TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/12/2024, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3543/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3543/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Alfonsine (RA), via XXV aprile n. 17 (avv. Maria Giulia Tarroni)
e
AL IK (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente C.F._2
in Alfonsine (RA), via XXV aprile n. 17 (avv. Maria Giulia Tarroni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
20.08.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio civile in Ravenna il 06/09/2014, in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 175, parte II, serie C, anno 2014;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, previa comunicazione all'altra parte, purché all'interno della Regione Emilia
Romagna;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
Pers 3) I genitori terranno la figlia minore secondo la seguente calendarizzazione:
- la prima settimana un genitore porterà a scuola la figlia il lunedì e la terrà con se fino alle
16.10 del martedì quando l'altro genitore la andrà a prendere da scuola e la terrà con sè;
- il mercoledì verrà portata a scuola e starà con l'altro genitore tutto il giovedì, e verrà riaccompagnata a scuola al mattino;
− il venerdì la figlia verrà presa da scuola alle 16.10 e starà con l'altro genitore fino al lunedì mattina, quando verrà riportata a scuola.
La settimana così scadenziata verrà alternata tra le Parti e potrà subire variazioni derivanti da problematiche di salute dei genitori, della minore o lavorative. In tale evenienza le parti si impegnano ad avvisarsi con congruo anticipo al fine di permettere la massima organizzazione all'altro/a.
4) Le festività natalizie, pasquali e capodanno, verranno trascorse dalla minore alternativamente da un genitore e dall'altro ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le Parti.
Nel corso del periodo estivo i genitori potranno organizzare le ferie come meglio vorranno, anche con la figlia minore, comunicando all'altro genitore luogo e date di arrivo e partenza.
5) In caso di modifiche, la Parte informerà tempestivamente l'altra al fine di cercare la soluzione migliore per la gestione della figlia.
6) I nonni, genitori di entrambe le Parti, hanno il diritto di continuare a frequentare la minore, quando ne avranno la possibilità, e previo accordo con le Parti.
7) La casa coniugale, di proprietà del signor è attualmente sottoposta a mutuo ipotecario Pt_1
acceso con la Banca BCC filiale di Massa Lombarda. La proprietà dell'immobile e la sua disponibilità resteranno esclusivamente in capo al sig. che continuerà il pagamento della Pt_1
somma residua del mutuo ipotecario.
8) La sig.ra IN, che nel corso degli anni ha contribuito al 50% del pagamento del mutuo ipotecario, riceverà dal sig. la somma omnicomprensiva di € 5.600,00 Pt_1
(cinquemilaseicento/00) pari alla somma versata dalla stessa nel corso degli anni.
Pers 9) La sig.ra IN si trasferirà con la minore in idonea abitazione, trasferendo altresì anche la residenza propria e della figlia stessa, a partire dal 3 di settembre 2024.
10) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia, versando entro il giorno quindici di ogni mese la somma di € 200,00 (duecento/00) nel conto corrente della sig.ra IN, e ciò fino a quando la figlia minorenne non sarà autosufficiente economicamente. L'Iban presso cui effettuare il bonifico verrà comunicato contestualmente alla firma del presente accordo tra le
Parti.
11) L'assegno per il figlio minore verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra IN IK, il sig. si impegna a firmare il modulo di assenso relativo presso il competente sindacato. Pt_1
12) Le Parti contribuiranno al mantenimento della figlia provvedendo anche al pagamento del
50% delle spese straordinarie, così come meglio previsto dal Protocollo attualmente in essere presso l'intestato Tribunale, ed in particolare spese sanitarie non mutuabili, spese scolastiche e ogni altra spesa che si renda necessaria, previo parere concorde di entrambi i genitori;
13) I signori IN e dichiarano di essere autonomi ed economicamente autosufficienti Pt_1
e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, avendo già regolamentato ogni questione economico patrimoniale.
14) Le autovetture modello Lancia Y targata CY163GY e modello Fiat Tipo targata FG645MJ resteranno di esclusiva proprietà delle Parti, lo stesso dicasi per il motociclo modello Honda
CBR targato 1000RR di proprietà esclusiva del Sig. . Parte_1
15) Il cane razza BU ES di nome di proprietà del sig. , CP_1 Parte_1
resterà allo stesso in via esclusiva, che se ne farà carico. 16) Le Parti si danno reciprocamente assenso al rilascio del passaporto.
17) La sig.ra IK IN è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato.”
Così deciso il 20.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3543/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Alfonsine (RA), via XXV aprile n. 17 (avv. Maria Giulia Tarroni)
e
AL IK (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente C.F._2
in Alfonsine (RA), via XXV aprile n. 17 (avv. Maria Giulia Tarroni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
20.08.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio civile in Ravenna il 06/09/2014, in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 175, parte II, serie C, anno 2014;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, previa comunicazione all'altra parte, purché all'interno della Regione Emilia
Romagna;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
Pers 3) I genitori terranno la figlia minore secondo la seguente calendarizzazione:
- la prima settimana un genitore porterà a scuola la figlia il lunedì e la terrà con se fino alle
16.10 del martedì quando l'altro genitore la andrà a prendere da scuola e la terrà con sè;
- il mercoledì verrà portata a scuola e starà con l'altro genitore tutto il giovedì, e verrà riaccompagnata a scuola al mattino;
− il venerdì la figlia verrà presa da scuola alle 16.10 e starà con l'altro genitore fino al lunedì mattina, quando verrà riportata a scuola.
La settimana così scadenziata verrà alternata tra le Parti e potrà subire variazioni derivanti da problematiche di salute dei genitori, della minore o lavorative. In tale evenienza le parti si impegnano ad avvisarsi con congruo anticipo al fine di permettere la massima organizzazione all'altro/a.
4) Le festività natalizie, pasquali e capodanno, verranno trascorse dalla minore alternativamente da un genitore e dall'altro ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le Parti.
Nel corso del periodo estivo i genitori potranno organizzare le ferie come meglio vorranno, anche con la figlia minore, comunicando all'altro genitore luogo e date di arrivo e partenza.
5) In caso di modifiche, la Parte informerà tempestivamente l'altra al fine di cercare la soluzione migliore per la gestione della figlia.
6) I nonni, genitori di entrambe le Parti, hanno il diritto di continuare a frequentare la minore, quando ne avranno la possibilità, e previo accordo con le Parti.
7) La casa coniugale, di proprietà del signor è attualmente sottoposta a mutuo ipotecario Pt_1
acceso con la Banca BCC filiale di Massa Lombarda. La proprietà dell'immobile e la sua disponibilità resteranno esclusivamente in capo al sig. che continuerà il pagamento della Pt_1
somma residua del mutuo ipotecario.
8) La sig.ra IN, che nel corso degli anni ha contribuito al 50% del pagamento del mutuo ipotecario, riceverà dal sig. la somma omnicomprensiva di € 5.600,00 Pt_1
(cinquemilaseicento/00) pari alla somma versata dalla stessa nel corso degli anni.
Pers 9) La sig.ra IN si trasferirà con la minore in idonea abitazione, trasferendo altresì anche la residenza propria e della figlia stessa, a partire dal 3 di settembre 2024.
10) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia, versando entro il giorno quindici di ogni mese la somma di € 200,00 (duecento/00) nel conto corrente della sig.ra IN, e ciò fino a quando la figlia minorenne non sarà autosufficiente economicamente. L'Iban presso cui effettuare il bonifico verrà comunicato contestualmente alla firma del presente accordo tra le
Parti.
11) L'assegno per il figlio minore verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra IN IK, il sig. si impegna a firmare il modulo di assenso relativo presso il competente sindacato. Pt_1
12) Le Parti contribuiranno al mantenimento della figlia provvedendo anche al pagamento del
50% delle spese straordinarie, così come meglio previsto dal Protocollo attualmente in essere presso l'intestato Tribunale, ed in particolare spese sanitarie non mutuabili, spese scolastiche e ogni altra spesa che si renda necessaria, previo parere concorde di entrambi i genitori;
13) I signori IN e dichiarano di essere autonomi ed economicamente autosufficienti Pt_1
e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, avendo già regolamentato ogni questione economico patrimoniale.
14) Le autovetture modello Lancia Y targata CY163GY e modello Fiat Tipo targata FG645MJ resteranno di esclusiva proprietà delle Parti, lo stesso dicasi per il motociclo modello Honda
CBR targato 1000RR di proprietà esclusiva del Sig. . Parte_1
15) Il cane razza BU ES di nome di proprietà del sig. , CP_1 Parte_1
resterà allo stesso in via esclusiva, che se ne farà carico. 16) Le Parti si danno reciprocamente assenso al rilascio del passaporto.
17) La sig.ra IK IN è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato.”
Così deciso il 20.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi