TRIB
Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/08/2025, n. 6632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6632 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 7545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7545/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZOLI Parte_5 C.F._5 SABRINA e MA CA ( ) VIALE DE GASPERI, 6 24047 C.F._6 TREVIGLIO ed elettivamente domiciliati in VIALE DE GASPERI, 6 24047 TREVIGLIO presso il difensore avv. PIAZZOLI SABRINA
ATTORI contro
(C.F. ) CP_1 C.F._7
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti Parte_5 CP_1 conclusioni: In via principale: voglia l'ill.mo Tribunale: A) dichiarare infondata l'opposizione ex art. 1113 comma 6 cod. civ. formulata dalla sig.ra CP_1 (cod. fisc. ) in occasione dello stralcio divisionale autenticato dal notaio C.F._7 Per_1 il 04/11/2019, e quindi disporre la cancellazione della trascrizione dell'opposizione medesima
[...]
pagina 1 di 11 formalizzata all'Ufficio provinciale di Milano dell'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, al n. 147748 del Reg. Gen. e n. 97415 del Reg. Part. del 27.11.2019 (doc. 08); B) disporre inoltre la cancellazione delle trascrizioni, all'Ufficio provinciale di Milano dell'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di Milano 2, richieste dalla sig.ra ed a CP_1 favore della stessa sugli immobili ora di proprietà esclusiva degli attori, con riferimento alla quota di 1/6 (un sesto) già di proprietà di , contro cui sono quindi rivolte;
trascrizioni così CP_2 riferite:
- sequestro conservativo ai nn. Reg. Gen.18419 e reg. Part. 13833 del 13.03.1997 (doc. 09) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113;
- rettifica sequestro conservativo ai nn. Reg. Gen. 34056 e reg. Part. 25150 del 14.05.1997 del precedente sequestro (doc.010) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53 gruppo graffati 2, foglio 4 particella 54 gruppo graffati 2, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113;
- rettifica sequestro conservativo ai nn. reg. gen. 42622 e reg. part. 31189 del 13.06.1997 del precedente sequestro del 13.03.1997 (doc. 011) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113;
- rettifica sequestro conservativo ai nn. reg. gen. 43757 e reg. part. 32027 del 18.06.1997 del precedente sequestro del 13.03.1997 (doc. 012) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53 graffati 1, foglio 4 particella 54 graffati 1, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113;
- sequestro conservativo ai nn. reg. gen. 85505 e reg. gen. 55009 dell'11.07.2017 (doc. 016) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9
particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113; rettifica sequestro conservativo ai nn. reg. gen. 131572 e reg. part. 83888 (per mero errore materiale indicato in citazione al numero 82888) del 19.11.2020 del precedente sequestro dell.11.07.2017 (doc. 017) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 52, foglio 4
particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13
particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13
particella 113;
- nota per sentenza di separazione personale costitutiva di diritto reale (rectius di godimento) di abitazione ai nn. reg. gen. 719 e reg. part. 419 del 05.01.2004 (doc. 07) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 52, foglio 4 particella 67 sub 1;
- nota per sentenza di divorzio con assegnazione della abitazione nella casa coniugale villa con parco in Cassano d'Adda, frazione Groppello, via M. d'Azeglio n. 38) ai nn. reg. gen. 116307 e reg. part. 75511 del 23.11.2015 (doc. 07bis ) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 52, foglio 4 particella 67 sub 1, e successiva rettifica del 19.11.2020 ai nn. reg. gen. 131573 e reg. part. 83889 (doc. 7ter) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 4 particella 52.
pagina 2 di 11 C) condannare la sig.ra alla rifusione delle spese di lite, gravate degli accessori legge, CP_1 valutando anche la sussistenza dei requisiti per la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., nella misura ritenuta equa.
Non si è costituita entro i settanta giorni a ritroso della data fissata in citazione dagli CP_1 attori.
Il g.i. – con decreto ex art. 171 – bis c.p.c. – ha ritenuto la regolarità e la tempestività della notificazione, dichiarato la contumacia del convenuto e differito la prima udienza di comparizione al 27 novembre 2024. In quella sede la difesa attorea ha insistito nelle ragioni a fondamento delle domande spese e il g.i. ha:
- ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2,3, 5,6,7,8,10,11,12,13) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 4, 14), genericamente formulate (cap, 9 e da provarsi per documenti);
- rinviato la causa all'udienza del 14 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c. La parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
La domanda avente ad oggetto l'opposizione alla divisione (e relativa cancellazione della trascrizione) è manifestamente fondata e va accolta. Giova ricordare che l'opposizione prevista dall'art. 1113 c.c. (ed in particolare quella di cui al terzo comma concernete i diritti su beni immobili) costituisce un “mero” atto sostanziale mediante il quale il creditore iscritto (o l'avente causa) manifesta la contrarietà alla divisione in ragione dell'asserita lesione alle proprie ragioni che questa comporterebbe. Non costituisce, quindi, una sorta di presupposto di efficacia della divisione quanto piuttosto, e al contrario, quello sostanziale affinchè in seguito il creditore iscritto possa “impugnare” la divisione e renderla così a sé inopponibile. Ciò si evince dal regime giuridico, piuttosto intricato, dei commi secondo e terzo della disposizione in parola laddove si va a precisare che:
- l'opposizione deve essere esternata (notificata o raccolta dal pubblico ufficiale rogante l'atto) prima della divisione;
- l'opposizione debba essere trascritta prima della divisione quale vera e propria condizione di procedibilità della domanda. Ed infatti l'efficacia dell'opposizione del creditore, ai fini della impugnativa della divisione immobiliare di cui sia parte il debitore, e condizionata alla trascrizione dell'atto di opposizione anteriormente alla trascrizione della divisione. La trascrizione si pone quindi come una condizione di ammissibilità della domanda del creditore che deve ex officio essere rilevata dal giudice senza la necessita di una eccezione di parte (infra Cass. II, 6 novembre 1973, n. 2889);
- la c.d. impugnativa della divisione (termine che sintetizza il diritto del creditore ad agire per vizi del consenso o per rescissione ultra quartum ) può essere utilmente proposta soltanto qualora l'opposizione sia stata svolta e trascritta nei citati termini. L'opposizione che non sia seguita dall'impugnativa della divisione non ha l'efficacia diretta di rendere inefficace, neanche in via soggettiva, la divisione;
essa vale quale potenziale effetto “prenotativo” di pagina 3 di 11 inefficacia degli atti di disposizione medio tempore posti in essere dal condividente -assegnatario in favore di terzi quando verrà proposta ed accolta l'impugnativa della divisione. Sul piano strettamente funzionale occorre indagare la fondatezza delle ragioni veicolate dal creditore iscritto al fine di accertare l'insussistenza dei presupposti di proposizione dell'opposizione e della conseguente “tenuta” della relativa trascrizione presso i RR.II.. L'opposizione svolta da si palesa emulativa già sotto due specifici profili esterni ovvero CP_1 indipendenti dal contenuto del c.d. stralcio divisionale (doc. 2):
- la c.d. rinuncia a far valere l'opposizione limitatamente ai beni del lotto c.d. “Borghetto” al f. 4, part. 67 sub 3 e 4 (con accluso assenso alla cancellazione in parte qua della relativa trascrizione) contenuta nell'atto di compravendita stipulato il 18 marzo 2021 dagli eredi del suo defunto coniuge, e debitore, ovvero i suoi figli, avente ad oggetto proprio una delle porzioni oggetto della divisione parziale;
- l'assenso alla restrizione del pignoramento (doc. 14 e 14 – bis) che ella ebbe a trascrivere il 30 aprile 2005 liberando le citate porzioni al f. 4, part. 67 sub 3 e 4 nel citato atto di compravendita. Quanto al primo profilo appare inconfigurabile la rinuncia parziale all'opposizione atteso che l'atto sostanziale in parola non ha una diretta efficacia e, soprattutto, è servente a tutelare il creditore iscritto dal risultato complessivo della divisione che “danneggiando” le ragioni sostanziali del condividente – debitore (per violazione delle disposizioni di cui all'art. 713 e ss c.c.) legittima il primo ad impugnare la divisione. In questi termini, quindi, è la porzione assegnata nel suo complesso al condividente ad essere lesiva e legittimare l'intervento del creditore iscritto non uno o più dei singoli beni che la compongono. Orbene il contengo tenuto nel 2021 dalla convenuta evidenzia in modo palese l'assenza di alcun interesse od utilità ad opporsi al risultato divisionale esitato dallo stralcio. Non appena gli eredi del suo debitore, e figli, hanno voluto “monetizzare” il bene acquistato dal loro dante causa, proprio a seguito della divisione opposta da , ella si è subito prestata, a propria cura e spese, a “rimuovere” CP_1 l'atto sostanziale di opposizione in parte qua e la relativa trascrizione. In secondo luogo, e connesso al primo aspetto, la restrizione del pignoramento per consentire tale vendita, esprime verso l'esterno l'indifferenza per la garanzia del proprio credito atteso che i suoi debitori hanno trasformato i cespiti attinti dal primo atto dell'esecuzione forzata in denaro così rendendo, in astratto, il recupero delle somme assai più difficoltoso. Tale “ragione” addotta nell'atto di opposizione è stata sconfessata dagli stessi comportamenti della parte convenuta. Giova riportare ciò che correttamente ha segnalato la difesa degli attori rispetto alla ristrettezza del credito che avrebbe avuto il convenuto per il mantenimento suo personale in luogo di quello dei figli che con la morte del loro padre – debitore non può che ritenersi estinto per confusione. Vale la pena riportare alcune delle motivazioni spese in sede di opposizione pagina 4 di 11 (in fra p. 14 doc. 2) La partecipazione assertiva all'atto di compravendita del 2021 smentisce in modo plastico quanto dedotto in sede di opposizione. Ciò assorbe la necessità di esaminare, vista la ragione liquida della decisione, il contenuto complessivo dello stralcio divisionale rispetto alla sua funzione divisoria e ai risultati della C.T.U. resa nel giudizio divisionale poi definito in via amichevole tra le parti. Tanto basta al Tribunale per accertare l'insussistenza dei presupposti dell'opposizione sollevata il 4 novembre 2019. Va da sé che va ordinato al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione dell'atto avente i seguenti estremi pagina 5 di 11 La cancellazione del sequestro conservativo ai nn. Reg. Gen.18419 e reg. Part. 13833 del 13.03.1997 e delle relative “rettifiche”. La questione va ricondotta a “diritto” ovvero risolta secondo le disposizioni ei principi discendenti dalle disposizioni in materia di sequestro conservativo, trascrizione ed esecuzione forzata. La difesa attorea si è limitata ad affermare, in fatto, che tutta una serie di cespiti che sono rimasti in comunione tra di loro e non sono stati attribuiti all'ex comproprietario continuando, tuttavia, ad CP_2 essere formalmente “gravati” dalla trascrizione (e relative annotazioni in rettifica) del sequestro conservativo conseguito illo tempore dalla convenuta (l'11 febbraio 1997) in confronto del, poi, defunto, . Ella, infatti, ebbe a trascrivere il provvedimento sulla quota indivisa degli CP_2 immobili spettanti al suo debitore. La difesa attorea si è astenuta dall'indicare la ragione di diritto secondo la quale andrebbe cancellato il gravame in oggetto. In sintesi (non essendo necessario spendersi oltre) occorre partire dall'atto genetico ovvero dal decreto di autorizzazione al sequestro (così parrebbe leggendo la nota- doc.9). Il sequestro ottenuto è stato eseguito dall'allora difesa della convenuta su una serie di beni indivisi del proprio debitore che vantava, peraltro, una quota minoritaria di partecipazione ed essendo l'effetto di una comunione ereditaria (neanche ordinaria) come si evince dalla provenienza spesa nell'atto di divisione del 2019. Sulla base di tale provvedimento è stata eseguita la trascrizione del sequestro sulla quota di un sesto dei beni appartenenti in via generale al convenuto
Trattandosi di una comunione ereditaria il coerede non è proprietario della quota di un sesto di uno o più beni atomisticamente considerati ma, al contrario, è partecipe in via indistinta dell'universum in ius defuncti ovvero della totalità dei rapporti attivi e passivi del de cuius (in questo caso ). Parte_5
Appare evidente che con la divisione il coerede diviene proprietario esclusivo dei beni che gli sono stati attribuiti e correlativamente gli altri coeredi risultano come non essere mai stati titolari, neanche pro quota, dei beni caduti in successione in virtù del meccanismo di retroattività previsto dall'art. 757 c.c.. Da qui la conseguente considerazione che il debitore condividente che si sia visto assegnare soltanto alcuni dei beni in sede divisoria non risulterà proprietario ab initio degli altri estranei alla porzione ottenuta. A fortiori, quindi, il creditore che aveva iscritto un gravame, sia esso cautelare o propriamente esecutivo, non potrà trovare tutela conservativa o satisfattoria sui beni non assegnati al proprio debitore. Un meccanismo di tal fatta viene esplicitato in via normativa dall'art. 2825 c.c. in tema di divisione di beni gravati da ipoteca. La sua ratio risiede non tanto nella illegittimità della trascrizione presso i RR.II. quanto del “difetto” del diritto a monte di eseguire il titolo, in questo caso il provvedimento di sequestro, su di un bene che giuridicamente non è mai stato del debitore. Seguendo tale ragionamento il gravame conseguente al pagina 6 di 11 sequestro non può che concentrarsi sui beni effettivamente conseguiti dal debitore restando gli altri “a non domino” rispetto all'esecuzione della formalità. In definitiva va accertata l'estraneità dei beni indicati al foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113, alla sfera giuridica di e l'apparenza della trascrizione ancora presente CP_2 su di essi e delle conseguenti annotazioni in rettifica. A questo proposito va dato atto che nello stralcio divisionale sono riportate tanto le menzioni catastali quanto le variazioni da cui sono originate rispetto a due dei cespiti in parola che sono originati da particelle oggetto illo tempore di trascrizione e che ora non possono che essere oggetto di cancellazione laddove rimaste in comunione ereditaria fra gli attori. Una notazione finale va svolta in relazione alle cc.dd. rettifiche che non costituiscono né formalità principali né, annotazioni ex art. 2655 c.c., sicchè non occorre disporre alcuna cancellazione in senso tecnico dipendendo le stesse dalla formalità principale ovvero
La cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo eseguita ai nn. reg. gen. 85505 e reg. gen. 55009 dell'11.07.2017 La stessa sorte deve seguire a citata formalità nei limiti dei beni che non sono stati attribuiti a CP_2
L'unica avvertenza concerne la circostanza che essa non sia derivata da un nuovo
[...] provvedimento di sequestro o dalla rinnovazione della trascrizione dello stesso ex art. 2668 – ter c.c. (introdotto con l'art. 62 della l. 18 giugno 2009, n. 69). Si tratta della trascrizione ex novo del medesimo provvedimento autorizzativo del sequestro concesso l'11 febbraio 1997 come evincibile dalla Sezione A delle due note di trascrizione (doc. 9 e 16). Tecnicamente si tratterebbe di dichiarare la stessa inefficacia della “nuova” trascrizione in quanto esitata da un titolo che non può essere considerato tempestivamente eseguito nel termine previsto dall'art. 675 c.p.c. ovvero trenta giorni dall'emissione del provvedimento. Ed infatti tale termine era stato esaudito nella prima trascrizione;
purtuttavia, una vola decorso il termine di vent'anni la stessa ha perso efficacia a tutti gli effetti di legge (il 13 marzo 2017) mentre la “nuova” formalità è stata eseguita soltanto l'11 luglio 2017 e come tale tardivamente;
In definitiva va disposta la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo aventi i seguenti estremi (e annessa nota di rettifica del 19 novembre 2020, Reg. Gen. 131572; Reg. Part. 83888) pagina 7 di 11 lim itatamente ai seguenti beni censiti presso il Catasto di Cassano d'Adda:” foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 52, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113”.
La cancellazione delle trascrizioni della sentenza di separazione personale e successivo divorzio attributive del diritto di abitazione al genitore collocatario . CP_1 La domanda va accolta sulla sola constatazione della declaratoria dell'intestato Tribunale della sopravvenuta insussistenza dei presupposti sostanziali il 10 luglio 2023 (doc. 18). Il merito sostanziale del suo titolo è già stato vagliato dal Tribunale e non può essere oggetto di rivisitazione ancorché non vi sia la prova diretta del passaggio in giudicato della sentenza (non è stata prodotta la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. né la controparte si è costituita). Va rilevato, tuttavia, che l'odierna domanda ha ad oggetto un'annotazione in senso tecnico (non è una cancellazione) e che concerne un titolo, quello dell'assegnazione della casa al genitore collocatario, fondato su un provvedimento non soggetto alla disciplina del giudicato di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. ma rebus sic stantibus. In questo caso il titolo era costituito dall'assegnazione della casa familiare contenuto sia nella sentenza di separazione del 6 ottobre 2003, confermato da quella di divorzio del 21 febbraio 2011. Titoli travolti da quella del 2023. Trattandosi di una contro formalità si applica l'art. 2655 c.c. atteso che il titolo sulla cui scorta era fondato il diritto, e legittimata la sua trascrizione, è stato dichiarato inefficace ex nunc. Da qui la necessità di annotare (cancellare) la formalità con cui era stato reso pubblico.
Va quindi ordinata la cancellazione delle seguenti trascrizioni ( e annessa nota di rettifica)
pagina 8 di 11 (doc. 7) nonché
(doc. 7 – bis e annessa nota di rettifica del 19.11.2020 ai nn. reg. gen. 131573 e reg. part. 83889 (doc.
7-ter).
Le spese di lite seguono la soccombenza attribuibile in toto al comportamento tenuto negli anni dalla convenuta e sono liquidate in € 518,00 per anticipazioni non imponibili, € € 8.642,40 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
Non può statuirsi sulla responsabilità aggravata di cui al comma terzo dell'art. 96 c.p.c. (la parte non ha proposto la domanda di cui al comma secondo) attesa la contumacia della convenuta e l'assenza di resistenza al giudizio in senso tecnico
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa 1. dichiara l'insussistenza del diritto all'opposizione ex art. 1113 c.c. in capo a con CP_1 riferimento alla divisione parziale intervenuta il 4 novembre 2019 tra , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pagina 9 di 11 e , ordinando al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della conseguente CP_2 trascrizione
;
2. ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo avente i seguenti estremi (e delle relative rettifiche meglio indiciate in parte motiva)
limitatamente ai seguenti beni ivi indicati: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113; 3. ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo aventi i seguenti estremi (e della relativa rettifica meglio indicata in parte motiva)
limitatamente ai seguenti beni: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 52, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella pagina 10 di 11 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113; 4. ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della sentenza di separazione personale recante l'assegnazione della casa familiare (di cui meglio in parte motiva) avente i seguenti estremi nonché della sentenza di divorzio recante l'assegnazione della casa familiare (di cui meglio in parte motiva) avente i seguenti estremi
(e la correlativa nota di rettifica di cui alla parte motiva) sui seguenti beni: “foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 52, foglio 4 particella 67 sub 1”;
5. rigetta ogni altra domanda o eccezione;
6. condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da , CP_1 Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
liquidate in € 518,00 per anticipazioni non imponibili, € 8.642,40 per compensi,
[...] oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 31 agosto 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7545/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZOLI Parte_5 C.F._5 SABRINA e MA CA ( ) VIALE DE GASPERI, 6 24047 C.F._6 TREVIGLIO ed elettivamente domiciliati in VIALE DE GASPERI, 6 24047 TREVIGLIO presso il difensore avv. PIAZZOLI SABRINA
ATTORI contro
(C.F. ) CP_1 C.F._7
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti Parte_5 CP_1 conclusioni: In via principale: voglia l'ill.mo Tribunale: A) dichiarare infondata l'opposizione ex art. 1113 comma 6 cod. civ. formulata dalla sig.ra CP_1 (cod. fisc. ) in occasione dello stralcio divisionale autenticato dal notaio C.F._7 Per_1 il 04/11/2019, e quindi disporre la cancellazione della trascrizione dell'opposizione medesima
[...]
pagina 1 di 11 formalizzata all'Ufficio provinciale di Milano dell'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, al n. 147748 del Reg. Gen. e n. 97415 del Reg. Part. del 27.11.2019 (doc. 08); B) disporre inoltre la cancellazione delle trascrizioni, all'Ufficio provinciale di Milano dell'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di Milano 2, richieste dalla sig.ra ed a CP_1 favore della stessa sugli immobili ora di proprietà esclusiva degli attori, con riferimento alla quota di 1/6 (un sesto) già di proprietà di , contro cui sono quindi rivolte;
trascrizioni così CP_2 riferite:
- sequestro conservativo ai nn. Reg. Gen.18419 e reg. Part. 13833 del 13.03.1997 (doc. 09) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113;
- rettifica sequestro conservativo ai nn. Reg. Gen. 34056 e reg. Part. 25150 del 14.05.1997 del precedente sequestro (doc.010) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53 gruppo graffati 2, foglio 4 particella 54 gruppo graffati 2, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113;
- rettifica sequestro conservativo ai nn. reg. gen. 42622 e reg. part. 31189 del 13.06.1997 del precedente sequestro del 13.03.1997 (doc. 011) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113;
- rettifica sequestro conservativo ai nn. reg. gen. 43757 e reg. part. 32027 del 18.06.1997 del precedente sequestro del 13.03.1997 (doc. 012) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53 graffati 1, foglio 4 particella 54 graffati 1, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113;
- sequestro conservativo ai nn. reg. gen. 85505 e reg. gen. 55009 dell'11.07.2017 (doc. 016) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9
particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113; rettifica sequestro conservativo ai nn. reg. gen. 131572 e reg. part. 83888 (per mero errore materiale indicato in citazione al numero 82888) del 19.11.2020 del precedente sequestro dell.11.07.2017 (doc. 017) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 52, foglio 4
particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13
particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13
particella 113;
- nota per sentenza di separazione personale costitutiva di diritto reale (rectius di godimento) di abitazione ai nn. reg. gen. 719 e reg. part. 419 del 05.01.2004 (doc. 07) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 52, foglio 4 particella 67 sub 1;
- nota per sentenza di divorzio con assegnazione della abitazione nella casa coniugale villa con parco in Cassano d'Adda, frazione Groppello, via M. d'Azeglio n. 38) ai nn. reg. gen. 116307 e reg. part. 75511 del 23.11.2015 (doc. 07bis ) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 52, foglio 4 particella 67 sub 1, e successiva rettifica del 19.11.2020 ai nn. reg. gen. 131573 e reg. part. 83889 (doc. 7ter) sui seguenti mappali: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 4 particella 52.
pagina 2 di 11 C) condannare la sig.ra alla rifusione delle spese di lite, gravate degli accessori legge, CP_1 valutando anche la sussistenza dei requisiti per la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., nella misura ritenuta equa.
Non si è costituita entro i settanta giorni a ritroso della data fissata in citazione dagli CP_1 attori.
Il g.i. – con decreto ex art. 171 – bis c.p.c. – ha ritenuto la regolarità e la tempestività della notificazione, dichiarato la contumacia del convenuto e differito la prima udienza di comparizione al 27 novembre 2024. In quella sede la difesa attorea ha insistito nelle ragioni a fondamento delle domande spese e il g.i. ha:
- ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2,3, 5,6,7,8,10,11,12,13) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 4, 14), genericamente formulate (cap, 9 e da provarsi per documenti);
- rinviato la causa all'udienza del 14 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c. La parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
La domanda avente ad oggetto l'opposizione alla divisione (e relativa cancellazione della trascrizione) è manifestamente fondata e va accolta. Giova ricordare che l'opposizione prevista dall'art. 1113 c.c. (ed in particolare quella di cui al terzo comma concernete i diritti su beni immobili) costituisce un “mero” atto sostanziale mediante il quale il creditore iscritto (o l'avente causa) manifesta la contrarietà alla divisione in ragione dell'asserita lesione alle proprie ragioni che questa comporterebbe. Non costituisce, quindi, una sorta di presupposto di efficacia della divisione quanto piuttosto, e al contrario, quello sostanziale affinchè in seguito il creditore iscritto possa “impugnare” la divisione e renderla così a sé inopponibile. Ciò si evince dal regime giuridico, piuttosto intricato, dei commi secondo e terzo della disposizione in parola laddove si va a precisare che:
- l'opposizione deve essere esternata (notificata o raccolta dal pubblico ufficiale rogante l'atto) prima della divisione;
- l'opposizione debba essere trascritta prima della divisione quale vera e propria condizione di procedibilità della domanda. Ed infatti l'efficacia dell'opposizione del creditore, ai fini della impugnativa della divisione immobiliare di cui sia parte il debitore, e condizionata alla trascrizione dell'atto di opposizione anteriormente alla trascrizione della divisione. La trascrizione si pone quindi come una condizione di ammissibilità della domanda del creditore che deve ex officio essere rilevata dal giudice senza la necessita di una eccezione di parte (infra Cass. II, 6 novembre 1973, n. 2889);
- la c.d. impugnativa della divisione (termine che sintetizza il diritto del creditore ad agire per vizi del consenso o per rescissione ultra quartum ) può essere utilmente proposta soltanto qualora l'opposizione sia stata svolta e trascritta nei citati termini. L'opposizione che non sia seguita dall'impugnativa della divisione non ha l'efficacia diretta di rendere inefficace, neanche in via soggettiva, la divisione;
essa vale quale potenziale effetto “prenotativo” di pagina 3 di 11 inefficacia degli atti di disposizione medio tempore posti in essere dal condividente -assegnatario in favore di terzi quando verrà proposta ed accolta l'impugnativa della divisione. Sul piano strettamente funzionale occorre indagare la fondatezza delle ragioni veicolate dal creditore iscritto al fine di accertare l'insussistenza dei presupposti di proposizione dell'opposizione e della conseguente “tenuta” della relativa trascrizione presso i RR.II.. L'opposizione svolta da si palesa emulativa già sotto due specifici profili esterni ovvero CP_1 indipendenti dal contenuto del c.d. stralcio divisionale (doc. 2):
- la c.d. rinuncia a far valere l'opposizione limitatamente ai beni del lotto c.d. “Borghetto” al f. 4, part. 67 sub 3 e 4 (con accluso assenso alla cancellazione in parte qua della relativa trascrizione) contenuta nell'atto di compravendita stipulato il 18 marzo 2021 dagli eredi del suo defunto coniuge, e debitore, ovvero i suoi figli, avente ad oggetto proprio una delle porzioni oggetto della divisione parziale;
- l'assenso alla restrizione del pignoramento (doc. 14 e 14 – bis) che ella ebbe a trascrivere il 30 aprile 2005 liberando le citate porzioni al f. 4, part. 67 sub 3 e 4 nel citato atto di compravendita. Quanto al primo profilo appare inconfigurabile la rinuncia parziale all'opposizione atteso che l'atto sostanziale in parola non ha una diretta efficacia e, soprattutto, è servente a tutelare il creditore iscritto dal risultato complessivo della divisione che “danneggiando” le ragioni sostanziali del condividente – debitore (per violazione delle disposizioni di cui all'art. 713 e ss c.c.) legittima il primo ad impugnare la divisione. In questi termini, quindi, è la porzione assegnata nel suo complesso al condividente ad essere lesiva e legittimare l'intervento del creditore iscritto non uno o più dei singoli beni che la compongono. Orbene il contengo tenuto nel 2021 dalla convenuta evidenzia in modo palese l'assenza di alcun interesse od utilità ad opporsi al risultato divisionale esitato dallo stralcio. Non appena gli eredi del suo debitore, e figli, hanno voluto “monetizzare” il bene acquistato dal loro dante causa, proprio a seguito della divisione opposta da , ella si è subito prestata, a propria cura e spese, a “rimuovere” CP_1 l'atto sostanziale di opposizione in parte qua e la relativa trascrizione. In secondo luogo, e connesso al primo aspetto, la restrizione del pignoramento per consentire tale vendita, esprime verso l'esterno l'indifferenza per la garanzia del proprio credito atteso che i suoi debitori hanno trasformato i cespiti attinti dal primo atto dell'esecuzione forzata in denaro così rendendo, in astratto, il recupero delle somme assai più difficoltoso. Tale “ragione” addotta nell'atto di opposizione è stata sconfessata dagli stessi comportamenti della parte convenuta. Giova riportare ciò che correttamente ha segnalato la difesa degli attori rispetto alla ristrettezza del credito che avrebbe avuto il convenuto per il mantenimento suo personale in luogo di quello dei figli che con la morte del loro padre – debitore non può che ritenersi estinto per confusione. Vale la pena riportare alcune delle motivazioni spese in sede di opposizione pagina 4 di 11 (in fra p. 14 doc. 2) La partecipazione assertiva all'atto di compravendita del 2021 smentisce in modo plastico quanto dedotto in sede di opposizione. Ciò assorbe la necessità di esaminare, vista la ragione liquida della decisione, il contenuto complessivo dello stralcio divisionale rispetto alla sua funzione divisoria e ai risultati della C.T.U. resa nel giudizio divisionale poi definito in via amichevole tra le parti. Tanto basta al Tribunale per accertare l'insussistenza dei presupposti dell'opposizione sollevata il 4 novembre 2019. Va da sé che va ordinato al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione dell'atto avente i seguenti estremi pagina 5 di 11 La cancellazione del sequestro conservativo ai nn. Reg. Gen.18419 e reg. Part. 13833 del 13.03.1997 e delle relative “rettifiche”. La questione va ricondotta a “diritto” ovvero risolta secondo le disposizioni ei principi discendenti dalle disposizioni in materia di sequestro conservativo, trascrizione ed esecuzione forzata. La difesa attorea si è limitata ad affermare, in fatto, che tutta una serie di cespiti che sono rimasti in comunione tra di loro e non sono stati attribuiti all'ex comproprietario continuando, tuttavia, ad CP_2 essere formalmente “gravati” dalla trascrizione (e relative annotazioni in rettifica) del sequestro conservativo conseguito illo tempore dalla convenuta (l'11 febbraio 1997) in confronto del, poi, defunto, . Ella, infatti, ebbe a trascrivere il provvedimento sulla quota indivisa degli CP_2 immobili spettanti al suo debitore. La difesa attorea si è astenuta dall'indicare la ragione di diritto secondo la quale andrebbe cancellato il gravame in oggetto. In sintesi (non essendo necessario spendersi oltre) occorre partire dall'atto genetico ovvero dal decreto di autorizzazione al sequestro (così parrebbe leggendo la nota- doc.9). Il sequestro ottenuto è stato eseguito dall'allora difesa della convenuta su una serie di beni indivisi del proprio debitore che vantava, peraltro, una quota minoritaria di partecipazione ed essendo l'effetto di una comunione ereditaria (neanche ordinaria) come si evince dalla provenienza spesa nell'atto di divisione del 2019. Sulla base di tale provvedimento è stata eseguita la trascrizione del sequestro sulla quota di un sesto dei beni appartenenti in via generale al convenuto
Trattandosi di una comunione ereditaria il coerede non è proprietario della quota di un sesto di uno o più beni atomisticamente considerati ma, al contrario, è partecipe in via indistinta dell'universum in ius defuncti ovvero della totalità dei rapporti attivi e passivi del de cuius (in questo caso ). Parte_5
Appare evidente che con la divisione il coerede diviene proprietario esclusivo dei beni che gli sono stati attribuiti e correlativamente gli altri coeredi risultano come non essere mai stati titolari, neanche pro quota, dei beni caduti in successione in virtù del meccanismo di retroattività previsto dall'art. 757 c.c.. Da qui la conseguente considerazione che il debitore condividente che si sia visto assegnare soltanto alcuni dei beni in sede divisoria non risulterà proprietario ab initio degli altri estranei alla porzione ottenuta. A fortiori, quindi, il creditore che aveva iscritto un gravame, sia esso cautelare o propriamente esecutivo, non potrà trovare tutela conservativa o satisfattoria sui beni non assegnati al proprio debitore. Un meccanismo di tal fatta viene esplicitato in via normativa dall'art. 2825 c.c. in tema di divisione di beni gravati da ipoteca. La sua ratio risiede non tanto nella illegittimità della trascrizione presso i RR.II. quanto del “difetto” del diritto a monte di eseguire il titolo, in questo caso il provvedimento di sequestro, su di un bene che giuridicamente non è mai stato del debitore. Seguendo tale ragionamento il gravame conseguente al pagina 6 di 11 sequestro non può che concentrarsi sui beni effettivamente conseguiti dal debitore restando gli altri “a non domino” rispetto all'esecuzione della formalità. In definitiva va accertata l'estraneità dei beni indicati al foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113, alla sfera giuridica di e l'apparenza della trascrizione ancora presente CP_2 su di essi e delle conseguenti annotazioni in rettifica. A questo proposito va dato atto che nello stralcio divisionale sono riportate tanto le menzioni catastali quanto le variazioni da cui sono originate rispetto a due dei cespiti in parola che sono originati da particelle oggetto illo tempore di trascrizione e che ora non possono che essere oggetto di cancellazione laddove rimaste in comunione ereditaria fra gli attori. Una notazione finale va svolta in relazione alle cc.dd. rettifiche che non costituiscono né formalità principali né, annotazioni ex art. 2655 c.c., sicchè non occorre disporre alcuna cancellazione in senso tecnico dipendendo le stesse dalla formalità principale ovvero
La cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo eseguita ai nn. reg. gen. 85505 e reg. gen. 55009 dell'11.07.2017 La stessa sorte deve seguire a citata formalità nei limiti dei beni che non sono stati attribuiti a CP_2
L'unica avvertenza concerne la circostanza che essa non sia derivata da un nuovo
[...] provvedimento di sequestro o dalla rinnovazione della trascrizione dello stesso ex art. 2668 – ter c.c. (introdotto con l'art. 62 della l. 18 giugno 2009, n. 69). Si tratta della trascrizione ex novo del medesimo provvedimento autorizzativo del sequestro concesso l'11 febbraio 1997 come evincibile dalla Sezione A delle due note di trascrizione (doc. 9 e 16). Tecnicamente si tratterebbe di dichiarare la stessa inefficacia della “nuova” trascrizione in quanto esitata da un titolo che non può essere considerato tempestivamente eseguito nel termine previsto dall'art. 675 c.p.c. ovvero trenta giorni dall'emissione del provvedimento. Ed infatti tale termine era stato esaudito nella prima trascrizione;
purtuttavia, una vola decorso il termine di vent'anni la stessa ha perso efficacia a tutti gli effetti di legge (il 13 marzo 2017) mentre la “nuova” formalità è stata eseguita soltanto l'11 luglio 2017 e come tale tardivamente;
In definitiva va disposta la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo aventi i seguenti estremi (e annessa nota di rettifica del 19 novembre 2020, Reg. Gen. 131572; Reg. Part. 83888) pagina 7 di 11 lim itatamente ai seguenti beni censiti presso il Catasto di Cassano d'Adda:” foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 52, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113”.
La cancellazione delle trascrizioni della sentenza di separazione personale e successivo divorzio attributive del diritto di abitazione al genitore collocatario . CP_1 La domanda va accolta sulla sola constatazione della declaratoria dell'intestato Tribunale della sopravvenuta insussistenza dei presupposti sostanziali il 10 luglio 2023 (doc. 18). Il merito sostanziale del suo titolo è già stato vagliato dal Tribunale e non può essere oggetto di rivisitazione ancorché non vi sia la prova diretta del passaggio in giudicato della sentenza (non è stata prodotta la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. né la controparte si è costituita). Va rilevato, tuttavia, che l'odierna domanda ha ad oggetto un'annotazione in senso tecnico (non è una cancellazione) e che concerne un titolo, quello dell'assegnazione della casa al genitore collocatario, fondato su un provvedimento non soggetto alla disciplina del giudicato di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. ma rebus sic stantibus. In questo caso il titolo era costituito dall'assegnazione della casa familiare contenuto sia nella sentenza di separazione del 6 ottobre 2003, confermato da quella di divorzio del 21 febbraio 2011. Titoli travolti da quella del 2023. Trattandosi di una contro formalità si applica l'art. 2655 c.c. atteso che il titolo sulla cui scorta era fondato il diritto, e legittimata la sua trascrizione, è stato dichiarato inefficace ex nunc. Da qui la necessità di annotare (cancellare) la formalità con cui era stato reso pubblico.
Va quindi ordinata la cancellazione delle seguenti trascrizioni ( e annessa nota di rettifica)
pagina 8 di 11 (doc. 7) nonché
(doc. 7 – bis e annessa nota di rettifica del 19.11.2020 ai nn. reg. gen. 131573 e reg. part. 83889 (doc.
7-ter).
Le spese di lite seguono la soccombenza attribuibile in toto al comportamento tenuto negli anni dalla convenuta e sono liquidate in € 518,00 per anticipazioni non imponibili, € € 8.642,40 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
Non può statuirsi sulla responsabilità aggravata di cui al comma terzo dell'art. 96 c.p.c. (la parte non ha proposto la domanda di cui al comma secondo) attesa la contumacia della convenuta e l'assenza di resistenza al giudizio in senso tecnico
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa 1. dichiara l'insussistenza del diritto all'opposizione ex art. 1113 c.c. in capo a con CP_1 riferimento alla divisione parziale intervenuta il 4 novembre 2019 tra , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pagina 9 di 11 e , ordinando al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della conseguente CP_2 trascrizione
;
2. ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo avente i seguenti estremi (e delle relative rettifiche meglio indiciate in parte motiva)
limitatamente ai seguenti beni ivi indicati: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113; 3. ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo aventi i seguenti estremi (e della relativa rettifica meglio indicata in parte motiva)
limitatamente ai seguenti beni: foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 52, foglio 4 particella 67 sub 1, foglio 9 particella 85, foglio 9 particella 86, foglio 9 particella pagina 10 di 11 87, foglio 13 particella 108, foglio 13 particella 109, foglio 13 particella 204, foglio 13 particella 112, foglio 13 particella 113; 4. ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della sentenza di separazione personale recante l'assegnazione della casa familiare (di cui meglio in parte motiva) avente i seguenti estremi nonché della sentenza di divorzio recante l'assegnazione della casa familiare (di cui meglio in parte motiva) avente i seguenti estremi
(e la correlativa nota di rettifica di cui alla parte motiva) sui seguenti beni: “foglio 4 particella 53, foglio 4 particella 54, foglio 4 particella 52, foglio 4 particella 67 sub 1”;
5. rigetta ogni altra domanda o eccezione;
6. condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da , CP_1 Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
liquidate in € 518,00 per anticipazioni non imponibili, € 8.642,40 per compensi,
[...] oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 31 agosto 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 11 di 11