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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6829 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4771/2019
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 10:40
Presidente Dott. LB TI Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
IN P E NQ Parte_1
Avv. MASSAFRA NICOLA Presente
Avv. ADILARDI MARIA RAFFAELLA
Appellato/i
CP_1
Avv. FIORETTI ANDREA Avv. Pepe presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
LB TI
IC d'TO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. LB TI - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4771/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), in proprio e anche nella qualità di unico erede del Sig. Parte_1 C.F._1
e di rappresentato e difeso, dall'Avv. Nicola Massafra Parte_2 Parte_3 Parte_4
(C.F. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Raffaella Adilardi (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Largo Ecuador n. C.F._3
6, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
con Sede Legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower Controparte_1
A, (C.F. e P. IVA n° ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Andrea Fioretti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata nel suo CodiceFiscale_4 studio in Roma, Lungotevere A. da Brescia n.9, giusta in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
2 Tribunale di Roma, n. 12075/2019, pubblicata il 7.06.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta gli attori e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 proprio e quali eredi di anche per successione da , allegavano che in Parte_3 Parte_4 data 31/8/1994 il de cuius aveva aperto un contratto di depositi titoli presso Controparte_2
(poi ed attualmente ), contraddistinto con il n° 69/302422/4; che Controparte_3 CP_1 in detta occasione gli erano stati fatti firmare moduli prestampati non integralmente compilati e senza neanche l'indicazione del conto corrente su cui avrebbero dovuto essere regolati i rapporti relativi al deposito titoli;
che il de cuius non aveva voluto rilasciare informazioni sulla propria situazione finanziaria;
che inoltre gli era stata concessa un'apertura di credito fino all'importo massimo di € 72.304,00, somma utilizzata per l'acquisto dei titoli azionari;
che a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 58/1998 TUF non era stato modificato il relativo profilo ed in tale situazione il predetto aveva continuato ad operare sul mercato finanziario;
che il de cuius aveva acquistato azioni per un totale di € 414.918,00, consentendo in tal modo la banca al de cuius di continuare ad indebitarsi;
che in data 31/7/2001, quando il bilancio del de cuius era già negativo, erano stati fatti sottoscrivere allo stesso dei moduli prestampati della , con Controparte_3 spazi lasciati in bianco ovvero con errate indicazioni dei numeri di conto corrente ordinario e speciale;
che alla data del decesso (9/2/2002) il conto corrente presentava una esposizione in conto corrente di - € 69.254,22 ed un valore portafoglio titoli di € 142.568,43, con conseguente saldo attivo di €73.314,21; che in data 4/3/2002 essi attori, unitamente all'altro erede Parte_4
(successivamente deceduta), avevano richiesto alla predetta una dichiarazione Controparte_3 attestante la consistenza delle posizioni del de cuius alla data del decesso;
che la convenuta CP_1
non aveva inviato alcuna comunicazione ed aveva lasciato tutte le posizioni nelle medesime
[...] condizioni in cui si trovavano al momento del decesso dell'originario intestatario, lasciando così che continuassero a maturare gli interessi passivi relativi alla posizione di affidamento sul conto corrente, cui era stato attribuito il n° 000002882444, e che i titoli, ancora presenti in portafoglio, fossero in balia del mercato;
che sin dall'inizio del rapporto la convenuta aveva applicato l'anatocismo, con ingente disquilibrio fra tassi attivi e tassi passivi;
che la banca non aveva fornito agli eredi alcuna informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni in essere né, tanto meno, era pervenuto l'estratto conto relativo ai conti del de cuius;
che nel dicembre del
2003 esso attore , non avendo informazioni dalla banca e temendo un aggravamento Parte_1 della situazione contabile, previa autorizzazione degli altri coeredi era riuscito a vendere alcuni titoli
(Mediaset), presenti nel portafoglio;
che avrebbe voluto procedere alla vendita anche degli altri titoli, ma che ciò gli era stato impedito dai funzionari dell'agenzia bancaria, atteso che asseritamente
3 l'unica operazione possibile era quella di vendere tutti i titoli contestualmente al saldo della posizione passiva del conto corrente;
che senza esito erano state le richieste e i tentativi di bonaria definizione della controversia;
che nel frattempo era deceduta anche , madre di essi Parte_4 attore e moglie del de cuius;
che senza esito era stata la procedura di mediazione, per cui si era reso necessario adire l'Autorità giudiziaria;
che il rapporto di intermediazione era viziato e nullo per violazione della normativa di settore, mentre, quanto al conto corrente, la banca non si era adeguata alla normativa in tema di anatocismo, di interessi usurari, di commissioni, il tutto come meglio indicato in citazione. Tanto premesso, gli attori rassegnavano in citazione le seguenti conclusioni, come richiamate all'udienza di p.c.: “ … contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi tutti sopra esposti: A) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti relativi alle operazioni sui titoli o comunque annullarli per vizio del consenso o per violazione della l.1/1991, del regolamento Consob 11522/1998
e del D.lgs. 385/1993 TUF, con contestuale condanna della banca convenuta alla ripetizione di tutte le somme investite in forza dei contratti stessi, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. B) Accertare e dichiarare l'invalidità assoluta e/o relativa del contratto di conto corrente e di ogni altro eventuale rapporto di credito e delle clausole predisposte senza una regolare trattativa e pattuizione scritta, anche per ciò che atteneva agli interessi legali e/o ultralegali, anatocismo, commissioni e costi vari, comunque in contrasto con le vigenti direttive di settore e norme di legge, nonché per tutti quegli addebiti di somme non dovuti e mai autorizzati e per ogni omessa registrazione di partita nei termini. C) Accertare l'avvenuta applicazione da parte della di un anatocismo in contrasto con l'art. 1283 c.c. e con la legge CP_3
n. 108/96, con la conseguente condanna della alla restituzione di tutte le somme indebitamente CP_3 riscosse e addebitate, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed al maggior danno ex art. 1224 c.c., ed oltre al risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale per lesione della reputazione professionale e personale nella misura che verrà liquidata in via equitativa nella misura che risulterà in corso di causa e/o anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.. D) In via subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione dei suddetti rapporti contrattuali a far data dalla morte del Sig. con Parte_3 ogni conseguenza di legge. E) Accertare e dichiarare comunque l'illegittimità dell'applicazione dei tassi e delle condizioni contrattuali successivamente all'estinzione medesima. F) Accertare e dichiarare comunque la nullità e l'invalidità dei contratti per gli stessi vizi che inficiavano il rapporto con in relazione alla posizione di ogni singolo erede. G) Condannare la Parte_3 CP_1 al pagamento della somma di € 73.314,21 (pari al saldo di valore al momento del decesso) e
[...] ciò anche a titolo di risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale in ragione della mancata estinzione delle posizioni al momento del
4 decesso, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali. H) Condannare l' Controparte_1 alla ripetizione di quanto già indebitamente corrisposto a titolo di interessi anatocistici, oneri e spese non dovute, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Comunque: I) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole al dante causa degli esponenti senza pattuizione sottoscritta dal correntista e senza alcuna preventiva comunicazione;
J) Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente dedotto ed al suo scoperto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al Sig. ; K) In alternativa a seguito di esibizione e/o Parte_3 produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
L) Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in aggiunta agli interessi passivi;
M)
Ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dal
Sig. alla N) Rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari Parte_3 Controparte_1 in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. O) In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93). P)
In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione del complessivo Controparte_1 importo che risulterà nel corso dell'istruttoria a seguito di CTU, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versato indebitamente dal Sig. e dai suoi aventi causa, ovvero Parte_3 in subordine condannare la al pagamento dell'importo sopra dedotto come Controparte_4 verrà determinato in corso di causa, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara
5 antistatario”. Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta che concludeva Controparte_1 per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta, come di seguito richiamate all'udienza di p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: A1) - In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione al contratto di deposito titoli acceso il 31/08/1994 (già poi oggi facente Controparte_2 Controparte_3 capo ad e distinto con il n. 69/302422/4 ed al contratto di conto corrente n. 2882444 Controparte_1 di qualsiasi pretesa restitutoria per operazioni anteriori al 4 maggio 2006 e per l'effetto dichiarare prescritte e irripetibili le somme pretese a titolo di indebito anteriori a tale data e in ogni caso ritenersi prescritta qualsiasi pretesa restitutoria per operazioni anteriori al decesso del Signor
EC avvenuto il 9 febbraio 2002; B - Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dai Pt_3
Signori e in quanto infondate in fatto e diritto prescritte e non provate Parte_1 Parte_2 per i motivi di cui in narrativa. C - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Concessi i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita solo documentalmente;
infatti con ordinanza riservata 19/4/2017, oltre a porre d'ufficio “… la questione della legittimazione attiva degli attori in proprio, in relazione ai rapporti bancari intestati al de cuius …”, era evidenziato che la causa fosse comunque matura per la decisione sulla base della documentazione in atti e, implicitamente, che non fosse necessaria ulteriore attività istruttoria. All'udienza del 19/11/2018 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei richiesti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 gg) e di repliche (ulteriori 20 gg): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 7/2/2019”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta ogni domanda di parte attrice;
compensa per intero le spese di lite”.
Avverso la sentenza in proprio e anche nella qualità di unico erede di Parte_1 Pt_2
e ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni:
[...] Parte_3 Parte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in riforma della impugnata sentenza di primo grado ed in accoglimento dei motivi esposti, A) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti relativi alle operazioni sui titoli o comunque annullarli per vizio del consenso o per violazione della l. 1/1991, del regolamento Consob 11522/1998 e del D.lgs. 385/1993 TUF, con contestuale condanna della banca convenuta alla ripetizione di tutte le somme investite in forza dei contratti stessi, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. B)
Accertare e dichiarare l'invalidità assoluta e/o relativa del contratto di conto corrente e di ogni altro eventuale rapporto di credito e delle clausole predisposte senza una regolare trattativa e pattuizione scritta, anche per ciò che atteneva agli interessi legali e/o ultralegali, anatocismo, commissioni e costi vari, comunque in contrasto con le vigenti direttive di settore e norme di legge, nonché per tutti
6 quegli addebiti di somme non dovuti e mai autorizzati e per ogni omessa registrazione di partita nei termini. C) Accertare l'avvenuta applicazione da parte della di un anatocismo in contrasto CP_3 con l'art. 1283 c.c. e con la legge n. 108/96, con la conseguente condanna della alla CP_3 restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse e addebitate, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed al maggior danno ex art. 1224 c.c., ed oltre al risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale per lesione della reputazione professionale e personale nella misura che verrà liquidata in via equitativa nella misura che risulterà in corso di causa e/o anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.. D) In via subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione dei suddetti rapporti contrattuali a far data dalla morte del Sig. con ogni conseguenza di legge. E) Accertare e Parte_3 dichiarare comunque l'illegittimità dell'applicazione dei tassi e delle condizioni contrattuali successivamente all'estinzione medesima F) Accertare e dichiarare comunque la nullità e l'invalidità dei contratti per gli stessi vizi che inficiavano il rapporto con in relazione alla Parte_3 posizione di ogni singolo erede. G) Condannare la al pagamento della somma di € Controparte_1
73.314,21 (pari al saldo di valore al momento del decesso) e ciò anche a titolo di risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale in ragione della mancata estinzione delle posizioni al momento del decesso, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali. H) Condannare l' alla ripetizione di quanto già Controparte_1 indebitamente corrisposto a titolo di interessi anatocistici, oneri e spese non dovute, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Comunque: I) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole al dante causa degli esponenti senza pattuizione sottoscritta dal correntista e senza alcuna preventiva comunicazione;
J) Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente dedotto ed al suo scoperto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al Sig. ; K) In alternativa a seguito di esibizione e/o Parte_3 produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
L) Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in aggiunta agli interessi passivi;
M)
7 Ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dal
Sig. alla N) Rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari Parte_3 Controparte_1 in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. O) In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93). P)
In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione del complessivo Controparte_1 importo che risulterà nel corso dell'istruttoria a seguito di CTU, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versato indebitamente dal Sig. e dai suoi aventi causa, ovvero Parte_3 in subordine condannare la al pagamento dell'importo sopra dedotto come Controparte_4 verrà determinato in corso di causa, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio la quale ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti: In via preliminare 1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande formulate dall'appellante in relazione al contratto di deposito titoli acceso il 31/08/1994 (già poi oggi Controparte_2 Controparte_3 facente capo ad e distinto con il n. 69/302422/4 ed al contratto di conto corrente n. Controparte_1
2882444 in relazione a qualsiasi pretesa restitutoria e/o risarcitoria per operazioni anteriori al 4 maggio 2006 e per l'effetto dichiarare prescritte e irripetibili le somme pretese a titolo di indebito anteriori a tale data e in ogni caso ritenersi prescritta qualsiasi pretesa restitutoria e/o risarcitoria per operazioni anteriori al decesso del Signor LA EC avvenuto il 9 febbraio 2002; Nel merito 2) Rigettare tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e diritto, prescritte e non provate per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. 3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2019, la Corte ha respinto le richieste istruttorie dell'appellante e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
8 L'appello proposto da è articolato in dieci motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “motivazione insufficiente, contradditoria ed erronea in ordine alla mancata legittimazione in proprio – mancata valutazione di tutti gli elementi istruttori in ordine alla volontà di prosecuzione del rapporto”, parte appellante lamenta l'erronea statuizione in ordine alla carenza di legittimazione attiva in proprio degli attori. Deduce, a tal proposito, che ciò sarebbe smentito dalla documentazione prodotta e nello specifico dal documento n.20 “delega per le operazioni di conto corrente intestato a fu ”. Da quest'ultimo documento si Parte_3 evincerebbe, infatti, la legittimazione anche iure proprio degli eredi di . Parte_3
Con il secondo motivo di appello, rubricato “motivazione insufficiente, contradditoria ed erronea in ordine natura subordinata della domanda di accertamento dell'estinzione dei rapporti a far data dalla morte del sig. volanti secondo. ii. motivazione insufficiente, contradditoria ed errore di diritto in ordine all'applicazione dell'art. 1833 c.c..”, si impugna la sentenza di prime cure asserendosi che il contratto di corrispondenza, così come i contratti bancari, non si estinguerebbero per morte del correntista. Pertanto, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, al correntista si sostituiscono gli eredi e, nel caso di specie, troverebbe inoltre applicazione l'art. 1833 c.c. e quindi la successione nei contratti bancari che sarebbe comprovata peraltro dalla stessa condotta della banca.
Con il terzo motivo rubricato “motivazione insufficiente, contradditoria ed erronea in ordine all'insussistenza di una responsabilità contrattuale – esistenza di una responsabilità contrattuale trasmessa iure hereditatis oltre che una responsabilità contrattuale diretta nei confronti degli eredi succeduti nel contratto”, il contesta la sentenza di primo grado in quanto questa avrebbe Pt_3 erroneamente escluso la responsabilità contrattuale, partendo dall'erroneo presupposto che gli attori non erano state parti dei due contatti e che tali rapporti si sarebbero estinti con la morte del de cuius.
Il invece, sostiene che il rapporto sarebbe proseguito tra le parti, con conseguente Pt_3 configurabilità sia di una responsabilità contrattuale trasmessa iure hereditatis agli eredi di Pt_3
, sia di una responsabilità contrattuale diretta nei confronti degli eredi succeduti nel contratto.
[...]
Con il quarto motivo di appello, rubricato “errore di diritto in relazione alla eccepita prescrizione – violazione del principio di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato in relazione alla prescrizione quinquennale. Mancata valutazione della circostanza che l'unica eccezione di prescrizione invocata fosse quella attinente all'azione di ripetizione dell'indebito fondata sull'illegittimità degli addebiti effettuati su conto (correttamente eccepita la prescrizione decennale) e non già la prescrizione in ordine alla richiesta di domande risarcitorie extracontrattuali
(diversa anche per durata oltre che per oggetto). Mancata decorrenza della prescrizione decennale eccepita in ragione degli atti interruttivi in atti”, il contesta la sentenza di primo grado posto Pt_3 che l'unica eccezione di prescrizione invocata dalla banca sarebbe quella attinente all'azione di
9 ripetizione dell'indebito fondata sulla illegittimità degli addebiti effettuati su conto corrente relativa alla domanda restitutoria;
la non aveva eccepito la prescrizione quinquennale della domanda CP_3 di risarcimento extracontrattuale e, pertanto, il giudice, nel valutare la corretta durata della prescrizione eccepita, non avrebbe potuto estendere il proprio giudizio fino a ricomprendere la richiesta di prescrizione ad altre domande.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “violazione del principio del contraddittorio per mancata attivazione dello stesso in ordine alla prescrizione quinquennale autonomamente attivata dal tribunale”, l'appellante si duole della violazione del principio del contraddittorio sulla applicazione della prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità extracontrattuale.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “motivazione insufficiente –contradditoria ed erronea in ordine al rigetto delle domanda sub a) b) e c) – legittimazione in proprio degli attori”, si censura la sentenza, per omessa e contraddittoria motivazione nel capo relativo al rigetto delle domande proposte, rigetto fondato sulla base dell'erronea statuizione in ordine alla carenza di legittimazione attiva degli attori.
Con il settimo motivo di appello, parte appellante lamenta che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, gli eredi erano subentrati nella posizione del de cuius ed essi, pertanto, avrebbero il diritto di eccepire vizi afferenti ai rapporti contrattuali esistenti in capo allo stesso. Inoltre, rileva la nullità per carenza o illegittimità della causa o per contrarietà alle norme imperative dei contratti bancari sottoscritti tra le parti. Nello specifico, si duole della violazione dei criteri generali di buona fede e correttezza.
Con l'ottavo motivo di appello, rubricato “omesse informazioni per un investimento consapevole e informato del sig. LA EC e conseguente nullità dei contratti”, inoltre, si invoca la nullità dei contratti in quanto sarebbero state omesse informazioni che avevano impedito al
LA un investimento consapevole ed informato. Più nel dettaglio, si sostiene la violazione del combinato disposto degli artt. 21, comma 1, lettera b, TUF e 28, commi 1 e 2, reg. Consob 1° luglio
1998 n. 11522, posto che dalla stessa documentazione prodotta dalla sarebbe risultato che al CP_3
LA venivano fatti firmare moduli prestampati ed in bianco senza che gli fossero fornite informazioni sulla propria situazione finanziaria;
omessa informazione da cui deriverebbe la nullità dei contratti dallo stesso stipulati.
Con il nono motivo di appello, rubricato “motivazione insufficiente, erronea e contradditoria – violazione della normativa in ordine al riparto dell'onere della prova in materia di operazioni bancaria. e richiesta di esibizione dei conti corrente – diritto sostanziale all'esibizione della documentazione relativa ai rapporti dedotti”, il si duole del mancato ordine di esibizione e Pt_3 produzione della documentazione richiesta. Asserisce che il giudice, nel non accogliere le richieste
10 di esibizione dei documenti richiesti, si sarebbe discostato dai pronunciamenti della Suprema Corte.
Infine, lamenta la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse ed invoca la nullità dei contratti in quanto nei rapporti di conto corrente la avrebbe addebitato interessi CP_3 debitori ultralegali pattuiti in violazione dell'art. 1284 c.c.
Con il decimo motivo di appello rubricato illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
nullità dei contratti in quanto riferito ad uso piazza – superamento tasso soglia” il LA contesta il mancato riconoscimento della nullità delle condizioni del conto corrente per anatocismo, interessi ultra-legali, rinvio ad uso piazza ed usura.
La sentenza impugnata ha così motivato: “Per facilità espositiva si evidenzia che verrà usato genericamente il termine banca per indicare la convenuta anche laddove, tenuto Controparte_1 conto dei riferimenti temporali, più correttamente si dovrebbe far riferimento a Controparte_2 ovvero (poi) a La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
[...] Controparte_3
Preliminarmente va osservato, per quanto occorrer possa anche alla luce dell'art. 189, 2° comma,
c.p.c., che con la richiamata ordinanza riservata 19/4/2017 la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti e ritenuta quindi non necessaria ulteriore attività istruttoria,
è stata rinviata per la decisione su tutte le questioni sia preliminari che di merito e che la questione sulla legittimazione degli attori in proprio è stata evidentemente posta ai fini e per gli effetti dell'art. 101, 2° comma, c.p.c. (cfr. citata ordinanza: “ … ritenuto necessario porre d'ufficio la questione della legittimazione attiva degli attori in proprio, in relazione ai rapporti bancari intestati al de cuius;
ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti;
p.q.m.
pone la questione d'ufficio come da parte motiva;
rinvia all'udienza del 19/11/2018 ore 9,30 per p.c. …”).
Non vi è contestazione, anche alla luce delle difese della convenuta, sulla qualità degli attori come eredi di e di e sulla legittimazione attiva di costoro appunto come Parte_3 Parte_4 eredi dell'intestatario dei contratti ossia il de cuius . In comparsa conclusionale di Parte_3 parte attrice è dato leggere che “… In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, atteso che la questione
è stata sollevata d'ufficio dopo lo scadere dei termini previsti dall'art. 183 c.p.c. per la produzione dei documenti, si chiede di essere rimessi in istruttoria ed essere autorizzati al deposito della documentazione attestante la qualità di eredi (qualità mai contestata da controparte) di Pt_3
e . …”, ma l'istanza è ultronea, in quanto -come detto- è stata posta d'ufficio
[...] Parte_4 la questione della legittimazione attiva solo ed esclusivamente con riferimento alle pretese avanzate dagli attori in proprio (cfr. intestazione dell'atto di citazione). Poiché non è stata prospettata alcuna cointestazione con il de cuius né del contratto di deposito né del contratto di conto corrente, gli attori sono sicuramente carenti di legittimazione ad agire in proprio. La circostanza che l'attore Pt_5
asseritamente delegato dagli altri coeredi, possa essere riuscito a vendere delle azioni
[...]
11 ricomprese nel portafoglio titoli, intestato al de cuius, e che -a detta della banca (cfr. comparsa di risposta)- gli eredi sarebbero subentrati nel rapporto non è tale da far ritenere che siano stati conclusi per facta concludentia nuovi contratti -trattandosi di nullità di protezione, il difetto di forma ex artt. 23 TUF e 117 e 127, 2° comma, TUB potrebbe essere eccepito solo dal cliente-, atteso che tutta la documentazione contabile prodotta dagli attori, anche successiva al decesso tempestivamente portato a conoscenza della banca, si riferisce al vecchio intestatario , a Parte_3 dimostrazione che alcuna volontà negoziale era venuta ad esistenza fra le parti in termini appunto di conclusione di nuovi contratti. Dunque anche da questo punto di vista, va rilevato il difetto di legittimazione in proprio degli attori. Appare a questo punto necessario modificare l'ordine dell'esame delle conclusioni attoree, iniziando subito dalle conclusioni sub D), formalmente svolte in via subordinata, e valutare subito l'incidenza dell'evento morte sul contratto di deposito titoli e sul conto corrente bancario in essere con la banca al momento del decesso del de cuius. Al riguardo vi è contrasto in dottrina e giurisprudenza fra chi ritiene che, a seguito della morte del titolare, il rapporto si estingua e chi invece propende non per lo scioglimento del rapporto, ma per la sostituzione degli eredi all'originario titolare. Già in passato il Giudice ha avuto modo di evidenziare che, data la natura del contratto di conto corrente bancario, riconducibile al rapporto di mandato, appare preferibile la soluzione che ricomprende, tra le cause di risoluzione del contratto di conto corrente bancario, anche la morte del titolare (art. 1722, 1° comma, n° 4, c.c.), con conseguente automatica estinzione del rapporto con il decesso del titolare (cfr. Cass. 5264/2000: “Nell'ipotesi in cui la banca abbia ricevuto dal correntista l'incarico di procedere all'accredito dei ratei di pensione erogatigli dall'Inps, può procedere al recupero delle somme corrispondenti agli accrediti di pensione eventualmente effettuati successivamente alla morte del correntista - pensionato, giacché la morte determina l'estinzione del rapporto di mandato, con conseguente mancanza di causa dei successivi accrediti, nonché lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con relativo impedimento ed ogni ulteriore operazione”).
Se la morte dell'intestatario di un conto corrente bancario determina lo scioglimento del rapporto,
è conseguenziale che non sarebbero legittimi gli atti compiuti dalla banca sul conto successivamente alla formale conoscenza dell'evento; quindi risulterebbero non consentiti tutti gli addebiti effettuati e contabilizzati sul conto corrente successivamente alla data in cui la banca venga posta a conoscenza del decesso del correntista e quindi dal momento in cui la stessa non poteva ignorare l'avvenuta estinzione del rapporto di conto corrente. Lo stesso discorso vale in generale per i contratti di deposito titoli, attesa anche in questo caso la riconducibilità al genus del contratto di mandato. Al riguardo in comparsa di risposta, con riferimento alle deduzioni attoree sul fatto che “
…, a seguito del decesso del signor , la banca avrebbe omesso di dare custodia ai Parte_3
12 titoli e alle giacenze sul conto …”, la convenuta ne ha contestato la fondatezza “ …, essendo del tutto evidente che gli eredi, prontamente subentrati al correntista titolare (v. doc. 4 del fascicolo avversario, dichiarazione eredi del 4 marzo 2002), sono stati in ogni tempo nella piena autonomia gestionale dei rapporti in questione, come del resto dagli stessi riconosciuto nella propria ricostruzione dei fatti, la cui gestione non può oggi essere posta … a carico e alla responsabilità della banca, del tutto estranea all'andamento dei detti rapporti …” (cfr. comparsa di risposta)
Dunque si deve ritenere (art. 115 c.p.c.) che la banca fosse a conoscenza della morte dell'intestatario fin da poco dopo il decesso (9/2/2002). Se -come detto- l'evento morte rileva in ordine all'estinzione del rapporto di conto corrente bancario e di deposito titoli e se gli attori nella qualifica hanno eccepito che la banca avrebbe illegittimamente continuato ad applicare condizioni illegittime (punti
E ed F delle conclusioni), si deve passare all'esame del punto G) delle conclusioni attoree, in cui parte attrice ha fatto riferimento alla responsabilità risarcitoria della convenuta tanto in termini di responsabilità extracontrattuale quanto in termini di pretesa responsabilità contrattuale, atteso il riferimento alla “… violazione del principio di buona fede …”. Sicuramente è da escludere il riferimento alla responsabilità contrattuale, atteso che gli attori nella qualifica non erano parti dei due contratti e che detti rapporti si erano estinti alla morte del de cuius, per cui si deve esaminare la domanda risarcitoria in relazione alla prospettata responsabilità aquiliana, con riferimento ad un preteso danno pari alla differenza fra il saldo attivo del portafoglio titoli ed il saldo negativo del conto corrente e quindi alla mancata restituzione della differenza, asseritamente esistente alla data del decesso dell'originario intestatario. A questo punto è necessario passare all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio in data
26/10/2016 in relazione all'udienza indicata in citazione per il 15/11/2016, anche con riferimento all'ipotesi degli effetti della morte come causa di estinzione dei due contratti. Orbene, ricordato che
è rimessa al giudice l'identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima, essendo invero sufficiente che la parte interessata abbia tempestivamente eccepito la prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo e l'inerzia del titolare (cfr. Cass. 2660/2019; Cass. 3903/2010; Cass. 3126/2003), si osserva che pacificamente gli attori erano a conoscenza dei due contratti quanto meno dal marzo del 2002, epoca a cui risale la richiesta 'di stato di consistenza' “… riferita alla data del decesso e in relazione: a tutti i rapporti a credito e debito e deposito titoli …” (cfr. doc. 4 di parte attrice: raccomandata 4/3/2002); quindi quanto meno dal marzo del 2002 gli attori nella qualifica potevano attivarsi per far valere le loro ragioni. Con riferimento alla domanda di risarcimento danni (citato punto G delle conclusioni attoree: “ … Condannare la al pagamento della somma di € 73.314,21 (pari al saldo Controparte_1
13 di valore al momento del decesso) e ciò anche a titolo di risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale in ragione della mancata estinzione delle posizioni al momento del decesso, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali), si osserva, in base alla ragione più liquida (cfr. Cass. 11458/2018) e a prescindere da ogni questione sulla consistenza attuale del preteso danno patrimoniale, che è maturata la prescrizione quinquennale con riferimento alla domanda di risarcimento danno extracontrattuale. Gli attori nella qualifica hanno prodotto la raccomandata 4/4/2007, anticipata via fax in pari data e poi pervenuta a mezzo posta il 16/4/2007 (cfr. doc. 3 di parte attrice), che, quand'anche la si volesse intendere come efficace ai fini dell'affermata volontà di considerarla “… quale atto interruttivo di prescrizione e di costituzione di messa in mora …” (cfr. citato doc. 3), la stessa sarebbe comunque successiva al quinquennio di legge. Gli attori hanno prodotto anche due precedenti raccomandate e precisamente del 23/10/2016 (cfr. doc. 32) e del 27/11/2006 (cfr. doc. 31), in risposta -quest'ultima- a raccomandata 6/11/2006 di (cfr. doc. 33), quindi entro il quinquennio dal marzo del Controparte_1
2002, ma le stesse, nonostante il richiamo al conto corrente di appoggio, si riferiscono agli investimenti ed al contratto di deposito, come risulta evidente dal richiamo al TUF ed al Regolamento
Consob ed alla tematica della mancanza di informazioni attive e passive in tema appunto di consenso informato quanto agli investimenti;
quindi a tutto concedere l'interruzione della prescrizione quinquennale potrebbe valere con riferimento al contratto di deposito. In ogni caso, anche a voler ritenere efficace l'interruzione quinquennale in relazione ad entrambi i contratti, si osserva che dopo il novembre del 2006 non risultano altri tempestivi atti di interruzione della prescrizione quinquennale, tanto è vero che il primo atto interruttivo successivo risulta l'avvio della mediazione obbligatoria ex D.Lgs 28/2010 dell'aprile 2016 (cfr. docc. 1 e 2 di parte attrice). In conclusione la domanda risarcitoria, di cui al punto G delle conclusioni attoree, va rigettata per intervenuta prescrizione. Tornando alle domande, svolte in via principale, di cui ai punti A, B e C, valgono le seguenti osservazioni. Qualora le domande fossero intese con riferimento agli attori in proprio, valgono le superiori considerazioni sul difetto di legittimazione attiva. Considerando invece gli attori come agenti nella qualifica di eredi, si osserva che le domande non potrebbero riguardare la validità di rapporti comunque estinti al momento del decesso del de cuius, se non nell'ottica di domande restitutorie per somme in ipotesi diverse da quelle indicate in citazione -precisamente € 73.314,21, pari all'allegata differenza, alla data del decesso, fra valore portafoglio titoli per € 142.568,43 ed esposizione in conto corrente per € 69.254,22- e poste alla base della superiore domanda sub D, di cui già si è detto. In ordine alla domanda sub A ('Accertare e dichiarare la nullità dei contratti relativi alle operazioni sui titoli o comunque annullarli per vizio del consenso o per violazione della l.1/1991, del regolamento Consob 11522/1998 e del D.lgs. 385/1993 TUF, con contestuale condanna
14 della banca convenuta alla ripetizione di tutte le somme investite in forza dei contratti stessi, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo'), è sufficiente ricordare, a prescindere da ogni altra considerazione, che la pretesa violazione degli obblighi di informazione attiva e passiva e di diligente condotta a tutela degli interessi dei clienti, come imposti dalla normativa primaria e secondaria in tema di intermediazione finanziaria, non è causa di nullità. Al riguardo, rilevato che le contestazioni in citazione riguardano proprio l'asserita violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria con eccepita omessa corretta informazione attiva e passiva in favore del de cuius e quindi con eccepita negligenza nella condotta dell'intermediario, è sufficiente ricordare l'insegnamento della Cassazione (cfr. Cass.
SU 26724/2007), che, riprendendo la nota distinzione fra regole di validità e regole di comportamento, ha sostanzialmente evidenziato che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula che siffatta violazione attiene ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”), con la conseguenza che l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto ovvero nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c.. Anche la violazione di regole di comportamento può quindi in ipotesi portare all'invalidità del contratto, ma questo avviene solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge: nulla risulta al riguardo. Si tratta di orientamento talmente pacifico (cfr. Cass. 8462/2014; Cass. 2414/2016; Cass. 11401/2016), che non appare necessario soffermarsi oltre. L'unico profilo di nullità è previsto con riferimento alla necessità (art. 23 D.Lgs 58/1998 TUF) della forma scritta del contratto-quadro, ma non anche dei singoli ordini di investimento, e nel caso di specie la convenuta ha prodotto, come propri docc. 5, 6 e 7 allegati alla memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c., copia rispettivamente del contratto deposito titoli su c/31104/2 del
31/08/1994 con annessa scheda profilo rischio cliente del 26/05/1998; del contratto ordini strumenti finanziari del 31/7/2001 e del contratto per ordini su contratti a termine future su indice di Borsa del
28/10/1997. Miglior sorte non arride alla domanda di annullamento “… dei contratti relativi alle operazioni sui titoli …”, atteso che l'eventuale violazione degli obblighi di condotta e di informazione al cliente, posta a base di domanda di annullamento, potrebbe, se fondata, rilevare solo in termini di inadempimento contrattuale, ma non anche in termini di vizio del consenso (cfr. Cass. 18039/2012).
Per quanto riguarda la domanda sub B ('Accertare e dichiarare l'invalidità assoluta e/o relativa del contratto di conto corrente e di ogni altro eventuale rapporto di credito e delle clausole predisposte
15 senza una regolare trattativa e pattuizione scritta, anche per ciò che atteneva agli interessi legali e/o ultralegali, anatocismo, commissioni e costi vari, comunque in contrasto con le vigenti direttive di settore e norme di legge, nonché per tutti quegli addebiti di somme non dovuti e mai autorizzati e per ogni omessa registrazione di partita nei termini') e quella sub C ('Accertare l'avvenuta applicazione da parte della di un anatocismo in contrasto con l'art. 1283 c.c. e con la legge n. 108/96, con CP_3 la conseguente condanna della alla restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse e CP_3 addebitate, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed al maggior danno ex art. 1224 c.c., ed oltre al risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale per lesione della reputazione professionale e personale nella misura che verrà liquidata in via equitativa nella misura che risulterà in corso di causa e/o anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.'), se ne rileva l'assoluta genericità, atteso il generico riferimento in citazione a massime giurisprudenziali sui ben noti profili in tema di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di interessi usurari, di cms, ecc., senza alcuno specifico riferimento al caso di specie, viepiù in difetto di conferente ed esaustiva documentazione contrattuale e contabile fini dall'inizio del rapporto. In tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio va ribadito che, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto
(c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre la documentazione contrattuale e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017;
Cass. 4372/2018, in motivazione). Nel caso di specie, si osserva che nella memoria ex art. 183/6 n°
2 c.p.c. parte attrice ha insistito nella richiesta di emissione di ordine di esibizione, istanza affinché
“ … anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 comma 4 del T.u.b., …(il)... G.I. voglia ordinare l'acquisizione del contratto base, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti bancari impugnati, e degli altri conto correnti richiamati in premessa, nonché di un completo rendiconto (che, indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto). Si richiede altresì
16 l'esibizione di tutti gli estratti relativi al rapporto in oggetto con relative ricevute attestanti l'invio al
Sig. LA o ai suoi eredi nonché l'esibizione di tutta la documentazione relativa a detto rapporto
…”. Al riguardo si ribadisce, stante l'assoluta genericità della richiesta, l'inammissibilità di un ordine di esibizione di così ampia portata senza specifica indicazione della documentazione richiesta, di cui non è stata neanche indicata l'effettiva sussistenza (cfr. citata istanza: “… di quanto altro inerente ai rapporti bancari impugnati …”) ovvero l'impossibilità di acquisizione in altro modo. In ogni caso va ricordato che per legge l'ostensione documentale sarebbe comunque limitata al decennio anteriore alla richiesta, per cui non sarebbe coperto l'intero arco temporale del rapporto per procedere in talo modo ad una compiuta e coerente ricostruzione della contabilità dalla data di apertura del rapporto contrattuale. La mancanza della documentazione contabile, relativamente all'intera durata del rapporto di conto corrente che qui ci occupa, e la stessa situazione di incertezza, in difetto di conferente allegazione, in ordine alle originarie condizioni pattuite ed alla movimentazione del conto rende impossibile effettuare il ricalcolo richiesto dalla parte attrice, a ciò conseguendo l'integrale rigetto delle domande dalla stessa proposte. E' pertanto irrilevante approfondire in via teorica ed astratta il discorso sulla contestata illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, essendo invero superfluo ripercorrere tutta l'evoluzione giurisprudenziale in tema di anatocismo da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004
e Cass. 22179/2015 e quella normativa a partire dalla delibera CICR del 9/2/2000, che ha consentito agli istituti di credito, con il rispetto di determinate condizioni, la capitalizzazione infrannuale degli interessi, quanto meno, fino al 31/12/2013 (cfr. ordinanza 16/10/2015 di questo Tribunale e di questo stesso Giudice in accoglimento di ricorso cautelare ex art. 140, 8° comma, D.Lgs. 205/2006), salvo poi -per mera completezza- l'ulteriore intervento con D.L. n° 18 del 14/2/2016, convertito con modificazioni nella L. n° 49 dell'8/4/2016. Analogamente è irrilevante ogni approfondimento astratto in tema di usura, con riferimento a Cass. SU 24675/2017 in tema di usura sopravvenuta e a Cass.
SU 16303/2018 in tema di usura originaria e di incidenza della cms sul tasso soglia nel periodo ante
1/1/2010, così come in tema di cms con riferimento alla legittimità della stessa (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione) ed alla successiva normativa a partire dal D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni nella L. 2/2009 del 28/1/2009 e successivi interventi normativi. Assolutamente generica è la domanda di risarcimento di non meglio precisati danni, patrimoniali e non patrimoniali, da ritenere riferiti -sempre nel capo C)- al de cuius. Al riguardo si ricorda che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione,
17 cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro,
e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005). In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione
(cfr. Cass. SU 26972/2008). Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, manca la prova, ma prima ancora l'allegazione, su pretesi danni patrimoniali e non patrimoniali, genericamente riferiti alla “… lesione della reputazione professionale e personale …” (cfr. citato capo C) del de cuius. Inoltre, quanto alla richiesta liquidazione equitativa, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass.
10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017). Le superiori argomentazioni portato al rigetto anche della domanda restitutoria, formulata al punto H) delle conclusioni attoree. Parte attrice ha richiesto che in ogni caso (cfr. conclusioni: “… Comunque: …”, avverbio posto fra il punto H e i successivi punti da I a P) si provvedesse appunto anche su queste altre domande di accertamento a margine del contratto di conto corrente e di rideterminazione del saldo, se del caso (punto O, in subordine), anche attraverso l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB. Anche con riferimento a dette domande valgono le superiori osservazioni sulla mancata produzione di conferente documentazione contrattuale e contabile da parte degli attori, a ciò tenuti in relazione alla loro posizione processuale, e sulla irrilevanza di una mera declaratoria astratta, avulsa dal dato concreto in ordine all'effettivo e documentabile andamento dei due rapporti sia prima che dopo il decesso dell'originario intestatario. In tale contesto di grave carenza documentale -non sarebbe stata utile la scarsa documentazione in atti e tale da non interessare tutto l'arco temporale su indicato- la richiesta ctu contabile non poteva né può essere ammessa, in quanto la stessa sarebbe solo esplorativa. Le prove costituende non erano e non sono ammissibili, in quanto l'accertamento
18 dell'andamento dei rapporti bancari, sia prima che dopo il decesso dell'originario intestatario, imponeva che ne fosse data adeguata prova documentale, per poi procedere alla ricostruzione contabile dei rapporti in questione. Tali essendo le risultanze di causa, la domanda attrice va rigettata. Risulta in tal modo assorbita ogni altra questione in fatto e in diritto. Atteso l'esito complessivo del giudizio e vista la peculiarità della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate fra tutte le parti (cfr. Corte Cost. 77/2018 in relazione all'art. 92 c.p.c.)”.
Il primo, secondo e sesto motivo di appello vano esaminati congiuntamente essendo tutti fondati sull'assunto dell'erronea valutazione da parte del giudice circa la carenza di legittimazione in proprio dell'appellante, con violazione dell'art. 1833 c.c. per non avere il Tribunale ritenuta operante la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Banca e gli eredi di . Parte_3
Essi non meritano di essere condivisi.
La sentenza di primo grado ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva degli attori in proprio rispetto alle domande, come azionate, di accertamento della nullità contrattuale, risarcimento del danno, ripetizione di indebito. Afferma l'appellante che la nel giudizio di primo grado, CP_3 avrebbe ammesso, in via confessoria, la successione degli eredi all'originario correntista ( Pt_3
) nella titolarità dei contratti da questo stipulati con l'istituto di credito e sostiene di
[...] conseguenza che ciò dimostrerebbe la propria titolarità diretta dell'azione.
Sicché, in primis va rilevato come nella comparsa di costituzione e risposta la non ha affatto CP_3 affermato che gli eredi di erano subentrati al de cuius nella titolarità dei rapporti Parte_3 contrattuali, circostanza che tra l'altro veniva esclusa dagli stessi attori che infatti hanno lamentato di essere stati continuativamente ignorati dalla alla quale imputavano la gestione arbitraria dei CP_3 titoli investiti (cfr. atto di citazione). La invero, si è limitata a contestare tali addebiti CP_3 precisando che, alla morte del de cuius i suoi eredi erano subentrati nella titolarità del patrimonio ereditario ma non certo e sic et simpliciter nei contratti e che l' non ha aveva mai pretermesso CP_5 alcuna loro ragione.
La sentenza impugnata, sul difetto di legittimazione dell'appellante iure proprio ha poi statuito sulla questione rilevando che: a) la mancata deduzione, da parte degli attori, della cointestazione con il del contratto di deposito e di quello di conto corrente attesta la titolarità dei rapporti Parte_3 in capo al solo de cuius;
b) la vendita, da parte degli eredi di , in seguito al decesso Parte_3 di quest'ultimo, di alcune azioni del portafoglio titoli, non dimostrerebbe la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale tra la Banca e gli aventi causa del de cuius perché, pur volendo ritenere che la banca aveva ammesso che gli eredi erano subentrati nel rapporto, tale comportamento non era tale per poter riconoscere che erano stati conclusi per “facta concludentia” nuovi contratti, atteso che tutta la documentazione contabile prodotta dagli attori, anche successiva al decesso tempestivamente
19 portato a conoscenza della banca, si riferiva al vecchio intestatario , a dimostrazione Parte_3 che nessuna volontà negoziale era venuta ad esistenza fra le parti in termini appunto di conclusione di nuovi contratti.
Tali statuizioni, dunque, costituiscono le rationes decidendi del capo di sentenza impugnato.
Sicché, l'appellante si limita a richiamare l'allegato n. 20 della produzione di parte attrice nel giudizio di primo grado che si profila, a giudizio della Corte, inconcludente. Ed invero, esaminando il contenuto del documento n. 20 (consistente in una dichiarazione di “Delega” in favore di Pt_1 da parte degli aventi causa del de cuius intestatario del conto ( e
[...] Parte_4 Parte_2
), si evince che la delega veniva prestata dai dichiaranti “in qualità di eredi di Parte_1 Pt_3
deceduto il 9 Febbraio 2002”, rendendo evidente che non v'era alcuna titolarità del rapporto
[...] iure proprio. Va poi rilevato che nessuna doglianza specifica è stata mossa in ordine alla ratio decidendi che ha escluso la formazione per facta concludentia di contratti autonomi tra gli eredi e la banca, sicché sul punto deve ritenersi sceso il giudicato divenendo così la relativa ragione decisoria irretrattabile.
Una volta esclusa la titolarità in capo agli attori di autonomi rapporti contrattuali, la sentenza prosegue nella valutazione dell'incidenza dell'evento morte escludendo la successione iure hereditatis degli eredi nei rapporti contrattuali già intestati al de cuius e a tal fine affermando che, nel rapporto di conto corrente bancario, nel quale tra le parti opera e prevale il contenuto del contratto di mandato, deve ritenersi che la morte del correntista estingua il rapporto secondo le disposizioni di cui all'art. 1722, comma quarto, c.c.
L'appellante censura la sentenza sostenendo la contraria tesi secondo cui “il conto corrente di corrispondenza così come i contratti bancari non si sciolgono per la morte del correntista. In questo caso, al correntista si sostituiscono invece gli eredi”.
Orbene, il rilievo non può ritenersi sostenibile.
L'art. 1722 comma 4 c.c. espressamente prevede che, salvi i casi di attività d'impresa, la morte del mandante estingue il mandato;
poiché il conto corrente bancario è senz'altro annoverabile tra i rapporti di mandato, correttamente il Tribunale ha ritenuto, in conformità alla giurisprudenza sul punto come richiamata dal giudicante, che la morte del correntista (titolare dei Parte_3 rapporti) aveva estinto il rapporto di conto corrente e quello di conto titoli in deposito da questi accesi.
L'art. 1833 c.c. sul conto corrente ordinario che prevede che “In caso (…) di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto” (secondo comma) è norma posta al di fuori delle disposizioni che regolano i rapporti bancari (che si aprono a seguire con il Capo XVII)
e non è tra quelle (artt. 1826, 1829 e 1832 c.c.) espressamente richiamate dall'art. 1957 c.c. a regolare anche il conto corrente bancario.
20 Anche se le norme dettate in materia di conto corrente bancario non specificano quali siano gli effetti conseguenti al decesso del titolare, tuttavia è possibile ritenere che il conto corrente bancario sia un unico contratto innominato misto, costituito da concorrenti elementi di diversi negozi tipici, con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato, le cui regole, tra l'altro, sono applicabili per la valutazione del comportamento della banca in sede di esecuzione degli incarichi ricevuti (art. 1856 c.c.). Da tale impostazione, discende che al conto corrente bancario non sia applicabile la disciplina del conto corrente ordinario, salvo quanto previsto dall'art. 1857 c.c.
In questa logica interpretativa e, considerando che la morte del mandante costituisce una delle cause di estinzione del mandato (art. 1722 c.c., c. 1, punto 4), consegue che, a seguito della morte del titolare
- o dei contitolari – il conto corrente si estingue. Conseguentemente, nel caso di specie deve ritenersi cessato il rapporto di conto corrente a partire dalla data di decesso del LA come correttamente sostenuto dal primo giudice.
Si condivide dunque il rilievo della sentenza di primo grado circa la carenza di legittimazione degli attori in proprio sulle domande sub A), B) e C) delle conclusioni rese da parte attrice e pertanto i tre motivi sin qui esaminati devono essere rigettati.
Venendo ora al terzo motivo di appello sulla sussistenza di una responsabilità contrattuale in capo alla banca va detto che la sentenza impugnata ha escluso l'accoglimento dell'azione di responsabilità contrattuale, sia con riguardo agli attori in proprio, stante la carenza di legittimazione attiva di questi ultimi, che in ordine alla loro qualità di eredi di;
ciò in quanto, precisa il Tribunale, Parte_3
“detti rapporti si erano estinti alla morte del de cuius”.
L'appellante impugna tali statuizioni sulla base di due censure e cioè, quanto all'azione in proprio, sostenendo che dopo l'apertura della successione “il rapporto è proseguito tra le parti e pertanto sussiste la responsabilità contrattuale” e, quanto all'azione svolta in qualità di erede, affermando che
“in ogni caso sussisteva una responsabilità contrattuale nei confronti di da cui deriva Parte_3 il diritto iure hereditatis degli eredi dello stesso”.
Orbene, la circostanza afferente alla prima censura è stata negata dal Tribunale oltre che come già detto superata dalle stesse allegazioni iniziali di parte attrice;
essa in ogni caso non è stata neppure mai dimostrata dall'appellante, il quale avrebbe dovuto quanto meno allegare le specifiche circostanze documentali che consentissero di accertare lo svolgimento di rapporti contrattuali tra le parti. Allegazioni e prova che non sussistono affatto nella specie.
Quanto alla seconda censura va rilevato che il Tribunale ha espressamente statuito che attesa l'estinzione del rapporto contrattuale bancario alla morte del correntista all'erede che lamenti un danno patrimoniale residua la sola azione extracontrattuale. Sicché, l'appellante non ha elevato alcuna specifica critica al capo di sentenza che ha statuito sulla questione ed essa poiché non confutata si ha
21 per irretrattabile.
Venendo all'esame dei motivi di appello nn. 4 e 5, da esaminarsi in modo congiunto vertendo entrambi sull'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione all'azione risarcitoria aquiliana e sul mancato riconoscimento dell'interruzione di quella contrattuale, deve ritenersi che neppure questi colgono nel segno.
Esclusa l'ammissibilità dell'azione contrattuale ed esaminata la domanda risarcitoria aquiliana, il
Giudice ha ritenuto che si fosse verificata la prescrizione in relazione alla tempestiva eccezione formulata dalla nella comparsa di costituzione e risposta. L'appellante ritiene che la non CP_3 CP_3 avrebbe mai eccepito la prescrizione con riferimento all'azione aquiliana (quinquennale), ma solo quella contrattuale (decennale) e lamenta pure la “violazione del contraddittorio” sul punto.
A tal proposito va rilevato che la nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha sollevato CP_3
l'eccezione di prescrizione su tutta la domanda come compiutamente proposta da parte attrice non limitandola affatto ad alcuna specifica fattispecie. Ed il giudice ha condivisibilmente ritenuto che “..è rimessa al giudice l'identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima, essendo invero sufficiente che la parte interessata abbia tempestivamente eccepito la fattispecie estintiva della prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo e l'inerzia del titolare (cfr. Cass. 2660/2019; Cass. 3903/2010; Cass. 3126/2003)”.
A fronte di detta statuizione l'appellante nulla ha rilevato mancando, in definitiva, qualsiasi specifica doglianza sul capo della sentenza con cui il Giudice ha deciso di poter rapportare l'eccezione processuale svolta alla fattispecie sostanziale dedotta da questi pure qualificata, né sono stati addotti rilievi specifici in ordine alle ragioni per le quali debba ritenersi errata l'operazione di qualificazione come operata dal giudicante.
Tutto ciò rende la questione proposta del tutto inidonea alla riforma della sentenza sul punto.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, va rilevato che il giudice non è affatto tenuto ad anticipare alle parti i motivi della decisione, salvo il caso di questioni che non siano state prospettate dalle parti ma rilevate in via d'ufficio (come è avvenuto nel caso della legittimazione in proprio degli attori). Nella specie, non si ravvisa alcuna violazione del contraddittorio posto che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dalla convenuta e sulla stessa si è potuto svolgere un pieno contraddittorio.
Venendo all'ottavo ed al nono motivo di appello da esaminarsi anch'essi congiuntamente valgano le seguenti considerazioni.
Quanto alla prospettata violazione degli obblighi di condotta il Giudice di prime cure ha preliminarmente osservato che “…la pretesa (poiché non dimostrata n.d.r.) violazione degli obblighi
22 di informazione attiva e passiva e di diligente condotta a tutela degli interessi dei clienti, come imposti dalla normativa primaria e secondaria in tema di intermediazione finanziaria, non è causa di nullità”, richiamando la dominante giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. S.U. 26724/2007), la sentenza gravata correttamente richiama la distinzione fra regole di validità e regole di comportamento, nell'ambito della quale la S.C. ha evidenziato che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative presuppone la violazione di elementi strutturali del contratto (ex art. 1418, 1° comma, c.c. che si riferisce al contratto e non alla condotta delle parti), con la conseguenza che la dedotta illegittimità della condotta posta in essere da una delle parti nell'esecuzione del contratto, pacificamente non ne determina la nullità (salva l'espressa previsione di legge, ipotesi non presente nel caso dedotto).
Il Tribunale ha poi riconosciuto la legittimità formale dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio per essere presente negli stessi la forma scritta e, da ultimo, ha respinto la domanda di annullabilità dei rapporti sulla prospettazione attorea del vizio del consenso, non ravvisandosi integrata quest'ultima, dalla dedotta violazione degli obblighi informativi.
L'appellante lamenta invece la nullità delle operazioni svolte nel rapporto di deposito titoli in quanto il de cuius non avrebbe rivestito la qualità di “operatore qualificato”. Da ciò si vorrebbe far derivare la nullità dei rapporti intercorsi e, a sostegno dell'eccezione, lamenta che i moduli sottoscritti dal correntista risulterebbero compilati “in bianco”, nonché “segnati nella parte dedicata alla sottoscrizione. Tale comportamento si tradurrebbe a suo dire in una evidente sollecitazione alla conclusione del contratto in contrasto con la buona fede, correttezza e trasparenza” e si ribadisce che
“Dalla responsabilità della per omesse informazioni al cliente deriva la nullità Controparte_4 radicale dei contratti stipulati con il Sig. ”. Parte_3
Ebbene, a fronte del detto apparato motivazionale l'appellante si è limitato a reiterare la domanda di nullità dei rapporti contrattuali in conseguenza della, allo stato non dimostrata, violazione degli obblighi informativi da parte della CP_6 la Corte non può che rilevare come la censura mossa, priva di sostanziale argomentazione, sia
[...] inadeguata ad incrinare le statuizioni della sentenza, la quale ha espresso il principio della distinzione tra regole contrattuali e regole di condotta, rilevando che alla pretesa violazione delle seconde non può conseguire alcuna nullità contrattuale.
In ordine al diritto all'esibizione della documentazione contrattuale richiesta va rilevato ed ulteriormente quanto segue.
La sentenza argomenta il rigetto delle domande di nullità dei rapporti di conto corrente e di risarcimento del danno extracontrattuale osservando la genericità delle domande, l'insuperabile carenza di documentazione contabile per il rapporto di conto corrente nonché il “…difetto di
23 conferente allegazione, in ordine alle originarie condizioni pattuite ed alla movimentazione del conto” che hanno reso a giudizio del Tribunale impossibile l'accertamento richiesto.
L'ordine di esibizione è stato rigettato dunque per la genericità della richiesta (carenza dei requisiti)
e poiché avente ad oggetto documenti ultradecennali (oggetto non conferente).
A fronte delle già menzionate statuizioni, l'appellante lamenta la mancata concessione dell'ordine di esibizione da parte del Tribunale, affermando la violazione di legge nel riparto dell'onere della prova in virtù del preteso diritto sostanziale all'esibizione.
L'appellante, in sostanza, si limita ad eccepire di avere svolto le istanze ex art. 119 TUB in forza delle quali ritiene per ciò solo dovuta l'esibizione; e, tuttavia, dall'esame della corrispondenza prodotta dall'appellante, emerge la conferma che la ha compiutamente assolto ai propri obblighi perché CP_3 il LA ha fatto richiesta alla della consegna di “tutta la documentazione attestante i CP_3 movimenti di conto corrente” con missiva del 23 ottobre 2006 (cfr doc. 32, fascicolo parte attrice) e la metteva a disposizione dei richiedenti la documentazione richiesta, come risulta provato CP_3 dalla successiva missiva del 27 novembre 2006, in cui si legge espressamente: “la documentazione da Voi prodotta comprova le ragioni dei miei assistiti” (doc. 31, fascicolo di parte attrice) e nella quale non si reitera più alcuna consegna documentale (poiché già assolta). Ciò dimostra che non sussistono i presupposti sostanziali per l'ordine di esibizione. In ogni caso, la genericità dell'istanza di esibizione formulata dall'appellante esclude la sussistenza anche dei requisiti formali e processuali della stessa, sicché la sentenza sul punto merita sicura conferma.
Venendo infine al decimo motivo di appello, va detto che neppure questo coglie nel segno.
L'appellante reitera le domande di accertamento dell'invalidità del rapporto di conto corrente di cui lamenta la nullità delle condizioni praticate, per indeterminatezza dei tassi ultra legali, pattuizione di commissioni illegittime, l'anatocismo e usura quando la sentenza, sul punto, con motivazione che non è stata specificamente censurata dall'appellante, ha respinto le domande avversarie (“sub B e C”) attesa l'assoluta genericità delle allegazioni avversarie “atteso il generico riferimento in citazione a massime giurisprudenziali sui ben noti profili in tema di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di interessi usurari, di cms, ecc., senza alcuno specifico riferimento al caso di specie, viepiù in difetto di conferente ed esaustiva documentazione contrattuale e contabile fini dall'inizio del rapporto”. Il motivo di appello qui proposto non evidenzia alcuna specificazione delle già menzionate doglianze e, conseguentemente, conferma per ciò solo le statuizioni impugnate.
In ultimo e per completezza va sottolineato che la sentenza di prime cure ha pure rigettato la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non, come riferita al de cuius, per carenza di specifica allegazione e, nell'appello, le dette statuizioni non risultano impugnate.
Da ciò ed in ogni caso deriva che le domande risarcitorie formulate non potranno trovare
24 accoglimento.
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (tabella XII, scaglione 5^) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nella Parte_1 qualità di erede di e avverso la sentenza definitiva del Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Roma, n. 12075/2019, pubblicata il 7.06.2019, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi €12.154 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DO AP -LB TI-
25
Sezione VI civile
R.G. 4771/2019
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 10:40
Presidente Dott. LB TI Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
IN P E NQ Parte_1
Avv. MASSAFRA NICOLA Presente
Avv. ADILARDI MARIA RAFFAELLA
Appellato/i
CP_1
Avv. FIORETTI ANDREA Avv. Pepe presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
LB TI
IC d'TO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. LB TI - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4771/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), in proprio e anche nella qualità di unico erede del Sig. Parte_1 C.F._1
e di rappresentato e difeso, dall'Avv. Nicola Massafra Parte_2 Parte_3 Parte_4
(C.F. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Raffaella Adilardi (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Largo Ecuador n. C.F._3
6, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
con Sede Legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower Controparte_1
A, (C.F. e P. IVA n° ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Andrea Fioretti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata nel suo CodiceFiscale_4 studio in Roma, Lungotevere A. da Brescia n.9, giusta in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
2 Tribunale di Roma, n. 12075/2019, pubblicata il 7.06.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta gli attori e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 proprio e quali eredi di anche per successione da , allegavano che in Parte_3 Parte_4 data 31/8/1994 il de cuius aveva aperto un contratto di depositi titoli presso Controparte_2
(poi ed attualmente ), contraddistinto con il n° 69/302422/4; che Controparte_3 CP_1 in detta occasione gli erano stati fatti firmare moduli prestampati non integralmente compilati e senza neanche l'indicazione del conto corrente su cui avrebbero dovuto essere regolati i rapporti relativi al deposito titoli;
che il de cuius non aveva voluto rilasciare informazioni sulla propria situazione finanziaria;
che inoltre gli era stata concessa un'apertura di credito fino all'importo massimo di € 72.304,00, somma utilizzata per l'acquisto dei titoli azionari;
che a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 58/1998 TUF non era stato modificato il relativo profilo ed in tale situazione il predetto aveva continuato ad operare sul mercato finanziario;
che il de cuius aveva acquistato azioni per un totale di € 414.918,00, consentendo in tal modo la banca al de cuius di continuare ad indebitarsi;
che in data 31/7/2001, quando il bilancio del de cuius era già negativo, erano stati fatti sottoscrivere allo stesso dei moduli prestampati della , con Controparte_3 spazi lasciati in bianco ovvero con errate indicazioni dei numeri di conto corrente ordinario e speciale;
che alla data del decesso (9/2/2002) il conto corrente presentava una esposizione in conto corrente di - € 69.254,22 ed un valore portafoglio titoli di € 142.568,43, con conseguente saldo attivo di €73.314,21; che in data 4/3/2002 essi attori, unitamente all'altro erede Parte_4
(successivamente deceduta), avevano richiesto alla predetta una dichiarazione Controparte_3 attestante la consistenza delle posizioni del de cuius alla data del decesso;
che la convenuta CP_1
non aveva inviato alcuna comunicazione ed aveva lasciato tutte le posizioni nelle medesime
[...] condizioni in cui si trovavano al momento del decesso dell'originario intestatario, lasciando così che continuassero a maturare gli interessi passivi relativi alla posizione di affidamento sul conto corrente, cui era stato attribuito il n° 000002882444, e che i titoli, ancora presenti in portafoglio, fossero in balia del mercato;
che sin dall'inizio del rapporto la convenuta aveva applicato l'anatocismo, con ingente disquilibrio fra tassi attivi e tassi passivi;
che la banca non aveva fornito agli eredi alcuna informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni in essere né, tanto meno, era pervenuto l'estratto conto relativo ai conti del de cuius;
che nel dicembre del
2003 esso attore , non avendo informazioni dalla banca e temendo un aggravamento Parte_1 della situazione contabile, previa autorizzazione degli altri coeredi era riuscito a vendere alcuni titoli
(Mediaset), presenti nel portafoglio;
che avrebbe voluto procedere alla vendita anche degli altri titoli, ma che ciò gli era stato impedito dai funzionari dell'agenzia bancaria, atteso che asseritamente
3 l'unica operazione possibile era quella di vendere tutti i titoli contestualmente al saldo della posizione passiva del conto corrente;
che senza esito erano state le richieste e i tentativi di bonaria definizione della controversia;
che nel frattempo era deceduta anche , madre di essi Parte_4 attore e moglie del de cuius;
che senza esito era stata la procedura di mediazione, per cui si era reso necessario adire l'Autorità giudiziaria;
che il rapporto di intermediazione era viziato e nullo per violazione della normativa di settore, mentre, quanto al conto corrente, la banca non si era adeguata alla normativa in tema di anatocismo, di interessi usurari, di commissioni, il tutto come meglio indicato in citazione. Tanto premesso, gli attori rassegnavano in citazione le seguenti conclusioni, come richiamate all'udienza di p.c.: “ … contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi tutti sopra esposti: A) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti relativi alle operazioni sui titoli o comunque annullarli per vizio del consenso o per violazione della l.1/1991, del regolamento Consob 11522/1998
e del D.lgs. 385/1993 TUF, con contestuale condanna della banca convenuta alla ripetizione di tutte le somme investite in forza dei contratti stessi, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. B) Accertare e dichiarare l'invalidità assoluta e/o relativa del contratto di conto corrente e di ogni altro eventuale rapporto di credito e delle clausole predisposte senza una regolare trattativa e pattuizione scritta, anche per ciò che atteneva agli interessi legali e/o ultralegali, anatocismo, commissioni e costi vari, comunque in contrasto con le vigenti direttive di settore e norme di legge, nonché per tutti quegli addebiti di somme non dovuti e mai autorizzati e per ogni omessa registrazione di partita nei termini. C) Accertare l'avvenuta applicazione da parte della di un anatocismo in contrasto con l'art. 1283 c.c. e con la legge CP_3
n. 108/96, con la conseguente condanna della alla restituzione di tutte le somme indebitamente CP_3 riscosse e addebitate, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed al maggior danno ex art. 1224 c.c., ed oltre al risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale per lesione della reputazione professionale e personale nella misura che verrà liquidata in via equitativa nella misura che risulterà in corso di causa e/o anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.. D) In via subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione dei suddetti rapporti contrattuali a far data dalla morte del Sig. con Parte_3 ogni conseguenza di legge. E) Accertare e dichiarare comunque l'illegittimità dell'applicazione dei tassi e delle condizioni contrattuali successivamente all'estinzione medesima. F) Accertare e dichiarare comunque la nullità e l'invalidità dei contratti per gli stessi vizi che inficiavano il rapporto con in relazione alla posizione di ogni singolo erede. G) Condannare la Parte_3 CP_1 al pagamento della somma di € 73.314,21 (pari al saldo di valore al momento del decesso) e
[...] ciò anche a titolo di risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale in ragione della mancata estinzione delle posizioni al momento del
4 decesso, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali. H) Condannare l' Controparte_1 alla ripetizione di quanto già indebitamente corrisposto a titolo di interessi anatocistici, oneri e spese non dovute, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Comunque: I) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole al dante causa degli esponenti senza pattuizione sottoscritta dal correntista e senza alcuna preventiva comunicazione;
J) Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente dedotto ed al suo scoperto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al Sig. ; K) In alternativa a seguito di esibizione e/o Parte_3 produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
L) Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in aggiunta agli interessi passivi;
M)
Ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dal
Sig. alla N) Rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari Parte_3 Controparte_1 in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. O) In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93). P)
In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione del complessivo Controparte_1 importo che risulterà nel corso dell'istruttoria a seguito di CTU, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versato indebitamente dal Sig. e dai suoi aventi causa, ovvero Parte_3 in subordine condannare la al pagamento dell'importo sopra dedotto come Controparte_4 verrà determinato in corso di causa, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara
5 antistatario”. Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta che concludeva Controparte_1 per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta, come di seguito richiamate all'udienza di p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: A1) - In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione al contratto di deposito titoli acceso il 31/08/1994 (già poi oggi facente Controparte_2 Controparte_3 capo ad e distinto con il n. 69/302422/4 ed al contratto di conto corrente n. 2882444 Controparte_1 di qualsiasi pretesa restitutoria per operazioni anteriori al 4 maggio 2006 e per l'effetto dichiarare prescritte e irripetibili le somme pretese a titolo di indebito anteriori a tale data e in ogni caso ritenersi prescritta qualsiasi pretesa restitutoria per operazioni anteriori al decesso del Signor
EC avvenuto il 9 febbraio 2002; B - Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dai Pt_3
Signori e in quanto infondate in fatto e diritto prescritte e non provate Parte_1 Parte_2 per i motivi di cui in narrativa. C - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Concessi i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita solo documentalmente;
infatti con ordinanza riservata 19/4/2017, oltre a porre d'ufficio “… la questione della legittimazione attiva degli attori in proprio, in relazione ai rapporti bancari intestati al de cuius …”, era evidenziato che la causa fosse comunque matura per la decisione sulla base della documentazione in atti e, implicitamente, che non fosse necessaria ulteriore attività istruttoria. All'udienza del 19/11/2018 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei richiesti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 gg) e di repliche (ulteriori 20 gg): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 7/2/2019”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta ogni domanda di parte attrice;
compensa per intero le spese di lite”.
Avverso la sentenza in proprio e anche nella qualità di unico erede di Parte_1 Pt_2
e ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni:
[...] Parte_3 Parte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in riforma della impugnata sentenza di primo grado ed in accoglimento dei motivi esposti, A) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti relativi alle operazioni sui titoli o comunque annullarli per vizio del consenso o per violazione della l. 1/1991, del regolamento Consob 11522/1998 e del D.lgs. 385/1993 TUF, con contestuale condanna della banca convenuta alla ripetizione di tutte le somme investite in forza dei contratti stessi, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. B)
Accertare e dichiarare l'invalidità assoluta e/o relativa del contratto di conto corrente e di ogni altro eventuale rapporto di credito e delle clausole predisposte senza una regolare trattativa e pattuizione scritta, anche per ciò che atteneva agli interessi legali e/o ultralegali, anatocismo, commissioni e costi vari, comunque in contrasto con le vigenti direttive di settore e norme di legge, nonché per tutti
6 quegli addebiti di somme non dovuti e mai autorizzati e per ogni omessa registrazione di partita nei termini. C) Accertare l'avvenuta applicazione da parte della di un anatocismo in contrasto CP_3 con l'art. 1283 c.c. e con la legge n. 108/96, con la conseguente condanna della alla CP_3 restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse e addebitate, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed al maggior danno ex art. 1224 c.c., ed oltre al risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale per lesione della reputazione professionale e personale nella misura che verrà liquidata in via equitativa nella misura che risulterà in corso di causa e/o anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.. D) In via subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione dei suddetti rapporti contrattuali a far data dalla morte del Sig. con ogni conseguenza di legge. E) Accertare e Parte_3 dichiarare comunque l'illegittimità dell'applicazione dei tassi e delle condizioni contrattuali successivamente all'estinzione medesima F) Accertare e dichiarare comunque la nullità e l'invalidità dei contratti per gli stessi vizi che inficiavano il rapporto con in relazione alla Parte_3 posizione di ogni singolo erede. G) Condannare la al pagamento della somma di € Controparte_1
73.314,21 (pari al saldo di valore al momento del decesso) e ciò anche a titolo di risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale in ragione della mancata estinzione delle posizioni al momento del decesso, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali. H) Condannare l' alla ripetizione di quanto già Controparte_1 indebitamente corrisposto a titolo di interessi anatocistici, oneri e spese non dovute, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Comunque: I) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole al dante causa degli esponenti senza pattuizione sottoscritta dal correntista e senza alcuna preventiva comunicazione;
J) Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente dedotto ed al suo scoperto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al Sig. ; K) In alternativa a seguito di esibizione e/o Parte_3 produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
L) Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in aggiunta agli interessi passivi;
M)
7 Ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dal
Sig. alla N) Rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari Parte_3 Controparte_1 in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. O) In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93). P)
In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione del complessivo Controparte_1 importo che risulterà nel corso dell'istruttoria a seguito di CTU, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versato indebitamente dal Sig. e dai suoi aventi causa, ovvero Parte_3 in subordine condannare la al pagamento dell'importo sopra dedotto come Controparte_4 verrà determinato in corso di causa, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio la quale ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti: In via preliminare 1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande formulate dall'appellante in relazione al contratto di deposito titoli acceso il 31/08/1994 (già poi oggi Controparte_2 Controparte_3 facente capo ad e distinto con il n. 69/302422/4 ed al contratto di conto corrente n. Controparte_1
2882444 in relazione a qualsiasi pretesa restitutoria e/o risarcitoria per operazioni anteriori al 4 maggio 2006 e per l'effetto dichiarare prescritte e irripetibili le somme pretese a titolo di indebito anteriori a tale data e in ogni caso ritenersi prescritta qualsiasi pretesa restitutoria e/o risarcitoria per operazioni anteriori al decesso del Signor LA EC avvenuto il 9 febbraio 2002; Nel merito 2) Rigettare tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e diritto, prescritte e non provate per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. 3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2019, la Corte ha respinto le richieste istruttorie dell'appellante e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
8 L'appello proposto da è articolato in dieci motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “motivazione insufficiente, contradditoria ed erronea in ordine alla mancata legittimazione in proprio – mancata valutazione di tutti gli elementi istruttori in ordine alla volontà di prosecuzione del rapporto”, parte appellante lamenta l'erronea statuizione in ordine alla carenza di legittimazione attiva in proprio degli attori. Deduce, a tal proposito, che ciò sarebbe smentito dalla documentazione prodotta e nello specifico dal documento n.20 “delega per le operazioni di conto corrente intestato a fu ”. Da quest'ultimo documento si Parte_3 evincerebbe, infatti, la legittimazione anche iure proprio degli eredi di . Parte_3
Con il secondo motivo di appello, rubricato “motivazione insufficiente, contradditoria ed erronea in ordine natura subordinata della domanda di accertamento dell'estinzione dei rapporti a far data dalla morte del sig. volanti secondo. ii. motivazione insufficiente, contradditoria ed errore di diritto in ordine all'applicazione dell'art. 1833 c.c..”, si impugna la sentenza di prime cure asserendosi che il contratto di corrispondenza, così come i contratti bancari, non si estinguerebbero per morte del correntista. Pertanto, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, al correntista si sostituiscono gli eredi e, nel caso di specie, troverebbe inoltre applicazione l'art. 1833 c.c. e quindi la successione nei contratti bancari che sarebbe comprovata peraltro dalla stessa condotta della banca.
Con il terzo motivo rubricato “motivazione insufficiente, contradditoria ed erronea in ordine all'insussistenza di una responsabilità contrattuale – esistenza di una responsabilità contrattuale trasmessa iure hereditatis oltre che una responsabilità contrattuale diretta nei confronti degli eredi succeduti nel contratto”, il contesta la sentenza di primo grado in quanto questa avrebbe Pt_3 erroneamente escluso la responsabilità contrattuale, partendo dall'erroneo presupposto che gli attori non erano state parti dei due contatti e che tali rapporti si sarebbero estinti con la morte del de cuius.
Il invece, sostiene che il rapporto sarebbe proseguito tra le parti, con conseguente Pt_3 configurabilità sia di una responsabilità contrattuale trasmessa iure hereditatis agli eredi di Pt_3
, sia di una responsabilità contrattuale diretta nei confronti degli eredi succeduti nel contratto.
[...]
Con il quarto motivo di appello, rubricato “errore di diritto in relazione alla eccepita prescrizione – violazione del principio di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato in relazione alla prescrizione quinquennale. Mancata valutazione della circostanza che l'unica eccezione di prescrizione invocata fosse quella attinente all'azione di ripetizione dell'indebito fondata sull'illegittimità degli addebiti effettuati su conto (correttamente eccepita la prescrizione decennale) e non già la prescrizione in ordine alla richiesta di domande risarcitorie extracontrattuali
(diversa anche per durata oltre che per oggetto). Mancata decorrenza della prescrizione decennale eccepita in ragione degli atti interruttivi in atti”, il contesta la sentenza di primo grado posto Pt_3 che l'unica eccezione di prescrizione invocata dalla banca sarebbe quella attinente all'azione di
9 ripetizione dell'indebito fondata sulla illegittimità degli addebiti effettuati su conto corrente relativa alla domanda restitutoria;
la non aveva eccepito la prescrizione quinquennale della domanda CP_3 di risarcimento extracontrattuale e, pertanto, il giudice, nel valutare la corretta durata della prescrizione eccepita, non avrebbe potuto estendere il proprio giudizio fino a ricomprendere la richiesta di prescrizione ad altre domande.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “violazione del principio del contraddittorio per mancata attivazione dello stesso in ordine alla prescrizione quinquennale autonomamente attivata dal tribunale”, l'appellante si duole della violazione del principio del contraddittorio sulla applicazione della prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità extracontrattuale.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “motivazione insufficiente –contradditoria ed erronea in ordine al rigetto delle domanda sub a) b) e c) – legittimazione in proprio degli attori”, si censura la sentenza, per omessa e contraddittoria motivazione nel capo relativo al rigetto delle domande proposte, rigetto fondato sulla base dell'erronea statuizione in ordine alla carenza di legittimazione attiva degli attori.
Con il settimo motivo di appello, parte appellante lamenta che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, gli eredi erano subentrati nella posizione del de cuius ed essi, pertanto, avrebbero il diritto di eccepire vizi afferenti ai rapporti contrattuali esistenti in capo allo stesso. Inoltre, rileva la nullità per carenza o illegittimità della causa o per contrarietà alle norme imperative dei contratti bancari sottoscritti tra le parti. Nello specifico, si duole della violazione dei criteri generali di buona fede e correttezza.
Con l'ottavo motivo di appello, rubricato “omesse informazioni per un investimento consapevole e informato del sig. LA EC e conseguente nullità dei contratti”, inoltre, si invoca la nullità dei contratti in quanto sarebbero state omesse informazioni che avevano impedito al
LA un investimento consapevole ed informato. Più nel dettaglio, si sostiene la violazione del combinato disposto degli artt. 21, comma 1, lettera b, TUF e 28, commi 1 e 2, reg. Consob 1° luglio
1998 n. 11522, posto che dalla stessa documentazione prodotta dalla sarebbe risultato che al CP_3
LA venivano fatti firmare moduli prestampati ed in bianco senza che gli fossero fornite informazioni sulla propria situazione finanziaria;
omessa informazione da cui deriverebbe la nullità dei contratti dallo stesso stipulati.
Con il nono motivo di appello, rubricato “motivazione insufficiente, erronea e contradditoria – violazione della normativa in ordine al riparto dell'onere della prova in materia di operazioni bancaria. e richiesta di esibizione dei conti corrente – diritto sostanziale all'esibizione della documentazione relativa ai rapporti dedotti”, il si duole del mancato ordine di esibizione e Pt_3 produzione della documentazione richiesta. Asserisce che il giudice, nel non accogliere le richieste
10 di esibizione dei documenti richiesti, si sarebbe discostato dai pronunciamenti della Suprema Corte.
Infine, lamenta la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse ed invoca la nullità dei contratti in quanto nei rapporti di conto corrente la avrebbe addebitato interessi CP_3 debitori ultralegali pattuiti in violazione dell'art. 1284 c.c.
Con il decimo motivo di appello rubricato illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
nullità dei contratti in quanto riferito ad uso piazza – superamento tasso soglia” il LA contesta il mancato riconoscimento della nullità delle condizioni del conto corrente per anatocismo, interessi ultra-legali, rinvio ad uso piazza ed usura.
La sentenza impugnata ha così motivato: “Per facilità espositiva si evidenzia che verrà usato genericamente il termine banca per indicare la convenuta anche laddove, tenuto Controparte_1 conto dei riferimenti temporali, più correttamente si dovrebbe far riferimento a Controparte_2 ovvero (poi) a La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata.
[...] Controparte_3
Preliminarmente va osservato, per quanto occorrer possa anche alla luce dell'art. 189, 2° comma,
c.p.c., che con la richiamata ordinanza riservata 19/4/2017 la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti e ritenuta quindi non necessaria ulteriore attività istruttoria,
è stata rinviata per la decisione su tutte le questioni sia preliminari che di merito e che la questione sulla legittimazione degli attori in proprio è stata evidentemente posta ai fini e per gli effetti dell'art. 101, 2° comma, c.p.c. (cfr. citata ordinanza: “ … ritenuto necessario porre d'ufficio la questione della legittimazione attiva degli attori in proprio, in relazione ai rapporti bancari intestati al de cuius;
ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti;
p.q.m.
pone la questione d'ufficio come da parte motiva;
rinvia all'udienza del 19/11/2018 ore 9,30 per p.c. …”).
Non vi è contestazione, anche alla luce delle difese della convenuta, sulla qualità degli attori come eredi di e di e sulla legittimazione attiva di costoro appunto come Parte_3 Parte_4 eredi dell'intestatario dei contratti ossia il de cuius . In comparsa conclusionale di Parte_3 parte attrice è dato leggere che “… In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, atteso che la questione
è stata sollevata d'ufficio dopo lo scadere dei termini previsti dall'art. 183 c.p.c. per la produzione dei documenti, si chiede di essere rimessi in istruttoria ed essere autorizzati al deposito della documentazione attestante la qualità di eredi (qualità mai contestata da controparte) di Pt_3
e . …”, ma l'istanza è ultronea, in quanto -come detto- è stata posta d'ufficio
[...] Parte_4 la questione della legittimazione attiva solo ed esclusivamente con riferimento alle pretese avanzate dagli attori in proprio (cfr. intestazione dell'atto di citazione). Poiché non è stata prospettata alcuna cointestazione con il de cuius né del contratto di deposito né del contratto di conto corrente, gli attori sono sicuramente carenti di legittimazione ad agire in proprio. La circostanza che l'attore Pt_5
asseritamente delegato dagli altri coeredi, possa essere riuscito a vendere delle azioni
[...]
11 ricomprese nel portafoglio titoli, intestato al de cuius, e che -a detta della banca (cfr. comparsa di risposta)- gli eredi sarebbero subentrati nel rapporto non è tale da far ritenere che siano stati conclusi per facta concludentia nuovi contratti -trattandosi di nullità di protezione, il difetto di forma ex artt. 23 TUF e 117 e 127, 2° comma, TUB potrebbe essere eccepito solo dal cliente-, atteso che tutta la documentazione contabile prodotta dagli attori, anche successiva al decesso tempestivamente portato a conoscenza della banca, si riferisce al vecchio intestatario , a Parte_3 dimostrazione che alcuna volontà negoziale era venuta ad esistenza fra le parti in termini appunto di conclusione di nuovi contratti. Dunque anche da questo punto di vista, va rilevato il difetto di legittimazione in proprio degli attori. Appare a questo punto necessario modificare l'ordine dell'esame delle conclusioni attoree, iniziando subito dalle conclusioni sub D), formalmente svolte in via subordinata, e valutare subito l'incidenza dell'evento morte sul contratto di deposito titoli e sul conto corrente bancario in essere con la banca al momento del decesso del de cuius. Al riguardo vi è contrasto in dottrina e giurisprudenza fra chi ritiene che, a seguito della morte del titolare, il rapporto si estingua e chi invece propende non per lo scioglimento del rapporto, ma per la sostituzione degli eredi all'originario titolare. Già in passato il Giudice ha avuto modo di evidenziare che, data la natura del contratto di conto corrente bancario, riconducibile al rapporto di mandato, appare preferibile la soluzione che ricomprende, tra le cause di risoluzione del contratto di conto corrente bancario, anche la morte del titolare (art. 1722, 1° comma, n° 4, c.c.), con conseguente automatica estinzione del rapporto con il decesso del titolare (cfr. Cass. 5264/2000: “Nell'ipotesi in cui la banca abbia ricevuto dal correntista l'incarico di procedere all'accredito dei ratei di pensione erogatigli dall'Inps, può procedere al recupero delle somme corrispondenti agli accrediti di pensione eventualmente effettuati successivamente alla morte del correntista - pensionato, giacché la morte determina l'estinzione del rapporto di mandato, con conseguente mancanza di causa dei successivi accrediti, nonché lo scioglimento del rapporto di conto corrente, con relativo impedimento ed ogni ulteriore operazione”).
Se la morte dell'intestatario di un conto corrente bancario determina lo scioglimento del rapporto,
è conseguenziale che non sarebbero legittimi gli atti compiuti dalla banca sul conto successivamente alla formale conoscenza dell'evento; quindi risulterebbero non consentiti tutti gli addebiti effettuati e contabilizzati sul conto corrente successivamente alla data in cui la banca venga posta a conoscenza del decesso del correntista e quindi dal momento in cui la stessa non poteva ignorare l'avvenuta estinzione del rapporto di conto corrente. Lo stesso discorso vale in generale per i contratti di deposito titoli, attesa anche in questo caso la riconducibilità al genus del contratto di mandato. Al riguardo in comparsa di risposta, con riferimento alle deduzioni attoree sul fatto che “
…, a seguito del decesso del signor , la banca avrebbe omesso di dare custodia ai Parte_3
12 titoli e alle giacenze sul conto …”, la convenuta ne ha contestato la fondatezza “ …, essendo del tutto evidente che gli eredi, prontamente subentrati al correntista titolare (v. doc. 4 del fascicolo avversario, dichiarazione eredi del 4 marzo 2002), sono stati in ogni tempo nella piena autonomia gestionale dei rapporti in questione, come del resto dagli stessi riconosciuto nella propria ricostruzione dei fatti, la cui gestione non può oggi essere posta … a carico e alla responsabilità della banca, del tutto estranea all'andamento dei detti rapporti …” (cfr. comparsa di risposta)
Dunque si deve ritenere (art. 115 c.p.c.) che la banca fosse a conoscenza della morte dell'intestatario fin da poco dopo il decesso (9/2/2002). Se -come detto- l'evento morte rileva in ordine all'estinzione del rapporto di conto corrente bancario e di deposito titoli e se gli attori nella qualifica hanno eccepito che la banca avrebbe illegittimamente continuato ad applicare condizioni illegittime (punti
E ed F delle conclusioni), si deve passare all'esame del punto G) delle conclusioni attoree, in cui parte attrice ha fatto riferimento alla responsabilità risarcitoria della convenuta tanto in termini di responsabilità extracontrattuale quanto in termini di pretesa responsabilità contrattuale, atteso il riferimento alla “… violazione del principio di buona fede …”. Sicuramente è da escludere il riferimento alla responsabilità contrattuale, atteso che gli attori nella qualifica non erano parti dei due contratti e che detti rapporti si erano estinti alla morte del de cuius, per cui si deve esaminare la domanda risarcitoria in relazione alla prospettata responsabilità aquiliana, con riferimento ad un preteso danno pari alla differenza fra il saldo attivo del portafoglio titoli ed il saldo negativo del conto corrente e quindi alla mancata restituzione della differenza, asseritamente esistente alla data del decesso dell'originario intestatario. A questo punto è necessario passare all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio in data
26/10/2016 in relazione all'udienza indicata in citazione per il 15/11/2016, anche con riferimento all'ipotesi degli effetti della morte come causa di estinzione dei due contratti. Orbene, ricordato che
è rimessa al giudice l'identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima, essendo invero sufficiente che la parte interessata abbia tempestivamente eccepito la prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo e l'inerzia del titolare (cfr. Cass. 2660/2019; Cass. 3903/2010; Cass. 3126/2003), si osserva che pacificamente gli attori erano a conoscenza dei due contratti quanto meno dal marzo del 2002, epoca a cui risale la richiesta 'di stato di consistenza' “… riferita alla data del decesso e in relazione: a tutti i rapporti a credito e debito e deposito titoli …” (cfr. doc. 4 di parte attrice: raccomandata 4/3/2002); quindi quanto meno dal marzo del 2002 gli attori nella qualifica potevano attivarsi per far valere le loro ragioni. Con riferimento alla domanda di risarcimento danni (citato punto G delle conclusioni attoree: “ … Condannare la al pagamento della somma di € 73.314,21 (pari al saldo Controparte_1
13 di valore al momento del decesso) e ciò anche a titolo di risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale in ragione della mancata estinzione delle posizioni al momento del decesso, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali), si osserva, in base alla ragione più liquida (cfr. Cass. 11458/2018) e a prescindere da ogni questione sulla consistenza attuale del preteso danno patrimoniale, che è maturata la prescrizione quinquennale con riferimento alla domanda di risarcimento danno extracontrattuale. Gli attori nella qualifica hanno prodotto la raccomandata 4/4/2007, anticipata via fax in pari data e poi pervenuta a mezzo posta il 16/4/2007 (cfr. doc. 3 di parte attrice), che, quand'anche la si volesse intendere come efficace ai fini dell'affermata volontà di considerarla “… quale atto interruttivo di prescrizione e di costituzione di messa in mora …” (cfr. citato doc. 3), la stessa sarebbe comunque successiva al quinquennio di legge. Gli attori hanno prodotto anche due precedenti raccomandate e precisamente del 23/10/2016 (cfr. doc. 32) e del 27/11/2006 (cfr. doc. 31), in risposta -quest'ultima- a raccomandata 6/11/2006 di (cfr. doc. 33), quindi entro il quinquennio dal marzo del Controparte_1
2002, ma le stesse, nonostante il richiamo al conto corrente di appoggio, si riferiscono agli investimenti ed al contratto di deposito, come risulta evidente dal richiamo al TUF ed al Regolamento
Consob ed alla tematica della mancanza di informazioni attive e passive in tema appunto di consenso informato quanto agli investimenti;
quindi a tutto concedere l'interruzione della prescrizione quinquennale potrebbe valere con riferimento al contratto di deposito. In ogni caso, anche a voler ritenere efficace l'interruzione quinquennale in relazione ad entrambi i contratti, si osserva che dopo il novembre del 2006 non risultano altri tempestivi atti di interruzione della prescrizione quinquennale, tanto è vero che il primo atto interruttivo successivo risulta l'avvio della mediazione obbligatoria ex D.Lgs 28/2010 dell'aprile 2016 (cfr. docc. 1 e 2 di parte attrice). In conclusione la domanda risarcitoria, di cui al punto G delle conclusioni attoree, va rigettata per intervenuta prescrizione. Tornando alle domande, svolte in via principale, di cui ai punti A, B e C, valgono le seguenti osservazioni. Qualora le domande fossero intese con riferimento agli attori in proprio, valgono le superiori considerazioni sul difetto di legittimazione attiva. Considerando invece gli attori come agenti nella qualifica di eredi, si osserva che le domande non potrebbero riguardare la validità di rapporti comunque estinti al momento del decesso del de cuius, se non nell'ottica di domande restitutorie per somme in ipotesi diverse da quelle indicate in citazione -precisamente € 73.314,21, pari all'allegata differenza, alla data del decesso, fra valore portafoglio titoli per € 142.568,43 ed esposizione in conto corrente per € 69.254,22- e poste alla base della superiore domanda sub D, di cui già si è detto. In ordine alla domanda sub A ('Accertare e dichiarare la nullità dei contratti relativi alle operazioni sui titoli o comunque annullarli per vizio del consenso o per violazione della l.1/1991, del regolamento Consob 11522/1998 e del D.lgs. 385/1993 TUF, con contestuale condanna
14 della banca convenuta alla ripetizione di tutte le somme investite in forza dei contratti stessi, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo'), è sufficiente ricordare, a prescindere da ogni altra considerazione, che la pretesa violazione degli obblighi di informazione attiva e passiva e di diligente condotta a tutela degli interessi dei clienti, come imposti dalla normativa primaria e secondaria in tema di intermediazione finanziaria, non è causa di nullità. Al riguardo, rilevato che le contestazioni in citazione riguardano proprio l'asserita violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria con eccepita omessa corretta informazione attiva e passiva in favore del de cuius e quindi con eccepita negligenza nella condotta dell'intermediario, è sufficiente ricordare l'insegnamento della Cassazione (cfr. Cass.
SU 26724/2007), che, riprendendo la nota distinzione fra regole di validità e regole di comportamento, ha sostanzialmente evidenziato che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula che siffatta violazione attiene ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”), con la conseguenza che l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto ovvero nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c.. Anche la violazione di regole di comportamento può quindi in ipotesi portare all'invalidità del contratto, ma questo avviene solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge: nulla risulta al riguardo. Si tratta di orientamento talmente pacifico (cfr. Cass. 8462/2014; Cass. 2414/2016; Cass. 11401/2016), che non appare necessario soffermarsi oltre. L'unico profilo di nullità è previsto con riferimento alla necessità (art. 23 D.Lgs 58/1998 TUF) della forma scritta del contratto-quadro, ma non anche dei singoli ordini di investimento, e nel caso di specie la convenuta ha prodotto, come propri docc. 5, 6 e 7 allegati alla memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c., copia rispettivamente del contratto deposito titoli su c/31104/2 del
31/08/1994 con annessa scheda profilo rischio cliente del 26/05/1998; del contratto ordini strumenti finanziari del 31/7/2001 e del contratto per ordini su contratti a termine future su indice di Borsa del
28/10/1997. Miglior sorte non arride alla domanda di annullamento “… dei contratti relativi alle operazioni sui titoli …”, atteso che l'eventuale violazione degli obblighi di condotta e di informazione al cliente, posta a base di domanda di annullamento, potrebbe, se fondata, rilevare solo in termini di inadempimento contrattuale, ma non anche in termini di vizio del consenso (cfr. Cass. 18039/2012).
Per quanto riguarda la domanda sub B ('Accertare e dichiarare l'invalidità assoluta e/o relativa del contratto di conto corrente e di ogni altro eventuale rapporto di credito e delle clausole predisposte
15 senza una regolare trattativa e pattuizione scritta, anche per ciò che atteneva agli interessi legali e/o ultralegali, anatocismo, commissioni e costi vari, comunque in contrasto con le vigenti direttive di settore e norme di legge, nonché per tutti quegli addebiti di somme non dovuti e mai autorizzati e per ogni omessa registrazione di partita nei termini') e quella sub C ('Accertare l'avvenuta applicazione da parte della di un anatocismo in contrasto con l'art. 1283 c.c. e con la legge n. 108/96, con CP_3 la conseguente condanna della alla restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse e CP_3 addebitate, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed al maggior danno ex art. 1224 c.c., ed oltre al risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede e per responsabilità extracontrattuale per lesione della reputazione professionale e personale nella misura che verrà liquidata in via equitativa nella misura che risulterà in corso di causa e/o anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.'), se ne rileva l'assoluta genericità, atteso il generico riferimento in citazione a massime giurisprudenziali sui ben noti profili in tema di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di interessi usurari, di cms, ecc., senza alcuno specifico riferimento al caso di specie, viepiù in difetto di conferente ed esaustiva documentazione contrattuale e contabile fini dall'inizio del rapporto. In tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio va ribadito che, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto
(c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre la documentazione contrattuale e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017;
Cass. 4372/2018, in motivazione). Nel caso di specie, si osserva che nella memoria ex art. 183/6 n°
2 c.p.c. parte attrice ha insistito nella richiesta di emissione di ordine di esibizione, istanza affinché
“ … anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 comma 4 del T.u.b., …(il)... G.I. voglia ordinare l'acquisizione del contratto base, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti bancari impugnati, e degli altri conto correnti richiamati in premessa, nonché di un completo rendiconto (che, indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto). Si richiede altresì
16 l'esibizione di tutti gli estratti relativi al rapporto in oggetto con relative ricevute attestanti l'invio al
Sig. LA o ai suoi eredi nonché l'esibizione di tutta la documentazione relativa a detto rapporto
…”. Al riguardo si ribadisce, stante l'assoluta genericità della richiesta, l'inammissibilità di un ordine di esibizione di così ampia portata senza specifica indicazione della documentazione richiesta, di cui non è stata neanche indicata l'effettiva sussistenza (cfr. citata istanza: “… di quanto altro inerente ai rapporti bancari impugnati …”) ovvero l'impossibilità di acquisizione in altro modo. In ogni caso va ricordato che per legge l'ostensione documentale sarebbe comunque limitata al decennio anteriore alla richiesta, per cui non sarebbe coperto l'intero arco temporale del rapporto per procedere in talo modo ad una compiuta e coerente ricostruzione della contabilità dalla data di apertura del rapporto contrattuale. La mancanza della documentazione contabile, relativamente all'intera durata del rapporto di conto corrente che qui ci occupa, e la stessa situazione di incertezza, in difetto di conferente allegazione, in ordine alle originarie condizioni pattuite ed alla movimentazione del conto rende impossibile effettuare il ricalcolo richiesto dalla parte attrice, a ciò conseguendo l'integrale rigetto delle domande dalla stessa proposte. E' pertanto irrilevante approfondire in via teorica ed astratta il discorso sulla contestata illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, essendo invero superfluo ripercorrere tutta l'evoluzione giurisprudenziale in tema di anatocismo da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004
e Cass. 22179/2015 e quella normativa a partire dalla delibera CICR del 9/2/2000, che ha consentito agli istituti di credito, con il rispetto di determinate condizioni, la capitalizzazione infrannuale degli interessi, quanto meno, fino al 31/12/2013 (cfr. ordinanza 16/10/2015 di questo Tribunale e di questo stesso Giudice in accoglimento di ricorso cautelare ex art. 140, 8° comma, D.Lgs. 205/2006), salvo poi -per mera completezza- l'ulteriore intervento con D.L. n° 18 del 14/2/2016, convertito con modificazioni nella L. n° 49 dell'8/4/2016. Analogamente è irrilevante ogni approfondimento astratto in tema di usura, con riferimento a Cass. SU 24675/2017 in tema di usura sopravvenuta e a Cass.
SU 16303/2018 in tema di usura originaria e di incidenza della cms sul tasso soglia nel periodo ante
1/1/2010, così come in tema di cms con riferimento alla legittimità della stessa (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione) ed alla successiva normativa a partire dal D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni nella L. 2/2009 del 28/1/2009 e successivi interventi normativi. Assolutamente generica è la domanda di risarcimento di non meglio precisati danni, patrimoniali e non patrimoniali, da ritenere riferiti -sempre nel capo C)- al de cuius. Al riguardo si ricorda che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione,
17 cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro,
e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005). In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione
(cfr. Cass. SU 26972/2008). Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, manca la prova, ma prima ancora l'allegazione, su pretesi danni patrimoniali e non patrimoniali, genericamente riferiti alla “… lesione della reputazione professionale e personale …” (cfr. citato capo C) del de cuius. Inoltre, quanto alla richiesta liquidazione equitativa, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass.
10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017). Le superiori argomentazioni portato al rigetto anche della domanda restitutoria, formulata al punto H) delle conclusioni attoree. Parte attrice ha richiesto che in ogni caso (cfr. conclusioni: “… Comunque: …”, avverbio posto fra il punto H e i successivi punti da I a P) si provvedesse appunto anche su queste altre domande di accertamento a margine del contratto di conto corrente e di rideterminazione del saldo, se del caso (punto O, in subordine), anche attraverso l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB. Anche con riferimento a dette domande valgono le superiori osservazioni sulla mancata produzione di conferente documentazione contrattuale e contabile da parte degli attori, a ciò tenuti in relazione alla loro posizione processuale, e sulla irrilevanza di una mera declaratoria astratta, avulsa dal dato concreto in ordine all'effettivo e documentabile andamento dei due rapporti sia prima che dopo il decesso dell'originario intestatario. In tale contesto di grave carenza documentale -non sarebbe stata utile la scarsa documentazione in atti e tale da non interessare tutto l'arco temporale su indicato- la richiesta ctu contabile non poteva né può essere ammessa, in quanto la stessa sarebbe solo esplorativa. Le prove costituende non erano e non sono ammissibili, in quanto l'accertamento
18 dell'andamento dei rapporti bancari, sia prima che dopo il decesso dell'originario intestatario, imponeva che ne fosse data adeguata prova documentale, per poi procedere alla ricostruzione contabile dei rapporti in questione. Tali essendo le risultanze di causa, la domanda attrice va rigettata. Risulta in tal modo assorbita ogni altra questione in fatto e in diritto. Atteso l'esito complessivo del giudizio e vista la peculiarità della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate fra tutte le parti (cfr. Corte Cost. 77/2018 in relazione all'art. 92 c.p.c.)”.
Il primo, secondo e sesto motivo di appello vano esaminati congiuntamente essendo tutti fondati sull'assunto dell'erronea valutazione da parte del giudice circa la carenza di legittimazione in proprio dell'appellante, con violazione dell'art. 1833 c.c. per non avere il Tribunale ritenuta operante la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Banca e gli eredi di . Parte_3
Essi non meritano di essere condivisi.
La sentenza di primo grado ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva degli attori in proprio rispetto alle domande, come azionate, di accertamento della nullità contrattuale, risarcimento del danno, ripetizione di indebito. Afferma l'appellante che la nel giudizio di primo grado, CP_3 avrebbe ammesso, in via confessoria, la successione degli eredi all'originario correntista ( Pt_3
) nella titolarità dei contratti da questo stipulati con l'istituto di credito e sostiene di
[...] conseguenza che ciò dimostrerebbe la propria titolarità diretta dell'azione.
Sicché, in primis va rilevato come nella comparsa di costituzione e risposta la non ha affatto CP_3 affermato che gli eredi di erano subentrati al de cuius nella titolarità dei rapporti Parte_3 contrattuali, circostanza che tra l'altro veniva esclusa dagli stessi attori che infatti hanno lamentato di essere stati continuativamente ignorati dalla alla quale imputavano la gestione arbitraria dei CP_3 titoli investiti (cfr. atto di citazione). La invero, si è limitata a contestare tali addebiti CP_3 precisando che, alla morte del de cuius i suoi eredi erano subentrati nella titolarità del patrimonio ereditario ma non certo e sic et simpliciter nei contratti e che l' non ha aveva mai pretermesso CP_5 alcuna loro ragione.
La sentenza impugnata, sul difetto di legittimazione dell'appellante iure proprio ha poi statuito sulla questione rilevando che: a) la mancata deduzione, da parte degli attori, della cointestazione con il del contratto di deposito e di quello di conto corrente attesta la titolarità dei rapporti Parte_3 in capo al solo de cuius;
b) la vendita, da parte degli eredi di , in seguito al decesso Parte_3 di quest'ultimo, di alcune azioni del portafoglio titoli, non dimostrerebbe la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale tra la Banca e gli aventi causa del de cuius perché, pur volendo ritenere che la banca aveva ammesso che gli eredi erano subentrati nel rapporto, tale comportamento non era tale per poter riconoscere che erano stati conclusi per “facta concludentia” nuovi contratti, atteso che tutta la documentazione contabile prodotta dagli attori, anche successiva al decesso tempestivamente
19 portato a conoscenza della banca, si riferiva al vecchio intestatario , a dimostrazione Parte_3 che nessuna volontà negoziale era venuta ad esistenza fra le parti in termini appunto di conclusione di nuovi contratti.
Tali statuizioni, dunque, costituiscono le rationes decidendi del capo di sentenza impugnato.
Sicché, l'appellante si limita a richiamare l'allegato n. 20 della produzione di parte attrice nel giudizio di primo grado che si profila, a giudizio della Corte, inconcludente. Ed invero, esaminando il contenuto del documento n. 20 (consistente in una dichiarazione di “Delega” in favore di Pt_1 da parte degli aventi causa del de cuius intestatario del conto ( e
[...] Parte_4 Parte_2
), si evince che la delega veniva prestata dai dichiaranti “in qualità di eredi di Parte_1 Pt_3
deceduto il 9 Febbraio 2002”, rendendo evidente che non v'era alcuna titolarità del rapporto
[...] iure proprio. Va poi rilevato che nessuna doglianza specifica è stata mossa in ordine alla ratio decidendi che ha escluso la formazione per facta concludentia di contratti autonomi tra gli eredi e la banca, sicché sul punto deve ritenersi sceso il giudicato divenendo così la relativa ragione decisoria irretrattabile.
Una volta esclusa la titolarità in capo agli attori di autonomi rapporti contrattuali, la sentenza prosegue nella valutazione dell'incidenza dell'evento morte escludendo la successione iure hereditatis degli eredi nei rapporti contrattuali già intestati al de cuius e a tal fine affermando che, nel rapporto di conto corrente bancario, nel quale tra le parti opera e prevale il contenuto del contratto di mandato, deve ritenersi che la morte del correntista estingua il rapporto secondo le disposizioni di cui all'art. 1722, comma quarto, c.c.
L'appellante censura la sentenza sostenendo la contraria tesi secondo cui “il conto corrente di corrispondenza così come i contratti bancari non si sciolgono per la morte del correntista. In questo caso, al correntista si sostituiscono invece gli eredi”.
Orbene, il rilievo non può ritenersi sostenibile.
L'art. 1722 comma 4 c.c. espressamente prevede che, salvi i casi di attività d'impresa, la morte del mandante estingue il mandato;
poiché il conto corrente bancario è senz'altro annoverabile tra i rapporti di mandato, correttamente il Tribunale ha ritenuto, in conformità alla giurisprudenza sul punto come richiamata dal giudicante, che la morte del correntista (titolare dei Parte_3 rapporti) aveva estinto il rapporto di conto corrente e quello di conto titoli in deposito da questi accesi.
L'art. 1833 c.c. sul conto corrente ordinario che prevede che “In caso (…) di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto” (secondo comma) è norma posta al di fuori delle disposizioni che regolano i rapporti bancari (che si aprono a seguire con il Capo XVII)
e non è tra quelle (artt. 1826, 1829 e 1832 c.c.) espressamente richiamate dall'art. 1957 c.c. a regolare anche il conto corrente bancario.
20 Anche se le norme dettate in materia di conto corrente bancario non specificano quali siano gli effetti conseguenti al decesso del titolare, tuttavia è possibile ritenere che il conto corrente bancario sia un unico contratto innominato misto, costituito da concorrenti elementi di diversi negozi tipici, con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato, le cui regole, tra l'altro, sono applicabili per la valutazione del comportamento della banca in sede di esecuzione degli incarichi ricevuti (art. 1856 c.c.). Da tale impostazione, discende che al conto corrente bancario non sia applicabile la disciplina del conto corrente ordinario, salvo quanto previsto dall'art. 1857 c.c.
In questa logica interpretativa e, considerando che la morte del mandante costituisce una delle cause di estinzione del mandato (art. 1722 c.c., c. 1, punto 4), consegue che, a seguito della morte del titolare
- o dei contitolari – il conto corrente si estingue. Conseguentemente, nel caso di specie deve ritenersi cessato il rapporto di conto corrente a partire dalla data di decesso del LA come correttamente sostenuto dal primo giudice.
Si condivide dunque il rilievo della sentenza di primo grado circa la carenza di legittimazione degli attori in proprio sulle domande sub A), B) e C) delle conclusioni rese da parte attrice e pertanto i tre motivi sin qui esaminati devono essere rigettati.
Venendo ora al terzo motivo di appello sulla sussistenza di una responsabilità contrattuale in capo alla banca va detto che la sentenza impugnata ha escluso l'accoglimento dell'azione di responsabilità contrattuale, sia con riguardo agli attori in proprio, stante la carenza di legittimazione attiva di questi ultimi, che in ordine alla loro qualità di eredi di;
ciò in quanto, precisa il Tribunale, Parte_3
“detti rapporti si erano estinti alla morte del de cuius”.
L'appellante impugna tali statuizioni sulla base di due censure e cioè, quanto all'azione in proprio, sostenendo che dopo l'apertura della successione “il rapporto è proseguito tra le parti e pertanto sussiste la responsabilità contrattuale” e, quanto all'azione svolta in qualità di erede, affermando che
“in ogni caso sussisteva una responsabilità contrattuale nei confronti di da cui deriva Parte_3 il diritto iure hereditatis degli eredi dello stesso”.
Orbene, la circostanza afferente alla prima censura è stata negata dal Tribunale oltre che come già detto superata dalle stesse allegazioni iniziali di parte attrice;
essa in ogni caso non è stata neppure mai dimostrata dall'appellante, il quale avrebbe dovuto quanto meno allegare le specifiche circostanze documentali che consentissero di accertare lo svolgimento di rapporti contrattuali tra le parti. Allegazioni e prova che non sussistono affatto nella specie.
Quanto alla seconda censura va rilevato che il Tribunale ha espressamente statuito che attesa l'estinzione del rapporto contrattuale bancario alla morte del correntista all'erede che lamenti un danno patrimoniale residua la sola azione extracontrattuale. Sicché, l'appellante non ha elevato alcuna specifica critica al capo di sentenza che ha statuito sulla questione ed essa poiché non confutata si ha
21 per irretrattabile.
Venendo all'esame dei motivi di appello nn. 4 e 5, da esaminarsi in modo congiunto vertendo entrambi sull'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione all'azione risarcitoria aquiliana e sul mancato riconoscimento dell'interruzione di quella contrattuale, deve ritenersi che neppure questi colgono nel segno.
Esclusa l'ammissibilità dell'azione contrattuale ed esaminata la domanda risarcitoria aquiliana, il
Giudice ha ritenuto che si fosse verificata la prescrizione in relazione alla tempestiva eccezione formulata dalla nella comparsa di costituzione e risposta. L'appellante ritiene che la non CP_3 CP_3 avrebbe mai eccepito la prescrizione con riferimento all'azione aquiliana (quinquennale), ma solo quella contrattuale (decennale) e lamenta pure la “violazione del contraddittorio” sul punto.
A tal proposito va rilevato che la nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha sollevato CP_3
l'eccezione di prescrizione su tutta la domanda come compiutamente proposta da parte attrice non limitandola affatto ad alcuna specifica fattispecie. Ed il giudice ha condivisibilmente ritenuto che “..è rimessa al giudice l'identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima, essendo invero sufficiente che la parte interessata abbia tempestivamente eccepito la fattispecie estintiva della prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo e l'inerzia del titolare (cfr. Cass. 2660/2019; Cass. 3903/2010; Cass. 3126/2003)”.
A fronte di detta statuizione l'appellante nulla ha rilevato mancando, in definitiva, qualsiasi specifica doglianza sul capo della sentenza con cui il Giudice ha deciso di poter rapportare l'eccezione processuale svolta alla fattispecie sostanziale dedotta da questi pure qualificata, né sono stati addotti rilievi specifici in ordine alle ragioni per le quali debba ritenersi errata l'operazione di qualificazione come operata dal giudicante.
Tutto ciò rende la questione proposta del tutto inidonea alla riforma della sentenza sul punto.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, va rilevato che il giudice non è affatto tenuto ad anticipare alle parti i motivi della decisione, salvo il caso di questioni che non siano state prospettate dalle parti ma rilevate in via d'ufficio (come è avvenuto nel caso della legittimazione in proprio degli attori). Nella specie, non si ravvisa alcuna violazione del contraddittorio posto che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dalla convenuta e sulla stessa si è potuto svolgere un pieno contraddittorio.
Venendo all'ottavo ed al nono motivo di appello da esaminarsi anch'essi congiuntamente valgano le seguenti considerazioni.
Quanto alla prospettata violazione degli obblighi di condotta il Giudice di prime cure ha preliminarmente osservato che “…la pretesa (poiché non dimostrata n.d.r.) violazione degli obblighi
22 di informazione attiva e passiva e di diligente condotta a tutela degli interessi dei clienti, come imposti dalla normativa primaria e secondaria in tema di intermediazione finanziaria, non è causa di nullità”, richiamando la dominante giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. S.U. 26724/2007), la sentenza gravata correttamente richiama la distinzione fra regole di validità e regole di comportamento, nell'ambito della quale la S.C. ha evidenziato che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative presuppone la violazione di elementi strutturali del contratto (ex art. 1418, 1° comma, c.c. che si riferisce al contratto e non alla condotta delle parti), con la conseguenza che la dedotta illegittimità della condotta posta in essere da una delle parti nell'esecuzione del contratto, pacificamente non ne determina la nullità (salva l'espressa previsione di legge, ipotesi non presente nel caso dedotto).
Il Tribunale ha poi riconosciuto la legittimità formale dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio per essere presente negli stessi la forma scritta e, da ultimo, ha respinto la domanda di annullabilità dei rapporti sulla prospettazione attorea del vizio del consenso, non ravvisandosi integrata quest'ultima, dalla dedotta violazione degli obblighi informativi.
L'appellante lamenta invece la nullità delle operazioni svolte nel rapporto di deposito titoli in quanto il de cuius non avrebbe rivestito la qualità di “operatore qualificato”. Da ciò si vorrebbe far derivare la nullità dei rapporti intercorsi e, a sostegno dell'eccezione, lamenta che i moduli sottoscritti dal correntista risulterebbero compilati “in bianco”, nonché “segnati nella parte dedicata alla sottoscrizione. Tale comportamento si tradurrebbe a suo dire in una evidente sollecitazione alla conclusione del contratto in contrasto con la buona fede, correttezza e trasparenza” e si ribadisce che
“Dalla responsabilità della per omesse informazioni al cliente deriva la nullità Controparte_4 radicale dei contratti stipulati con il Sig. ”. Parte_3
Ebbene, a fronte del detto apparato motivazionale l'appellante si è limitato a reiterare la domanda di nullità dei rapporti contrattuali in conseguenza della, allo stato non dimostrata, violazione degli obblighi informativi da parte della CP_6 la Corte non può che rilevare come la censura mossa, priva di sostanziale argomentazione, sia
[...] inadeguata ad incrinare le statuizioni della sentenza, la quale ha espresso il principio della distinzione tra regole contrattuali e regole di condotta, rilevando che alla pretesa violazione delle seconde non può conseguire alcuna nullità contrattuale.
In ordine al diritto all'esibizione della documentazione contrattuale richiesta va rilevato ed ulteriormente quanto segue.
La sentenza argomenta il rigetto delle domande di nullità dei rapporti di conto corrente e di risarcimento del danno extracontrattuale osservando la genericità delle domande, l'insuperabile carenza di documentazione contabile per il rapporto di conto corrente nonché il “…difetto di
23 conferente allegazione, in ordine alle originarie condizioni pattuite ed alla movimentazione del conto” che hanno reso a giudizio del Tribunale impossibile l'accertamento richiesto.
L'ordine di esibizione è stato rigettato dunque per la genericità della richiesta (carenza dei requisiti)
e poiché avente ad oggetto documenti ultradecennali (oggetto non conferente).
A fronte delle già menzionate statuizioni, l'appellante lamenta la mancata concessione dell'ordine di esibizione da parte del Tribunale, affermando la violazione di legge nel riparto dell'onere della prova in virtù del preteso diritto sostanziale all'esibizione.
L'appellante, in sostanza, si limita ad eccepire di avere svolto le istanze ex art. 119 TUB in forza delle quali ritiene per ciò solo dovuta l'esibizione; e, tuttavia, dall'esame della corrispondenza prodotta dall'appellante, emerge la conferma che la ha compiutamente assolto ai propri obblighi perché CP_3 il LA ha fatto richiesta alla della consegna di “tutta la documentazione attestante i CP_3 movimenti di conto corrente” con missiva del 23 ottobre 2006 (cfr doc. 32, fascicolo parte attrice) e la metteva a disposizione dei richiedenti la documentazione richiesta, come risulta provato CP_3 dalla successiva missiva del 27 novembre 2006, in cui si legge espressamente: “la documentazione da Voi prodotta comprova le ragioni dei miei assistiti” (doc. 31, fascicolo di parte attrice) e nella quale non si reitera più alcuna consegna documentale (poiché già assolta). Ciò dimostra che non sussistono i presupposti sostanziali per l'ordine di esibizione. In ogni caso, la genericità dell'istanza di esibizione formulata dall'appellante esclude la sussistenza anche dei requisiti formali e processuali della stessa, sicché la sentenza sul punto merita sicura conferma.
Venendo infine al decimo motivo di appello, va detto che neppure questo coglie nel segno.
L'appellante reitera le domande di accertamento dell'invalidità del rapporto di conto corrente di cui lamenta la nullità delle condizioni praticate, per indeterminatezza dei tassi ultra legali, pattuizione di commissioni illegittime, l'anatocismo e usura quando la sentenza, sul punto, con motivazione che non è stata specificamente censurata dall'appellante, ha respinto le domande avversarie (“sub B e C”) attesa l'assoluta genericità delle allegazioni avversarie “atteso il generico riferimento in citazione a massime giurisprudenziali sui ben noti profili in tema di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di interessi usurari, di cms, ecc., senza alcuno specifico riferimento al caso di specie, viepiù in difetto di conferente ed esaustiva documentazione contrattuale e contabile fini dall'inizio del rapporto”. Il motivo di appello qui proposto non evidenzia alcuna specificazione delle già menzionate doglianze e, conseguentemente, conferma per ciò solo le statuizioni impugnate.
In ultimo e per completezza va sottolineato che la sentenza di prime cure ha pure rigettato la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non, come riferita al de cuius, per carenza di specifica allegazione e, nell'appello, le dette statuizioni non risultano impugnate.
Da ciò ed in ogni caso deriva che le domande risarcitorie formulate non potranno trovare
24 accoglimento.
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (tabella XII, scaglione 5^) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nella Parte_1 qualità di erede di e avverso la sentenza definitiva del Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Roma, n. 12075/2019, pubblicata il 7.06.2019, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi €12.154 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DO AP -LB TI-
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