Articolo 2 della Legge 17 ottobre 1967, n. 963
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1967
Art. 2.
Il contributo trentennale di cui all' articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , verra' concesso alla Societa' concessionaria sulle opere di costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e dei prolungamenti indicati al precedente articolo 1 e verra' liquidato sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori.
Per la concessione del contributo, fino ad un importo in valore attuale pari alle disponibilita' esistenti sulle somme impegnate in base alla precedente convenzione 22 settembre 1958, sara' provveduto con le disponibilita' medesime.
Per l'ulteriore fabbisogno, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata ad assumere impegni fino a lire 120.000.000 nell'anno finanziario 1967; fino a lire 722.500.000 nell'anno finanziario 1968; fino a lire 867.000.000 nell'anno finanziario 1969 e fino a lire 635.800.000 nell'anno finanziario 1970.
Gli stanziamenti relativi al pagamento dei contributi di cui al precedente comma sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnati all'Azienda nazionale autonoma delle strade come segue:
Milioni
1967............ L. 120
1968............ L. 842,5
1969............ L. 1.709,5
dal 1970 al 1996.....L. 2.345,3
1997.............L. 2.225,3
1998.............L. 1.502,8
1999.............L. 635,8
Entrata in vigore il 15 novembre 1967