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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/04/2024, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti civili riuniti n. 1080/19 e n. 1116/19 aventi ad oggetto il giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 37776/19 della Corte di
Cassazione, pubblicata il 12.9.2019
TRA
, in proprio e quale erede di e Parte_1 Persona_1 [...]
e , in proprio e quale erede di TE Controparte_2
, rapp.te e difese dagli avv.ti Antonio Calicchio e Fedelina Persona_1
Tambasco
- Attrici in riassunzione -
E
e , quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 Persona_2
e di , rapp.te e difese dagli avv.ti Giovanni Marsicano
[...] Persona_1
e Assunta Giaquinto
- Attrici in riassunzione -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5 rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo
- Convenuta in riassunzione -
1 E
in qualità di legale rapp.te della Controparte_6 Controparte_7
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luigi Maiello e Angelo Maiello
[...]
- Convenuta in riassunzione -
, in persona del Curatore Controparte_8
- Appellata contumace -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 865/15, depositata l'11.12.2015, il Tribunale di Vallo della
Lucania dichiarava , nella qualità di legale rapp.te p.t. della Controparte_6
e datore di lavoro, colpevole del reato Organizzazione_1 al medesimo ascritto, previsto e punito dall'art. 589, 2° comma c.p., per aver cagionato per colpa specifica derivante dalla violazione delle norme antinfortunistiche la morte di , dipendente della Persona_3 richiamata cooperativa, addetto al prelievo dei contenitori dei rifiuti solidi urbani e all'aggancio degli stessi al meccanismo di svuotamento solidale con il mezzo di trasporto;
il D'DR, in data 16.4.2007, alle ore 7.00 circa in Via degli Ulivi, alla località Caprioli del Comune di Pisciotta, durante la manovra di spostamento del veicolo, cadeva dal predellino posto sul retro del camion autocompattatore che, non essendo dotato di sistema di trattenuta adeguato, determinava la perdita di equilibrio dell'operatore e la sua caduta a terra, ove batteva violentemente la testa sull'asfalto e, poi, decedeva;
il suddetto provvedimento dichiarava, altresì, non doversi procedere nei confronti del in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 4 CP_6 co. 2, 35 co. 4 bis, 21 co. 1 lett. c) e 22 comma 1 lett. a) per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione;
quanto alla pretesa azionata dalle parti civili costituite, condannava l'imputato, in solido con i responsabili civili, e Organizzazione_1 P_ [...]
al risarcimento dei danni per la cui liquidazione Controparte_9 rimetteva le parti stesse dinanzi al giudice civile;
condannava, inoltre,
, in solido con i responsabili civili, Controparte_6 Organizzazione_1
e al pagamento di una P_ Controparte_9
2 provvisionale in favore di due delle parti civili, e TE
, rispettivamente moglie e figlia della vittima, in Parte_1 misura pari ad € 150.000,00 ciascuna, rigettando l'analoga richiesta formulata dalle altre;
condannava, infine, , in solido con i Controparte_6 responsabili civili, e Organizzazione_1 P_ [...]
al pagamento delle spese processuali in favore delle Controparte_9 parti civili costituite.
A sostegno della decisione argomentava il Tribunale che le catene presenti nella parte posteriore del camion, in corrispondenza delle postazioni riservate agli operatori ecologici, costituenti un mezzo di trattenuta a bordo volto proprio alla prevenzione del rischio di caduta, non costituissero alcun idoneo presidio di sicurezza per la vita e l'incolumità degli operatori che dovevano viaggiare in piedi nelle suddette postazioni, anche perché sprovviste di un sistema di chiusura sufficientemente stabile. Da tanto riteneva conseguire che l'istruttoria dibattimentale non avesse consentito di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'incidente fosse avvenuto in ragione del mancato uso della catena da parte del
, non potendosi escludere che quest'ultima, benché Parte_1 adoperata, durante la marcia del veicolo, si fosse staccata dall'occhiello al quale era collegata in modo assolutamente precario con un gancio a forma di uncino.
La caduta del D'DR, con elevato grado di probabilità logica e credibilità razionale, secondo il Tribunale, avrebbe potuto, inoltre, essere impedita dalla presenza delle apposite griglie laterali, costituenti un valido appoggio per l'operatore che si fosse trovato sulla pedana posteriore, ma che nell'autocompattatore a bordo del quale egli viaggiava risultavano fuori uso atteso che quella posta in corrispondenza della sua postazione era ribaltata di 180 gradi e “fermata con del ferro filato”, mentre l'altra mancava del tutto;
del pari totalmente assenti erano risultati i maniglioni rigidi previsti per consentire agli operatori di sostenersi validamente durante la marcia del veicolo, nonché gli elmetti di protezione, ai medesimi neppure forniti.
3 Assumendo, dunque, violato l'obbligo di curare l'adozione delle idonee misure antinfortunistiche sul luogo di lavoro, anche in termini di informazione sui rischi specifici dell'attività, posto a carico del datore dalla normativa vigente ratione temporis, il Tribunale riteneva il CP_6 colpevole del delitto di omicidio colposo, escludendo, invece, l'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 589 c.p., in quanto erroneamente contestata, non versandosi in una fattispecie di omicidio commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.
In ordine, invece, alle domande risarcitorie formulate da CP_1
e (rispettivamente moglie e figlia del
[...] Parte_1
) nonché da , e Parte_1 Persona_1 Persona_2 CP_2
(rispettivamente madre, fratello e sorella del de cuius) nei
[...] confronti del , proprietario dell'autocompattatore TE0 concesso in comodato d'uso al TE1
, nella quale società mista utilizzata da quest'ultimo per
[...] P_ la gestione operativa del servizio, nella cui la Organizzazione_1 P_ aveva affidato il servizio di svuotamento dei cassonetti e di spazzamento delle strade nel Comune di Pisciotta, ed infine, nella Controparte_9
con la quale l'autocompattatore era assicurato per la R.C.A., il
[...]
Tribunale riteneva civilmente responsabili dell'illecita condotta dell'imputato , la la e la CP_6 Organizzazione_1 P_ [...]
Controparte_9
Quanto alla prima riconduceva tale responsabilità alla sua formale qualità di datore di lavoro, i cui poteri di controllo e vigilanza al fine di accertare il rispetto delle norme relative ai dispositivi di sicurezza, permanevano, tuttavia, anche in capo alla per tutto il periodo di concessione P_ del servizio alla , in virtù dell'art. 13 del contratto intercorso Org_1 con quest'ultima.
Infine, la veniva ritenuta obbligata al Controparte_9 risarcimento in quanto società assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava il al momento del sinistro, come terzo trasportato. Parte_1
4 Ciò posto, il Tribunale qualificava la domanda risarcitoria genericamente formulata dalle parti civili come comprensiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio che iure ereditatis, escludendo la sussistenza dei presupposti per il risarcimento iure successionis del danno biologico in considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra il sinistro ed il decesso e della circostanza che la vittima non avesse mai ripreso conoscenza.
Riconosceva, invece, il danno non patrimoniale sofferto dagli istanti iure proprio in virtù della perdita del rapporto parentale, da graduare tenendo conto del diverso vincolo affettivo intercorrente con il D'DR, rimettendone l'integrale liquidazione al giudice civile.
Infine, relativamente al danno patrimoniale, in base ad un criterio di normalità ed in mancanza di prova del reddito del de cuius e della quota di esso destinata ai familiari, addiveniva ad una condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisionale in favore della moglie e della figlia del dipendente deceduto a causa dell'infortunio.
Avverso il suddetto provvedimento proponevano appello , Controparte_6 il quale, tuttavia, nel corso del giudizio, dichiarava di rinunciare a tutti i motivi di gravame, ad eccezione di quelli relativi alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, nonché i responsabili civili, e P_ [...]
(già , che insistevano nella richiesta CP_12 Controparte_9 di estromissione dal giudizio ai sensi dell'art. 83 c.p.c., già formulata in primo grado e rigettata dal Tribunale con ordinanza del 23.11.2009, oggetto di impugnazione.
In particolare, la riproponeva le medesime doglianze risolte nel P_ giudizio di primo grado con la suddetta ordinanza che, per tale ragione, venivano ritenute inammissibili;
contestava, inoltre, la propria responsabilità per culpa in vigilando richiamando il principio affermato in giurisprudenza secondo il quale la chiamata in giudizio del responsabile civile per un fatto altrui può radicarsi solo su una norma di legge e non su un titolo di natura contrattuale.
5 La contestava, invece, l'applicabilità alla fattispecie della Controparte_5 normativa sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, non ricorrendo nella fattispecie una ipotesi di sinistro stradale, bensì di infortunio mortale sul lavoro ed evidenziava che, ai sensi dell'art. 185 c.p., l'accertamento delle responsabilità civile in ambito penale è vincolato alle sole conseguenze del fatto - reato ascritto all'imputato.
Con la sentenza n. 1162/18 la Corte d'Appello di Salerno riduceva la pena inflitta a , confermando nel resto la sentenza impugnata, Controparte_6 con la condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite.
Quanto alle doglianze della assumeva che la responsabilità P_ della medesima non traesse il proprio fondamento nel contratto concluso con la , bensì nell'obbligo di cooperazione e coordinamento CP_13 tra datore di lavoro appaltante ed appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e per tutti gli interventi in materia di sicurezza, obbligo sancito dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. 626/1994 e tanto più sussistente in capo alla medesima in considerazione della circostanza che la vittima, al momento del sinistro, stesse utilizzando un veicolo fornito direttamente dalla . P_
Relativamente al gravame proposto dalla la Corte d'appello CP_5 riteneva, invece, che la responsabilità della compagnia di assicurazione del veicolo a compagnia fosse determinata dalla mera circostanza della movimentazione del mezzo assicurato su strada, indipendentemente dalla riconducibilità dell'evento morte alla violazione delle norme antinfortunistiche da parte del , configurandosi la responsabilità CP_6 civile da circolazione come strumento sostanziale e processuale di risarcimento del danneggiato.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione la
[...]
e la Parte_2 CP_5
La prima contestava la omessa pronuncia e la totale obliterazione della disamina dei motivi concernenti la dinamica del fatto ed i conseguenti
6 profili di responsabilità, condizionata dalla rinuncia ai motivi di appello da parte dell'imputato.
Con il secondo motivo si doleva, altresì, della contestata culpa in vigilando, assumendo la insussistenza, a suo carico, di un onere di vigilanza continuo sullo svolgimento del servizio e, al contrario, la autonomia della Org_1
, cui il servizio era stato affidato e nell'ambito del quale la non
[...] P_ si era in alcun modo ingerita, beneficiando, peraltro, di un espresso esonero da responsabilità per i danni arrecati a terzi o al personale, contrattualmente previsto.
Con il terzo motivo rilevava la insussistenza del presupposto per la sua presenza nel processo quale parte civile, in mancanza di un imputato del cui operato avrebbe dovuto rispondere e rilevava che la responsabilità per fatto altrui può radicarsi solo su una norma di legge, in tale non potendosi individuare l'art. 7 del d.lgs. n. 626/1994, la cui violazione non era mai stata contestata all'imputato.
Con il quarto motivo contestava, infine, la pronuncia laddove aveva affermato la sua legittimazione passiva, evidenziando la intervenuta nomina, da parte della , di un responsabile della sicurezza e Org_1 coordinatore del servizio di raccolta della nettezza urbana, cui competevano gli obblighi di controllo specifici.
La contestava, invece, l'error in iudicando da cui TE2 assumeva affetta la sentenza di secondo grado, negando che il diritto degli eredi ad azionare la polizza stipulata per la R.C.A. potesse essere esercitato nell'ambito del giudizio penale avviato contro il datore di lavoro per omicidio colposo derivante dalla violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, attesa la assoluta assenza di nesso causale tra la responsabilità della società assicuratrice e il fatto illecito oggetto di impugnazione.
Con la sentenza n. 37776/19 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del confermando la responsabilità del datore Controparte_8 di lavoro e del proprietario dell'automezzo, accomunate dalla messa a disposizione del lavoratore di un veicolo privo dei necessari dispositivi di
7 sicurezza;
ha, invece, annullato la sentenza impugnata nei confronti del responsabile civile rinviando per un nuovo giudizio al giudice CP_12 civile competente per valore in grado di appello, cui ha demandato anche la regolamentazione delle spese di lite relative alla fase di legittimità.
Con atto di citazione notificato il 25.11.19 hanno riassunto il giudizio
, in proprio e quale erede di , e Parte_1 Persona_1 [...]
e , in proprio e quale erede di TE Controparte_2
(rispettivamente figlia e sorella di D'DR OM) Persona_1 nei confronti della sola così concludendo: “1) Accertare e CP_12 dichiarare la civile responsabilità della in ordine al fatto Controparte_5 per cui si procede;
2) Condannare la alla corresponsione Controparte_5
e al pagamento, a favore delle sigg.re e , Parte_1 Controparte_2 in proprio e nella qualità ut sup., parti civili costituite nel proc. pen. di cui sopra, a carico di in dipendenza delle causali TE4 rappresentate nel corpo dell'antescritta narrativa, della somma di €
379.931,20 (€ 679.931,20 - € 300.00,00 ricevute a titolo di provvisionale), per e € 187.144,53-, per , Parte_1 Controparte_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al vigente saggio legale p.t., salvo quelle - maggiori o minori – che la Corte riterrà come dovute, a titolo di risarcimento di tutti quanti i danni morali, materiali ed esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali, tanatologici e da perdita parentale, diretti
e indiretti, presenti e futuri, subiti e subendi, per effetto dell'evento mortale per cui è causa;
3) Con vittoria di tutte le spese e compensi professionali dei vari gradi di giudizio di merito, di quello di legittimità e del presente, oltre al Cnap ed I.V.A. e ogni ulteriore accessorio di Legge, da distrarsi a beneficio dei sottoscritti difensori antistatari”.
Nel giudizio, iscritto al n. R.G. 1080/19, si è costituita la CP_12 eccependo, preliminarmente, la improponibilità della domanda in sede civile, in mancanza di prova del rispetto dei requisiti e dei termini previsti dagli artt. 143, 145 e 148 del d.lgs. 2009/05 e la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2947 c.c.; nel merito, ha rilevato l'inoperatività della polizza trattandosi di ipotesi di trasporto esterno di un lavoratore a bordo di un
8 veicolo speciale avvenuto contra legem nonché, in ogni caso, la infondatezza della domanda di risarcimento, sia nell'an che nel quantum, ed ha così concluso: “a) in via preliminare, disporre la trasmissione del fascicolo d'ufficio al Presidente dell'adita Corte di Appello di Salerno ai fini della riunione del presente giudizio con quello, recante N.R.G.1116/19, assegnato alla cognizione del G.R. dott.ssa D'Apice; b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dalle attrici;
c) accertare e dichiarare la inoperatività della polizza per la RCA azionata ex adverso;
d) rigettare la domanda attorea, perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
e) in via gradata, accertare e dichiarare il grado di responsabilità specificamente imputabile al conducente del veicolo tg. AS
089 WM nella determinazione dell'evento per cui è causa;
f) accertare e dichiarare la corresponsabilità del de cuius sig. Persona_3 nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento da corrispondere ex adverso ai sensi dell'art. 1227 c.c.; g) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dalle controparti, perché sperequate in eccesso e, comunque, non proporzionate alla quota ereditaria della de cuius alle Persona_1 stesse spettante, contenendo l'ammontare complessivo del risarcimento entro il limite del massimale di polizza ed applicando, se del caso, in sede di liquidazione, la disposizione normativa di cui all'art. 140 del D. Lgs. n.
209/2005, tenuto conto della somma di € 300.000,00 già corrisposta dalla
Compagnia a titolo di provvisionale in esecuzione della sentenza penale di primo grado e della presenza di ulteriori potenziali aventi diritto al risarcimento costituiti dalle sig.re e , Controparte_4 TE5 quali eredi di nonché in rappresentazione di Persona_2 quest'ultimo, quale successore a titolo particolare della medesima
[...]
; h) con vittoria di spese e compensi professionali del presente Per_1 giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
9 In Tale giudizio sono anche intervenute volontariamente CP
e , quali eredi di (fratello di
[...] Controparte_4 Persona_2
) che, nel dare atto di aver introdotto autonomo Persona_3 giudizio di rinvio nei confronti di tutte le originarie parti processuali con atto di citazione notificato il 6.12.19 ed iscritto al n. R.G. 1116/19, hanno così concluso:
“In via preliminare di rito
- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 392 cpc in combinato disposto con l'art. 102 c.p.c. e per l'effetto ordinare alle attrici l'integrazione del contraddittorio nei confronti di P_
, p.iva in persona del curatore fallimentare - Avv Prof
[...] P.IVA_1
Giovanni Capo dom.to in Salerno alla P.zza F. Alario 1 - Sig. CP_6 in qualità di legale rapp.te della soc. coop res.te in
[...] Org_1
Pisciotta (SA) alla Via Acquabianca n.28
- In via gradata Disporre la riunione del giudizio n. 1080/2019, Ill.ma cons. dott.ssa Rosa d'Apice alla presente causa, alla luce della declaranda connessione oggettiva e soggettiva.
In via definitiva e di merito ogni contraria istanza disattesa, confermare la sentenza della Corte di Appello di Salerno – sez penale – n 1162/2018, dep.ta lì 10/10/18 e per l'effetto, in accoglimento delle già spiegate conclusioni delle parti civili:
- accertare e dichiarare la responsabilità civile di – in TE6 persona del legale rappte pt – per il sinistro del 16/04/07 in Caprioli di
Pisciotta, nella cui occasione perdeva la vita il sig , Persona_3 operaio trasportato a bordo dell'autocompattatore Renault tg AS089WM, di , garantito per la rca con polizza n 6763101016664; P_
- condannare , in qualità di legale rapp.te pt della soc coop Controparte_6
in solido con – in persona del legale Org_1 TE6 rapp.te pt nonché in persona del curatore fallimentare al P_ risarcimento in favore di e - in Controparte_4 Controparte_3 qualità di uniche eredi della costituita parte civile e in Persona_2 quota parte di 1/3 delle somme che risulteranno spettanti a Persona_1
10 - del danno da perdita parentale per il decesso di Persona_3 oltre danno morale soggettivo, interessi e riv monetaria dal dì dell'evento al soddisfo in piena conformità alle conclusioni già rassegnate in primo grado di giudizio, ribadite nei successivi gradi di giudizio, ut supra integralmente e pedissequamente riportate.
- Condannare la al pagamento delle spese processuali del CP_5 giudizio di legittimità, in favore di e Controparte_3 Controparte_4
- come da sentenza della Suprema Corte
- Condannare altresì - in persona del legale rapp.te pt TE6 al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatarii.
In via istruttoria, atteso che la sottoscritta difesa ha richiesto copia integrale della polizza r.c.a n.6763101016664 alla al CP_5 CP_17
e al che non hanno risposto all'istanza inviata
[...] TE0 via pec e in caso che l'Ecc.ma Corte adita ne ritenga la necessità ai fini del giudizio, ricorrendone i presupposti si chiede che se ne ordini ex art. 210
l'esibizione ai predetti enti inadempienti.”
Con il richiamato atto di citazione, notificato il 6.12.19 ed iscritto al n. R.G.
1116/19, e , nelle indicate qualità, Controparte_3 Controparte_4 hanno rassegnato, nel merito, le medesime conclusioni di cui all'atto di intervento-.
In tale secondo giudizio si è costituita la che, nel Organizzazione_1 resistere al gravame, ha concluso per il rigetto della domanda di risarcimento e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, per la condanna della CP_5
Si è altresì costituita quest'ultima riproponendo le eccezioni formulate nel giudizio iscritto al n. R.G. 1080/19 e rassegnando le medesime conclusioni di cui alla comparsa di risposta depositata in detto giudizio.
Si sono, infine, costituite , in proprio e quale erede Parte_1 di e , e , in Persona_1 TE Controparte_2 proprio e quale erede di , che, nell'eccepire la loro estraneità Persona_1 in toto al giudizio hanno così concluso: “In VIA PREGIUDIZIALE Accertare
11 e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle concludenti Parte_1
e , in dipendenza delle causali rappresentate nel Controparte_2 corpo dell'antescritta narrativa e, per l'effetto, estrometterle dal presente giudizio. In MERITO Condannarsi controparte, a norma dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi ex officio.”
Non si è costituito il Fallimento società P_ P_
All'udienza del 5.11.2020 i giudizi sono stati riuniti e, disposta la trattazione scritta della causa, all'udienza dell'1.12.22, la Corte, letti gli atti e i documenti e tenuto conto delle argomentazioni e delle richieste formulate, ha riservato la decisione con la concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza dell'1.6.23, la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, ordinando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., alla convenuta di produrre, mediante deposito telematico, le Controparte_5
“condizioni di assicurazione riportate a stampa nella parte I e II del libretto modello 1.70001.99M edizione 2002”.
La società ha depositato le Condizioni di Assicurazione Controparte_5 della – divisione - Edizione Controparte_9 Org_2
01.2007, Mod.
1.7001.9P, evidenziandone la corrispondenza con quelle dell'anno 2002, a distanza di oltre 20 anni, non più nella disponibilità della
Società.
All'udienza del 21.10.23, sostituita con il deposito di note scritte, la Corte ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_8 in persona del curatore, che non ha provveduto alla propria costituzione, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di riassunzione proposto da e . Controparte_3 Controparte_4
Passando al merito, appare necessario premettere che, come si evince dallo “svolgimento del processo”, il fatto di rilievo penale - reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - è stato definitivamente accertato nei suoi elementi
12 costitutivi in sede penale nei confronti dell'imputato , legale CP_6 rappresentante della società datrice di lavoro della Organizzazione_1 vittima, ; nella stessa sede è stata anche Persona_3 irrevocabilmente accertata la responsabilità civile dell'imputato, della società datrice di lavoro, e della (fallita Organizzazione_1 P_ dopo la pronuncia di secondo grado) e così accolta, in relazione all'an della pretesa, la domanda risarcitoria proposta dalle costituite parti civili,
[...]
e (rispettivamente moglie e figlia TE Parte_1 del ), , e Parte_1 Persona_1 Persona_2 CP_2
(rispettivamente madre, fratello e sorella della vittima); i
[...] predetti congiunti, con l'atto di costituzione di parte civile, e non poteva essere altrimenti, avevano chiesto di essere risarciti delle conseguenze dannose direttamente derivanti dalla condotta delittuosa ascritta all'imputato.
Al fine di delimitare il thema decidendum del presente giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c., appare opportuno riportare il passaggio motivazionale della sentenza della Suprema Corte che, accogliendo il ricorso proposto ex art. 575 c.p.p dalla avverso la sentenza n. 1162/18 emessa Controparte_5 dalla Corte di appello di Salerno, l'ha annullata, così argomentando:
“5. Fondato, risulta invece il ricorso del responsabile civile nei CP_12 termini di seguito indicati.
Dalla lettura della sentenza si evince che l'autocompattatore era assicurato per la RC auto. La Società assicuratrice aveva chiesto alla Corte territoriale la revoca della condanna, in quanto l'evento oggetto della imputazione non poteva essere qualificato come omicidio colposo conseguente ad un sinistro stradale, bensì, come infortunio mortale sul lavoro del quale doveva rispondere il solo datore di lavoro. Osservava il responsabile civile che l'art. 185 cod. pen., in combinato disposto con l'art. 83 cod. proc. pen., che prevede la citazione del responsabile civile per il fatto dell'imputato, vincola la responsabilità civile in ambito penale alle sole conseguenze del reato ascritto all'imputato, escludendo ogni forma di responsabilità che non sia legata allo stesso da un preciso nesso eziologico.
13 La sentenza - a fronte delle obiezioni della difesa - costruisce la responsabilità della Società assicuratrice equiparando il lavoratore ad un terzo trasportato ed affermando di condividere l'assunto del primo giudice, il quale aveva genericamente sostenuto che il D'DR risultava coperto da garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 141 cod. assicurazioni.
I giudici di merito trascurano tuttavia di considerare che il compattatore era un automezzo speciale e che, in ragione delle mansioni affidategli, il lavoratore non potesse essere equiparato ad un qualunque trasportato, essendo previsto che egli prendesse posto, con il veicolo in movimento, su un predellino che era collocato al di fuori dell'abitacolo del veicolo. Attese le peculiarità del caso, era necessario accertare, attraverso l'analisi del contenuto del contratto stipulato con la società assicuratrice, la tipologia dei rischi garantiti.
La sentenza è del tutto lacunosa sul punto ed è illogica la premessa da cui muove il ragionamento dei giudici che assimila sic et simpliciter la posizione del lavoratore a quella di un terzo trasportato, in mancanza di un'analisi del contenuto del rapporto contrattuale, il cui accertamento è naturalmente precluso in sede di legittimità.
Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del responsabile civile con rinvio, per nuovo giudizio, TE8 al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui demanda pure la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità”.
Dal passo appena riportato emerge chiaramente che l'annullamento riguarda esclusivamente il capo della sentenza impugnata avente ad oggetto le statuizioni sulla responsabilità civile in capo alla società assicuratrice (già , evocata Controparte_5 Controparte_9 dalle parti civili, ai sensi dell'art. 83 c.p.p., nella qualità di assicuratore della rca del veicolo (autocompattatore), per rispondere, ai sensi dell'art. 185, 2° co., c.p., dei danni dalle stesse subiti in conseguenza del reato ascritto all'imputato.
14 Pertanto, in tale sede di rinvio, la cognizione di questa Corte ha ad oggetto esclusivamente il rapporto inciso da tale annullamento, ossia quello inerente l'azione esercitata dalle parti civili nei confronti della società
la Corte di legittimità, in particolare, ha devoluto a Controparte_5 questo giudice un preciso accertamento in fatto, omesso dal giudice penale e precluso in sede di legittimità e segnatamente la verifica, attraverso l'analisi del contenuto del contratto stipulato con la società assicuratrice, della tipologia dei rischi garantiti con la polizza RCA, invocata dalle parti civili a fondamento della domanda risarcitoria formulata in via diretta nei confronti di detta società di assicurazioni.
Tanto premesso, ad avviso di questa Corte, considerato che l'azione di responsabilità civile promossa dalle originarie parti civili nel processo penale, come si desume dagli atti di costituzione in sede penale, debba essere qualificata come azione diretta ad ottenere il risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro, avendo esse dedotto - quale fatto costitutivo del proprio diritto - la responsabilità datoriale nella causazione del sinistro mortale che aveva coinvolto il D'DR, la domanda proposta nei confronti della (oggi , evocata “in qualità di Controparte_9 CP_12 responsabile della r.c.a. del camion compattatore”, non può trovare accoglimento sulla scorta della considerazione per la quale l'evento pregiudizievole non risulta riconducibile alla circolazione stradale e ciò alla stregua della stessa prospettazione dei soggetti danneggiati.
Il sinistro mortale, come accertato in sede penale, si è verificato a causa dell'assenza dei dispositivi di sicurezza apposti sull'autocompattatore, volti alla prevenzione di infortuni ai lavoratori in relazione allo svolgimento di mansioni come quelle attribuite alla vittima;
in quella sede è stata riconosciuta la risarcibilità dei danni lamentati quale conseguenza immediata e diretta del fatto illecito oggetto della contestazione in sede penale, ossia di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (v. capo A) della rubrica).
Sulla base dei rilievi del giudice del rescindente, come detto, non resta altro a questa Corte che verificare se l'odierna convenuta, la CP_5
15 abbia assunto, in forza della polizza RCA, posta a fondamento della domanda dei superstiti del lavoratore deceduto, la garanzia di ulteriori rischi e, in particolare, di quello realizzatosi nel caso in esame.
Orbene, dalla polizza assicurativa RCA in atti (v. polizza n.
6763101016664), incontestatamente stipulata con la Controparte_9 dalla sul veicolo del tipo “autoimmondizie” utilizzato per
[...] P_ lo svuotamento dei cassonetti dei rifiuti urbani, risulta certamente la copertura dei rischi occasionati dalla circolazione stradale;
tuttavia gli odierni attori non hanno dimostrato - per la verità, mai allegato, neanche in questa sede - che il rischio verificatosi (morte da infortunio sul lavoro) sia rientrante nella copertura assicurativa di detta polizza, ossia che il contratto di assicurazione stipulato con la , oltre a prevedere la CP_9 garanzia RCA, in forza di particolari condizioni, prevedesse anche una garanzia della responsabilità civile del datore di lavoro per i danni subiti dai dipendenti e dai loro familiari in caso di sinistri mortali verificatisi in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di verificare la legittimazione all'esercizio dei diritti nascenti dal contratto assicurativo dedotto in lite (solo per i sinistri stradali, in forza di legge, ex art. 149 del D.lgs n. 209/2005, sussiste la legittimazione del danneggiato ad agire in via diretta nei confronti dell'assicurazione).
Trattandosi di fatti costitutivi della pretesa risarcitoria nei confronti della compagnia di assicurazione, l'onere della dimostrazione della copertura del rischio verificatosi gravava sugli odierni attori. In proposito va detto che certamente non può trarsi la dimostrazione dell'esistenza della garanzia assicurativa in merito ai danni patiti dagli attori in riassunzione dal mancato adempimento dell'ordine di esibizione delle condizioni contrattuali impartito da questa Corte perché esso non può essere considerato in funzione sostitutiva dell'onere probatorio, né l'istanza di parte, cui è subordinata la possibilità di emissione del provvedimento, può avere un effetto modificativo dell'incombenza legale derivante dall'applicazione dell'art. 2697 c.c.; in ogni caso, nella specie, alcuna conseguenza può trarsi dalla mancata esibizione delle condizioni di polizza da parte della
[...]
[...] [...]
da ritenersi senz'altro ritenersi giustificata, non sussistendo Parte_3 alcun obbligo di conservazione della documentazione contrattuale oltre un decennio (art. 2220 c.c. e art. 8 del reg. Ivass n. 27, 14 ottobre 2008).
Per quanto sinora esposto deve escludersi che il sinistro dedotto in lite sia coperto dalla polizza invocata a fondamento della pretesa risarcitoria azionata, con conseguente rigetto della domanda proposta da tutti gli attori, in proprio e nella qualità di eredi delle originarie parti civili, nei confronti della Controparte_5
Ciò posto, avendo gli attori in riassunzione chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del proprio congiunto che, in qualità di trasportato sull'autocompattatore al momento del sinistro, decedeva a seguito dell'evento dannoso, va opportunamente osservato quanto segue.
Non ignora questa Corte che, in astratto, il sinistro per cui è causa possa configurare una responsabilità del proprietario del mezzo e, di conseguenza, dell'assicuratore della RCA sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 2054 c.c. e 144 c.d.a. (non certo dell'art. 141 c.d.a. per mancanza del presupposto della collisione) e che, dunque, esso possa ritenersi occasionato dalla circolazione stradale (che, secondo la costante giurisprudenza si estende anche alle ipotesi di veicoli in sosta, cd. circolazione statica).
Nella specie, tuttavia, i familiari della vittima, odierni attori, a suo tempo, hanno liberamente optato per la costituzione di parte civile nel processo penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, mutuando la causa petendi della domanda risarcitoria dal fatto di reato - omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antifortunistiche in materia di lavoro - contestato in sede penale (v. atti di costituzione di parte civile); di conseguenza non è più possibile in questa sede, costituente una prosecuzione dell'azione civile in sede penale, una diversa prospettazione dei fatti costitutivi dell'azione risarcitoria, tenuto conto altresì che è vincolante in questo giudizio, ex art. 651 c.p.p., il giudicato formatosi sulla responsabilità dell'imputato, nonché, quello formatosi sull'accertamento dell'an della pretesa risarcitoria ed, in particolare, sulla derivazione dei
17 danni richiesti dalle costituite parti civili dalla condotta illecita del datore di lavoro.
La prospettazione degli attori in riassunzione - secondo cui il sinistro in cui ha trovato la morte costituisce evento connesso Persona_3 alla circolazione stradale, allegazione che fonderebbe la pretesa risarcitoria nei confronti della convenuta assicurazione in forza della polizza CP_5
RCA - non può ritenersi in alcun caso quale emendatio consentita (alla originaria domanda svolta in sede penale), ma domanda nuova con deduzione di una nuova «causa petendi» che comporta, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio perché, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, altera l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. Si rammenta al riguardo che il diritto al risarcimento del danno è un diritto eterodeterminato, sicché l'identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell'individuazione del relativo petitum e della relativa causa petendi, così come rappresentata dal danneggiato in sede di costituzione di parte civile (v., ex multis, Cass. n.32503/2019). In proposito, appare consolidato l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass. n. 30529/2017) secondo cui l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio (l'atto di costituzione di parte civile) ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione. Difatti, esercitando l'azione civile nell'ambito del giudizio penale, il danneggiato persegue la completa tutela del suo diritto,
e il giudice decide sulla domanda proposta a norma degli artt. 74 e seguenti (art. 538 c.p.p.), con l'unica eccezione della fattispecie di cui all'art. 539 c.p.p., che consente al giudice penale di limitare (come del resto è avvenuto nel primo grado del presente giudizio) la pronuncia ad
18 una condanna generica "se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno".
Passando alla disamina delle domande con le quali e Controparte_3
hanno chiesto determinarsi il quantum del danno, già Controparte_4 riconosciuto nell'an in sede penale, nei confronti di e del Controparte_6
esse sono inammissibili. Controparte_8
Come sopra rilevato, a questa Corte, in seguito all'annullamento della sola statuizione civile nei confronti della è stato demandato Controparte_5 esclusivamente l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria in capo alla sicchè dette domande andavano Controparte_5 proposte mediante instaurazione di autonomo giudizio dinanzi al Tribunale competente (nei confronti del Fallimento nelle forme del rito speciale fallimentare).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite - del giudizio di Cassazione
e del presente giudizio in grado di appello – nel rapporto processuale tra tutti gli attori in riassunzione e la le stesse seguono la Controparte_5 soccombenza, e sono liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e, per questo giudizio, anche del D.M. 144/2022; quanto al giudizio davanti alla Corte di Cassazione, secondo i parametri penali, quanto al presente giudizio in grado di appello, secondo i parametri civili, rapportati allo scaglione "valore indeterminabile-complessità media”.
In forza dello stesso principio di soccombenza, e Controparte_3
vanno condannate, in solido, al pagamento, in favore Controparte_4 di , nella qualità di legale rappresentante della Controparte_6 [...]
Org
, delle spese di lite di questo giudizio, liquidate sulla base CP_19 degli stessi parametri rapportati allo scaglione "valore indeterminabile- complessità media”.
Nulla va liquidato in favore del non costituito Controparte_8 nel presente giudizio.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del T.U. n.
115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 2012, non avendo il presente giudizio carattere impugnatorio.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, in sede di rinvio disposto ai soli effetti civili, ex art. 622 c.p.p., dalla Corte Suprema di Cassazione,
Quarta Sezione Penale, con sentenza n. 37776/19, a seguito di annullamento della sentenza n. 1162/18, emessa dalla Corte di Appello di
Salerno, sezione penale, pronunciando sulle domande risarcitorie proposte da , in proprio e quale erede di e di Parte_1 Persona_1
, , in proprio e quale erede di TE Controparte_2
, e , quali eredi di Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
e di , così provvede: Persona_2 Persona_1
- rigetta la domanda proposta nei confronti della da Controparte_5
, in proprio e quale erede di e di Parte_1 Persona_1 [...]
, , in proprio e quale erede di TE Controparte_2 [...]
, e , quali eredi di Per_1 Controparte_3 Controparte_4
e di;
Persona_2 Persona_1
- dichiara inammissibile la domanda proposta da e Controparte_3
, quali eredi di e di , Controparte_4 Persona_2 Persona_1 nei confronti di , nella qualità di legale rappresentante Controparte_6 della Organizzazione_4
- condanna , , Parte_1 Controparte_2 CP
e , in solido, al pagamento in favore della
[...] Controparte_4 delle spese di lite che, quanto al giudizio davanti alla Corte Controparte_5 di Cassazione, liquida in complessivi Euro 6.030,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, secondo legge;
quanto al presente giudizio, in complessivi Euro 6.079,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA, come per legge;
- condanna e , in solido, al Controparte_3 Controparte_4 pagamento, in favore di , nella qualità di legale Controparte_6 rappresentante della delle spese del presente Org_1 Org_4 giudizio, che liquida in Euro 4.236,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge, con
20 attribuzione agli avv.ti Luigi Maiello e Angelo Maiello per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott. Aldo Gubitosi
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