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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 7428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7428 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3245/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 24/01/2023, rimessa al Collegio per la decisione ordinanza del 29/5/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 24/9/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1979, rappresentata e difesa dall'avv. PIANTANIDA DONATA e dall'avv. LO SURDO
EN AZ con studio in AZ GRANDI, 3 MILANO presso le quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MARCHETTO MARIA EN con studio in VIA MISSORI 14
MONZA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 14/2/2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte:
1)affidare e in via super esclusiva alla madre;
Per_1 CP_2
2)collocare i minori presso la madre;
3)incaricare i Servizi Sociali competenti per territorio di: a.attivare ogni supporto necessario e/o utile nell'interesse dei minori;
b.prendere in carico il GN monitorando la prosecuzione del percorso terapeutico e CP_1 psichiatrico privati e attivando gli eventuali percorsi (tossicologici, psicologici, di supporto alla genitorialità ecc.) ritenuti necessari;
c.predisporre un calendario di incontri tra il GN , in spazio neutro, con Parte_2 CP_2 cadenza quindicinale, disponendo eventuali ampliamenti solo dopo aver consultato la psicomotricista e la pediatra da cui la minore è seguita. Mantenere sospese le frequentazioni tra il GN CP_1 e sino a che la terapeuta del minore non ritenga quest'ultimo pronto a sostenere gli incontri Per_1 con il genitore, con i tempi e le modalità indicati dalla terapeuta;
4)disporre che il GN contribuisca al mantenimento dei figli con l'importo mensile CP_1 non inferiore a € 1.200,00 per dodici mensilità annue, oltre alla corresponsione del 50% delle spese scolastiche ed extrascolastiche di cui alle Linee Guida sottoscritte dal Tribunale di Milano e dall'Ordine degli Avvocati di Milano, nonché dell'80% delle spese mediche e psicologiche dei minori di cui alle medesime linee guida in assenza di rinnovo dell'assicurazione medica che tali spese copriva;
5)disporre che la GNa continui a percepire l'Assegno Unico nella misura del 100%; Pt_1
6) condannare ex art. 96 cpc il GN al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via CP_1 equitativa a favore della GNa , per aver resistito in giudizio abusando del processo in modo Pt_1 strumentale;
7)con vittoria di spese di lite e compensi.
Per Controparte_1
In via preliminare e nel merito:
- Disporre che il signor possa ampliare il diritto di visita con i figli minori secondo le CP_1 modalità che saranno precisate da codesto Spettabile Tribunale e secondo le indicazioni di eventuali Servizi Sociali che verranno incaricati, anche incontri protetti in uno spazio neutro e in ogni caso non meno di tre giorni infrasettimanali valutando l'introduzione del week end di spettanza del padre.
-Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, disporre l'intervento di monitoraggio dell'intero Nucleo familiare con riguardo al signor nonché alla signora e che eventualmente riferiscano CP_1 Pt_1 su eventuali situazioni di criticità sulla capacità dei medesimi. Nel merito
1.Disporre l'affido condiviso dei figli minori, con esercizio di entrambi della potestà genitoriale, e conseguente comune adozione di tutte le scelte sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione riguardanti la vita e la crescita dei medesimi, con collocamento presso la madre anche ai fini anagrafici;
2.Per tutti i motivi di cui in narrativa rigettare la richiesta svolta dalla ricorrente di aumento del contributo al mantenimento in capo al signor in quanto infondate in fatto e diritto e per le CP_1 argomentazioni riportate in narrativa disporre, che con la ripresa del diritto di visita padre/figli, il contributo al mantenimento in capo al signor per i due figli, venga diminuito e quantificato CP_1 in € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente trascritto.
3.Disporre che i signori e si rilascino reciproca autorizzazione per il rilascio e/o CP_1 Pt_1 rinnovo di passaporto, o di altro documento valido ai fini dell'espatrio.
4.Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla signora Pt_1
5.Dare atto che i signori e sono economicamente autosufficienti e che pertanto alcun CP_1 Pt_1 assegno divorzile dovrà essere riconosciuto. In via istruttoria di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni nonché le dichiarazioni dei redditi del di lui compagno essendo quest'ultimo convivente con la medesima. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in ZO (MI) in data 11/07/2012, atto trascritto nei registri civili di detto
Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2012, dall'unione nascevano il 21/07/2013 e il 24/10/2017, Per_1 CP_2 le parti si separavano consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del
4.5.2022, concordando l'affidamento condiviso dei minori con collocamento privilegiato presso la madre nella casa coniugale di ZO che restava a lei assegnata, un assegno perequativo per il mantenimento dei minori a carico del padre nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nel contempo obbligandosi alla vendita della casa coniugale in comproprietà, tempi di permanenza presso il padre analiticamente indicati ma con l'espressa previsione che “salvo diverse indicazioni scritte dei Professionisti (dott.ssa e Dott. che hanno attualmente Per_2 Per_3 in carico il signor gli incontri si sarebbero svolti esclusivamente alla presenza della CP_1 nonna paterna e/o degli zii paterni dei minori, rappresentando al riguardo, che nelle more delle trattative poi sfociate negli accordi di separazione, il marito aveva avuto serie problematiche psichiatriche che nel novembre 2021 avevano necessitato del ricovero in una casa di cura dimesso dalla quale si era trasferito presso l'abitazione dei propri genitori, con ricorso depositato il 24/01/2023 regolarmente notificato al resistente, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale in via preliminare di sospendere inaudita altera parte le frequentazioni tra il padre e i figli minori, in via principale, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di disporre l'affido super-esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa e con incontri padre-figli in modalità protette, disponendo altresì un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
a sostegno di tali incisive richieste narrava che successivamente all'omologa di separazione, in data 22/11/2022 i coniugi avevano alienato l'immobile adibito a casa familiare, sicché il marito aveva mantenuto la sua dimora presso i genitori mentre lei si era trasferita con i bambini in un immobile condotto in locazione a ZO;
dai racconti dei figli, ed in maniera quasi accidentale, erano emersi allarmanti e credibili comportamenti del nonno paterno che l'avevano spinta in data
07/01/2023 a sporgere denuncia-querela nei suoi confronti per fatti di violenza sessuale a danni della figlia il tutto senza che il resistente la sostenesse affrontando il proprio padre e/o associandosi CP_2 alla denuncia;
addirittura, cosa ancor più grave egli aveva continuato ad abitare presso i propri genitori cosicché, da allora i minori non avevano più visto né i nonni paterni né il padre – attese le resistenze a incontrarlo, con decreto del 9.2.2023 il Presidente f.f., ritenendo indispensabile decidere sul punto frequentazioni tra i minori e il padre nel contraddittorio delle parti, rigettava l'istanza cautelare della ricorrente e provvedeva a fissare udienza di comparizione delle parti, salvo poi determinarsi a sospenderle – anche quelle con i nonni paterni - con decreto del 22/02/2023 e su richiesta circostanziata del PM titolare dell'inchiesta nel procedimento penale a carico di pervenuta in pari Controparte_3 data, con memoria difensiva depositata il 16/03/2023, si costituiva in giudizio , Controparte_1 il quale – contestando quando ex adverso esposto – aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al
Tribunale adito, in via preliminare, di ripristinare gli incontri padre-figli, anche eventualmente mediante incontri in spazio neutro, essendosi tempestivamente attivato a seguito della denuncia per andar via dall'abitazione dei genitori, quindi di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori non essendovi motivi ostativi a tele forma di affidamento in considerazione della sua piena capacita genitoriale, aderiva al loro collocamento prevalente presso la madre, ma - a fronte dell'allegato peggioramento intervenuto nella propria situazione reddituale – chiedeva di rideterminare il contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, all'esito dell'udienza del 28/03/2023, il Presidente f.f. sentite le parti, disponeva in via provvisoria l'affidamento dei minori in via super-esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, confermava le condizioni economiche previste in sede di separazione, disponeva - in conformità agli accordi economici raggiunti dalle parti in udienza - che a far data dal mese di aprile 2023 la ricorrente avrebbe percepito l'intero importo dell'assegno unico familiare fino alla ripresa dei rapporti padre-figli, quindi incaricava i Servizi Sociali competenti di avviare un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare, nonché di provvedere alla presa in carico del resistente ai fini della relativa rivalutazione psichiatrica, predisponendo all'esito degli accertamenti disposti, anche in relazione alle condizioni psico-fisiche dei minori, un calendario di incontri padre-figli con delega ai
Servizi ad ampliarne gradualmente numero e durata, ove ritenuto nell'interesse dei minori, in base all'andamento degli stessi e del percorso di cura del padre;
quindi nominava giudice istruttore se stesso e fissava il prosieguo del giudizio l'udienza di prima comparizione del 12.9.2023, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore, l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al P.M. in data 29.3.2023, con gli atti di costituzione innanzi all'istruttore le parti ribadivano le domande già formulate e all'esito dell'udienza del 12/09/2023- tenuta dal GOT per astensione obbligatoria per maternità del
Giudice, - il Presidente di Sezione, in temporanea sostituzione, incaricava i Servizi sociali di
ZO e di SS d'DA di provvedere con urgenza a predisporre il calendario di incontri padre-figli in spazio neutro, confermando, in base all'andamento del percorso di cura del padre e delle esigenze dei minori, la delega al relativo ampliamento e/o progressiva liberalizzazione, fissando un termine per una relazione di aggiornamento e rinviando per le valutazioni sull'osservazione, all'udienza del 13/03/2024, all'udienza indicata le parti chiedevano congiuntamente di proseguire nel monitoraggio degli incontri padre-figli in Spazio Neutro, nonché l'emissione di sentenza parziale di status e - la sola parte resistente- anche assegnazione all'esito dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, pertanto il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul punto, riservando al prosieguo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, con sentenza pubblicata il 15.4.2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di
ZO per le annotazioni di legge, ed in pari data veniva pronunciata ordinanza con la quale la causa era rimessa in istruttoria , erano assegnati i termini per ex art. 183 VI c. cpc nonché confermati gli incarichi già demandati ai servizi sociali e specialistici, cui veniva richiesta ulteriore relazione di aggiornamento, e veniva fissata l'udienza del 11.12.2024 poi d'ufficio rinviata al 26.2.2025 per ammissione dei mezzi istruttori e l'esame delle relazioni, all'esito dell'udienza indicata, alla quale il chiedeva di essere autorizzato CP_1 all'accesso ai registri elettronici della scuola dei figli ed avere colloqui diretti con le insegnanti il
G.I., lette le memorie delle parti , con ordinanza del 28.2.2025 rigettava la richiesta di prove orali di parte ricorrente, autorizzava parte resistente a richiedere alle scuole frequentate dai figli le credenziali di accreditamento per la consultazione al registro elettronico;
disponeva che i Servizi Sociali del
Comune di Capriate San SI- divenuti nelle more competenti per territorio essendosi lì trasferiti i minori con la madre – inviassero in un termine assegnato una relazione di aggiornamento della condizione dei minori e sui percorso in essere e incaricava gli stessi di valutare, sentite le psicologhe dei minori, se la richiesta del padre di avere una diretta informazione dalla scuola relativamente all'andamento scolastico dei figli e di effettuare colloqui con gli insegnati potesse costituire ragione di pregiudizio per i minori e soprattutto su Per_1 quindi ordinava ad entrambe le parti di depositare per l'udienza di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni fiscali aggiornate eventualmente non ancora depositate (relative ai redditi 2023 e 2024) e per le quali sia già scaduto il termine di presentazione nonché modelli CU 2024
(relativa ai redditi 2023) e CU 2025 (relativi ai redditi 2024), fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.5.2025 da svolgersi nelle forme dell'art. 127 ter cpc, versati in atti dalle parti i documenti richiesti, le note sintetiche di udienza e l'allegato foglio di p.c., con ordinanza del 29.5.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositate le quali la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI, atteso peraltro che parte ricorrente, unica ad aver formulato richiesta istruttoria di prova orale, correttamente rigettata , non l'ha reiterata all'udienza ex art 184 cpc né in sede di precisazione delle conclusioni.
Ne deriva che le istanze avanzate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, devono intendersi rinunciate (Cass. Sez. VI – III 5.2.2019 n. 3229, Cass. Sez. III 3.8.2017 n. 19352, Cass. Sez. III
4.8.2016 n. 16290, Cass. Sez. II 27.6.2012 n. 10748).
Ciò premesso la valutazione di adeguatezza del materiale probatorio ai fini della decisione vale sia in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale, attese le plurime e circostanziate relazioni dei servizi sociali e specialistici incaricati, sia in relazione alle domande economiche.
In particolare , con riferimento a queste ultime , è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali anche da ultimo effettuate, ritenuta peraltro inammissibile l'istanza di estensione al convivente della delle indagini patrimoniali, Pt_1 discutendosi esclusivamente dell'assegno di mantenimento dei minori cui questi non è tenuto in alcun modo a partecipare ed avendo già la affermato che il mutuo della casa viene sopportato da Pt_1 entrambi, si ché il Collegio non potesse essere indotto in errore considerando l'intero peso a suo carico. La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
L'aspetto inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale ha rappresentato per il Collegio il vero punto delicato da affrontare. Se, infatti, le questioni relative alle modalità ed i tempi di permanenza dei minori appaiono, all'atto, ben delineate, la decisione in ordine dell'affidamento dei minori è stato il frutto di attentissima disamina che ha portato a concludere verso la necessità che il rafforzi ulteriormente le sue capacità genitoriali prima di potersi riespandere la modalità CP_1 di affido, da super esclusivo alla madre a condiviso.
Va da sé che sulla decisione del Collegio non ha influito l'operato del Sig. , Controparte_3 padre del resistente, che in alcun modo può ricadere sul figlio, se non con riguardo alle reazioni da questi avute a seguito della scoperta dell'accaduto.
E' indubbio, infatti, che nell'incipit del giudizio il resistente non ha saputo in alcun modo affrontare la situazione e mettere in totale salvaguardia i minori. Le sue fragilità, le sue dipendenze da alcol e droghe e probabilmente anche la sua storia personale – che velatamente si desume anche dalle dichiarazioni della sorella in sede penale – gli hanno, allora, impedito di prendere una posizione forte nei confronti del padre, che in alcune occasioni è persino arrivato a giustificare, quasi colpevolizzando i minori, in particolare, di indugiare verso quelli che lui intendeva dei giochi, CP_2 ma che certamente tale connotazione non avevano. Ciò ha determinato, peraltro, una tale rabbia in attualmente quello che seppur vittima secondaria dell'accaduto più manifesta Per_1 problematiche, da portarlo a non voler avere alcun contatto neanche mediato con il padre che pretende assolutamente fuori dalla sua vita. Il ragazzo, come emerge dalle relazioni delle psicologhe che ne hanno il sostegno, è furioso e chiuso verso il padre perché non è stato da lui creduto nel suo riferito e perché di fatto ha lasciato sulle sue spalle il peso del ruolo di protezione verso la sorella.
Sul punto illuminante la relazione dei servizi del 6 agosto 2024 nella quale testualmente si legge “Nonostante la terapeuta di abbia condiviso con il sig. il malessere del Per_1 CP_1 minore, l'uomo non è parso sintonizzato sui vissuti del figlio non riuscendo a interrogarsi in maniera approfondita rispetto al diniego del figlio…il GN fatica a comprendere appieno la CP_1 gravità degli episodi avvenuti negli ultimi anni a cui i figli, soprattutto sono stati Per_1 esposti…Un altro tema sul quale il Sig. fatica a posizionarsi chiaramente, è l'episodio CP_1 riguardante e il nonno paterno. Tema scottante, soprattutto nei ricordi di … Su CP_2 Per_1 questo argomento il Sig. spesso rimanda al fatto che il procedimento penale sia ancora CP_1 aperto, scegliendo quindi di sospendere il suo giudizio.”
La sua incapacità “psicologica” ad affrontare in maniera risolutiva le problematiche evidenziate è stata più volte segnalata dai servizi sociali e specialistici investiti del supporto al nucleo familiare, che in diverse occasioni hanno spinto il ad affidarsi a percorsi più incisivi, non CP_1 tanto o non solo per superare le difficoltà verso sé stesso ma per, soprattutto, per comprendere a pieno l'impatto che i suoi comportamenti hanno sui bambini.
E' stata la stessa difesa del convenuto, del resto ad evidenziare che “ I Servizi sociali sin da subito hanno evidenziato come la fatica maggiore per il signor non è il lavoro di CP_1 rielaborazione di quanto accaduto negli ultimi tempi dal punto di vista personale bensì genitoriale e precisamente le conseguenze che gli avvenimenti hanno nella vita dei suoi figli e nella relazione padre/figli”
Su questa sua fatica, che è il motivo fondamentale che impedisce di attribuirgli – oggi - piena capacità genitoriale, il resistente avrebbe dovuto lavorare tanto, certamente molto di più di quanto sino ad oggi ha fatto. Il Collegio, infatti, non intende misconoscere che il abbia iniziato CP_1 ad affidarsi ai suggerimenti dei Servizi sociali, che finalmente dopo anni di indicazioni in tal senso abbia preso consapevolezza della necessità di affrontare un incisivo percorso psicoterapeutico individuale e di conseguenza, abbia accettato che gli venisse fissato un colloquio conoscitivo per lo scorso luglio. A prescindere dal fatto che negli atti conclusivi da lui depositati non è stata data evidenza del suo essersi presentato o meno al colloquio e degli esiti, in ogni caso appare più che evidente che il brevissimo tempo trascorso dall'auspicato avvio delle sedute, non è assolutamente sufficiente per dare garanzia al Collegio né della sua costanza nel “proseguire” gli incontri né dell'efficacia in termini di riespansione delle sue competenze genitoriali. Occorrerà pertanto del tempo per poter verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Al momento, dunque, appare sicuramente più tutelante per i minori, per la loro sana crescita e per il loro armonico sviluppo confermare l'affidamento “ super esclusivo” in capo alla Pt_1 mantenendo tuttavia inalterati gli incarichi già attribuiti ai servizi sociale e specialistici competenti per territorio, di fondamentale ausilio anche per l'aspetto relativo alle frequentazioni padre – figli.
Sul punto, come già accennato, il margine decisionale del Collegio è ampiamente delineato dalle univoche indicazioni delle relazioni depositate negli anni di causa. per quanto Per_1 riportato, non intende in alcun modo avere contatti con il padre. Al momento gli incontri sono sospesi ed è parere degli specialisti che lo hanno in carico che occorra un suo importante percorso di rafforzamento, rielaborazione e rilettura degli eventi – cui deve necessariamente coincidere analogo sforzo del - per potergli fare superare la situazione di totale rifiuto della figura paterna. CP_1
Viene pertanto confermata, allo stato, la sospensione degli incontri, con ampio mandato ai servizi sociali e specialistici di “lavorare” sul minore con la finalità di riavvicinamento al genitore, tenuto conto in preminente piano del suo benessere e delle sue fragilità, rispettando i suoi desideri, i suoi eventuali motivati rifiuti ed i suoi tempi, che certamente verranno influenzati dall'andamento del processo penale a carico del nonno – ormai di imminente avvio – e dell'atteggiamento che il padre terrà rispetto allo stesso.
Per quanto invece riguarda gli incontri con che fortunatamente appare al momento CP_2 essere stata preservata, per età e maturità, dalla comprensione della gravità degli accadimenti e dell'atteggiamento di ognuno verso gli stessi – vanno confermati gli incontri in spazio neutro che, stante il loro buon andamento, potranno anche essere ampliati e modificati nelle modalità, secondo il prudente apprezzamento dei servizi sociali e specialistici incaricati, ai quali si lascia totale autonomia in tal senso, come meglio indicato in dispositivo, e che in eventuale caso contrario di emergente pregiudizio per la minore li ridimensioneranno, dando immediata notizia alla autorità giudiziaria competente.
Le condizioni economiche
Le questioni economiche seppure assumano un aspetto più marginale nel “conflitto”, vedono comunque posizioni distanti tra le parti, che sul punto non sono riuscite a trovare un auspicato accordo.
L'ordinanza presidenziale, emessa a seguito di parziale accordo– solo con riferimento all'assegno unico lasciato nella disponibilità della madre – non reclamata né modificata in corso di causa, ha confermato quanto concordato in separazione dalle parti ed attualmente quindi il versa alla moglie per il mantenimento di e la somma di € 1.000,00 oltre CP_1 Per_1 CP_2 al 50% delle spese straordinarie.
Le parti, tuttavia, hanno avanzato pretese diverse, chiedendo il che l'assegno CP_1 venga ridotto ad € 800,00 mensili – assegno unico interamente alla – mentre la ricorrente che Pt_1 venga elevato ad € 1.200,00
In merito alle richieste si osserva:
Le condizioni reddituali delle parti sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'epoca della separazione e, successivamente, dell'ordinanza presidenziale, frutto di una oculata e ponderata disamina delle rispettive posizioni, analiticamente indicate.
Il era, ed è impiegato in Banca, con redditi lordi nel triennio assolutamente CP_1 sovrapponibili tra di loro, attestati su una media di € 35.0000,00 dai quali detratte le imposte nazionali e, regionali e comunali residua un reddito netto mensile di circa € 2.600,00. Da tale cifra vanno detratti esclusivamente gli oneri abitativi che, peraltro, come correttamente evidenziato dalla difesa della oggi gravano su di lui in maniera meno incisiva rispetto all'epoca della separazione. Se Pt_1 infatti in quel momento egli doveva sopportare la sua quota di mutuo per la casa coniugale mediamente per circa € 520,00 mensili, oggi con l'acquisto della nuova abitazione in cui si è portato a vivere tale rata si è ridotta a circa € 310,00 mensili. Neanche la ha cambiato la sua attività lavorativa né avuto significative variazioni Pt_1 stipendiali, avendo avuto solo una leggera flessione nell'anno di imposta 2024, poi rientrata nell'anno successivo. Ella pertanto può contare sui medesimi redditi mensili netti di circa € 1.000,00
Con l'acquisto della nuova casa, in comproprietà con il compagno, è gravata di un mutuo analogo a quello precedente (€ 470,00 in luogo dei € 520) ma indubbiamente gode dell'aiuto del convivente per le spese correnti, utenze condominio e quant'altro.
E' pacifico che oggi l'intero carico dei minori sia in capo alla madre, ma tale condizione non presenta alcuna differenza con l'epoca dei provvedimenti presidenziali, quando gli incontri padre – figli sono stati sospesi.
Pertanto, globalmente considerate le condizioni economiche genitoriali, visto l'art. 337 cc ed esaminati i parametri in esso enucleati, tenuto conto per un verso dell'aiuto che la riceve dal Pt_1 compagno per le spese correnti ma, dall'altro , le accresciute esigenze dei minori e la rivalutazione che nelle more ha subito l'assegno stabilito in sede presidenziale, il Collegio reputa congruo rideterminare in € 1.100,00 mensili il contributo mensile per il mantenimento dei minori posto a carico del padre, con decorrenza ottobre 2025.
L'assegno unico, come da accordo tra le parti e, comunque, disposizione legislativa, verrà interamente percepito dalla madre affidataria
Un discorso un po' più articolato deve essere invece fatto sulla percentuale delle spese straordinarie che la limitatamente alle mediche e per le cure psicologiche private di cui Pt_1 eventualmente potranno avere bisogno i minori, vorrebbe riconosciuta nella misura dell'80%.
Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente possa essere accolta, seppur limitatamente all'aspetto cure psicologiche. Invero per l'aspetto spese mediche l'avvenuta volontaria cessazione da parte del del pagamento della polizza sanitaria è stato affermato dalla che però a CP_1 Pt_1 fronte della contestazione del resistente, con motivazioni peraltro plausibili, non ha fornito la relativa prova. Queste pertanto, per la residua parte non coperta dal servizio sanitario nazionale andranno affrontate al 50% tra i genitori, non sussistendo motivi per una diversa distribuzione delle percentuali.
Diverso invece il discorso per le eventuali cure psicologiche private dal momento che risulta fuor di dubbio che, se i minori si ritrovano oggi in una condizione di elevata vulnerabilità e fragilità della psiche, una gran parte della responsabilità risiede nei comportamenti non soltanto della di lui famiglia ma anche del stesso e dall'atteggiamento da lui tenuto, e che continua in parte CP_1
a tenere, di cui si è già diffusamente trattato. Appare pertanto equo prevedere che si lui ad addossarsi una percentuale più elevata dei costi emergenti, che si può quantificare in quella richiesta della ricorrente. Per analoghe motivazioni le spese psicologiche vengono escluse da quelle per le quali è necessario il preventivo accordo tra i genitori. Le spese verranno individuate sulla scorta delle nuove linee guida del Tribunale di Milano del
2025, dettagliatamente riportate in dispositivo
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello Status, e la soccombenza totale del sulle rimanenti domande accessorie, le spese del giudizio quantificate come da CP_1 dispositivi vengono interamente poste a suo carico
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1 nato il [...] e nata il [...] in [...] esclusiva alla madre Persona_4 CP_2 presso la quale vivranno prevalentemente e rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica- nell'abitazione di sua proprietà in Capriate San SI e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2. DISPONE che i Servizi Sociali di Capriate San SI competenti in relazione al luogo di residenza dei minori e della madre, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST di competenza (CPS/NOA/SERT) in relazione all'attuale luogo di residenza del padre (SC s/n), in stretta collaborazione tra di loro
- mantengano allo stato sospesi gli incontri tra ed il padre, provvedendo a ripristinarli Per_1 esclusivamente ove valutato, di concerto con i servizi specialistici e/o lo psicologo che privatamente segue il minore, l'effettivo interesse alla ripresa e la sussistenza delle sue idonee condizioni psico fisiche
- proseguano gli incontri del padre con in spazio neutro secondo le attuali modalità, CP_2 provvedendo altresì, ove non ricorrano elementi di pregiudizio per la minore e valutato il suo stato di benessere psico-fisico, ad ampliarne gradualmente numero e durata, avuto riguardo all'andamento del percorso di cura e degli altri interventi avviati a supporto del padre o dallo stesso intrapresi privatamente
-provvedano a segnalare immediatamente le eventuali situazioni di pregiudizio per i minori all'autorità giudiziaria competente - provvedano ad avviare e/o proseguire gli ulteriori interventi di supporto ritenuti opportuni per entrambi i genitori - colloqui individuali per la madre e percorso di supporto alla genitorialità per il padre;
- provvedano a monitorare l'andamento del percorso di supporto del padre presso il SERT competente,
3 a proseguire e/o iniziare ove non ancora fatto, percorso Controparte_4 psicoterapeutico individuale finalizzato al raggiungimento della totale consapevolezza e capacità genitoriale,
4.PONE a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori , entro il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza Ottobre
2025 la somma di euro 1.100,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre all' 80 % delle psicologiche ed al 50% delle ulteriori spese extra come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità, con in espressa deroga inserite tra le spese che non richiedono il preventivo accordo quelle per il supporto psicologico privato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) cure per il supporto psicologico privato
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente,; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6.DISPONE che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito dalla madre affidataria esclusiva
7. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 CP_5 che si liquidano in € 7.200,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali di Capiate San
SI e SC sul Naviglio
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, li 24.9.2025
Il Presidente rel . est.
dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 24/01/2023, rimessa al Collegio per la decisione ordinanza del 29/5/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 24/9/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1979, rappresentata e difesa dall'avv. PIANTANIDA DONATA e dall'avv. LO SURDO
EN AZ con studio in AZ GRANDI, 3 MILANO presso le quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MARCHETTO MARIA EN con studio in VIA MISSORI 14
MONZA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 14/2/2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte:
1)affidare e in via super esclusiva alla madre;
Per_1 CP_2
2)collocare i minori presso la madre;
3)incaricare i Servizi Sociali competenti per territorio di: a.attivare ogni supporto necessario e/o utile nell'interesse dei minori;
b.prendere in carico il GN monitorando la prosecuzione del percorso terapeutico e CP_1 psichiatrico privati e attivando gli eventuali percorsi (tossicologici, psicologici, di supporto alla genitorialità ecc.) ritenuti necessari;
c.predisporre un calendario di incontri tra il GN , in spazio neutro, con Parte_2 CP_2 cadenza quindicinale, disponendo eventuali ampliamenti solo dopo aver consultato la psicomotricista e la pediatra da cui la minore è seguita. Mantenere sospese le frequentazioni tra il GN CP_1 e sino a che la terapeuta del minore non ritenga quest'ultimo pronto a sostenere gli incontri Per_1 con il genitore, con i tempi e le modalità indicati dalla terapeuta;
4)disporre che il GN contribuisca al mantenimento dei figli con l'importo mensile CP_1 non inferiore a € 1.200,00 per dodici mensilità annue, oltre alla corresponsione del 50% delle spese scolastiche ed extrascolastiche di cui alle Linee Guida sottoscritte dal Tribunale di Milano e dall'Ordine degli Avvocati di Milano, nonché dell'80% delle spese mediche e psicologiche dei minori di cui alle medesime linee guida in assenza di rinnovo dell'assicurazione medica che tali spese copriva;
5)disporre che la GNa continui a percepire l'Assegno Unico nella misura del 100%; Pt_1
6) condannare ex art. 96 cpc il GN al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via CP_1 equitativa a favore della GNa , per aver resistito in giudizio abusando del processo in modo Pt_1 strumentale;
7)con vittoria di spese di lite e compensi.
Per Controparte_1
In via preliminare e nel merito:
- Disporre che il signor possa ampliare il diritto di visita con i figli minori secondo le CP_1 modalità che saranno precisate da codesto Spettabile Tribunale e secondo le indicazioni di eventuali Servizi Sociali che verranno incaricati, anche incontri protetti in uno spazio neutro e in ogni caso non meno di tre giorni infrasettimanali valutando l'introduzione del week end di spettanza del padre.
-Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, disporre l'intervento di monitoraggio dell'intero Nucleo familiare con riguardo al signor nonché alla signora e che eventualmente riferiscano CP_1 Pt_1 su eventuali situazioni di criticità sulla capacità dei medesimi. Nel merito
1.Disporre l'affido condiviso dei figli minori, con esercizio di entrambi della potestà genitoriale, e conseguente comune adozione di tutte le scelte sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione riguardanti la vita e la crescita dei medesimi, con collocamento presso la madre anche ai fini anagrafici;
2.Per tutti i motivi di cui in narrativa rigettare la richiesta svolta dalla ricorrente di aumento del contributo al mantenimento in capo al signor in quanto infondate in fatto e diritto e per le CP_1 argomentazioni riportate in narrativa disporre, che con la ripresa del diritto di visita padre/figli, il contributo al mantenimento in capo al signor per i due figli, venga diminuito e quantificato CP_1 in € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente trascritto.
3.Disporre che i signori e si rilascino reciproca autorizzazione per il rilascio e/o CP_1 Pt_1 rinnovo di passaporto, o di altro documento valido ai fini dell'espatrio.
4.Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla signora Pt_1
5.Dare atto che i signori e sono economicamente autosufficienti e che pertanto alcun CP_1 Pt_1 assegno divorzile dovrà essere riconosciuto. In via istruttoria di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni nonché le dichiarazioni dei redditi del di lui compagno essendo quest'ultimo convivente con la medesima. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in ZO (MI) in data 11/07/2012, atto trascritto nei registri civili di detto
Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2012, dall'unione nascevano il 21/07/2013 e il 24/10/2017, Per_1 CP_2 le parti si separavano consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del
4.5.2022, concordando l'affidamento condiviso dei minori con collocamento privilegiato presso la madre nella casa coniugale di ZO che restava a lei assegnata, un assegno perequativo per il mantenimento dei minori a carico del padre nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nel contempo obbligandosi alla vendita della casa coniugale in comproprietà, tempi di permanenza presso il padre analiticamente indicati ma con l'espressa previsione che “salvo diverse indicazioni scritte dei Professionisti (dott.ssa e Dott. che hanno attualmente Per_2 Per_3 in carico il signor gli incontri si sarebbero svolti esclusivamente alla presenza della CP_1 nonna paterna e/o degli zii paterni dei minori, rappresentando al riguardo, che nelle more delle trattative poi sfociate negli accordi di separazione, il marito aveva avuto serie problematiche psichiatriche che nel novembre 2021 avevano necessitato del ricovero in una casa di cura dimesso dalla quale si era trasferito presso l'abitazione dei propri genitori, con ricorso depositato il 24/01/2023 regolarmente notificato al resistente, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale in via preliminare di sospendere inaudita altera parte le frequentazioni tra il padre e i figli minori, in via principale, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di disporre l'affido super-esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa e con incontri padre-figli in modalità protette, disponendo altresì un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
a sostegno di tali incisive richieste narrava che successivamente all'omologa di separazione, in data 22/11/2022 i coniugi avevano alienato l'immobile adibito a casa familiare, sicché il marito aveva mantenuto la sua dimora presso i genitori mentre lei si era trasferita con i bambini in un immobile condotto in locazione a ZO;
dai racconti dei figli, ed in maniera quasi accidentale, erano emersi allarmanti e credibili comportamenti del nonno paterno che l'avevano spinta in data
07/01/2023 a sporgere denuncia-querela nei suoi confronti per fatti di violenza sessuale a danni della figlia il tutto senza che il resistente la sostenesse affrontando il proprio padre e/o associandosi CP_2 alla denuncia;
addirittura, cosa ancor più grave egli aveva continuato ad abitare presso i propri genitori cosicché, da allora i minori non avevano più visto né i nonni paterni né il padre – attese le resistenze a incontrarlo, con decreto del 9.2.2023 il Presidente f.f., ritenendo indispensabile decidere sul punto frequentazioni tra i minori e il padre nel contraddittorio delle parti, rigettava l'istanza cautelare della ricorrente e provvedeva a fissare udienza di comparizione delle parti, salvo poi determinarsi a sospenderle – anche quelle con i nonni paterni - con decreto del 22/02/2023 e su richiesta circostanziata del PM titolare dell'inchiesta nel procedimento penale a carico di pervenuta in pari Controparte_3 data, con memoria difensiva depositata il 16/03/2023, si costituiva in giudizio , Controparte_1 il quale – contestando quando ex adverso esposto – aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al
Tribunale adito, in via preliminare, di ripristinare gli incontri padre-figli, anche eventualmente mediante incontri in spazio neutro, essendosi tempestivamente attivato a seguito della denuncia per andar via dall'abitazione dei genitori, quindi di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori non essendovi motivi ostativi a tele forma di affidamento in considerazione della sua piena capacita genitoriale, aderiva al loro collocamento prevalente presso la madre, ma - a fronte dell'allegato peggioramento intervenuto nella propria situazione reddituale – chiedeva di rideterminare il contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, all'esito dell'udienza del 28/03/2023, il Presidente f.f. sentite le parti, disponeva in via provvisoria l'affidamento dei minori in via super-esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, confermava le condizioni economiche previste in sede di separazione, disponeva - in conformità agli accordi economici raggiunti dalle parti in udienza - che a far data dal mese di aprile 2023 la ricorrente avrebbe percepito l'intero importo dell'assegno unico familiare fino alla ripresa dei rapporti padre-figli, quindi incaricava i Servizi Sociali competenti di avviare un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare, nonché di provvedere alla presa in carico del resistente ai fini della relativa rivalutazione psichiatrica, predisponendo all'esito degli accertamenti disposti, anche in relazione alle condizioni psico-fisiche dei minori, un calendario di incontri padre-figli con delega ai
Servizi ad ampliarne gradualmente numero e durata, ove ritenuto nell'interesse dei minori, in base all'andamento degli stessi e del percorso di cura del padre;
quindi nominava giudice istruttore se stesso e fissava il prosieguo del giudizio l'udienza di prima comparizione del 12.9.2023, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore, l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al P.M. in data 29.3.2023, con gli atti di costituzione innanzi all'istruttore le parti ribadivano le domande già formulate e all'esito dell'udienza del 12/09/2023- tenuta dal GOT per astensione obbligatoria per maternità del
Giudice, - il Presidente di Sezione, in temporanea sostituzione, incaricava i Servizi sociali di
ZO e di SS d'DA di provvedere con urgenza a predisporre il calendario di incontri padre-figli in spazio neutro, confermando, in base all'andamento del percorso di cura del padre e delle esigenze dei minori, la delega al relativo ampliamento e/o progressiva liberalizzazione, fissando un termine per una relazione di aggiornamento e rinviando per le valutazioni sull'osservazione, all'udienza del 13/03/2024, all'udienza indicata le parti chiedevano congiuntamente di proseguire nel monitoraggio degli incontri padre-figli in Spazio Neutro, nonché l'emissione di sentenza parziale di status e - la sola parte resistente- anche assegnazione all'esito dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, pertanto il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul punto, riservando al prosieguo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, con sentenza pubblicata il 15.4.2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di
ZO per le annotazioni di legge, ed in pari data veniva pronunciata ordinanza con la quale la causa era rimessa in istruttoria , erano assegnati i termini per ex art. 183 VI c. cpc nonché confermati gli incarichi già demandati ai servizi sociali e specialistici, cui veniva richiesta ulteriore relazione di aggiornamento, e veniva fissata l'udienza del 11.12.2024 poi d'ufficio rinviata al 26.2.2025 per ammissione dei mezzi istruttori e l'esame delle relazioni, all'esito dell'udienza indicata, alla quale il chiedeva di essere autorizzato CP_1 all'accesso ai registri elettronici della scuola dei figli ed avere colloqui diretti con le insegnanti il
G.I., lette le memorie delle parti , con ordinanza del 28.2.2025 rigettava la richiesta di prove orali di parte ricorrente, autorizzava parte resistente a richiedere alle scuole frequentate dai figli le credenziali di accreditamento per la consultazione al registro elettronico;
disponeva che i Servizi Sociali del
Comune di Capriate San SI- divenuti nelle more competenti per territorio essendosi lì trasferiti i minori con la madre – inviassero in un termine assegnato una relazione di aggiornamento della condizione dei minori e sui percorso in essere e incaricava gli stessi di valutare, sentite le psicologhe dei minori, se la richiesta del padre di avere una diretta informazione dalla scuola relativamente all'andamento scolastico dei figli e di effettuare colloqui con gli insegnati potesse costituire ragione di pregiudizio per i minori e soprattutto su Per_1 quindi ordinava ad entrambe le parti di depositare per l'udienza di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni fiscali aggiornate eventualmente non ancora depositate (relative ai redditi 2023 e 2024) e per le quali sia già scaduto il termine di presentazione nonché modelli CU 2024
(relativa ai redditi 2023) e CU 2025 (relativi ai redditi 2024), fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.5.2025 da svolgersi nelle forme dell'art. 127 ter cpc, versati in atti dalle parti i documenti richiesti, le note sintetiche di udienza e l'allegato foglio di p.c., con ordinanza del 29.5.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositate le quali la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI, atteso peraltro che parte ricorrente, unica ad aver formulato richiesta istruttoria di prova orale, correttamente rigettata , non l'ha reiterata all'udienza ex art 184 cpc né in sede di precisazione delle conclusioni.
Ne deriva che le istanze avanzate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, devono intendersi rinunciate (Cass. Sez. VI – III 5.2.2019 n. 3229, Cass. Sez. III 3.8.2017 n. 19352, Cass. Sez. III
4.8.2016 n. 16290, Cass. Sez. II 27.6.2012 n. 10748).
Ciò premesso la valutazione di adeguatezza del materiale probatorio ai fini della decisione vale sia in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale, attese le plurime e circostanziate relazioni dei servizi sociali e specialistici incaricati, sia in relazione alle domande economiche.
In particolare , con riferimento a queste ultime , è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali anche da ultimo effettuate, ritenuta peraltro inammissibile l'istanza di estensione al convivente della delle indagini patrimoniali, Pt_1 discutendosi esclusivamente dell'assegno di mantenimento dei minori cui questi non è tenuto in alcun modo a partecipare ed avendo già la affermato che il mutuo della casa viene sopportato da Pt_1 entrambi, si ché il Collegio non potesse essere indotto in errore considerando l'intero peso a suo carico. La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
L'aspetto inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale ha rappresentato per il Collegio il vero punto delicato da affrontare. Se, infatti, le questioni relative alle modalità ed i tempi di permanenza dei minori appaiono, all'atto, ben delineate, la decisione in ordine dell'affidamento dei minori è stato il frutto di attentissima disamina che ha portato a concludere verso la necessità che il rafforzi ulteriormente le sue capacità genitoriali prima di potersi riespandere la modalità CP_1 di affido, da super esclusivo alla madre a condiviso.
Va da sé che sulla decisione del Collegio non ha influito l'operato del Sig. , Controparte_3 padre del resistente, che in alcun modo può ricadere sul figlio, se non con riguardo alle reazioni da questi avute a seguito della scoperta dell'accaduto.
E' indubbio, infatti, che nell'incipit del giudizio il resistente non ha saputo in alcun modo affrontare la situazione e mettere in totale salvaguardia i minori. Le sue fragilità, le sue dipendenze da alcol e droghe e probabilmente anche la sua storia personale – che velatamente si desume anche dalle dichiarazioni della sorella in sede penale – gli hanno, allora, impedito di prendere una posizione forte nei confronti del padre, che in alcune occasioni è persino arrivato a giustificare, quasi colpevolizzando i minori, in particolare, di indugiare verso quelli che lui intendeva dei giochi, CP_2 ma che certamente tale connotazione non avevano. Ciò ha determinato, peraltro, una tale rabbia in attualmente quello che seppur vittima secondaria dell'accaduto più manifesta Per_1 problematiche, da portarlo a non voler avere alcun contatto neanche mediato con il padre che pretende assolutamente fuori dalla sua vita. Il ragazzo, come emerge dalle relazioni delle psicologhe che ne hanno il sostegno, è furioso e chiuso verso il padre perché non è stato da lui creduto nel suo riferito e perché di fatto ha lasciato sulle sue spalle il peso del ruolo di protezione verso la sorella.
Sul punto illuminante la relazione dei servizi del 6 agosto 2024 nella quale testualmente si legge “Nonostante la terapeuta di abbia condiviso con il sig. il malessere del Per_1 CP_1 minore, l'uomo non è parso sintonizzato sui vissuti del figlio non riuscendo a interrogarsi in maniera approfondita rispetto al diniego del figlio…il GN fatica a comprendere appieno la CP_1 gravità degli episodi avvenuti negli ultimi anni a cui i figli, soprattutto sono stati Per_1 esposti…Un altro tema sul quale il Sig. fatica a posizionarsi chiaramente, è l'episodio CP_1 riguardante e il nonno paterno. Tema scottante, soprattutto nei ricordi di … Su CP_2 Per_1 questo argomento il Sig. spesso rimanda al fatto che il procedimento penale sia ancora CP_1 aperto, scegliendo quindi di sospendere il suo giudizio.”
La sua incapacità “psicologica” ad affrontare in maniera risolutiva le problematiche evidenziate è stata più volte segnalata dai servizi sociali e specialistici investiti del supporto al nucleo familiare, che in diverse occasioni hanno spinto il ad affidarsi a percorsi più incisivi, non CP_1 tanto o non solo per superare le difficoltà verso sé stesso ma per, soprattutto, per comprendere a pieno l'impatto che i suoi comportamenti hanno sui bambini.
E' stata la stessa difesa del convenuto, del resto ad evidenziare che “ I Servizi sociali sin da subito hanno evidenziato come la fatica maggiore per il signor non è il lavoro di CP_1 rielaborazione di quanto accaduto negli ultimi tempi dal punto di vista personale bensì genitoriale e precisamente le conseguenze che gli avvenimenti hanno nella vita dei suoi figli e nella relazione padre/figli”
Su questa sua fatica, che è il motivo fondamentale che impedisce di attribuirgli – oggi - piena capacità genitoriale, il resistente avrebbe dovuto lavorare tanto, certamente molto di più di quanto sino ad oggi ha fatto. Il Collegio, infatti, non intende misconoscere che il abbia iniziato CP_1 ad affidarsi ai suggerimenti dei Servizi sociali, che finalmente dopo anni di indicazioni in tal senso abbia preso consapevolezza della necessità di affrontare un incisivo percorso psicoterapeutico individuale e di conseguenza, abbia accettato che gli venisse fissato un colloquio conoscitivo per lo scorso luglio. A prescindere dal fatto che negli atti conclusivi da lui depositati non è stata data evidenza del suo essersi presentato o meno al colloquio e degli esiti, in ogni caso appare più che evidente che il brevissimo tempo trascorso dall'auspicato avvio delle sedute, non è assolutamente sufficiente per dare garanzia al Collegio né della sua costanza nel “proseguire” gli incontri né dell'efficacia in termini di riespansione delle sue competenze genitoriali. Occorrerà pertanto del tempo per poter verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Al momento, dunque, appare sicuramente più tutelante per i minori, per la loro sana crescita e per il loro armonico sviluppo confermare l'affidamento “ super esclusivo” in capo alla Pt_1 mantenendo tuttavia inalterati gli incarichi già attribuiti ai servizi sociale e specialistici competenti per territorio, di fondamentale ausilio anche per l'aspetto relativo alle frequentazioni padre – figli.
Sul punto, come già accennato, il margine decisionale del Collegio è ampiamente delineato dalle univoche indicazioni delle relazioni depositate negli anni di causa. per quanto Per_1 riportato, non intende in alcun modo avere contatti con il padre. Al momento gli incontri sono sospesi ed è parere degli specialisti che lo hanno in carico che occorra un suo importante percorso di rafforzamento, rielaborazione e rilettura degli eventi – cui deve necessariamente coincidere analogo sforzo del - per potergli fare superare la situazione di totale rifiuto della figura paterna. CP_1
Viene pertanto confermata, allo stato, la sospensione degli incontri, con ampio mandato ai servizi sociali e specialistici di “lavorare” sul minore con la finalità di riavvicinamento al genitore, tenuto conto in preminente piano del suo benessere e delle sue fragilità, rispettando i suoi desideri, i suoi eventuali motivati rifiuti ed i suoi tempi, che certamente verranno influenzati dall'andamento del processo penale a carico del nonno – ormai di imminente avvio – e dell'atteggiamento che il padre terrà rispetto allo stesso.
Per quanto invece riguarda gli incontri con che fortunatamente appare al momento CP_2 essere stata preservata, per età e maturità, dalla comprensione della gravità degli accadimenti e dell'atteggiamento di ognuno verso gli stessi – vanno confermati gli incontri in spazio neutro che, stante il loro buon andamento, potranno anche essere ampliati e modificati nelle modalità, secondo il prudente apprezzamento dei servizi sociali e specialistici incaricati, ai quali si lascia totale autonomia in tal senso, come meglio indicato in dispositivo, e che in eventuale caso contrario di emergente pregiudizio per la minore li ridimensioneranno, dando immediata notizia alla autorità giudiziaria competente.
Le condizioni economiche
Le questioni economiche seppure assumano un aspetto più marginale nel “conflitto”, vedono comunque posizioni distanti tra le parti, che sul punto non sono riuscite a trovare un auspicato accordo.
L'ordinanza presidenziale, emessa a seguito di parziale accordo– solo con riferimento all'assegno unico lasciato nella disponibilità della madre – non reclamata né modificata in corso di causa, ha confermato quanto concordato in separazione dalle parti ed attualmente quindi il versa alla moglie per il mantenimento di e la somma di € 1.000,00 oltre CP_1 Per_1 CP_2 al 50% delle spese straordinarie.
Le parti, tuttavia, hanno avanzato pretese diverse, chiedendo il che l'assegno CP_1 venga ridotto ad € 800,00 mensili – assegno unico interamente alla – mentre la ricorrente che Pt_1 venga elevato ad € 1.200,00
In merito alle richieste si osserva:
Le condizioni reddituali delle parti sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'epoca della separazione e, successivamente, dell'ordinanza presidenziale, frutto di una oculata e ponderata disamina delle rispettive posizioni, analiticamente indicate.
Il era, ed è impiegato in Banca, con redditi lordi nel triennio assolutamente CP_1 sovrapponibili tra di loro, attestati su una media di € 35.0000,00 dai quali detratte le imposte nazionali e, regionali e comunali residua un reddito netto mensile di circa € 2.600,00. Da tale cifra vanno detratti esclusivamente gli oneri abitativi che, peraltro, come correttamente evidenziato dalla difesa della oggi gravano su di lui in maniera meno incisiva rispetto all'epoca della separazione. Se Pt_1 infatti in quel momento egli doveva sopportare la sua quota di mutuo per la casa coniugale mediamente per circa € 520,00 mensili, oggi con l'acquisto della nuova abitazione in cui si è portato a vivere tale rata si è ridotta a circa € 310,00 mensili. Neanche la ha cambiato la sua attività lavorativa né avuto significative variazioni Pt_1 stipendiali, avendo avuto solo una leggera flessione nell'anno di imposta 2024, poi rientrata nell'anno successivo. Ella pertanto può contare sui medesimi redditi mensili netti di circa € 1.000,00
Con l'acquisto della nuova casa, in comproprietà con il compagno, è gravata di un mutuo analogo a quello precedente (€ 470,00 in luogo dei € 520) ma indubbiamente gode dell'aiuto del convivente per le spese correnti, utenze condominio e quant'altro.
E' pacifico che oggi l'intero carico dei minori sia in capo alla madre, ma tale condizione non presenta alcuna differenza con l'epoca dei provvedimenti presidenziali, quando gli incontri padre – figli sono stati sospesi.
Pertanto, globalmente considerate le condizioni economiche genitoriali, visto l'art. 337 cc ed esaminati i parametri in esso enucleati, tenuto conto per un verso dell'aiuto che la riceve dal Pt_1 compagno per le spese correnti ma, dall'altro , le accresciute esigenze dei minori e la rivalutazione che nelle more ha subito l'assegno stabilito in sede presidenziale, il Collegio reputa congruo rideterminare in € 1.100,00 mensili il contributo mensile per il mantenimento dei minori posto a carico del padre, con decorrenza ottobre 2025.
L'assegno unico, come da accordo tra le parti e, comunque, disposizione legislativa, verrà interamente percepito dalla madre affidataria
Un discorso un po' più articolato deve essere invece fatto sulla percentuale delle spese straordinarie che la limitatamente alle mediche e per le cure psicologiche private di cui Pt_1 eventualmente potranno avere bisogno i minori, vorrebbe riconosciuta nella misura dell'80%.
Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente possa essere accolta, seppur limitatamente all'aspetto cure psicologiche. Invero per l'aspetto spese mediche l'avvenuta volontaria cessazione da parte del del pagamento della polizza sanitaria è stato affermato dalla che però a CP_1 Pt_1 fronte della contestazione del resistente, con motivazioni peraltro plausibili, non ha fornito la relativa prova. Queste pertanto, per la residua parte non coperta dal servizio sanitario nazionale andranno affrontate al 50% tra i genitori, non sussistendo motivi per una diversa distribuzione delle percentuali.
Diverso invece il discorso per le eventuali cure psicologiche private dal momento che risulta fuor di dubbio che, se i minori si ritrovano oggi in una condizione di elevata vulnerabilità e fragilità della psiche, una gran parte della responsabilità risiede nei comportamenti non soltanto della di lui famiglia ma anche del stesso e dall'atteggiamento da lui tenuto, e che continua in parte CP_1
a tenere, di cui si è già diffusamente trattato. Appare pertanto equo prevedere che si lui ad addossarsi una percentuale più elevata dei costi emergenti, che si può quantificare in quella richiesta della ricorrente. Per analoghe motivazioni le spese psicologiche vengono escluse da quelle per le quali è necessario il preventivo accordo tra i genitori. Le spese verranno individuate sulla scorta delle nuove linee guida del Tribunale di Milano del
2025, dettagliatamente riportate in dispositivo
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello Status, e la soccombenza totale del sulle rimanenti domande accessorie, le spese del giudizio quantificate come da CP_1 dispositivi vengono interamente poste a suo carico
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1 nato il [...] e nata il [...] in [...] esclusiva alla madre Persona_4 CP_2 presso la quale vivranno prevalentemente e rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica- nell'abitazione di sua proprietà in Capriate San SI e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2. DISPONE che i Servizi Sociali di Capriate San SI competenti in relazione al luogo di residenza dei minori e della madre, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST di competenza (CPS/NOA/SERT) in relazione all'attuale luogo di residenza del padre (SC s/n), in stretta collaborazione tra di loro
- mantengano allo stato sospesi gli incontri tra ed il padre, provvedendo a ripristinarli Per_1 esclusivamente ove valutato, di concerto con i servizi specialistici e/o lo psicologo che privatamente segue il minore, l'effettivo interesse alla ripresa e la sussistenza delle sue idonee condizioni psico fisiche
- proseguano gli incontri del padre con in spazio neutro secondo le attuali modalità, CP_2 provvedendo altresì, ove non ricorrano elementi di pregiudizio per la minore e valutato il suo stato di benessere psico-fisico, ad ampliarne gradualmente numero e durata, avuto riguardo all'andamento del percorso di cura e degli altri interventi avviati a supporto del padre o dallo stesso intrapresi privatamente
-provvedano a segnalare immediatamente le eventuali situazioni di pregiudizio per i minori all'autorità giudiziaria competente - provvedano ad avviare e/o proseguire gli ulteriori interventi di supporto ritenuti opportuni per entrambi i genitori - colloqui individuali per la madre e percorso di supporto alla genitorialità per il padre;
- provvedano a monitorare l'andamento del percorso di supporto del padre presso il SERT competente,
3 a proseguire e/o iniziare ove non ancora fatto, percorso Controparte_4 psicoterapeutico individuale finalizzato al raggiungimento della totale consapevolezza e capacità genitoriale,
4.PONE a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori , entro il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza Ottobre
2025 la somma di euro 1.100,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre all' 80 % delle psicologiche ed al 50% delle ulteriori spese extra come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità, con in espressa deroga inserite tra le spese che non richiedono il preventivo accordo quelle per il supporto psicologico privato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) cure per il supporto psicologico privato
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente,; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6.DISPONE che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito dalla madre affidataria esclusiva
7. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 CP_5 che si liquidano in € 7.200,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali di Capiate San
SI e SC sul Naviglio
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, li 24.9.2025
Il Presidente rel . est.
dott. Laura Maria Cosmai