TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 7
TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza per interpretazione dell'art. 2253 ter

    La censura è infondata poiché le disposizioni normative in esame sono di stretta interpretazione e eccezionali. L'interpretazione proposta dal ricorrente contrasta con il dato letterale che prevede un regime di valutazione differenziato per aliquote di riferimento.

  • Rigettato
    Incostituzionalità dell'art. 2253-ter, comma 4-ter, d.lgs. n. 66/2020 per violazione del principio di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza

    La differenza di disciplina è giustificata dal fatto che le aliquote straordinarie rispondono a esigenze differenti e sono state introdotte in momenti temporali diversi. L'aliquota ex comma 1 è funzionale a valorizzare anzianità pregresse in seguito a riforma dei ruoli, mentre l'aliquota ex comma 4-bis ha funzione di riequilibrio e contenimento a seguito di applicazioni del nuovo sistema.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna generica per danno da ritardo nell'avanzamento

    La domanda è stata respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 7
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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