamente realizzata, rientri nel concetto di pertinenza in senso edilizio/urbanistico, in ragione delle dimensioni consistenti dell’intervento (cfr., in argomento, Consiglio di Stato, 21.6.2024, n.5538, secondo cui “ La nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia; viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione ”). Nella fattispecie, la struttura realizzata, per dimensioni, (come si evince altresì dal carteggio fotografico prodotto dalla difesa comunale), non è idonea a rientrare nella nozione di pertinenza in senso urbanistico. Inoltre, non può essere sottaciuto che l’abuso in questione insiste su area assoggettata a vincolo paesaggistico, talchè, determinandosi l’alterazione dello stato dei luoghi, (anche laddove, per assurdo, si fosse trattato di pertinenza in senso urbanistico), il rimedio demolitorio si impone ai sensi degli artt.149, lett. a) e 167, co.1 D.Lgs.n.42/04, nonché dell’art.27, co.2 D.p.r. n.380/2001.
- sul quarto motivo: non si tratta di pertinenza in senso urbanistico; si impone comunque la demolizione, tenuto vieppiù conto dell’assenza parallela del titolo paesaggistico.
4. In conclusione, il ricorso in esame è inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il sig. UI EO alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Marino in persona del legale rappresentante pro tempore, che si quantificano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO