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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/11/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1766/2024 del R.G.A.C., avente a oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, pendente tra nato a [...] il [...] e residente in [...]
Traversa Leutreck n. 8, C.F. , rappresentato e difeso dal l C.F._1
'Avv. C.F: giusta procura in atti Parte_2 C.F._2
- Attore -
e
nato il [...] a San Giorgio a [...] e Controparte_1 residente in [...];
- Convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/10/2024, l'Avvocato di parte attrice si è riportato ai propri atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con citazione regolarmente notificata alla controparte, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1. Controparte_1 accertare e dichiarare la condotta antigiuridica della sig.ra che non ha rispettato Controparte_1 quanto stabilito nell'accordo di divorzio, causando un danno d'immagine all'ex coniuge, e per
l'effetto, non essendo suscettibile di prova del “quantum”, chiede che il Giudice condanni la convenuta al pagamento di una somma di denaro in favore dell'attore a titolo di risarcimento del
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danno d'immagine subito, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, fino al soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi all'avvocato anticipatario”.
A fondamento della pretesa, di essere titolare della ditta individuale Parte_1
“l'isola dei fiori di RU IM;
che l'ex coniuge in costanza Controparte_1 di matrimonio, apriva per il marito una pagina Facebook chiamata “L'isola dei fiori di
RU IM;
che a seguito della separazione dal coniuge, la sig.ra
[...] apriva anch'essa un'attività come fiorista a cui dava il nome “La Fenice CP_1
Flor designer”; -che con l'accordo di negoziazione assistita avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla osta n. 260/20, gli ex coniugi convenivano che la pagina di F.B. “L'isola dei Fiori di RU IM aperta da in costanza di matrimonio, non sarebbe stata utilizzata da
Controparte_1 nessuno, ed in caso si violazione da parte dei coniugi, si sarebbe stabilito un risarcimento danni in proporzione ai danni all'immagine, come da accordo che si allega;
-che il 27 agosto 2022 la sig.ra ha iniziato ad utilizzare la suindicata CP_1 pagina, cambiandole anche il nome da “L'isola dei fiori di a Flor Parte_1 designer di IT LU;
che la sig.ra cambiava anche le
Controparte_1 informazioni di contatto della pagina, indicando infatti come indirizzo quello del suo negozio sito in Cardito (NA) al Corso Italia n.37; che dalle informazioni della pagina viene indicata chiaramente come data di creazione il 3 giugno 2014, periodo in cui il sig. e la sig.ra erano ancora sposati;
che la sig.ra Parte_1 Controparte_1 utilizza le foto dei lavori svolti dall'ex coniuge per farsi
Controparte_1 pubblicità; -che la sig.ra usa anche le foto in cui è presente l'ex
Controparte_1 marito per fare pubblicità alla propria attività commerciale;
-che il sig. Parte_1 ha subito un danno d'immagine importante in quanto la sua attività commerciale viene scambiata con quella dell'ex coniuge
Controparte_1
Non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica e va pertanto dichiarata contumace.
All'udienza di prima comparizione, in assenza di richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la decisione. All'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, parte attrice non compariva e pertanto veniva disposto rinvio ex artt. 181 e 309 c.p.c. all'udienza del 24.10.2025, alla quale parte attrice compariva riportandosi ai pregressi atti e alle memorie depositate chiedendo rinvio per la decisione.
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Il Tribunale, rilevato che parte attrice aveva depositato le memorie nei termini assegnati ex art 189 c.p.c. e che la causa era matura per la decisione - atteso che all'udienza alla precedente udienza alla quale l'attore non è comparso la causa avrebbe dovuto essere assegnata a sentenza - ha riservato la causa in decisione.
Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
A prescindere dall'accertamento della violazione dell'accordo di separazione da parte della convenuta, va rilevato che, in omaggio al principio della ragione più liquida, nel presente giudizio la parte attrice non ha provato la sussistenza di un effettivo e reale danno alla propria sfera giuridica in termini di lesione dell'immagine, derivante dalla confusione dell'attività commerciale esercitata con quella svolta dall'ex coniuge.
Non è, infatti, predicabile, neppure per il danno all'immagine una risarcibilità come mero danno-evento e cioè in re ipsa nel fatto lesivo. Una tale impostazione collide con l'attuale, e ormai consolidatosi (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del
2008: cfr., segnatamente, Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, sino alla recente Cass., sez. un., 22 luglio 201515350), orientamento che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., 12 aprile
2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., 26 settembre 2013, n. 22100; Cass., 15 luglio 2014, n.
16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass., 18 novembre 2014, n. 24474) o il diritto all'immagine dell'ente collettivo o della persona giuridica (cfr. pronunce sopra richiamate). Ciò in quanto, con il superamento della teoria del c.d. "danno evento" (elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n.
372 del 1994), il danno risarcibile, "nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione" (Cass. n. 16133 del 2014, cit.). Una prospettiva, questa, che muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c., non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l'appunto, da quella di cui all'art. 2043 cod. civ., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei
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pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.).
Una prospettiva che, altresì, trova la propria giustificazione di fondo – ribadita ancora una volta da Cass. sez. un. n. 15350 del 2015, cit. - nel postulato per cui, nel sottosistema della responsabilità civile, al risarcimento del danno non può ascriversi una funzione punitiva.
Le medesime considerazioni possono spendersi nel caso in cui il danno non patrimoniale sia conseguente all'inadempimento ex art 1218 e 1223 c.c. Quanto al danno non patrimoniale, è stato affermato dalla Corte di legittimità che il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt. 1218 e 1223 cc comprende tanto i pregiudizi patrimoniali quanto quelli non patrimoniali, nei casi previsti dalla legge ovvero ogniqualvolta inerisca diritti inviolabili della persona previsti dalla
Costituzione. E tuttavia, al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi risarcibili sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela;
risultano non risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (così: Cass. civ. SS.UU. 11.11.2008 n.
26972). In buona sostanza, ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare (Cass. civ., sez. 3, 13.11.2009, n. 24030; conf.:
Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n. 5237).
In punto di liquidazione del danno, l'art. 1226 cc stabilisce che, ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa. La giurisprudenza ha chiarito che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova;
ciò poiché la richiesta di condanna ex art. 1226 cc non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 cc: "L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli
1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che
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risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso." (Cass. civ. sez. 1, 14.05.2018 n. 11698).
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 c.c., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.
Sul punto, tuttavia, la parte attrice si è limitata a prospettare di aver subito un danno d'immagine importante in quanto l'attività commerciale che esercita viene scambiata con quella dell'ex coniuge, ma poi, non solo non ha allegato elementi, in concreto da cui ricavare anche con il ricorso a presunzioni semplici che a causa della confusione ingenerata dall'uso della pagina web l'attore aveva subito un pregiudizio in termini di affari non conclusi o relazioni commerciali interrotte, ma nemmeno ha mai prodotto o richiesto di fornire la prova di tali circostanze.
Del resto, neppure il richiamo al fatto che, nella specie, trovi applicazione una liquidazione eminentemente equitativa può valere a superare la evidenziata lacuna probatoria giacché, sebbene proprio alla liquidazione equitativa (ex artt. 1226 e 2056
c.c.) occorra riferirsi nelle ipotesi come quella in esame, essa presuppone anzitutto che il danno sussista e sia, come tale, provato. Consegue a quanto premesso che il riconoscimento di una lesione all'immagine e alla reputazione dell'attore, nel presente giudizio, si risolverebbe nella tautologia per cui "il danno all'immagine è da risarcire in quanto sussiste una lesione dell'immagine"; il che è quanto dire - erroneamente in iure - che il danno non patrimoniale è risarcibile in re ipsa.
Nulla per le spese stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
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definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 1766/2024 del R.G.A.C., avente a oggetto Altri istituti speciali, pendente tra e Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. rigetta la domanda proposta dall'attore, per le causali di cui in motivazione;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, il 23/11/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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