Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bormioli e Giovanni Maglione, AO Bormioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege , dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, in forza del quale il Ministero della Difesa ha conferito al ricorrente la qualifica della “Carica Speciale” ai sensi dell'art. 1325 bis, d.lgs. n. 66/2010;
di tutti i provvedimenti preparatori, conseguenti, connessi e collegati, ivi compreso il verbale n. -OMISSIS- della Commissione di Valutazione e Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. AO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, Luogotenente dei Carabinieri in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Alassio, con ricorso depositato in data -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento e gli atti indicati in epigrafe, in forza dei quali al ricorrente è stata negata l’attribuzione della carica speciale in quanto non in possesso del requisito di cui alla lett. c), comma 1 del all'art. 1325-bis, ovverosia «c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente».
Parte ricorrente lamenta che la mancata attribuzione della carica speciale nell’aliquota straordinaria di cui alla lett. b), comma 4-bis dell’art. 2253 ter, d.lgs. n. 66/2020 avrebbe comportato per il ricorrente il ritardo di un anno nell’avanzamento di carriera, con conseguente peggioramento della prospettiva di retribuzione attuale e di quella previdenziale.
A fondamento del ricorso il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe errato nel non interpretare e applicare l’art. 2253 ter in modo conforme al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., perché, secondo il ricorrente, il Ministero avrebbe dovuto considerare le condizioni degli appartenenti all’-OMISSIS- che, come il ricorrente, abbiano riportato qualifiche che escludano qualunque demerito (come “superiore alla media”) tutte equivalenti ai fini dell’avanzamento;
2. in subordine, secondo il ricorrente, l’art. 2253-ter, comma 4-ter, d.lgs. n. 66/2020, interpretato diversamente risulterebbe incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e del principio (anche di diritto comunitario) di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, in tesi non esistendo alcun elemento differenziale che giustifichi sul piano logico-giuridico la disparità di trattamento sopra evidenziata; la rigorosa interpretazione della disciplina in esame violerebbe altresì il principio di proporzionalità perché mentre è legittimo chiedere a chi ha maturato 4 anni di anzianità di servizio che i precedenti 3 abbiano la qualifica di “eccellente” non sarebbe legittimo, né ragionevole e proporzionato richiederlo a chi vi accede attraverso le aliquote straordinarie, per il minore periodo di tempo di permanenza in grado, così come prevede la legge.
Il ricorrente, infine, ha chiesto la condanna generica dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 278 c.p.c., in ragione del ritardo, subito dal ricorrente, di un anno nell’avanzamento di carriera, con conseguente peggioramento della prospettiva di retribuzione attuale e di quella previdenziale.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 1325 bis, d.lgs. n. 566 del 2010 «La qualifica di carica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che: a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo».
L’art. 2253 ter (recante “Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale”), prevede al comma 1, che «Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1 lettera a), è attribuita la qualifica di carica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017».
Il comma 4 ter, introdotto dal d.lgs. n. 172 del 2019, d’altronde, ha previsto che «Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 4-bis è attribuita la qualifica di carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-bis, prendendo posto in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019» .
A tal proposito, il comma 4 bis, ha stabilito che «alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di carica speciale è formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi: a) i luogotenenti con anzianità 2017, che rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009; b) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; c) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019».
Il ricorrente, come detto, promosso al grado di Luogotenente con decorrenza 01/01/2018, come tale rientrante nell’aliquota straordinaria del 1 gennaio 2020, lamenta che, mentre al personale dell’aliquota straordinaria disciplinata dal comma 1, è stata attribuita la Carica Speciale solo a patto che non si trovasse nelle condizioni di cui all'articolo 1051 [rinvio a giudizio, provvedimenti disciplinari, sospensioni], per il personale incluso nelle aliquote straordinarie ex comma 4bis – e quindi anche per il ricorrente- occorre la verifica del possesso di tutti requisiti di cui all'articolo 1325-bis, sì che al ricorrente è stata negata l’attribuzione della carica speciale in quanto non in possesso del requisito di cui alla lett. c), comma 1 del all'articolo 1325-bis, ovverosia “c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente”.
Si tratterebbe, secondo parte ricorrente, di una violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza venendo trattate in modo diverso fattispecie identiche.
Per scongiurare una violazione dei precetti costituzionali, quindi, l’interpretazione delle suddette norme dovrebbe avvenire in modo da non impedire il conseguimento della Carica speciale a chi dell’aliquota “2020” (comma 4 bis, art. 2253 ter) abbia riportato qualifiche che escludano qualunque demerito.
La censura è infondata.
Nel caso di specie vengono in rilievo disposizioni normative di stretta interpretazione perché derogatorie rispetto alle regole generali e, come tali eccezionali.
L’interpretazione proposta dal ricorrente, peraltro, non è solo – asseritamente – costituzionalmente conforme, ma pretende sostanzialmente di superare quello che invece è un dato letterale contrario inequivoco: la previsione di un volutamente diverso regime di valutazione ai fini del riconoscimento della Carica Speciale differenziato per aliquote di riferimento.
Pertanto, il motivo di ricorso deve essere respinto.
2. Sul secondo motivo di ricorso.
In via subordinata, come accennato, il ricorrente ha lamentato l’incostituzionalità della differente disciplina approntata differenziando secondo le aliquote di riferimento.
Le aliquote straordinarie sono uno “strumento” di natura eccezionale, funzionale a gestire situazioni transitorie in modo da garantire avanzamenti di carriera al personale, in deroga rispetto alle regole ordinarie e che si giustificano a fine di armonizzare lo sviluppo del ruolo in presenza di arretrati mancati avanzamenti o ritardi di formazione delle aliquote ordinarie, o in caso di mutamenti radicali dell’impianto normativo di riferimento per l’avanzamento della carriera.
Pur facendo riferimento, entrambe le disposizioni in contestazione, all’istituto dell’aliquota straordinaria, la ragione giustificativa di ciascuna di esse è significativamente diversa.
Con riguardo alla previsione del primo comma, la stessa è la conseguenza necessitata della c.d. riforma dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate approntata dal d.lgs. n. 94 del 2017: l’aliquota straordinaria, in questo caso, concorreva a valorizzare le anzianità pregresse del personale già in servizio, cercando di evitare che l’introduzione di un nuovo sistema di valutazione potesse arrecare pregiudizio ad esse, e garantire così una progressione di carriera più rapida.
Si trattava cioè di una norma funzionale ad accompagnare l’avvio della radicale riforma imposta dal d.lgs. n. 94 del 2017, in una logica espansiva di valorizzazione dell’anzianità, per superare situazioni storiche di ritardo nella progressione di carriera.
Al contrario, l’introduzione dell’aliquota 2020, e, quindi, dell’art. 2253 ter, d.lgs. n. 66 del 2010, aveva la funzione di riequilibrare una situazione di disordine determinata dalle prime applicazioni del nuovo sistema, con una logica, quindi, di “contenimento” e riequilibrio, al fine anche di evitare un’eccessiva perdita di allineamento tra i flussi di carriera e l’irrilevanza del periodo di anzianità nel medio periodo, nonché una logica di contenimento della spesa.
In questo senso, quindi, non si ravvisa una non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dedotta, la differenza di disciplina non essendo né arbitraria, né incoerente, ma giustificata dal fatto di rispondere ad esigenze differenti correlate anche al diverso momento temporale nel quale sono state introdotte.
Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
RE IU RE, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
AO NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NA | RE IU RE |
IL SEGRETARIO