TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
4724/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 06/10/2025 come sostituita da deposito telematico di note ex art.127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4274/2024 R.G .Lavoro promosso
DA
nato a [...] ( ME) il 04.09.1963 c. f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Guidotto come da procura in atti depositata , domiciliato presso il suo studio in Catania via Pietro Novelli159;
Ricorrente
CONTRO
c.f. con Sede in Roma via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Grezar 14, in persona del Procuratore speciale , Responsabile degli Atti Introduttivi Controparte_2 del Giudizio Sicilia , come da procura speciale del 22.06.2023 autenticata da notaio dott.
[...]
, repertorio n. 180134 , raccolta n. 12348, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
VE IM come da procura in atti , domiciliato presso il suo studio in Catania via Vincenzo
Giuffrida 2/B, giusta procura depositata in atti di giudizio;
Resistente
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_3
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza
Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e ad avvisi di addebito. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 14/5/2024 parte ricorrente proponeva opposizione ad intimazione di pagamento 29320249016206316000 , notificata il 23/04/2024 , limitatamente gli avvisi di addebito riferiti alle annualità intercorse dal 2014 al 2017 , mai notificati. L'Agente di
IO aveva notificato l'intimazione di pagamento per complessivi euro 176.021,03 per causali riferite a tributi di svariata natura , dinanzi il Tribunale Lavoro l'opposizione era limitata ai crediti CP_ contributivi in capo ad , per complessivi euro 48.444,73.
Gi Avvisi di addebito all'esame di giudizio erano, segnatamente : CP_ 1 . avviso di addebito 59320140008173319000 , emesso da per contributi dovuti a Pt_2
, riferiti al 2014 dell'importo di euro 2.081,54 e che risulta notificato il 02/04/2015;
[...]
CP_
2 . avviso di addebito 593 2015 000 4284278000 emesso da per contributi dovuti da aziende agricola per assunzioni di operai a tempo indeterminato e determinato in riferimento all'annualità
2013/2014, dell'importo di euro 19.408,59 che risulta notificato a mezzo PEC il 07/11/2015; CP_ 3 . avviso di addebito 593 2015 00 00 896 75000 che risulta emesso da per contributi da Modelli
DM10 riferiti all'anno 2014, dell'importo di euro 2.083,22 notificato con raccomandata per compiuta giacenza il 17.09.2019; CP_ 4 . avviso di addebito 59320170006850943000 emesso da per contributi IVS dovuti per i dipendenti a tempo indeterminato e riferiti all'anno 2016, dell'importo di euro 10.135,99, notificato il 13.01.2018 a mezzo raccomandata a. r. ;
5 . avviso di addebito 5932017000758180 5000 emesso per contributi IVS I.A.T.P. dovuti in riferimento all'anno 2017 , dell'importo di euro 3.180,68 , notificato in data 16.01.2018 a mezzo raccomandata a. r. ;
6 . avviso di addebito 5932018 000 834387 5000 emesso per contributi IVS I.A.T.P. dovuti per l'anno
2017 dell'importo di euro 3.253,52 notificato il 13.01.2019 con raccomandata a. r. ;
7 . avviso di addebito 59320180005540939000 notificato il 29.08.2018 emesso per contributi dovuti da riferiti all'anno 2013 dell'importo di euro 3.973,34; Parte_2
8 . avviso di addebito 59320180009909414000 emesso per contributi dovuti ad aziende con operai a tempo indeterminato in riferimento al 2016 dell'importo di euro 4.328,25 , notificato in data
15.02.2019 con raccomandata a. r.
Dichiarava che gli avvisi di addebito sopra specificati non erano mai stati notificati al ricorrente e che pertanto proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento con gli avvisi di addebito prodromici. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva la prescrizione della pretesa contributiva portata dall'intimazione di pagamento e richiamava il termine quinquennale di prescrizione dei contributi di cui all'art. 3 comma 9, legge 335/1995. Deduceva l'illegittimità dell'intimazione per la giuridica inesistenza degli avvisi di addebito impugnati , di cui il ricorrente era venuto a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione impugnata, in violazione dell'art. 30 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 ed in violazione dell'art. 137 e segg. c.p.c.
Chiedeva pertanto previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici. Chiedeva la condanna del Concessionario alla restituzione di quanto eventualmente pagato dal ricorrente nelle more del giudizio all'esame , con vittoria di spese e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente medesimo ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione al 14.10.2024. Successivamente in data 04.06.2024 si costituiva che Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione e la tardività delle doglianze afferenti l'omessa notifica dei titoli impugnati , ovverosia degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, in quanto avrebbe dovuto proporsi nel termine perentorio di venti giorni , secondo il richiamo di cui all'art. 29 D. Lgs.
46/1999.
Eccepiva altresì l'avvenuta notifica dei titoli impugnati e la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine previsto dalla legge per impugnare i crediti contributivi, di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, deduceva altresì la tardività dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento che risultava tardiva in quanto l'intimazione medesima era stata notificata il 23.4.2024 a fronte del ricorso depositato il 14.5.2024, oltre il termine di venti giorni per l'opposizione agli atti esecutivi.
deduceva la carenza di legittimazione passiva del concessionario nei Controparte_1 confronti dell'opposizione recuperatoria, intesa a fare valere la prescrizione e l'insussistenza del credito , mirata a negare l'esistenza del debito in capo al ricorrente nei confronti dell'Ente creditore.
Pertanto richiamava la pronuncia della Giurisprudenza di legittimità che aveva individuato nell'Ente creditore il vero contraddittore del ricorrente odierno, escludendo che il merito del ricorso e la problematica della insussistenza del debito, potevano coinvolgere la legittimazione passiva del concessionario.
Deduceva comunque l'infondatezza dell'eccepita prescrizione dei crediti rappresentata dalla notifica di tutti i titoli impugnati e sottesi all'intimazione di pagamento e la notifica di atti interruttivi da parte del Concessionario in data anteriore rispetto la comunicazione dell'intimazione da ultimo impugnata in giudizio. Richiamava altresì la legislazione emergenziale promulgata in occasione dell'emergenza sanitaria da
Covid-19 che aveva disposto la sospensione del decorso di prescrizione dei contributi nonché dell'attività di accertamento e riscossione , escludeva pertanto il decorso di prescrizione dei crediti e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore dell' ex art. 93 c.p.c. Controparte_1
CP_ Successivamente in data 29/09/2024 si costituiva che chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e diritto. Deduceva e documentava la notifica di ciascun avviso di addebito e documentava altresì la notifica di intimazioni di pagamento notificate al ricorrente dal Concessionario per escludere il decorso della prescrizione. Chiedeva il rigetto del ricorso per tardività ed inammissibilità ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 , nel merito chiedeva il rigetto delle domande formulate dal ricorrente per infondatezza con la conferma di tutti gli atti impugnati.
Il Tribunale ritenendo il giudizio maturo per la decisione fissava l'udienza di discussione del
06/10/2025 con determinazione delle modalità di trattazione secondo l'art. 127 ter c.p.c. , successivamente questo giudice è stato delegato per la definizione del procedimento con provvedimento della Presidenza sezionale.
Acquisite le note scritte come in atti depositate dalle parti ,il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare in ordine l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Concessionario del servizio di IO , osserva il giudice che la sentenza Cassazione SS.UU. n. 7514/2022 ha efficacemente affermato il principio secondo cui, in caso di opposizione all'esecuzione tradiva e recuperatoria, al fine di fare valere l'inesistenza del credito portato dagli avvisi di addebito, anche per il maturarsi del termine prescrizionale, il legittimato passivo è il titolare dei crediti incorporati nei detti avvisi.
Tuttavia nella fattispecie concreta , come si legge dal ricorso e dal complesso dell'atto introduttivo proposto , con l'eccepita prescrizione dei crediti contributivi , il ricorrente deduce : “ Pertanto
l'Ente medesimo non ha più né il potere né tantomeno il diritto di esigere le somme previste nella intimazione di pagamento oggetto del ricorso.
Per effetto della prescrizione maturata si è estinto anche il diritto dell'Agente della IO di agire in via esecutiva contro l'odierno contribuente.
Invero , in assenza di prova delle notifiche degli atti prodromici all'intimazione opposta e in assenza di atti interruttivi, dal momento del mancato pagamento degli stessi alla data di conoscenza dell'intimazione di pagamento impugnata, il credito si è inesorabilmente prescritto”. Pertanto il ricorso mira non solo all'accertamento dell'insussistenza del credito contributivo in capo CP_ ad , ma mira altresì all'accertamento della insussistenza di atti interruttivi del decorso di prescrizione , chiamando in giudizio l'esame della corretta e legittima azione esecutiva da parte del
Concessionario.
Le ragioni di merito afferenti l'esistenza stessa del credito contributivo e l'accertamento in ordine la sussistenza di legittima azione svolta dal concessionario con la notifica degli atti interruttivi , consentono di ritenere sussistente la legittimazione passiva di entrambi gli Enti chiamati in giudizio.
Dall'esame della documentazione offerta in atti dalle parti resistente si evince la regolare notifica degli avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi da parte del . CP_4
CP_ Dalla documentazione offerta in giudizio dall' ed allegata a memoria di costituzione si evince quanto segue :
l'avviso di addebito 59320140008173319000 risulta inviato con raccomandata postale diretta a. r. indirizzata alla residenza del destinatario in data 02/04/2015;
l'avviso di addebito 59320150000089675000 è stato inviato con raccomandata postale n.
649708170846 con a. r. per compiuta giacenza, regolarmente documentata, comunicato avviso il
09/08/2019 al destinatario e restituita al mittente in data 17/09/2019 , non richiesta presso l'Ufficio ove il plico raccomandato era in giacenza;
l'avviso di addebito 5932018 000 5540939000 risulta inviato a mezzo raccomandata a. r.
689527491577 e recapitata in data 29/08/2018;
l'avviso di addebito 59320170006850943000 è stato inviato a mezzo raccomandata postale con a. r. in data 13/01/2018;
l'avviso di addebito 59320150004284278000 risulta notificato a mezzo PEC in data 07.11.2015 , sotto tale profilo non sono accoglibili le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine la prova di notifica offerta con file xml che non garantirebbe la riferibilità della notifica all'avviso di addebito esaminato.
In verità le censure sono generiche e comunque smentite dalla posizione espressa in giurisprudenza dalla Corte di legittimità e da precedenti pronunce di questo Tribunale ( cfr. Trib. Lav. CT sentenza n. 3018/2025 del 12/7/2025 emessa nel giudizio n. 8950/2023R.G.) . Le argomentazioni del ricorrente appaiono non condivisibili e generiche in quanto dal file xml depositato emergono elementi gravi , precisi , concordanti e incontestati in ordine al ricevimento da parte del ricorrente presso la sua PEC laddove in oggetto si specifica “Avvisi di addebito- Agricoli datori di Lavoro”
DOTT: inviato dall'indirizzo PEC Email_1
CP_ dell' t. Parte ricorrente nulla ha contestato sulla Email_2 riconducibilità dell'indirizzo del mittente e sulla casella PEC del destinatario e sulla data di ricezione della mail 07/11/2015 riferita al titolo esecutivo all'esame , avendo onere di dimostrare l'eventuale ricezione di atto diverso rispetto l'avviso di addebito comunicato a mezzo PEC. In tale fattispecie è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 16528/2018 ove applica un principio di diritto al caso di notifica dell'avviso di addebito a mezzo PEC sulla casella del destinatario , dandone prova col file xml. La Corte applica un principio secondo cui la comunicazione pervenuta all'indirizzo del destinatario, come risulta da avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza della medesima, ai sensi dell'art. 1335 c.c. in conformità al principio di vicinanza della prova, ove il destinatario deduca che il plico non conteneva alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che si assume spedito , è onerato della relativa prova. Tale principio , riferito alla notifica a mezzo raccomandata risulta applicabile secondo la Suprema Corte anche al caso di specie , essendo identica la “ ratio” fondata sulla presunzione di conoscenza dell'atto consegnato all'indirizzo del destinatario . Risulta pertanto in atti la prova di regolare notifica dell'avviso di addebito all'esame.
L'avviso di addebito 59320180009909414000 risulta notificato a mezzo raccomandata a.r. n.
689542550011 in data 15/02/2019;
l'avviso di addebito 59320170007581805000 risulta notificato a mezzo raccomandata a.r. n.
665464429942 in data 16/01/2018;
l'avviso di addebito59320180008343875000 risulta notificato a mezzo raccomandata n.
689538824311 in data 13/01/2019.
Per tutti gli avvisi notificati a mezzo raccomandata postale diretta, la riferibilità dell'avviso di ricevimento al titolo è data dal numero di raccomandata che si evince dal frontespizio dell'atto e dall'avviso di ricevimento prodotto. La normativa applicabile risulta quella dei plichi postali del sevizio universale e non risultano suscettibili di applicazione le regole di cui alla legge 890/1982.
Pertanto risulta infondata la censura dell'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati in giudizio e sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
La parte resistente come l' , documentano in giudizio la Controparte_1 Controparte_5 notifica di intimazioni di pagamento a mezzo PEC che hanno interrotto il decorso di prescrizione dei contributi richiesti in pagamento.
In riferimento agli avvisi di addebito 59320140008173319000 ed all'avviso di addebito
59320150004284278000 sono state notificate le seguenti intimazioni di pagamento: avviso di intimazione 29320189019165947000 a mezzo PEC notificata il 15/01/2019 ( come documentato da con allegati n. 5 e 6 alla memoria di costituzione); Controparte_1 avviso di intimazione n. 29320239001202403000 notificata a mezzo PEC del 14/02/2023 ( allegati
7,8 alla memoria;
CP_1 avviso di intimazione 29320249016206316000 notificata a mezzo PEC del 23.04.2024 ( allegati 9,10
, che rappresenta l'atto impugnato in questo giudizio , unitamente ai titoli sopra esaminati. CP_1 Dalle date e dalle notifiche in atti documentate nessuna prescrizione risulta decorsa. In ogni caso durante il decorso del quinquennio di notifica di ciascun avviso di addebito il termine di prescrizione non solo risulta interrotto dagli atti documentati ma è stato altresì sospeso dalla legislazione emessa in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19.
Trovano applicazione nella fattispecie le norme di cui all'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 , convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 nonché l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, pertanto il periodo di sospensione di cui deve tenersi conto nella fattispecie decorre dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Aggiungendosi tale termine di sospensione alla prescrizione di ciascun avviso di addebito , oltre l'interruzione del decorso di prescrizione attribuibile all'efficacia delle intimazioni indicate e documentate in atti , nessuna prescrizione risulta decorsa.
Medesima valutazione occorre svolgere per la notifica degli atti interruttivi , riferiti agli avvisi di addebito più recenti , notificati successivamente , ove risulta pacifico che nessuna prescrizione è decorsa.
In riferimento agli avvisi di addebito:
5932015000089675000( notificato il 17.9.2019) ; 59320170006850943000 ( notificato 13 .01.2018);
59320170007581805000 ( notificato il 16.01.2018); 59320180005540939000 ( notificato il
29.08.2018); 59320180008343875000 ( notificato il 13.01.2019); 59320180009909414000 ( notificato il 15.02.2019) , risultano notificati gli atti interruttivi del decorso di prescrizione di seguito specificati : avviso di intimazione n. 2939001202403000 , notificato a mezzo PEC in data 14.02.2023 ( allegato
7 , 8 , in riferimento a tali titoli esecutivi risultano notificati i seguenti atti interruttivi del CP_1 decorso di prescrizione: avviso di intimazione n. 2932024916206316000 notificata a mezzo pec in data 23.04.2024 ( all. 9,10
) che rappresenta l'intimazione di pagamento impugnata in giudizio. In riferimento pertanto CP_1 agli avvisi di addebito esaminati nessuna prescrizione risulta decorsa.
Il ricorso risulta infondato come provato dalla documentazione offerta dalle resistenti e pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti poiché la parte ricorrente risulta ammessa al gratuito patrocinio, ex art. 152 disp. Att. C. p. c. .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico i funzione di Giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4724/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria eccezione e difesa , così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma tutti gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Catania , 05/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 06/10/2025 come sostituita da deposito telematico di note ex art.127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4274/2024 R.G .Lavoro promosso
DA
nato a [...] ( ME) il 04.09.1963 c. f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Guidotto come da procura in atti depositata , domiciliato presso il suo studio in Catania via Pietro Novelli159;
Ricorrente
CONTRO
c.f. con Sede in Roma via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Grezar 14, in persona del Procuratore speciale , Responsabile degli Atti Introduttivi Controparte_2 del Giudizio Sicilia , come da procura speciale del 22.06.2023 autenticata da notaio dott.
[...]
, repertorio n. 180134 , raccolta n. 12348, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
VE IM come da procura in atti , domiciliato presso il suo studio in Catania via Vincenzo
Giuffrida 2/B, giusta procura depositata in atti di giudizio;
Resistente
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_3
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza
Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e ad avvisi di addebito. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 14/5/2024 parte ricorrente proponeva opposizione ad intimazione di pagamento 29320249016206316000 , notificata il 23/04/2024 , limitatamente gli avvisi di addebito riferiti alle annualità intercorse dal 2014 al 2017 , mai notificati. L'Agente di
IO aveva notificato l'intimazione di pagamento per complessivi euro 176.021,03 per causali riferite a tributi di svariata natura , dinanzi il Tribunale Lavoro l'opposizione era limitata ai crediti CP_ contributivi in capo ad , per complessivi euro 48.444,73.
Gi Avvisi di addebito all'esame di giudizio erano, segnatamente : CP_ 1 . avviso di addebito 59320140008173319000 , emesso da per contributi dovuti a Pt_2
, riferiti al 2014 dell'importo di euro 2.081,54 e che risulta notificato il 02/04/2015;
[...]
CP_
2 . avviso di addebito 593 2015 000 4284278000 emesso da per contributi dovuti da aziende agricola per assunzioni di operai a tempo indeterminato e determinato in riferimento all'annualità
2013/2014, dell'importo di euro 19.408,59 che risulta notificato a mezzo PEC il 07/11/2015; CP_ 3 . avviso di addebito 593 2015 00 00 896 75000 che risulta emesso da per contributi da Modelli
DM10 riferiti all'anno 2014, dell'importo di euro 2.083,22 notificato con raccomandata per compiuta giacenza il 17.09.2019; CP_ 4 . avviso di addebito 59320170006850943000 emesso da per contributi IVS dovuti per i dipendenti a tempo indeterminato e riferiti all'anno 2016, dell'importo di euro 10.135,99, notificato il 13.01.2018 a mezzo raccomandata a. r. ;
5 . avviso di addebito 5932017000758180 5000 emesso per contributi IVS I.A.T.P. dovuti in riferimento all'anno 2017 , dell'importo di euro 3.180,68 , notificato in data 16.01.2018 a mezzo raccomandata a. r. ;
6 . avviso di addebito 5932018 000 834387 5000 emesso per contributi IVS I.A.T.P. dovuti per l'anno
2017 dell'importo di euro 3.253,52 notificato il 13.01.2019 con raccomandata a. r. ;
7 . avviso di addebito 59320180005540939000 notificato il 29.08.2018 emesso per contributi dovuti da riferiti all'anno 2013 dell'importo di euro 3.973,34; Parte_2
8 . avviso di addebito 59320180009909414000 emesso per contributi dovuti ad aziende con operai a tempo indeterminato in riferimento al 2016 dell'importo di euro 4.328,25 , notificato in data
15.02.2019 con raccomandata a. r.
Dichiarava che gli avvisi di addebito sopra specificati non erano mai stati notificati al ricorrente e che pertanto proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento con gli avvisi di addebito prodromici. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva la prescrizione della pretesa contributiva portata dall'intimazione di pagamento e richiamava il termine quinquennale di prescrizione dei contributi di cui all'art. 3 comma 9, legge 335/1995. Deduceva l'illegittimità dell'intimazione per la giuridica inesistenza degli avvisi di addebito impugnati , di cui il ricorrente era venuto a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione impugnata, in violazione dell'art. 30 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 ed in violazione dell'art. 137 e segg. c.p.c.
Chiedeva pertanto previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici. Chiedeva la condanna del Concessionario alla restituzione di quanto eventualmente pagato dal ricorrente nelle more del giudizio all'esame , con vittoria di spese e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente medesimo ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione al 14.10.2024. Successivamente in data 04.06.2024 si costituiva che Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione e la tardività delle doglianze afferenti l'omessa notifica dei titoli impugnati , ovverosia degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, in quanto avrebbe dovuto proporsi nel termine perentorio di venti giorni , secondo il richiamo di cui all'art. 29 D. Lgs.
46/1999.
Eccepiva altresì l'avvenuta notifica dei titoli impugnati e la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine previsto dalla legge per impugnare i crediti contributivi, di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, deduceva altresì la tardività dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento che risultava tardiva in quanto l'intimazione medesima era stata notificata il 23.4.2024 a fronte del ricorso depositato il 14.5.2024, oltre il termine di venti giorni per l'opposizione agli atti esecutivi.
deduceva la carenza di legittimazione passiva del concessionario nei Controparte_1 confronti dell'opposizione recuperatoria, intesa a fare valere la prescrizione e l'insussistenza del credito , mirata a negare l'esistenza del debito in capo al ricorrente nei confronti dell'Ente creditore.
Pertanto richiamava la pronuncia della Giurisprudenza di legittimità che aveva individuato nell'Ente creditore il vero contraddittore del ricorrente odierno, escludendo che il merito del ricorso e la problematica della insussistenza del debito, potevano coinvolgere la legittimazione passiva del concessionario.
Deduceva comunque l'infondatezza dell'eccepita prescrizione dei crediti rappresentata dalla notifica di tutti i titoli impugnati e sottesi all'intimazione di pagamento e la notifica di atti interruttivi da parte del Concessionario in data anteriore rispetto la comunicazione dell'intimazione da ultimo impugnata in giudizio. Richiamava altresì la legislazione emergenziale promulgata in occasione dell'emergenza sanitaria da
Covid-19 che aveva disposto la sospensione del decorso di prescrizione dei contributi nonché dell'attività di accertamento e riscossione , escludeva pertanto il decorso di prescrizione dei crediti e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore dell' ex art. 93 c.p.c. Controparte_1
CP_ Successivamente in data 29/09/2024 si costituiva che chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e diritto. Deduceva e documentava la notifica di ciascun avviso di addebito e documentava altresì la notifica di intimazioni di pagamento notificate al ricorrente dal Concessionario per escludere il decorso della prescrizione. Chiedeva il rigetto del ricorso per tardività ed inammissibilità ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 , nel merito chiedeva il rigetto delle domande formulate dal ricorrente per infondatezza con la conferma di tutti gli atti impugnati.
Il Tribunale ritenendo il giudizio maturo per la decisione fissava l'udienza di discussione del
06/10/2025 con determinazione delle modalità di trattazione secondo l'art. 127 ter c.p.c. , successivamente questo giudice è stato delegato per la definizione del procedimento con provvedimento della Presidenza sezionale.
Acquisite le note scritte come in atti depositate dalle parti ,il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare in ordine l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Concessionario del servizio di IO , osserva il giudice che la sentenza Cassazione SS.UU. n. 7514/2022 ha efficacemente affermato il principio secondo cui, in caso di opposizione all'esecuzione tradiva e recuperatoria, al fine di fare valere l'inesistenza del credito portato dagli avvisi di addebito, anche per il maturarsi del termine prescrizionale, il legittimato passivo è il titolare dei crediti incorporati nei detti avvisi.
Tuttavia nella fattispecie concreta , come si legge dal ricorso e dal complesso dell'atto introduttivo proposto , con l'eccepita prescrizione dei crediti contributivi , il ricorrente deduce : “ Pertanto
l'Ente medesimo non ha più né il potere né tantomeno il diritto di esigere le somme previste nella intimazione di pagamento oggetto del ricorso.
Per effetto della prescrizione maturata si è estinto anche il diritto dell'Agente della IO di agire in via esecutiva contro l'odierno contribuente.
Invero , in assenza di prova delle notifiche degli atti prodromici all'intimazione opposta e in assenza di atti interruttivi, dal momento del mancato pagamento degli stessi alla data di conoscenza dell'intimazione di pagamento impugnata, il credito si è inesorabilmente prescritto”. Pertanto il ricorso mira non solo all'accertamento dell'insussistenza del credito contributivo in capo CP_ ad , ma mira altresì all'accertamento della insussistenza di atti interruttivi del decorso di prescrizione , chiamando in giudizio l'esame della corretta e legittima azione esecutiva da parte del
Concessionario.
Le ragioni di merito afferenti l'esistenza stessa del credito contributivo e l'accertamento in ordine la sussistenza di legittima azione svolta dal concessionario con la notifica degli atti interruttivi , consentono di ritenere sussistente la legittimazione passiva di entrambi gli Enti chiamati in giudizio.
Dall'esame della documentazione offerta in atti dalle parti resistente si evince la regolare notifica degli avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi da parte del . CP_4
CP_ Dalla documentazione offerta in giudizio dall' ed allegata a memoria di costituzione si evince quanto segue :
l'avviso di addebito 59320140008173319000 risulta inviato con raccomandata postale diretta a. r. indirizzata alla residenza del destinatario in data 02/04/2015;
l'avviso di addebito 59320150000089675000 è stato inviato con raccomandata postale n.
649708170846 con a. r. per compiuta giacenza, regolarmente documentata, comunicato avviso il
09/08/2019 al destinatario e restituita al mittente in data 17/09/2019 , non richiesta presso l'Ufficio ove il plico raccomandato era in giacenza;
l'avviso di addebito 5932018 000 5540939000 risulta inviato a mezzo raccomandata a. r.
689527491577 e recapitata in data 29/08/2018;
l'avviso di addebito 59320170006850943000 è stato inviato a mezzo raccomandata postale con a. r. in data 13/01/2018;
l'avviso di addebito 59320150004284278000 risulta notificato a mezzo PEC in data 07.11.2015 , sotto tale profilo non sono accoglibili le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine la prova di notifica offerta con file xml che non garantirebbe la riferibilità della notifica all'avviso di addebito esaminato.
In verità le censure sono generiche e comunque smentite dalla posizione espressa in giurisprudenza dalla Corte di legittimità e da precedenti pronunce di questo Tribunale ( cfr. Trib. Lav. CT sentenza n. 3018/2025 del 12/7/2025 emessa nel giudizio n. 8950/2023R.G.) . Le argomentazioni del ricorrente appaiono non condivisibili e generiche in quanto dal file xml depositato emergono elementi gravi , precisi , concordanti e incontestati in ordine al ricevimento da parte del ricorrente presso la sua PEC laddove in oggetto si specifica “Avvisi di addebito- Agricoli datori di Lavoro”
CP_ dell' t. Parte ricorrente nulla ha contestato sulla Email_2 riconducibilità dell'indirizzo del mittente e sulla casella PEC del destinatario e sulla data di ricezione della mail 07/11/2015 riferita al titolo esecutivo all'esame , avendo onere di dimostrare l'eventuale ricezione di atto diverso rispetto l'avviso di addebito comunicato a mezzo PEC. In tale fattispecie è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 16528/2018 ove applica un principio di diritto al caso di notifica dell'avviso di addebito a mezzo PEC sulla casella del destinatario , dandone prova col file xml. La Corte applica un principio secondo cui la comunicazione pervenuta all'indirizzo del destinatario, come risulta da avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza della medesima, ai sensi dell'art. 1335 c.c. in conformità al principio di vicinanza della prova, ove il destinatario deduca che il plico non conteneva alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che si assume spedito , è onerato della relativa prova. Tale principio , riferito alla notifica a mezzo raccomandata risulta applicabile secondo la Suprema Corte anche al caso di specie , essendo identica la “ ratio” fondata sulla presunzione di conoscenza dell'atto consegnato all'indirizzo del destinatario . Risulta pertanto in atti la prova di regolare notifica dell'avviso di addebito all'esame.
L'avviso di addebito 59320180009909414000 risulta notificato a mezzo raccomandata a.r. n.
689542550011 in data 15/02/2019;
l'avviso di addebito 59320170007581805000 risulta notificato a mezzo raccomandata a.r. n.
665464429942 in data 16/01/2018;
l'avviso di addebito59320180008343875000 risulta notificato a mezzo raccomandata n.
689538824311 in data 13/01/2019.
Per tutti gli avvisi notificati a mezzo raccomandata postale diretta, la riferibilità dell'avviso di ricevimento al titolo è data dal numero di raccomandata che si evince dal frontespizio dell'atto e dall'avviso di ricevimento prodotto. La normativa applicabile risulta quella dei plichi postali del sevizio universale e non risultano suscettibili di applicazione le regole di cui alla legge 890/1982.
Pertanto risulta infondata la censura dell'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati in giudizio e sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
La parte resistente come l' , documentano in giudizio la Controparte_1 Controparte_5 notifica di intimazioni di pagamento a mezzo PEC che hanno interrotto il decorso di prescrizione dei contributi richiesti in pagamento.
In riferimento agli avvisi di addebito 59320140008173319000 ed all'avviso di addebito
59320150004284278000 sono state notificate le seguenti intimazioni di pagamento: avviso di intimazione 29320189019165947000 a mezzo PEC notificata il 15/01/2019 ( come documentato da con allegati n. 5 e 6 alla memoria di costituzione); Controparte_1 avviso di intimazione n. 29320239001202403000 notificata a mezzo PEC del 14/02/2023 ( allegati
7,8 alla memoria;
CP_1 avviso di intimazione 29320249016206316000 notificata a mezzo PEC del 23.04.2024 ( allegati 9,10
, che rappresenta l'atto impugnato in questo giudizio , unitamente ai titoli sopra esaminati. CP_1 Dalle date e dalle notifiche in atti documentate nessuna prescrizione risulta decorsa. In ogni caso durante il decorso del quinquennio di notifica di ciascun avviso di addebito il termine di prescrizione non solo risulta interrotto dagli atti documentati ma è stato altresì sospeso dalla legislazione emessa in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19.
Trovano applicazione nella fattispecie le norme di cui all'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 , convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 nonché l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, pertanto il periodo di sospensione di cui deve tenersi conto nella fattispecie decorre dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Aggiungendosi tale termine di sospensione alla prescrizione di ciascun avviso di addebito , oltre l'interruzione del decorso di prescrizione attribuibile all'efficacia delle intimazioni indicate e documentate in atti , nessuna prescrizione risulta decorsa.
Medesima valutazione occorre svolgere per la notifica degli atti interruttivi , riferiti agli avvisi di addebito più recenti , notificati successivamente , ove risulta pacifico che nessuna prescrizione è decorsa.
In riferimento agli avvisi di addebito:
5932015000089675000( notificato il 17.9.2019) ; 59320170006850943000 ( notificato 13 .01.2018);
59320170007581805000 ( notificato il 16.01.2018); 59320180005540939000 ( notificato il
29.08.2018); 59320180008343875000 ( notificato il 13.01.2019); 59320180009909414000 ( notificato il 15.02.2019) , risultano notificati gli atti interruttivi del decorso di prescrizione di seguito specificati : avviso di intimazione n. 2939001202403000 , notificato a mezzo PEC in data 14.02.2023 ( allegato
7 , 8 , in riferimento a tali titoli esecutivi risultano notificati i seguenti atti interruttivi del CP_1 decorso di prescrizione: avviso di intimazione n. 2932024916206316000 notificata a mezzo pec in data 23.04.2024 ( all. 9,10
) che rappresenta l'intimazione di pagamento impugnata in giudizio. In riferimento pertanto CP_1 agli avvisi di addebito esaminati nessuna prescrizione risulta decorsa.
Il ricorso risulta infondato come provato dalla documentazione offerta dalle resistenti e pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti poiché la parte ricorrente risulta ammessa al gratuito patrocinio, ex art. 152 disp. Att. C. p. c. .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico i funzione di Giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4724/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria eccezione e difesa , così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma tutti gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Catania , 05/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo