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3 agosto 2024
3 agosto 2024
Art. 5. Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 1. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 , le parole: « una quota non superiore al » sono sostituite dalla seguente: « il ». Note all'art. 5:
- Si riporta l' articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 167:
«Art. 16 (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali). - 1. Le imprese sociali destinano il tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonche' dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attivita' di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.».
- Si riporta l' articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 167:
«Art. 16 (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali). - 1. Le imprese sociali destinano il tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonche' dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attivita' di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.».
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3072Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica TO ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc e dell'art. 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15581 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra Pt_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. FORTE ST e , con elezione di domicilio in VIA LA FARINA 13/C 90141 PALERMO, presso il medesimo difensore parte ricorrente contro CP_1 (C.F. C.F._1 ), CP_2 [...] (C.F. C.F._2 ), con il patrocinio dell'avv. GA GI, con elezione di domicilio in PIAZZA LEONI, 5/D …Leggi di più...
- disdetta locatore·
- indennità per perdita avviamento·
- risoluzione contratto locazione·
- art. 34 legge 392/1978·
- principio di soccombenza·
- spese di lite·
- interessi ex d.lvo 231/2002·
- art. 127 ter c.p.c.