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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/10/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 1431/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1431/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione avverso Ordinanza Ingiunzione” e vertente
TRA
( ) - avv. PEPE ENRICO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
( ) - avv. PEPE ENRICO Parte_2 P.IVA_1
( ); C.F._2
RICORRENTI
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_2
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 r.g. 1431/25
Con ricorso depositato in data 20.03.2025, , in Parte_1 proprio e quale l.r. della proponeva Parte_2 opposizione avvero l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001420304 notificata alla CP_ sola società il 22.07.2024, a mezzo della quale l intimava il pagamento di € 10.405,38 a seguito di accertamento ispettivo n.
7201.29/12/2018.0225913 del 29.11.2018. Eccepiva, con un unico articolato motivo, di aver proceduto al versamento della somma di €
8.416,90 secondo il frazionamento indicato nello stesso prospetto allegato dall'ente all'atto di accertamento, nel termine di tre mesi dalla sua notifica e a mezzo F35.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21.08.2025, concludendo come in atti.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Incontestata la circostanza che l'azienda in oggetto sia stata attinta da accertamento ispettivo del 29.11.2018, che ha verificato un debito contributivo pari a € 8.416,90, e che la stessa abbia proceduto al CP_ versamento entro tre mesi dalla notifica della suddetta somma, l ha rilevato che tale importo non possa imputarsi, per la totalità, all'inadempimento in oggetto, atteso che la ditta aveva altre partite di debito contributivo e che, pertanto, non essendo stata indicata la mensilità di riferito e i relativi codici, l'agente per la riscossione ha ritenuto che il debito residuo fosse di € 5.202,69, per il quale è stata successivamente emessa l'ordinanza-ingiunzione odiernamente impugnata.
Orbene, effettivamente la ditta ha operato - del tutto legittimamente - i propri pagamenti a mezzo modello F35, indicando gli avvisi di addebito a cui nello stesso atto di accertamento erano state agganciate le mensilità di indebito contributivo. L'equivoco, tuttavia, è sorto per la concomitante presenza di due circostanze altrettanto dirimenti: la prima è che gli avvisi di addebito enunciati nell'accertamento non contenevano solo i titoli ivi contestati, ma anche altri debiti per importi sensibilmente superiori a quelli in oggetto (l'AVA. n. 40020170006575248000 vede debiti per € 14.969,31;
l'AVA n. 40020170000733737000 per € 9.808,01 e l'AVA n.
40020180003419190000 per € 14.062,16). In secondo luogo, l'azienda,
Pagina 2 di 3 r.g. 1431/25
secondo lo schema del modello utilizzato, non aveva la possibilità di specificare né il periodo di riferimento del versamento né il numero di partita debitoria (cfr. doc. in atti), restando, pertanto, nell'impossibilità di procedere all'imputazione formale e dettagliata dei propri pagamenti ai sensi dell'art. 1193 c.c..
Ad ogni modo, ritiene il decidente che il comportamento tenuto dall'azienda, che ha proceduto al versamento proprio di quei ratei contenuti nell'accertamento ispettivo e proprio nei tempi ivi previsti, avrebbe dovuto CP_ far ragionevolmente ritenere all - quale ente titolare del credito - che detti versamenti facessero riferimento proprio a tali inadempimenti e non ad altri. Né, ad ogni modo, sussistendo comunque un quadro di oggettiva incertezza, si può giustificare l'emissione inopinata dell'ordinanza- ingiunzione odiernamente impugnata, non avendo l'istituto neppure compulsato l'azienda circa la corretta imputazione dei pagamenti.
In definitiva, atteso che appare alla fine comunque inequivoco che i versamenti effettuati dall'azienda facessero riferimento ai titoli contributivi oggetto dell'accertamento ispettivo, deve ritenersi che la conseguenziale ordinanza-ingiunzione debba dichiararsi illegittima e quindi da annullare. CP_ Dovrà poi l , eventualmente di concerto con l'agente per la riscossione, procedere allo scomputo delle poste oggetto dell'accertamento ispettivo dagli altri titoli infasati negli avvisi di addebito ivi indicati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001520304; CP_ 2) condanna l al pagamento delle spese processuali nei confronti dei ricorrenti in solido, liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1431/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione avverso Ordinanza Ingiunzione” e vertente
TRA
( ) - avv. PEPE ENRICO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
( ) - avv. PEPE ENRICO Parte_2 P.IVA_1
( ); C.F._2
RICORRENTI
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_2
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 r.g. 1431/25
Con ricorso depositato in data 20.03.2025, , in Parte_1 proprio e quale l.r. della proponeva Parte_2 opposizione avvero l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001420304 notificata alla CP_ sola società il 22.07.2024, a mezzo della quale l intimava il pagamento di € 10.405,38 a seguito di accertamento ispettivo n.
7201.29/12/2018.0225913 del 29.11.2018. Eccepiva, con un unico articolato motivo, di aver proceduto al versamento della somma di €
8.416,90 secondo il frazionamento indicato nello stesso prospetto allegato dall'ente all'atto di accertamento, nel termine di tre mesi dalla sua notifica e a mezzo F35.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21.08.2025, concludendo come in atti.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Incontestata la circostanza che l'azienda in oggetto sia stata attinta da accertamento ispettivo del 29.11.2018, che ha verificato un debito contributivo pari a € 8.416,90, e che la stessa abbia proceduto al CP_ versamento entro tre mesi dalla notifica della suddetta somma, l ha rilevato che tale importo non possa imputarsi, per la totalità, all'inadempimento in oggetto, atteso che la ditta aveva altre partite di debito contributivo e che, pertanto, non essendo stata indicata la mensilità di riferito e i relativi codici, l'agente per la riscossione ha ritenuto che il debito residuo fosse di € 5.202,69, per il quale è stata successivamente emessa l'ordinanza-ingiunzione odiernamente impugnata.
Orbene, effettivamente la ditta ha operato - del tutto legittimamente - i propri pagamenti a mezzo modello F35, indicando gli avvisi di addebito a cui nello stesso atto di accertamento erano state agganciate le mensilità di indebito contributivo. L'equivoco, tuttavia, è sorto per la concomitante presenza di due circostanze altrettanto dirimenti: la prima è che gli avvisi di addebito enunciati nell'accertamento non contenevano solo i titoli ivi contestati, ma anche altri debiti per importi sensibilmente superiori a quelli in oggetto (l'AVA. n. 40020170006575248000 vede debiti per € 14.969,31;
l'AVA n. 40020170000733737000 per € 9.808,01 e l'AVA n.
40020180003419190000 per € 14.062,16). In secondo luogo, l'azienda,
Pagina 2 di 3 r.g. 1431/25
secondo lo schema del modello utilizzato, non aveva la possibilità di specificare né il periodo di riferimento del versamento né il numero di partita debitoria (cfr. doc. in atti), restando, pertanto, nell'impossibilità di procedere all'imputazione formale e dettagliata dei propri pagamenti ai sensi dell'art. 1193 c.c..
Ad ogni modo, ritiene il decidente che il comportamento tenuto dall'azienda, che ha proceduto al versamento proprio di quei ratei contenuti nell'accertamento ispettivo e proprio nei tempi ivi previsti, avrebbe dovuto CP_ far ragionevolmente ritenere all - quale ente titolare del credito - che detti versamenti facessero riferimento proprio a tali inadempimenti e non ad altri. Né, ad ogni modo, sussistendo comunque un quadro di oggettiva incertezza, si può giustificare l'emissione inopinata dell'ordinanza- ingiunzione odiernamente impugnata, non avendo l'istituto neppure compulsato l'azienda circa la corretta imputazione dei pagamenti.
In definitiva, atteso che appare alla fine comunque inequivoco che i versamenti effettuati dall'azienda facessero riferimento ai titoli contributivi oggetto dell'accertamento ispettivo, deve ritenersi che la conseguenziale ordinanza-ingiunzione debba dichiararsi illegittima e quindi da annullare. CP_ Dovrà poi l , eventualmente di concerto con l'agente per la riscossione, procedere allo scomputo delle poste oggetto dell'accertamento ispettivo dagli altri titoli infasati negli avvisi di addebito ivi indicati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001520304; CP_ 2) condanna l al pagamento delle spese processuali nei confronti dei ricorrenti in solido, liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 3 di 3