Articolo 1826 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1826.

(Spese e diritti di commissione).

L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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