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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7583/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.6.2025 da 1) Parte_1
nato a [...] residente in [...], C.F.:
[...] nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Bauso (C.F. ) presso il quale ha eletto domicilio C.F._2 telematico
e
2) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...], con l'Avv. Daniela Bauso (C.F. ) presso il quale ha eletto domicilio C.F._2 telematico con i seguenti figli:
nato a [...] il [...] cittadino italiano Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino italiano Parte_3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.6.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: A) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Pt_3 Pt_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare, in Corbetta Via della Repubblica 68, ovvero presso l'abitazione della madre in caso di vendita dell'abitazione familiare, come in narrativa. B) Il signor già allontanatosi dall'abitazione familiare su accordo tra le parti, dà atto di Pt_1 aver consegnato le chiavi dell'appartamento stesso. C) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. D) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. E) La signora avrà la facoltà – successivamente alla vendita dell'abitazione familiare - Pt_1 di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli e , purché ciò non Pt_3 Pt_2 limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la signora Pt_1 sarà tenuta a darne notizia al signor con congruo preavviso. Pt_1
F) I figli e salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i Pt_2 Parte_3 genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli stessi, trascorreranno con il padre:
• n. 1 pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi tra i genitori ed i figli stessi;
• i fine settimana alternati, dalle ore 16 del sabato alle ore 21 della domenica, salvo impegni pregressi dei figli e comunque tenendo conto delle esigenze dei figli;
• per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
• per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta. G) Il padre, signor , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà Parte_1 all'altro genitore, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 400,00=, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie secondo il protocollo delle spese extra assegno di mantenimento adottato dalla Corte d'Appello di Milano. Inoltre, il signor continuerà Pt_1
a versare la quota di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare a suo carico per Euro 400,00 mensili, addebitando la relativa somma sul conto corrente cointestato. Ad integrazione della quota di mantenimento dei figli, come sopra quantificata, il signor rinuncia alla Pt_1 sua quota dell'assegno unico a favore della signora Le parti precisano che i figli Pt_1 minorenni non hanno voluto proseguire negli studi, dopo aver assolto l'obbligo scolastico e sono attualmente in attesa della maggiore età per essere inseriti nel mondo del lavoro. In ogni caso i signori e si dichiarano edotti che il loro obbligo al mantenimento
Pt_1 Pt_1 cesserà solo con il raggiungimento della indipendenza economica dei ragazzi. H) I signori e dichiarano di essere proprietari di un cagnolino, di razza chiwawa,
Pt_1 Pt_1 che resterà affidato alla signora salvo il diritto del signor di portarlo fuori
Pt_1 Pt_1 nei giorni in cui la signora è impegnata al pomeriggio nonché, a settimane alternate,
Pt_1 nei weekend dal venerdì alla domenica sera ore 20. Il signor si impegna a contribuire
Pt_1 al pagamento delle spese necessarie al mantenimento del cane, ivi incluse le spese per l'acquisto del suo cibo, toelettatura e spese mediche. I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con le medesime note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.6.2025 da 1) Parte_1
nato a [...] residente in [...], C.F.:
[...] nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Bauso (C.F. ) presso il quale ha eletto domicilio C.F._2 telematico
e
2) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...], con l'Avv. Daniela Bauso (C.F. ) presso il quale ha eletto domicilio C.F._2 telematico con i seguenti figli:
nato a [...] il [...] cittadino italiano Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino italiano Parte_3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.6.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: A) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Pt_3 Pt_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare, in Corbetta Via della Repubblica 68, ovvero presso l'abitazione della madre in caso di vendita dell'abitazione familiare, come in narrativa. B) Il signor già allontanatosi dall'abitazione familiare su accordo tra le parti, dà atto di Pt_1 aver consegnato le chiavi dell'appartamento stesso. C) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. D) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. E) La signora avrà la facoltà – successivamente alla vendita dell'abitazione familiare - Pt_1 di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli e , purché ciò non Pt_3 Pt_2 limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la signora Pt_1 sarà tenuta a darne notizia al signor con congruo preavviso. Pt_1
F) I figli e salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i Pt_2 Parte_3 genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli stessi, trascorreranno con il padre:
• n. 1 pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi tra i genitori ed i figli stessi;
• i fine settimana alternati, dalle ore 16 del sabato alle ore 21 della domenica, salvo impegni pregressi dei figli e comunque tenendo conto delle esigenze dei figli;
• per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
• per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta. G) Il padre, signor , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà Parte_1 all'altro genitore, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 400,00=, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie secondo il protocollo delle spese extra assegno di mantenimento adottato dalla Corte d'Appello di Milano. Inoltre, il signor continuerà Pt_1
a versare la quota di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare a suo carico per Euro 400,00 mensili, addebitando la relativa somma sul conto corrente cointestato. Ad integrazione della quota di mantenimento dei figli, come sopra quantificata, il signor rinuncia alla Pt_1 sua quota dell'assegno unico a favore della signora Le parti precisano che i figli Pt_1 minorenni non hanno voluto proseguire negli studi, dopo aver assolto l'obbligo scolastico e sono attualmente in attesa della maggiore età per essere inseriti nel mondo del lavoro. In ogni caso i signori e si dichiarano edotti che il loro obbligo al mantenimento
Pt_1 Pt_1 cesserà solo con il raggiungimento della indipendenza economica dei ragazzi. H) I signori e dichiarano di essere proprietari di un cagnolino, di razza chiwawa,
Pt_1 Pt_1 che resterà affidato alla signora salvo il diritto del signor di portarlo fuori
Pt_1 Pt_1 nei giorni in cui la signora è impegnata al pomeriggio nonché, a settimane alternate,
Pt_1 nei weekend dal venerdì alla domenica sera ore 20. Il signor si impegna a contribuire
Pt_1 al pagamento delle spese necessarie al mantenimento del cane, ivi incluse le spese per l'acquisto del suo cibo, toelettatura e spese mediche. I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con le medesime note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai