Art. 5. Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 1. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 , le parole: « una quota non superiore al » sono sostituite dalla seguente: « il ». Note all'art. 5:
- Si riporta l' articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 167:
«Art. 16 (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali). - 1. Le imprese sociali destinano il tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonche' dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attivita' di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.».
- Si riporta l' articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 167:
«Art. 16 (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali). - 1. Le imprese sociali destinano il tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonche' dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attivita' di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.».