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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 82/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Cateno Di Dio La Legge, elettivamente domiciliato nel suo indirizzo telematico.
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), organicamente patrocinato dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO P.IVA_1
CATANIA e per legge domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA, presso l'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
APPELLATO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 29.1.2025 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con il dispositivo di cui veniva data lettura in udienza e successivo deposito in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 398/2022, pubblicata in data 29.6.2023, il Tribunale di Caltagirone rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 46/2014 dell'11.11.2014, notificata in data 13.11.2014, emessa dall'
[...]
Parte_2
nella persona
[...]
del Dirigente Responsabile dott. con la quale le era stato ingiunto, Controparte_2
quale concorrente ex art. 5 l. 689/1981 nella violazione commessa dal fratello ai sensi degli artt. 2 e 3 L. 898/1986, il pagamento di € 38.625,32 a Parte_3
titolo di sanzione amministrativa ed € 6,00 per spese di notifica.
Condannava altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, premesso in punto di fatto che: “in seno all'ordinanza era stato rilevato che l'impresa individuale facente capo a era stata indicata Parte_1
quale impresa esecutrice di opere murarie e impianti in favore di , Parte_3
destinatario di un contributo in conto capitale di € 265.280,77 ai sensi del P.O.R. Sicilia
2000/2006 Misura 4.15 Azione A, per un valore imponibile di € 365.345,78, e che, tuttavia, la stessa non aveva negoziato due assegni emessi da in Parte_3
relazione alla fattura n. 9/2005 del 19/12/2005 per un totale, al netto di IVA, di “€
140.433,91 (75.000+79.477,30/1,1) per un contributo sotteso di € 77.238,65” – pur avendo rilasciato quietanza –, e che per questo l'opponente era stata Parte_1
sanzionata per concorso nella violazione commessa da ai sensi Parte_3
degli artt. 2 e 3 della l. 898/1986, rigettava nel merito l'opposizione per le ragioni che di seguito si trascrivono:
pagina 2 di 11 “Benché in sede di ricorso i fatti siano stati contestati, deve osservarsi che la stessa ricorrente in occasione dell'accertamento effettuato in data 14/5/2009 ha dichiarato ai verbalizzanti: “gli assegni bancari della MPS n. 0684477726/10 di € 79.477,30 e n.
0684477725/09 di € 75.000,00 (…) mi sono stati consegnati da mio fratello Parte_3
a parziale pagamento della fattura n. 9 del 19/12/2005 di € 256.825,03. Gli
[...]
stessi sono ancora nella mia disponibilità in quanto non sono mai stati posti all'incasso
(…)”.
Tale condotta integra gli estremi del concorso nella indebita percezione degli aiuti comunitari da parte di , avendo consentito allo stesso di incassare Parte_3
contributi maggiori rispetto all'impegno di spesa effettivamente sostenuto, e ciò proprio in virtù della presentazione di un prospetto di investimento fondato anche sulle fatture emesse e quietanzate dalla Difatti, l'erogazione dei contributi in favore del Parte_3
è stata effettuata in due tranches, una parte il 13/7/2005 e una parte il Parte_3
19/12/2006 e, per l'effetto, la sanzione è stata parametrata alla percentuale di contributi indebitamente percepita, per effetto della passività fittizia esposta da CP_3
per lavori eseguiti da e in realtà mai pagati (lo si ribadisce,
[...] Parte_1
nonostante la stessa avesse appositamente rilasciato quietanza liberatoria, poi smentita).
Risultano, quindi, integrati gli estremi della violazione contestata alla ricorrente consistente, non nella diretta percezione dei contributi, ma nell'aver concorso nell'indebita percezione degli stessi da parte di mediante Parte_3
l'emissione di fatture per operazioni rivelatesi inesistenti (peraltro nessuna prova contraria è stata fornita dall'opponente in giudizio), ricorrendo anche l'elemento soggettivo dell'illecito, essendo emersa la consapevolezza della ricorrente di aver emesso una fattura e due quietanze senza l'effettivo incasso delle somme. A tal proposito, deve osservarsi che il processo penale a carico dell'opponente e, tra gli altri, di , è stato definito con sentenza di condanna di Parte_3 Parte_3
per il reato previsto e punto dagli art. 61 n. 2 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000, per essersi lo
pagina 3 di 11 stesso avvalso di fatture emesse per operazioni parzialmente inesistenti. Gli ulteriori reati ascritti a e quello contestato a sono stati Parte_3 Parte_1
dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. Dall'accertamento effettuato in sede penale – che non consta sia stato fatto oggetto di impugnazione – risulta che alle fatture emesse da non era corrisposta alcuna effettiva operazione. Peraltro, Parte_1
quanto alla dedotta necessità che sia configurabile un danno comunitario, deve osservarsi che la giurisprudenza ha chiarito che per il perfezionamento dell'illecito di indebita percezione di contributi europei – e, quindi, del concorso in esso – è sufficiente che l'indebita percezione sia conseguente all'esposizione di dati e notizie false, non richiedendosi, la sussistenza del danno comunitario con riferimento alla destinazione delle somme percepite (Cass. civ., sez. II, 12/07/2012, n. 11846)”.
Riportati, nella sentenza appellata, i motivi posti dalla a fondamento della Parte_3
sua opposizione nei termini che appresso si trascrivono (“la violazione degli artt. 2 e 3 della legge 898/1986 in quanto essa non aveva percepito alcun contributo e dunque della legge 689/1981 in quanto nessuna sanzione poteva essere applicata in assenza di violazione;
il fatto storico, ovvero l'illecito amministrativo contestato, era sub iudice
“in altro procedimento penale innanzi al tribunale di Caltagirone (…) n. 473/12”; la violazione dell'art. 14, co. 2, della legge 689/1981 per essere stata la sanzione notificata oltre i 90 giorni dall'illecito, ciò anche in violazione del principio di ragionevole durata;
la prescrizione, ex art. 28 L. 689/81, del diritto di recuperare il credito da parte dell'odierna opposta per decorso del termine quinquennale, in quanto
l'ordinanza ingiunzione era stata notificata in data 13/11/2014, ben oltre i 5 anni dalla data di commissione dell'illecito (19/12/2005); la violazione del termine di giorni 180 fissato dall'art. 4 della legge 898/1986; l'incompetenza della Guardia di Finanza ad emettere Verbali di Contestazione;
l'assenza di un danno comunitario, quale presupposto per l'applicazione della sanzione ex art. 3 l. 898/1986, in quanto dopo
l'emissione delle fatture nessuna ulteriore somma era stata corrisposta a Parte_3
; l'assenza di delega in capo al dott. firmatario
[...] Controparte_2
pagina 4 di 11 dell'ordinanza opposta”), il primo giudice procedeva ad esaminarli partitamente escludendone la fondatezza.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio l'
[...]
chiedendone il Controparte_4
rigetto.
All'udienza del 29.1.2025, previa discussione, la causa veniva decisa con il dispositivo di cui veniva data lettura, riservato il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia in parte inammissibile ed in parte infondato e conseguentemente debba essere, per intero, respinto.
Con il primo motivo di gravame l'LL ha censurato la sentenza impugnata per essere stata resa nella “inesistenza/nullità/inammissibilità della costituzione di parte avversa”.
Il motivo afferisce a due profili diversi: con il primo si afferma che l'Assessorato non avrebbe potuto costituirsi in giudizio con il dott. “poiché mancava il potere in CP_2
capo allo stesso”, atteso che il suo incarico scadeva il 31.12.2014 a fronte di costituzione in giudizio avvenuta nel maggio del 2015; con il secondo, richiamato l'art. 6, comma 9, D. Lgs. 150/2011 secondo cui: “L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”, si afferma che all'epoca della sua costituzione in giudizio il dott. “era un semplice privato cittadino” privo di CP_2
delega.
Ritiene la Corte che, sotto entrambi i profili, il motivo di gravame sia infondato.
Va premesso che nel giudizio di primo grado la parte resistente si è costituita, con il deposito di memoria ed allegati avvenuto in cancelleria, in via cartacea, in data
27.5.2015, a firma del “Dirigente dell'Unità Operativa n. 3 – Autorità responsabile della irrogazione delle sanzioni” dott. Controparte_2
pagina 5 di 11 Siccome con l'opposizione la si era limitata a contestare l'esistenza del Parte_3
potere in capo al predetto dirigente di adottare il provvedimento sanzionatorio impugnato, emesso in data 11.11.2014, il “Dirigente dell'Unità Operativa n. 3 –
Autorità responsabile della irrogazione delle sanzioni” dott. nel Controparte_2
costituirsi in giudizio, produceva il solo decreto in data 13.12.2012 con cui gli si conferiva l'anzidetto incarico con scadenza 31.12.2014, tramite il quale dimostrava che, alla data di adozione dell'ordinanza – ingiunzione impugnata, lo stesso era pienamente titolare del potere sanzionatorio esercitato.
Oggi, come le è senz'altro consentito trattandosi non di motivo afferente al merito dell'ordinanza impugnata, bensì a vizio processuale denunciato come verificatosi nel giudizio di primo grado, l'LL ha, con il motivo di appello in esame, sollevato questioni che attengono alla rappresentanza processuale del dott. di cui, CP_2
asseritamente, lo stesso non sarebbe stato fornito al momento della sua costituzione in giudizio.
Ciò posto, va evidenziato come la produzione da parte dell , in questo grado CP_1
di giudizio ed a fronte del motivo di gravame appena indicato, del decreto n. 3340 del
15.6.2015 con cui è stato rinnovato l'incarico al dott. (il quale, sia detto per CP_2
inciso, non è affatto un “privato cittadino”, bensì è un dirigente di terza fascia del ruolo unico dell'amministrazione regionale, sì come è espressamente indicato nel contratto individuale di lavoro stipulato a seguito del conferimento dell'incarico dirigenziale), con decorrenza espressamente fissata al 16.5.2015, sia perfettamente ammissibile e valga a sanare, così come è pacificamente consentito ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., con effetti ex tunc, il difetto di rappresentanza lamentato dall'LL.
Quanto alla mancanza di delega a rappresentare l'amministrazione, è sufficiente evidenziare come la delega sia necessaria solo nel caso in cui l'autorità che abbia emesso la sanzione non intenda costituirsi in giudizio personalmente, sì come consentito dall'art. 6, comma 9, D. Lgs. 150/2011, secondo cui: “Nel giudizio di primo grado
l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio
pagina 6 di 11 personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”. Ma se questo è vero, nel caso a mani, il dott. non CP_2
aveva alcuna necessità di farsi delegare da chicchessia, atteso che era in capo ad esso medesimo che si impersonava l'autorità che aveva emesso l'ordinanza impugnata (ossia il “Dirigente dell'Unità Operativa n. 3 – Autorità responsabile della irrogazione delle sanzioni”).
Il primo motivo di gravame si appalesa quindi del tutto infondato.
Il secondo motivo di gravame risulta invece, ad avviso della Corte, inammissibile.
Va premesso che l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio tardivamente producendo: “Processo verbale di contestazione, redatto nei confronti della sig.
[...]
e tutti i relativi allegati, dai Militari della Compagnia di Caltagirone della Parte_1
Guardia di Finanza” e che il tribunale, richiamando Cass., 10 marzo 2020, n. 6786 (la quale ha espresso il principio di diritto recentemente ribadito da Cass., sez. II, 2 novembre 2022, n. 32226, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 d.lg. n. 150 del 2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma
8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3 dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione”), ha ritenuto che la produzione della documentazione effettuata con detta costituzione tardiva fosse ammissibile, rientrando in quella prevista dall'art. 6, comma 8, D. Lgs. 151/2011.
A fronte di detta statuizione l'LL, senza mai scendere nel concreto prendendo in esame l'uno piuttosto che l'altro dei documenti depositati da controparte, con il motivo in esame si è limitata ad affermare che nessuno dei documenti rientrasse tra quelli che avrebbero potuto essere prodotti con la costituzione in giudizio tardiva.
pagina 7 di 11 Ritiene la Corte che il motivo di gravame, così come formulato, sia del tutto generico – e come tale inammissibile –, e ciò specie tenuto conto che i documenti prodotti sono costituiti dagli allegati al processo verbale di contestazione notificato all'opponente, come tali in thesi rientranti tra gli “atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione” contemplati dall'art. 6, comma 8, D. Lgs. 150/2011.
Il terzo motivo di gravame riguarda l'introduzione, nel giudizio di primo grado, delle note d'udienza o delle note ex art. 127 ter c.p.c. che, anziché essere state depositate dall'appellato con le forme previste dal processo civile telematico, sono state meramente inviate a mezzo pec.
Si tratta di un motivo di appello che, sebbene fondato, si appalesa del tutto irrilevante ai fini della definizione della causa la quale è stata decisa, lo si ribadisce, sulla base della sola costituzione in giudizio effettuata in via cartacea presso la cancelleria del tribunale e della documentazione ad essa allegata, di talché, anche stralciando e non considerando tutte le note inviate a mezzo pec dall'appellato, il risultato della controversia non cambia.
Il quarto motivo di gravame è infondato.
Va premesso che il primo giudice ha rigettato la eccepita prescrizione quinquennale della sanzione perché, a fronte di illecito commesso in data 19.12.2005, il relativo termine era stato interrotto prima con la notifica del processo verbale di contestazione avvenuta in data 17.11.2009 e poi con la notifica dell'ordinanza – ingiunzione avvenuta in data 13.11.2014.
A fronte di ciò, con il motivo di appello in esame, la ha sostenuto che la Parte_3
violazione di legge per cui si procede sarebbe stata commessa il 13 luglio 2005 (anziché il 19 dicembre 2005, come ritenuto dal tribunale e come, per la verità, affermato dalla stessa opponente nel ricorso introduttivo della lite).
Sennonché è agevole evidenziare come, tralasciando del tutto di considerare la erroneità dell'assunto dell'LL atteso che è alla data di emissione della fattura n. 9/2005 da parte dell'LL (avvenuta il 19.12.2005), mai pagata dal fratello concorrente pagina 8 di 11 nell'illecito amministrativo, nonché al rilascio della falsa quietanza, che deve aversi riguardo ai fini della individuazione della data della violazione, in ogni caso la retrodatazione di circa cinque mesi (al 13.7.2005), prospettata nel motivo di appello, non sarebbe tale da determinare il superamento del termine quinquennale di prescrizione, atteso che comunque alla data del 17.11.2009 lo stesso è stato interrotto con la notifica del verbale di contestazione.
Il motivo di gravame si appalesa, quindi, infondato.
Il quinto motivo di appello è invece inammissibile in quanto proposto, per la prima volta, con il ricorso in appello.
Invero, contrariamente a quanto, in guisa del tutto sbagliata, è stato affermato dall'LL secondo cui: “in seno all'atto di opposizione (pag. 3) si evidenziava pure
l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per come richiesto dalla giurisprudenza, poiché doveva essere emanata in termini ragionevoli e non, per fatti accaduti nel 2005, nel novembre 2014. La Consulta si è trovata a comporre il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all'applicabilità o meno del termine di trenta giorni, di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990, ai procedimenti sanzionatori, formulando alcune interessanti osservazioni condivise dalla successiva giurisprudenza… etc.”, a p. 3 del ricorso di primo grado risulta esposto il motivo di opposizione avente ad oggetto la violazione del termine stabilito dall'art. 14 L. 689/1981 per la notifica della contestazione, e “la ragionevole durata di tempo” a cui si fa riferimento (con la giurisprudenza citata – Cass.
3115/04 e Cass. 12093/07 –), riguarda proprio il tempo entro il quale l'accertamento va notificato (di cui si occupa l'art. 14 appena menzionato), e non già l'ulteriore lasso di tempo, che dovrebbe essere a sua volta ragionevole secondo la Corte Costituzionale, entro il quale, una volta notificato l'accertamento, andrebbe concluso il procedimento sanzionatorio con l'adozione dell'ordinanza – ingiunzione la cui violazione è stata denunciata, per la prima volta quindi, soltanto con il quinto motivo di appello il quale, conseguentemente, si appalesa inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sì come pagina 9 di 11 pacificamente stabilito dalla giurisprudenza della S.C. (v. Cass., sez. VI – II, 1 settembre
2020, n. 18158 e Cass., sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27909).
Ad identiche conclusioni si deve pervenire, secondo la Corte, anche con riferimento al sesto motivo di gravame.
Con esso l'LL insiste nel sostenere che siccome nessun contributo essa ha percepito, non si potrebbe configurare, a suo carico, la violazione degli artt. 2 e 3, L.
898/1986 contestatale, e ciò perché la stessa aveva effettivamente eseguito i lavori, che pure il fratello, suo concorrente nell'illecito, non aveva pagato.
Ritiene la Corte che questo motivo di gravame non colga in alcun modo il significato della sentenza impugnata, nella parte in cui ha spiegato le ragioni per cui, nel merito,
l'opposizione è infondata, e ciò perché in ultima analisi, a monte, trascura completamente di considerare che nel concorso di persone ex art. 5 L. 689/1981 ciascuno dei concorrenti risponde dell'illecito amministrativo (al pari di quanto avviene per il concorso nel reato ex art. 110 c.p.), per avere offerto un contributo causalmente rilevante alla realizzazione della fattispecie sanzionata: nel caso a mani, la circostanza che l'LL non abbia personalmente percepito il contributo europeo è del tutto irrilevante atteso che la predetta, prestandosi a fatturare lavori per cui non si è fatta pagare – pur avendo rilasciato quietanza –, ha realizzato una condotta senza la quale il fratello, suo concorrente, non avrebbe potuto percepire il contributo nella misura in cui gli è stato erogato.
Il motivo di gravame in questione si appalesa quindi del tutto inammissibile e l'appello deve essere, nel suo complesso, respinto.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 82/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Caltagirone, n. 398/2023 pubbl. il 29/06/2023: rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 condanna l'LL al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'LL, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 82/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Cateno Di Dio La Legge, elettivamente domiciliato nel suo indirizzo telematico.
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), organicamente patrocinato dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO P.IVA_1
CATANIA e per legge domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA, presso l'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
APPELLATO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 29.1.2025 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con il dispositivo di cui veniva data lettura in udienza e successivo deposito in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 398/2022, pubblicata in data 29.6.2023, il Tribunale di Caltagirone rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 46/2014 dell'11.11.2014, notificata in data 13.11.2014, emessa dall'
[...]
Parte_2
nella persona
[...]
del Dirigente Responsabile dott. con la quale le era stato ingiunto, Controparte_2
quale concorrente ex art. 5 l. 689/1981 nella violazione commessa dal fratello ai sensi degli artt. 2 e 3 L. 898/1986, il pagamento di € 38.625,32 a Parte_3
titolo di sanzione amministrativa ed € 6,00 per spese di notifica.
Condannava altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, premesso in punto di fatto che: “in seno all'ordinanza era stato rilevato che l'impresa individuale facente capo a era stata indicata Parte_1
quale impresa esecutrice di opere murarie e impianti in favore di , Parte_3
destinatario di un contributo in conto capitale di € 265.280,77 ai sensi del P.O.R. Sicilia
2000/2006 Misura 4.15 Azione A, per un valore imponibile di € 365.345,78, e che, tuttavia, la stessa non aveva negoziato due assegni emessi da in Parte_3
relazione alla fattura n. 9/2005 del 19/12/2005 per un totale, al netto di IVA, di “€
140.433,91 (75.000+79.477,30/1,1) per un contributo sotteso di € 77.238,65” – pur avendo rilasciato quietanza –, e che per questo l'opponente era stata Parte_1
sanzionata per concorso nella violazione commessa da ai sensi Parte_3
degli artt. 2 e 3 della l. 898/1986, rigettava nel merito l'opposizione per le ragioni che di seguito si trascrivono:
pagina 2 di 11 “Benché in sede di ricorso i fatti siano stati contestati, deve osservarsi che la stessa ricorrente in occasione dell'accertamento effettuato in data 14/5/2009 ha dichiarato ai verbalizzanti: “gli assegni bancari della MPS n. 0684477726/10 di € 79.477,30 e n.
0684477725/09 di € 75.000,00 (…) mi sono stati consegnati da mio fratello Parte_3
a parziale pagamento della fattura n. 9 del 19/12/2005 di € 256.825,03. Gli
[...]
stessi sono ancora nella mia disponibilità in quanto non sono mai stati posti all'incasso
(…)”.
Tale condotta integra gli estremi del concorso nella indebita percezione degli aiuti comunitari da parte di , avendo consentito allo stesso di incassare Parte_3
contributi maggiori rispetto all'impegno di spesa effettivamente sostenuto, e ciò proprio in virtù della presentazione di un prospetto di investimento fondato anche sulle fatture emesse e quietanzate dalla Difatti, l'erogazione dei contributi in favore del Parte_3
è stata effettuata in due tranches, una parte il 13/7/2005 e una parte il Parte_3
19/12/2006 e, per l'effetto, la sanzione è stata parametrata alla percentuale di contributi indebitamente percepita, per effetto della passività fittizia esposta da CP_3
per lavori eseguiti da e in realtà mai pagati (lo si ribadisce,
[...] Parte_1
nonostante la stessa avesse appositamente rilasciato quietanza liberatoria, poi smentita).
Risultano, quindi, integrati gli estremi della violazione contestata alla ricorrente consistente, non nella diretta percezione dei contributi, ma nell'aver concorso nell'indebita percezione degli stessi da parte di mediante Parte_3
l'emissione di fatture per operazioni rivelatesi inesistenti (peraltro nessuna prova contraria è stata fornita dall'opponente in giudizio), ricorrendo anche l'elemento soggettivo dell'illecito, essendo emersa la consapevolezza della ricorrente di aver emesso una fattura e due quietanze senza l'effettivo incasso delle somme. A tal proposito, deve osservarsi che il processo penale a carico dell'opponente e, tra gli altri, di , è stato definito con sentenza di condanna di Parte_3 Parte_3
per il reato previsto e punto dagli art. 61 n. 2 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000, per essersi lo
pagina 3 di 11 stesso avvalso di fatture emesse per operazioni parzialmente inesistenti. Gli ulteriori reati ascritti a e quello contestato a sono stati Parte_3 Parte_1
dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. Dall'accertamento effettuato in sede penale – che non consta sia stato fatto oggetto di impugnazione – risulta che alle fatture emesse da non era corrisposta alcuna effettiva operazione. Peraltro, Parte_1
quanto alla dedotta necessità che sia configurabile un danno comunitario, deve osservarsi che la giurisprudenza ha chiarito che per il perfezionamento dell'illecito di indebita percezione di contributi europei – e, quindi, del concorso in esso – è sufficiente che l'indebita percezione sia conseguente all'esposizione di dati e notizie false, non richiedendosi, la sussistenza del danno comunitario con riferimento alla destinazione delle somme percepite (Cass. civ., sez. II, 12/07/2012, n. 11846)”.
Riportati, nella sentenza appellata, i motivi posti dalla a fondamento della Parte_3
sua opposizione nei termini che appresso si trascrivono (“la violazione degli artt. 2 e 3 della legge 898/1986 in quanto essa non aveva percepito alcun contributo e dunque della legge 689/1981 in quanto nessuna sanzione poteva essere applicata in assenza di violazione;
il fatto storico, ovvero l'illecito amministrativo contestato, era sub iudice
“in altro procedimento penale innanzi al tribunale di Caltagirone (…) n. 473/12”; la violazione dell'art. 14, co. 2, della legge 689/1981 per essere stata la sanzione notificata oltre i 90 giorni dall'illecito, ciò anche in violazione del principio di ragionevole durata;
la prescrizione, ex art. 28 L. 689/81, del diritto di recuperare il credito da parte dell'odierna opposta per decorso del termine quinquennale, in quanto
l'ordinanza ingiunzione era stata notificata in data 13/11/2014, ben oltre i 5 anni dalla data di commissione dell'illecito (19/12/2005); la violazione del termine di giorni 180 fissato dall'art. 4 della legge 898/1986; l'incompetenza della Guardia di Finanza ad emettere Verbali di Contestazione;
l'assenza di un danno comunitario, quale presupposto per l'applicazione della sanzione ex art. 3 l. 898/1986, in quanto dopo
l'emissione delle fatture nessuna ulteriore somma era stata corrisposta a Parte_3
; l'assenza di delega in capo al dott. firmatario
[...] Controparte_2
pagina 4 di 11 dell'ordinanza opposta”), il primo giudice procedeva ad esaminarli partitamente escludendone la fondatezza.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio l'
[...]
chiedendone il Controparte_4
rigetto.
All'udienza del 29.1.2025, previa discussione, la causa veniva decisa con il dispositivo di cui veniva data lettura, riservato il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia in parte inammissibile ed in parte infondato e conseguentemente debba essere, per intero, respinto.
Con il primo motivo di gravame l'LL ha censurato la sentenza impugnata per essere stata resa nella “inesistenza/nullità/inammissibilità della costituzione di parte avversa”.
Il motivo afferisce a due profili diversi: con il primo si afferma che l'Assessorato non avrebbe potuto costituirsi in giudizio con il dott. “poiché mancava il potere in CP_2
capo allo stesso”, atteso che il suo incarico scadeva il 31.12.2014 a fronte di costituzione in giudizio avvenuta nel maggio del 2015; con il secondo, richiamato l'art. 6, comma 9, D. Lgs. 150/2011 secondo cui: “L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”, si afferma che all'epoca della sua costituzione in giudizio il dott. “era un semplice privato cittadino” privo di CP_2
delega.
Ritiene la Corte che, sotto entrambi i profili, il motivo di gravame sia infondato.
Va premesso che nel giudizio di primo grado la parte resistente si è costituita, con il deposito di memoria ed allegati avvenuto in cancelleria, in via cartacea, in data
27.5.2015, a firma del “Dirigente dell'Unità Operativa n. 3 – Autorità responsabile della irrogazione delle sanzioni” dott. Controparte_2
pagina 5 di 11 Siccome con l'opposizione la si era limitata a contestare l'esistenza del Parte_3
potere in capo al predetto dirigente di adottare il provvedimento sanzionatorio impugnato, emesso in data 11.11.2014, il “Dirigente dell'Unità Operativa n. 3 –
Autorità responsabile della irrogazione delle sanzioni” dott. nel Controparte_2
costituirsi in giudizio, produceva il solo decreto in data 13.12.2012 con cui gli si conferiva l'anzidetto incarico con scadenza 31.12.2014, tramite il quale dimostrava che, alla data di adozione dell'ordinanza – ingiunzione impugnata, lo stesso era pienamente titolare del potere sanzionatorio esercitato.
Oggi, come le è senz'altro consentito trattandosi non di motivo afferente al merito dell'ordinanza impugnata, bensì a vizio processuale denunciato come verificatosi nel giudizio di primo grado, l'LL ha, con il motivo di appello in esame, sollevato questioni che attengono alla rappresentanza processuale del dott. di cui, CP_2
asseritamente, lo stesso non sarebbe stato fornito al momento della sua costituzione in giudizio.
Ciò posto, va evidenziato come la produzione da parte dell , in questo grado CP_1
di giudizio ed a fronte del motivo di gravame appena indicato, del decreto n. 3340 del
15.6.2015 con cui è stato rinnovato l'incarico al dott. (il quale, sia detto per CP_2
inciso, non è affatto un “privato cittadino”, bensì è un dirigente di terza fascia del ruolo unico dell'amministrazione regionale, sì come è espressamente indicato nel contratto individuale di lavoro stipulato a seguito del conferimento dell'incarico dirigenziale), con decorrenza espressamente fissata al 16.5.2015, sia perfettamente ammissibile e valga a sanare, così come è pacificamente consentito ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., con effetti ex tunc, il difetto di rappresentanza lamentato dall'LL.
Quanto alla mancanza di delega a rappresentare l'amministrazione, è sufficiente evidenziare come la delega sia necessaria solo nel caso in cui l'autorità che abbia emesso la sanzione non intenda costituirsi in giudizio personalmente, sì come consentito dall'art. 6, comma 9, D. Lgs. 150/2011, secondo cui: “Nel giudizio di primo grado
l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio
pagina 6 di 11 personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”. Ma se questo è vero, nel caso a mani, il dott. non CP_2
aveva alcuna necessità di farsi delegare da chicchessia, atteso che era in capo ad esso medesimo che si impersonava l'autorità che aveva emesso l'ordinanza impugnata (ossia il “Dirigente dell'Unità Operativa n. 3 – Autorità responsabile della irrogazione delle sanzioni”).
Il primo motivo di gravame si appalesa quindi del tutto infondato.
Il secondo motivo di gravame risulta invece, ad avviso della Corte, inammissibile.
Va premesso che l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio tardivamente producendo: “Processo verbale di contestazione, redatto nei confronti della sig.
[...]
e tutti i relativi allegati, dai Militari della Compagnia di Caltagirone della Parte_1
Guardia di Finanza” e che il tribunale, richiamando Cass., 10 marzo 2020, n. 6786 (la quale ha espresso il principio di diritto recentemente ribadito da Cass., sez. II, 2 novembre 2022, n. 32226, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 d.lg. n. 150 del 2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma
8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3 dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione”), ha ritenuto che la produzione della documentazione effettuata con detta costituzione tardiva fosse ammissibile, rientrando in quella prevista dall'art. 6, comma 8, D. Lgs. 151/2011.
A fronte di detta statuizione l'LL, senza mai scendere nel concreto prendendo in esame l'uno piuttosto che l'altro dei documenti depositati da controparte, con il motivo in esame si è limitata ad affermare che nessuno dei documenti rientrasse tra quelli che avrebbero potuto essere prodotti con la costituzione in giudizio tardiva.
pagina 7 di 11 Ritiene la Corte che il motivo di gravame, così come formulato, sia del tutto generico – e come tale inammissibile –, e ciò specie tenuto conto che i documenti prodotti sono costituiti dagli allegati al processo verbale di contestazione notificato all'opponente, come tali in thesi rientranti tra gli “atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione” contemplati dall'art. 6, comma 8, D. Lgs. 150/2011.
Il terzo motivo di gravame riguarda l'introduzione, nel giudizio di primo grado, delle note d'udienza o delle note ex art. 127 ter c.p.c. che, anziché essere state depositate dall'appellato con le forme previste dal processo civile telematico, sono state meramente inviate a mezzo pec.
Si tratta di un motivo di appello che, sebbene fondato, si appalesa del tutto irrilevante ai fini della definizione della causa la quale è stata decisa, lo si ribadisce, sulla base della sola costituzione in giudizio effettuata in via cartacea presso la cancelleria del tribunale e della documentazione ad essa allegata, di talché, anche stralciando e non considerando tutte le note inviate a mezzo pec dall'appellato, il risultato della controversia non cambia.
Il quarto motivo di gravame è infondato.
Va premesso che il primo giudice ha rigettato la eccepita prescrizione quinquennale della sanzione perché, a fronte di illecito commesso in data 19.12.2005, il relativo termine era stato interrotto prima con la notifica del processo verbale di contestazione avvenuta in data 17.11.2009 e poi con la notifica dell'ordinanza – ingiunzione avvenuta in data 13.11.2014.
A fronte di ciò, con il motivo di appello in esame, la ha sostenuto che la Parte_3
violazione di legge per cui si procede sarebbe stata commessa il 13 luglio 2005 (anziché il 19 dicembre 2005, come ritenuto dal tribunale e come, per la verità, affermato dalla stessa opponente nel ricorso introduttivo della lite).
Sennonché è agevole evidenziare come, tralasciando del tutto di considerare la erroneità dell'assunto dell'LL atteso che è alla data di emissione della fattura n. 9/2005 da parte dell'LL (avvenuta il 19.12.2005), mai pagata dal fratello concorrente pagina 8 di 11 nell'illecito amministrativo, nonché al rilascio della falsa quietanza, che deve aversi riguardo ai fini della individuazione della data della violazione, in ogni caso la retrodatazione di circa cinque mesi (al 13.7.2005), prospettata nel motivo di appello, non sarebbe tale da determinare il superamento del termine quinquennale di prescrizione, atteso che comunque alla data del 17.11.2009 lo stesso è stato interrotto con la notifica del verbale di contestazione.
Il motivo di gravame si appalesa, quindi, infondato.
Il quinto motivo di appello è invece inammissibile in quanto proposto, per la prima volta, con il ricorso in appello.
Invero, contrariamente a quanto, in guisa del tutto sbagliata, è stato affermato dall'LL secondo cui: “in seno all'atto di opposizione (pag. 3) si evidenziava pure
l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per come richiesto dalla giurisprudenza, poiché doveva essere emanata in termini ragionevoli e non, per fatti accaduti nel 2005, nel novembre 2014. La Consulta si è trovata a comporre il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all'applicabilità o meno del termine di trenta giorni, di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990, ai procedimenti sanzionatori, formulando alcune interessanti osservazioni condivise dalla successiva giurisprudenza… etc.”, a p. 3 del ricorso di primo grado risulta esposto il motivo di opposizione avente ad oggetto la violazione del termine stabilito dall'art. 14 L. 689/1981 per la notifica della contestazione, e “la ragionevole durata di tempo” a cui si fa riferimento (con la giurisprudenza citata – Cass.
3115/04 e Cass. 12093/07 –), riguarda proprio il tempo entro il quale l'accertamento va notificato (di cui si occupa l'art. 14 appena menzionato), e non già l'ulteriore lasso di tempo, che dovrebbe essere a sua volta ragionevole secondo la Corte Costituzionale, entro il quale, una volta notificato l'accertamento, andrebbe concluso il procedimento sanzionatorio con l'adozione dell'ordinanza – ingiunzione la cui violazione è stata denunciata, per la prima volta quindi, soltanto con il quinto motivo di appello il quale, conseguentemente, si appalesa inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sì come pagina 9 di 11 pacificamente stabilito dalla giurisprudenza della S.C. (v. Cass., sez. VI – II, 1 settembre
2020, n. 18158 e Cass., sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27909).
Ad identiche conclusioni si deve pervenire, secondo la Corte, anche con riferimento al sesto motivo di gravame.
Con esso l'LL insiste nel sostenere che siccome nessun contributo essa ha percepito, non si potrebbe configurare, a suo carico, la violazione degli artt. 2 e 3, L.
898/1986 contestatale, e ciò perché la stessa aveva effettivamente eseguito i lavori, che pure il fratello, suo concorrente nell'illecito, non aveva pagato.
Ritiene la Corte che questo motivo di gravame non colga in alcun modo il significato della sentenza impugnata, nella parte in cui ha spiegato le ragioni per cui, nel merito,
l'opposizione è infondata, e ciò perché in ultima analisi, a monte, trascura completamente di considerare che nel concorso di persone ex art. 5 L. 689/1981 ciascuno dei concorrenti risponde dell'illecito amministrativo (al pari di quanto avviene per il concorso nel reato ex art. 110 c.p.), per avere offerto un contributo causalmente rilevante alla realizzazione della fattispecie sanzionata: nel caso a mani, la circostanza che l'LL non abbia personalmente percepito il contributo europeo è del tutto irrilevante atteso che la predetta, prestandosi a fatturare lavori per cui non si è fatta pagare – pur avendo rilasciato quietanza –, ha realizzato una condotta senza la quale il fratello, suo concorrente, non avrebbe potuto percepire il contributo nella misura in cui gli è stato erogato.
Il motivo di gravame in questione si appalesa quindi del tutto inammissibile e l'appello deve essere, nel suo complesso, respinto.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 82/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Caltagirone, n. 398/2023 pubbl. il 29/06/2023: rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 condanna l'LL al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'LL, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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