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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
MONDINI MARIA LUISA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 107/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pordenone
elettivamente domiciliato presso comune.pordenone@certgov.fvg.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE sez. 2 e pubblicata il 05/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 478 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 463 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 462 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 393 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 -associazione privata con finalità di culto- ha impugnato per il tramite del dott. Difensore_1 e dell'avv. Difensore_2 la sentenza n°64/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Pordenone il 27.9.2023 e depositata il 5.10.2023.
Il motivo del contendere riguarda cinque avvisi di accertamento per mancato pagamento dell'IMU rispettivamente dagli anni 2017 al 2021 in ordine agli immobili posseduti.
Il giudizio di primo grado si era concluso con la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi relativi agli anni
2017 e 2018 poiché per tali annualità pendeva già altro procedimento avente in oggetto il diniego all'esenzione secondo le previsioni dell'art. 7 c.
1. lett.i) dlgv 504/92, oggetto di rigetto con la sentenza n°21/01/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone e successivamente impugnata innanzi a questa Curia.
Per le restanti annualità, i giudici di prime cure avevano respinto i ricorsi in quanto infondati avendo ritenuto mancante la prova rigorosa che l'impiego degli immobili oggetto di accertamento fossero adibiti alle attività indicate nella norma sopra riferita ritenendo nel contempo che in alcuni immobili si svolgessero vere e proprie attività commerciali dietro corrispettivo.
Avverso tale deciso ha proposto appello la Ricorrrente_1 sulla scorta dei seguenti motivi:
1) Erronea declaratoria di inammissibilità dei ricorsi relativi agli accertamenti per gli anni 2017 e 2018 in quanto l'oggetto dei procedimenti di cui alla pronuncia 21/01/2022 della C.T.P. di Pordeonone era diverso, ritenuto che fosse necessario impugnare gli atti impositivi relativi alle due annualità onde impedirne la definitività;
2) Gli immobili oggetto degli accertamenti impugnati sono destinati esclusivamente al culto con modalità non commerciali;
3) L'attività svolta dalla Ricorrrente_1 non è un'attività commerciale come dimostrerebbe l'analisi attenta della sua situazione economico-finanziaria-patrimoniale.
Con successiva memoria, l'appellante ha ulteriormente insistito sulle proprie ragioni ed in particolare sul carattere religioso di alcuni riti oltre al deposito di giurisprudenza di legittimità
Il comune di Pordenone si è regolarmente costituito in giudizio eccependo come segue:
1) Mancata presentazione della dichiarazione IMU quale condizione non derogabile per il riconoscimento dell'esenzione invocata
2) La Ricorrrente_1 , non avendo stipulato alcuna intesa con lo Stato Italiano non può essere ricompresa nell'ambito di applicazione della legge 20.5.1985 n°222; né tantomeno si tratta di un ente riconosciuto ritenuto che il riconoscimento comporti l'accertamento diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell´ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo.
Ulteriormente, mancherebbe la prova diretta a dimostrare l'esercizio di un'attività di culto. Infatti, l'esenzione invocata poggia su due requisiti: quello soggettivo comprovante lo status di ente religioso e quindi, non commerciale;
quello oggettivo, comprovante l'effettiva attività di culto svolta nei locali oggetto di accertamento, prova questa che deve essere offerta dal contribuente anche attraverso la dimostrazione che i contributi raccolti per le attività svolte avessero una valenza meramente figurativa o simbolica.
Con successiva memoria, il comune appellato ha ritenuto di precisare che la sentenza emessa da questa
Corte di secondo grado n°392/2024 dep. il 25.11.2024 che, in riforma della sentenza n°21/2022 della C.T. P. di Pordenone ha riconosciuto l'esenzione IMU a favore della Ricorrrente_1, non si sia pronunciata sul merito della questione essendosi basata su un presunto vizio dell'atto di diniego, e comunque sarà oggetto di ricorso in Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 19 novembre 2025.
Il collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed i difensori delle parti ha concluso per il rigetto dell'appello in base ai seguenti motivi.
La Corte deve preliminarmente constatare che l'Ente appellante, pur qualificandosi come “Chiesa” è privo di personalità giuridica in quanto associazione non riconosciuta e non ha stipulato intese con lo Stato Italiano ex art. 8 della Costituzione. Tale situazione pone a carico del contribuente l'onere probatorio connesso alla dimostrazione dei requisiti per ottenere l'esenzione per cui è causa. Varrebbe in tal senso: lo statuto dell'associazione e la perizia tecnica del geom. Nominativo_1 rubricata con il n°28. Va rilevato a tal proposito che né nel fascicolo di secondo grado, né in quello del primo è dato rinvenire quest'ultimo documento.
Questi rilievi vanno poi messi a confronto con la disciplina IMU che si occupa dell'esenzione qui in esame ai sensi dell'art. 7 c.1 lett.i) del dlgs 504/92: “…gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni……. destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ………., nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Quest'ultima norma a sua volta, descrive le attività che ne sono oggetto come segue: “…Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.
A questo punto pare evidente che questo giudice sia chiamato a verificare se le attività svolte dall'ente appellante rientrino in quelle indicate dalla normativa sopra esposta, potendosi avvalere unicamente di quanto indicato nello statuto dell'appellante. Va tuttavia precisato che, non essendo stato chiarito in sede normativa in cosa consista l'attività di religione e di culto (se non con un generico riferimento alla c.d. cura delle anime) occorre rifarsi alla comune nozione di culto e religione ripresa dal dizionario enciclopedico
RE (stralcio): “…il culto religioso include le nozioni di manifestazione esterna del sentimento religioso e di adorazione del divino e relazione con il sacro”. Dall'esame dello statuto dell'appellante (art.3) si apprende che la relativa attività è diretta alla pratica e alla diffusione della religione di Ricorrente_1 curando in particolare le esigenze spirituali dei fedeli attraverso riti individuali e collettivi, nonché a curare e tutelare le organizzazioni, i gruppi e le missioni che sul territorio predicano e praticano la religione di Ricorrente_1 ed infine a costituire ed utilizzare enti e centri di addestramento per l'insegnamento e la divulgazione della religione di Ricorrente_1 e promuovere e dirigere spiritualmente le attività sociali e caritatevoli della Chiesa.
Dalla lettura delle carte processuali emerge primariamente l'assenza di una chiara anche se sintetica descrizione dell'attività di culto se non un indeterminato quanto generico rimando alla scritture religiose, alle tecniche e ai riti creati dal fondatore della religione Nominativo_2. Manca in effetti la descrizione di una vera e propria teologia ed una propensione alla dimensione divina ed ultraterrena dell'essere umano manifestando più che altro l'essenza di una filosofia teoretica volta a migliorare le capacità di conoscenza dell'individuo.
Questione diversa invece, è quella attinente ai dati economico patrimoniali indicati in atti e per i quali, in assenza di una verifica contabile e fiscale, poco dimostrano le tesi esposte da entrambe le parti, ritenendo che le stesse ed i confronti con altri enti religiosi non servano di per sé a dimostrare lo svolgimento di un'attività commerciale.
Alla luce delle riflessioni che precedono pertanto, questa Corte ritiene che l'appellante non abbia dimostrato l'esistenza dei requisiti per godere dell'esenzione all'Imu prevista dall'art. 7 c.1 lett.i) del d.lgs 504/92, ritenuto altresì che tale evento debba poggiare sulla rigorosa dimostrazione dei presupposti di legge in deroga al regime ordinario (ex multis Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017: “ In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione”). L'appello presentato dalla Ricorrrente_1 di Pordenone deve essere di conseguenza rigettato con conferma dell'impugnata sentenza ritenendo assorbita ogni altra questione o eccezione.
In ordine alle spese del presente procedimento, constatati i caratteri sui generis della vicenda in esame, non privi di difficoltà interpretative nell'attinenza a concetti extra-giuridici, questo collegio ritiene giustificata la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Friuli Venezia Giulia, sezione 1, rigetta l'appello proposto da
Ricorrrente_1 della Citta' di Pordenone nei confronti del Comune di Pordenone avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Pordenone n. 64/2023 dd. 5.10.2023, che per l'effetto conferma;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Trieste, il giorno 19 novembre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott. Oliviero Drigani
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
MONDINI MARIA LUISA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 107/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pordenone
elettivamente domiciliato presso comune.pordenone@certgov.fvg.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE sez. 2 e pubblicata il 05/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 478 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 463 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 462 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 393 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 -associazione privata con finalità di culto- ha impugnato per il tramite del dott. Difensore_1 e dell'avv. Difensore_2 la sentenza n°64/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Pordenone il 27.9.2023 e depositata il 5.10.2023.
Il motivo del contendere riguarda cinque avvisi di accertamento per mancato pagamento dell'IMU rispettivamente dagli anni 2017 al 2021 in ordine agli immobili posseduti.
Il giudizio di primo grado si era concluso con la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi relativi agli anni
2017 e 2018 poiché per tali annualità pendeva già altro procedimento avente in oggetto il diniego all'esenzione secondo le previsioni dell'art. 7 c.
1. lett.i) dlgv 504/92, oggetto di rigetto con la sentenza n°21/01/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone e successivamente impugnata innanzi a questa Curia.
Per le restanti annualità, i giudici di prime cure avevano respinto i ricorsi in quanto infondati avendo ritenuto mancante la prova rigorosa che l'impiego degli immobili oggetto di accertamento fossero adibiti alle attività indicate nella norma sopra riferita ritenendo nel contempo che in alcuni immobili si svolgessero vere e proprie attività commerciali dietro corrispettivo.
Avverso tale deciso ha proposto appello la Ricorrrente_1 sulla scorta dei seguenti motivi:
1) Erronea declaratoria di inammissibilità dei ricorsi relativi agli accertamenti per gli anni 2017 e 2018 in quanto l'oggetto dei procedimenti di cui alla pronuncia 21/01/2022 della C.T.P. di Pordeonone era diverso, ritenuto che fosse necessario impugnare gli atti impositivi relativi alle due annualità onde impedirne la definitività;
2) Gli immobili oggetto degli accertamenti impugnati sono destinati esclusivamente al culto con modalità non commerciali;
3) L'attività svolta dalla Ricorrrente_1 non è un'attività commerciale come dimostrerebbe l'analisi attenta della sua situazione economico-finanziaria-patrimoniale.
Con successiva memoria, l'appellante ha ulteriormente insistito sulle proprie ragioni ed in particolare sul carattere religioso di alcuni riti oltre al deposito di giurisprudenza di legittimità
Il comune di Pordenone si è regolarmente costituito in giudizio eccependo come segue:
1) Mancata presentazione della dichiarazione IMU quale condizione non derogabile per il riconoscimento dell'esenzione invocata
2) La Ricorrrente_1 , non avendo stipulato alcuna intesa con lo Stato Italiano non può essere ricompresa nell'ambito di applicazione della legge 20.5.1985 n°222; né tantomeno si tratta di un ente riconosciuto ritenuto che il riconoscimento comporti l'accertamento diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell´ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo.
Ulteriormente, mancherebbe la prova diretta a dimostrare l'esercizio di un'attività di culto. Infatti, l'esenzione invocata poggia su due requisiti: quello soggettivo comprovante lo status di ente religioso e quindi, non commerciale;
quello oggettivo, comprovante l'effettiva attività di culto svolta nei locali oggetto di accertamento, prova questa che deve essere offerta dal contribuente anche attraverso la dimostrazione che i contributi raccolti per le attività svolte avessero una valenza meramente figurativa o simbolica.
Con successiva memoria, il comune appellato ha ritenuto di precisare che la sentenza emessa da questa
Corte di secondo grado n°392/2024 dep. il 25.11.2024 che, in riforma della sentenza n°21/2022 della C.T. P. di Pordenone ha riconosciuto l'esenzione IMU a favore della Ricorrrente_1, non si sia pronunciata sul merito della questione essendosi basata su un presunto vizio dell'atto di diniego, e comunque sarà oggetto di ricorso in Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 19 novembre 2025.
Il collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed i difensori delle parti ha concluso per il rigetto dell'appello in base ai seguenti motivi.
La Corte deve preliminarmente constatare che l'Ente appellante, pur qualificandosi come “Chiesa” è privo di personalità giuridica in quanto associazione non riconosciuta e non ha stipulato intese con lo Stato Italiano ex art. 8 della Costituzione. Tale situazione pone a carico del contribuente l'onere probatorio connesso alla dimostrazione dei requisiti per ottenere l'esenzione per cui è causa. Varrebbe in tal senso: lo statuto dell'associazione e la perizia tecnica del geom. Nominativo_1 rubricata con il n°28. Va rilevato a tal proposito che né nel fascicolo di secondo grado, né in quello del primo è dato rinvenire quest'ultimo documento.
Questi rilievi vanno poi messi a confronto con la disciplina IMU che si occupa dell'esenzione qui in esame ai sensi dell'art. 7 c.1 lett.i) del dlgs 504/92: “…gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni……. destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ………., nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Quest'ultima norma a sua volta, descrive le attività che ne sono oggetto come segue: “…Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.
A questo punto pare evidente che questo giudice sia chiamato a verificare se le attività svolte dall'ente appellante rientrino in quelle indicate dalla normativa sopra esposta, potendosi avvalere unicamente di quanto indicato nello statuto dell'appellante. Va tuttavia precisato che, non essendo stato chiarito in sede normativa in cosa consista l'attività di religione e di culto (se non con un generico riferimento alla c.d. cura delle anime) occorre rifarsi alla comune nozione di culto e religione ripresa dal dizionario enciclopedico
RE (stralcio): “…il culto religioso include le nozioni di manifestazione esterna del sentimento religioso e di adorazione del divino e relazione con il sacro”. Dall'esame dello statuto dell'appellante (art.3) si apprende che la relativa attività è diretta alla pratica e alla diffusione della religione di Ricorrente_1 curando in particolare le esigenze spirituali dei fedeli attraverso riti individuali e collettivi, nonché a curare e tutelare le organizzazioni, i gruppi e le missioni che sul territorio predicano e praticano la religione di Ricorrente_1 ed infine a costituire ed utilizzare enti e centri di addestramento per l'insegnamento e la divulgazione della religione di Ricorrente_1 e promuovere e dirigere spiritualmente le attività sociali e caritatevoli della Chiesa.
Dalla lettura delle carte processuali emerge primariamente l'assenza di una chiara anche se sintetica descrizione dell'attività di culto se non un indeterminato quanto generico rimando alla scritture religiose, alle tecniche e ai riti creati dal fondatore della religione Nominativo_2. Manca in effetti la descrizione di una vera e propria teologia ed una propensione alla dimensione divina ed ultraterrena dell'essere umano manifestando più che altro l'essenza di una filosofia teoretica volta a migliorare le capacità di conoscenza dell'individuo.
Questione diversa invece, è quella attinente ai dati economico patrimoniali indicati in atti e per i quali, in assenza di una verifica contabile e fiscale, poco dimostrano le tesi esposte da entrambe le parti, ritenendo che le stesse ed i confronti con altri enti religiosi non servano di per sé a dimostrare lo svolgimento di un'attività commerciale.
Alla luce delle riflessioni che precedono pertanto, questa Corte ritiene che l'appellante non abbia dimostrato l'esistenza dei requisiti per godere dell'esenzione all'Imu prevista dall'art. 7 c.1 lett.i) del d.lgs 504/92, ritenuto altresì che tale evento debba poggiare sulla rigorosa dimostrazione dei presupposti di legge in deroga al regime ordinario (ex multis Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017: “ In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione”). L'appello presentato dalla Ricorrrente_1 di Pordenone deve essere di conseguenza rigettato con conferma dell'impugnata sentenza ritenendo assorbita ogni altra questione o eccezione.
In ordine alle spese del presente procedimento, constatati i caratteri sui generis della vicenda in esame, non privi di difficoltà interpretative nell'attinenza a concetti extra-giuridici, questo collegio ritiene giustificata la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Friuli Venezia Giulia, sezione 1, rigetta l'appello proposto da
Ricorrrente_1 della Citta' di Pordenone nei confronti del Comune di Pordenone avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Pordenone n. 64/2023 dd. 5.10.2023, che per l'effetto conferma;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Trieste, il giorno 19 novembre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott. Oliviero Drigani