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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3509/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3509/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Domenico Romano Parte_1
APPELLANTE
Contro
nella qualità di F.G.V.S. per la Campania, in Controparte_1
p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.to Giorgia Galli
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
1 modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
proponeva appello avverso la sentenza nr. 36/2019, emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Marigliano, con la quale quest'ultimo dichiarava improponibile la domanda di risarcimento danni esercitata dall'odierno appellante nei confronti delle nella qualità di F.G.V.S. per Controparte_1
la regione Campania, per non aver provato di aver ottemperato alle formalità
prescritte dal d.lgs. 209/2005.
L'azione di primo grado mirava a conseguire il ristoro delle lesioni personali subite dall'appellante in seguito ad un incidente stradale avvenuto in data
01/09/2009 in Marigliano, alla via Variante 7-bis, allorquando il in Pt_1
qualità di conducente, si trovava a bordo del ciclomotore Piaggio Liberty tg.
X2S7Y9, e veniva urtato da un auto pirata.
A fondamento del presente gravame, l'appellante deduceva l'erronea,
contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla proponibilità
della domanda attorea in quanto il Giudice di prime cure non si avvedeva del deposito, fin dalla prima udienza, della richiesta di risarcimento danni inviata con raccomandata A/R sia alla in qualità di Controparte_2
F.G.V.S. per la Campania, sia alla ON, come previsto ex lege e, pertanto,
chiedeva la riforma della sentenza con accoglimento di tutte le richieste riportate nel libello introduttivo di primo grado.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva al Controparte_2
gravame chiedendone il rigetto.
2 Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per i motivi che seguono.
Preliminarmente, debbono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 c.p.c. risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo tali contestazioni del tutto generiche.
Venendo al motivo di appello censurato, relativo all'improponibilità della domanda, questo Tribunale ritiene di condividere la motivazione adottata dal giudice di prime cure.
Come è noto, fino alla riforma intervenuta con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149, nel nostro ordinamento, per quanto concerne le formalità da adottare per la produzione dei documenti in giudizio, vigevano i principi contenuti nelle disposizioni attuative del codice di procedura civile agli articoli 74 e 87,
applicabili ai procedimenti pendenti fino al 28/02/2023. Nella formulazione vigente all'epoca della proposizione della domanda giudiziale, il predetto articolo 74 disponeva che "gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni
separate del fascicolo di parte. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle
copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle
memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. Sulla copertina del
fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo
d'ufficio. Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli
atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene
inserito in esso un atto o documento", mentre, in base al successivo articolo 87,
"I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono
prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere
3 comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del
Codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei
documenti prodotti si fa menzione nel verbale". A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che nel procedimento davanti al giudice di pace, le parti possano produrre documenti entro la prima udienza, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320, comma 4, c.p.c.,
fattispecie peraltro non configurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità
della domanda, per il quale la documentazione deve essere prodotta già con l'atto introduttivo (cfr. da ultimo Cass. 19359/2017).
A questo punto, risulta necessario verificare il rispetto delle suddette prescrizioni nella fattispecie in esame. Orbene, seppure nella produzione di primo grado dell'odierno appellante è rinvenibile la nota a/r inviata sia alla che alla ON (cfr. all. 3), la stessa non risulta essere Controparte_1
stata depositata entro il termine di cui sopra;
infatti, seppure l'odierno appellante, nel proprio atto di appello, assumesse di aver depositato la lettera di messa in mora “fin dalla prima udienza di comparizione”, tale assunto non è
sorretto dalle sue stesse dichiarazioni rese nel verbale della prima udienza del giudizio di primo grado, tenutasi in data 18/03/2015, in cui, dopo la richiesta di rinvio ex art. 320 c.p.c., l'appellante dava atto unicamente del deposito dell'“atto di citazione con mandato a margine” senza fare riferimento alcuno ad altra documentazione. Pertanto, in base a quanto verbalizzato nel corso della suddetta udienza, l'unico documento depositato risultava essere l'atto di citazione con mandato a margine;
da ciò si perviene alla logica deduzione che tutti i documenti indicati nel foliario della produzione di primo grado di parte appellante, successivamente all'atto di cui sopra identificato dal numero 2
4 (precisamente, i documenti dal n. 3 al n. 8) non venivano depositati entro tale udienza, in quanto il deposito non risulta né dal verbale né, tanto meno, dal predetto foliario, il quale, peraltro, in relazione ai predetti documenti risulta privo di sottoscrizione con annesso timbro e data da parte del cancelliere,
requisito indispensabile in tutti i casi in cui il deposito non avvenga nel corso dell'udienza. Ciò è tanto più vero se si considera che è lo stesso appellante,
nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, dichiarava che “durante la fase istruttoria della causa, veniva prodotto dalla parte attorea
la documentazione” (cfr. all. 8, pag. 1, della produzione di primo grado di parte appellante), quindi in violazione di quanto prescritto dall'art 87 disp. att. c.p.c.
come sopra richiamato.
Né vale a superare tale ricostruzione, l'eccezione mossa dalle nel CP_1
proprio atto di costituzione, in cui si fa sì riferimento alla messa in mora, in quanto risulta comunque incerto il momento in cui tale documento veniva prodotto in primo grado (momento che comunque, per quanto sopra argomentato, non può reputarsi coincidente né con la costituzione dell'appellante – allorquando veniva depositata solo la c.d. velina dell'atto di citazione – né con la prima udienza di comparizione, termine ultimo per il deposito tempestivo).
In ragione delle su esposte considerazioni, questo Tribunale ritiene che l'appello sia infondato e vada rigettato, con conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/2022, in considerazione del valore e della natura della
5 controversia e dell'assenza di fase istruttoria (in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della controversia).
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
PQM
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 36/2019 del
Giudice di Pace di Marigliano, proposto da nei confronti Parte_1
della così provvede: Controparte_2
- Rigetta l'appello;
- Condanna la parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta
10/04/2025 Pt_2
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3509/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Domenico Romano Parte_1
APPELLANTE
Contro
nella qualità di F.G.V.S. per la Campania, in Controparte_1
p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.to Giorgia Galli
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
1 modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
proponeva appello avverso la sentenza nr. 36/2019, emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Marigliano, con la quale quest'ultimo dichiarava improponibile la domanda di risarcimento danni esercitata dall'odierno appellante nei confronti delle nella qualità di F.G.V.S. per Controparte_1
la regione Campania, per non aver provato di aver ottemperato alle formalità
prescritte dal d.lgs. 209/2005.
L'azione di primo grado mirava a conseguire il ristoro delle lesioni personali subite dall'appellante in seguito ad un incidente stradale avvenuto in data
01/09/2009 in Marigliano, alla via Variante 7-bis, allorquando il in Pt_1
qualità di conducente, si trovava a bordo del ciclomotore Piaggio Liberty tg.
X2S7Y9, e veniva urtato da un auto pirata.
A fondamento del presente gravame, l'appellante deduceva l'erronea,
contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla proponibilità
della domanda attorea in quanto il Giudice di prime cure non si avvedeva del deposito, fin dalla prima udienza, della richiesta di risarcimento danni inviata con raccomandata A/R sia alla in qualità di Controparte_2
F.G.V.S. per la Campania, sia alla ON, come previsto ex lege e, pertanto,
chiedeva la riforma della sentenza con accoglimento di tutte le richieste riportate nel libello introduttivo di primo grado.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva al Controparte_2
gravame chiedendone il rigetto.
2 Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per i motivi che seguono.
Preliminarmente, debbono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 c.p.c. risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo tali contestazioni del tutto generiche.
Venendo al motivo di appello censurato, relativo all'improponibilità della domanda, questo Tribunale ritiene di condividere la motivazione adottata dal giudice di prime cure.
Come è noto, fino alla riforma intervenuta con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149, nel nostro ordinamento, per quanto concerne le formalità da adottare per la produzione dei documenti in giudizio, vigevano i principi contenuti nelle disposizioni attuative del codice di procedura civile agli articoli 74 e 87,
applicabili ai procedimenti pendenti fino al 28/02/2023. Nella formulazione vigente all'epoca della proposizione della domanda giudiziale, il predetto articolo 74 disponeva che "gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni
separate del fascicolo di parte. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle
copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle
memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. Sulla copertina del
fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo
d'ufficio. Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli
atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene
inserito in esso un atto o documento", mentre, in base al successivo articolo 87,
"I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono
prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere
3 comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del
Codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei
documenti prodotti si fa menzione nel verbale". A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che nel procedimento davanti al giudice di pace, le parti possano produrre documenti entro la prima udienza, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320, comma 4, c.p.c.,
fattispecie peraltro non configurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità
della domanda, per il quale la documentazione deve essere prodotta già con l'atto introduttivo (cfr. da ultimo Cass. 19359/2017).
A questo punto, risulta necessario verificare il rispetto delle suddette prescrizioni nella fattispecie in esame. Orbene, seppure nella produzione di primo grado dell'odierno appellante è rinvenibile la nota a/r inviata sia alla che alla ON (cfr. all. 3), la stessa non risulta essere Controparte_1
stata depositata entro il termine di cui sopra;
infatti, seppure l'odierno appellante, nel proprio atto di appello, assumesse di aver depositato la lettera di messa in mora “fin dalla prima udienza di comparizione”, tale assunto non è
sorretto dalle sue stesse dichiarazioni rese nel verbale della prima udienza del giudizio di primo grado, tenutasi in data 18/03/2015, in cui, dopo la richiesta di rinvio ex art. 320 c.p.c., l'appellante dava atto unicamente del deposito dell'“atto di citazione con mandato a margine” senza fare riferimento alcuno ad altra documentazione. Pertanto, in base a quanto verbalizzato nel corso della suddetta udienza, l'unico documento depositato risultava essere l'atto di citazione con mandato a margine;
da ciò si perviene alla logica deduzione che tutti i documenti indicati nel foliario della produzione di primo grado di parte appellante, successivamente all'atto di cui sopra identificato dal numero 2
4 (precisamente, i documenti dal n. 3 al n. 8) non venivano depositati entro tale udienza, in quanto il deposito non risulta né dal verbale né, tanto meno, dal predetto foliario, il quale, peraltro, in relazione ai predetti documenti risulta privo di sottoscrizione con annesso timbro e data da parte del cancelliere,
requisito indispensabile in tutti i casi in cui il deposito non avvenga nel corso dell'udienza. Ciò è tanto più vero se si considera che è lo stesso appellante,
nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, dichiarava che “durante la fase istruttoria della causa, veniva prodotto dalla parte attorea
la documentazione” (cfr. all. 8, pag. 1, della produzione di primo grado di parte appellante), quindi in violazione di quanto prescritto dall'art 87 disp. att. c.p.c.
come sopra richiamato.
Né vale a superare tale ricostruzione, l'eccezione mossa dalle nel CP_1
proprio atto di costituzione, in cui si fa sì riferimento alla messa in mora, in quanto risulta comunque incerto il momento in cui tale documento veniva prodotto in primo grado (momento che comunque, per quanto sopra argomentato, non può reputarsi coincidente né con la costituzione dell'appellante – allorquando veniva depositata solo la c.d. velina dell'atto di citazione – né con la prima udienza di comparizione, termine ultimo per il deposito tempestivo).
In ragione delle su esposte considerazioni, questo Tribunale ritiene che l'appello sia infondato e vada rigettato, con conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/2022, in considerazione del valore e della natura della
5 controversia e dell'assenza di fase istruttoria (in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della controversia).
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
PQM
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 36/2019 del
Giudice di Pace di Marigliano, proposto da nei confronti Parte_1
della così provvede: Controparte_2
- Rigetta l'appello;
- Condanna la parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta
10/04/2025 Pt_2
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