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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4464/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Sacco, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Cassino alla piazza Labriola n. 32
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Davide Catalano con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Iannaccone presso il cui studio elett. dom. in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 33
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.06.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820219005409232000, notificata in data
02.03.2022, nella parte relativa a contributi previdenziali I.V.S. di cui agli avvisi di addebito in atti analiticamente indicati.
Eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
deduceva, poi, di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione ed eccepiva la prescrizione dei crediti ivi azionati, anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei ruoli sottesi agli atti impugnati per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti, con vittoria di spese. Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti opposte che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr
Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009;
n. 8900 del 14/04/2010 ).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n.
4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Tanto premesso nel caso di specie va ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito a conoscere della presente controversia limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti per la parte relativa a crediti di natura previdenziale.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte opponente in quanto destituita di fondamento.
Rileva il giudicante come è pacifico – in quanto incontestato – che l'atto di intimazione oggetto di opposizione sia stato ritualmente notificato alla parte ricorrente in data 02.03.2022 (cfr. doc. in atti
). Peraltro, l'atto per cui è causa è stato prodotto e depositato Controparte_2 unitamente al ricorso introduttivo dalla stessa parte attrice.
Non vi è dubbio alcuno che vi sia coincidenza tra il titolare passivo del rapporto di debito-credito fatto valere con gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento e l'odierna ricorrente.
Ed, infatti, emerge chiaramente dalla documentazione agli atti che tutti gli avvisi di addebito per cui
è causa si riferiscono alla posizione previdenziale della signora nata il Parte_1
03.03.1973 a IN (CF. ). C.F._1 Tanto premesso e venendo all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che la parte opponente ha proposto una opposizione relativa al merito della pretesa eccependo, la prescrizione dei crediti, anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi.
Orbene, con riferimento alla eccepita prescrizione, maturata anteriormente alla notifica dei titoli esecutivi, l'opposizione va certamente dichiarata inammissibile in quanto non risulta proposta nel termine quaranta giorni nei confronti del primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
L'opposizione è stata infatti proposta solo in data 29.06.2022 a fronte di dodici avvisi di addebito tutti regolarmente notificati tra il 2014 ed il 2019. CP_ Rileva, al riguardo, il giudicante come l' abbia depositato copia degli avvisi di ricevimento dai quali emerge che tutti gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati, nelle date ivi indicate corrispondenti a quelle indicate anche nell'atto di intimazione, all'indirizzo di residenza della ricorrente.
Occorre sul punto ricordare che l'art. 30, comma 4, del D.L. 2010 n. 78 stabilisce che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai CP_1 messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Il comma 5 del medesimo articolo dispone. “L'avviso di cui (( al comma )) 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità (( e i termini stabiliti )) dall' ”. Controparte_3
Dalla chiara formulazione della norma in commento si evince che l' previdenziale può CP_3 procedere direttamente in proprio alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali.
Nel caso in esame la notifica è stata effettuata a mezzo lettera raccomandata.
La Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui l'ente previdenziale proceda alla notifica dell'atto a mezzo raccomandata, servendosi, dunque, del servizio postale, non trova applicazione la disciplina delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari, bensì quella prevista per le raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi in cui l'ente abbia eseguito direttamente la notifica a mezzo posta:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (in tale senso, cfr., ex multis, Cass. n.
12083/2016; Cass. n. 7184/2016, Cass. n. 3254/2016).
Ebbene, nella fattispecie al vaglio del giudicante, tutti gli avvisi di ricevimento versati in atti sono stati spediti presso l'indirizzo dell'opponente – indirizzo corrispondente a quello dalla stessa parte indicato negli atti di causa - e sottoscritti per ricezione.
Tali avvisi riportano il numero della raccomandata, che coincide con quello riportato sulla lettera che accompagna gli avvisi di addebito.
Pertanto, in presenza di tali evenienze documentali, alcun dubbio sussiste in ordine alla operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.; parte istante non ha svolto alcuna specifica deduzione, né ha allegato alcuna circostanza diretta a superare la presunzione di conoscenza degli atti arrivati nella sua sfera di conoscibilità, di tal che deve ritenersi che la ricorrente è stata ritualmente posta in condizione di conoscere l'atto.
In concreto, per tutti gli atti recettizi, in caso di loro comunicazione a mezzo del servizio postale, gli stessi devono ritenersi conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Si tratta di una presunzione legale di conoscenza che può essere superata esclusivamente dalla prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
Detta presunzione, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria.
La prova dell'arrivo della raccomandata, infine, fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza (cfr. in tal senso Cass. n. 20786/2014).
In assenza di puntuali e specifiche contestazioni sollevate dalla parte opponente, deve, dunque, ritenersi che gli avvisi di addebito – sottesi all'atto di intimazione impugnato – siano stati ritualmente notificati con conseguente irretrattabilità dei crediti ivi contenuti.
Quanto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, occorre a questo punto esaminare la doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito opposti, che, va, infatti, distinta da quella concernente la prescrizione già maturata al momento della notifica del titolo.
Come già detto, l'esame di quest'ultima è ormai preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale, per non essere stata proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 Dlgs
46/99. Con riferimento, invece, all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica degli avvisi, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Sul punto, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazioni in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art 118 dis. att. c.p.c, al fine di affermare l'applicabilità nella specie del termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, applicato nella fattispecie in esame il termine quinquennale, considerato quale dies a quo del termine la data di notifica di ciascun avviso di addebito, deve evidenziarsi che la prescrizione non può dirsi maturata in presenza di validi atti interruttivi ritualmente notificati alla parte.
Ed, infatti, l' ha prodotto l'atto di intimazione n. Controparte_2
02820189004534679000 notificato all'indirizzo di residenza dell'opponente in data 18.09.2018, sottoscritto per ricevuta da familiare convivente (marito) relativo ai seguenti avvisi di addebito: n.
32820140000916850000, n. 32820140004029926000, n. 32820150001627471000, n.
32820150002435763000, n. 32820150002588813000, n. 32820160000945423000 e n.
32820160004753163000.
Tali avvisi di addebito sono stati notificati tra la data del 03.04.2014 e la data del 21.11.2016.
Pertanto, l'atto di intimazione notificato in data 18.09.2018, cui ha fatto seguito l'intimazione oggetto di impugnativa notificata in data 02.03.2022, deve ritenersi abbia validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale che, dunque, non può dirsi maturata.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento ai crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 32820170001714975000, ritualmente notificato in data 27.09.2017, rispetto al quale l'agente della riscossione ha prodotto copia del preavviso di preavviso di fermo n.
02880201900012003000 notificato regolarmente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (cfr. doc. in atti) in data
16.01.2020, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
Infine, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione neppure con riguardo ai crediti previdenziali di cui agli ulteriori avvisi di addebito n. 32820180001136742000, n.
32820180005014842000, n. 32820190001545723000 e n. 32820190005253385000 - regolarmente notificati nelle seguenti date: 26.06.2018, 13.12.2018, 23.07.2019 e 10.12.2019 - (cfr. avvisi di CP_ ricevimento in atti prod.ne , rispetto ai quali, avuto riguardo alla data della notifica dell'atto di intimazione di pagamento (02.03.2022), non risulta maturata la prescrizione quinquennale.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo adeguata alla natura ed al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 1850,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione, ove richiesta.
Santa Maria Capua Vetere, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4464/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Sacco, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Cassino alla piazza Labriola n. 32
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Davide Catalano con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Iannaccone presso il cui studio elett. dom. in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 33
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.06.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820219005409232000, notificata in data
02.03.2022, nella parte relativa a contributi previdenziali I.V.S. di cui agli avvisi di addebito in atti analiticamente indicati.
Eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
deduceva, poi, di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione ed eccepiva la prescrizione dei crediti ivi azionati, anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei ruoli sottesi agli atti impugnati per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti, con vittoria di spese. Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti opposte che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr
Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009;
n. 8900 del 14/04/2010 ).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n.
4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Tanto premesso nel caso di specie va ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito a conoscere della presente controversia limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti per la parte relativa a crediti di natura previdenziale.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte opponente in quanto destituita di fondamento.
Rileva il giudicante come è pacifico – in quanto incontestato – che l'atto di intimazione oggetto di opposizione sia stato ritualmente notificato alla parte ricorrente in data 02.03.2022 (cfr. doc. in atti
). Peraltro, l'atto per cui è causa è stato prodotto e depositato Controparte_2 unitamente al ricorso introduttivo dalla stessa parte attrice.
Non vi è dubbio alcuno che vi sia coincidenza tra il titolare passivo del rapporto di debito-credito fatto valere con gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento e l'odierna ricorrente.
Ed, infatti, emerge chiaramente dalla documentazione agli atti che tutti gli avvisi di addebito per cui
è causa si riferiscono alla posizione previdenziale della signora nata il Parte_1
03.03.1973 a IN (CF. ). C.F._1 Tanto premesso e venendo all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che la parte opponente ha proposto una opposizione relativa al merito della pretesa eccependo, la prescrizione dei crediti, anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi.
Orbene, con riferimento alla eccepita prescrizione, maturata anteriormente alla notifica dei titoli esecutivi, l'opposizione va certamente dichiarata inammissibile in quanto non risulta proposta nel termine quaranta giorni nei confronti del primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
L'opposizione è stata infatti proposta solo in data 29.06.2022 a fronte di dodici avvisi di addebito tutti regolarmente notificati tra il 2014 ed il 2019. CP_ Rileva, al riguardo, il giudicante come l' abbia depositato copia degli avvisi di ricevimento dai quali emerge che tutti gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati, nelle date ivi indicate corrispondenti a quelle indicate anche nell'atto di intimazione, all'indirizzo di residenza della ricorrente.
Occorre sul punto ricordare che l'art. 30, comma 4, del D.L. 2010 n. 78 stabilisce che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai CP_1 messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Il comma 5 del medesimo articolo dispone. “L'avviso di cui (( al comma )) 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità (( e i termini stabiliti )) dall' ”. Controparte_3
Dalla chiara formulazione della norma in commento si evince che l' previdenziale può CP_3 procedere direttamente in proprio alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali.
Nel caso in esame la notifica è stata effettuata a mezzo lettera raccomandata.
La Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui l'ente previdenziale proceda alla notifica dell'atto a mezzo raccomandata, servendosi, dunque, del servizio postale, non trova applicazione la disciplina delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari, bensì quella prevista per le raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi in cui l'ente abbia eseguito direttamente la notifica a mezzo posta:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (in tale senso, cfr., ex multis, Cass. n.
12083/2016; Cass. n. 7184/2016, Cass. n. 3254/2016).
Ebbene, nella fattispecie al vaglio del giudicante, tutti gli avvisi di ricevimento versati in atti sono stati spediti presso l'indirizzo dell'opponente – indirizzo corrispondente a quello dalla stessa parte indicato negli atti di causa - e sottoscritti per ricezione.
Tali avvisi riportano il numero della raccomandata, che coincide con quello riportato sulla lettera che accompagna gli avvisi di addebito.
Pertanto, in presenza di tali evenienze documentali, alcun dubbio sussiste in ordine alla operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.; parte istante non ha svolto alcuna specifica deduzione, né ha allegato alcuna circostanza diretta a superare la presunzione di conoscenza degli atti arrivati nella sua sfera di conoscibilità, di tal che deve ritenersi che la ricorrente è stata ritualmente posta in condizione di conoscere l'atto.
In concreto, per tutti gli atti recettizi, in caso di loro comunicazione a mezzo del servizio postale, gli stessi devono ritenersi conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Si tratta di una presunzione legale di conoscenza che può essere superata esclusivamente dalla prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
Detta presunzione, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria.
La prova dell'arrivo della raccomandata, infine, fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza (cfr. in tal senso Cass. n. 20786/2014).
In assenza di puntuali e specifiche contestazioni sollevate dalla parte opponente, deve, dunque, ritenersi che gli avvisi di addebito – sottesi all'atto di intimazione impugnato – siano stati ritualmente notificati con conseguente irretrattabilità dei crediti ivi contenuti.
Quanto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, occorre a questo punto esaminare la doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito opposti, che, va, infatti, distinta da quella concernente la prescrizione già maturata al momento della notifica del titolo.
Come già detto, l'esame di quest'ultima è ormai preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale, per non essere stata proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 Dlgs
46/99. Con riferimento, invece, all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica degli avvisi, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Sul punto, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazioni in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art 118 dis. att. c.p.c, al fine di affermare l'applicabilità nella specie del termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, applicato nella fattispecie in esame il termine quinquennale, considerato quale dies a quo del termine la data di notifica di ciascun avviso di addebito, deve evidenziarsi che la prescrizione non può dirsi maturata in presenza di validi atti interruttivi ritualmente notificati alla parte.
Ed, infatti, l' ha prodotto l'atto di intimazione n. Controparte_2
02820189004534679000 notificato all'indirizzo di residenza dell'opponente in data 18.09.2018, sottoscritto per ricevuta da familiare convivente (marito) relativo ai seguenti avvisi di addebito: n.
32820140000916850000, n. 32820140004029926000, n. 32820150001627471000, n.
32820150002435763000, n. 32820150002588813000, n. 32820160000945423000 e n.
32820160004753163000.
Tali avvisi di addebito sono stati notificati tra la data del 03.04.2014 e la data del 21.11.2016.
Pertanto, l'atto di intimazione notificato in data 18.09.2018, cui ha fatto seguito l'intimazione oggetto di impugnativa notificata in data 02.03.2022, deve ritenersi abbia validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale che, dunque, non può dirsi maturata.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento ai crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 32820170001714975000, ritualmente notificato in data 27.09.2017, rispetto al quale l'agente della riscossione ha prodotto copia del preavviso di preavviso di fermo n.
02880201900012003000 notificato regolarmente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (cfr. doc. in atti) in data
16.01.2020, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
Infine, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione neppure con riguardo ai crediti previdenziali di cui agli ulteriori avvisi di addebito n. 32820180001136742000, n.
32820180005014842000, n. 32820190001545723000 e n. 32820190005253385000 - regolarmente notificati nelle seguenti date: 26.06.2018, 13.12.2018, 23.07.2019 e 10.12.2019 - (cfr. avvisi di CP_ ricevimento in atti prod.ne , rispetto ai quali, avuto riguardo alla data della notifica dell'atto di intimazione di pagamento (02.03.2022), non risulta maturata la prescrizione quinquennale.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo adeguata alla natura ed al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 1850,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione, ove richiesta.
Santa Maria Capua Vetere, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni