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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/07/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3928/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 25.11.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 3928/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mascoli Francesco, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Iurillo Emilio, giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente-
E
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 25.11.2024, proponeva domanda di DECLARATORIA DI Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14 luglio 2004 con Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corato dell'anno 2004, al n.44, Parte II, Serie
A, anno 2004, da cui è separato giusta decreto di omologa del 3.10.2017, depositato in data 9 ottobre 2017, emesso dal Tribunale di Trani, precisando che dalla unione è nata in data [...] la figlia Per_1 oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La resistente si costituiva formalmente in giudizio, depositando in data 1.7.2025 comparsa con cui non si opponeva alla domanda principiale ma chiedendo non revocarsi l'assegno disposto in favore della figlia, né revocata l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
In data 3.7.2025, le parti depositavano istanza con allegata convenzione, ritualmente sottoscritta dalle stesse e dai difensori con cui davano atto di aver definito bonariamente la controversia;
ed invero, alla udienza tenutasi nelle medesima data, le parti, personalmente, unitamente ai loro difensori, insistevano nella richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui alla detta convenzione, precisando che “… l'assegno una tantum in favore della sig.ra ex art. 5, co. 8, L. n. CP_1
898/70 è pari a euro 10.000,00 con la conseguenza che si corregge la pag. 3 dell'accordo/convenzione depositata in data odierna, ove è scritto erroneamente l'importo di euro 7.000,00”.
Tanto premesso:
- rilevato che i coniugi sono separati, giusto decreto di omologa del 3.10.2017, depositato in data 9 ottobre
2017, emesso dal Tribunale di Trani, nel giudizio iscritto al n. 2948/2012 R.G. (di cui è copia in atti);
- letta la convenzione contenuta della richiesta congiunta depositata il 3.7.2025, contenente l'accordo per la definizione concordata del giudizio;
- rilevato che le parti, unitamente ai difensori, in occasione dell'udienza del 3.7.2025 hanno ribadito di non volersi riconciliare e di voler definire il giudizio alle condizioni di cui alla ridetta richiesta già depositata;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, anche in considerazione del fatto che dall'unione è nata una figlia, già maggiorenne ed economicamente indipendente, e che le parti hanno concordato la corresponsione di un assegno una tantum in favore della ex art. 5, co. 8, L. n. 898/70 CP_1 pari a euro 10.000,00, come precisato all'udienza del 3.7.2025, ove le stesse personalmente hanno dichiarato di prestare il consenso alla cancellazione della trascrizione della assegnazione della casa coniugale alla
[...]
in conseguenza della revoca della assegnazione della casa coniugale alla stessa;
CP_1
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, come modificato ex L.
6.3.1987 n. 74;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da il 14 Parte_1 luglio 2004 con la sig.ra trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
Corato dell'anno 2004, al n. 44, Parte II, Serie A, anno 2004, alle condizioni indicate nella convenzione depositata il 3.7.2025 nel presente giudizio contenzioso, come integrate e precisate all'udienza del 3.7.2025, condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Revoca la assegnazione della casa coniugale in favore di (in Corato Via Casilina n 11, Controparte_1 scala D in catasto con i seguenti dati: -Fgl 50, Plla 197 sub 100, I p. int. 1, scala D).
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, in data 17.07.2025 nella Camera di consiglio della sezione civile
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 25.11.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 3928/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mascoli Francesco, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Iurillo Emilio, giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente-
E
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 25.11.2024, proponeva domanda di DECLARATORIA DI Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14 luglio 2004 con Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corato dell'anno 2004, al n.44, Parte II, Serie
A, anno 2004, da cui è separato giusta decreto di omologa del 3.10.2017, depositato in data 9 ottobre 2017, emesso dal Tribunale di Trani, precisando che dalla unione è nata in data [...] la figlia Per_1 oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La resistente si costituiva formalmente in giudizio, depositando in data 1.7.2025 comparsa con cui non si opponeva alla domanda principiale ma chiedendo non revocarsi l'assegno disposto in favore della figlia, né revocata l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
In data 3.7.2025, le parti depositavano istanza con allegata convenzione, ritualmente sottoscritta dalle stesse e dai difensori con cui davano atto di aver definito bonariamente la controversia;
ed invero, alla udienza tenutasi nelle medesima data, le parti, personalmente, unitamente ai loro difensori, insistevano nella richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui alla detta convenzione, precisando che “… l'assegno una tantum in favore della sig.ra ex art. 5, co. 8, L. n. CP_1
898/70 è pari a euro 10.000,00 con la conseguenza che si corregge la pag. 3 dell'accordo/convenzione depositata in data odierna, ove è scritto erroneamente l'importo di euro 7.000,00”.
Tanto premesso:
- rilevato che i coniugi sono separati, giusto decreto di omologa del 3.10.2017, depositato in data 9 ottobre
2017, emesso dal Tribunale di Trani, nel giudizio iscritto al n. 2948/2012 R.G. (di cui è copia in atti);
- letta la convenzione contenuta della richiesta congiunta depositata il 3.7.2025, contenente l'accordo per la definizione concordata del giudizio;
- rilevato che le parti, unitamente ai difensori, in occasione dell'udienza del 3.7.2025 hanno ribadito di non volersi riconciliare e di voler definire il giudizio alle condizioni di cui alla ridetta richiesta già depositata;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, anche in considerazione del fatto che dall'unione è nata una figlia, già maggiorenne ed economicamente indipendente, e che le parti hanno concordato la corresponsione di un assegno una tantum in favore della ex art. 5, co. 8, L. n. 898/70 CP_1 pari a euro 10.000,00, come precisato all'udienza del 3.7.2025, ove le stesse personalmente hanno dichiarato di prestare il consenso alla cancellazione della trascrizione della assegnazione della casa coniugale alla
[...]
in conseguenza della revoca della assegnazione della casa coniugale alla stessa;
CP_1
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, come modificato ex L.
6.3.1987 n. 74;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da il 14 Parte_1 luglio 2004 con la sig.ra trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
Corato dell'anno 2004, al n. 44, Parte II, Serie A, anno 2004, alle condizioni indicate nella convenzione depositata il 3.7.2025 nel presente giudizio contenzioso, come integrate e precisate all'udienza del 3.7.2025, condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Revoca la assegnazione della casa coniugale in favore di (in Corato Via Casilina n 11, Controparte_1 scala D in catasto con i seguenti dati: -Fgl 50, Plla 197 sub 100, I p. int. 1, scala D).
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, in data 17.07.2025 nella Camera di consiglio della sezione civile
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore