CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 949 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
AUTORITÀ Portuale di RI (p.i. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Lecce
presso i cui uffici domicilia ope legis;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Caiulo, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza dell'8 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante previo deposito di note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso l'atto di ingiunzione, emesso, Controparte_1
Proc. n. 949/2020 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ai sensi del RD 639/2010, dall'autorità portuale di chiedendo al Tribu- CP_1
nale di RI dichiararsi la nullità e comunque l'illegittimità ed infondatezza dello stesso.
Assumeva l'illegittimità di detto provvedimento, con il quale le era stato chiesto il pagamento della somma di € 7.405,61 per l' occupazione, asseritamente sine titulo,
negli anni 2008 e 2009, di un'aerea portuale di mq 13,75, su cui era stato posizio-
nato un piccolo manufatto prefabbricato di metallo, adiacente ad immobile della stazione marittima, destinato a base radio per il collegamento con navi ormeggia-
te nel porto e le imbarcazioni destinate al servizio portuale di trasporto passegge-
ri, da essa gestito.
Nello specifico deduceva che l'area era, in realtà, detenuta legittimamente, giusta licenza, con scadenza al 31/12/2008 e ordinanza del Tar, che aveva sospeso il provvedimento di sgombero, emesso nell'aprile del 2009, fino alla data di avvio dei lavori di riqualificazione della stazione marittima.
Si costituiva l'Autorità Portuale di contestando l'opposizione: assumeva CP_1
che l'istanza di proroga della concessione, presentata dall'opponente in data
09/01/2008, era stata rigettata con nota n. 3711 del 10/04/2009, sul presuppo-
sto dell'imminente inizio dei lavori di riqualificazione dell'aerea e che la società
continuava ad occupare sine titulo l'area de qua sino al 2009. Precisava che il prov-
vedimento di sgombero precitato, impugnato dalla società, era stato sospeso dal
Tar, con ordinanza n. 507/2009, solo con riferimento allo sgombero, sino alla data dell'avvio dei lavori di riqualificazione e che detto giudizio veniva, in ogni,
caso dichiarato perento con decreto n. 216 del 2014. Per l'occupazione sine titulo,
aveva emesso le fatture nn. 528 e 529 del 19/11/2009, rispettivamente di €
Proc. n. 949/2020 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 2.190,09 e di € 3.465,19, precisando che la fattura n. 528/2009 teneva conto dell'importo di € 1.096,09, già fatturato per la medesima annualità 2008 quale ca-
none, non ancora pagato.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 574/2020, pubblicata in data 06/05/2020, con la quale il Tribunale di Lecce
accoglieva l'opposizione, ritenendo legittima l'occupazione dell'area, in questio-
ne, per il periodo in contestazione (2008 e 2009).
Quanto all'anno 2008, non riteneva di condividere l'assunto di parte opposta, se-
condo cui nella nota prot. 3711 del 10/04/2008, in riscontro alla richiesta di rin-
novo per quattro anni della licenza n. 3/2004, scaduta il 31/12/2007, per un me-
ro “refuso”, si sarebbe indicata la data di scadenza del 31/12/2008 anziché quel-
la del 31/12/2007, con ciò rigettando la richiesta del tutto. Giungeva a tale deci-
sione valorizzando il senso letterale, della nota, dal quale si evinceva che la richie-
sta era stata accolta parzialmente, concedendosi alla richiedente la permanenza nell'area sino al 31/12/2008.
Quanto all'anno 2009 la detenzione era legittimata dalla ordinanza di sospensio-
ne del Tar, che aveva ritenuto “ragionevole” il mantenimento della struttura, al-
meno fino all'avvio dei lavori;
provvedimento non inficiato dalla circostanza che il giudizio era stato dichiarato perento.
Avverso la sentenza, non notificata, proponeva appello l'Autorità Portuale di con atto di citazione del 19/11/2020, chiedendone la riforma con due CP_1
motivi.
Si è costituita la , resistendo al gravame e chie- Controparte_2
dendone il rigetto.
Proc. n. 949/2020 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza Collegiale dell'8 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “Erroneità della motivazione. Travisamento dei fatti in
relazione alla dichiarata regolarità della occupazione fino al 31.12.2008”, l'appellante cen-
sura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di aderire alla avversa impostazione difensiva, secondo cui l'occupazione era legittima fino alla data del 31/12/2008.
Sarebbe palese l'errore del Tribunale, che avrebbe posto a fondamento della de-
cisione una circostanza del tutto errata, valorizzando – in assenza di prova con-
traria – il solo dato letterale del provvedimento diretto all'interessato, viziato in realtà da un errore materiale del tutto visibile ed evidente. Non sarebbe “infatti
concepibile una sorta di proroga implicita, dovendo ogni atto concessorio essere contenuto in un
atto scritto di rinnovo della concessione, sottoscritto da entrambe le parti…Né avrebbe potuto
l'Amministrazione far corrispondere ad una specifica richiesta di rinnovo per anni 4, un “acco-
glimento parziale”, come sostenuto dal Tribunale, atteso che le ragioni sottese al mancato rinno-
vo (ben descritte nella riorganizzazione/ristrutturazione dell'intera Stazione Marittima, non-
ché del progetto predisposto anche con il relativo alla riqualificazione Controparte_3
dell'intero lungomare) non avrebbero potuto consentire nemmeno il rinnovo della concessione fino
al 31.12.2008” (cfr. appello).
Il motivo è infondato.
Occorre chiarire che secondo quanto riportato nel provvedimento concessorio del 14/04/2004, in atti, era previsto il rinnovo della concessione, in favore di a seguito di accoglimento di istanza del concessionario, da Controparte_1
Proc. n. 949/2020 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. presentarsi entro tre mesi dalla scadenza (cfr. concessione “la presente licenza viene
rilasciata alle seguenti condizioni: nel giorno della scadenza il concessionario dovrà riconsegnare
il bene demaniale occupato nel pristino stato, asportando a proprie spese le eventuali attrezzatu-
re impiantate, salvo che l'Autorità Portuale non accolga una nuova istanza di rinnovo che do-
vrà essere presentata entro tre mesi dalla scadenza”).
Quindi, stando al tenore letterale della clausola riportata nella concessione, il rin-
novo non richiedeva un contratto sottoscritto da entrambe le parti ma il semplice accoglimento di apposita istanza, da presentarsi, da parte del concessionario, en-
tro determinati tempi.
Nella specie, è accaduto che la società attrice ha chiesto il prescritto rinnovo nei termini, atteso che la relativa istanza risulta presentata in data 09/01/2008 (cfr.
missiva dell'autorità Portuale del 14/04/2008 prot. 449 indirizzata alla CP_1
- in atti al fascicolo dell'attrice), e che l'Autorità portuale, con provvedi-
[...]
mento del 14/04/2008, accoglieva l'istanza di rinnovo solo parzialmente, deter-
minando il termine della concessione al 31/12/2008, come stabilito dal Tribunale.
Infatti di nessun pregio sono le censure formulate alla sentenza, alla luce del chiaro tenore letterale del provvedimento in questione nel quale si legge testual-
mente: “in esito alla richiesta del 9 gennaio 2008, acquisita al protocollo dell'ente il successivo
giorno 11 al n. 335, con il quale codesta società ha richiesto il rinnovo della concessione d.m. in
oggetto, si comunica che a causa della riorganizzazione/ristrutturazione dell'intera Stazione
Marittima, oltre che dal progetto predisposto di concerto dal relativo alla Controparte_3
riqualificazione dell'intero lungomare, la concessione di che trattasi, a far data dal 31-12-
2008, non sarà più rinnovata. Pertanto codesta società entro tale data dovrà provvedere
allo sgombero, con rimessa in pristino stato dell'area occupata…”. Il giudice ha corretta-
Proc. n. 949/2020 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mente interpretato letteralmente il contenuto del provvedimento valorizzando l'uso del futuro sia con riguardo al rinnovo (non sarà più rinnovata) che ai termini dello sgombero (entro tale data dovrà provvedere allo sgombero), il che non si con-
cilia affatto con la tesi della Autorità.
Né l'appellante ha fornito argomentazioni convincenti a favore della sua tesi, at-
teso che, in appello, oltre a replicare che la data del 31/12/2008, indicata nella nota in oggetto, è frutto di un mero errore, ha sostenuto, senza che in atti vi sia prova, che la riorganizzazione/ristrutturazione dell'intera Stazione Marittima,
nonché del progetto predisposto anche con il relativo alla Controparte_3
riqualificazione dell'intero lungomare, non avrebbero potuto consentire il rinno-
vo della concessione fino al 31/12/2008.
Solo per chiarezza si precisa che l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss del cod.
civ per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provve-
dimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere,
anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla
P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di con-
dotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (Cons. Stato n. 7891/2021).
E dalla interpretazione letterale del provvedimento si intende chiaramente che la concessione de qua aveva ottenuto la proroga fino al 31/12/2008, come deciso dal primo giudice.
Proc. n. 949/2020 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con il secondo motivo rubricato “Erroneità della motivazione;
travisamento dei fatti con
riferimento alla legittimità dell'occupazione per l'anno 2009”, l'appellante ritiene errata la motivazione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto la legittimità
dell'occupazione anche relativamente all'anno 2009, sostenendo che l'ordinanza del Tar Lecce, n. 507/2009, con cui veniva accolta la sospensiva dell'efficacia dell'ordine di sgombero, avrebbe conferito all'occupazione dell'area carattere di
“legittimità”. Secondo l'assunto dell'Autorità appellante, il Tar avrebbe sospeso lo sgombero ma non il rinnovo della concessione. In ogni caso, il Tribunale di
RI avrebbe anche del tutto omesso di considerare che il ricorso R.G. n.
1072/08 veniva dichiarato perento con Decreto del TAR Lecce n. 216/14 per inattività delle parti.
Anche tale motivo non ha pregio. Infatti dalla complessiva lettura della motiva-
zione e del dispositivo dell'ordinanza di sospensiva del tar, che veniva emessa in data 17/06/2009, all'esito del ricorso, con il quale la società chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, sia del provvedimento del 10/04/2008 che del provvedimento di sgombero del 24/02/2009, si evince chiaramente che la so-
spensiva dello sgombero dell'area era funzionale all'utilizzo della stessa e ciò fino a che non si fossero avviati i lavori di riqualificazione.
Si legge, infatti, nell'ordinanza “…considerato che il mantenimento del prefabbricato me-
tallico impiegato dalla società ricorrente quale stazione radio appare ragionevole, anche a motivo
del possibile ricovero, al suo interno, di marittimi in attesa di autorizzazione all'imbarco, al-
meno fino all'effettivo avvio dei lavori di riqualificazione della Stazione marittima del porto di
così come prospettato dalla stessa società istante,
PQM
, accoglie la suindicata doman- CP_1
da e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento di sgombero impugnato fino alla data di
Proc. n. 949/2020 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. effettivo avvio dei lavori di riqualificazione della stazione marittima del porto di . CP_1
La era perciò legittimata, in ragione del provvedimento del Tar, a CP_1
proseguire la sua attività anche nel 2009 (altro anno in contestazione).
Di nessun rilievo è la circostanza che il giudizio dinanzi al tar sia stato dichiarato perento risalendo tale provvedimento al 22/09/2014, ben oltre il periodo di cui si discute (2009).
Ne deriva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento in fa-
vore dell'appellata delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessive € 2.500,00
oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 949/2020 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 949 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
AUTORITÀ Portuale di RI (p.i. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Lecce
presso i cui uffici domicilia ope legis;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Caiulo, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza dell'8 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante previo deposito di note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso l'atto di ingiunzione, emesso, Controparte_1
Proc. n. 949/2020 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ai sensi del RD 639/2010, dall'autorità portuale di chiedendo al Tribu- CP_1
nale di RI dichiararsi la nullità e comunque l'illegittimità ed infondatezza dello stesso.
Assumeva l'illegittimità di detto provvedimento, con il quale le era stato chiesto il pagamento della somma di € 7.405,61 per l' occupazione, asseritamente sine titulo,
negli anni 2008 e 2009, di un'aerea portuale di mq 13,75, su cui era stato posizio-
nato un piccolo manufatto prefabbricato di metallo, adiacente ad immobile della stazione marittima, destinato a base radio per il collegamento con navi ormeggia-
te nel porto e le imbarcazioni destinate al servizio portuale di trasporto passegge-
ri, da essa gestito.
Nello specifico deduceva che l'area era, in realtà, detenuta legittimamente, giusta licenza, con scadenza al 31/12/2008 e ordinanza del Tar, che aveva sospeso il provvedimento di sgombero, emesso nell'aprile del 2009, fino alla data di avvio dei lavori di riqualificazione della stazione marittima.
Si costituiva l'Autorità Portuale di contestando l'opposizione: assumeva CP_1
che l'istanza di proroga della concessione, presentata dall'opponente in data
09/01/2008, era stata rigettata con nota n. 3711 del 10/04/2009, sul presuppo-
sto dell'imminente inizio dei lavori di riqualificazione dell'aerea e che la società
continuava ad occupare sine titulo l'area de qua sino al 2009. Precisava che il prov-
vedimento di sgombero precitato, impugnato dalla società, era stato sospeso dal
Tar, con ordinanza n. 507/2009, solo con riferimento allo sgombero, sino alla data dell'avvio dei lavori di riqualificazione e che detto giudizio veniva, in ogni,
caso dichiarato perento con decreto n. 216 del 2014. Per l'occupazione sine titulo,
aveva emesso le fatture nn. 528 e 529 del 19/11/2009, rispettivamente di €
Proc. n. 949/2020 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 2.190,09 e di € 3.465,19, precisando che la fattura n. 528/2009 teneva conto dell'importo di € 1.096,09, già fatturato per la medesima annualità 2008 quale ca-
none, non ancora pagato.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 574/2020, pubblicata in data 06/05/2020, con la quale il Tribunale di Lecce
accoglieva l'opposizione, ritenendo legittima l'occupazione dell'area, in questio-
ne, per il periodo in contestazione (2008 e 2009).
Quanto all'anno 2008, non riteneva di condividere l'assunto di parte opposta, se-
condo cui nella nota prot. 3711 del 10/04/2008, in riscontro alla richiesta di rin-
novo per quattro anni della licenza n. 3/2004, scaduta il 31/12/2007, per un me-
ro “refuso”, si sarebbe indicata la data di scadenza del 31/12/2008 anziché quel-
la del 31/12/2007, con ciò rigettando la richiesta del tutto. Giungeva a tale deci-
sione valorizzando il senso letterale, della nota, dal quale si evinceva che la richie-
sta era stata accolta parzialmente, concedendosi alla richiedente la permanenza nell'area sino al 31/12/2008.
Quanto all'anno 2009 la detenzione era legittimata dalla ordinanza di sospensio-
ne del Tar, che aveva ritenuto “ragionevole” il mantenimento della struttura, al-
meno fino all'avvio dei lavori;
provvedimento non inficiato dalla circostanza che il giudizio era stato dichiarato perento.
Avverso la sentenza, non notificata, proponeva appello l'Autorità Portuale di con atto di citazione del 19/11/2020, chiedendone la riforma con due CP_1
motivi.
Si è costituita la , resistendo al gravame e chie- Controparte_2
dendone il rigetto.
Proc. n. 949/2020 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza Collegiale dell'8 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “Erroneità della motivazione. Travisamento dei fatti in
relazione alla dichiarata regolarità della occupazione fino al 31.12.2008”, l'appellante cen-
sura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di aderire alla avversa impostazione difensiva, secondo cui l'occupazione era legittima fino alla data del 31/12/2008.
Sarebbe palese l'errore del Tribunale, che avrebbe posto a fondamento della de-
cisione una circostanza del tutto errata, valorizzando – in assenza di prova con-
traria – il solo dato letterale del provvedimento diretto all'interessato, viziato in realtà da un errore materiale del tutto visibile ed evidente. Non sarebbe “infatti
concepibile una sorta di proroga implicita, dovendo ogni atto concessorio essere contenuto in un
atto scritto di rinnovo della concessione, sottoscritto da entrambe le parti…Né avrebbe potuto
l'Amministrazione far corrispondere ad una specifica richiesta di rinnovo per anni 4, un “acco-
glimento parziale”, come sostenuto dal Tribunale, atteso che le ragioni sottese al mancato rinno-
vo (ben descritte nella riorganizzazione/ristrutturazione dell'intera Stazione Marittima, non-
ché del progetto predisposto anche con il relativo alla riqualificazione Controparte_3
dell'intero lungomare) non avrebbero potuto consentire nemmeno il rinnovo della concessione fino
al 31.12.2008” (cfr. appello).
Il motivo è infondato.
Occorre chiarire che secondo quanto riportato nel provvedimento concessorio del 14/04/2004, in atti, era previsto il rinnovo della concessione, in favore di a seguito di accoglimento di istanza del concessionario, da Controparte_1
Proc. n. 949/2020 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. presentarsi entro tre mesi dalla scadenza (cfr. concessione “la presente licenza viene
rilasciata alle seguenti condizioni: nel giorno della scadenza il concessionario dovrà riconsegnare
il bene demaniale occupato nel pristino stato, asportando a proprie spese le eventuali attrezzatu-
re impiantate, salvo che l'Autorità Portuale non accolga una nuova istanza di rinnovo che do-
vrà essere presentata entro tre mesi dalla scadenza”).
Quindi, stando al tenore letterale della clausola riportata nella concessione, il rin-
novo non richiedeva un contratto sottoscritto da entrambe le parti ma il semplice accoglimento di apposita istanza, da presentarsi, da parte del concessionario, en-
tro determinati tempi.
Nella specie, è accaduto che la società attrice ha chiesto il prescritto rinnovo nei termini, atteso che la relativa istanza risulta presentata in data 09/01/2008 (cfr.
missiva dell'autorità Portuale del 14/04/2008 prot. 449 indirizzata alla CP_1
- in atti al fascicolo dell'attrice), e che l'Autorità portuale, con provvedi-
[...]
mento del 14/04/2008, accoglieva l'istanza di rinnovo solo parzialmente, deter-
minando il termine della concessione al 31/12/2008, come stabilito dal Tribunale.
Infatti di nessun pregio sono le censure formulate alla sentenza, alla luce del chiaro tenore letterale del provvedimento in questione nel quale si legge testual-
mente: “in esito alla richiesta del 9 gennaio 2008, acquisita al protocollo dell'ente il successivo
giorno 11 al n. 335, con il quale codesta società ha richiesto il rinnovo della concessione d.m. in
oggetto, si comunica che a causa della riorganizzazione/ristrutturazione dell'intera Stazione
Marittima, oltre che dal progetto predisposto di concerto dal relativo alla Controparte_3
riqualificazione dell'intero lungomare, la concessione di che trattasi, a far data dal 31-12-
2008, non sarà più rinnovata. Pertanto codesta società entro tale data dovrà provvedere
allo sgombero, con rimessa in pristino stato dell'area occupata…”. Il giudice ha corretta-
Proc. n. 949/2020 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mente interpretato letteralmente il contenuto del provvedimento valorizzando l'uso del futuro sia con riguardo al rinnovo (non sarà più rinnovata) che ai termini dello sgombero (entro tale data dovrà provvedere allo sgombero), il che non si con-
cilia affatto con la tesi della Autorità.
Né l'appellante ha fornito argomentazioni convincenti a favore della sua tesi, at-
teso che, in appello, oltre a replicare che la data del 31/12/2008, indicata nella nota in oggetto, è frutto di un mero errore, ha sostenuto, senza che in atti vi sia prova, che la riorganizzazione/ristrutturazione dell'intera Stazione Marittima,
nonché del progetto predisposto anche con il relativo alla Controparte_3
riqualificazione dell'intero lungomare, non avrebbero potuto consentire il rinno-
vo della concessione fino al 31/12/2008.
Solo per chiarezza si precisa che l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss del cod.
civ per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provve-
dimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere,
anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla
P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di con-
dotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (Cons. Stato n. 7891/2021).
E dalla interpretazione letterale del provvedimento si intende chiaramente che la concessione de qua aveva ottenuto la proroga fino al 31/12/2008, come deciso dal primo giudice.
Proc. n. 949/2020 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con il secondo motivo rubricato “Erroneità della motivazione;
travisamento dei fatti con
riferimento alla legittimità dell'occupazione per l'anno 2009”, l'appellante ritiene errata la motivazione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto la legittimità
dell'occupazione anche relativamente all'anno 2009, sostenendo che l'ordinanza del Tar Lecce, n. 507/2009, con cui veniva accolta la sospensiva dell'efficacia dell'ordine di sgombero, avrebbe conferito all'occupazione dell'area carattere di
“legittimità”. Secondo l'assunto dell'Autorità appellante, il Tar avrebbe sospeso lo sgombero ma non il rinnovo della concessione. In ogni caso, il Tribunale di
RI avrebbe anche del tutto omesso di considerare che il ricorso R.G. n.
1072/08 veniva dichiarato perento con Decreto del TAR Lecce n. 216/14 per inattività delle parti.
Anche tale motivo non ha pregio. Infatti dalla complessiva lettura della motiva-
zione e del dispositivo dell'ordinanza di sospensiva del tar, che veniva emessa in data 17/06/2009, all'esito del ricorso, con il quale la società chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, sia del provvedimento del 10/04/2008 che del provvedimento di sgombero del 24/02/2009, si evince chiaramente che la so-
spensiva dello sgombero dell'area era funzionale all'utilizzo della stessa e ciò fino a che non si fossero avviati i lavori di riqualificazione.
Si legge, infatti, nell'ordinanza “…considerato che il mantenimento del prefabbricato me-
tallico impiegato dalla società ricorrente quale stazione radio appare ragionevole, anche a motivo
del possibile ricovero, al suo interno, di marittimi in attesa di autorizzazione all'imbarco, al-
meno fino all'effettivo avvio dei lavori di riqualificazione della Stazione marittima del porto di
così come prospettato dalla stessa società istante,
PQM
, accoglie la suindicata doman- CP_1
da e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento di sgombero impugnato fino alla data di
Proc. n. 949/2020 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. effettivo avvio dei lavori di riqualificazione della stazione marittima del porto di . CP_1
La era perciò legittimata, in ragione del provvedimento del Tar, a CP_1
proseguire la sua attività anche nel 2009 (altro anno in contestazione).
Di nessun rilievo è la circostanza che il giudizio dinanzi al tar sia stato dichiarato perento risalendo tale provvedimento al 22/09/2014, ben oltre il periodo di cui si discute (2009).
Ne deriva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento in fa-
vore dell'appellata delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessive € 2.500,00
oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 949/2020 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.