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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 18.4.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, all' esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.11652/2024 di R.G., vertente tra
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Versace Parte_1
-ricorrente-
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
-resistente -
Fatto e diritto
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
1. Con ricorso depositato in data 31.12.2024, il ricorrente, premesso di essere Dirigente Scolastico in servizio presso il Liceo “Checchia-Rispoli- Tondi” di San Severo (FG); di aver partecipato, presentando rituale domanda, alle operazioni di mobilità interregionale per l'a.s. 2024/2025 richiedendo il trasferimento dalla Regione Puglia verso la Regione Molise oppure verso la Regione
Abruzzo, al fine di prestare assistenza alla di lui genitrice, portatrice di handicap, in Persona_1
condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992; di non aver ottenuto il trasferimento verso la regione Molise;
di essere portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/92 con invalidità pari al
60%; di essere altresì il referente unico per assistere la propria madre, ai fini dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, non essendovi altri familiari che possano occuparsene;
che il proprio fratello,
è impossibilitato a prendersi cura della genitrice, essendo anch'egli invalido civile Persona_2
con una invalidità riconosciuta pari al 74%; che la distanza tra il luogo di lavoro e quello di residenza dell'assistita supera i 120 km, rendendo estremamente gravosi, se non impossibili, gli spostamenti quotidiani.
Ha concluso come segue: “Ravvisati i presupposti fatti ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge
104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., DISPORRE la IMMEDIATA SOSPENSIONE e DISAPPLICAZIONE di tutti i provvedimenti del
[...]
, che non consentono all'Amministrazione Scolastica il trasferimento del Controparte_1
Prof. , presso un Istituto Scolastico nel Comune di Guglionesi (CB), oppure Parte_1
presso una sede scolastico più vicina alle persone disabili, o comunque in una delle sedi scolastiche vacante e disponibile, come indicate in premessa, per l'anno scolastico 2024/2025, a decorrere dal
1.9.2024, congelando una delle sedi scolastica vacanti e disponibile, come evidenziate nella domanda di mobilità. CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, DISPORRE per l'IMMEDIATA
ASSEGNAZIONE del ricorrente, anche in VIA PROVVISORIA, presso una sede scolastica vacante e disponibile o data in reggenza a Guglionesi (CB) e/o nella stessa Provincia di Campobasso, Isernia o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella provincia di Chieti, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2024/2025 a decorrere dal 1.9.2024, congelando una delle sedi scolastica vacanti e disponibile, come evidenziate nella domanda di mobilità. IN SUBORDINE, ove non è possibile l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE della ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a Guglionesi (CB) e/o nella stessa Provincia di Campobasso o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella provincia di Isernia o nella provincia di Chieti, come indicate nella domanda di mobilità a.s. 2024/2025, ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2024/2025, con inizio dal 1.9.2024, un posto tra quelli che si renderanno liberi alla data dell'1.9.2024, in merito al collocamento a riposo obbligatoriamente, per limite di età, dei Dirigenti Scolastici nell'anno scolastico in corso 2023/2024, nelle Province di Campobasso, Isernia e Chieti, come indicate nella domanda di mobilità a.s.
2024/2025. ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente”
2.Si costituiva il resistente, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
3.Il presente giudizio di merito seguiva a quello introdotto con istanza cautelare ex artt. 700 e 669 quater cpc, ed avente identici petitum e causa petendi, concluso in senso favorevole al ricorrente con ordinanza nr. 40293/2024 del 27.09.2024 (R.G.N. 7155/2024).
L' ordinanza cautelare veniva riformata a seguito di reclamo introdotto da parte resistente in data
8.10.2024 e definito con ordinanza del 2.12.2024, ravvisata l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora nella pretesa azionata.
All' odierna udienza la causa, tenuta con le modalità di cui in epigrafe, viene decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta di entrambe le parti.
4.Nel merito, si osserva quanto segue.
Il ricorso è infondato, dovendo farsi integrale applicazione dei principi stabiliti dal Collegio all' esito del reclamo, da questo giudice condivisi e che qui si richiamano anche ai sensi dell' art 118 disp. att. ( cfr. ordinanza nr 50553/2024 del 02/12/2024 RG n. 8484/2024):
“Tutto ciò premesso, deve innanzitutto richiamarsi il quadro normativo di interesse.
In specie, le disposizioni normative disciplinanti l'assunzione e la mobilità dei dirigenti scolastici, sono costituite essenzialmente:
a) dall'art. 29 del d.lgs. 165/2001 in base al quale “il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami …”;
b) dall'art. 19, c. 2, del d.lgs. 165/2001 in base al quale la durata degli incarichi dirigenziali “non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque…”;
c) dall'art. 9, del CCNL 15.07.2010, che, per quanto di interesse, dispone: “1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.
2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri (…);
3. In deroga ai criteri di cui al comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell' di provenienza e con il consenso del dirigente dell' Controparte_2 Controparte_2 della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio”;
d) Art. 21 L. 104/92, (Precedenza nell'assegnazione di sede), “1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.
e) Art. 33, L 104/92, comma 5 “Il lavoratore di cui al comma 3” (ossia il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di disabilità grave) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”;
f) Art. 601 dlgs 297/94 ( Tutela dei soggetti portatori di disabilità ):
1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Orbene, a prescindere dalla incertezza giurisprudenziale di merito circa l'applicabilità della disciplina pattizia (art. 9 CCNL 15.7.2010) alla mobilità interregionale (rinvenendosi nella giurisprudenza di merito un orientamento più restrittivo secondo cui la deroga per motivi eccezionali si applica solo ai mutamenti intraregionali mentre la mobilità interregionale del dirigente resta in ogni caso preclusa fino allo scadere del vincolo di permanenza triennale), deve rilevarsi che la situazione del ricorrente non appare configurare il diritto al preteso trasferimento.
Invero, è utile richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'interpretazione attribuita all'inciso “ove possibile”, di cui al citato quinto comma dell'art. 33 (inciso richiamato anche nel comma sesto del medesimo articolo, investente la posizione del lavoratore in situazione personale di handicap grave), laddove, il diritto alla effettiva tutela del portatore di disabilità, al cui perseguimento devono partecipare anche lo Stato, gli enti locali e le Ragioni, nel quadro dei principi posti dalla legge - e secondo le modalità ed i limiti necessari ad assicurare l'effettiva soddisfazione dell'interesse comune - non può essere fatto valere, alla stregua del generale principio del bilanciamento degli interessi, allorquando l'esercizio del diritto stesso venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro perché tutto ciò - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di pubblico impiego - può tradursi in un danno per la collettività (Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2001, n. 829; in senso conforme, Cassazione civile sez. lav., 22/06/2007, n. 14624; più di recente cass. Civ. 35105/22; nonché sentenza n. 3867 del
10.12.2020, est. dott.ssa Beatrice Notarnicola e ordinanza emessa nell'ambito del procedimento introdotto con ricorso del lavoratore avverso l'ordinanza ex art. 700 cp di rigetto emessa nell'ambito del procedimento R.G. Lav. n. 4782/21, relatrice dott.ssa Monica Sgarro, ordinanza del 18.11.2024, decisione che confermava la statuizione del giudice di prime cure).
In specie, un diritto di scelta prioritaria incondizionato rischia di mettere in crisi il modello organizzativo della Pubblica Amministrazione tanto più quando si tratti, come nella specie, di posizioni dirigenziali.
Recentemente la Suprema Corte, a conferma del suo orientamento, ha ribadito che la posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede deve essere bilanciata con altri diritti ed interessi del datore di lavoro, precisando che tale bilanciamento dovrà valorizzare le esigenze del familiare del disabile assistito o dello stesso lavoratore disabile “col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate v. sul punto, ex plurimis, Tribunale Savona sez. lav.15/12/2020, n. 138; sul vincolo triennale, v. anche ordinanza Tribunale Foggia, Sez. Lavoro, fase di reclamo, del 7.12.2021 (rgl
6023/21); ordinanza Trib. Campobasso del 18.9.2020; ordinanza Trib. Campobasso del 13.10.2021 prodotta dalla parte resistente comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte” (Cass. civ., sez. lav., n. 6150/2019).
Certo l'onere di allegazione e prova delle predette esigenze è posto a carico della parte datoriale.
Declinato tale onere nell'ambito del pubblico impiego, esso si traduce nella allegazione e prova, da parte della pubblica amministrazione, della mancanza di un posto in organico vacante e disponibile
(cfr. sul punto, oltre a Cass. 1396/2996; Cass. 3896/2009, Cass. 16298/2015 la recente giurisprudenza di merito Trib. Velletri, sez. lav., sent. n. 102/2020; Trib. Parma, sez. lav., n. 54/2020; Trib. Siena, sez. lav., n. 2304/2019, tra le tante).
Applicando tutti i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che ha Parte_1 inoltrato domanda di mobilità interregionale per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. allegato 7 ricorso precedente fase) richiedendo il trasferimento dalla Regione Puglia verso la Regione Molise oppure la
Regione Abruzzo, con il seguente ordine di preferenza:
1) REGIONE MOLISE:
PROVINCIA DI CAMPOBASSO PROVINCIA DI ISERNIA.
2) REGIONE ABRUZZO.
PROVINCIA DI CHIETI, per i seguenti istituti scolastici:
1) Polo (CHPS030005). Controparte_3
2) (CHIS01400T). Controparte_4
3) (CHIS013002). Controparte_5
4) Istituto comprensivo “Gabriele Rossetti” (CHIC83400V).
5) (CHIC833003). Controparte_6
6) Omnicomprensivo (CHIS00700P). CP_4 Controparte_7
7) Istituto Omnicomprensivo ” (CHTA02000x). Controparte_8 CP_9
Nella domanda ha indicato di assistere ai sensi dell'art. art. 33 comma 3 - legge 104 Di Genova Annita ed è pacifico che madre del ricorrente, è affetta da disabilità grave ex art. 33 comma Persona_1
III L. 104/92 e risiede in Guglionesi (CB).
Tanto premesso, contrariamente a quanto indicato nella ordinanza reclamata, deve rilevarsi che la domanda non può essere accolta in relazione alla prima preferenza espressa dal prof. (mobilità Pt_1 verso la Regione Molise) in quanto in attuazione delle disposizioni dettate dal Controparte_10
relative alle “Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti
[...]
Cont e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2024” (cfr. allegato 1 ) i posti disponibili per l' per l'anno scolastico 2024/2024 , per la mobilità interregionale, sono risultato pari a CP_12
ZERO (cfr. All. n. 5 – Provvedimento dell' prot. n. 6315 del 24 giugno 2024 OGGETTO: CP_12
Posti vacanti e disponibili per immissioni in ruolo dirigenti scolastici a.s. 2024/2025).
In particolare per l'a.s. 2023/24 l'art. 19 quater D.L. n. 4/22 convertito, dalla l. 74/23, ha disposto la possibilità di utilizzare, per la procedura di mobilità, il 100% dei posti vacanti in ciascuna regione, purchè da ciò non derivassero “situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026”. Così l' ha Controparte_13 ritenuto di non disporre l'ingresso di nuovi dirigenti scolastici, proprio al fine di evitare situazioni di esubero per gli anni scolastici successivi, secondo la suindicata previsione legislativa.
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di mobilità con riferimento alla regione Abruzzo. Il ricorrente ha indicato l'Abruzzo come seconda regione in ordine di preferenza e ha dettagliatamente precisato gli istituti scolastici richiesti, tutti ubicati in provincia di Chieti.
Tuttavia, come concordato con le OO.SS. di categoria, circostanza incontestata, si è data precedenza ai dirigenti scolastici che hanno indicato l'Abruzzo come prima regione in ordine di preferenza, scelta che concordata non appare illegittima.
In ogni caso la Mobilità interregionale in entrata per la Regione Abruzzo è stata disposta per 8
Dirigenti Scolastici , su sedi non indicate dal ricorrente perché situate in provincia dell'Aquila (in numero di 5) oppure in Comuni siti in provincia di Chieti ma per Istituti scolastici diversi da quelli richiesti dal ricorrente (e precisamente istituto ISTITUTO COMPRENSIVO "P. BORRELLI",
CHIC817005, sito nel Comune di TORNARECCIO"; Istituto “CIAMPOLISPAVENTA" ,
CHIC818001, sito nel Comune di ATESSA;
nonché Controparte_14
CHIS01100A , sito in MONTAQUILA)
Né il ricorrente può invocare a suo favore la dedotta circostanza che molte delle sedi scolastiche situate nelle Regioni indicate nella domanda di mobilità sono state destinate in “reggenza” non potendosi ritenere, come genericamente dedotto, che gli istituti dati in reggenza siano sottodimensionati e giustificandosi detta scelta sempre con “l'esigenza di evitare, per il triennio 2023/2024 – 2025/2026, Cont situazioni di esubero connesse alla “mobilità” (cfr allegato 11 – Sentenza Sezione Lavoro del
Tribunale di Bergamo n. 996/2024 pubbl. il 19/09/2024 RG n. 2059/2023 che richiama l'Ordinanza
Sezione Lavoro del Tribunale di Genova R.G. n. 3195/2023 del 4 ottobre 2023 allegato 10).
Quanto al fumus, pertanto, l'amministrazione ha assolto gli oneri di allegazione e prova circa i criteri applicati per l'individuazione dei dirigenti scolastici beneficiari della mobilità, con la conseguenza che non può ritenersi provata la sussistenza di posti vacanti e disponibili per il richiesto trasferimento.”
Applicati anche alla fattispecie in esame i principi richiamati, ravvisata l'esatta sovrapponibilità della domanda introdotta in sede cautelare con quella oggetto del presente giudizio di merito, deve concludersi per l'infondatezza della tesi attorea nel merito e per il conseguente rigetto del ricorso.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo che segue in applicazione dello scaglione di riferimento (indeterminabile- complessità media). Si stima, tuttavia, quo ed opportuno disporne la compensazione nella misura della metà, tenuto conto della particolarità e complessità delle questioni esaminate, nonchè dal carattere interpretativo delle stesse, documentati dalla giurisprudenza di segno difforme menzionata dal ricorrente nella fase cautelare, circostanza della quale si è dato atto anche nell' ordinanza collegiale resa all' esito del procedimento di reclamo (cfr. pag 9). Si richiama, in merito, quanto rilevato dalla Corte Territoriale : “Giova premettere che, con riferimento al disposto dell'art. 92 comma 2, c.p.c., nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore della novella apportata dalla L. n. 69 del 18.6.2009, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009, la Suprema
Corte ha precisato che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall' art. 92 c.p.c., comma 2 (così Cassazione civile , sez. VI ,
10/04/2020 , n. 7782). Con riferimento alle “gravi ed eccezionali ragioni”, si è osservato che il
Legislatore ha introdotto una norma elastica – configurabile quando una disposizione di limitato contenuto, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa – volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa
«a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (cfr. Cass. S.U. 22 febbraio 2012 n. 2572); fermo restando che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n.
14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa – significativamente aperta – è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n.
21427/2018 e n. 12694/2017). Alla luce di tanto, va innanzi tutto chiarito che non sussiste alcun automatismo che imponga al giudice una meccanica applicazione della regola della soccombenza (in questo caso virtuale), ben potendo le spese essere in tutto o in parte compensate in presenza, appunto, di "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate nella motivazione. Va altresì osservato che, ai fini della compensazione delle spese, i motivi giustificativi ben possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass., n. 26083/2010) “ ( cfr Cda Bari sez. lav.,
26/05/2023, n.758).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- liquida le spese di lite in complessivi euro 11.327,00, oltre accessori di legge se dovuti, che compensa nella misura della metà, ponendo la restante quota a carico del ricorrente.
Foggia, 18.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli