Art. 20.
Individuazione del termine finale di durata del brevetto
per invenzione industriale e per modello di utilita'
1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
« Art. 60 (Durata). - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata »; b) all'articolo 85, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda ». Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell' articolo 85 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 85 (Durata ed effetti della brevettazione). - 1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.»
Individuazione del termine finale di durata del brevetto
per invenzione industriale e per modello di utilita'
1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
« Art. 60 (Durata). - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata »; b) all'articolo 85, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda ». Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell' articolo 85 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 85 (Durata ed effetti della brevettazione). - 1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.»