Ordinanza cautelare 28 gennaio 2026
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 20/03/2026, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2026, proposto da
IN - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ES Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Stimigliano, non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il Pnrr, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Infratel Italia Spa, Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determina prot. n. 8689 del 28.11.2025, notificata via PEC in pari data, nella parte in cui, il Comune di Stimigliano, nell'autorizzare IN all'installazione della SRB NIN0683 per la telefonia mobile 5G prevista nel PNRR ex art. 44 CCE, ha dettato alcune prescrizioni realizzative per mascheramento a finto albero;
di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché endoprocedimentale, tra cui il parere comunale prot. n. 6675 del 9.9.2025, anch'esso nella parte in cui indicata la prescrizione del mascheramento della SRB con un finto albero la nota del Comune di Stimigliano prot. n. 8453 del 18.11.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. NI RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La società ricorrente impugna il provvedimento nprot. n. 8689 del 28.11.2025, notificata via PEC in pari data, nella parte in cui, il Comune di Stimigliano, nell'autorizzare IN all'installazione della SRB NIN0683 per la telefonia mobile 5G prevista nel P.N.R.R. ex art. 44 C.C.E., ha dettato alcune prescrizioni realizzative per mascheramento a finto albero asseritamente non eseguibili e irrealizzabili.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
-“ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 CCE, in combinato disposto con gli artt. 14, 14 bis e ss. della Legge n. 241/90. Incompetenza. Violazione dell’art. 29 del DL n. 77/2021. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta, illogicità, travisamento e difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione del Bando Infratel e della Convenzione, nonché della disciplina nazionale ed europea sul Piano di investimento “Italia 5G” di cui al PNRR. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e del principio di lealtà e collaborazione di cui all’art. 1 della Legge n. 241/90” .
Sotto un primo profilo la ricorrente deduce che sull’istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D. Lgs. n. 259/03 presentata per la realizzazione, in un terreno sito in Stimigliano, di una infrastruttura costituita da un palo poligonale metallico, su cui installare le antenne necessarie per l’erogazione del servizio di telefonia mobile, si è poi formato il silenzio-assenso della Sovrintendenza Speciale per il PNRR, non essendo intervenuto, nel termine di legge, un dissenso congruamente motivato da parte dell’unica Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, o dei beni culturali, per come previsto dall’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/03 (nel testo vigente ratione temporis) competente nel caso di specie, ossia la Sovrintendenza Speciale PNRR.
Pertanto, il Comune, nel verbale conclusivo della conferenza di servizi del 28.11.2025, avrebbe dovuto dar atto solo dell’assenso senza condizioni della Sovrintendenza Speciale per il PNRR, senza considerare le prescrizioni di mascheramento indicate nel parere comunale di settembre. L’amministrazione procedente, adottando il provvedimento finale, deve tenere conto delle posizioni prevalenti in base all’importanza dell’apporto della singola autorità intervenuta, non attenendosi a ragioni aritmetiche, quanto, piuttosto, valorizzando il peso della prevalenza sotto il profilo qualitativo, non potendo assumere un ruolo meramente notarile (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 12.7.2024, n.876).
In questo contesto, Il Comune procedente, preso atto dell’assenso senza condizioni della Sovrintendenza Speciale per il PNRR, avrebbe dovuto dare prevalenza all’assenso senza condizioni rispetto a quanto indicato dagli uffici comunali nella determinazione del 9.9.2025, autorizzando l’opera descritta nei progetti, senza il mascheramento.
Sotto altro profilo, lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento assunto dal Comune in materia ambientale in considerazione del fatto che: (a) IN, con la propria memoria procedimentale, aveva spiegato perché la prescrizione sul mascheramento a finto albero non sia materialmente attuabile e che ciò rende l’autorizzazione ineseguibile; (b) lo stesso art. 14 bis della Legge n. 241/90, impone alle PA di motivare eventuali prescrizioni e condizioni. La prescrizione del mascheramento della SRB a finto albero sarebbe manifestamente illogica e irrazionale, in quanto, come è stato spiegato da IN (e non contestato dal Comune), è una previsione impossibile da realizzare, che rende la stessa autorizzazione ineseguibile.
III. Si sono costituite le amministrazioni centrali (Presidenza del Consiglio, Ministero delle Imprese), specificando di non essere parti resistenti in quanto estranee all’adozione dell’atto ma di essere parti necessarie ai sensi della disciplina vigente in materia PNRR in attuazione della previsione normativa di cui all’art. 12 bis del decreto-legge n. 68/2022, aderendo alla tesi della ricorrente e concludendo con richiesta di annullamento dell’atto.
IV. All’udienza di merito del 10.03.2026, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è fondato e va accolto.
V.1. Assume valore dirimente la fondatezza del primo motivo di ricorso.
V.1.1. Il Tribunale ritiene fondata e dirimente la censura formulata nel primo motivo di gravame, con la quale parte ricorrente rappresenta che sull'istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D. Lgs. n. 259/2003, sotto il profilo paesaggistico si è formato il silenzio-assenso, non essendo intervenuto, nel termine di legge, un provvedimento espresso di diniego da parte dell'Amministrazione competente preposta nel caso di specie alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, o dei beni culturali, per come previsto dall'art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/03”.
Nella tipologia di procedimenti all’esame l’unica Autorità competente a esprimersi sul profilo paesaggistico è la Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R., la quale, come risulterebbe dal ricorso, nella conferenza di servizi ha tacitamento assentito il progetto presentato da IN “senza condizioni”. Come già chiarito dalla giurisprudenza, anche di Appello, da ultimo con la pronuncia del Consiglio di Stato n. 8635/24, infatti “la Soprintendenza speciale per il PNRR deve ritenersi competente, durante l’arco temporale previsto dalla norma, ad esprimere la “valutazione finale” di competenza dell’Amministrazione consultiva istituita a tutela dei beni culturali e paesaggistici”.
E infatti, la formazione del silenzio-assenso costituisce, per legge, titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto e tale titolo non può essere rimosso o superato mediante il tardivo formale provvedimento di diniego ovvero prescrizioni specifiche, dovendo l’Amministrazione, per raggiungere tale obiettivo, esercitare ovviamente il potere di autotutela qualora ne ricorrano i requisiti formali e sostanziali previsti dall’ordinamento (T.A.R. per la Puglia, Sede di Lecce, I Sezione, 20 maggio 2021, n. 770; T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, VII Sezione, 21 ottobre 2020, n. 4652)
V.1.2. Attesa la riconosciuta formazione del provvedimento tacito di assenso sul profilo paesaggistico, la sottoposizione a condizioni dell’autorizzazione è ingiustificata, esternandosi, nella specie, valutazioni rimesse ad altra autorità che non consentono legittimamente la sospensione della relativa efficacia ad opera dell’Amministrazione comunale.
V.1.3. In quanto rilevante ai fini della riedizione del potere, deve altresì accogliersi il secondo ordine di censure, relativo al difetto di istruttoria. Risulta infatti dagli atti del giudizio che una accurata istruttoria sul punto avrebbe evidenziato l’impossibilità dell’accorgimento tecnico imposto dal Comune.
VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso è meritevole di accoglimento.
VII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla:
- la determina prot. n. 8689 del 28.11.2025, notificata via PEC in pari data, nella parte in cui il Comune di Stimigliano ha dettato la prescrizione del mascheramento della SRB con un finto albero;
-il parere comunale prot. n. 6675 del 9.9.2025, anch’esso nella parte in cui indicata la prescrizione del mascheramento della SRB con un finto albero.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES RZ, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NI RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RR | ES RZ |
IL SEGRETARIO