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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/11/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 868/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza del 04.11.2025, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
RI (RC), alla via Nazionale S.S. 106 snc, presso lo studio legale dell'Avv. Ines Simona, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in RI Parte_2
(RC), alla via Nazionale S.S. 106 snc, presso lo studio legale dell'Avv. Ines Simona, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
- 1 - Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 04.07.2025, e hanno Parte_2 Parte_1
introdotto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in data 04.05.2006, durante il quale sono nati tre figli: , nato a [...] Persona_1
(RC) il 14.06.2006, nata a [...] il [...], , nato a Per_2 Per_3
NQ (RC) il 16.11.2007. I ricorrenti, sulla premessa dall'intervenuta separazione giudiziale tra i coniugi, hanno chiesto, oltre alla pronuncia sullo status, l'omologa dell'accordo raggiunto tra loro sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole e a quelle economiche.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, a sensi dell'art. 473bis.51 comma 3 c.p.c. dinnanzi al Giudice delegato, all'udienza del 04.11.2025, le parti, chiarito che la figlia ha concluso gli studi e ha da poco intrapreso l'attività lavorativa, per cui è Per_2
economicamente autosufficiente, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di accogliere le conclusioni in modo conforme all'accordo di cui al ricorso, con la seguente integrazione: la sig.ra si impegna a versare la complessiva somma di euro Parte_2
200,00 (duecento/00), euro 100,00 (cento/00) per ciascun figlio, in favore di e Per_3
i quali stanno frequentando l'ultimo anno della scuola alberghiera, e a partecipare nella misura del 50 % alle spese straordinarie relative ai figli maggiorenni non autosufficienti. Le parti hanno confermato altresì di voler divorziare alle condizioni previste in ricorso così come integrate in udienza, che non si sono riconciliate e che escludono la possibilità di una riconciliazione;
il Giudice, quindi, ha rimesso la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge
- 2 - dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al giorno 15.11.2022) innanzi al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, nel procedimento R.G. 1299/2022 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con Decreto del
Tribunale di Vibo Valentia del 30.11.2022, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del
2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015), così come modificate e integrate nel verbale di udienza del 04.11.2025, con la seguente previsione: la sig.ra Pt_2
si impegna a versare la complessiva somma di euro 200,00 (duecento/00), euro
[...]
100,00 (cento/00) per ciascun figlio, in favore di e i quali stanno Per_3
frequentando l'ultimo anno della scuola alberghiera, e a partecipare nella misura del 50
% alle spese straordinarie relative ai figli maggiorenni non autosufficienti.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RD
(VV) il 04.05.2006, da nata a [...] il [...], e , Parte_2 Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate;
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RD (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
- 3 - Civile) (Atto n. 1, parte II, serie A, Ufficio 2 Registro degli atti di matrimonio dell'anno anno 2006);
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 12.11.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, riservata in decisione all'udienza del 04.11.2025, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
RI (RC), alla via Nazionale S.S. 106 snc, presso lo studio legale dell'Avv. Ines Simona, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in RI Parte_2
(RC), alla via Nazionale S.S. 106 snc, presso lo studio legale dell'Avv. Ines Simona, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
- 1 - Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 04.07.2025, e hanno Parte_2 Parte_1
introdotto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in data 04.05.2006, durante il quale sono nati tre figli: , nato a [...] Persona_1
(RC) il 14.06.2006, nata a [...] il [...], , nato a Per_2 Per_3
NQ (RC) il 16.11.2007. I ricorrenti, sulla premessa dall'intervenuta separazione giudiziale tra i coniugi, hanno chiesto, oltre alla pronuncia sullo status, l'omologa dell'accordo raggiunto tra loro sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole e a quelle economiche.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, a sensi dell'art. 473bis.51 comma 3 c.p.c. dinnanzi al Giudice delegato, all'udienza del 04.11.2025, le parti, chiarito che la figlia ha concluso gli studi e ha da poco intrapreso l'attività lavorativa, per cui è Per_2
economicamente autosufficiente, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di accogliere le conclusioni in modo conforme all'accordo di cui al ricorso, con la seguente integrazione: la sig.ra si impegna a versare la complessiva somma di euro Parte_2
200,00 (duecento/00), euro 100,00 (cento/00) per ciascun figlio, in favore di e Per_3
i quali stanno frequentando l'ultimo anno della scuola alberghiera, e a partecipare nella misura del 50 % alle spese straordinarie relative ai figli maggiorenni non autosufficienti. Le parti hanno confermato altresì di voler divorziare alle condizioni previste in ricorso così come integrate in udienza, che non si sono riconciliate e che escludono la possibilità di una riconciliazione;
il Giudice, quindi, ha rimesso la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge
- 2 - dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al giorno 15.11.2022) innanzi al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, nel procedimento R.G. 1299/2022 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con Decreto del
Tribunale di Vibo Valentia del 30.11.2022, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del
2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015), così come modificate e integrate nel verbale di udienza del 04.11.2025, con la seguente previsione: la sig.ra Pt_2
si impegna a versare la complessiva somma di euro 200,00 (duecento/00), euro
[...]
100,00 (cento/00) per ciascun figlio, in favore di e i quali stanno Per_3
frequentando l'ultimo anno della scuola alberghiera, e a partecipare nella misura del 50
% alle spese straordinarie relative ai figli maggiorenni non autosufficienti.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RD
(VV) il 04.05.2006, da nata a [...] il [...], e , Parte_2 Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate;
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RD (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
- 3 - Civile) (Atto n. 1, parte II, serie A, Ufficio 2 Registro degli atti di matrimonio dell'anno anno 2006);
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 12.11.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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