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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 104/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 104 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Pugliese Parte_1
Gustavo presso cui elettivamente domicilia;
e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Pugliese Gustavo Controparte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/01/2025, le parti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Pignataro Maggiore (CE) in data 11.12.2024 e che dalla loro unione non nasceva alcun figlio.
La prosecuzione della vita matrimoniale diventava ben presto intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 26.02.2025, le parti si riportavano al ricorso e chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi raggiungevano il seguente accordo:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge.
2. i coniugi rinunciano reciprocamente al versamento dell'assegno di mantenimento, considerata la breve durata del matrimonio”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 20.07.1982;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pignataro Maggiore (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 4, parte II, serie A, anno 2024);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 4) Spese al definitivo
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 104 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Pugliese Parte_1
Gustavo presso cui elettivamente domicilia;
e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Pugliese Gustavo Controparte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/01/2025, le parti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Pignataro Maggiore (CE) in data 11.12.2024 e che dalla loro unione non nasceva alcun figlio.
La prosecuzione della vita matrimoniale diventava ben presto intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 26.02.2025, le parti si riportavano al ricorso e chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi raggiungevano il seguente accordo:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge.
2. i coniugi rinunciano reciprocamente al versamento dell'assegno di mantenimento, considerata la breve durata del matrimonio”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 20.07.1982;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pignataro Maggiore (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 4, parte II, serie A, anno 2024);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 4) Spese al definitivo
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso