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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5218/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
VERGANI e dall'Avv. Emanuela GALBUSERA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
Bergamo in data 15 luglio 2008.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con la moglie, senza proporre ulteriori domande.
All'udienza del 25 febbraio 2025, il Giudice relatore ha sentito liberamente il ricorrente sui fatti di causa e, con ordinanza riservata, ha dichiarato la contumacia della resistente, regolarmente citata, e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, non adottando provvedimenti provvisori ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Monza con decreto di omologazione n. 4887/2023 del 9 marzo 2023 (doc. 4 e 5) e lo stato di separazione si dunque è ininterrottamente protratto oltre il periodo richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti l'intervenuta riconciliazione, tenuto conto del periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e della condotta processuale della resistente che, non costituendosi, non ha manifestato interesse rispetto alla presente causa, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Bergamo il 15 luglio 2008 tra e Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Bergamo (Atto n. 152, Parte II, Serie A, Anno 2008);
3. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
VERGANI e dall'Avv. Emanuela GALBUSERA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
Bergamo in data 15 luglio 2008.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con la moglie, senza proporre ulteriori domande.
All'udienza del 25 febbraio 2025, il Giudice relatore ha sentito liberamente il ricorrente sui fatti di causa e, con ordinanza riservata, ha dichiarato la contumacia della resistente, regolarmente citata, e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, non adottando provvedimenti provvisori ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Monza con decreto di omologazione n. 4887/2023 del 9 marzo 2023 (doc. 4 e 5) e lo stato di separazione si dunque è ininterrottamente protratto oltre il periodo richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti l'intervenuta riconciliazione, tenuto conto del periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e della condotta processuale della resistente che, non costituendosi, non ha manifestato interesse rispetto alla presente causa, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Bergamo il 15 luglio 2008 tra e Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Bergamo (Atto n. 152, Parte II, Serie A, Anno 2008);
3. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo