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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 6522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6522 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. SE De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2154 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore De Sarno
[...] C.F._4
e SE Di DA, in virtù di procura in atti
Appellanti
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._5
GI EL, in virtù di procura in atti
Appellato
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._6 dall'Avv. SI AP, in virtù di procura in atti
Appellato E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 C.F._7
SI AP, in virtù di procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, i germani Parte_1 Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Nola, la madre Pt_3 Parte_4
il fratello e la moglie di quest'ultimo, ovvero Controparte_4 Controparte_1
, e , quale curatore speciale del minore Controparte_3 CP_5 Controparte_2
(figlio della coppia Romano-Sorrentino).
[...]
Deducevano che:
-in data 22.4.2008, decedeva lasciando a sé superstiti, quali eredi, la moglie CP_2
ed essi figli (quali suindicati attori) e l'ulteriore figlio;
Controparte_4 Controparte_1
-quest'ultimo, già coniugato con (con la quale aveva avuto due figli), Persona_1 si era poi risposato con , dalla cui unione nasceva Controparte_3 Controparte_2
[...]
-il de cuius e la moglie con atto per notar Controparte_4 Persona_2 dell'8.9.2005 (rep. 2706 – Rac. 1685), donavano al nipote (minore) Controparte_2
(il quale accettava mediante , curatore speciale) la piena proprietà
[...] CP_5 dell'unità immobiliare sita in Minturno (LT), Via Pantano, s.n.c., riportata in n.c.e.u. del comune di Minturno (LT) al foglio 44, p.lla 639, cat. A/2, classe 4, vani 5,5, rendita euro
426,08 (quale immobile ubicato al piano terra, composto di tre vani ed accessori con annesso giardino di pertinenza della superfice di circa 930 mq., nell'insieme confinante con proprietà , con proprietà di e con stradina di accesso); Parte_5 Controparte_6
-con il predetto e medesimo atto notarile, il de cuius donava all'anzidetto nipote – che mediante curatore speciale accettava - la piena proprietà di diverse unità immobiliari in
RR (NA), facenti parte del fabbricato ubicato in Via Soriano, 132 (già 124), quali:
a) appartamento posto al piano terra, avente accesso sia dal cortile interno al fabbricato che dalla Via Soriano, composto di due vani ed accessori, confinante con il cortile dal quale ha accesso, con Via Soriano e con proprietà di , riportata nel n.c.e.u. del Controparte_7
Comune di RR al foglio 2, particelle 695 e 2155, sub 1, cat. A/6, classe 2, vani 2, rendita
43,38; b) appartamento posto al primo piano, avente accesso dalla porta a destra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto di due vani ed accessori, confinante con
Via Soriano, con proprietà di e con l'appartamento di cui alla lettera "c" che Controparte_7 segue, riportata nel n.c.e.u. del Comune di RR al foglio 2, particelle
2155, sub 4, piano 1, scala U, cat. A/2, classe 3, vani 4,5, superficie mq. 91, rendita 232,41; c) appartamento posto al primo piano, avente accesso dalla porta a sinistra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto di due vani ed accessori, confinante con il cortile interno, con proprietà di e con Controparte_7
l'appartamento di cui alla lettera "b" che precede, riportata nel n.c.e.u. del Comune di RR al foglio 2, particelle 2155, sub 5, piano 1, scala U, cat. A/2, classe 3, vani 4,5, superficie mq. 93, rendita 232,41;
-il de cuius disponeva che le suddette donazioni fossero da imputarsi sulla quota disponibile e, per l'eventuale supero, sulla quota spettante al nipote legittimario;
-con atto di compravendita per notar del 29.06.2006 (Rep. 3548-Rac. Persona_2
2224), vendeva alla OR (moglie del figlio e madre del minore CP_2 CP_1 donatario) , la piena proprietà, ivi compresi diritti, accessori, annessioni e Controparte_3 pertinenze delle seguenti unità immobiliari, in RR (Na): a. appartamento posto al secondo piano, avente accesso dalla porta a destra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto di due vani ed accessori, confinante con Via Soriano, con la cassa delle scale e con l'appartamento di cui alla lettera "b" che segue, riportato nel n.c.e.u. del Comune di RR al foglio 2, particelle 2155, sub 6, piano 2, scala U, cat. A/2, classe 3, vani 4,5, superficie mq. 91, rendita 232,41; b. appartamento posto al secondo piano, avente accesso dalla porta a sinistra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto di due vani ed accessori, confinante con il cortile interno, con la cassa delle scale e con l'appartamento di cui alla lettera "a" che precede, riportato nel n.c.e.u. del Comune di RR al foglio 2, particelle 2155, sub 7, piano 2, scala U, cat. A/2, classe 3, vani 4,5, superficie mq. 93, rendita
232,41;
-l'atto di compravendita a rogito del notaio del 29.6.2009 (Rep. 3548 – Persona_2
Rac. 2224), dissimulava una donazione nulla, data anche l'irrisorietà del prezzo;
-le donazioni di cui all'atto pubblico a rogito del notaio dell'8.9.2005 Persona_2
(rep. 2706 – Rac. 1685), in favore del minore ledevano la quota Controparte_2 di riserva dei legittimari;
-il de cuius era proprietario di altri beni immobili, quali: a) giusta atto di compravendita a rogito del notaio del 4/6/1971, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Persona_3
Immobiliari di Napoli 18/6/1971, una zona di terreno in Caivano (NA), riportato in c.t. al foglio 28, particelle 8 - S.I. (di ettari 2, are 21 e centiare 90). In relazione al 50% di detto fondo, pendeva giudizio contro un occupante abusivo;
b) giusta decreto di trasferimento del
Tribunale Civile di Benevento del 13/2/1974, reso all'esito della procedura fallimentare promossa in danno della un Controparte_8 appezzamento di terreno in RR (NA), contrada Feudo o Brancaccio, riportato in c.t. al foglio 47, particella 499 (di ettari 1, are 36 e centiare 97);
-il de cuius era proprietario in comunione con il coniuge , dei seguenti Controparte_4 beni immobili:
a) giusta decreto di trasferimento del Tribunale Civile di Napoli del 24/3/1980, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria C.V. il 2/4/1980, appezzamento di terreno in RR (NA), località Brancaccio, riportato in c.t. al foglio 47, particella 120 (di are 40.11); b) un appezzamento di terreno in RR (NA), località
Brancaccio, riportato in c.t. al foglio 47, particella 121 (di are 34.99); c) un appezzamento di terreno in RR (NA), località Brancaccio, riportato in c.t. al foglio 47, particella 7 (di are
71.00); d) giusta atto di divisione a rogito del notaio del 17/9/1984 (rep. 16456 Persona_4
- rac. 6806), una quota pari alla metà dell'intero, di un terreno in Minturno (LT), località
Grotte, riportato in c.t. al foglio 44, particelle 639 - ex 639/A (di are 13.66); e) giusta atto di compravendita a rogito del notaio dell'11/10/1991 (rep. 68017 - rac. 8118): 1. Persona_5 di un appezzamento di terreno in RR (NA), contrada Feudo o Brancaccio, riportato in c.t. al foglio 47, particelle 114 (di are 16.35), 115 (di are 16.80), 116 (di are 16.85), 117 (di are
17.00), 118 (di are 16.25), 215 (di are 03.00), 217 (di are 03.00), 219 (di are 02.70), 221 (di are 02.60) e 223 (di are 02.80);
2. di altro appezzamento di terreno, sempre in RR (NA), contrada Feudo o Brancaccio, riportato in c.t. al foglio 47, particelle 173 (di are 15.00) e 299
(di are 12.76);
deteneva – in via esclusiva – i terreni suindicati acquistati dal padre con Controparte_1
l'atto di compravendita a rogito del notaio dell'11.10.1991 (rep. 68017-rac. Persona_5
8118). Nonché i beni suindicati di cui al decreto di trasferimento del Tribunale Civile di
Benevento e Tribunale Civile di Napoli;
-il de cuius aveva depositi di denaro in conto corrente presso il Banco di Napoli, filiale di
RR, Corso Italia e da tale conto erano state - presumibilmente - prelevate le relative somme, quale corrispettivo nell'atto di compravendita a rogito del notaio Persona_2 del 29.06.2006 (Rep. 3548 – Rac. 2224);
-il de cuius possedeva altri beni mobili (come indicati in atti); -su tutti i beni di cui il de cuius non aveva disposto in vita, doveva essere aperta la successione legittima e i predetti beni dovevano formare oggetto di divisione.
Ciò premesso, gli attori così concludevano:
“1) richieste preliminari: accertare e dichiarare: A) che l'atto di compravendita a rogito del notaio del 29/6/2006 (Rep. 3548 - Rac. 2224) è simulato (simulazione Persona_2 relativa) e dissimula una donazione (nulla); B) che l'atto di compravendita a rogito del notaio
del 29/6/2006 (Rep. 3548 - Rac. 2224) è nullo e (o) inefficace;
C) che Persona_2 tutti i cespiti dei quali con esso si è simulatamente disposto in favore dei terzi rientrano tra i beni caduti in successione e, dunque, da dividere;
D) che, poi, le donazioni di cui all'atto pubblico a rogito del notaio dell'8/9/2005 (rep. 2706 - Rac. 1685) ledono Persona_2 la quota di riserva dei legittimari;
2) merito: per l'effetto: A) procedere ad una riunione fittizia di tutti i beni dei quali il de cuius ha disposto a titolo di vendita (dissimulante una donazione nulla) e di donazione e, sull'asse così formato, calcolare la quota di cui il defunto poteva disporre;
B) ridurre, proporzionalmente, le donazioni;
C) condannare i convenuti a restituire ai legittimari lesi, la quota parte dei cespiti immobiliari, oggetto degli atti di disposizione inter vivos cit., necessaria ad integrare la quota di legittima spettante, ai sensi dell'art. 542 c.c., agli attori , e D) Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 procedere alla divisione dei beni ereditari relitti, di quelli venduti simulatamente a terzi e di quelli donati che hanno leso la quota di legittima;
E) condannare , previo Controparte_1 rendiconto del reddito tratto dai terreni da lui posseduti, a pagare, in favore dei coeredi attori, la quota parte di spettanza degli stessi;
F) ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari la trascrizione della emananda sentenza;
3) regolamento delle spese di lite: A) in caso di opposizione alla richiesta di declaratoria di nullità e (o) inefficacia della compravendita cit., alla richiesta di riduzione delle donazioni lesive della quota di riserva spettante ai legittimari o alla richiesta di rendicontazione, condannare i convenuti, o chi di essi si oppone, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti;
B) ove non vi sia opposizione, porre le spese a carico della massa ereditaria.”.
2. Si costituiva in giudizio , quale genitrice degli attori. Controparte_4
Deduceva:
-di non opporsi alla domanda di divisione formulata dai suindicati attori;
-che quanto disposto dal marito era frutto di una libera decisione;
-di rivendicare null'altro che la sua quota dei beni ereditari relitti, pari ad 1/3, nonché i legati ex lege di abitazione della casa coniugale e di uso dei beni mobili che l'arredavano, condizionatamente all'esito dell'eventuale restituzione della casa coniugale (sita al 1° piano della palazzina in via Suriano, 132) in conseguenza del vittorioso esito dell'azione di riduzione esperita dagli attori;
-che il compendio dei beni relitti era stato correttamente individuato dagli attori;
-che, in quanto cointestataria con il marito del conto corrente n. 06799/004200000336 presso la Filiale di RR del Banco di Napoli, si rappresentava che sul conto del defunto marito vi era una giacenza attiva pari ad euro 21.366,73 e, inoltre, essendo cointestataria col de cuius anche di un ulteriore conto n. 06759/900019684861 presso la medesima filiale, si indicava che su quest'ultimo vi erano appoggiate quote di un fondo, per un controvalore pari ad euro 92.020,36, e che, ancora, sul predetto conto era stata accreditata la sua pensione;
-che, in data 8.1.2009, prelevava dal conto corrente una somma pari a 10.000,00, quale acconto sulla metà della giacenza, tale da aversi un saldo attivo pari ad euro 12.095,31.
Così dedotto, concludeva:
“Previa declaratoria di apertura della successione di voglia il Tribunale CP_2 adottare le opportune iniziative finalizzate alla divisione del patrimonio ereditario in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 713 C.C. e nel rispetto delle quote dei coeredi. Qualora ritenga che il pagamento delle spese funerarie e delle tasse sia stato sostenuto dalla comparente con denaro proprio, voglia dichiarare gli altri coeredi tenuti a rimborsarla pro quota.. Chiede che dal compendio vada escluso il diritto di abitazione della casa coniugale
e degli arredi. Non si oppone alla divisione chiedendo la quota spettantele per legge secondo la normativa vigente sulla successione legittima e che si tenga conto delle spese funerarie ed accessorie da addebitarsi alla massa. Con riserva di controdedurre ed articolare mezzi istruttori a seguito del comportamento processuale delle controparti.”.
3. Si costituiva . Controparte_1
Rappresentava che le domande avanzate dagli attori risultavano del tutto futile, data la libera volontà manifestata da parte del de cuius nell'eseguire i suindicati atti di donazione in favore del nipote e di vendita alla OR.
Deduceva:
-in via preliminare, di non opporsi alla divisione dei beni relitti dell'eredità e confermava che l'elenco dei beni immobili riportato nell'atto introduttivo fosse esauriente;
-che in merito ai beni mobili rappresentati in atto di citazione, il de cuius era contitolare, unitamente alla moglie , del conto corrente n. 0042/336 intrattenuto Controparte_4 presso il Banco di Napoli Filiale di RR;
-che il de cuius era proprietario di tre macchine agricole (come riportate in atti) e che non era a conoscenza di alcun bene prezioso detenuto da quest'ultimo;
-di non detenere in via esclusiva gli appezzamenti di terreno indicati dagli attori (dal momento che le relative chiavi di accesso erano rimaste in possesso della madre
[...]
) e di non possedere in via esclusiva le macchine agricole (essendo state CP_4 rimesse nell'atrio della palazzina di via Soriano, 132).
Ebbene, alla luce di ciò, così concludeva:
“- rigettare le domande formulate nei confronti dell'istante. in ordine alla domanda di divisione ereditaria:
- dichiarare aperta la successione del sig. nato ad [...] il [...] (dico CP_2
16 Aprile 1926) ed ivi deceduto il 06/04/2008;
- nominare un C.T.U. con l'incarico di individuare, descrivere e stimare i beni caduti in successione;
- predisporre un comodo progetto di divisione.
Col favore delle spese di lite.”.
4. Si costituiva , contestando quanto asserito dagli attori, perché Controparte_3 infondato in fatto ed in diritto.
Deduceva che:
-in via preliminare, risultava mancante la condizione di procedibilità prevista ex lege, dal momento che l'atto di citazione risultava privo dell'indicazione dell'atto di accettazione con il beneficio di inventario eseguito dagli attori;
-il suo interesse verteva esclusivamente nella richiesta di dichiarazione di simulazione dell'atto per Notar del 29.6.2006 (rep. 3548, racc. 2224), con il quale aveva Per_2 effettivamente acquistato – con denaro proprio - la proprietà dei due cespiti siti in RR alla Via Soriano, 132;
-l'eccepito presunto irrisorio prezzo pari ad euro 117.000,00, non poteva ritenersi frutto di alcuna simulazione relativa, dal momento che gli attori non avevano provveduto ad allegare alcun elemento probatorio utile a sostegno;
- in via subordinata, nel caso in cui fosse stata riconosciuta la simulazione dell'atto di compravendita degli immobili in RR, la stessa avrebbe spiegato domanda riconvenzionale nei confronti di tutti gli eredi di per la restituzione della CP_2 somma pari ad euro 117.000,00, oltre interessi.
Così dedotto, concludeva:
“
1. Rigettare la domanda degli attori nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque per improcedibilità;
2. In linea subordinata ed in via riconvenzionale, nel caso in cui dovesse essere accertata la simulazione dell'atto per Notaio del Per_2
29/06/2006, accertare nei confronti di tutti gli eredi di NO e cioè CP_1 [...]
, , e nonché , il diritto Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_1 Controparte_4 della Sig.ra alla restituzione da parte della massa ereditaria della somma di €. CP_3
117.000,00= oltre interessi dalla data dell'atto di compravendita, o della diversa somma che emergerà all'esito dell'istruttoria, e per l'effetto condannare gli stessi al relativo pagamento.
A tal fine poiché allo stato il contraddittorio con la Sig.ra si è instaurato solo Controparte_3 nei confronti dei sig.ri , e si chiede che il Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
Giudice adito voglia autorizzare la chiamata in causa dei Sig.ri e Controparte_1 [...] per l'instaurazione del contraddittorio relativamente alla sola CP_4 riconvenzionale.
3. Con vittoria di spese di lite.”
5. , in qualità di curatore speciale del minore , si CP_9 Controparte_2 costituiva in giudizio prendendo atto di quanto eccepito dagli attori con riferimento alla pretesa nullità delle donazioni effettuate in favore del predetto minore, perché presuntamente lesive della quota di riserva dei legittimari, nonché di quanto eccepito da e . Ebbene, si riservava di: Controparte_3 Controparte_4 CP_9
-formulare deduzioni e richieste nei termini di legge e previa disamina della prodotta documentazione;
-richiedere stima dei beni ceduti e della complessiva massa.
Il curatore speciale chiede il rigetto della domanda di riduzione intentata dalla sola parte attrice contro il minore, ritenendola non provata e prima ancora inammissibile a norma dell'art. 564 cc, in quanto non preceduta dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario”.
6. Con sentenza parziale n. 2117, pubblicata il 18.07.2013, il Tribunale di Nola così statuiva:
“rigetta la domanda di simulazione dell'atto per notaio del 20.01.2006 Persona_2
n. rep. 3548; dichiara l'inammissibilità della domanda nuova formulata dagli attori nella propria memoria ex art. 183 VI comma cpc;
spese con la sentenza definitiva;
rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.”.
In motivazione, deduceva che:
-differentemente da quanto osservato dal curatore speciale del minore, oggetto dell'azione di simulazione era solo il contratto di compravendita del 2006 e non anche la donazione del
2005 (come da conclusioni espresse dagli attori);
-era inammissibile la domanda attorea avanzata in sede di prima memoria ex art. 183 VI co.
Cpc, in quanto domanda nuova;
-l'azione di simulazione era priva di fondamento, dal momento che – come emerso da risultanze processuali – il prezzo era stato pagato mediante assegni circolari (per i quali la causale era chiara agli attori, che la ricollegavano al pagamento di auto acquistate da o al pagamento di prestazioni legali rese da avvocati) riscossi dal Controparte_1 venditore;
-né nell'atto introduttivo e né in sede di prima memoria ex art. 183 cpc, gli attori avevano chiesto di accertare la non autenticità della firma apposta dal de cuius su diversi assegni dallo stesso emessi per una causale ignota e, inoltre, non avevano nemmeno provato che le somme fossero pervenute sul conto dei suindicati convenuti;
-in merito ai titoli emessi in favore della e del gli stessi risultavano CP_3 CP_1 inferiori al prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile e che, inoltre, non risultavano né conti cointestati al de cuius e a e né tantomeno prove dell'esiguità del prezzo Controparte_1 rispetto a quelli di mercato praticati nella zona per beni della medesima specie;
-inoltre, anche la stessa prova testimoniale non attestava alcun elemento valido a sostegno, risultando fondata sull'esame degli estratti conto o su quanto riferito dai familiari;
-atteso quanto esposto, andava rigettata la domanda di simulazione.
7. In data 19.4.2016, il giudice di prime cure dichiarava interrotto il processo, attesa la cancellazione dall'albo dell'Avv. CO EL, difensore di . Controparte_4
8. Con comparsa di riassunzione, – in proprio – riassumeva il Controparte_1 giudizio de quo.
9. e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e in qualità di eredi di si costituivano in giudizio. Controparte_4
Deducevano che:
-attesa la manifestata volontà (in data 10.12.2014) da parte dell'Avv. CO EL di cancellarsi, in via definitiva, dall'albo, necessitava dichiararsi la nullità di tutti gli atti (di cui la stessa relazione resa dal CTU) a decorrere dalla predetta volontà;
-attesa la nullità della relazione tecnica d''ufficio, necessitava nominarsi un nuovo perito, affinchè si provvedesse a compiere gli atti necessari per procedere alla divisione dei beni ereditari;
-si riteneva doversi attribuire in capo agli stessi la quota loro spettante dell'asse ereditario di da attribuire a . CP_2 Controparte_4
Orbene, così concludevano:
“-dichiarare la nullità degli atti compiuti a seguito della dichiarazione dell'Avv. CO
EL, compresa la relazione tecnica del CTU;
- procedere alla divisione dei beni ereditari relitti del sig. con l'espletamento di altra CTU;
- attribuire agli esponenti, CP_2 nella qualità di eredi legittimi, anche la quota loro spettante del compendio ereditario di da attribuire alla Sig. ra . - adottare i provvedimenti CP_2 Controparte_4 indicati nell'atto di citazione;
”.
10. Con sentenza definitiva n. 643, pubblicata l'8.4.2021, il Tribunale di Nola, così statuiva:
“rigettata ogni altra domanda ed eccezione, dichiara aperta la successione mortis causa di
nato in [...] il [...], deceduto il 22.4.2008; dichiara che l'eredità CP_2 dello stesso si è devoluta per legge alla moglie , nata in [...] il Controparte_4
18.02.1929, in ragione di un terzo, e ai figli , nata in [...] il [...], Parte_1
nato in [...] il [...], nato in [...] il di Controparte_1 Parte_2
01.01.1956, nato in [...] il [...], nata in [...]_3 Parte_4 il 9.01.1961, in ragione dei restanti due terzi, da dividere tra di loro in parti uguali;
accoglie la domanda di riduzione e, per l'effetto, condanna alla Controparte_2 reintegrazione della quota di riserva degli attori mediante il pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di euro 8.216,88, oltre interessi legali dalla domanda;
dichiara sciolta la comunione ereditaria facente capo a e, per l'effetto, posti CP_2
a carico di ciascun erede i debiti ereditari in ragione della quota di spettanza, attribuisce agli eredi di la porzione costituita dai terreni in RR, contrada Brancaccio- Controparte_4 Feudo, individuati nel progetto di frazionamento elaborato dal consulente tecnico d'ufficio come particella S1 (in essa incluse la particella 499 del foglio 47, ha 1.3697, la particella
173 del foglio 47, ha 0.1500, una porzione della particella 174 del foglio 47 di ha 0.1569,), come particella S7 (in essa incluse la particella 511 del foglio 47, ha 0.5060, la particella
200 del foglio 47, ha 0.1025, porzione della particella 114 del foglio 47, ha. 0.0441, porzione della particella 215 del foglio 47, ha. 0.0128), nonché dal terreno in Caivano, contrada
Marchesa, individuata nel progetto di frazionamento come C1 ( ha 0.7397 della particella 8 del foglio 2) e dalla somma di euro 4012.02 di cui al conto corrente bancario;
dispone che si proceda al sorteggio delle ulteriori porzioni di cui in parte motiva ai cinque figli, come da separata ordinanza;
condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore di
, che liquida in euro 6715,00 per compenso di avvocato, oltre iva, cpa e Controparte_3 rimborso spese generali del 15%;condanna al pagamento delle Controparte_2 spese processuali in favore degli attori, che liquida in euro 5.100,20, oltre iva, cpa e rimborso spese generali del 15%; compensa per metà le spese processuali tra e Controparte_1 gli attori e condanna questi ultimi al pagamento della restante parte, spese che, per l'intero, liquida in euro 10.693,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali del 15%; compensa integralmente le spese tra gli attori e (suoi eredi); pone le spese della Controparte_4 consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei coeredi e di CP_2
n parti uguali e con il vincolo della solidarietà.”.
[...]
In motivazione, deduceva che:
-andava dichiarata aperta la successione mortis causa di nato in [...] il CP_2
16.4.1926 e deceduto il 22.4.2008;
-l'eredità del predetto si era devoluta per legge alla moglie (in ragione Controparte_4 di un terzo) e ai figli , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...]
e (in ragione dei restanti due terzi, da dividere tra loro in parti Pt_3 Parte_4 uguali, ex art. 581 cc);
-non costituivano oggetto del giudizio né lo scioglimento della comunione ereditaria sorta con il decesso di (avutosi nel corso del giudizio in data 14.1.2016) e né Controparte_4 tantomeno lo scioglimento della comunione ordinaria sussistente tra la predetta CP_4
e il proprio coniuge sulla gran parte dei beni oggetto di giudizio;
[...] CP_2
-in base a quanto prodotto, nella massa ereditaria di (unico asse da CP_2 dividere) erano compresi oltre la piena ed esclusiva proprietà del fondo in Caivano, contrada
Marchesa, in catasto al foglio 28, p.lla 8, anche la quota di 500/1000 sui terreni in RR, contrada Feudo Brancaccio, in catasto al foglio 47, p.lle 114,115,116,117,118,173,215,217,219,221,223,299,200,507,508,509,511 e delle somme depositate sul conto corrente n. 06759/0042/336 presso il Banco di Napoli, filiale di RR, in comproprietà con la moglie;
-l'estensione dello scioglimento della comunione all'eredità materna avanzata dalla sola parte attrice risultava inammissibile se riferita alla sola quota ereditata dal marito;
-in merito all'azione di riduzione (promossa da parte attrice nei confronti del nipote) si riteneva assolto, in data 18.9.2008, da parte dei suindicati attori – prima dell'instaurazione del giudizio nei confronti del donatario-terzo avutosi in data 21.11.2008 - l'obbligo dell'accettazione con beneficio d'inventario prevista ex art. 564, I co., cc. Ragion per cui: si riteneva ammissibile l'azione di riduzione;
-condividendo i parametri di valutazione adottati dal CTU, era stato accertato che il valore della massa ereditaria, al tempo dell'apertura della successione, fosse da stimarsi in euro
760.196,91. Per cui, in base a quanto previsto dall'art. 542 cc, la quota disponibile equivalente al quarto della massa aveva un valore pari ad euro 190.049,23 e la quota di riserva spettante ai figli, pari alla metà del predetto patrimonio ereditario, aveva un valore pari ad euro 76.019,69 cadauno;
-atteso che il compendio ereditario (composto da beni immobili in RR e Caivano e dalle somme sul conto corrente) avesse un valore complessivo di euro 516.372,37, tale da ritenersi la quota del coniuge (pari ad 1/3) avente un valore di euro 172.124,12 e la quota di ciascuno dei cinque figli (pari a 2/3) avente un valore di euro 68.849,64, ne discendeva un valore di donazione superiore alla quota disponibile. Inoltre, siccome ciascun attore aveva ricevuto – in base alla successione legittima al proprio padre – beni del valore di euro
68.849,64, ovvero inferiore alla quota di riserva, quest'ultima andava reintegrata nella misura pari ad euro 7170,05. Pertanto, atteso che la reintegrazione della quota di riserva avvenisse per equivalente monetario, al legittimario leso sulla somma calcolata erano dovuti gli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale;
-in merito alla domanda di divisione dell'eredità paterna - premesso che Controparte_1 aderiva al progetto divisionale proposto dal CTU, rispetto agli attori che si erano, invece, limitati a contestarne la stima e non le modalità di apporzionamento – si approvava il progetto divisionale elaborato dal CTU nell'apposita relazione depositata in data 12.12.2019
(il cui esito riportato in atti);
-in ordine a quanto previsto dall'art. 713 cc, si riteneva di dover procedere all'attribuzione della prima porzione (proporzionale alla quota maggiore) in favore degli eredi di CP_4 e al sorteggio delle cinque porzioni uguali tra i figli (quali coeredi), restando in capo
[...]
a questi ultimi – in ragione della propria quota - i relativi debiti ereditari;
-in merito alla domanda di rendiconto (che parte attrice rivolgeva nei soli confronti di
), l'unico elemento probatorio emerso riguardava il possesso esclusivo Controparte_1 delle particelle 499, 114 e 173, oggetto di azione possessoria nel 2008 da parte degli stessi attori (accolta con ordinanza del 28.4.2009 nel proc. n. 2149/2009 nei confronti della sola
); Controparte_4
-non vi era alcuna prova – nemmeno richiesta – del possesso esclusivo dei fondi oggetto di comunione ereditaria da parte di;
Controparte_1
-in base a quanto predetto, di conseguenza, si provvedeva alla condanna alle spese processuali in capo alle parti soccombenti (come da analitica esposizione in atti).
11. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 propongono appello.
In merito alla sentenza parziale, con un primo motivo di gravame, gli appellanti sostengono che il giudice di prime cure ha – erratamente – ritenuto infondata la domanda di simulazione, dal momento che le motivazioni poste a fondamento si ritengono non condivisibili, per cui necessita accertare la sussistenza di una simulazione relativa e dichiararsi nulla la donazione dissimulata dall'atto di compravendita.
In particolare, in merito alla prova per presunzioni della simulazione – acclarati determinati elementi indicativi della cupidigia (come da descrizione in atti) dei coniugi Controparte_1
e , con i quali ha convissuto il de cuius e con cui ha continuato a vivere, Controparte_3 sino alla sua morte, – il tribunale ha limitato la valutazione in base alla Controparte_4 predetta prova per presunzioni ai soli assegni rappresentati nell'atto notarile, senza focalizzarsi sull'anzidetto contesto indiziario generale. Inoltre, attesa la prova precostituita
(ovvero i documenti prodotti) e quella costituenda (ovvero le dichiarazioni rese dai testi, secondo cui la non avrebbe mai svolto alcuna attività lavorativa e né tantomeno CP_3 attività di bracciante agricola), è emerso che la relativa vendita ha dissimulato una donazione. Tale dissimulazione, oltretutto, è emersa da un'ulteriore circostanza apparsa in corso di giudizio, ovvero dal fatto che - antecedentemente alla stipula del contratto per notar del 29.06.2006 - sul conto corrente del de cuius siano risultate addebitate Per_2 somme per assegni bancari emessi per adempiere a pagamenti di causa ignota ed altri emessi in favore di e di , di cui uno per l'acquisto di Controparte_1 Controparte_3 un'autovettura. Ragion per cui - secondo gli appellanti – dati gli svariati documenti offerti a sostegno, il tribunale avrebbe negato l'evidenza dei fatti, non rilevando l'effettivo pregiudizio arrecato dagli odierni appellati ai diritti successori degli altri eredi, così violando e/o falsamente applicando gli artt. 1414 e ss e 2697 c.c.
Con un secondo motivo di appello, gli appellanti sostengono che se il giudice di prime cure avesse correttamente interpretato i principi normativi concernenti il difetto di specifica contestazione dei fatti principali e di emendatio libelli, si sarebbe pronunciato diversamente sull'ammissibilità della collazione alla massa ereditaria delle donazioni dirette (pari ad euro
39.850,00 effettuate dal de cuius in favore di e di euro 6.000,00 in favore Controparte_1 di ) ed indirette (effettuate in favore di da parte del de Controparte_3 Controparte_1 cuius, il quale ha poi corrisposto la somma di euro 29.000,00 all'Avv. SE Mungiguerra per prestazioni professionali eseguite per conto del : ragion per cui, il tribunale CP_1 avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 183 e 115,116 cpc. Inoltre – secondo gli appellanti – il giudice di prime cure avrebbe violato e/o falsamente applicato anche l'art. 112 cpc, avendo statuito sull'ammissibilità della predetta domanda a seguito di un'ordinanza mediante la quale ha riservato la causa a sentenza solo ed esclusivamente sulla differente domanda di simulazione relativa.
Avverso la sentenza definitiva, con un primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che se il tribunale avesse correttamente applicato i principi normativi in tema di interruzione del processo e di decorrenza degli effetti dell'evento interruttivo (avutosi con la cancellazione dall'albo dell'Avv. CO EL), avrebbe ritenuto nulli tutti gli atti processuali compiuti successivamente. Ragion per cui - atteso che si sarebbe dovuta considerare l'interruzione del processo, in via automatica, dal giorno della cancellazione dall'albo - il processo essendo, invece, proseguito sino al giorno 19.4.2016, il giudice di prime cure avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 161 e 301 cpc, tanto da doversi dichiarare nulla la sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice.
Con un secondo motivo di gravame, gli appellanti sostengono che se il tribunale avesse correttamente applicato i principi di diritto in materia di unitarietà del processo di divisione, avrebbe ritenuto ammissibile la domanda attorea volta ad estendere la divisione alla quota relitta dal coerede deceduto in corso di causa. Per cui, dato che il giudice di prime cure avrebbe violato l'art. 112 cpc, si chiede che venga dichiarata aperta la successione di
[...]
e di disporre la divisione dei beni di quest'ultima, potendo trovare ingresso CP_4 nel processo la correlata domanda di scioglimento della comunione.
Con un terzo motivo di appello, gli appellanti asseriscono che se il giudice di prime cure avesse correttamente applicato i principi normativi in tema di determinazione dell'asse ereditario, avrebbe determinato nella misura richiesta sia l'entità della lesione accertata che il valore dei beni. Per cui, rilevata la nullità della relazione peritale (perché compiuta successivamente alla suindicata cancellazione) ed accertate le omissioni ed errori macroscopici commessi dal consulente (come dettagliatamente rappresentati in atti), lamentano che il tribunale avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 726,727,728 e
729 cc.
Con un quarto motivo di appello, gli appellanti deducono che se il tribunale avesse correttamente applicato i principi normativi in tema di prova di un fatto principale, avrebbe ritenuto ammesso e non contestato il possesso esclusivo dei beni (indicati da parte attrice) di tanto da pervenire all'accoglimento della domanda di rendiconto. Controparte_1
Inoltre, il tribunale avrebbe anche ignorato un'ulteriore prova offerta in tema di possesso esclusivo, ovvero l'ordinanza depositata in sede di giudizio possessorio. Quindi – secondo gli appellanti - il tribunale avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 2697 c.c. in tema di prova (ovvero quella precostituita avutasi mediante deposito di atti relativi al procedimento possessorio), gli artt.115 e 166-167 cpc in tema di omessa specifica contestazione da parte del (essendosi quest'ultimo limitato ad una generica impugnativa) e, finanche, l'art. CP_1
723 c.c., non essendo stato dichiarato il (quale possessore esclusivo, come da CP_1 accertamento giudiziale) tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili.
Atteso ciò, si chiede che venga accertata la sussistenza di un possesso esclusivo in capo a sulle individuate entità immobiliari, al fine di condannare questi al Controparte_1 pagamento, in favore dei coeredi appellanti, della quota parte di loro spettanza.
Con un quinto motivo di appello, gli appellanti sostengono che se il tribunale avesse correttamente applicato i principi di diritto in tema di spese del giudizio divisorio, avrebbe posto le stesse a carico della massa ereditaria (ovvero di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote), piuttosto che compensarle integralmente. Ragion per cui, il giudice di prime cure avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 91, 92 cpc, in riferimento agli artt. 713 e ss. cc in tema di domanda divisoria e scioglimento della comunione ereditaria.
Così dedotto, concludono:
“Voglia Questa Ecc. ma Corte di appello, in riforma della Sentenza parziale N. 2117/13 e della Sentenza definitiva N. 643/21 rese nel procedimento N. 7774/2008 (REG. GEN.
AFF. CIV), in ragione dei motivi svolti e «reiectis contrariis», accogliere l'appello da Noi proposto e, per l'effetto, emettere i seguenti consequenziali provvedimenti, di rito e di merito:
1) RICHIESTA PRELIMINARE: in accoglimento del Motivo sub § II, 1, dichiarato l'appello come «procedibile» e «ammissibile», in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348-bis Cod. Proc. Civ., dichiarare «nulla» la Sentenza e, per l'effetto, rimettere ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 e 354 Cod. Proc. Civ., la causa la primo Giudice;
2)
MERITO: in accoglimento dei Motivi sub § I, dichiarato l'appello come «procedibile» ed
«ammissibile», in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348-bis Cod. Proc.
Civ., con pronunzia «nel merito»: A) accertare che l'atto di compravendita a rogito del notaio
del 29/06/2006 (Rep. N. 3548 - Racc. N. 2224) è simulato (simulazione Persona_2
«relativa») e «dissimula» una donazione (nulla per mancanza dei testimoni) e, per l'effetto, dichiararne la «nullità» e (o) l'«inefficacia»; B) dichiarare che tutti i cespiti, dei quali con il predetto atto di compravendita si è simulatamente disposto, rientrano tra i beni caduti in successione e che, dunque, sono da dividere;
e, con «separata ordinanza», rimettere la causa sul ruolo e disporre ogni opportuno provvedimento (ivi compresa la nomina di altro
C.T.U. per la valutazione equa del «relictum») per il prosieguo del giudizio in ordine alle domande di riduzione e divisione spiegate dagli (odierni) Appellanti;
«subordinatamente» alla (eventuale) conferma della sconcertante Sentenza parziale e, dunque, a rigetto della
Nostra domanda di «simulazione» (il cui accoglimento, invece, determinerebbe la necessità di procedere ad un «radicale» ricalcolo delle quote) e, comunque, in accoglimento dei Motivi sub § II, sempre dichiarato l'appello come «procedibile» ed «ammissibile», in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348-bis Cod. Proc. Civ., con pronunzia «nel merito»: C) in accoglimento della richiesta di cui al Capo E, pag. 9, dell'Atto di citazione ed al Capo V della comparsa conclusionale depositata in primo grado (richiesta di rendiconto), condannare - in caso di accoglimento del gravame proposto dagli (odierni) Appellanti avverso la Sentenza del Tribunale Civile di Nola che ha deciso il merito possessorio - il Sig.
a corrispondere, a ciascuno degli (odierni) Appellanti, la somma di Euro Controparte_1
14.190,09, come «corrispondente» alla quinta parte della somma quantificata dal C.T.U. designato in complessivi Euro 70.950,46; D) in accoglimento della domanda di «riduzione», condannare, «in via principale», con sentenza non definitiva, a Controparte_2 restituire, alla massa, beni di detto valore o, «in subordine», a corrispondere, a ciascuno dei cinque figli, la somma di Euro 42.996,52; E) condannare, «in subordine», sempre con una sentenza «non definitiva», a restituire, alla massa, beni di detto Controparte_2 valore o, «in subordine», a corrispondere, a ciascuno dei cinque figli, la somma di Euro
17.159,12, di cui Euro 11.426,35, come quantificato dal C.T.U. a pag. 8 della relazione, ed
Euro 5,713,17 quale quinta parte della somma (Euro 28.565,88) attribuita dal C.T.U, al coniuge ( ), deceduta nel corso del giudizio;
F) dichiarare aperta la Controparte_4 successione di e dividerne la quota tra gli (odierni) Appellanti e Controparte_4 [...] ; e rimettere, con ordinanza, la causa sul ruolo con nomina di un altro C.T.U, al CP_1 quale conferire l'incarico di quantificare il valore di tutti i beni donati (donazioni dirette e indirette) e individuare i beni da sottoporre a riduzione;
3) REGOLAMENTO DELLE SPESE
DI LITE: A) in accoglimento dei Motivi sviluppati sub § I, condannare al Controparte_3 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dei Procuratori costituiti;
B) in accoglimento dei Motivi sub § II (5), condannare i Sigg. e Controparte_1
entrambi soccombenti (quantunque per diversa motivazione), al CP_2 pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado o, quantomeno, a pagare il 50% delle spese processuali, ponendo a carico della massa ereditaria il residuo 50% ; ovvero,
«in subordine», sempre in accoglimento del Motivo sub § II (5), riformare il Capo della
Sentenza di primo grado sul punto ponendo le spese della divisione a carico della massa.”.
12. Si costituisce , rappresentando che l'appello proposto avverso la Controparte_3 suindicata sentenza parziale è infondato.
In particolare, deduce che:
-in merito al primo motivo di gravame, il tribunale ha giustamente dato valore a quanto emerso dalle risultanze istruttorie, ovvero l'effettivo pagamento del prezzo e l'insussistente riscontro - negli estratti del conto corrente del de cuius - di una presunta passaggio del relativo importo dal patrimonio del de cuius a quello dell'acquirente, data l'accertata emissione di un unico assegno (di un importo pari ad euro 6.000,00) tratto dal de cuius all'ordine dell'odierna appellata e di due assegni (di un importo pari ad euro 7.000,00) tratti all'ordine del marito della medesima appellata;
-il secondo motivo di appello appare privo di fondamento, dal momento che nel presente giudizio non trova applicazione il c.d. principio di non contestazione richiamato dalla parte avversa, essendo iniziato nell'anno 2008 e, inoltre, le memorie ex art. 183 cpc depositate nell'anno 2009. Difatti, si rappresenta che quanto asserito dagli attori risulta generico ed insuscettibile di assurgere al rango di circostanza non contestata. Inoltre, si rappresenta che quanto avanzato da parte appellante - in sede di prima memoria ex art. 183 cpc – si configura come domanda totalmente nuova, in quanto ampliativa del thema decidendum e differente dalla domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita. Ragion per cui
– secondo l'appellata – la domanda formulata da parte appellante costituirebbe non una mera emendatio libelli, ma una vera e propria mutatio libelli non consentita.
Così dedotto, conclude: “voglia codesta Ecc.ma Corte, advesis reiectis: - rigettare l'appello; - gradatamente, rigettare nel merito le domande formulate dagli odierni appellanti alla stregua delle eccezioni, delle osservazioni, e delle conclusioni tutte articolate nella comparsa di risposta, nei successivi atti di parte e nei verbali di udienza, che intendansi per espressamente riproposte nel presente giudizio. - Condannare gli appellanti alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, con richiesta di attribuzione allo scrivete procuratore antistatario.”.
13. si costituisce in giudizio, deducendo che l'appello Controparte_2 proposto avverso la suindicata sentenza definitiva è infondato.
In particolare, deduce che:
-l'infondatezza del primo motivo di appello risiede nel fatto che il comportamento processuale degli eredi di non genera alcuna incertezza sulla loro Controparte_4 implicita rinunzia all'istanza di nullità ex art. 301 cpc avanzata con l'atto di costituzione in giudizio;
-quanto censurato con il secondo motivo di gravame risulta infondato, dal momento che gli appellanti hanno tentato di incriminare l'operato del consulente tecnico d'ufficio, perché – secondo gli stessi – quest'ultimo avrebbe sottostimato il valore dei beni immobili donati dal de cuius all'odierno appellato e sovrastimato i terreni oggetto del relictum. L'infondatezza di tale ultimo assunto risulta provata dal valore attribuito dall'Ente espropriante Ferrovie dello
Stato, essendosi poi tradotto in prezzo pagato agli eredi di CP_2
Così dedotto, conclude:
“voglia codesta Ecc.ma Corte, advesis reiectis: - rigettare l'appello; - gradatamente, rigettare nel merito le domande formulate dagli odierni appellanti alla stregua delle eccezioni, delle osservazioni, e delle conclusioni tutte articolate nella comparsa di risposta, nei successivi atti di parte e nei verbali di udienza, che intendansi per espressamente riproposte nel presente giudizio. - Condannare gli appellanti alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, con richiesta di attribuzione allo scrivete procuratore antistatario.”.
14. si costituisce in giudizio. Controparte_1
Deduce che:
- pur non essendosi costituito nella prima fase di giudizio in qualità di coerede di CP_4
, è stato citato in giudizio sia in proprio che in qualità di erede della predetta madre,
[...] per cui dovrebbe accertarsi un eventuale difetto di contraddittorio;
-in merito a quanto censurato con il secondo motivo di appello proposto avverso la suddetta sentenza parziale, non si tiene in considerazione che, una volta rimessa la causa in decisione, si intende la rimessione dell'intera causa (e non solo di quella concernente la domanda di declaratoria della simulazione): per cui il Tribunale avrebbe correttamente disposto dei propri poteri in ordine al rilevato vizio di natura processuale. Ancora, in merito alla seconda tesi, non può ricondursi la relativa domanda avanzata in sede di memoria ex art. 183 cpc nella categoria della cd. emendatio libelli, dato quanto richiesto. Inoltre, attesa l'inammissibilità della domanda da parte appellante, si ritiene non provato quanto richiesto da quest'ultima in merito all'inclusione nell'asse ereditario degli importi di determinati assegni rappresentati nella missiva del Banco di Napoli, risultandone insussistente la relativa causa petendi;
-il primo motivo di doglianza proposto avverso la sentenza definitiva risulta privo di fondamento, stante l'assenza – alla data del 10.12.2014 - di apposita documentazione attestante l'effettiva cancellazione dall'Albo dell'Avv. CO EL (essendo emersa solo in sede di udienza del giorno 16.4.2016 e non provato alcun evento interruttivo, ex art. 301 cpc, decorrente dal giorno 10.12.2014). D'altronde, tale motivo di gravame non può ritenersi accoglibile, rilevato il comportamento – tacito - avutosi in maniera univoca da parte degli appellanti successivamente all'istanza di nullità ex art. 301 cpc;
-il secondo motivo di appello proposto avverso la sentenza definitiva risulta temerario, dato il tentativo degli appellanti di sottrarsi al rigore delle norme di preclusione, evocando il principio di unitarietà e specificità del giudizio di divisione;
-l'infondatezza risiede anche in relazione al quarto motivo d'appello proposto avverso la sentenza definitiva, data la lamentela basata sul principio di non contestazione e sulla sola allegata ordinanza, emessa dal collegio del tribunale di Nola, in loro favore;
-in merito, poi, al quinto motivo di gravame proposto avverso la sentenza definitiva, necessita rimettersi all'opportuno giudizio del giudice d'appello.
Così conclude:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte: IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare che il gravame interposto alle sentenze nn. 2217/2013 e 643/2021 è infondato e, per l'effetto, emettere la conseguente pronuncia di rigetto dell'Appello; - IN VIA GRADATA: nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello avverso i capi delle sentenze gravate che hanno dichiarato inammissibili le domande, voglia l'adito rigettarle per infondatezza nel merito. IN
OGNI CASO: voglia condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha eccepito la mancata integrazione, nel giudizio di appello, del Controparte_1 contraddittorio nei suoi confronti, nella qualità di erede di . Controparte_4
L'eccezione è infondata.
1.1.Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere (v. Cass. 3391/2023).
1.2. Nella specie, è parte, in proprio, del presente grado di giudizio, Controparte_1 atteso che ha ricevuto la notifica dell'atto di appello e si è anche costituito: per cui non era necessaria una nuova notifica dell'atto di appello quale erede di . Controparte_4
2. Gli appellanti censurano la sentenza non definitiva di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di simulazione dell'atto del 29.6.2006, con cui CP_2 aveva venduto a 1) appartamento posto al secondo piano, avente accesso Controparte_3 dalla porta a destra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto di due vani ed accessori, in N.C.E.U. al fg. 2, p.lla 2155, sub 6, piano 2, scala U, cat. A/2, cl. 3, vani 4,5, superficie mq. 91, R.C.: Euro 232,41; 2) appartamento posto al secondo piano, avente accesso dalla porta a sinistra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto di due vani ed accessori, in N.C.E.U. al fg. 2, p.lle 2155, sub 7, piano 2, scala U, cat. A/2, cl.
3, vani 4,5, superficie mq. 93, R.C.: Euro 232,41.
Deducono che la vendita dissimulasse una donazione, nulla per carenza della forma imposta dall'art. 782 c.c. Pertanto, chiedono, in riforma della sentenza di primo grado, che venga dichiarata la nullità dell'atto e che i beni in questione vengano aggiunti alla massa ereditaria di CP_2
Il motivo di appello è infondato.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, statuito che “il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando
l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare
l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c..” (Cass 12317/2019); che “l'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda” (Cass. 15510/2018); che “l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso” (Cass. 19912/2014).
2.2. La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che “ove l'azione di simulazione sia proposta dal terzo rispetto ai contraenti e si fondi su elementi presuntivi, l'acquirente ha
l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo e tale onere non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto colui che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti” (v. Cass. 13219/2025;
18347/2024).
2.3. Nella specie, gli appellanti sono tutti legittimari ed hanno agito per l'accertamento della simulazione dell'atto di vendita, al fine di fare rientrare gli immobili oggetto della vendita nell'asse ereditario di per poi agire con l'azione di riduzione delle donazioni CP_2
- lesive della loro quota di legittima - pure effettuate dal de cuius. Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, la prova della simulazione può essere fornita dagli appellanti sia a mezzo di prova testimoniale, sia a mezzo di presunzioni;
la prova dell'effettivo pagamento del prezzo incombe, invece, sull'acquirente . Controparte_3
2.4. Come già accertato dal tribunale, in sentenza, e non contestato dagli appellanti, il prezzo di vendita, pari ad euro 117.000,00, è stato pagato dalla a mezzo di tre CP_3 assegni circolari, tratti sul conto corrente di questa.
Pertanto, può dirsi acquisita la prova che il prezzo di vendita, come riportato in contratto, sia stato realmente corrisposto dalla . CP_3
2.5. Gli appellanti sostengono che la simulazione della vendita emerga da elementi indiziari e da prove dirette.
Quanto alla prova presuntiva della donazione, evidenziano che a) il de cuius viveva nello stesso fabbricato, in appartamento adiacente e sullo stesso pianerottolo di quello occupato da e di e spesso pranzasse con questi;
b) Controparte_1 Controparte_3 CP_2
nel 2005, aveva donato al nipote , figlio della e
[...] Controparte_2 CP_3 di vari immobili;
c) non svolgeva alcuna attività Controparte_1 Controparte_3 lavorativa;
d) dopo la morte di si era impossessato di CP_2 Controparte_1 altri fondi rustici di proprietà del padre.
Quanto alle prove dirette della donazione, gli appellanti deducono che i testi ascoltati hanno affermato che la non svolgeva alcuna attività lavorativa e che, quindi, non CP_3 percepiva alcun reddito: il teste riferiva di non aver mai visto Testimone_1
“lavorare come bracciante agricola”; tale circostanza veniva confermata Controparte_3 anche dall'altro teste, che affermava: “[…] non l'ho mai vista fare la Testimone_1 contadina, è casalinga”. Aggiungono, poi, che vi è prova che le somme servite per pagare il prezzo di vendita sono state prelevate dal conto corrente di Evidenziano CP_2 che tale circostanza è stata confermata dai testi escussi , la quale Testimone_1 ha affermato di aver costatato che “ e hanno prelevato, Controparte_3 Controparte_1 in diversi momenti, somme dal conto di esaminando le varie CP_2 movimentazioni bancarie ho collegato le somme di cui agli assegni circolari da noi citati alle somme prelevate dal conto del nonno”; la quale ha confermato che di Testimone_1 aver esaminato i documenti rilasciati dalla banca, “da cui risulta che sono stati loro a prelevare quelle somme”; , il quale ha affermato di sapere che gli assegni, CP_10
“apparentemente emessi dal nonno” (il de cuius), in realtà li firmava il figlio , che CP_1 impiegava quelle somme per pagar debiti da lui contratti per acquisti vari, compresi anche i due immobili di cui all'atto ”. Infine, deducono che i prelievi dal conto corrente di Per_2
in favore della , emergono dalla “copiosa documentazione degli CP_2 CP_3
Istituti di credito, in parte, prodotta da Questa Difesa unitamente alle memorie «istruttorie»
(in atti, Allegato 21) ed, in parte, acquisita al processo a seguito dell'ordine impartito dal
Giudice con l'Ordinanza del 19/04/2011 (in atti, Allegato 22)”.
Gli appellanti non hanno fornito alcun convincente prova che il danaro utilizzato dalla per il pagamento del prezzo della vendita immobiliare sia stato corrisposto, in CP_3 precedenza, da CP_2
2.6. In primo luogo, va rilevato che gli allegati 21 e 22, che dovrebbero contenere la documentazione bancaria da cui emergerebbe – secondo la prospettazione degli appellanti
- la prova che e hanno effettuato prelievi dal conto Controparte_3 Controparte_1 corrente di non sono stati prodotti agli atti del giudizio di appello dagli CP_2 appellanti, benché questi abbiano fatto riferimento a tali allegati: tra gli allegati prodotti telematicamente mancano proprio gli allegati 21 e 22.
2.7. Le dichiarazioni dei testimoni sopra riportate sono del tutto generiche, mancando di alcuna precisazione in ordine a tempi e somme di volta in volta prelevate, e appaiono contenere più che altro valutazioni soggettive;
inoltre, i testi fanno riferimento a documentazione bancaria che, come detto, non è prodotta agli atti. Il teste fa CP_10 riferimento alla falsificazione della sottoscrizione di assegni da parte di CP_2 circostanza che, però, non è stata comprovata in primo grado, atteso che gli appellanti non hanno mai chiesto alcun accertamento in merito.
2.8. Dagli atti di causa è emersa, invece, la prova che alcune somme siano state versate da a (euro 6.000,00), ma si tratta di somme di entità assai CP_2 Controparte_3 ridotta, insufficiente a pagare il prezzo di vendita di euro 117.000,00 e, per altro, espressamente indirizzate ed utilizzate al perseguimento di altri scopi (acquisto automobile).
2.9. La circostanza che la non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa, come CP_3 riportato dai testi indicati, è stata smentita – come accertato anche dal tribunale nella sentenza non definitiva, pg.
5 - da altri testi, vale a dire soggetti che lavoravano sui terreni del da considerarsi attendibili, in quanto non portatori di interessi personali CP_2 nella presente controversia – a differenza dei testi sopra indicati, tutti familiari delle parti in causa.
2.10. La circostanza che vivesse sul medesimo pianerottolo della CP_2
e che nel 2005 lo stesso abbia donato al nipote alcuni CP_3 Controparte_2 immobili non integra il sostrato fattuale di una prova presuntiva, in quanto non è ragionevolmente conducente alla univoca conclusione che nel 2006 il abbia donato CP_1 alcuni immobili anche alla , madre di . CP_3 Controparte_2
2.11. Gli appellanti sostengono che il prezzo di vendita, euro 117,000,00, fosse assai inferiore al valore di mercato degli immobili (pari a circa euro 400.000,00); concludono dunque che la differenza tra il prezzo pagato e il valore di mercato costituisca indizio che l'oggetto dell'atto non sia stata una vendita, ma una donazione.
Anche questo assunto non è condivisibile.
2.12. Premesso che, come visto, è stata acquisita la prova che la ha corrisposto CP_3 il prezzo di vendita, pari ad euro 117.000,00, e che gli appellanti non hanno fornito una sufficiente prova che tale somma provenisse da deve escludersi che, nella CP_2 specie, si sia trattato di una donazione, la quale richiede che non vi sia alcun pagamento di prezzo, atteso il carattere liberale e gratuito dell'atto (art. 769 c.c.).
Pertanto, non trattandosi di donazione – in ragione della esistenza del pagamento di un corrispettivo -, non era necessaria la forma richiesta dall'art. 782 c.c. per gli atti di liberalità; tanto esclude che l'atto – avente forma scritta - possa dichiararsi nullo per carenza di forma.
2.13. La differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivo degli immobili potrebbe configurare l'ipotesi che, nella specie, si sia trattato di una vendita mista a donazione. Nel "negotium mixtum cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta (23297/2009; 23215/2010).
Per altro, va precisato che “la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un "negotium mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto” (v. Cass. 10614/2016; 19601/2004).
2.14. Pure ammesso, per ipotesi, che nella specie possa ritenersi provata la consapevolezza, in capo a di volere beneficiare ed arricchire la CP_2 CP_3 della differenza tra il valore degli immobili ed il prezzo da quest'ultima pagato – circostanza, per altro, esclusa dal tribunale nella sentenza non definitiva -, si dovrebbe concludere che, nella specie, le parti abbiano posto in essere non una donazione, ma una vendita mista a donazione.
2.15. “Per la validità di tale "negotium" non é necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 cod. civ., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse.” (v. Cass. 23297/2009;
23215/2010).
2.16. Nella specie, l'atto è stato concluso con la forma scritta, necessaria, a pena di nullità, per le vendite immobiliari (v. art. 1350 c.c.); non necessitava, però, a pena di nullità, della forma pubblica richiesta per le donazioni dall'art. 782 c.c. Pertanto, l'atto non è nullo per vizio di forma, come reclamato dagli appellanti.
2.17. Il motivo di appello in esame, dunque, è infondato e, per l'effetto, va rigettata la domanda di accertamento della simulazione dell'atto di vendita del 2006.
3. Gli appellanti lamentano, poi, la nullità della sentenza non definitiva n. 2117/2013, in quanto il tribunale avrebbe violato la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo lo stesso deciso anche sulla domanda di collazione alla massa delle donazioni dirette ed indirette eseguite dal de cuius in favore di e di Controparte_1
, mentre si era riservato solo sulla domanda di accertamento della Controparte_3 simulazione della vendita del 20.10.2006; lamentano, poi, l'erroneità della stessa sentenza non definitiva nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di collazione, in quanto ritenuta tardiva.
La doglianza non merita accoglimento, ai sensi della motivazione che segue.
3.1. I commi secondo e terzo dell'art. 187 recitano: “
2. Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.
3. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito”.
Il penultimo comma dell'art. 189 cpc recita: “La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma”.
3.2. La circostanza che il tribunale abbia invitato le parti a precisare le conclusioni in ordine alla domanda di simulazione della vendita del 2006 non impediva al tribunale di decidere anche in ordine alla intera causa, dovendo le parti, in ogni caso, precisare le conclusioni in maniera completa.
Pertanto, il tribunale che ha deciso oltre che in merito alla domanda di simulazione, anche in ordine alla domanda di collazione, non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3.3. Ciò detto, si osserva che “l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione (Cass., Sez. 2, 27/7/2022, n. 23403)” (v. così, in motivazione, Cass. 24976/2025) e che “l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione” (v. Cass. 15131/2005) e che
“nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili, anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum", che del "donatum", mediante
l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius", trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d'ufficio ed alle quali si può dare corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto” (v.
Cass. 13385/2011) e che “L'obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal "de cuius" devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire” (v. Cass. 8510/2018).
3.4. La circostanza, dunque, che gli appellanti abbiano avanzato domanda di collazione con la prima memoria istruttoria, ex art. 183 cpc, non comporta la tardività della domanda - e dunque, l'inammissibilità della stessa -, atteso che, una volta richiesta la divisione dell'intero asse ereditario, era sufficiente allegare l'esistenza delle donazioni in danaro – di cui è stata chiesta la collazione - perché il tribunale dovesse procedere alla collazione delle stesse, anche in assenza di specifica domanda, al fine di ricostruire la consistenza dell'intero asse ereditario.
3.5. La domanda di collazione e la domanda di riduzione sono ontologicamente differenti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la causa "petendi" della collazione è la qualità di erede ed il "petitum" l'attribuzione della quota ereditaria, mentre la causa "petendi" della azione di riduzione è la qualità di legittimario leso nella quota di riserva,
e il "petitum", pur senza necessità di usare formule sacramentali, la reintegra in essa, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni” (v. Cass. 14864/2000). In ordine alla differenza tra le due azioni, la Corte di cassazione ha anche statuito che “l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione;
ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili” (v.
Cass. 18468/2020).
3.6. Nella specie, gli appellanti hanno chiesto la collazione della somma di euro 39.850,00, versata da al figlio della somma di euro 29.000,00 CP_2 Controparte_1 versata da all'avv. Mungiguerra, per conto di , e della CP_2 Controparte_1 somma di euro 6.000,00, versata da in favore di . CP_2 Controparte_3
Mentre le prime due somme, in quanto donazioni di danaro in favore di Controparte_1 erede legittimario, possono essere oggetto di collazione, la somma di euro 6.000,00, versata in favore di , che non è erede di non può essere oggetto Controparte_3 CP_2 di collazione. In quanto donazione, potrebbe essere oggetto di azione di riduzione: ma, come detto, gli appellanti non hanno chiesto la riduzione di tale somma, ma solo la collazione. E data la evidenziata differenza tra le due azioni, non può ritenersi che con la domanda di collazione sia stata implicitamente proposta anche domanda di riduzione della somma.
3.7. Pertanto, deve ritenersi ammissibile la domanda di collazione in relazione alle somme di euro 39.850,00 e 29.000,00; mentre la domanda di collazione è inammissibile in relazione alla somma di euro 6.000,00 versata a . Controparte_3
3.8. Ciò detto, la domanda di collazione è però infondata.
3.9. Gli appellanti deducono che, a fronte della loro allegazione della esistenza della donazione delle somme di euro 39.850,00 e di euro 29.000,00, nulla Controparte_1 abbia contestato: pertanto, dalla non contestazione deriverebbe la prova dell'assunto.
L'affermazione non è condivisibile.
, in primo grado, con la memoria istruttoria ex art. 183 cpc, contestò Controparte_1
l'affermazione degli appellanti nei seguenti termini: “Controparte ha prodotto in giudizio la fotocopia di n° 4 assegni tratti dal de chiusi sul proprio conto corrente preso il Banco di
Napoli, due dei quali intestati al figlio , e segnatamente uno di € 3.350,00 tratto il CP_1
4/11/204 ed uno di € 4.000,00 con numero finale 4022 tratto in data non chiaramente leggibile dell'anno 2006. Ebbene, i nostri contraddittori sanno perfettamente che i citati assegni servirono per corrispondere all'avv. Mario Del Pennino acconti sulle competenze legali per l'assistenza prestata e prestanda nei giudizi promossi dal de cuius nei confronti dei coloni e SE. Ora, l'assegno di € 3.500,00 reca a tergo, Per_6 CP_11 sotto la girata dell'intestatario , quella di Mario Del Pennino, mentre non Controparte_1
è leggibile la firma di girata che segue quella del sig. a tergo dell'assegno Controparte_1 di € 4.000,00. Ebbene, per quanto concerne il secondo assegno, questa difesa fa presente che esso venne consegnato dal comparente all'avv. Mario Del Pennino e che probabilmente fu portato all'incasso dalla madre di quest'ultimo sig.ra Il comparente precisa ancora Pt_6 che le citate modalità di pagamento degli acconti sulle competenze legali fu sollecitata dallo stesso destinatario finale degli importi".
A fronte di tale contestazione e della prova documentale (riconosciuta esistente dall'appellato) dell'esistenza solo di due assegni intestati a , sarebbe
Controparte_1 stato onere degli appellanti provare a) l'elargizione in favore di delle
Controparte_1 somme indicate, b) che le somme riconosciute da come elargite dal de
Controparte_1 cuius non fossero state destinate agli scopi indicati da .
Controparte_1
Come già detto, la documentazione bancaria, cui gli appellanti hanno fatto riferimento, non risulta prodotta in questo giudizio;
pertanto, non è possibile accertare se in favore di
[...]
siano stati emessi assegni portanti le somme indicate dagli appellanti, poi CP_1 incassati da né emerge dagli atti la prova che le somme siano state Controparte_1 elargite in altra maniera. Gli appellanti, poi, non hanno sollevato alcuna contestazione alla affermazione che le somme di euro 3.500,00 e di euro 4.000,00 siano state destinate al pagamento dell'avv. Del
Pennino, né hanno fornito alcuna prova di una diversa destinazione delle somme.
Sul punto, è il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'erede che allega l'esistenza di donazioni in favore di altro coerede fornire la relativa prova, in caso di contestazione.
3.10. In conclusione, la domanda di collazione deve essere rigettata e, sul punto, la sentenza non definitiva di primo grado, pur con diversa motivazione, deve essere confermata.
4. Gli appellanti hanno eccepito la nullità degli atti compiuti, in primo grado, dopo la cancellazione dall'albo del difensore di , e, conseguentemente, della Controparte_4 sentenza definitiva di primo grado.
Hanno dedotto che: all'udienza del 01.03.2016, gli appellanti deducevano che l'avv. CO EL, difensore di , si era cancellato dall'albo e che non si era costituito altro difensore Controparte_4 in sostituzione;
all'udienza del 08.03.2016 veniva esibito anche il certificato di morte di Controparte_4
e, alla successiva udienza del 19.04.2016, il G.I., considerata la cancellazione dall'albo di uno dei difensori, dichiarava «interrotto» il processo;
a seguito della riassunzione del giudizio da parte di gli appellanti, Controparte_1 considerato che l'avv. CO EL, già all'udienza del 10.12.2014, aveva prodotto dichiarazione di cancellazione dall'albo, chiedevano dichiararsi la nullità di tutti gli atti (ivi compresa la relazione di C.T.U.) «successivi» alla dichiarazione dell'avv. CO EL.
L'eccezione è infondata.
4.1. Il primo comma dell'art. 301 cpc recita: “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso”.
4.2. La morte, come la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento. Ne deriva la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza (v. Cass. 3459/2007;
22268/2010; 244/2010; 25234/2010).
L'eccezione di nullità degli atti può essere rilevata ad opera della sola parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo la nullità degli atti successivi all'evento medesimo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (v Cass.
26319/2006; 25234/2010).
La Corte di cassazione ha precisato che il principio secondo il quale la sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, o qualsiasi altro evento interruttivo menzionato dall'art. 301 cod. proc. civ., a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa della parte colpita dall'evento interruttivo
(Cass. 14520/2015; 6838/2016).
La mancata interruzione del processo a causa della morte dell'unico difensore della parte integra un'ipotesi di nullità relativa, che va eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, altrimenti deve intendersi implicitamente rinunciata, ex art. 157, commi 2 e 3 cod. proc. civ. (Cass. 25234/2010;
3546/2016).
4.3. Nella specie, gli appellanti, in primo grado, si sono costituiti, quali eredi di CP_4
, in data 20.1.2016, quindi ben prima che venisse emessa la sentenza definitiva nel
[...]
2021. Tanto è sufficiente ad escludere che possa ritenersi nulla la sentenza.
L'unica attività che si è svolta durante nel periodo intercorrente tra la cancellazione dell'avv.
CO EL dall'Albo e la costituzione degli appellanti nella qualità di eredi di CP_4
è la consulenza tecnica d'ufficio.
[...]
Però, gli appellanti, quali eredi di , non hanno eccepito alcun motivo di Controparte_4 nullità della consulenza, se non quello che è stata svolta quando la era priva di CP_4 difesa tecnica: non hanno, cioè, evidenziato alcuno specifico motivo di lesione del diritto di difesa.
Le contestazioni sollevate alla CTU riguardano il contenuto di questa: ma dette contestazioni sono state effettivamente sollevate in primo grado, perfino con gli scritti finali, e sono state riproposte, dagli appellanti, in proprio e quali eredi di , nel presente giudizio di CP_4 appello (v. Cass. SSUU 5624/2022 sulla proponibilità delle censure di merito alla CTU anche in sede di appello).
Deve dunque ritenersi che non vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa, in ordine allo svolgimento della CTU, in capo agli appellanti, quali eredi di . Controparte_4
5. Gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza definitiva di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di scioglimento della comunione di
[...]
- anch'essa erede di -, defunta nel corso del giudizio di CP_4 CP_2 primo grado, in data 14.1.2016.
Il motivo di censura è infondato.
5.1. Il giudizio, in primo grado, è stato introdotto per lo scioglimento della comunione di
CP_2
Proporre domanda, nel corso di tale giudizio, di scioglimento della comunione di CP_4
- la quale, in quanto coerede di vedeva rientrare nel suo
[...] CP_2 patrimonio anche parte del patrimonio relitto di – vuol dire introdurre una CP_2 domanda nuova, diversa dalla prima sotto il profilo oggettivo e potenzialmente anche soggettivo (essendo irrilevante che, in concreto, gli eredi di possano CP_2 corrispondere agli eredi di , in caso di successione legittima). Controparte_4
Trattandosi di domanda nuova, introdotta nel corso del giudizio, la stessa è inammissibile.
5.2. Per completezza, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse;
può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio (v. Cass. 25756/2018; 18910/2020).
5.3. Come già evidenziato dal tribunale, nella specie non è stata acquisita la prova che i condividenti diversi dagli appellanti abbiano prestato il consenso allo scioglimento della comunione gravante sull'eredità di . Tale affermazione non è stata, per Controparte_4 altro, oggetto di alcuna censura.
5.4. Va chiarito, infine, che la quota dell'eredità di spettante a CP_2 CP_4
, una volta attribuita a questa, potrà essere divisa tra gli eredi della stessa, nel
[...] momento in cui verrà sciolta la comunione ereditaria di . Controparte_4
6. Gli appellanti eccepiscono la nullità della CTU, in quanto svolta quando il difensore di era cancellato dall'Albo; contestano, poi, il contenuto della CTU, in Controparte_4 quanto contente degli errori.
Il motivo di appello - che contiene due diverse censure - è infondato.
6.1. Come già detto, la sola circostanza che la CTU si sia svolta quando il difensore della era cancellato dall'Albo non comporta la nullità della CTU, atteso che gli CP_4 appellanti, una volta costituitisi quali eredi della non hanno adeguatamente CP_4 allegato il pregiudizio causato alla dallo svolgimento della CTU in assenza della CP_4 difesa tecnica della loro dante causa, ma hanno piuttosto contestato il merito tecnico della consulenza.
6.2. Quanto alla seconda censura contenuta nel motivo in esame, si osserva che, nell'ipotesi in cui il CTU abbia dato risposta alle osservazioni delle parti – ove queste siano puntuali e dettagliate - il giudice può aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU, senza necessità di ulteriori motivazioni, atteso che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione (v. Cass. 23637/2016;
11917/2021).
6.3. Gli appellanti hanno contestato che il CTU, in un primo momento, non abbia rilevato che al minore fosse stato donato, nel 2005, anche l'immobile Controparte_2 identificato alle particelle 695 e 2155 (entrambe al foglio 2), che poi erano diventate, a partire dal 19/08/2013, foglio 55 particella 863 con sub alterno 1. Aggiungono che solo nella relazione integrativa del consulente del 30.9.2019 il CTU aveva inserito, tra i beni donati al minore, anche il detto immobile, solo che “incomprensibilmente” aveva ridotto del 35% il valore dell'immobile da euro 33.507,00 ad euro 21.779,50.
La contestazione non è condivisibile.
Il CTU, a pag. 5 della relazione integrativa depositata in vista dell'udienza del 30.9.2019, ha dedotto quanto segue: “il ha donato l'intero piano terraneo della Parte_7 proprietà in RR alla via Soriano 132; da tale asserto si deduce che, all'attualità, il donatario (nipote del è titolare dei seguenti immobili: Controparte_2 Pt_7
1. Immobile posto al piano terra con ingresso su via Soriano civ. 132 adibito a locale commerciale individuato al NCEU al Fg. 53 p.lla 861 sub_8
2. Appartamento posto al piano terra con ingresso dal cortile interno del fabbricato in via soriano 132 individuato al NCEU al Fg. 53 p.lla 861 sub_1
Applicheremo un deprezzamento del 35% della proprietà al punto 2 derivante dal fatto che in tale proprietà è presente una porzione non legittimata da alcun atto (porzione indicata in
FIG.2 con lettera D) quindi: valore stimato appartamento → € 33.507,00 valore deprezzato → € 21.779,50 (si sconta la sup. totale del 35% vedi tabella 8 pag. successiva)”
A differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, il CTU ha chiarito il motivo per cui ha decurtato del 35% il valore dell'immobile in questione, compreso tra i beni donati a
[...]
: per tanto, la decurtazione non è stata incomprensibile, come dedotto dagli CP_2 appellanti.
6.4. È stato anche dedotto che il terreno agricolo in Caivano sia stato sovrastimato dal CTU, il quale ha quantificato il valore di mercato in euro 11 al mq. Sostengono gli appellanti che il valore di mercato fosse assai inferiore, ed a comprova dell'assunto hanno depositato un atto di vendita del 17.2.2005 (e non del 2015, come dedotto dagli appellanti) da cui emerge che per l'acquisto di un fondo contiguo era stato corrisposto un prezzo di euro 3.38 a mq, nonché una perizia del 19.10.2017, da cui emerge una valutazione del terreno di euro 5,00 al mq.
La contestazione non può essere accolta.
Il CTU ha descritto analiticamente le caratteristiche del terreno (pg. 11 della consulenza), ha poi così proceduto alla stima del valore di mercato:
“Scelta del criterio di stima
Tra i vari aspetti economici si ritiene, per la determinazione del congruo valore del terreno in parola anche in questo caso di procedere con quello a “valore di mercato”.
Ciò presuppone, come precedentemente detto, che vi sia un mercato attivo con un certo numero di transazioni tali da consentire la formazione di un significativo campione di riferimento tuttavia come per il precedente fondo, anche in tal caso è possibile reperire informazioni relative a terreni aventi stessa destinazione urbanistica per poi tenere conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche proprie del bene oggetto di stima.
Indagini e ricerche di mercato Indagini dirette: si è proceduto al reperimento di informazioni presso operatori economici, banche dati e pubblicazioni specializzate del settore immobiliare e presso tecnici che operano nella zona. Dalle indagini effettuate è emerso che per terreni ricadenti in zona “E” (destinazione agricola) i valori mediamente oscillano tra:
Vmin = 70.000,00 €/Ha;
Vmax = 130.000,00 €/Ha.
Determinazione del valore unitario di mercato In relazione alle indagini di mercato effettuate si ritiene, considerate le caratteristiche intrinseche proprie del terreno, un valore di riferimento pari a Vrif=120 .000 €/Ha; tale valore verrà eventualmente corretto con parametri di merito secondo la seguente relazione V unitario=Vrif∙ k1 k2……kn €𝐻𝑎⁄
I valori di k1 k2 … kn sono riassunti nella seguente tabella
Nel nostro caso risulterà:
V unitario=120.000*1*1*0.95*0.95*1*1=108.300 €/Ha
Calcolo del più probabile valore di mercato Tenuto conto che il terreno oggetto di stima ha una superficie totale di 211.90 are (2.119 Ha) avremo un più probabile valore di mercato attuale di:
6.5. La produzione di un contratto di vendita, da cui risulta che terreni contigui a quello in oggetto sono stati venduti per un prezzo al mq inferiore, non infirma la condivisibilità delle valutazioni cui è giunto il CTU. E' sufficiente osservare che il CTU ha stimato il valore del terreno al momento del decesso di avvenuto nel 2008; l'atto di vendita CP_2 prodotto dagli appellanti è, invece, datato 2005, quindi si riferisce ad un tempo diverso. Inoltre, si tratta di un unico atto di vendita: quindi un elemento insufficiente per avere una idea ragionevole della stima dei terreni;
d'altro lato, non si ha alcuna prova della identità delle caratteristiche del terreno venduto rispetto a quello in oggetto.
Quanto alla perizia prodotta, premesso che si tratta solo di una allegazione di parte, si riferisce all'anno 2017, assai distante, nel tempo, rispetto al momento a cui si riferisce la stima del CTU;
inoltre, il contenuto della perizia appare privo di alcuna giustificazione specifica, limitandosi ad enunciazioni di stile:
6.6. Gli appellanti contestano che l'appartamento in RR, alla via Soriano, di mq 90,37, donato al minore , sia stato stimato nella misura “irrisoria” di euro Controparte_2
46.088,70, e i 500/1000 di un appartamento in Minturno, donati sempre al minore
[...]
, siano stati stimati nella misura “irrisoria” di euro 23.321,25. CP_2
La contestazione non è fondata.
Gli appellanti si limitano a definire irrisoria la stima operata dal CTU;
non adducono, però alcun elemento concreto alla luce del quale si dovrebbe concludere che la valutazione contestata è stata inferiore all'effettivo valore di mercato.
Va ancora ricordato che le contestazioni delle parti al merito della consulenza d'ufficio devono essere specifiche ed argomentate, affinché il giudice sia obbligato a prenderle in considerazione ed analizzarle.
6.7. Al rigetto del motivo di appello in esame fa seguito la conferma della sentenza definitiva di prima grado in ordine alla stima dei beni e alla valutazione del valore e della composizione dell'asse ereditario, nonché la conseguente quantificazione della quota disponibile e della quota di legittima.
7. Gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza definitiva di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di rendiconto, avanzata nei confronti di
[...]
. CP_1
Il motivo merita accoglimento.
7.1. Il primo comma dell'art. 1102 c.c. (rubricato: uso della cosa comune) prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
7.2. La giurisprudenza di legittimità - per quel che in questa sede rileva - ha precisato che
“in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (v. Cass. 31105/2023;
18548/2022).
7.3. Nella specie, non è in dubbio che gli appellanti, nella qualità di coeredi di CP_2
abbiano chiesto al coerede di potere godere, in via diretta, dei
[...] Controparte_1 terreni in RR, identificati al foglio 47, particelle 499, 114 e 173, in quanto già nel 2008, quindi subito dopo il decesso del de cuis avvenuto nell'aprile del 2008, CP_2 hanno introdotto, in danno di , un'azione per il reintegro nel possesso, Controparte_1 lamentando che il germano esercitasse un possesso esclusivo sui detti terreni CP_1
(caduti in successione), impedendo agli altri coeredi di potere accedervi.
7.4. ha contestato, anche in questa sede, di avere mai esercito un Controparte_1 possesso esclusivo sui terreni reclamati dai germani coeredi.
Tale affermazione è smentita dalla documentazione allegata agli atti dagli appellanti.
7.5. Con sentenza n. 3529, pubblicata il 26.7.2022 – prodotta dagli appellanti in data
5.6.2025 - la Corte d'Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado del tribunale di Napoli n. 1151/2017 – con cui la domanda di reintegra nel possesso avanzata dagli odierni appellanti era stata rigettata – ha ritenuto pienamente provato che Controparte_1 possedesse e godesse, in via esclusiva, i terreni in RR, identificati al foglio 47, partt. 499,
114 e 173, ed avesse impedito ai germani coeredi di accedere agli stessi per poterne usufruire;
conseguentemente, la Corte ha condannato al reintegro dei Controparte_1 germani nel compossesso, mediante consegna delle chiavi dei cancelli di accesso.
7.6. Ove la sentenza della Corte d'appello richiamata sia passata in giudicato - come affermato dagli appellanti –, l'accertamento nella stessa contenuto in ordine alla esistenza di un possesso esclusivo esercitato da in danno dei germani coeredi Controparte_1 costituirebbe res judicata e vincolerebbe questa Corte nelle sue proprie valutazioni.
Ove, invece, la sentenza in questione non fosse ancora passata in giudicato, l'accertamento in essa contenuto può essere utilizzato, in questo giudizio, ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cpc (“quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”). Va in merito osservato che ove anche una sentenza sia stata impugnata, il suo contenuto accertativo può essere invocato in altro processo che dalla decisione ancora oggetto di gravame possa essere condizionato
(v. Cass. 34966/2021). La sospensione discrezionale, prevista dalla norma in esame, è ammessa, ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici
(v. Cass. 14738/2019).
Questa Corte non ha alcuna ragione per discostarsi dagli accertamenti contenuti nella sentenza 3529/2022, atteso che la motivazione è del tutto condivisibile.
7.7. Una volta provato che possedeva in via esclusiva i terreni in Controparte_1 questione e che aveva impedito ai germani coeredi di goderne parimenti, e provato che i coeredi appellanti avevano tempestivamente richiesto a di potere godere Controparte_1 dei terreni, deve riconoscersi l'obbligo di al pagamento, pro quota in Controparte_1 favore di ciascuno degli appellanti, dei frutti civili maturati dal momento dell'apertura della successione di CP_2
7.8. Come già detto, “ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” (v. Cass. 17876/2019;
20394/2013).
7.9. Nella specie, il CTU nominato in primo grado – nella relazione integrativa depositata il
6.11.2018 -, così ha declinato i criteri alla luce dei quali ha quantificato i frutti civili drivati dal godimento delle particelle 499, 114 e 173:
“Il calcolo del corrispettivo per il godimento separato delle particelle indicate dall'on. Giudice lo conduciamo valutando i canoni di fitto per i terreni in questione;
in tal caso ci riferiamo alla successiva tabella tenendo conto sempre che i valori riportati derivano da banche dati
( Tecnocasa) che ci hanno fornito i valori medi dei canoni di fitto nella zona;
la Per_7 valutazione viene condotta dal 2009 anno di apertura della successione testamentaria Le indicazioni sui canoni di fitto ci danno le seguenti risultanze:
Per seminativo irriguo canoni di fitto in zona RRna = 0.74 €/m²
I canoni in tabella successiva sono valutati all'epoca della presentazione della perizia
(giugno 2016)”
7.10. Gli appellanti hanno aderito alla quantificazione del CTU;
non ha Controparte_1 contestato la quantificazione, né i criteri di calcolo, atteso che le sue difese sono state fondate sulla contestazione della esistenza di un suo possesso esclusivo.
7.11. In conclusione, il motivo di appello in esame deve essere accolto;
la sentenza di primo grado va riformata e, per l'effetto, deve essere condannato al Controparte_1 pagamento, in favore di ciascuno dei quattro appellanti, della somma di euro 14.190,09, quale quota dei frutti civili dovuti per il mancato godimento dei terreni indentificati alle particella 499, 114 e 173.
8. Gli appellanti, con l'ultima censura, lamentano che il tribunale non abbia liquidato le spese della divisione a carico della massa, ma adottando il criterio della compensazione.
Il motivo è fondato.
8.1. Si è da tempo affermato in giurisprudenza che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (v. Cass. 22903/2013;1635/2020; 12068/2024).
8.2. Nella specie, alcuno dei condividenti ha sollevato motivi di opposizione allo scioglimento della comunione ereditaria di CP_2
L'adesione di tutti i coeredi alla domanda di scioglimento della comunione non è motivo per disporre la compensazione delle spese – come fatto dal tribunale;
piuttosto, tale circostanza giustifica pienamente il porre le spese dello scioglimento della comunione a carico della massa.
8.3. E' il caso di ricordare che porre le spese di lite a carico della massa comporta che ciascuno dei condividenti paghi, in ragione della propria quota di eredità, le spese di lite liquidate in favore degli altri condividenti.
8.4. In conclusione, il motivo di appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata in ordine alla statuizione di liquidazione delle spese relative alla domanda di divisione. Per
l'effetto, le spese di lite relative allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa ereditaria.
9. Atteso che in parte la sentenza di primo grado è stata riformata, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in ossequio all'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
10. Rimane ferma la liquidazione delle spese nei rapporti tra gli attori e CP_3
e tra gli attori e , atteso che con la presente sentenza non
[...] Controparte_2 sono stati accolti i motivi di gravame che riguardano i rapporti tra gli appellanti (da un lato)
e e (dall'altro lato). CP_3 Controparte_2
11. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. 12. Le spese relative allo scioglimento della comunione, come detto, vanno poste a carico della massa.
12.1. Il valore della controversia è determinato in ragione del valore della massa ereditaria
(calcolata nella somma di euro 516.372,37).
Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00.
12.2. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
12.3. Pertanto, vanno liquidate, in favore di , Parte_1 Parte_8 [...]
e la somma di euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre rimborso Pt_3 Parte_4 delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in favore di la Controparte_1 somma di euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
13. Le spese relative alla domanda di rendiconto – accolta in sede di gravame – seguono la soccombenza ex art. 91 cpc. Pertanto, deve essere Controparte_1 condannato al pagamento delle relative spese in favore degli attori in primo grado.
13.1. Il valore della controversia è determinato in ragione dell'entità della somma liquidata,
a titolo di frutti civile, per ciascuno dei quattro condividenti attori (euro 14.190,09).
Sul punto, la Corte di cassazione ha già statuito che “in ipotesi di litisconsorzio facoltativo
(art. 103 cod. proc. civ.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato” (v. Cass. 8141/1998; 15638/2009; 18166/2023).
Per determinare il valore della intera controversia si deve fare riferimento alla domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (v. Cass. 10367/2024).
13.2. Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
13.3. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Va dunque liquidata, in favore di , Parte_1 Parte_8 Parte_3
e la somma di euro 5.077,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese Parte_4 generali nella misura del 15%, iva e cpa.
14. Venendo, ora, alla liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio, gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese in favore di , Controparte_3 secondo la soccombenza, ex art. 91 cpc.
14.1. Il valore della controversia è determinato, secondo il criterio del disputatum, in ragione del valore degli immobili oggetto dell'atto di vendita di cui è stato chiesto l'accertamento della simulazione (pari a circa euro 400.000,00, come allegato dagli stessi appellanti).
Sul punto va ricordato che la Corte di cassazione ha statuito che “il valore di una causa avente ad oggetto l'accertamento di simulazione relativa di una compravendita immobiliare, in quanto dissimulante una donazione, va determinato, anche ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte vittoriosa, con riferimento al valore dei beni che sono stati trasferiti e non con riferimento al corrispettivo indicato nel contratto simulato” (v. Cass.
12011/1992; 4100/1980).
14.2. Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi, innanzi alla corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00.
14.3. Per le fasi di studio, introduttiva e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione della semplicità della questione risolta.
Va precisato che non va liquidato il compenso per la fase di trattazione, atteso che questa non si è svolta, visto che alla prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (v. Cass. 25664/2025). Va dunque liquidata la somma di euro 7.119,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
15. Gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese in favore di
[...]
, in ragione della soccombenza relativa alla richiesta modifica della CP_2 riduzione delle donazioni.
15.1. Il valore della controversia è determinato in ragione della ulteriore somma che ciascuno degli appellanti ha reclamato, a titolo di lesione della legittima, in accoglimento del motivo di appello (euro 42.996,52).
15.2. Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
15.3. Per le fasi di studio, introduttiva e di decisione va fatta applicazione dei valori medi.
Va liquidata, dunque, la somma di euro 6.946,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
16. deve essere condannato al pagamento delle spese in favore Controparte_1 degli appellanti, ex art. 91 cpc, in quanto soccombente in relazione alla domanda di rendiconto.
16.1. Il valore della controversia è determinato dalla somma che ciascuno degli appellanti deve percepire a titolo di frutti civili.
Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
16.2. Per le fasi di studio, introduttiva e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, considerando il tenore della questione risolta.
16.3. Va, pertanto, liquidata la somma di euro 1.983,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 17. Le spese del secondo grado, relative alla domanda di scioglimento della comunione, ai sensi dell'art. 92 cpc possono essere compensate tra gli appellanti, da un lato, e , dall'altro. Controparte_1
Infatti, è stato accolto solo in parte l'appello relativo alle modalità di scioglimento della comunione. Mentre è stata accolta la domanda relativa alle spese per la divisione, è stato rigettato il motivo di appello relativo alla collazione delle donazioni fatte in favore di
[...]
. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da Parte_1 Pt_2
, e e, in riforma della sentenza del tribunale di
[...] Parte_3 Parte_4
Napoli n. 643, pubblicata il 8.4.2021,
-pone le spese dello scioglimento della comunione ereditaria a carico della massa e liquida, in favore di e la Parte_1 Parte_8 Parte_3 Parte_4 somma di euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in favore di , la somma di euro 22.457,00 a Controparte_1 titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
-accoglie la domanda di rendiconto avanzata da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di e, per l'effetto, Parte_3 Parte_4 Controparte_1 condanna al pagamento in favore di ciascuno degli attori, della somma Controparte_1 di euro 14.190,09;
B) condanna al pagamento delle spese di primo grado, relative alla Controparte_1 domanda di rendiconto, in favore di Parte_1 Parte_8 [...]
e liquidando la somma di euro 5.077,00 a titolo di compenso, oltre Pt_3 Parte_4 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
C) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore di , Controparte_3 liquidando la somma di euro 7.119,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
D) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore di Controparte_2 liquidando la somma di euro 6.946,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle
[...] spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
D) condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, Controparte_1 relative alla domanda di rendiconto, in favore di Parte_1 Parte_2
e liquidando la somma di euro 1.983,00 a titolo di Parte_3 Parte_4 compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
E) compensa le spese del secondo grado di giudizio, relative alla domanda di scioglimento della comunione, tra Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
e Pt_3 Parte_4
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
dott. SE De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. SE De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2154 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore De Sarno
[...] C.F._4
e SE Di DA, in virtù di procura in atti
Appellanti
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._5
GI EL, in virtù di procura in atti
Appellato
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._6 dall'Avv. SI AP, in virtù di procura in atti
Appellato E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 C.F._7
SI AP, in virtù di procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, i germani Parte_1 Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Nola, la madre Pt_3 Parte_4
il fratello e la moglie di quest'ultimo, ovvero Controparte_4 Controparte_1
, e , quale curatore speciale del minore Controparte_3 CP_5 Controparte_2
(figlio della coppia Romano-Sorrentino).
[...]
Deducevano che:
-in data 22.4.2008, decedeva lasciando a sé superstiti, quali eredi, la moglie CP_2
ed essi figli (quali suindicati attori) e l'ulteriore figlio;
Controparte_4 Controparte_1
-quest'ultimo, già coniugato con (con la quale aveva avuto due figli), Persona_1 si era poi risposato con , dalla cui unione nasceva Controparte_3 Controparte_2
[...]
-il de cuius e la moglie con atto per notar Controparte_4 Persona_2 dell'8.9.2005 (rep. 2706 – Rac. 1685), donavano al nipote (minore) Controparte_2
(il quale accettava mediante , curatore speciale) la piena proprietà
[...] CP_5 dell'unità immobiliare sita in Minturno (LT), Via Pantano, s.n.c., riportata in n.c.e.u. del comune di Minturno (LT) al foglio 44, p.lla 639, cat. A/2, classe 4, vani 5,5, rendita euro
426,08 (quale immobile ubicato al piano terra, composto di tre vani ed accessori con annesso giardino di pertinenza della superfice di circa 930 mq., nell'insieme confinante con proprietà , con proprietà di e con stradina di accesso); Parte_5 Controparte_6
-con il predetto e medesimo atto notarile, il de cuius donava all'anzidetto nipote – che mediante curatore speciale accettava - la piena proprietà di diverse unità immobiliari in
RR (NA), facenti parte del fabbricato ubicato in Via Soriano, 132 (già 124), quali:
a) appartamento posto al piano terra, avente accesso sia dal cortile interno al fabbricato che dalla Via Soriano, composto di due vani ed accessori, confinante con il cortile dal quale ha accesso, con Via Soriano e con proprietà di , riportata nel n.c.e.u. del Controparte_7
Comune di RR al foglio 2, particelle 695 e 2155, sub 1, cat. A/6, classe 2, vani 2, rendita
43,38; b) appartamento posto al primo piano, avente accesso dalla porta a destra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto di due vani ed accessori, confinante con
Via Soriano, con proprietà di e con l'appartamento di cui alla lettera "c" che Controparte_7 segue, riportata nel n.c.e.u. del Comune di RR al foglio 2, particelle
2155, sub 4, piano 1, scala U, cat. A/2, classe 3, vani 4,5, superficie mq. 91, rendita 232,41; c) appartamento posto al primo piano, avente accesso dalla porta a sinistra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto di due vani ed accessori, confinante con il cortile interno, con proprietà di e con Controparte_7
l'appartamento di cui alla lettera "b" che precede, riportata nel n.c.e.u. del Comune di RR al foglio 2, particelle 2155, sub 5, piano 1, scala U, cat. A/2, classe 3, vani 4,5, superficie mq. 93, rendita 232,41;
-il de cuius disponeva che le suddette donazioni fossero da imputarsi sulla quota disponibile e, per l'eventuale supero, sulla quota spettante al nipote legittimario;
-con atto di compravendita per notar del 29.06.2006 (Rep. 3548-Rac. Persona_2
2224), vendeva alla OR (moglie del figlio e madre del minore CP_2 CP_1 donatario) , la piena proprietà, ivi compresi diritti, accessori, annessioni e Controparte_3 pertinenze delle seguenti unità immobiliari, in RR (Na): a. appartamento posto al secondo piano, avente accesso dalla porta a destra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto di due vani ed accessori, confinante con Via Soriano, con la cassa delle scale e con l'appartamento di cui alla lettera "b" che segue, riportato nel n.c.e.u. del Comune di RR al foglio 2, particelle 2155, sub 6, piano 2, scala U, cat. A/2, classe 3, vani 4,5, superficie mq. 91, rendita 232,41; b. appartamento posto al secondo piano, avente accesso dalla porta a sinistra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto di due vani ed accessori, confinante con il cortile interno, con la cassa delle scale e con l'appartamento di cui alla lettera "a" che precede, riportato nel n.c.e.u. del Comune di RR al foglio 2, particelle 2155, sub 7, piano 2, scala U, cat. A/2, classe 3, vani 4,5, superficie mq. 93, rendita
232,41;
-l'atto di compravendita a rogito del notaio del 29.6.2009 (Rep. 3548 – Persona_2
Rac. 2224), dissimulava una donazione nulla, data anche l'irrisorietà del prezzo;
-le donazioni di cui all'atto pubblico a rogito del notaio dell'8.9.2005 Persona_2
(rep. 2706 – Rac. 1685), in favore del minore ledevano la quota Controparte_2 di riserva dei legittimari;
-il de cuius era proprietario di altri beni immobili, quali: a) giusta atto di compravendita a rogito del notaio del 4/6/1971, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Persona_3
Immobiliari di Napoli 18/6/1971, una zona di terreno in Caivano (NA), riportato in c.t. al foglio 28, particelle 8 - S.I. (di ettari 2, are 21 e centiare 90). In relazione al 50% di detto fondo, pendeva giudizio contro un occupante abusivo;
b) giusta decreto di trasferimento del
Tribunale Civile di Benevento del 13/2/1974, reso all'esito della procedura fallimentare promossa in danno della un Controparte_8 appezzamento di terreno in RR (NA), contrada Feudo o Brancaccio, riportato in c.t. al foglio 47, particella 499 (di ettari 1, are 36 e centiare 97);
-il de cuius era proprietario in comunione con il coniuge , dei seguenti Controparte_4 beni immobili:
a) giusta decreto di trasferimento del Tribunale Civile di Napoli del 24/3/1980, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria C.V. il 2/4/1980, appezzamento di terreno in RR (NA), località Brancaccio, riportato in c.t. al foglio 47, particella 120 (di are 40.11); b) un appezzamento di terreno in RR (NA), località
Brancaccio, riportato in c.t. al foglio 47, particella 121 (di are 34.99); c) un appezzamento di terreno in RR (NA), località Brancaccio, riportato in c.t. al foglio 47, particella 7 (di are
71.00); d) giusta atto di divisione a rogito del notaio del 17/9/1984 (rep. 16456 Persona_4
- rac. 6806), una quota pari alla metà dell'intero, di un terreno in Minturno (LT), località
Grotte, riportato in c.t. al foglio 44, particelle 639 - ex 639/A (di are 13.66); e) giusta atto di compravendita a rogito del notaio dell'11/10/1991 (rep. 68017 - rac. 8118): 1. Persona_5 di un appezzamento di terreno in RR (NA), contrada Feudo o Brancaccio, riportato in c.t. al foglio 47, particelle 114 (di are 16.35), 115 (di are 16.80), 116 (di are 16.85), 117 (di are
17.00), 118 (di are 16.25), 215 (di are 03.00), 217 (di are 03.00), 219 (di are 02.70), 221 (di are 02.60) e 223 (di are 02.80);
2. di altro appezzamento di terreno, sempre in RR (NA), contrada Feudo o Brancaccio, riportato in c.t. al foglio 47, particelle 173 (di are 15.00) e 299
(di are 12.76);
deteneva – in via esclusiva – i terreni suindicati acquistati dal padre con Controparte_1
l'atto di compravendita a rogito del notaio dell'11.10.1991 (rep. 68017-rac. Persona_5
8118). Nonché i beni suindicati di cui al decreto di trasferimento del Tribunale Civile di
Benevento e Tribunale Civile di Napoli;
-il de cuius aveva depositi di denaro in conto corrente presso il Banco di Napoli, filiale di
RR, Corso Italia e da tale conto erano state - presumibilmente - prelevate le relative somme, quale corrispettivo nell'atto di compravendita a rogito del notaio Persona_2 del 29.06.2006 (Rep. 3548 – Rac. 2224);
-il de cuius possedeva altri beni mobili (come indicati in atti); -su tutti i beni di cui il de cuius non aveva disposto in vita, doveva essere aperta la successione legittima e i predetti beni dovevano formare oggetto di divisione.
Ciò premesso, gli attori così concludevano:
“1) richieste preliminari: accertare e dichiarare: A) che l'atto di compravendita a rogito del notaio del 29/6/2006 (Rep. 3548 - Rac. 2224) è simulato (simulazione Persona_2 relativa) e dissimula una donazione (nulla); B) che l'atto di compravendita a rogito del notaio
del 29/6/2006 (Rep. 3548 - Rac. 2224) è nullo e (o) inefficace;
C) che Persona_2 tutti i cespiti dei quali con esso si è simulatamente disposto in favore dei terzi rientrano tra i beni caduti in successione e, dunque, da dividere;
D) che, poi, le donazioni di cui all'atto pubblico a rogito del notaio dell'8/9/2005 (rep. 2706 - Rac. 1685) ledono Persona_2 la quota di riserva dei legittimari;
2) merito: per l'effetto: A) procedere ad una riunione fittizia di tutti i beni dei quali il de cuius ha disposto a titolo di vendita (dissimulante una donazione nulla) e di donazione e, sull'asse così formato, calcolare la quota di cui il defunto poteva disporre;
B) ridurre, proporzionalmente, le donazioni;
C) condannare i convenuti a restituire ai legittimari lesi, la quota parte dei cespiti immobiliari, oggetto degli atti di disposizione inter vivos cit., necessaria ad integrare la quota di legittima spettante, ai sensi dell'art. 542 c.c., agli attori , e D) Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 procedere alla divisione dei beni ereditari relitti, di quelli venduti simulatamente a terzi e di quelli donati che hanno leso la quota di legittima;
E) condannare , previo Controparte_1 rendiconto del reddito tratto dai terreni da lui posseduti, a pagare, in favore dei coeredi attori, la quota parte di spettanza degli stessi;
F) ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari la trascrizione della emananda sentenza;
3) regolamento delle spese di lite: A) in caso di opposizione alla richiesta di declaratoria di nullità e (o) inefficacia della compravendita cit., alla richiesta di riduzione delle donazioni lesive della quota di riserva spettante ai legittimari o alla richiesta di rendicontazione, condannare i convenuti, o chi di essi si oppone, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti;
B) ove non vi sia opposizione, porre le spese a carico della massa ereditaria.”.
2. Si costituiva in giudizio , quale genitrice degli attori. Controparte_4
Deduceva:
-di non opporsi alla domanda di divisione formulata dai suindicati attori;
-che quanto disposto dal marito era frutto di una libera decisione;
-di rivendicare null'altro che la sua quota dei beni ereditari relitti, pari ad 1/3, nonché i legati ex lege di abitazione della casa coniugale e di uso dei beni mobili che l'arredavano, condizionatamente all'esito dell'eventuale restituzione della casa coniugale (sita al 1° piano della palazzina in via Suriano, 132) in conseguenza del vittorioso esito dell'azione di riduzione esperita dagli attori;
-che il compendio dei beni relitti era stato correttamente individuato dagli attori;
-che, in quanto cointestataria con il marito del conto corrente n. 06799/004200000336 presso la Filiale di RR del Banco di Napoli, si rappresentava che sul conto del defunto marito vi era una giacenza attiva pari ad euro 21.366,73 e, inoltre, essendo cointestataria col de cuius anche di un ulteriore conto n. 06759/900019684861 presso la medesima filiale, si indicava che su quest'ultimo vi erano appoggiate quote di un fondo, per un controvalore pari ad euro 92.020,36, e che, ancora, sul predetto conto era stata accreditata la sua pensione;
-che, in data 8.1.2009, prelevava dal conto corrente una somma pari a 10.000,00, quale acconto sulla metà della giacenza, tale da aversi un saldo attivo pari ad euro 12.095,31.
Così dedotto, concludeva:
“Previa declaratoria di apertura della successione di voglia il Tribunale CP_2 adottare le opportune iniziative finalizzate alla divisione del patrimonio ereditario in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 713 C.C. e nel rispetto delle quote dei coeredi. Qualora ritenga che il pagamento delle spese funerarie e delle tasse sia stato sostenuto dalla comparente con denaro proprio, voglia dichiarare gli altri coeredi tenuti a rimborsarla pro quota.. Chiede che dal compendio vada escluso il diritto di abitazione della casa coniugale
e degli arredi. Non si oppone alla divisione chiedendo la quota spettantele per legge secondo la normativa vigente sulla successione legittima e che si tenga conto delle spese funerarie ed accessorie da addebitarsi alla massa. Con riserva di controdedurre ed articolare mezzi istruttori a seguito del comportamento processuale delle controparti.”.
3. Si costituiva . Controparte_1
Rappresentava che le domande avanzate dagli attori risultavano del tutto futile, data la libera volontà manifestata da parte del de cuius nell'eseguire i suindicati atti di donazione in favore del nipote e di vendita alla OR.
Deduceva:
-in via preliminare, di non opporsi alla divisione dei beni relitti dell'eredità e confermava che l'elenco dei beni immobili riportato nell'atto introduttivo fosse esauriente;
-che in merito ai beni mobili rappresentati in atto di citazione, il de cuius era contitolare, unitamente alla moglie , del conto corrente n. 0042/336 intrattenuto Controparte_4 presso il Banco di Napoli Filiale di RR;
-che il de cuius era proprietario di tre macchine agricole (come riportate in atti) e che non era a conoscenza di alcun bene prezioso detenuto da quest'ultimo;
-di non detenere in via esclusiva gli appezzamenti di terreno indicati dagli attori (dal momento che le relative chiavi di accesso erano rimaste in possesso della madre
[...]
) e di non possedere in via esclusiva le macchine agricole (essendo state CP_4 rimesse nell'atrio della palazzina di via Soriano, 132).
Ebbene, alla luce di ciò, così concludeva:
“- rigettare le domande formulate nei confronti dell'istante. in ordine alla domanda di divisione ereditaria:
- dichiarare aperta la successione del sig. nato ad [...] il [...] (dico CP_2
16 Aprile 1926) ed ivi deceduto il 06/04/2008;
- nominare un C.T.U. con l'incarico di individuare, descrivere e stimare i beni caduti in successione;
- predisporre un comodo progetto di divisione.
Col favore delle spese di lite.”.
4. Si costituiva , contestando quanto asserito dagli attori, perché Controparte_3 infondato in fatto ed in diritto.
Deduceva che:
-in via preliminare, risultava mancante la condizione di procedibilità prevista ex lege, dal momento che l'atto di citazione risultava privo dell'indicazione dell'atto di accettazione con il beneficio di inventario eseguito dagli attori;
-il suo interesse verteva esclusivamente nella richiesta di dichiarazione di simulazione dell'atto per Notar del 29.6.2006 (rep. 3548, racc. 2224), con il quale aveva Per_2 effettivamente acquistato – con denaro proprio - la proprietà dei due cespiti siti in RR alla Via Soriano, 132;
-l'eccepito presunto irrisorio prezzo pari ad euro 117.000,00, non poteva ritenersi frutto di alcuna simulazione relativa, dal momento che gli attori non avevano provveduto ad allegare alcun elemento probatorio utile a sostegno;
- in via subordinata, nel caso in cui fosse stata riconosciuta la simulazione dell'atto di compravendita degli immobili in RR, la stessa avrebbe spiegato domanda riconvenzionale nei confronti di tutti gli eredi di per la restituzione della CP_2 somma pari ad euro 117.000,00, oltre interessi.
Così dedotto, concludeva:
“
1. Rigettare la domanda degli attori nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque per improcedibilità;
2. In linea subordinata ed in via riconvenzionale, nel caso in cui dovesse essere accertata la simulazione dell'atto per Notaio del Per_2
29/06/2006, accertare nei confronti di tutti gli eredi di NO e cioè CP_1 [...]
, , e nonché , il diritto Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_1 Controparte_4 della Sig.ra alla restituzione da parte della massa ereditaria della somma di €. CP_3
117.000,00= oltre interessi dalla data dell'atto di compravendita, o della diversa somma che emergerà all'esito dell'istruttoria, e per l'effetto condannare gli stessi al relativo pagamento.
A tal fine poiché allo stato il contraddittorio con la Sig.ra si è instaurato solo Controparte_3 nei confronti dei sig.ri , e si chiede che il Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
Giudice adito voglia autorizzare la chiamata in causa dei Sig.ri e Controparte_1 [...] per l'instaurazione del contraddittorio relativamente alla sola CP_4 riconvenzionale.
3. Con vittoria di spese di lite.”
5. , in qualità di curatore speciale del minore , si CP_9 Controparte_2 costituiva in giudizio prendendo atto di quanto eccepito dagli attori con riferimento alla pretesa nullità delle donazioni effettuate in favore del predetto minore, perché presuntamente lesive della quota di riserva dei legittimari, nonché di quanto eccepito da e . Ebbene, si riservava di: Controparte_3 Controparte_4 CP_9
-formulare deduzioni e richieste nei termini di legge e previa disamina della prodotta documentazione;
-richiedere stima dei beni ceduti e della complessiva massa.
Il curatore speciale chiede il rigetto della domanda di riduzione intentata dalla sola parte attrice contro il minore, ritenendola non provata e prima ancora inammissibile a norma dell'art. 564 cc, in quanto non preceduta dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario”.
6. Con sentenza parziale n. 2117, pubblicata il 18.07.2013, il Tribunale di Nola così statuiva:
“rigetta la domanda di simulazione dell'atto per notaio del 20.01.2006 Persona_2
n. rep. 3548; dichiara l'inammissibilità della domanda nuova formulata dagli attori nella propria memoria ex art. 183 VI comma cpc;
spese con la sentenza definitiva;
rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.”.
In motivazione, deduceva che:
-differentemente da quanto osservato dal curatore speciale del minore, oggetto dell'azione di simulazione era solo il contratto di compravendita del 2006 e non anche la donazione del
2005 (come da conclusioni espresse dagli attori);
-era inammissibile la domanda attorea avanzata in sede di prima memoria ex art. 183 VI co.
Cpc, in quanto domanda nuova;
-l'azione di simulazione era priva di fondamento, dal momento che – come emerso da risultanze processuali – il prezzo era stato pagato mediante assegni circolari (per i quali la causale era chiara agli attori, che la ricollegavano al pagamento di auto acquistate da o al pagamento di prestazioni legali rese da avvocati) riscossi dal Controparte_1 venditore;
-né nell'atto introduttivo e né in sede di prima memoria ex art. 183 cpc, gli attori avevano chiesto di accertare la non autenticità della firma apposta dal de cuius su diversi assegni dallo stesso emessi per una causale ignota e, inoltre, non avevano nemmeno provato che le somme fossero pervenute sul conto dei suindicati convenuti;
-in merito ai titoli emessi in favore della e del gli stessi risultavano CP_3 CP_1 inferiori al prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile e che, inoltre, non risultavano né conti cointestati al de cuius e a e né tantomeno prove dell'esiguità del prezzo Controparte_1 rispetto a quelli di mercato praticati nella zona per beni della medesima specie;
-inoltre, anche la stessa prova testimoniale non attestava alcun elemento valido a sostegno, risultando fondata sull'esame degli estratti conto o su quanto riferito dai familiari;
-atteso quanto esposto, andava rigettata la domanda di simulazione.
7. In data 19.4.2016, il giudice di prime cure dichiarava interrotto il processo, attesa la cancellazione dall'albo dell'Avv. CO EL, difensore di . Controparte_4
8. Con comparsa di riassunzione, – in proprio – riassumeva il Controparte_1 giudizio de quo.
9. e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e in qualità di eredi di si costituivano in giudizio. Controparte_4
Deducevano che:
-attesa la manifestata volontà (in data 10.12.2014) da parte dell'Avv. CO EL di cancellarsi, in via definitiva, dall'albo, necessitava dichiararsi la nullità di tutti gli atti (di cui la stessa relazione resa dal CTU) a decorrere dalla predetta volontà;
-attesa la nullità della relazione tecnica d''ufficio, necessitava nominarsi un nuovo perito, affinchè si provvedesse a compiere gli atti necessari per procedere alla divisione dei beni ereditari;
-si riteneva doversi attribuire in capo agli stessi la quota loro spettante dell'asse ereditario di da attribuire a . CP_2 Controparte_4
Orbene, così concludevano:
“-dichiarare la nullità degli atti compiuti a seguito della dichiarazione dell'Avv. CO
EL, compresa la relazione tecnica del CTU;
- procedere alla divisione dei beni ereditari relitti del sig. con l'espletamento di altra CTU;
- attribuire agli esponenti, CP_2 nella qualità di eredi legittimi, anche la quota loro spettante del compendio ereditario di da attribuire alla Sig. ra . - adottare i provvedimenti CP_2 Controparte_4 indicati nell'atto di citazione;
”.
10. Con sentenza definitiva n. 643, pubblicata l'8.4.2021, il Tribunale di Nola, così statuiva:
“rigettata ogni altra domanda ed eccezione, dichiara aperta la successione mortis causa di
nato in [...] il [...], deceduto il 22.4.2008; dichiara che l'eredità CP_2 dello stesso si è devoluta per legge alla moglie , nata in [...] il Controparte_4
18.02.1929, in ragione di un terzo, e ai figli , nata in [...] il [...], Parte_1
nato in [...] il [...], nato in [...] il di Controparte_1 Parte_2
01.01.1956, nato in [...] il [...], nata in [...]_3 Parte_4 il 9.01.1961, in ragione dei restanti due terzi, da dividere tra di loro in parti uguali;
accoglie la domanda di riduzione e, per l'effetto, condanna alla Controparte_2 reintegrazione della quota di riserva degli attori mediante il pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di euro 8.216,88, oltre interessi legali dalla domanda;
dichiara sciolta la comunione ereditaria facente capo a e, per l'effetto, posti CP_2
a carico di ciascun erede i debiti ereditari in ragione della quota di spettanza, attribuisce agli eredi di la porzione costituita dai terreni in RR, contrada Brancaccio- Controparte_4 Feudo, individuati nel progetto di frazionamento elaborato dal consulente tecnico d'ufficio come particella S1 (in essa incluse la particella 499 del foglio 47, ha 1.3697, la particella
173 del foglio 47, ha 0.1500, una porzione della particella 174 del foglio 47 di ha 0.1569,), come particella S7 (in essa incluse la particella 511 del foglio 47, ha 0.5060, la particella
200 del foglio 47, ha 0.1025, porzione della particella 114 del foglio 47, ha. 0.0441, porzione della particella 215 del foglio 47, ha. 0.0128), nonché dal terreno in Caivano, contrada
Marchesa, individuata nel progetto di frazionamento come C1 ( ha 0.7397 della particella 8 del foglio 2) e dalla somma di euro 4012.02 di cui al conto corrente bancario;
dispone che si proceda al sorteggio delle ulteriori porzioni di cui in parte motiva ai cinque figli, come da separata ordinanza;
condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore di
, che liquida in euro 6715,00 per compenso di avvocato, oltre iva, cpa e Controparte_3 rimborso spese generali del 15%;condanna al pagamento delle Controparte_2 spese processuali in favore degli attori, che liquida in euro 5.100,20, oltre iva, cpa e rimborso spese generali del 15%; compensa per metà le spese processuali tra e Controparte_1 gli attori e condanna questi ultimi al pagamento della restante parte, spese che, per l'intero, liquida in euro 10.693,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali del 15%; compensa integralmente le spese tra gli attori e (suoi eredi); pone le spese della Controparte_4 consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei coeredi e di CP_2
n parti uguali e con il vincolo della solidarietà.”.
[...]
In motivazione, deduceva che:
-andava dichiarata aperta la successione mortis causa di nato in [...] il CP_2
16.4.1926 e deceduto il 22.4.2008;
-l'eredità del predetto si era devoluta per legge alla moglie (in ragione Controparte_4 di un terzo) e ai figli , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...]
e (in ragione dei restanti due terzi, da dividere tra loro in parti Pt_3 Parte_4 uguali, ex art. 581 cc);
-non costituivano oggetto del giudizio né lo scioglimento della comunione ereditaria sorta con il decesso di (avutosi nel corso del giudizio in data 14.1.2016) e né Controparte_4 tantomeno lo scioglimento della comunione ordinaria sussistente tra la predetta CP_4
e il proprio coniuge sulla gran parte dei beni oggetto di giudizio;
[...] CP_2
-in base a quanto prodotto, nella massa ereditaria di (unico asse da CP_2 dividere) erano compresi oltre la piena ed esclusiva proprietà del fondo in Caivano, contrada
Marchesa, in catasto al foglio 28, p.lla 8, anche la quota di 500/1000 sui terreni in RR, contrada Feudo Brancaccio, in catasto al foglio 47, p.lle 114,115,116,117,118,173,215,217,219,221,223,299,200,507,508,509,511 e delle somme depositate sul conto corrente n. 06759/0042/336 presso il Banco di Napoli, filiale di RR, in comproprietà con la moglie;
-l'estensione dello scioglimento della comunione all'eredità materna avanzata dalla sola parte attrice risultava inammissibile se riferita alla sola quota ereditata dal marito;
-in merito all'azione di riduzione (promossa da parte attrice nei confronti del nipote) si riteneva assolto, in data 18.9.2008, da parte dei suindicati attori – prima dell'instaurazione del giudizio nei confronti del donatario-terzo avutosi in data 21.11.2008 - l'obbligo dell'accettazione con beneficio d'inventario prevista ex art. 564, I co., cc. Ragion per cui: si riteneva ammissibile l'azione di riduzione;
-condividendo i parametri di valutazione adottati dal CTU, era stato accertato che il valore della massa ereditaria, al tempo dell'apertura della successione, fosse da stimarsi in euro
760.196,91. Per cui, in base a quanto previsto dall'art. 542 cc, la quota disponibile equivalente al quarto della massa aveva un valore pari ad euro 190.049,23 e la quota di riserva spettante ai figli, pari alla metà del predetto patrimonio ereditario, aveva un valore pari ad euro 76.019,69 cadauno;
-atteso che il compendio ereditario (composto da beni immobili in RR e Caivano e dalle somme sul conto corrente) avesse un valore complessivo di euro 516.372,37, tale da ritenersi la quota del coniuge (pari ad 1/3) avente un valore di euro 172.124,12 e la quota di ciascuno dei cinque figli (pari a 2/3) avente un valore di euro 68.849,64, ne discendeva un valore di donazione superiore alla quota disponibile. Inoltre, siccome ciascun attore aveva ricevuto – in base alla successione legittima al proprio padre – beni del valore di euro
68.849,64, ovvero inferiore alla quota di riserva, quest'ultima andava reintegrata nella misura pari ad euro 7170,05. Pertanto, atteso che la reintegrazione della quota di riserva avvenisse per equivalente monetario, al legittimario leso sulla somma calcolata erano dovuti gli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale;
-in merito alla domanda di divisione dell'eredità paterna - premesso che Controparte_1 aderiva al progetto divisionale proposto dal CTU, rispetto agli attori che si erano, invece, limitati a contestarne la stima e non le modalità di apporzionamento – si approvava il progetto divisionale elaborato dal CTU nell'apposita relazione depositata in data 12.12.2019
(il cui esito riportato in atti);
-in ordine a quanto previsto dall'art. 713 cc, si riteneva di dover procedere all'attribuzione della prima porzione (proporzionale alla quota maggiore) in favore degli eredi di CP_4 e al sorteggio delle cinque porzioni uguali tra i figli (quali coeredi), restando in capo
[...]
a questi ultimi – in ragione della propria quota - i relativi debiti ereditari;
-in merito alla domanda di rendiconto (che parte attrice rivolgeva nei soli confronti di
), l'unico elemento probatorio emerso riguardava il possesso esclusivo Controparte_1 delle particelle 499, 114 e 173, oggetto di azione possessoria nel 2008 da parte degli stessi attori (accolta con ordinanza del 28.4.2009 nel proc. n. 2149/2009 nei confronti della sola
); Controparte_4
-non vi era alcuna prova – nemmeno richiesta – del possesso esclusivo dei fondi oggetto di comunione ereditaria da parte di;
Controparte_1
-in base a quanto predetto, di conseguenza, si provvedeva alla condanna alle spese processuali in capo alle parti soccombenti (come da analitica esposizione in atti).
11. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 propongono appello.
In merito alla sentenza parziale, con un primo motivo di gravame, gli appellanti sostengono che il giudice di prime cure ha – erratamente – ritenuto infondata la domanda di simulazione, dal momento che le motivazioni poste a fondamento si ritengono non condivisibili, per cui necessita accertare la sussistenza di una simulazione relativa e dichiararsi nulla la donazione dissimulata dall'atto di compravendita.
In particolare, in merito alla prova per presunzioni della simulazione – acclarati determinati elementi indicativi della cupidigia (come da descrizione in atti) dei coniugi Controparte_1
e , con i quali ha convissuto il de cuius e con cui ha continuato a vivere, Controparte_3 sino alla sua morte, – il tribunale ha limitato la valutazione in base alla Controparte_4 predetta prova per presunzioni ai soli assegni rappresentati nell'atto notarile, senza focalizzarsi sull'anzidetto contesto indiziario generale. Inoltre, attesa la prova precostituita
(ovvero i documenti prodotti) e quella costituenda (ovvero le dichiarazioni rese dai testi, secondo cui la non avrebbe mai svolto alcuna attività lavorativa e né tantomeno CP_3 attività di bracciante agricola), è emerso che la relativa vendita ha dissimulato una donazione. Tale dissimulazione, oltretutto, è emersa da un'ulteriore circostanza apparsa in corso di giudizio, ovvero dal fatto che - antecedentemente alla stipula del contratto per notar del 29.06.2006 - sul conto corrente del de cuius siano risultate addebitate Per_2 somme per assegni bancari emessi per adempiere a pagamenti di causa ignota ed altri emessi in favore di e di , di cui uno per l'acquisto di Controparte_1 Controparte_3 un'autovettura. Ragion per cui - secondo gli appellanti – dati gli svariati documenti offerti a sostegno, il tribunale avrebbe negato l'evidenza dei fatti, non rilevando l'effettivo pregiudizio arrecato dagli odierni appellati ai diritti successori degli altri eredi, così violando e/o falsamente applicando gli artt. 1414 e ss e 2697 c.c.
Con un secondo motivo di appello, gli appellanti sostengono che se il giudice di prime cure avesse correttamente interpretato i principi normativi concernenti il difetto di specifica contestazione dei fatti principali e di emendatio libelli, si sarebbe pronunciato diversamente sull'ammissibilità della collazione alla massa ereditaria delle donazioni dirette (pari ad euro
39.850,00 effettuate dal de cuius in favore di e di euro 6.000,00 in favore Controparte_1 di ) ed indirette (effettuate in favore di da parte del de Controparte_3 Controparte_1 cuius, il quale ha poi corrisposto la somma di euro 29.000,00 all'Avv. SE Mungiguerra per prestazioni professionali eseguite per conto del : ragion per cui, il tribunale CP_1 avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 183 e 115,116 cpc. Inoltre – secondo gli appellanti – il giudice di prime cure avrebbe violato e/o falsamente applicato anche l'art. 112 cpc, avendo statuito sull'ammissibilità della predetta domanda a seguito di un'ordinanza mediante la quale ha riservato la causa a sentenza solo ed esclusivamente sulla differente domanda di simulazione relativa.
Avverso la sentenza definitiva, con un primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che se il tribunale avesse correttamente applicato i principi normativi in tema di interruzione del processo e di decorrenza degli effetti dell'evento interruttivo (avutosi con la cancellazione dall'albo dell'Avv. CO EL), avrebbe ritenuto nulli tutti gli atti processuali compiuti successivamente. Ragion per cui - atteso che si sarebbe dovuta considerare l'interruzione del processo, in via automatica, dal giorno della cancellazione dall'albo - il processo essendo, invece, proseguito sino al giorno 19.4.2016, il giudice di prime cure avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 161 e 301 cpc, tanto da doversi dichiarare nulla la sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice.
Con un secondo motivo di gravame, gli appellanti sostengono che se il tribunale avesse correttamente applicato i principi di diritto in materia di unitarietà del processo di divisione, avrebbe ritenuto ammissibile la domanda attorea volta ad estendere la divisione alla quota relitta dal coerede deceduto in corso di causa. Per cui, dato che il giudice di prime cure avrebbe violato l'art. 112 cpc, si chiede che venga dichiarata aperta la successione di
[...]
e di disporre la divisione dei beni di quest'ultima, potendo trovare ingresso CP_4 nel processo la correlata domanda di scioglimento della comunione.
Con un terzo motivo di appello, gli appellanti asseriscono che se il giudice di prime cure avesse correttamente applicato i principi normativi in tema di determinazione dell'asse ereditario, avrebbe determinato nella misura richiesta sia l'entità della lesione accertata che il valore dei beni. Per cui, rilevata la nullità della relazione peritale (perché compiuta successivamente alla suindicata cancellazione) ed accertate le omissioni ed errori macroscopici commessi dal consulente (come dettagliatamente rappresentati in atti), lamentano che il tribunale avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 726,727,728 e
729 cc.
Con un quarto motivo di appello, gli appellanti deducono che se il tribunale avesse correttamente applicato i principi normativi in tema di prova di un fatto principale, avrebbe ritenuto ammesso e non contestato il possesso esclusivo dei beni (indicati da parte attrice) di tanto da pervenire all'accoglimento della domanda di rendiconto. Controparte_1
Inoltre, il tribunale avrebbe anche ignorato un'ulteriore prova offerta in tema di possesso esclusivo, ovvero l'ordinanza depositata in sede di giudizio possessorio. Quindi – secondo gli appellanti - il tribunale avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 2697 c.c. in tema di prova (ovvero quella precostituita avutasi mediante deposito di atti relativi al procedimento possessorio), gli artt.115 e 166-167 cpc in tema di omessa specifica contestazione da parte del (essendosi quest'ultimo limitato ad una generica impugnativa) e, finanche, l'art. CP_1
723 c.c., non essendo stato dichiarato il (quale possessore esclusivo, come da CP_1 accertamento giudiziale) tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili.
Atteso ciò, si chiede che venga accertata la sussistenza di un possesso esclusivo in capo a sulle individuate entità immobiliari, al fine di condannare questi al Controparte_1 pagamento, in favore dei coeredi appellanti, della quota parte di loro spettanza.
Con un quinto motivo di appello, gli appellanti sostengono che se il tribunale avesse correttamente applicato i principi di diritto in tema di spese del giudizio divisorio, avrebbe posto le stesse a carico della massa ereditaria (ovvero di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote), piuttosto che compensarle integralmente. Ragion per cui, il giudice di prime cure avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 91, 92 cpc, in riferimento agli artt. 713 e ss. cc in tema di domanda divisoria e scioglimento della comunione ereditaria.
Così dedotto, concludono:
“Voglia Questa Ecc. ma Corte di appello, in riforma della Sentenza parziale N. 2117/13 e della Sentenza definitiva N. 643/21 rese nel procedimento N. 7774/2008 (REG. GEN.
AFF. CIV), in ragione dei motivi svolti e «reiectis contrariis», accogliere l'appello da Noi proposto e, per l'effetto, emettere i seguenti consequenziali provvedimenti, di rito e di merito:
1) RICHIESTA PRELIMINARE: in accoglimento del Motivo sub § II, 1, dichiarato l'appello come «procedibile» e «ammissibile», in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348-bis Cod. Proc. Civ., dichiarare «nulla» la Sentenza e, per l'effetto, rimettere ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 e 354 Cod. Proc. Civ., la causa la primo Giudice;
2)
MERITO: in accoglimento dei Motivi sub § I, dichiarato l'appello come «procedibile» ed
«ammissibile», in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348-bis Cod. Proc.
Civ., con pronunzia «nel merito»: A) accertare che l'atto di compravendita a rogito del notaio
del 29/06/2006 (Rep. N. 3548 - Racc. N. 2224) è simulato (simulazione Persona_2
«relativa») e «dissimula» una donazione (nulla per mancanza dei testimoni) e, per l'effetto, dichiararne la «nullità» e (o) l'«inefficacia»; B) dichiarare che tutti i cespiti, dei quali con il predetto atto di compravendita si è simulatamente disposto, rientrano tra i beni caduti in successione e che, dunque, sono da dividere;
e, con «separata ordinanza», rimettere la causa sul ruolo e disporre ogni opportuno provvedimento (ivi compresa la nomina di altro
C.T.U. per la valutazione equa del «relictum») per il prosieguo del giudizio in ordine alle domande di riduzione e divisione spiegate dagli (odierni) Appellanti;
«subordinatamente» alla (eventuale) conferma della sconcertante Sentenza parziale e, dunque, a rigetto della
Nostra domanda di «simulazione» (il cui accoglimento, invece, determinerebbe la necessità di procedere ad un «radicale» ricalcolo delle quote) e, comunque, in accoglimento dei Motivi sub § II, sempre dichiarato l'appello come «procedibile» ed «ammissibile», in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348-bis Cod. Proc. Civ., con pronunzia «nel merito»: C) in accoglimento della richiesta di cui al Capo E, pag. 9, dell'Atto di citazione ed al Capo V della comparsa conclusionale depositata in primo grado (richiesta di rendiconto), condannare - in caso di accoglimento del gravame proposto dagli (odierni) Appellanti avverso la Sentenza del Tribunale Civile di Nola che ha deciso il merito possessorio - il Sig.
a corrispondere, a ciascuno degli (odierni) Appellanti, la somma di Euro Controparte_1
14.190,09, come «corrispondente» alla quinta parte della somma quantificata dal C.T.U. designato in complessivi Euro 70.950,46; D) in accoglimento della domanda di «riduzione», condannare, «in via principale», con sentenza non definitiva, a Controparte_2 restituire, alla massa, beni di detto valore o, «in subordine», a corrispondere, a ciascuno dei cinque figli, la somma di Euro 42.996,52; E) condannare, «in subordine», sempre con una sentenza «non definitiva», a restituire, alla massa, beni di detto Controparte_2 valore o, «in subordine», a corrispondere, a ciascuno dei cinque figli, la somma di Euro
17.159,12, di cui Euro 11.426,35, come quantificato dal C.T.U. a pag. 8 della relazione, ed
Euro 5,713,17 quale quinta parte della somma (Euro 28.565,88) attribuita dal C.T.U, al coniuge ( ), deceduta nel corso del giudizio;
F) dichiarare aperta la Controparte_4 successione di e dividerne la quota tra gli (odierni) Appellanti e Controparte_4 [...] ; e rimettere, con ordinanza, la causa sul ruolo con nomina di un altro C.T.U, al CP_1 quale conferire l'incarico di quantificare il valore di tutti i beni donati (donazioni dirette e indirette) e individuare i beni da sottoporre a riduzione;
3) REGOLAMENTO DELLE SPESE
DI LITE: A) in accoglimento dei Motivi sviluppati sub § I, condannare al Controparte_3 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dei Procuratori costituiti;
B) in accoglimento dei Motivi sub § II (5), condannare i Sigg. e Controparte_1
entrambi soccombenti (quantunque per diversa motivazione), al CP_2 pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado o, quantomeno, a pagare il 50% delle spese processuali, ponendo a carico della massa ereditaria il residuo 50% ; ovvero,
«in subordine», sempre in accoglimento del Motivo sub § II (5), riformare il Capo della
Sentenza di primo grado sul punto ponendo le spese della divisione a carico della massa.”.
12. Si costituisce , rappresentando che l'appello proposto avverso la Controparte_3 suindicata sentenza parziale è infondato.
In particolare, deduce che:
-in merito al primo motivo di gravame, il tribunale ha giustamente dato valore a quanto emerso dalle risultanze istruttorie, ovvero l'effettivo pagamento del prezzo e l'insussistente riscontro - negli estratti del conto corrente del de cuius - di una presunta passaggio del relativo importo dal patrimonio del de cuius a quello dell'acquirente, data l'accertata emissione di un unico assegno (di un importo pari ad euro 6.000,00) tratto dal de cuius all'ordine dell'odierna appellata e di due assegni (di un importo pari ad euro 7.000,00) tratti all'ordine del marito della medesima appellata;
-il secondo motivo di appello appare privo di fondamento, dal momento che nel presente giudizio non trova applicazione il c.d. principio di non contestazione richiamato dalla parte avversa, essendo iniziato nell'anno 2008 e, inoltre, le memorie ex art. 183 cpc depositate nell'anno 2009. Difatti, si rappresenta che quanto asserito dagli attori risulta generico ed insuscettibile di assurgere al rango di circostanza non contestata. Inoltre, si rappresenta che quanto avanzato da parte appellante - in sede di prima memoria ex art. 183 cpc – si configura come domanda totalmente nuova, in quanto ampliativa del thema decidendum e differente dalla domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita. Ragion per cui
– secondo l'appellata – la domanda formulata da parte appellante costituirebbe non una mera emendatio libelli, ma una vera e propria mutatio libelli non consentita.
Così dedotto, conclude: “voglia codesta Ecc.ma Corte, advesis reiectis: - rigettare l'appello; - gradatamente, rigettare nel merito le domande formulate dagli odierni appellanti alla stregua delle eccezioni, delle osservazioni, e delle conclusioni tutte articolate nella comparsa di risposta, nei successivi atti di parte e nei verbali di udienza, che intendansi per espressamente riproposte nel presente giudizio. - Condannare gli appellanti alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, con richiesta di attribuzione allo scrivete procuratore antistatario.”.
13. si costituisce in giudizio, deducendo che l'appello Controparte_2 proposto avverso la suindicata sentenza definitiva è infondato.
In particolare, deduce che:
-l'infondatezza del primo motivo di appello risiede nel fatto che il comportamento processuale degli eredi di non genera alcuna incertezza sulla loro Controparte_4 implicita rinunzia all'istanza di nullità ex art. 301 cpc avanzata con l'atto di costituzione in giudizio;
-quanto censurato con il secondo motivo di gravame risulta infondato, dal momento che gli appellanti hanno tentato di incriminare l'operato del consulente tecnico d'ufficio, perché – secondo gli stessi – quest'ultimo avrebbe sottostimato il valore dei beni immobili donati dal de cuius all'odierno appellato e sovrastimato i terreni oggetto del relictum. L'infondatezza di tale ultimo assunto risulta provata dal valore attribuito dall'Ente espropriante Ferrovie dello
Stato, essendosi poi tradotto in prezzo pagato agli eredi di CP_2
Così dedotto, conclude:
“voglia codesta Ecc.ma Corte, advesis reiectis: - rigettare l'appello; - gradatamente, rigettare nel merito le domande formulate dagli odierni appellanti alla stregua delle eccezioni, delle osservazioni, e delle conclusioni tutte articolate nella comparsa di risposta, nei successivi atti di parte e nei verbali di udienza, che intendansi per espressamente riproposte nel presente giudizio. - Condannare gli appellanti alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, con richiesta di attribuzione allo scrivete procuratore antistatario.”.
14. si costituisce in giudizio. Controparte_1
Deduce che:
- pur non essendosi costituito nella prima fase di giudizio in qualità di coerede di CP_4
, è stato citato in giudizio sia in proprio che in qualità di erede della predetta madre,
[...] per cui dovrebbe accertarsi un eventuale difetto di contraddittorio;
-in merito a quanto censurato con il secondo motivo di appello proposto avverso la suddetta sentenza parziale, non si tiene in considerazione che, una volta rimessa la causa in decisione, si intende la rimessione dell'intera causa (e non solo di quella concernente la domanda di declaratoria della simulazione): per cui il Tribunale avrebbe correttamente disposto dei propri poteri in ordine al rilevato vizio di natura processuale. Ancora, in merito alla seconda tesi, non può ricondursi la relativa domanda avanzata in sede di memoria ex art. 183 cpc nella categoria della cd. emendatio libelli, dato quanto richiesto. Inoltre, attesa l'inammissibilità della domanda da parte appellante, si ritiene non provato quanto richiesto da quest'ultima in merito all'inclusione nell'asse ereditario degli importi di determinati assegni rappresentati nella missiva del Banco di Napoli, risultandone insussistente la relativa causa petendi;
-il primo motivo di doglianza proposto avverso la sentenza definitiva risulta privo di fondamento, stante l'assenza – alla data del 10.12.2014 - di apposita documentazione attestante l'effettiva cancellazione dall'Albo dell'Avv. CO EL (essendo emersa solo in sede di udienza del giorno 16.4.2016 e non provato alcun evento interruttivo, ex art. 301 cpc, decorrente dal giorno 10.12.2014). D'altronde, tale motivo di gravame non può ritenersi accoglibile, rilevato il comportamento – tacito - avutosi in maniera univoca da parte degli appellanti successivamente all'istanza di nullità ex art. 301 cpc;
-il secondo motivo di appello proposto avverso la sentenza definitiva risulta temerario, dato il tentativo degli appellanti di sottrarsi al rigore delle norme di preclusione, evocando il principio di unitarietà e specificità del giudizio di divisione;
-l'infondatezza risiede anche in relazione al quarto motivo d'appello proposto avverso la sentenza definitiva, data la lamentela basata sul principio di non contestazione e sulla sola allegata ordinanza, emessa dal collegio del tribunale di Nola, in loro favore;
-in merito, poi, al quinto motivo di gravame proposto avverso la sentenza definitiva, necessita rimettersi all'opportuno giudizio del giudice d'appello.
Così conclude:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte: IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare che il gravame interposto alle sentenze nn. 2217/2013 e 643/2021 è infondato e, per l'effetto, emettere la conseguente pronuncia di rigetto dell'Appello; - IN VIA GRADATA: nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello avverso i capi delle sentenze gravate che hanno dichiarato inammissibili le domande, voglia l'adito rigettarle per infondatezza nel merito. IN
OGNI CASO: voglia condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha eccepito la mancata integrazione, nel giudizio di appello, del Controparte_1 contraddittorio nei suoi confronti, nella qualità di erede di . Controparte_4
L'eccezione è infondata.
1.1.Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere (v. Cass. 3391/2023).
1.2. Nella specie, è parte, in proprio, del presente grado di giudizio, Controparte_1 atteso che ha ricevuto la notifica dell'atto di appello e si è anche costituito: per cui non era necessaria una nuova notifica dell'atto di appello quale erede di . Controparte_4
2. Gli appellanti censurano la sentenza non definitiva di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di simulazione dell'atto del 29.6.2006, con cui CP_2 aveva venduto a 1) appartamento posto al secondo piano, avente accesso Controparte_3 dalla porta a destra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto di due vani ed accessori, in N.C.E.U. al fg. 2, p.lla 2155, sub 6, piano 2, scala U, cat. A/2, cl. 3, vani 4,5, superficie mq. 91, R.C.: Euro 232,41; 2) appartamento posto al secondo piano, avente accesso dalla porta a sinistra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto di due vani ed accessori, in N.C.E.U. al fg. 2, p.lle 2155, sub 7, piano 2, scala U, cat. A/2, cl.
3, vani 4,5, superficie mq. 93, R.C.: Euro 232,41.
Deducono che la vendita dissimulasse una donazione, nulla per carenza della forma imposta dall'art. 782 c.c. Pertanto, chiedono, in riforma della sentenza di primo grado, che venga dichiarata la nullità dell'atto e che i beni in questione vengano aggiunti alla massa ereditaria di CP_2
Il motivo di appello è infondato.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, statuito che “il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando
l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare
l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c..” (Cass 12317/2019); che “l'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda” (Cass. 15510/2018); che “l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso” (Cass. 19912/2014).
2.2. La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che “ove l'azione di simulazione sia proposta dal terzo rispetto ai contraenti e si fondi su elementi presuntivi, l'acquirente ha
l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo e tale onere non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto colui che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti” (v. Cass. 13219/2025;
18347/2024).
2.3. Nella specie, gli appellanti sono tutti legittimari ed hanno agito per l'accertamento della simulazione dell'atto di vendita, al fine di fare rientrare gli immobili oggetto della vendita nell'asse ereditario di per poi agire con l'azione di riduzione delle donazioni CP_2
- lesive della loro quota di legittima - pure effettuate dal de cuius. Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, la prova della simulazione può essere fornita dagli appellanti sia a mezzo di prova testimoniale, sia a mezzo di presunzioni;
la prova dell'effettivo pagamento del prezzo incombe, invece, sull'acquirente . Controparte_3
2.4. Come già accertato dal tribunale, in sentenza, e non contestato dagli appellanti, il prezzo di vendita, pari ad euro 117.000,00, è stato pagato dalla a mezzo di tre CP_3 assegni circolari, tratti sul conto corrente di questa.
Pertanto, può dirsi acquisita la prova che il prezzo di vendita, come riportato in contratto, sia stato realmente corrisposto dalla . CP_3
2.5. Gli appellanti sostengono che la simulazione della vendita emerga da elementi indiziari e da prove dirette.
Quanto alla prova presuntiva della donazione, evidenziano che a) il de cuius viveva nello stesso fabbricato, in appartamento adiacente e sullo stesso pianerottolo di quello occupato da e di e spesso pranzasse con questi;
b) Controparte_1 Controparte_3 CP_2
nel 2005, aveva donato al nipote , figlio della e
[...] Controparte_2 CP_3 di vari immobili;
c) non svolgeva alcuna attività Controparte_1 Controparte_3 lavorativa;
d) dopo la morte di si era impossessato di CP_2 Controparte_1 altri fondi rustici di proprietà del padre.
Quanto alle prove dirette della donazione, gli appellanti deducono che i testi ascoltati hanno affermato che la non svolgeva alcuna attività lavorativa e che, quindi, non CP_3 percepiva alcun reddito: il teste riferiva di non aver mai visto Testimone_1
“lavorare come bracciante agricola”; tale circostanza veniva confermata Controparte_3 anche dall'altro teste, che affermava: “[…] non l'ho mai vista fare la Testimone_1 contadina, è casalinga”. Aggiungono, poi, che vi è prova che le somme servite per pagare il prezzo di vendita sono state prelevate dal conto corrente di Evidenziano CP_2 che tale circostanza è stata confermata dai testi escussi , la quale Testimone_1 ha affermato di aver costatato che “ e hanno prelevato, Controparte_3 Controparte_1 in diversi momenti, somme dal conto di esaminando le varie CP_2 movimentazioni bancarie ho collegato le somme di cui agli assegni circolari da noi citati alle somme prelevate dal conto del nonno”; la quale ha confermato che di Testimone_1 aver esaminato i documenti rilasciati dalla banca, “da cui risulta che sono stati loro a prelevare quelle somme”; , il quale ha affermato di sapere che gli assegni, CP_10
“apparentemente emessi dal nonno” (il de cuius), in realtà li firmava il figlio , che CP_1 impiegava quelle somme per pagar debiti da lui contratti per acquisti vari, compresi anche i due immobili di cui all'atto ”. Infine, deducono che i prelievi dal conto corrente di Per_2
in favore della , emergono dalla “copiosa documentazione degli CP_2 CP_3
Istituti di credito, in parte, prodotta da Questa Difesa unitamente alle memorie «istruttorie»
(in atti, Allegato 21) ed, in parte, acquisita al processo a seguito dell'ordine impartito dal
Giudice con l'Ordinanza del 19/04/2011 (in atti, Allegato 22)”.
Gli appellanti non hanno fornito alcun convincente prova che il danaro utilizzato dalla per il pagamento del prezzo della vendita immobiliare sia stato corrisposto, in CP_3 precedenza, da CP_2
2.6. In primo luogo, va rilevato che gli allegati 21 e 22, che dovrebbero contenere la documentazione bancaria da cui emergerebbe – secondo la prospettazione degli appellanti
- la prova che e hanno effettuato prelievi dal conto Controparte_3 Controparte_1 corrente di non sono stati prodotti agli atti del giudizio di appello dagli CP_2 appellanti, benché questi abbiano fatto riferimento a tali allegati: tra gli allegati prodotti telematicamente mancano proprio gli allegati 21 e 22.
2.7. Le dichiarazioni dei testimoni sopra riportate sono del tutto generiche, mancando di alcuna precisazione in ordine a tempi e somme di volta in volta prelevate, e appaiono contenere più che altro valutazioni soggettive;
inoltre, i testi fanno riferimento a documentazione bancaria che, come detto, non è prodotta agli atti. Il teste fa CP_10 riferimento alla falsificazione della sottoscrizione di assegni da parte di CP_2 circostanza che, però, non è stata comprovata in primo grado, atteso che gli appellanti non hanno mai chiesto alcun accertamento in merito.
2.8. Dagli atti di causa è emersa, invece, la prova che alcune somme siano state versate da a (euro 6.000,00), ma si tratta di somme di entità assai CP_2 Controparte_3 ridotta, insufficiente a pagare il prezzo di vendita di euro 117.000,00 e, per altro, espressamente indirizzate ed utilizzate al perseguimento di altri scopi (acquisto automobile).
2.9. La circostanza che la non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa, come CP_3 riportato dai testi indicati, è stata smentita – come accertato anche dal tribunale nella sentenza non definitiva, pg.
5 - da altri testi, vale a dire soggetti che lavoravano sui terreni del da considerarsi attendibili, in quanto non portatori di interessi personali CP_2 nella presente controversia – a differenza dei testi sopra indicati, tutti familiari delle parti in causa.
2.10. La circostanza che vivesse sul medesimo pianerottolo della CP_2
e che nel 2005 lo stesso abbia donato al nipote alcuni CP_3 Controparte_2 immobili non integra il sostrato fattuale di una prova presuntiva, in quanto non è ragionevolmente conducente alla univoca conclusione che nel 2006 il abbia donato CP_1 alcuni immobili anche alla , madre di . CP_3 Controparte_2
2.11. Gli appellanti sostengono che il prezzo di vendita, euro 117,000,00, fosse assai inferiore al valore di mercato degli immobili (pari a circa euro 400.000,00); concludono dunque che la differenza tra il prezzo pagato e il valore di mercato costituisca indizio che l'oggetto dell'atto non sia stata una vendita, ma una donazione.
Anche questo assunto non è condivisibile.
2.12. Premesso che, come visto, è stata acquisita la prova che la ha corrisposto CP_3 il prezzo di vendita, pari ad euro 117.000,00, e che gli appellanti non hanno fornito una sufficiente prova che tale somma provenisse da deve escludersi che, nella CP_2 specie, si sia trattato di una donazione, la quale richiede che non vi sia alcun pagamento di prezzo, atteso il carattere liberale e gratuito dell'atto (art. 769 c.c.).
Pertanto, non trattandosi di donazione – in ragione della esistenza del pagamento di un corrispettivo -, non era necessaria la forma richiesta dall'art. 782 c.c. per gli atti di liberalità; tanto esclude che l'atto – avente forma scritta - possa dichiararsi nullo per carenza di forma.
2.13. La differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivo degli immobili potrebbe configurare l'ipotesi che, nella specie, si sia trattato di una vendita mista a donazione. Nel "negotium mixtum cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta (23297/2009; 23215/2010).
Per altro, va precisato che “la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un "negotium mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto” (v. Cass. 10614/2016; 19601/2004).
2.14. Pure ammesso, per ipotesi, che nella specie possa ritenersi provata la consapevolezza, in capo a di volere beneficiare ed arricchire la CP_2 CP_3 della differenza tra il valore degli immobili ed il prezzo da quest'ultima pagato – circostanza, per altro, esclusa dal tribunale nella sentenza non definitiva -, si dovrebbe concludere che, nella specie, le parti abbiano posto in essere non una donazione, ma una vendita mista a donazione.
2.15. “Per la validità di tale "negotium" non é necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 cod. civ., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse.” (v. Cass. 23297/2009;
23215/2010).
2.16. Nella specie, l'atto è stato concluso con la forma scritta, necessaria, a pena di nullità, per le vendite immobiliari (v. art. 1350 c.c.); non necessitava, però, a pena di nullità, della forma pubblica richiesta per le donazioni dall'art. 782 c.c. Pertanto, l'atto non è nullo per vizio di forma, come reclamato dagli appellanti.
2.17. Il motivo di appello in esame, dunque, è infondato e, per l'effetto, va rigettata la domanda di accertamento della simulazione dell'atto di vendita del 2006.
3. Gli appellanti lamentano, poi, la nullità della sentenza non definitiva n. 2117/2013, in quanto il tribunale avrebbe violato la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo lo stesso deciso anche sulla domanda di collazione alla massa delle donazioni dirette ed indirette eseguite dal de cuius in favore di e di Controparte_1
, mentre si era riservato solo sulla domanda di accertamento della Controparte_3 simulazione della vendita del 20.10.2006; lamentano, poi, l'erroneità della stessa sentenza non definitiva nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di collazione, in quanto ritenuta tardiva.
La doglianza non merita accoglimento, ai sensi della motivazione che segue.
3.1. I commi secondo e terzo dell'art. 187 recitano: “
2. Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.
3. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito”.
Il penultimo comma dell'art. 189 cpc recita: “La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma”.
3.2. La circostanza che il tribunale abbia invitato le parti a precisare le conclusioni in ordine alla domanda di simulazione della vendita del 2006 non impediva al tribunale di decidere anche in ordine alla intera causa, dovendo le parti, in ogni caso, precisare le conclusioni in maniera completa.
Pertanto, il tribunale che ha deciso oltre che in merito alla domanda di simulazione, anche in ordine alla domanda di collazione, non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3.3. Ciò detto, si osserva che “l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione (Cass., Sez. 2, 27/7/2022, n. 23403)” (v. così, in motivazione, Cass. 24976/2025) e che “l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione” (v. Cass. 15131/2005) e che
“nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili, anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum", che del "donatum", mediante
l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius", trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d'ufficio ed alle quali si può dare corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto” (v.
Cass. 13385/2011) e che “L'obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal "de cuius" devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire” (v. Cass. 8510/2018).
3.4. La circostanza, dunque, che gli appellanti abbiano avanzato domanda di collazione con la prima memoria istruttoria, ex art. 183 cpc, non comporta la tardività della domanda - e dunque, l'inammissibilità della stessa -, atteso che, una volta richiesta la divisione dell'intero asse ereditario, era sufficiente allegare l'esistenza delle donazioni in danaro – di cui è stata chiesta la collazione - perché il tribunale dovesse procedere alla collazione delle stesse, anche in assenza di specifica domanda, al fine di ricostruire la consistenza dell'intero asse ereditario.
3.5. La domanda di collazione e la domanda di riduzione sono ontologicamente differenti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la causa "petendi" della collazione è la qualità di erede ed il "petitum" l'attribuzione della quota ereditaria, mentre la causa "petendi" della azione di riduzione è la qualità di legittimario leso nella quota di riserva,
e il "petitum", pur senza necessità di usare formule sacramentali, la reintegra in essa, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni” (v. Cass. 14864/2000). In ordine alla differenza tra le due azioni, la Corte di cassazione ha anche statuito che “l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione;
ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili” (v.
Cass. 18468/2020).
3.6. Nella specie, gli appellanti hanno chiesto la collazione della somma di euro 39.850,00, versata da al figlio della somma di euro 29.000,00 CP_2 Controparte_1 versata da all'avv. Mungiguerra, per conto di , e della CP_2 Controparte_1 somma di euro 6.000,00, versata da in favore di . CP_2 Controparte_3
Mentre le prime due somme, in quanto donazioni di danaro in favore di Controparte_1 erede legittimario, possono essere oggetto di collazione, la somma di euro 6.000,00, versata in favore di , che non è erede di non può essere oggetto Controparte_3 CP_2 di collazione. In quanto donazione, potrebbe essere oggetto di azione di riduzione: ma, come detto, gli appellanti non hanno chiesto la riduzione di tale somma, ma solo la collazione. E data la evidenziata differenza tra le due azioni, non può ritenersi che con la domanda di collazione sia stata implicitamente proposta anche domanda di riduzione della somma.
3.7. Pertanto, deve ritenersi ammissibile la domanda di collazione in relazione alle somme di euro 39.850,00 e 29.000,00; mentre la domanda di collazione è inammissibile in relazione alla somma di euro 6.000,00 versata a . Controparte_3
3.8. Ciò detto, la domanda di collazione è però infondata.
3.9. Gli appellanti deducono che, a fronte della loro allegazione della esistenza della donazione delle somme di euro 39.850,00 e di euro 29.000,00, nulla Controparte_1 abbia contestato: pertanto, dalla non contestazione deriverebbe la prova dell'assunto.
L'affermazione non è condivisibile.
, in primo grado, con la memoria istruttoria ex art. 183 cpc, contestò Controparte_1
l'affermazione degli appellanti nei seguenti termini: “Controparte ha prodotto in giudizio la fotocopia di n° 4 assegni tratti dal de chiusi sul proprio conto corrente preso il Banco di
Napoli, due dei quali intestati al figlio , e segnatamente uno di € 3.350,00 tratto il CP_1
4/11/204 ed uno di € 4.000,00 con numero finale 4022 tratto in data non chiaramente leggibile dell'anno 2006. Ebbene, i nostri contraddittori sanno perfettamente che i citati assegni servirono per corrispondere all'avv. Mario Del Pennino acconti sulle competenze legali per l'assistenza prestata e prestanda nei giudizi promossi dal de cuius nei confronti dei coloni e SE. Ora, l'assegno di € 3.500,00 reca a tergo, Per_6 CP_11 sotto la girata dell'intestatario , quella di Mario Del Pennino, mentre non Controparte_1
è leggibile la firma di girata che segue quella del sig. a tergo dell'assegno Controparte_1 di € 4.000,00. Ebbene, per quanto concerne il secondo assegno, questa difesa fa presente che esso venne consegnato dal comparente all'avv. Mario Del Pennino e che probabilmente fu portato all'incasso dalla madre di quest'ultimo sig.ra Il comparente precisa ancora Pt_6 che le citate modalità di pagamento degli acconti sulle competenze legali fu sollecitata dallo stesso destinatario finale degli importi".
A fronte di tale contestazione e della prova documentale (riconosciuta esistente dall'appellato) dell'esistenza solo di due assegni intestati a , sarebbe
Controparte_1 stato onere degli appellanti provare a) l'elargizione in favore di delle
Controparte_1 somme indicate, b) che le somme riconosciute da come elargite dal de
Controparte_1 cuius non fossero state destinate agli scopi indicati da .
Controparte_1
Come già detto, la documentazione bancaria, cui gli appellanti hanno fatto riferimento, non risulta prodotta in questo giudizio;
pertanto, non è possibile accertare se in favore di
[...]
siano stati emessi assegni portanti le somme indicate dagli appellanti, poi CP_1 incassati da né emerge dagli atti la prova che le somme siano state Controparte_1 elargite in altra maniera. Gli appellanti, poi, non hanno sollevato alcuna contestazione alla affermazione che le somme di euro 3.500,00 e di euro 4.000,00 siano state destinate al pagamento dell'avv. Del
Pennino, né hanno fornito alcuna prova di una diversa destinazione delle somme.
Sul punto, è il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'erede che allega l'esistenza di donazioni in favore di altro coerede fornire la relativa prova, in caso di contestazione.
3.10. In conclusione, la domanda di collazione deve essere rigettata e, sul punto, la sentenza non definitiva di primo grado, pur con diversa motivazione, deve essere confermata.
4. Gli appellanti hanno eccepito la nullità degli atti compiuti, in primo grado, dopo la cancellazione dall'albo del difensore di , e, conseguentemente, della Controparte_4 sentenza definitiva di primo grado.
Hanno dedotto che: all'udienza del 01.03.2016, gli appellanti deducevano che l'avv. CO EL, difensore di , si era cancellato dall'albo e che non si era costituito altro difensore Controparte_4 in sostituzione;
all'udienza del 08.03.2016 veniva esibito anche il certificato di morte di Controparte_4
e, alla successiva udienza del 19.04.2016, il G.I., considerata la cancellazione dall'albo di uno dei difensori, dichiarava «interrotto» il processo;
a seguito della riassunzione del giudizio da parte di gli appellanti, Controparte_1 considerato che l'avv. CO EL, già all'udienza del 10.12.2014, aveva prodotto dichiarazione di cancellazione dall'albo, chiedevano dichiararsi la nullità di tutti gli atti (ivi compresa la relazione di C.T.U.) «successivi» alla dichiarazione dell'avv. CO EL.
L'eccezione è infondata.
4.1. Il primo comma dell'art. 301 cpc recita: “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso”.
4.2. La morte, come la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento. Ne deriva la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza (v. Cass. 3459/2007;
22268/2010; 244/2010; 25234/2010).
L'eccezione di nullità degli atti può essere rilevata ad opera della sola parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo la nullità degli atti successivi all'evento medesimo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (v Cass.
26319/2006; 25234/2010).
La Corte di cassazione ha precisato che il principio secondo il quale la sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, o qualsiasi altro evento interruttivo menzionato dall'art. 301 cod. proc. civ., a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa della parte colpita dall'evento interruttivo
(Cass. 14520/2015; 6838/2016).
La mancata interruzione del processo a causa della morte dell'unico difensore della parte integra un'ipotesi di nullità relativa, che va eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, altrimenti deve intendersi implicitamente rinunciata, ex art. 157, commi 2 e 3 cod. proc. civ. (Cass. 25234/2010;
3546/2016).
4.3. Nella specie, gli appellanti, in primo grado, si sono costituiti, quali eredi di CP_4
, in data 20.1.2016, quindi ben prima che venisse emessa la sentenza definitiva nel
[...]
2021. Tanto è sufficiente ad escludere che possa ritenersi nulla la sentenza.
L'unica attività che si è svolta durante nel periodo intercorrente tra la cancellazione dell'avv.
CO EL dall'Albo e la costituzione degli appellanti nella qualità di eredi di CP_4
è la consulenza tecnica d'ufficio.
[...]
Però, gli appellanti, quali eredi di , non hanno eccepito alcun motivo di Controparte_4 nullità della consulenza, se non quello che è stata svolta quando la era priva di CP_4 difesa tecnica: non hanno, cioè, evidenziato alcuno specifico motivo di lesione del diritto di difesa.
Le contestazioni sollevate alla CTU riguardano il contenuto di questa: ma dette contestazioni sono state effettivamente sollevate in primo grado, perfino con gli scritti finali, e sono state riproposte, dagli appellanti, in proprio e quali eredi di , nel presente giudizio di CP_4 appello (v. Cass. SSUU 5624/2022 sulla proponibilità delle censure di merito alla CTU anche in sede di appello).
Deve dunque ritenersi che non vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa, in ordine allo svolgimento della CTU, in capo agli appellanti, quali eredi di . Controparte_4
5. Gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza definitiva di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di scioglimento della comunione di
[...]
- anch'essa erede di -, defunta nel corso del giudizio di CP_4 CP_2 primo grado, in data 14.1.2016.
Il motivo di censura è infondato.
5.1. Il giudizio, in primo grado, è stato introdotto per lo scioglimento della comunione di
CP_2
Proporre domanda, nel corso di tale giudizio, di scioglimento della comunione di CP_4
- la quale, in quanto coerede di vedeva rientrare nel suo
[...] CP_2 patrimonio anche parte del patrimonio relitto di – vuol dire introdurre una CP_2 domanda nuova, diversa dalla prima sotto il profilo oggettivo e potenzialmente anche soggettivo (essendo irrilevante che, in concreto, gli eredi di possano CP_2 corrispondere agli eredi di , in caso di successione legittima). Controparte_4
Trattandosi di domanda nuova, introdotta nel corso del giudizio, la stessa è inammissibile.
5.2. Per completezza, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse;
può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio (v. Cass. 25756/2018; 18910/2020).
5.3. Come già evidenziato dal tribunale, nella specie non è stata acquisita la prova che i condividenti diversi dagli appellanti abbiano prestato il consenso allo scioglimento della comunione gravante sull'eredità di . Tale affermazione non è stata, per Controparte_4 altro, oggetto di alcuna censura.
5.4. Va chiarito, infine, che la quota dell'eredità di spettante a CP_2 CP_4
, una volta attribuita a questa, potrà essere divisa tra gli eredi della stessa, nel
[...] momento in cui verrà sciolta la comunione ereditaria di . Controparte_4
6. Gli appellanti eccepiscono la nullità della CTU, in quanto svolta quando il difensore di era cancellato dall'Albo; contestano, poi, il contenuto della CTU, in Controparte_4 quanto contente degli errori.
Il motivo di appello - che contiene due diverse censure - è infondato.
6.1. Come già detto, la sola circostanza che la CTU si sia svolta quando il difensore della era cancellato dall'Albo non comporta la nullità della CTU, atteso che gli CP_4 appellanti, una volta costituitisi quali eredi della non hanno adeguatamente CP_4 allegato il pregiudizio causato alla dallo svolgimento della CTU in assenza della CP_4 difesa tecnica della loro dante causa, ma hanno piuttosto contestato il merito tecnico della consulenza.
6.2. Quanto alla seconda censura contenuta nel motivo in esame, si osserva che, nell'ipotesi in cui il CTU abbia dato risposta alle osservazioni delle parti – ove queste siano puntuali e dettagliate - il giudice può aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU, senza necessità di ulteriori motivazioni, atteso che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione (v. Cass. 23637/2016;
11917/2021).
6.3. Gli appellanti hanno contestato che il CTU, in un primo momento, non abbia rilevato che al minore fosse stato donato, nel 2005, anche l'immobile Controparte_2 identificato alle particelle 695 e 2155 (entrambe al foglio 2), che poi erano diventate, a partire dal 19/08/2013, foglio 55 particella 863 con sub alterno 1. Aggiungono che solo nella relazione integrativa del consulente del 30.9.2019 il CTU aveva inserito, tra i beni donati al minore, anche il detto immobile, solo che “incomprensibilmente” aveva ridotto del 35% il valore dell'immobile da euro 33.507,00 ad euro 21.779,50.
La contestazione non è condivisibile.
Il CTU, a pag. 5 della relazione integrativa depositata in vista dell'udienza del 30.9.2019, ha dedotto quanto segue: “il ha donato l'intero piano terraneo della Parte_7 proprietà in RR alla via Soriano 132; da tale asserto si deduce che, all'attualità, il donatario (nipote del è titolare dei seguenti immobili: Controparte_2 Pt_7
1. Immobile posto al piano terra con ingresso su via Soriano civ. 132 adibito a locale commerciale individuato al NCEU al Fg. 53 p.lla 861 sub_8
2. Appartamento posto al piano terra con ingresso dal cortile interno del fabbricato in via soriano 132 individuato al NCEU al Fg. 53 p.lla 861 sub_1
Applicheremo un deprezzamento del 35% della proprietà al punto 2 derivante dal fatto che in tale proprietà è presente una porzione non legittimata da alcun atto (porzione indicata in
FIG.2 con lettera D) quindi: valore stimato appartamento → € 33.507,00 valore deprezzato → € 21.779,50 (si sconta la sup. totale del 35% vedi tabella 8 pag. successiva)”
A differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, il CTU ha chiarito il motivo per cui ha decurtato del 35% il valore dell'immobile in questione, compreso tra i beni donati a
[...]
: per tanto, la decurtazione non è stata incomprensibile, come dedotto dagli CP_2 appellanti.
6.4. È stato anche dedotto che il terreno agricolo in Caivano sia stato sovrastimato dal CTU, il quale ha quantificato il valore di mercato in euro 11 al mq. Sostengono gli appellanti che il valore di mercato fosse assai inferiore, ed a comprova dell'assunto hanno depositato un atto di vendita del 17.2.2005 (e non del 2015, come dedotto dagli appellanti) da cui emerge che per l'acquisto di un fondo contiguo era stato corrisposto un prezzo di euro 3.38 a mq, nonché una perizia del 19.10.2017, da cui emerge una valutazione del terreno di euro 5,00 al mq.
La contestazione non può essere accolta.
Il CTU ha descritto analiticamente le caratteristiche del terreno (pg. 11 della consulenza), ha poi così proceduto alla stima del valore di mercato:
“Scelta del criterio di stima
Tra i vari aspetti economici si ritiene, per la determinazione del congruo valore del terreno in parola anche in questo caso di procedere con quello a “valore di mercato”.
Ciò presuppone, come precedentemente detto, che vi sia un mercato attivo con un certo numero di transazioni tali da consentire la formazione di un significativo campione di riferimento tuttavia come per il precedente fondo, anche in tal caso è possibile reperire informazioni relative a terreni aventi stessa destinazione urbanistica per poi tenere conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche proprie del bene oggetto di stima.
Indagini e ricerche di mercato Indagini dirette: si è proceduto al reperimento di informazioni presso operatori economici, banche dati e pubblicazioni specializzate del settore immobiliare e presso tecnici che operano nella zona. Dalle indagini effettuate è emerso che per terreni ricadenti in zona “E” (destinazione agricola) i valori mediamente oscillano tra:
Vmin = 70.000,00 €/Ha;
Vmax = 130.000,00 €/Ha.
Determinazione del valore unitario di mercato In relazione alle indagini di mercato effettuate si ritiene, considerate le caratteristiche intrinseche proprie del terreno, un valore di riferimento pari a Vrif=120 .000 €/Ha; tale valore verrà eventualmente corretto con parametri di merito secondo la seguente relazione V unitario=Vrif∙ k1 k2……kn €𝐻𝑎⁄
I valori di k1 k2 … kn sono riassunti nella seguente tabella
Nel nostro caso risulterà:
V unitario=120.000*1*1*0.95*0.95*1*1=108.300 €/Ha
Calcolo del più probabile valore di mercato Tenuto conto che il terreno oggetto di stima ha una superficie totale di 211.90 are (2.119 Ha) avremo un più probabile valore di mercato attuale di:
6.5. La produzione di un contratto di vendita, da cui risulta che terreni contigui a quello in oggetto sono stati venduti per un prezzo al mq inferiore, non infirma la condivisibilità delle valutazioni cui è giunto il CTU. E' sufficiente osservare che il CTU ha stimato il valore del terreno al momento del decesso di avvenuto nel 2008; l'atto di vendita CP_2 prodotto dagli appellanti è, invece, datato 2005, quindi si riferisce ad un tempo diverso. Inoltre, si tratta di un unico atto di vendita: quindi un elemento insufficiente per avere una idea ragionevole della stima dei terreni;
d'altro lato, non si ha alcuna prova della identità delle caratteristiche del terreno venduto rispetto a quello in oggetto.
Quanto alla perizia prodotta, premesso che si tratta solo di una allegazione di parte, si riferisce all'anno 2017, assai distante, nel tempo, rispetto al momento a cui si riferisce la stima del CTU;
inoltre, il contenuto della perizia appare privo di alcuna giustificazione specifica, limitandosi ad enunciazioni di stile:
6.6. Gli appellanti contestano che l'appartamento in RR, alla via Soriano, di mq 90,37, donato al minore , sia stato stimato nella misura “irrisoria” di euro Controparte_2
46.088,70, e i 500/1000 di un appartamento in Minturno, donati sempre al minore
[...]
, siano stati stimati nella misura “irrisoria” di euro 23.321,25. CP_2
La contestazione non è fondata.
Gli appellanti si limitano a definire irrisoria la stima operata dal CTU;
non adducono, però alcun elemento concreto alla luce del quale si dovrebbe concludere che la valutazione contestata è stata inferiore all'effettivo valore di mercato.
Va ancora ricordato che le contestazioni delle parti al merito della consulenza d'ufficio devono essere specifiche ed argomentate, affinché il giudice sia obbligato a prenderle in considerazione ed analizzarle.
6.7. Al rigetto del motivo di appello in esame fa seguito la conferma della sentenza definitiva di prima grado in ordine alla stima dei beni e alla valutazione del valore e della composizione dell'asse ereditario, nonché la conseguente quantificazione della quota disponibile e della quota di legittima.
7. Gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza definitiva di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di rendiconto, avanzata nei confronti di
[...]
. CP_1
Il motivo merita accoglimento.
7.1. Il primo comma dell'art. 1102 c.c. (rubricato: uso della cosa comune) prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
7.2. La giurisprudenza di legittimità - per quel che in questa sede rileva - ha precisato che
“in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (v. Cass. 31105/2023;
18548/2022).
7.3. Nella specie, non è in dubbio che gli appellanti, nella qualità di coeredi di CP_2
abbiano chiesto al coerede di potere godere, in via diretta, dei
[...] Controparte_1 terreni in RR, identificati al foglio 47, particelle 499, 114 e 173, in quanto già nel 2008, quindi subito dopo il decesso del de cuis avvenuto nell'aprile del 2008, CP_2 hanno introdotto, in danno di , un'azione per il reintegro nel possesso, Controparte_1 lamentando che il germano esercitasse un possesso esclusivo sui detti terreni CP_1
(caduti in successione), impedendo agli altri coeredi di potere accedervi.
7.4. ha contestato, anche in questa sede, di avere mai esercito un Controparte_1 possesso esclusivo sui terreni reclamati dai germani coeredi.
Tale affermazione è smentita dalla documentazione allegata agli atti dagli appellanti.
7.5. Con sentenza n. 3529, pubblicata il 26.7.2022 – prodotta dagli appellanti in data
5.6.2025 - la Corte d'Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado del tribunale di Napoli n. 1151/2017 – con cui la domanda di reintegra nel possesso avanzata dagli odierni appellanti era stata rigettata – ha ritenuto pienamente provato che Controparte_1 possedesse e godesse, in via esclusiva, i terreni in RR, identificati al foglio 47, partt. 499,
114 e 173, ed avesse impedito ai germani coeredi di accedere agli stessi per poterne usufruire;
conseguentemente, la Corte ha condannato al reintegro dei Controparte_1 germani nel compossesso, mediante consegna delle chiavi dei cancelli di accesso.
7.6. Ove la sentenza della Corte d'appello richiamata sia passata in giudicato - come affermato dagli appellanti –, l'accertamento nella stessa contenuto in ordine alla esistenza di un possesso esclusivo esercitato da in danno dei germani coeredi Controparte_1 costituirebbe res judicata e vincolerebbe questa Corte nelle sue proprie valutazioni.
Ove, invece, la sentenza in questione non fosse ancora passata in giudicato, l'accertamento in essa contenuto può essere utilizzato, in questo giudizio, ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cpc (“quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”). Va in merito osservato che ove anche una sentenza sia stata impugnata, il suo contenuto accertativo può essere invocato in altro processo che dalla decisione ancora oggetto di gravame possa essere condizionato
(v. Cass. 34966/2021). La sospensione discrezionale, prevista dalla norma in esame, è ammessa, ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici
(v. Cass. 14738/2019).
Questa Corte non ha alcuna ragione per discostarsi dagli accertamenti contenuti nella sentenza 3529/2022, atteso che la motivazione è del tutto condivisibile.
7.7. Una volta provato che possedeva in via esclusiva i terreni in Controparte_1 questione e che aveva impedito ai germani coeredi di goderne parimenti, e provato che i coeredi appellanti avevano tempestivamente richiesto a di potere godere Controparte_1 dei terreni, deve riconoscersi l'obbligo di al pagamento, pro quota in Controparte_1 favore di ciascuno degli appellanti, dei frutti civili maturati dal momento dell'apertura della successione di CP_2
7.8. Come già detto, “ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” (v. Cass. 17876/2019;
20394/2013).
7.9. Nella specie, il CTU nominato in primo grado – nella relazione integrativa depositata il
6.11.2018 -, così ha declinato i criteri alla luce dei quali ha quantificato i frutti civili drivati dal godimento delle particelle 499, 114 e 173:
“Il calcolo del corrispettivo per il godimento separato delle particelle indicate dall'on. Giudice lo conduciamo valutando i canoni di fitto per i terreni in questione;
in tal caso ci riferiamo alla successiva tabella tenendo conto sempre che i valori riportati derivano da banche dati
( Tecnocasa) che ci hanno fornito i valori medi dei canoni di fitto nella zona;
la Per_7 valutazione viene condotta dal 2009 anno di apertura della successione testamentaria Le indicazioni sui canoni di fitto ci danno le seguenti risultanze:
Per seminativo irriguo canoni di fitto in zona RRna = 0.74 €/m²
I canoni in tabella successiva sono valutati all'epoca della presentazione della perizia
(giugno 2016)”
7.10. Gli appellanti hanno aderito alla quantificazione del CTU;
non ha Controparte_1 contestato la quantificazione, né i criteri di calcolo, atteso che le sue difese sono state fondate sulla contestazione della esistenza di un suo possesso esclusivo.
7.11. In conclusione, il motivo di appello in esame deve essere accolto;
la sentenza di primo grado va riformata e, per l'effetto, deve essere condannato al Controparte_1 pagamento, in favore di ciascuno dei quattro appellanti, della somma di euro 14.190,09, quale quota dei frutti civili dovuti per il mancato godimento dei terreni indentificati alle particella 499, 114 e 173.
8. Gli appellanti, con l'ultima censura, lamentano che il tribunale non abbia liquidato le spese della divisione a carico della massa, ma adottando il criterio della compensazione.
Il motivo è fondato.
8.1. Si è da tempo affermato in giurisprudenza che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (v. Cass. 22903/2013;1635/2020; 12068/2024).
8.2. Nella specie, alcuno dei condividenti ha sollevato motivi di opposizione allo scioglimento della comunione ereditaria di CP_2
L'adesione di tutti i coeredi alla domanda di scioglimento della comunione non è motivo per disporre la compensazione delle spese – come fatto dal tribunale;
piuttosto, tale circostanza giustifica pienamente il porre le spese dello scioglimento della comunione a carico della massa.
8.3. E' il caso di ricordare che porre le spese di lite a carico della massa comporta che ciascuno dei condividenti paghi, in ragione della propria quota di eredità, le spese di lite liquidate in favore degli altri condividenti.
8.4. In conclusione, il motivo di appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata in ordine alla statuizione di liquidazione delle spese relative alla domanda di divisione. Per
l'effetto, le spese di lite relative allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa ereditaria.
9. Atteso che in parte la sentenza di primo grado è stata riformata, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in ossequio all'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
10. Rimane ferma la liquidazione delle spese nei rapporti tra gli attori e CP_3
e tra gli attori e , atteso che con la presente sentenza non
[...] Controparte_2 sono stati accolti i motivi di gravame che riguardano i rapporti tra gli appellanti (da un lato)
e e (dall'altro lato). CP_3 Controparte_2
11. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. 12. Le spese relative allo scioglimento della comunione, come detto, vanno poste a carico della massa.
12.1. Il valore della controversia è determinato in ragione del valore della massa ereditaria
(calcolata nella somma di euro 516.372,37).
Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00.
12.2. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
12.3. Pertanto, vanno liquidate, in favore di , Parte_1 Parte_8 [...]
e la somma di euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre rimborso Pt_3 Parte_4 delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in favore di la Controparte_1 somma di euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
13. Le spese relative alla domanda di rendiconto – accolta in sede di gravame – seguono la soccombenza ex art. 91 cpc. Pertanto, deve essere Controparte_1 condannato al pagamento delle relative spese in favore degli attori in primo grado.
13.1. Il valore della controversia è determinato in ragione dell'entità della somma liquidata,
a titolo di frutti civile, per ciascuno dei quattro condividenti attori (euro 14.190,09).
Sul punto, la Corte di cassazione ha già statuito che “in ipotesi di litisconsorzio facoltativo
(art. 103 cod. proc. civ.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato” (v. Cass. 8141/1998; 15638/2009; 18166/2023).
Per determinare il valore della intera controversia si deve fare riferimento alla domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (v. Cass. 10367/2024).
13.2. Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
13.3. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Va dunque liquidata, in favore di , Parte_1 Parte_8 Parte_3
e la somma di euro 5.077,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese Parte_4 generali nella misura del 15%, iva e cpa.
14. Venendo, ora, alla liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio, gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese in favore di , Controparte_3 secondo la soccombenza, ex art. 91 cpc.
14.1. Il valore della controversia è determinato, secondo il criterio del disputatum, in ragione del valore degli immobili oggetto dell'atto di vendita di cui è stato chiesto l'accertamento della simulazione (pari a circa euro 400.000,00, come allegato dagli stessi appellanti).
Sul punto va ricordato che la Corte di cassazione ha statuito che “il valore di una causa avente ad oggetto l'accertamento di simulazione relativa di una compravendita immobiliare, in quanto dissimulante una donazione, va determinato, anche ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte vittoriosa, con riferimento al valore dei beni che sono stati trasferiti e non con riferimento al corrispettivo indicato nel contratto simulato” (v. Cass.
12011/1992; 4100/1980).
14.2. Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi, innanzi alla corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00.
14.3. Per le fasi di studio, introduttiva e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione della semplicità della questione risolta.
Va precisato che non va liquidato il compenso per la fase di trattazione, atteso che questa non si è svolta, visto che alla prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (v. Cass. 25664/2025). Va dunque liquidata la somma di euro 7.119,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
15. Gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese in favore di
[...]
, in ragione della soccombenza relativa alla richiesta modifica della CP_2 riduzione delle donazioni.
15.1. Il valore della controversia è determinato in ragione della ulteriore somma che ciascuno degli appellanti ha reclamato, a titolo di lesione della legittima, in accoglimento del motivo di appello (euro 42.996,52).
15.2. Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
15.3. Per le fasi di studio, introduttiva e di decisione va fatta applicazione dei valori medi.
Va liquidata, dunque, la somma di euro 6.946,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
16. deve essere condannato al pagamento delle spese in favore Controparte_1 degli appellanti, ex art. 91 cpc, in quanto soccombente in relazione alla domanda di rendiconto.
16.1. Il valore della controversia è determinato dalla somma che ciascuno degli appellanti deve percepire a titolo di frutti civili.
Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
16.2. Per le fasi di studio, introduttiva e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, considerando il tenore della questione risolta.
16.3. Va, pertanto, liquidata la somma di euro 1.983,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 17. Le spese del secondo grado, relative alla domanda di scioglimento della comunione, ai sensi dell'art. 92 cpc possono essere compensate tra gli appellanti, da un lato, e , dall'altro. Controparte_1
Infatti, è stato accolto solo in parte l'appello relativo alle modalità di scioglimento della comunione. Mentre è stata accolta la domanda relativa alle spese per la divisione, è stato rigettato il motivo di appello relativo alla collazione delle donazioni fatte in favore di
[...]
. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da Parte_1 Pt_2
, e e, in riforma della sentenza del tribunale di
[...] Parte_3 Parte_4
Napoli n. 643, pubblicata il 8.4.2021,
-pone le spese dello scioglimento della comunione ereditaria a carico della massa e liquida, in favore di e la Parte_1 Parte_8 Parte_3 Parte_4 somma di euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in favore di , la somma di euro 22.457,00 a Controparte_1 titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
-accoglie la domanda di rendiconto avanzata da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di e, per l'effetto, Parte_3 Parte_4 Controparte_1 condanna al pagamento in favore di ciascuno degli attori, della somma Controparte_1 di euro 14.190,09;
B) condanna al pagamento delle spese di primo grado, relative alla Controparte_1 domanda di rendiconto, in favore di Parte_1 Parte_8 [...]
e liquidando la somma di euro 5.077,00 a titolo di compenso, oltre Pt_3 Parte_4 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
C) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore di , Controparte_3 liquidando la somma di euro 7.119,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
D) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore di Controparte_2 liquidando la somma di euro 6.946,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle
[...] spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
D) condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, Controparte_1 relative alla domanda di rendiconto, in favore di Parte_1 Parte_2
e liquidando la somma di euro 1.983,00 a titolo di Parte_3 Parte_4 compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
E) compensa le spese del secondo grado di giudizio, relative alla domanda di scioglimento della comunione, tra Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
e Pt_3 Parte_4
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
dott. SE De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini