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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/07/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 945/2024 RG, avente ad oggetto “Opposizione al decreto di liquidazione gratuito patrocinio” e vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Crocamo, ricorrente
E
, in persona del p.t., domiciliato ai fini del presente Controparte_1 CP_2 giudizio, in Napoli presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato, resistente contumace
E
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 29.3.2024, l'Avv. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto del GM del Tribunale di Avellino emesso il 09.02.2024, comunicato a mezzo PEC il 29.02.2024, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti al medesimo difensore per l'attività prestata in favore della persona offesa,
, costituitasi parte civile nell'ambito del procedimento penale avente n. 1801/2018 Parte_2
R.G.N.R. – n. 2130/2021 R.G. Il ricorrente deduceva: - di aver espletato la propria attività professionale nell'ambito del summenzionato procedimento dal 2018 al 2023 e, segnatamente per la fase dibattimentale, per il biennio dal 2021 al 2023; - che, per il predetto processo penale, Pt_2
veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto reso il 13.10.2021 dal
[...]
G.I.P. Dott. Marcello Rotondi, N. 421/2021 Reg. Grat. Patr.; - il citato processo si concludeva con la sentenza n. 2264/2023 del 13.10.2023; - di aver depositato, in data 29.11.2023, istanza ex art. 82 D.P.R. 115/2002 con notula delle spese, degli esborsi e dei compensi nonché decreto di ammissione al gratuito patrocinio chiedendone la liquidazione;
- che per tale attività difensiva, il Giudice penale, tenuto conto dell'onorario minimo ottenuto riducendo del 50% il valore medio previsto per i giudizi penali dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014, quantificava il compenso in euro 1.797,00, ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02; - che pertanto, con l'impugnato decreto del 9.2.2024, il Giudice liquidava in favore dell'avvocato , per l'attività professionale Parte_1 prestata nell'ambito del processo sopraindicato, la somma di euro 1.198,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% nonché I.V.A. e C.N.A.P. nella misura di legge sugli onorari.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente formulava i seguenti motivi di impugnativa:
- erronea indicazione della data di conclusione dell'attività professionale dell'opponente, individuata nel “21.10.2014” , sebbene la stessa fosse stata espletata dal mese di marzo 2017 al mese di ottobre 2023;
- apparente e/o assente motivazione circa la riduzione dell'importo-base su cui sono state applicate le riduzioni di legge, in violazione dell'art. 82 D.P.R.115/2002 (lesione dei minimi tariffari forensi) e dell'art. 2233 comma II c.c. (lesione al decoro della professione forense ed all'opera prestata dell'avvocato istante);in particolare, il ricorrente ha dedotto la violazione del principio per cui il Giudice può ridurre i valori tariffari medi, ma deve motivarne la riduzione e, in ogni caso, non può diminuirli al di sotto del 50%, salvaguardando, sempre, i minimi tariffari;
- omessa pronuncia in ordine alla liquidazione dell'attività defensionale espletata per la costituita parte civile, pari ad euro 16.218,45 tenuto conto del valore della causa pari ad euro 248.370,20, chiedendo di provvedere alla liquidazione anche di tale attività, con applicazione del tariffario previsto per i giudizi civili;
- mancata liquidazione degli esborsi sostenuti dal ricorrente, circa le spese vive ai sensi dell'art. 107 D.P.R. 115/2002, benchè documentati e richiesti con la notula depositata il 13.10.2023, pari ad €. 98,68, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria e l'indennità di trasferta, nonché le vacazioni di partecipazione in udienza. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva:
1. dichiarare la nullità e/o l'annullamento del “Decreto di liquidazione dei compensi professionali al Difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. 82 D.P.R. 115/2002) emesso dal Giudice Dott. Gennaro Lezzi il 09.02.2024”, comunicato a mezzo pec il 29.02.2024, Procedimento Penale n. 1801/2018 R.G.N.R. – n. 2130/2021 R.G. Dib. Tribunale Monocratico di Avellino;
2. dichiarare e riconoscere come dovute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 s.m.i., le spettanze professionali di cui alla notula spese del 13.10.2023 per la difesa della persona offesa, costituita parte civile (in applicazione dei valori medi tariffari) a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forf. 15% ed accessori di legge, domandati e riconosciuti all'opponente per l'attività professionale prestata in favore del Sig. Infante nel processo penale n. n. 1801/2018 R.G.N.R. Pt_2
– n. 2130/2021 R.G.Dib. Tribunale Monocratico, giusto provvedimento del 12-16/07/2012 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato reso il 13.10.2021 dal G.I.P. Dott. Marcello Rotondi, N. 421/2021 Reg. Grat. Patr. per l'effetto:
3. condannare in via principale, il , nella persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. a pagare, l'importo di euro 21.558,28 salvo errori e/o omissioni, oltre accessori e imposte come per legge, in favore dell'Avv. (c.f. ), oltre Parte_1 C.F._1 danno da svalutazione monetaria ed interessi di mora, per l'attività professionale prestata ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e nel rispetto dei medi tariffari disposti dalla Tabella n. 2 e n. 15, D.M.55/2014 s.m.i.; in subordine,
4. condannare il , in persona del ministro p.t., al pagamento di quella Controparte_1 maggior o minor somma che risulterà dovuta in applicazione del diverso e corrispondente valore di riferimento compreso nei valori medi di cui alle tabelle n. 2 e 15 allegate alla tariffa professionale D.M. 55/2014 modificata dal D.M. 37/2018, oltre spese, rimb. forf. 15% IVA e Cassa Prev. ed accessori di legge (danno da svalutazione monetaria ed interessi di mora), con applicazione della riduzione (30%) ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002;
5. in ogni caso, condannare il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_3 di €. 98,68 a titolo di spese vive sborsate dall'Avv. (danno da svalutazione monetaria ed Pt_1 interessi di mora); tutto oltre interessi legali dalla data della domanda di pagamento (29.11.2023) e sino al definitivo ed integrale soddisfo;
6. condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'indennità di trasferta, degli esborsi documentati e dei costi di carburante secondo le tariffe chilometriche A.C.I. o EUROTAX, nonché delle vacazioni di partecipazione in udienza in un numero non superiore a 4 per ogni giorno;
7. condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese, dei compensi di lite oltre rimb. forf. 15%, iva e cassaper legge della presente fase di opposizione, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., come da allegata notula spese e compensi [all. n. 25 nota spese];
8. emettere ogni ulteriore e consequenziale provvedimento di legge.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, restava contumace il , sebbene Controparte_1 evocato con atto notificato a mezzo pec il 17.5.2024.
All'esito dell'udienza del 25.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente nelle note scritte depositate, veniva assegnata in decisione ai sensi dell'ult. Co. del novellato art. 281 sexies c.p.c.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, appare ininfluente ai fini del decidere la doglianza sollevata da parte opponente con riferimento alla errata indicazione, nel decreto impugnato, della data di conclusione del procedimento penale, trattandosi – con ogni evidenza- di un errore materiale agevolmente emendabile e comunque non rilevante.
Quanto al primo motivo di impugnazione, con cui l'opponente si duole della liquidazione del compenso operata dal giudice a quo, va rammentato, in punto di diritto, quanto segue. Ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'onorario e le spese spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dall'autorità giudiziaria
“… osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
L'art. 12 comma 1 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e dal successivo decreto 13 agosto 2022, n. 147, stabilisce che “ Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Orbene, nel caso in esame, rileva il Tribunale che – pur avendo il Giudice penale rispettato i limiti fissati dal novellato art. 12 e, dunque, operato una riduzione del 50% dei valori medi consentita dall'ordinamento – tuttavia essa non appare congrua avuto riguardo ai parametri indicati dalla prima parte del comma 1 del menzionato art. 12 (di fatto, non indicati dal giudice a quo).
Invero, esaminati gli atti del processo penale, considerati, da un lato, la complessità dell'istruttoria documentale e orale espletata e la continuità dell'impegno prestato dal difensore fuori dal luogo ove svolge in maniera prevalente la professione (cfr. certificato iscrizione Albo degli Avvocati di Vallo della Lucania) con la partecipazione a n. 13 udienze pubbliche, e, dall'altro lato, l'esito non favorevole del giudizio conseguente all'assoluzione dell'imputato, appare congruo operare sui valori medi complessivamente considerati per le fasi svolte (pari ad euro 3.592,00) una riduzione del 25%, così pervenendo ad un compenso di euro 2.694,00.
Su tale ultimo importo va applicata l'ulteriore riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. 115/2002, così pervenendo all'importo da liquidare di euro 1.796,00.
Occorre precisare che la riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis menzionato – anche ove implichi l'effetto finale di determinare una somma spettante a titolo di compenso inferiore ai valori minimi - non costituisce violazione dei limiti minimi inderogabili ma applicazione di una norma di legge di carattere speciale espressamente prevista per il gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Va invece disatteso il motivo di impugnazione con cui il ricorrente si duole dell'omessa liquidazione del compenso richiesto alla stregua dei parametri applicabili ai giudizi civili. La richiesta del ricorrente si atteggia, invero, come una inammissibile pretesa di una doppia liquidazione (sia mediante applicazione parametri penali, sia mediante applicazione dei parametri civili) per la stessa attività difensiva svoltasi nell'ambito di un unico procedimento, quello penale.
L'art. 16 del D.M. 55/2014 stabilisce, infatti, che“All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate”, intendendosi le tabelle riferite all'attività giudiziale penale .
Quanto alle spese vive sostenute, il ricorrente ha documentato di aver sostenuto esborsi per euro 98,68 per la citazione dei testimoni (cfr. documentazione allegata alla notula spese, all. 3). Tale importo deve essere riconosciuto.
Nulla spetta, invece, per indennità di trasferta, giacchè ai sensi dell'art. 82 D.p.r. n. 115/2002: “Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale“ (cfr, sul punto, Cass. 17656/2018).
In conclusione, in parziale riforma del decreto impugnato, all'Avv. spetta per l' Parte_1 opera difensiva prestata nel procedimento penale n. 1801/2018 R.G.N.R. – n. 2130/2021 RG Dib. in favore di , l'importo di euro 1.796,00 per compenso, oltre euro 98,68 per esborsi, Parte_2 oltre nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei medesimi compensi, CNAP e IVA come per legge.
Tenuto conto del parziale e limitato accoglimento dei motivi di impugnazione rispetto alla richiesta formulata, ricorrono i presupposti per dichiarare non ripetibili le spese di lite nella misura di 2/3 ponendo il residuo terzo – liquidato come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (sino ad euro 5.200, tenuto conto del valore dichiarato in ricorso) e dell'attività difensiva espletata (studio, introduttiva e decisoria) – a carico del soccombente contumace (Cfr. Cass. CP_1
5010/2025).
PQM
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'Avv. , per l'attività difensiva prestata in favore di , Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 1.796,00 per compenso ed euro 98,68 per spese vive, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dichiara non ripetibili per 2/3 le spese di lite e condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, del residuo terzo delle predette spese, che liquida, in misura già ridotta, in euro 25,30 per esborsi ed euro 300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Valentina Crocamo.
Così deciso in Avellino, 4.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Pierri