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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/11/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
IP LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
ER BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 1059 dell'anno 2022
T R A
avv. LO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gianvito Giannelli e Pt_1
IG Nicolì, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazza Barberini n. 12;
RICORRENTE IN RINVIO
E
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Polignano a Mare (BA) alla via F. A. Pace II n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonio Matarrese, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE IN RINVIO
NONCHÉ
1 vv. Eligio, in proprio quale procuratore e difensore di se stesso, con domicilio in CP_2
Bari alla via A. da Bari n.27;
INTERVENTORE VOLONTARIO
All'udienza collegiale tenutasi il 20 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'avv. LO TI ha riassunto, in seguito alla ordinanza di rinvio n. 17161/22 della Corte di cassazione del 7 aprile 2022, pubblicata il 26 maggio 2022, il procedimento promosso dal resistente , anche nei confronti di dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_3
Bari.
Le vicende precedenti del procedimento sono così riassunte nella ordinanza di rinvio:
“Su domanda degli avv. LO TI ed il Tribunale di Bari ingiungeva al Controparte_3 [...]
di corrispondere, in loro favore, la complessiva somma di € 118.292,89, a titolo di CP_1 compensi professionali per la difesa svolta nell'ambito di un processo di cassazione. Avverso il decreto ingiuntivo spiegava opposizione il , deducendo che l'incarico Controparte_1 conferito ai due avvocati (mediante delibera del Commissario prefettizio e successiva determina del responsabile del servizio del 28.12.2001) prevedeva l'applicazione dei minimi tariffari, ed era stato accettato dai professionisti per facta concludentia, avendo essi dato corso al mandato professionale in discorso;
che non v'era luogo al raddoppio degli onorari;
che non spettavano i diritti, trattandosi di giudizio di cassazione;
che era stato erroneamente individuato lo scaglione tariffario di riferimento, dovendosi tenere in considerazione il solo valore degli immobili oggetto della domanda di usucapione oggetto della causa.
Il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente l'opposizione, calcolando il compenso dovuto ai convenuti opposti (al netto degli acconti ricevuti) in € 21.668,40, sul presupposto che i due avvocati avessero tacitamente accettato la proposta proveniente dall'ente territoriale, e che tuttavia i compensi (calcolati ai minimi tariffari, secondo la suddetta proposta) dovessero essere raddoppiati, in considerazione dell'importanza della questione.
Adita dagli avv. e TI, la Corte d'appello di Bari rigettava l'impugnazione. In particolare, CP_3
i giudici di secondo grado confermavano la ricostruzione operata dal tribunale circa l'avvenuta conclusione dell'accordo mediante la determina dirigenziale del 28.12.2001 e il successivo contegno materiale dei professionisti, i quali, senza muovervi alcuna contestazione, avevano provveduto alla
2 redazione e al deposito del controricorso nel procedimento di cassazione. Quanto alla censura legata alla mancata determinazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c., la Corte d'Appello osservava che era proprio in applicazione di tale disposizione che il Tribunale di Bari era giunto a quantificarlo nel doppio degli onorari minimi.
Con due distinti ricorsi, fondati sui medesimi motivi, hanno proposto ricorso per cassazione gli avv.
e TI. Il ha depositato controricorso sia avverso il ricorso CP_3 Controparte_1 principale che avverso quello incidentale dei due avvocati. Ciascuno dei ricorrenti ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.”
Nella ordinanza di rinvio, dunque, la Corte di Cassazione, accogliendo integralmente i ricorsi, ha osservato:
“La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, “in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria” (Cass., n. 21007/2019; Cass., n. 2266/2012; Cass., n.
8500/200). Si può convenire, pertanto, con la prospettazione dei ricorrenti, secondo la quale il contratto d'opera professionale si concluse nel momento in cui il Commissario prefettizio del conferì agli avv. TI e il mandato a rappresentare l'ente nel Controparte_1 CP_3 giudizio di legittimità intentato dall'APT di Bari, sia pure con la precisazione che, non essendo apposta alcuna data alla procura stesa a margine del controricorso, la conclusione dell'accordo deve riferirsi al giorno in cui il controricorso fu sottoscritto dagli avvocati (ovvero il 3.1.2002). Ciò premesso, è indubitabile che l'accordo appena individuato non contenesse alcuna determinazione del compenso spettante agli avvocati quale corrispettivo della loro prestazione (compenso al quale né il testo della procura né quello del controricorso fanno alcun cenno), venendosi a creare, pertanto, le condizioni per l'integrazione del contratto ex art. 2233, comma 1, c.c., per mezzo delle tariffe professionali ratione temporis applicabili. Non ha pregio, pertanto, la tesi propugnata dal controricorrente, a dire del quale il contratto si sarebbe concluso mediante, da un lato, la determina dirigenziale n. 907 del 28.12.2001 (che integrerebbe la proposta) e, dall'altro, la lettera inviata dai professionisti il 1°.2.2002 (che integrerebbe l'accettazione, dal momento che - come si legge a pag.
10 del controricorso - dalla stessa sarebbe dato “desumere la volontà di concludere il contratto sia perché in essa è chiaramente indicato che i legali hanno depositato i controricorso di loro competenza in Cassazione sia perché viene richiesto un aumento della somma stanziata a titolo di
3 anticipazione”). Invero, al tempo dell'invio della raccomandata in discorso, il contratto doveva ritenersi, come detto, già concluso, tanto che gli avvocati avevano già iniziato ad eseguirne la prestazione, predisponendo, notificando e depositando il controricorso per cassazione. D'altra parte, con riferimento alla necessaria forma scritta, la lettera del 1°.
2.2002 non contiene alcuna espressione che faccia riferimento alla determina dirigenziale nella quale vorrebbe farsi coincidere la proposta, limitandosi gli avvocati TI e a far presente al proprio cliente di aver CP_3 provveduto a depositare il controricorso presso la Corte di Cassazione, e al contempo sollecitando un'integrazione del fondo spese già ricevuto. Pertanto, una volta che si individui l'accettazione dell'incarico professionale da parte degli avvocati nella sottoscrizione della procura rilasciata dal
Comune di a margine del più volte citato controricorso, l'unica ricostruzione in astratto CP_1 compatibile con l'avvenuta prestazione del consenso (anche) in ordine alla quantificazione del compenso ai minimi tariffari è quella che postula l'avvenuta conoscenza, da parte degli stessi, del contenuto della determina del 28.12.2001 in epoca anteriore alla sottoscrizione della procura suddetta. Vi è, però, che l'atto n. 17 e la determina n. 907 del Comune di (entrambi del CP_1
28.12.2001) risultano spediti ai professionisti in data 4.1.2002, dunque il giorno successivo a quello in cui risulta redatto il controricorso contenente la procura in loro favore. Non v'è alcuna evidenza, pertanto, che, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli odierni ricorrenti fossero a conoscenza della proposta del Comune, relativa alla quantificazione del loro compenso secondo i valori tariffari minimi, sicché in nessun modo è possibile sostenere che tale accettazione si riferisse anche a tale parte dell'oggetto del contratto.”
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza ed ha rinviato alla medesima Corte
d'Appello di Bari, in diversa composizione, perché provveda a calcolare il compenso spettante agli avv. TI e secondo il disposto dell'art. 2233, comma 1, c.c., in applicazione delle tariffe CP_3 ratione temporis applicabili.
In via preliminare, va evidenziato che non vi è la necessità di rimettere la decisione ad altra sezione di questa Corte, dal momento che nessuno dei componenti di questo collegio ha fatto parte del collegio giudicante della sentenza cassata.
Riassumendo il procedimento nei confronti del , l'avv. LO TI, in Controparte_1 applicazione nella fattispecie del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, conclude come segue:
“Voglia la On.le Corte di Appello di Bari (in diversa composizione rispetto a quella del Collegio artefice della cassata sentenza n. 1062/2017 del 22 agosto 2017), respinta ogni contraria istanza,
4 eccezione e difesa e previo espletamento degli incombenti di rito, riformare integralmente la sentenza n. 521/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Terza 1° grado nella persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Ida Iura, in data 1° febbraio 2012, pubblicata il 13 febbraio 2012, nel procedimento rubricato al n. R.G. 5451/2006 e, conseguentemente, accogliere la domanda proposta dall'avv. TI e dall'avv. e, per l'effetto, Voglia così provvedere: CP_3
(i) in conformità al dettato della ordinanza n° 17161/22 del 7.04.2022, pubblicata il 26.05.2022 della
Corte di Cassazione, rigettando ogni contraria istanza, ed in accoglimento della domanda attrice, applicato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in riforma della sentenza della Corte
d'Appello di Bari n. 1062/2017 emessa il 22 agosto 2017 notificata il 12 settembre 2017, calcolare il compenso spettante agli avv. TI e secondo il disposto dell'art. 2233, comma 1, c.c., in CP_3 applicazione delle tariffe ratione temporis applicabili, e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n.486 del 14.03.2006 emesso dal Tribunale di Bari per l'importo di € 102.551,29;
(ii) condannare il al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, Controparte_1 ivi compreso il presente giudizio di rinvio.”
Con comparsa di intervento del 20.9.22, si è costituito in giudizio, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, l'avv. non citato nell'atto di riassunzione del giudizio, formulando le CP_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte:
1) procedere a calcolare il compenso spettante agli avv.ti e LO TI, secondo il Controparte_3 disposto dell'art.2233,comma 1,c.c., in applicazione delle tariffe ratione temporis applicabili
2) condannare il al pagamento di tutte le spese riferite al procedimento di Controparte_1 legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, definito con la sentenza 17161/2022 del 7 aprile 2022,
RG.25620,pubblicata in data 26 maggio 2022,;
3) condannare il , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento di tutte le spese ed onorari.”
Il resistente si è costituito in giudizio, chiedendo la determinazione del Controparte_1 compenso spettante agli Avv.ti TI e secondo il disposto dell'art. 2233, comma 1, c.c., in CP_3 applicazione delle tariffe ratione temporis applicabili, con condanna dell'appellante e dell'interventore volontario al pagamento delle spese del giudizio, ovvero, in via subordinata, la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio. Inoltre, il resistente chiede l'accertamento di quanto i professionisti dovessero eventualmente restituire all'Ente Pubblico, maggiorato degli
5 interessi legali, in considerazione del fatto che essi sarebbero già in possesso di quanto preteso fin dal
2007, a seguito del pagamento della somma riportata nel decreto ingiuntivo opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Bari.
All'udienza del 20 giugno 2025, la causa veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione degli ordinari termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
°°°°°°°
È' opportuno premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Nel caso di specie, non hanno formato oggetto di contestazione, e sono dunque da considerarsi coperte dal giudicato, le statuizioni del Tribunale relative all'individuazione del valore della controversia, all'applicazione del raddoppio del compenso, all'esclusione dei diritti per il patrocinio prestato nell'ambito di un giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, ed infine all'esclusione della ripetizione, nei confronti del delle spese sostenute dai professionisti per l'ottenimento del parere di CP_1 congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Infatti, il procedimento svoltosi dinanzi alla Suprema Corte, che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, ha riguardato, in sostanza, la sola rimozione del vincolo all'utilizzo dei parametri minimi per la determinazione dei compensi, così che lo scaglione di valore della controversia deve essere individuato, come già stabilito dalla decisione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, facendo riferimento all'art. 15 c.p.c. ed in relazione ai valori indicati dai professionisti.
A tal riguardo, il Tribunale di Bari osservava che “Sul punto, come rilevato dall'Avv.to CP_3
l'obiezione relativa al valore della controversia (indicata in primo grado pari ad E. 2889313,04 e nel giudizio di Cassazione pari ad E. 4558181,09) non incide sulla determinazione dello scaglione di riferimento che, per entrambi i valori, è lo stesso ed è determinato a norma dell'art. 15 c.p.c.”
(pag.
4-5 sentenza n. 521/2012 del Tribunale di Bari). Ebbene, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 2.582.300,01 e € 5.164.600,00, appare congruo, a parere di questa Corte, il ricorso ai parametri medi previsti dalla tariffa di cui al D.M. 127/2004, salva l'applicazione dei parametri minimi per l'udienza del 10.11.2004, come richiesti dal ricorrente già nel giudizio di opposizione ed ancora nel presente giudizio di rinvio.
Dunque, il compenso viene quantificato in € 29.387,50, in virtù di quanto segue:
- Studio della controversia € 5.772,50 6 - Consultazioni con il cliente € 2.897,50
- Redazione controricorso € 5.772,50
- Redazione memoria € 5.772,50
- Discussione del 10.11.2004 € 3.400,00
- Discussione del 4.4.2005 € 5.772,50
Il compenso così determinato, a prescindere dal passaggio in giudicato della relativa affermazione del tribunale in primo grado1, deve essere raddoppiato, in considerazione della complessità della questione, arrivando così ad ammontare a € 58.775,00, in applicazione dell'art. 5 della tariffa forense.
Per le stesse ragioni, non può essere riconosciuta la liquidazione dei diritti, in quanto “Ai professionisti non competono i diritti per il giudizio di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n.
_9370 del 15707/20089; peraltro l'opposto vi ha espressamente rinunciato”. (pag. 5 sent. cit.), così come della c.d. tassa di opinamento, ossia la spesa sostenuta per il parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, considerato che il Tribunale, ritenuta la pattuizione dei compensi secondo i minimi tariffari, precisava che “Ciò determina sicuramente l'inutilità della richiesta del parere al competente Consiglio dell'Ordine professionale, il cui costo, proprio per la non necessità di consultazione, non può gravare sull'opponente.” (pag. 4 sent. cit.).
Accolta, nei termini appena esposti, la domanda dei professionisti, occorre pronunciarsi sulla richiesta, invero meramente adombrata dal nella comparsa di costituzione 2 e per la quale, CP_1 tuttavia, difetta una corrispondente specifica domanda nelle conclusioni3 - volta alla restituzione 1 non ha formato oggetto di contestazione la decisione del giudice di riconoscere tale premialità “Considerata l'importanza della controversia ed il valore del compendio immobiliare” (pag. 5 sentenza). 2 cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione, “in ottemperanza della concessione della provvisoria esecuzione all'opposto, e richiamato, decreto ingiuntivo il provvide a pagare in favore dei professionisti la somma ad esso ingiunta CP_1 (oggi lievitata sino ad € 118.292,89), e ciò sin dal 01.08.2007, sicché, a ben vedere, altro non hanno da attendersi – appellante ed interventore volontario (quest'ultimo peraltro inspiegabilmente qualificatosi nel presente giudizio di rinvio come “litisconsorte necessario” (SIC!) – che di conoscere se e quale somma dovranno restituire alla casse comunali, tenuto conto del tempo trascorso”; Cfr. anche pag. 10 della comparsa, dove l'ente ribadisce che i professionisti “sono già in possesso di quanto preteso e fin dal 2007, sicché la pronuncia si tradurrà nell'accertamento di quanto essi dovessero eventualmente restituire all'Ente Pubblico, maggiorato degli interessi legali, il che, si ritiene sommessamente, dovrà pure avere qualche rilevanza, se non altro, nel governo delle spese e compensi dei giudizi fin qui svolti, specie ove la pronuncia non accogliesse pienamente le pretese dei professionisti.” 3 “A) in riforma della sentenza n. 1062/2017 del 22.08.2017 della Corte di Appello di Bari, e previa revoca del decreto ingiuntivo n. 486 del 14.03.2006, calcolare il compenso spettante agli Avv.ti TI e econdo il disposto dell'art. CP_3 2233, comma 1, c.c., in applicazione delle tariffe ratione temporis applicabili;
B) condannare l'appellante e l'interventore volontario al pagamento di spese e compensi di giudizio;
in via subordinata compensare spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, in considerazione dell'avere i professionisti, fin dal 2007 e a tutt'ora, il possesso di tutte le somme pretese, specie ove la pronuncia non fosse in tutto in parte adesiva alle avverse richieste.”
7 (ovvero all'accertamento) del pagamento della somma recata dal decreto reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale, che l'ente resistente sostiene di aver corrisposto sin dal 2007.
Ebbene, è sufficiente, a riguardo, rilevare il difetto di prova di tale pagamento, in assenza di riscontro documentale della circostanza, peraltro meramente dedotta dalla resistente, in modo neppure specifico al punto da potersi fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c.
L'esito complessivo della controversia, favorevole nei confronti dei professionisti originari ricorrenti in monitorio, determina l'applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, sicché le spese vanno poste a carico del resistente e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei CP_1 parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 e secondo lo scaglione del decisum4,
Per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato, infatti, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il parametro di riferimento è costituito dal valore effettivo della controversia, come disposto dal co. 2 dell'art. 5 D.M. 55/2014: “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.”5
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, 1) Accoglie la domanda di ricalcolo del compenso ex art. 2233 c.c., determinandolo in complessivi €. 58.775,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge e interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) liquida le spese processuali, poste a carico del resistente, nella misura che segue : CP_1
a) quanto al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Bari, in complessivi €.
7.616 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
nulla per le spese nei confronti di LO TI, rimasto contumace;
b) quanto al giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, in complessivi €.
14.317,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
c) quanto al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi €. 5.513, in favore di
LO TI, e nella medesima somma in favore di il tutto oltre IVA, Controparte_3
CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
d) quanto al giudizio di rinvio, in complessivi €. 14.317,00 in favore di e Controparte_3
LO TI, oltre esborsi, IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) con me per legge;
con distrazione in favore dei procuratori del primo dichiaratosi antistatario, mentre il secondo risulta difeso da se stesso.
Così decisa il 24 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
ER TI IP TE
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Più di recente, l'orientamento è stato ribadito e consolidato nel senso che “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.” (cfr. Cass. civ. n. 19989/21; in senso conforme, anche Cass. Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, e Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018)” 5 Può inoltre richiamarsi, a supporto e con gli opportuni adattamenti, l'orientamento di recente espresso dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 13145 del 17 maggio 2025: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
IP LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
ER BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 1059 dell'anno 2022
T R A
avv. LO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gianvito Giannelli e Pt_1
IG Nicolì, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazza Barberini n. 12;
RICORRENTE IN RINVIO
E
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Polignano a Mare (BA) alla via F. A. Pace II n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonio Matarrese, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE IN RINVIO
NONCHÉ
1 vv. Eligio, in proprio quale procuratore e difensore di se stesso, con domicilio in CP_2
Bari alla via A. da Bari n.27;
INTERVENTORE VOLONTARIO
All'udienza collegiale tenutasi il 20 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'avv. LO TI ha riassunto, in seguito alla ordinanza di rinvio n. 17161/22 della Corte di cassazione del 7 aprile 2022, pubblicata il 26 maggio 2022, il procedimento promosso dal resistente , anche nei confronti di dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_3
Bari.
Le vicende precedenti del procedimento sono così riassunte nella ordinanza di rinvio:
“Su domanda degli avv. LO TI ed il Tribunale di Bari ingiungeva al Controparte_3 [...]
di corrispondere, in loro favore, la complessiva somma di € 118.292,89, a titolo di CP_1 compensi professionali per la difesa svolta nell'ambito di un processo di cassazione. Avverso il decreto ingiuntivo spiegava opposizione il , deducendo che l'incarico Controparte_1 conferito ai due avvocati (mediante delibera del Commissario prefettizio e successiva determina del responsabile del servizio del 28.12.2001) prevedeva l'applicazione dei minimi tariffari, ed era stato accettato dai professionisti per facta concludentia, avendo essi dato corso al mandato professionale in discorso;
che non v'era luogo al raddoppio degli onorari;
che non spettavano i diritti, trattandosi di giudizio di cassazione;
che era stato erroneamente individuato lo scaglione tariffario di riferimento, dovendosi tenere in considerazione il solo valore degli immobili oggetto della domanda di usucapione oggetto della causa.
Il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente l'opposizione, calcolando il compenso dovuto ai convenuti opposti (al netto degli acconti ricevuti) in € 21.668,40, sul presupposto che i due avvocati avessero tacitamente accettato la proposta proveniente dall'ente territoriale, e che tuttavia i compensi (calcolati ai minimi tariffari, secondo la suddetta proposta) dovessero essere raddoppiati, in considerazione dell'importanza della questione.
Adita dagli avv. e TI, la Corte d'appello di Bari rigettava l'impugnazione. In particolare, CP_3
i giudici di secondo grado confermavano la ricostruzione operata dal tribunale circa l'avvenuta conclusione dell'accordo mediante la determina dirigenziale del 28.12.2001 e il successivo contegno materiale dei professionisti, i quali, senza muovervi alcuna contestazione, avevano provveduto alla
2 redazione e al deposito del controricorso nel procedimento di cassazione. Quanto alla censura legata alla mancata determinazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c., la Corte d'Appello osservava che era proprio in applicazione di tale disposizione che il Tribunale di Bari era giunto a quantificarlo nel doppio degli onorari minimi.
Con due distinti ricorsi, fondati sui medesimi motivi, hanno proposto ricorso per cassazione gli avv.
e TI. Il ha depositato controricorso sia avverso il ricorso CP_3 Controparte_1 principale che avverso quello incidentale dei due avvocati. Ciascuno dei ricorrenti ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.”
Nella ordinanza di rinvio, dunque, la Corte di Cassazione, accogliendo integralmente i ricorsi, ha osservato:
“La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, “in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria” (Cass., n. 21007/2019; Cass., n. 2266/2012; Cass., n.
8500/200). Si può convenire, pertanto, con la prospettazione dei ricorrenti, secondo la quale il contratto d'opera professionale si concluse nel momento in cui il Commissario prefettizio del conferì agli avv. TI e il mandato a rappresentare l'ente nel Controparte_1 CP_3 giudizio di legittimità intentato dall'APT di Bari, sia pure con la precisazione che, non essendo apposta alcuna data alla procura stesa a margine del controricorso, la conclusione dell'accordo deve riferirsi al giorno in cui il controricorso fu sottoscritto dagli avvocati (ovvero il 3.1.2002). Ciò premesso, è indubitabile che l'accordo appena individuato non contenesse alcuna determinazione del compenso spettante agli avvocati quale corrispettivo della loro prestazione (compenso al quale né il testo della procura né quello del controricorso fanno alcun cenno), venendosi a creare, pertanto, le condizioni per l'integrazione del contratto ex art. 2233, comma 1, c.c., per mezzo delle tariffe professionali ratione temporis applicabili. Non ha pregio, pertanto, la tesi propugnata dal controricorrente, a dire del quale il contratto si sarebbe concluso mediante, da un lato, la determina dirigenziale n. 907 del 28.12.2001 (che integrerebbe la proposta) e, dall'altro, la lettera inviata dai professionisti il 1°.2.2002 (che integrerebbe l'accettazione, dal momento che - come si legge a pag.
10 del controricorso - dalla stessa sarebbe dato “desumere la volontà di concludere il contratto sia perché in essa è chiaramente indicato che i legali hanno depositato i controricorso di loro competenza in Cassazione sia perché viene richiesto un aumento della somma stanziata a titolo di
3 anticipazione”). Invero, al tempo dell'invio della raccomandata in discorso, il contratto doveva ritenersi, come detto, già concluso, tanto che gli avvocati avevano già iniziato ad eseguirne la prestazione, predisponendo, notificando e depositando il controricorso per cassazione. D'altra parte, con riferimento alla necessaria forma scritta, la lettera del 1°.
2.2002 non contiene alcuna espressione che faccia riferimento alla determina dirigenziale nella quale vorrebbe farsi coincidere la proposta, limitandosi gli avvocati TI e a far presente al proprio cliente di aver CP_3 provveduto a depositare il controricorso presso la Corte di Cassazione, e al contempo sollecitando un'integrazione del fondo spese già ricevuto. Pertanto, una volta che si individui l'accettazione dell'incarico professionale da parte degli avvocati nella sottoscrizione della procura rilasciata dal
Comune di a margine del più volte citato controricorso, l'unica ricostruzione in astratto CP_1 compatibile con l'avvenuta prestazione del consenso (anche) in ordine alla quantificazione del compenso ai minimi tariffari è quella che postula l'avvenuta conoscenza, da parte degli stessi, del contenuto della determina del 28.12.2001 in epoca anteriore alla sottoscrizione della procura suddetta. Vi è, però, che l'atto n. 17 e la determina n. 907 del Comune di (entrambi del CP_1
28.12.2001) risultano spediti ai professionisti in data 4.1.2002, dunque il giorno successivo a quello in cui risulta redatto il controricorso contenente la procura in loro favore. Non v'è alcuna evidenza, pertanto, che, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli odierni ricorrenti fossero a conoscenza della proposta del Comune, relativa alla quantificazione del loro compenso secondo i valori tariffari minimi, sicché in nessun modo è possibile sostenere che tale accettazione si riferisse anche a tale parte dell'oggetto del contratto.”
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza ed ha rinviato alla medesima Corte
d'Appello di Bari, in diversa composizione, perché provveda a calcolare il compenso spettante agli avv. TI e secondo il disposto dell'art. 2233, comma 1, c.c., in applicazione delle tariffe CP_3 ratione temporis applicabili.
In via preliminare, va evidenziato che non vi è la necessità di rimettere la decisione ad altra sezione di questa Corte, dal momento che nessuno dei componenti di questo collegio ha fatto parte del collegio giudicante della sentenza cassata.
Riassumendo il procedimento nei confronti del , l'avv. LO TI, in Controparte_1 applicazione nella fattispecie del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, conclude come segue:
“Voglia la On.le Corte di Appello di Bari (in diversa composizione rispetto a quella del Collegio artefice della cassata sentenza n. 1062/2017 del 22 agosto 2017), respinta ogni contraria istanza,
4 eccezione e difesa e previo espletamento degli incombenti di rito, riformare integralmente la sentenza n. 521/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Terza 1° grado nella persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Ida Iura, in data 1° febbraio 2012, pubblicata il 13 febbraio 2012, nel procedimento rubricato al n. R.G. 5451/2006 e, conseguentemente, accogliere la domanda proposta dall'avv. TI e dall'avv. e, per l'effetto, Voglia così provvedere: CP_3
(i) in conformità al dettato della ordinanza n° 17161/22 del 7.04.2022, pubblicata il 26.05.2022 della
Corte di Cassazione, rigettando ogni contraria istanza, ed in accoglimento della domanda attrice, applicato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in riforma della sentenza della Corte
d'Appello di Bari n. 1062/2017 emessa il 22 agosto 2017 notificata il 12 settembre 2017, calcolare il compenso spettante agli avv. TI e secondo il disposto dell'art. 2233, comma 1, c.c., in CP_3 applicazione delle tariffe ratione temporis applicabili, e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n.486 del 14.03.2006 emesso dal Tribunale di Bari per l'importo di € 102.551,29;
(ii) condannare il al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, Controparte_1 ivi compreso il presente giudizio di rinvio.”
Con comparsa di intervento del 20.9.22, si è costituito in giudizio, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, l'avv. non citato nell'atto di riassunzione del giudizio, formulando le CP_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte:
1) procedere a calcolare il compenso spettante agli avv.ti e LO TI, secondo il Controparte_3 disposto dell'art.2233,comma 1,c.c., in applicazione delle tariffe ratione temporis applicabili
2) condannare il al pagamento di tutte le spese riferite al procedimento di Controparte_1 legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, definito con la sentenza 17161/2022 del 7 aprile 2022,
RG.25620,pubblicata in data 26 maggio 2022,;
3) condannare il , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento di tutte le spese ed onorari.”
Il resistente si è costituito in giudizio, chiedendo la determinazione del Controparte_1 compenso spettante agli Avv.ti TI e secondo il disposto dell'art. 2233, comma 1, c.c., in CP_3 applicazione delle tariffe ratione temporis applicabili, con condanna dell'appellante e dell'interventore volontario al pagamento delle spese del giudizio, ovvero, in via subordinata, la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio. Inoltre, il resistente chiede l'accertamento di quanto i professionisti dovessero eventualmente restituire all'Ente Pubblico, maggiorato degli
5 interessi legali, in considerazione del fatto che essi sarebbero già in possesso di quanto preteso fin dal
2007, a seguito del pagamento della somma riportata nel decreto ingiuntivo opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Bari.
All'udienza del 20 giugno 2025, la causa veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione degli ordinari termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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È' opportuno premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Nel caso di specie, non hanno formato oggetto di contestazione, e sono dunque da considerarsi coperte dal giudicato, le statuizioni del Tribunale relative all'individuazione del valore della controversia, all'applicazione del raddoppio del compenso, all'esclusione dei diritti per il patrocinio prestato nell'ambito di un giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, ed infine all'esclusione della ripetizione, nei confronti del delle spese sostenute dai professionisti per l'ottenimento del parere di CP_1 congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Infatti, il procedimento svoltosi dinanzi alla Suprema Corte, che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, ha riguardato, in sostanza, la sola rimozione del vincolo all'utilizzo dei parametri minimi per la determinazione dei compensi, così che lo scaglione di valore della controversia deve essere individuato, come già stabilito dalla decisione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, facendo riferimento all'art. 15 c.p.c. ed in relazione ai valori indicati dai professionisti.
A tal riguardo, il Tribunale di Bari osservava che “Sul punto, come rilevato dall'Avv.to CP_3
l'obiezione relativa al valore della controversia (indicata in primo grado pari ad E. 2889313,04 e nel giudizio di Cassazione pari ad E. 4558181,09) non incide sulla determinazione dello scaglione di riferimento che, per entrambi i valori, è lo stesso ed è determinato a norma dell'art. 15 c.p.c.”
(pag.
4-5 sentenza n. 521/2012 del Tribunale di Bari). Ebbene, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 2.582.300,01 e € 5.164.600,00, appare congruo, a parere di questa Corte, il ricorso ai parametri medi previsti dalla tariffa di cui al D.M. 127/2004, salva l'applicazione dei parametri minimi per l'udienza del 10.11.2004, come richiesti dal ricorrente già nel giudizio di opposizione ed ancora nel presente giudizio di rinvio.
Dunque, il compenso viene quantificato in € 29.387,50, in virtù di quanto segue:
- Studio della controversia € 5.772,50 6 - Consultazioni con il cliente € 2.897,50
- Redazione controricorso € 5.772,50
- Redazione memoria € 5.772,50
- Discussione del 10.11.2004 € 3.400,00
- Discussione del 4.4.2005 € 5.772,50
Il compenso così determinato, a prescindere dal passaggio in giudicato della relativa affermazione del tribunale in primo grado1, deve essere raddoppiato, in considerazione della complessità della questione, arrivando così ad ammontare a € 58.775,00, in applicazione dell'art. 5 della tariffa forense.
Per le stesse ragioni, non può essere riconosciuta la liquidazione dei diritti, in quanto “Ai professionisti non competono i diritti per il giudizio di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n.
_9370 del 15707/20089; peraltro l'opposto vi ha espressamente rinunciato”. (pag. 5 sent. cit.), così come della c.d. tassa di opinamento, ossia la spesa sostenuta per il parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, considerato che il Tribunale, ritenuta la pattuizione dei compensi secondo i minimi tariffari, precisava che “Ciò determina sicuramente l'inutilità della richiesta del parere al competente Consiglio dell'Ordine professionale, il cui costo, proprio per la non necessità di consultazione, non può gravare sull'opponente.” (pag. 4 sent. cit.).
Accolta, nei termini appena esposti, la domanda dei professionisti, occorre pronunciarsi sulla richiesta, invero meramente adombrata dal nella comparsa di costituzione 2 e per la quale, CP_1 tuttavia, difetta una corrispondente specifica domanda nelle conclusioni3 - volta alla restituzione 1 non ha formato oggetto di contestazione la decisione del giudice di riconoscere tale premialità “Considerata l'importanza della controversia ed il valore del compendio immobiliare” (pag. 5 sentenza). 2 cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione, “in ottemperanza della concessione della provvisoria esecuzione all'opposto, e richiamato, decreto ingiuntivo il provvide a pagare in favore dei professionisti la somma ad esso ingiunta CP_1 (oggi lievitata sino ad € 118.292,89), e ciò sin dal 01.08.2007, sicché, a ben vedere, altro non hanno da attendersi – appellante ed interventore volontario (quest'ultimo peraltro inspiegabilmente qualificatosi nel presente giudizio di rinvio come “litisconsorte necessario” (SIC!) – che di conoscere se e quale somma dovranno restituire alla casse comunali, tenuto conto del tempo trascorso”; Cfr. anche pag. 10 della comparsa, dove l'ente ribadisce che i professionisti “sono già in possesso di quanto preteso e fin dal 2007, sicché la pronuncia si tradurrà nell'accertamento di quanto essi dovessero eventualmente restituire all'Ente Pubblico, maggiorato degli interessi legali, il che, si ritiene sommessamente, dovrà pure avere qualche rilevanza, se non altro, nel governo delle spese e compensi dei giudizi fin qui svolti, specie ove la pronuncia non accogliesse pienamente le pretese dei professionisti.” 3 “A) in riforma della sentenza n. 1062/2017 del 22.08.2017 della Corte di Appello di Bari, e previa revoca del decreto ingiuntivo n. 486 del 14.03.2006, calcolare il compenso spettante agli Avv.ti TI e econdo il disposto dell'art. CP_3 2233, comma 1, c.c., in applicazione delle tariffe ratione temporis applicabili;
B) condannare l'appellante e l'interventore volontario al pagamento di spese e compensi di giudizio;
in via subordinata compensare spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, in considerazione dell'avere i professionisti, fin dal 2007 e a tutt'ora, il possesso di tutte le somme pretese, specie ove la pronuncia non fosse in tutto in parte adesiva alle avverse richieste.”
7 (ovvero all'accertamento) del pagamento della somma recata dal decreto reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale, che l'ente resistente sostiene di aver corrisposto sin dal 2007.
Ebbene, è sufficiente, a riguardo, rilevare il difetto di prova di tale pagamento, in assenza di riscontro documentale della circostanza, peraltro meramente dedotta dalla resistente, in modo neppure specifico al punto da potersi fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c.
L'esito complessivo della controversia, favorevole nei confronti dei professionisti originari ricorrenti in monitorio, determina l'applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, sicché le spese vanno poste a carico del resistente e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei CP_1 parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 e secondo lo scaglione del decisum4,
Per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato, infatti, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il parametro di riferimento è costituito dal valore effettivo della controversia, come disposto dal co. 2 dell'art. 5 D.M. 55/2014: “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.”5
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, 1) Accoglie la domanda di ricalcolo del compenso ex art. 2233 c.c., determinandolo in complessivi €. 58.775,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge e interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) liquida le spese processuali, poste a carico del resistente, nella misura che segue : CP_1
a) quanto al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Bari, in complessivi €.
7.616 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
nulla per le spese nei confronti di LO TI, rimasto contumace;
b) quanto al giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, in complessivi €.
14.317,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
c) quanto al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi €. 5.513, in favore di
LO TI, e nella medesima somma in favore di il tutto oltre IVA, Controparte_3
CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
d) quanto al giudizio di rinvio, in complessivi €. 14.317,00 in favore di e Controparte_3
LO TI, oltre esborsi, IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) con me per legge;
con distrazione in favore dei procuratori del primo dichiaratosi antistatario, mentre il secondo risulta difeso da se stesso.
Così decisa il 24 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
ER TI IP TE
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Più di recente, l'orientamento è stato ribadito e consolidato nel senso che “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.” (cfr. Cass. civ. n. 19989/21; in senso conforme, anche Cass. Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, e Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018)” 5 Può inoltre richiamarsi, a supporto e con gli opportuni adattamenti, l'orientamento di recente espresso dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 13145 del 17 maggio 2025: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” 8