Sentenza breve 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/01/2026, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01724/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15779/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15779 del 2025, proposto da RE Natale, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari
- della valutazione, pari a 20,75/30 punti, della prova scritta del ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova;
- dei quesiti n. 2, 9 e 23 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);
- dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);
- di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente;
per l’accertamento
- del diritto del ricorrente all’attribuzione di 3 punti, in aggiunta ai 20,75 già conseguiti, per l’annullamento dei quesiti impugnati;
- del diritto del ricorrente ad essere riammesso nella procedura concorsuale sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. EN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultato non idoneo, avendo conseguito il punteggio di 20,75/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando la legittimità dei quesiti nn. 2, 9 e 23 (tutti con risposta errata, con decurtazione di 0,25 punti e mancata attribuzione del punteggio positivo di 0,75 punti), allo stesso somministrati in data 23.10.2025;
- in particolare, quanto al quesito n. 2 [così formulato: “ Ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali triennio 2022 –2024, il lavoro da remoto è realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici ”: solo ed esclusivamente di proprietà del dipendente; messi a disposizione dell’amministrazione (risposta individuata come esatta dall’Amministrazione); messi a disposizione dell’amministrazione oppure di proprietà del dipendente (risposta indicata dal ricorrente)], si deduce che la risposta corretta sarebbe in realtà quella opzionata dal ricorrente, in quanto in base alla disciplina del contratto collettivo la messa a disposizione della dotazione informatica da parte dell’Amministrazione sarebbe meramente eventuale;
- quanto al quesito n. 9 [così formulato: “Quale file NON può essere elaborato da un OCR?” : un’immagine in formato jpeg (risposta indicata dal ricorrente); un documento in formato Word (risposta individuata come esatta dall’Amministrazione); un PDF], si sostiene che nessuna delle risposte può considerarsi corretta in quanto anche un documento in formato Word potrebbe essere elaborato da un OCR;
- quanto al quesito n. 23 [“ In base all'art. 127 della Costituzione italiana, possono promuovere direttamente alla Corte Costituzione la questione sulla costituzionalità della legge ”: le minoranze parlamentari; il Presidente della Repubblica e le Giunte regionali (risposta indicata dal ricorrente); le Regioni e il Governo (risposta individuata come esatta dall’Amministrazione)”], sarebbe erroneo e, pertanto, illegittimo, in quanto l’espressione “questione sulla costituzionalità della legge” sarebbe priva di fondamento normativo;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio senza depositare memorie;
- all’udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che il ricorso sia infondato e da respingere per le ragioni di seguito esplicitate;
Considerato in via generale che:
- l'ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta di quelli da somministrare ai candidati stessi, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal Giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242);
- inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che:
- in relazione ai quesiti oggetto del contendere, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già statuito nelle sentenze di questa Sezione relative alla procedura concorsuale per cui è causa (sent. n. 1349/2026 in relazione al quesito n. 2 e sent. n. 250/2026 in relazione ai quesiti nn. 9 e 23), qui richiamati con valore di precedenti conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.;
- nello specifico, quanto al quesito n. 2, esso “ riproduce testualmente il secondo comma dell’art. 15 del CCNL (rubricato “lavoro da remoto”) in base al quale, «Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione (...)», mentre la risposta fornita dalla ricorrente si fonda su un’articolata interpretazione, anche analogica, di fonti contrattuali e regolamentari estranee all’oggetto specifico della domanda ” (cfr. sent. n. 1349/2026 cit.);
- in relazione al quesito n. 9, non sussistono profili di ambiguità in quanto “(...) l’OCR (acronimo di “Optical Character Recognition”, ovvero riconoscimento ottico dei caratteri), è un programma grazie al quale è possibile convertire immagini, documenti scansionati o PDF in testo digitale e modificabile; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, detto software non può essere utilizzato per la conversione tout court di un documento Word, per sua natura editabile e modificabile, ma soltanto per l’estrazione del testo dalle immagini, eventualmente nello stesso presenti in formato non modificabile ” (cfr. sent. N. 250/2026 cit.);
- con riferimento, infine, al quesito n. 23, “ l’espressione “questione sulla costituzionalità”, pur non ricalcando il contenuto del disposto di cui all’art. 127 Cost. (che fa riferimento alla «questione di legittimità costituzionale»), è chiaramente riferibile al giudizio di costituzionalità in via principiale disciplinato dalla citata disposizione costituzionale e, come, tale, inidonea a “disorientare” il candidato che, nella fattispecie in esame, ha optato per una risposta palesemente errata (cfr. sent. n. 250/2026 cit.);
Ritenuto in conclusione che:
- il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione della costituzione meramente formale delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA TR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
EN BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN BA | TA TR |
IL SEGRETARIO