Versione
2 marzo 1982
2 marzo 1982
Art. 1. Articolo unico
Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , concernente disposizioni fiscali urgenti, e' convertito in legge, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2 e' soppresso il penultimo capoverso.
All'articolo 3, ultimo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: "Gli aumenti suindicati relativi a tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento e' compreso nel periodo tra il 31 dicembre 1981 ed il 31 gennaio 1982, possono essere versati, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per le concessioni governative in materia di proprieta' industriale gli aumenti predetti si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 1982".
All'articolo 6:
al terzo comma, la parola: "sostituto" e' sostituita dalla seguente: "sostituito";
al quarto comma, le parole: "luglio e novembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "giugno e ottobre 1982".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Il gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto, eccettuate quelle di cui agli articoli 1 e 3, e' di esclusiva spettanza dell'erario ed e' destinato alla copertura degli oneri per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982".
Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , concernente disposizioni fiscali urgenti, e' convertito in legge, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2 e' soppresso il penultimo capoverso.
All'articolo 3, ultimo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: "Gli aumenti suindicati relativi a tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento e' compreso nel periodo tra il 31 dicembre 1981 ed il 31 gennaio 1982, possono essere versati, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per le concessioni governative in materia di proprieta' industriale gli aumenti predetti si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 1982".
All'articolo 6:
al terzo comma, la parola: "sostituto" e' sostituita dalla seguente: "sostituito";
al quarto comma, le parole: "luglio e novembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "giugno e ottobre 1982".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Il gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto, eccettuate quelle di cui agli articoli 1 e 3, e' di esclusiva spettanza dell'erario ed e' destinato alla copertura degli oneri per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982".
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 23/11/1987 n. 352175 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 23 novembre 1987 · 0.49167785
Codesta Intendenza, in relazione ad analogo quesito formulato dall\'Istituto Magistrale ..., ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, nei riflessi del bollo, delle domande per il rilascio dei titoli conclusivi di corsi di studio (diplomi di maturita\' ed attestati di idoneita\' dei corsi integrativi). Al riguardo si dichiara che le predette domande devono scontare l\'imposta di bollo nella misura ridotta di L. 700, sulla base della disposizione agevolativa recata dal decreto legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 (art. 1, ultimo comma), confermata dall\'art. 2, 2 comma, del decreto legge 24 settembre 1987, n. 391.
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