Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 142 / 2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Mauro Dalla Chiesa, con AR C.F._1
elezione di domicilio in Vedano Olona, via Monte Grappa 11; contro
CO
, , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell',
[...] P.IVA_1
con elezione di domicilio in Biella, via Aldo Moro 13;
Oggetto: infortunio lavorativo – aggravamento postumi – indennizzo
Conclusioni: per il ricorrente: piaccia a Cod.Ill.mo Tribunale di Biella adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
1. Accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di aggravamento CP_2
postumi in opposizione ex artt. 83-104 T.U. per quanto in premessa indicato,
2. riconoscere la sussistenza dei postumi invalidanti per l'infortunio sul lavoro oggetto di ricorso nella misura di 25 punti percentuali coefficiente 0,6 od in quella percentuale che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda C.T.U.,
3. per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento in favore del ricorrente della rendita periodica in conto capitale con riferimento all'infortunio sul lavoro oggetto di ricorso assumendo come parametro la percentuale di invalidità del
25%, o quella che sarà accertata previa espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio medicolegale e con la relativa decorrenza, e comunque la prestazione ex lege dovuta.
4. Interessi legali dal dovuto al saldo.
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5. Rifuse le spese di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c. per il resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, in via preliminare e pregiudiziale in accoglimento della proposta eccezione di improcedibilità, sospendere il presente giudizio ex art.443 cpc II° comma;
nel merito respingere la domanda perché infondata. Spese come per legge. sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 7 giugno 2022 riferiva che a seguito di un infortunio lavorativo AR verificatosi il 10 giugno 2011 e consistito in uno schiacciamento fra due cassoni metallici, gli CP_2 aveva riconosciuto una rendita perpetua parametrata a un danno biologico permanente stimato nella misura dell'8% il 18 ottobre 2012 e del 12% il 10 novembre 2021; riferiva inoltre che la propria condizione aveva subito un significativo aggravamento;
chiedeva che il Tribunale gli riconoscesse un danno biologico permanente del 25% con conseguente condanna di ad adeguare il relativo CP_2 indennizzo. Con memoria del 2 febbraio 2023 eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del CP_2 ricorso per mancato espletamento della fase amministrativa;
nel merito, ritenuto insussistente l'aggravamento allegato, chiedeva il rigetto della domanda. All'udienza del 14 febbraio 2023 la giudice, visto l'art. 443 c.p.c., sospendeva il procedimento e assegnava termine di 180 giorni dalla cessazione della causa di sospensione per la riassunzione. Decorso vanamente il termine per esperire la fase amministrativa, il 3 agosto 2023 il ricorrente depositava ricorso in riassunzione e l'11 ottobre 2023 il resistente depositava memoria integrativa. All'udienza del 9 ottobre 2024 la giudice disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale propria consulente la dott. e Persona_1 sottoponendole il seguente quesito: “La CTU, esaminati gli atti, letti i documenti e visitato il periziando, 1) indichi le patologie di cui il ricorrente soffre in seguito all'infortunio sul lavoro del 10 giugno 2011;
2) indichi se dalle lesioni riportate in tale occasione sia derivata un'invalidità permanente più grave rispetto a quella già indennizzata;
3) in caso affermativo, valuti il grado e la decorrenza di detta invalidità ai sensi delle tabelle allegate al d.lgs. 38/2000.” Il 30 gennaio 2025 la consulente depositava la propria relazione peritale. All'udienza del 1° aprile 2025 le parti discutevano sull'elaborato peritale e la giudice fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza mediante trattazione scritta del 13 maggio 2025 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
Come è noto, l'art. 13, commi 2 e 4, d. lgs. 38/2000 prevede che “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_2
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni pagina 2 di 4 conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
"tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione. [...]
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.”
Nel caso in esame è pacifico che il 10 giugno 2011 il ricorrente abbia riportato un infortunio sul lavoro meritevole di indennizzo da parte del resistente;
le parti controvertono sulla gravità del danno biologico riportato dal ricorrente e, di conseguenza, sull'entità dell'indennizzo a lui spettante.
La consulente d'ufficio, all'esito della perizia svolta, ha accertato, che “ a seguito di AR infortunio sul lavoro occorso in data 11 giugno 2011, responsabile di trauma toracico con fratture costali multiple bilaterali e focolai lacero contusivi parenchimali, risulta affetto da area di consolidamento parenchimale in corrispondenza del segmento apico-dorsale del lobo superiore di sinistra ed esiti fibrotici in corrispondenza del segmento laterale del lobo inferiore di sinistra con sindrome restrittiva di grado lieve (FVC inferiore al 25%), e lievi esiti cicatriziali da applicazione di drenaggio toracico.”
Di conseguenza, ha calcolato il danno biologico permanente nella misura del 14% con decorrenza 10 novembre 2021 con le seguenti specificazioni: “Alla pneumopatia restrittiva di grado lieve (riduzione pari al 25% della FVC), come facilmente evincibile dalle tabelle citate, può essere assegnato punteggio pari a 6%. A questo valore si aggiungono gli esiti delle fratture costali composte, valutabili globalmente in misura non superiore al 5%, non essendo peraltro allo stato obiettivabile alcuna deformità toracica.
Ho ritenuto di poter aggiungere a queste quote di danno un punto percentuale per il minimo dismorfismo pagina 3 di 4 cicatriziale, e, orientativamente, ulteriori due punti percentuali per il danno anatomico rappresentato dall'area di consolidamento parenchimale e di fibrosi circoscritta.”. La perizia risulta eseguita all'esito di un approfondito esame della documentazione e dell'infortunato, risulta logicamente argomentata e tiene conto della tabella delle menomazioni.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'aggravamento dell'invalidità del ricorrente nella misura indicata dalla consulente d'ufficio; di conseguenza, il resistente dovrà adeguare l'indennizzo spettante al ricorrente in proporzione all'aggravamento accertato. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. sull'integrazione dovuta dovranno conteggiarsi gli interessi legali dal dovuto al saldo.
Ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della natura, del valore e della complessità della causa, nonché dell'accoglimento solo parziale della domanda, le spese di lite si liquidano in € 4.638,00 oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. esse dovranno essere corrisposte dal resistente al ricorrente. Parimenti, le spese di CTU, liquidate separatamente, dovranno essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
1. Accerta che l'infortunio sul lavoro subito da n data 10 giugno 2011 ha AR prodotto un danno biologico nella misura di 14 punti percentuali con decorrenza dal 10 novembre
2021;
2. Per l'effetto, condanna CO
, a corrispondere a un'integrazione
[...] AR all'indennizzo originariamente corrisposto calcolata in conformità all'aggravamento accertato, e a versargli i relativi interessi dal dovuto al saldo;
3. Condanna CO
a corrispondere a e spese di lite, liquidate
[...] AR in € 4.638,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
4. Pone le spese di CTU a carico di CO
.
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 13/05/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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