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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 2 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2921 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma alla via Federico Confalonieri n. 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Antonio Troiani che lo rappresenta e difende giusto mandato alle liti reso in calce al ricorso in appello
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Clemente Controparte_1
Maria Mannucci e, anche disgiuntamente, dall'avv. Raoul Barsanti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Clemente Maria Mannucci sito in Roma,
Largo Nicola Spinelli, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5185/2023 depositata il 19 maggio 2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado ha convenuto l' Parte_1 Controparte_1
avanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertato e dichiarato che tra il sig.
e la è Parte_1 Controparte_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato dal 1° luglio 2018 al 7 gennaio 2021 con diritto all'applicazione del C.C.N.L. del personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e all'ARIS e all'inquadramento nella categoria A, dichiarare l'inefficacia e/o nullità del licenziamento orale intimato al ricorrente in data 7 gennaio 2021; 2) dichiarare, per l'effetto, mai cessato e tutt'ora sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra le parti e condannare la Controparte_3 riammettere in servizio il ricorrente con la qualifica di operaio,
[...] categoria A del C.C.N.L. del personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e all'ARIS, ovvero altro ritenuto applicabile;
3) condannare la
[...]
al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente di un'indennità risarcitoria equiparata alla retribuzione dal licenziamento sino alla data di effettiva reintegrazione, da corrispondersi nella misura di €.
1.400,00 mensili (ultima retribuzione percepita di fatto dal ricorrente ammontante a lorda dovuta), o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo, secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL di categoria;
4) accertare e dichiarare che, per l'intero periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della convenuta - e quindi dal 1° luglio 2018 al 7 gennaio 2021- il ricorrente è stato retribuito in misura insufficiente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della Costituzione e, per l'effetto, 5) condannare la al Controparte_2 pagamento in favore del Sig. secondo i conteggi analitici allegati al Parte_1 presente ricorso, della complessiva somma di euro 16.924,33, di cui: - euro
11.197,25 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, mensilità aggiuntive, festività, lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- euro 3.988,88 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
A fondamento delle riportate conclusioni allegava di aver lavorato per l' CP_2 resistente dal 1° luglio 2018 senza soluzione di continuità fino al 7 gennaio 2021, quando è stato licenziato verbalmente;
di aver svolto le mansioni di giardinaggio e pulizia aree esterne;
c) di aver ricevuto le direttive da che, Testimone_1 qualora riscontrava che il lavoro eseguito dal Frau non era conforme alle indicazioni ricevute, eseguiva nei suoi confronti richiami e contestazioni;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30/ 14.30 – 18.30”; di aver percepito una retribuzione di euro 1.400,00 al mese, per 12 mensilità, a mezzo denaro contante;
di aver goduto di 15 giorni di ferie l'anno nel mese di agosto.
Assumeva poi che il rapporto era cessato per licenziamento orale disposto in data 7 gennaio 2021 dal Tes_1
L' convenuto si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva e, comunque, l'infondatezza delle domande medesime, non avendo l' convenuto mai avuto alcun rapporto di lavoro – men che meno di natura CP_2 subordinata - con il Frau.
Il Tribunale dava ingresso alla prova testimoniale. All'esito rigettava il ricorso.
Con l'atto di gravame l'appellante ha cesurato la decisione chiedendo la Pt_1 riforma della pronuncia con accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituito l' indicato in epigrafe resistendo all'appello chiedendone il CP_2 rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe errato laddove ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e L'istituto Pt_1
; dichiarato l'inammissibilità della domanda di condanna Controparte_2 al pagamento delle differenze retributive nei confronti dell'Istituto ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 del D. Lgs. n. 276/2003; rigettata l'istanza di escussione di un altro teste di parte ricorrente. Ed ancora nello specifico si lamenta 1'errata valutazione delle risultanze istruttorie, violazione degli artt. 115-116 c.p.c.; l'errata interpretazione e falsa applicazione degli art. 113 comma 1, c.p.c. e 1676 c.c. relativamente al capo di sentenza dove si ritiene: < verosimilmente accertata la riconducibilità del rapporto di lavoro del Pt_1 direttamente in capo alla odierna parte resistente, mentre la domanda formulata solo con le ultime note [“In conclusione, in virtù del principio iura novit curia, si chiede che codesto ill.mo Tribunale voglia riconoscere il credito retributivo del signor nei diretti confronti dell' resistente, anche ai sensi degli artt. 1676 Pt_1 CP_2
c.c. e 29 del D. Lgs. n. 276/2003”] appare concretare una inammissibile e tardiva mutatio libelli>>.
Appare preliminare l'esame della seconda doglianza.
Premette la Corte che si è di fronte alla emendatio libelli quando si interviene sulla causa petendi solo per modificarne l'interpretazione o la qualificazione giuridica, oppure sul petitum per ampliarlo o limitarlo, rendendolo più adeguato a soddisfare la pretesa.
Con la mutatio libelli si introduce nel processo un petitum diverso e più ampio o una causa petendi basata su fatti e situazioni giuridiche nuove.
Nel caso di specie, la domanda iniziale era diretta ad accertare che fra il lavoratore e l' era intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
a tal fine le allegazioni CP_2 erano strutturate nel senso di individuare nell'Istituto convenuto il datore di lavoro, indicandosi un soggetto che, come tramite del datore di lavoro, avrebbe impartito direttive ed esercitato il potere disciplinare (“di aver ricevuto le direttive da che, qualora riscontrava che il lavoro eseguito dal non era Testimone_1 Pt_1 conforme alle indicazioni ricevute, eseguiva nei suoi confronti richiami e contestazioni”).
E' chiara quale fosse la causa petendi come è chiaro che l'invocazione degli artt.
1676 c.c. e 29 del D. Lgs. n. 276/2003 modifica ed amplia la causa petendi che assume una connotazione radicalmente diversa da quella originaria tale da spostare anche i temi probatori così imponendo un allungamento dei tempi processuali e determinando un vulnus nelle potensialità difensive della controparte.
Non a caso il primo giudice ha enunciato sul punto una doppia “ratio decidendi”
Si legge nella sentenza impugnata << In assenza di prova della natura del rapporto intrattenuto fra il e l' , quindi, neppure può essere Testimone_1 CP_2 verosimilmente accertata la riconducibilità del rapporto di lavoro del Pt_1 direttamente in capo alla odierna parte resistente>>
Ed ancora che <[“In conclusione, in virtù del principio iura novit curia, si chiede che codesto ill.mo Tribunale voglia riconoscere il credito retributivo del signor nei diretti confronti dell' Pt_1 CP_2 resistente, anche ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 del D. Lgs. n. 276/2003”] appare concretare una inammissibile e tardiva mutatio libelli. Con le ultime note, in effetti, viene formulata dalla difesa del una domanda diversa da quella originaria ed Pt_1 introdotto nel processo un petitum diverso e più ampio, nonché una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate nell'atto introduttivo e, particolarmente, su un fatto costitutivo (esistenza di un contratto di appalto, applicazione di diversa contrattazione collettiva anche quanto all'inquadramento) radicalmente differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e disorientando la difesa della controparte, con alterazione del regolare svolgimento del processo>>.
Ancora in motivazione, ed ecco l'ulteriore ratio decidendi ( ampliativa di quella sopra indicata - In assenza di prova della natura del rapporto intrattenuto fra il
e l'Istituto, quindi, neppure può essere verosimilmente Testimone_1 accertata la riconducibilità del rapporto di lavoro del Frau direttamente in capo alla odierna parte resistente - ) il tribunale, nel merito respinge la tale nuova domanda perché << comunque non fruirebbe di idoneo supporto probatorio quanto alla effettiva consistenza, durata e continuità del rapporto di lavoro, per come allegata nell'atto introduttivo, caratteristiche sulle quali nulla apporta, come accennato, la deposizione del teste (il quale ha riferito genericamente che Tes_2 il aveva lavorato circa un paio di anni, dal 2018, ma senza ulteriori Pt_1 specificazioni) né, evidentemente, quella del teste , il quale ha Testimone_3 riferito di una prestazione ma saltuaria, nel 2020 (“circa due anni fa”), molto rara, di due volte al mese, (pur poi contraddicendosi“…lui da un certo punto in poi (circa due anni fa, un anno e mezzo) non è più venuto”. Né, da quanto riferisce il teste che, in effetti, è l'unico a menzionare i due (il e Tes_4 Tes_1 Tes_3
), infine, può essere desunta la durata e consistenza del rapporto per come Tes_1 dedotto nell'atto introduttivo>>.
Il giudice di primo grado da poi ampia e condivisa motivazione sulla adeguatezza della svolta istruttoria.
Si legge nella sentenza: << Del resto, e quanto alla richiesta di sentire un ulteriore teste di parte ricorrente (tale , rispetto ai quattro ammessi, di cui due di Tes_5 parte ricorrente (sentiti), anche a seguito di appositi differimenti all'udienza del 13 maggio 2022 e del 30.9.2023, ritiene il Giudicante di aver concesso alla parte ricorrente la decisione di quali testi citare e che pertanto se l'escussione di quelli dalla stessa individuati non ha sortito l'esito sperato, ciò, di per sé, non legittima la remissione in istruttoria del processo>>. Il giudice di primo grado ha basato la decisione su due distinte ragioni (rationes decidendi), ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto: la prima sull'inammissibilità della domanda per mutatio libelli, la seconda sull'infondatezza nel merito della domanda pur così modificata.
In questi casi, chi ricorre ha l'onere di impugnare specificamente entrambe le motivazioni. Se ne contesta solo una, e l'altra è sufficiente a giustificare la decisione, l'appello deve essere respinto.
Orbene pur volendo ammettere che l'appellante si sia attenuto a questo “onere” il gravame è infondato ma non inammissibile come vorrebbe la difesa appellata.
Il gravame indiscutibilmente presenta dei profili di seria criticità laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni non tiene effettivamente conto delle ragioni della decisione, limitandosi ad un'acritica riproposizione del contenuto del ricorso, così ponendo problemi di compatibilità con la disciplina normativa.
La giurisprudenza di legittimità, anche dopo il noto intervento delle SU n.
27199/2017, ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una critica della decisione impugnata e la formulazione di ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo esaustivo, l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni, l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione, valutazione che può condurre anche ad un giudizio di limitata inammissibilità laddove difettino totalmente i requisiti dell'innovato art. 434 c.p.c.
Rispetto agli ulteriori profili di censura l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza per aver il Giudice di primo grado, in tesi superficialmente interpretato le deposizioni e per aver valutato in modo non corretto le risultanze testimoniali emerse, giungendo così alla conclusione, avversata con il gravame, della mancata prova della subordinazione.
Invero l'appellante si limita, sostanzialmente, a contrapporre una propria lettura delle deposizioni che, in tesi, porterebbe ad una diversa conclusione rispetto a quella tratta dal primo giudice.
Per contro, pur alla luce delle doglianze rispetto alla valutazione ed alle conclusioni tratte dalla svolta istruttoria, l'operato del primo giudice resiste alle censure.
L'appellante ha, come si è detto, fornito una propria e personale ricostruzione in fatto delle deposizioni che non scalfisce la ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, ha operato il primo giudice.
Si rammente che la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito e nel caso di specie, nonostante le doglianze, sono del tutto condivisibili ed esenti da vizi le conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale e sulla insufficienza probatoria in ordine sia alla domanda originaria che a quella “modificata”.
Il Tribunale, in sede di accertamento della fattispecie concreta, ha operato un esame ricostruttivo completo dei fatti storici, principali o secondari, giungendo al
"convincimento" che, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, non fosse stata raggiunta la prova idoena a suffragare le deduzioni in ordine alla sussistenza di rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto (rispetto al quale deve ribadirsi in questa sede il difetto sostanziale di legittimazione passivo) anche se operato alla luce della tardiva e inammissibile mutatio libelli.
Il giudice di primo grado ha apprezzare con logicità e coerenza il materiale probatorio e, condivisibilmente ritenendo sufficienti gli elementi probatori acquisiti per la decisione, ha chiuso l'istruttoria, ed ha attribuito alle risultanze processuali coerenti effetti rispetto alla non intervenuto adempimento dell'onere della prova spettante al ricorrente oggi appellante.
Ha correttamente discriminato, nella valutazione delle risultanze delle prove e nel giudizio sull'attendibilità dei testi, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, esprimendo un giudizio discrezionale ma logico deduttivo che resiste alle censure, lo si ripete, che si sono sostanziale nella mera contrapposizione di una diversa e strumentale lettura.
Ha attinto, per la formazione del proprio convincimento alle quelle prove ritenute più attendibili, spingendosi a confutare altri elementi probatori non sufficienti e non univoci.
Il giudice di primo grado nel'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nel controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nella scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, ha operato con coerenza e rigore, pervenendo ad un giudizio logicamente motivato, condivisibile e non inficiato dalle censure dell'appellante.
La Corte condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata per all'esito della rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione.
Il giudice ha infatti confrontato adeguatamente le deposizioni raccolte e valutato la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità
e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova già acquisiti, per poi esporre compiutamente le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (con tutte le possibili modulazioni probatorie anche in tema di insufficienza).
E' stato aderente alle risultanze istruttorie e consguenziale e logico nella motivazione nel ritenere non assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c..
Si riportano a riprova di quanto ritenuto le motivazioni e le deposizioni dei testi valutate dal giudice di primo grado:- << Va premesso che l'attuale ricorrente aziona il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato inter partes, la invalidità del licenziamento orale e le conseguenti differenze retributive sulle competenze ordinarie, accessorie e differite, mentre la parte convenuta ha contestato la riferibilità di tale rapporto di lavoro, in quanto, anche da quanto allegato in ricorso, il ricorrente risultava aver collaborato con il signor affidatario della cura dei giardini della sede dell' Testimone_3 CP_2 convenuto, sita in Via Tiberina n. 191. Appare dunque dirimente, considerato il tenore della comparsa di costituzione dell' , valutato che il riferimento alla CP_2 carenza di legittimazione passiva possa essere stato determinato dalla mancanza in ricorso di allegazioni certe quanto ai rapporti del con l' , Testimone_1 CP_2 anche avuto riguardo all'accertamento concreto della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto, la valutazione delle risultanze testimoniali di cui a processo, attesa, si ripete, anche la assenza di qualsivoglia specifico riferimento in ricorso ai rapporti fra il e l' convenuto. Del resto, la stessa parte Testimone_1 CP_2 ricorrente nella impugnativa del licenziamento, significativamente si riferisce all'assoggettamento ai tipici poteri datoriali esercitati direttamente dalla odierna parte convenuta, anche in questo caso senza ulteriori contestualizzazioni. Orbene, per quanto appresso, ritiene il Giudicante che neppure le risultanze probatorie orali autorizzino una soluzione tranquillamente riconducibile alla ricostruzione di cui all'atto introduttivo. Il teste (amico del ricorrente, trasportatore) ha riferito: Tes_6
“…io sapevo che faceva mansioni di giardinaggio, so che lavorava presso l'Istituto
in quanto io lavoravo in via Salaria e capitava spesso che Controparte_1 andavo a prenderlo per farci un aperitivo, sarò andato anche due o tre volte al mese, al ridosso del fine settimana;
io andavo quando staccavo, per le 17,30/17,45 ed il Contr tempo di arrivare ci vedevamo all' la stazione di servizio che era di fronte all' . Io dentro non sono mai entrato, ma ci sentivamo durante la giornata per CP_2 telefono… … non so chi lo aveva assunto né chi lo retribuisse;
sapevo solo che si occupava di giardinaggio, manutenzione del verde.” Tale deposizione, quindi, a tutto concedere, non apporta alcun contributo quanto alla individuazione dell'effettivo soggetto datoriale. Il teste (leggi , Tes_7 Tes_1 Tes_3 giardiniere presso l'Istituto, poi, ha dichiarato: “…ho conosciuto il ricorrente un paio di anni fa, mi fu presentato da una persona di cui non ricordo il nome, in quanto mi serviva un aiuto, e saltuariamente mi dava una mano, quando era libero;
io sono stato assunto dalla Suore, con un contratto ma dall'ottobre 2018 sono in pensione, anche se continuo a fare qualche lavoretto;
era Madre che mi diceva cosa Per_1 fare. Il ricorrente è venuto la prima volta circa due anni fa, ma veniva molto raramente, sarà venuto una due volte al mese;
se c'era bisogno mi aiutava e col soffione puliva le stradine;
ero io che mi occupavo di tagliare l'erba anche da quando sono andato in pensione, anche se con minor frequenza. Io contattavo il ricorrente quando avevo bisogno e gli dicevo di venire e lui veniva anche il giorno dopo o quando era libero, anche perché aveva altre persone;
io lo pagavo a giornata, pattuivamo prima, secondo quanto c'era da fare;
lui mi chiedeva 80 euro o 100 euro a giornata. Io andavo tutti i giorni sino al fatto del Covid, poi andavo una vota o due alla settimana, anche perché ho delle patologie e tuttora funziona così. Ero solo io a chiamare il ricorrente, per farmi aiutare. Mi davano una mano anche le suore, ed all'in fuori del ricorrente non ho avuto altri aiuti. E' il Sig. che mi disse che Pt_1 faceva anche altri lavori;
lui poi da un certo punto in poi (circa due anni fa, un anno e mezzo) non è più venuto”. Secondo la ricostruzione del , Testimone_3 dunque, era stato egli stesso a chiamare il ricorrente che “saltuariamente” lo aveva aiutato nei lavori di giardinaggio, mentre quanto al rapporto con le suore, il medesimo afferma, peraltro in via del tutto generica, di aver avuto un contratto, sino al suo collocamento in pensione (ottobre 2018). Dalla deposizione del si Tes_8 evince di poi che, in effetti, si occupassero di giardinaggio nel luogo indicato, sia il che Il teste ha anche dichiarato di aver lavorato col Tes_3 Testimone_1 ricorrente per sei mesi alla : “…sino all'ottobre 2018, me ne Controparte_1 sono andato non mi trovavo bene… … lui è rimasto lì, ciò so perché ci siamo continuati a sentire. Noi sul posto facevamo le stesse cose, potature pulizie delle strade, aiuole, usavamo la motosega, il decespugliatore, forbici da potatura tagliasiepe a scoppio, usavamo anche trattorini per il trasporto del fogliame ed i residui della potatura (non so dire di chi fosse tale attrezzatura penso di ); Tes_1
… Il sig. e con i quali avevamo contatti, prima hanno Tes_3 Persona_2 chiamato me e poi il ricorrente, ci pagavano loro. Era soprattutto a dirci Tes_1 cosa fare e capitava anche che lavorasse insieme a noi. Io ho conosciuto i due tramite mio padre che me li presentò e tramite loro ho avuto tale lavoro. ADR: io venivo pagato in contanti ed anche il ricorrente, da , abbiamo avuto sempre Tes_1
e solo rapporti con i con le suore ci salutavamo solamente, con loro Tes_7 avevamo rapporti di cortesia. Loro mi dissero che lavoravano per le suore … … non posso sapere non avendo rapporti con le suore, i loro rapporti”. Per come si evince dalla ricostruzione offerta, quindi, se da un lato può affermarsi che il Pt_1 abbia avuto rapporti solo con il (I ), il quale lo aveva Tes_1 Tes_1 chiamato per farsi aiutare e lo aveva pagato a giornata, come anche può desumersi dalla deposizione del che si era occupato delle stesse incombenze del Tes_4
, si ricava anche che sia il teste che il ricorrente avevano intrattenuto rapporti Pt_1 esclusivamente coi (ed in particolare con , anche se Tes_1 Testimone_1 questi lavoravano per le suore, con le quali ultime tuttavia, avevano avuto solo rapporti di cortesia. In ogni caso lo stresso teste al di là dei riferimenti Tes_4 temporali riferiti, ha presuntivamente riferito per cognizione diretta relativamente ai soli tre mesi circa (avendo il ricorrente allegato di aver lavorato a far data dal luglio 2018 ed avendo tale teste dichiarato di aver lavorato per sei mesi sino all'ottobre 2018). Nessuno dei testi ha del resto affermato che gli strumenti di lavoro fossero forniti dall' . In assenza di prova della natura del rapporto CP_2 intrattenuto fra il e l' , quindi, neppure può essere Testimone_1 CP_2 verosimilmente accertata la riconducibilità del rapporto di lavoro del Pt_1 direttamente in capo alla odierna parte resistente, mentre la domanda formulata solo con le ultime note [“In conclusione, in virtù del principio iura novit curia, si chiede che codesto ill.mo Tribunale voglia riconoscere il credito retributivo del signor nei diretti confronti dell' resistente, anche ai sensi degli artt. 1676 Pt_1 CP_2
c.c. e 29 del D. Lgs. n. 276/2003”] appare concretare una inammissibile e tardiva mutatio libelli. Con le ultime note, in effetti, viene formulata dalla difesa del Pt_1 una domanda diversa da quella originaria ed introdotto nel processo un petitum diverso e più ampio, nonché una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate nell'atto introduttivo e, particolarmente, su un fatto costitutivo
(esistenza di un contratto di appalto, applicazione di diversa contrattazione collettiva anche quanto all'inquadramento) radicalmente differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e disorientando la difesa della controparte, con alterazione del regolare svolgimento del processo. In ogni caso, tale nuova domanda, comunque non fruirebbe di idoneo supporto probatorio quanto alla effettiva consistenza, durata e continuità del rapporto di lavoro, per come allegata nell'atto introduttivo, caratteristiche sulle quali nulla apporta, come accennato, la deposizione del teste (il quale ha riferito genericamente che il aveva Tes_2 Pt_1 lavorato circa un paio di anni, dal 2018, ma senza ulteriori specificazioni) né, evidentemente, quella del teste , il quale ha riferito di una Testimone_3 prestazione ma saltuaria, nel 2020 (“circa due anni fa”), molto rara, di due volte al mese, (pur poi contraddicendosi“…lui da un certo punto in poi (circa due anni fa, un anno e mezzo) non è più venuto”. Né, da quanto riferisce il teste che, Tes_4 in effetti, è l'unico a menzionare i due (il e ), infine, può Tes_1 Tes_3 Tes_1 essere desunta la durata e consistenza del rapporto per come dedotto nell'atto introduttivo. Del resto, e quanto alla richiesta di sentire un ulteriore teste di parte ricorrente (tale , rispetto ai quattro ammessi, di cui due di parte ricorrente Tes_5
(sentiti), anche a seguito di appositi differimenti all'udienza del 13 maggio 2022 e del 30.9.2023, ritiene il Giudicante di aver concesso alla parte ricorrente la decisione di quali testi citare e che pertanto se l'escussione di quelli dalla stessa individuati non ha sortito l'esito sperato, ciò, di per sé, non legittima la remissione in istruttoria del processo. Peraltro, il teste la cui deposizione viene Tes_5 richiesta al fine di confermare l'avvenuto licenziamento orale (v. note da ultimo depositate), non apporterebbe alcun contributo ulteriore, atteso che il quadro probatorio non consente, come detto, di affermare la riconducibilità del rapporto di lavoro all'Istituto.>> La sentenza impugnata risulta coerente, logica e corretta e va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese del Parte_1 grado in favore dell' che si liquidano in € Controparte_1
3.900,00 oltre spese forfettarie al 15% iva e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i ricorsi, se dovuto.
Roma, 2.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 2 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2921 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma alla via Federico Confalonieri n. 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Antonio Troiani che lo rappresenta e difende giusto mandato alle liti reso in calce al ricorso in appello
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Clemente Controparte_1
Maria Mannucci e, anche disgiuntamente, dall'avv. Raoul Barsanti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Clemente Maria Mannucci sito in Roma,
Largo Nicola Spinelli, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5185/2023 depositata il 19 maggio 2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado ha convenuto l' Parte_1 Controparte_1
avanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertato e dichiarato che tra il sig.
e la è Parte_1 Controparte_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato dal 1° luglio 2018 al 7 gennaio 2021 con diritto all'applicazione del C.C.N.L. del personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e all'ARIS e all'inquadramento nella categoria A, dichiarare l'inefficacia e/o nullità del licenziamento orale intimato al ricorrente in data 7 gennaio 2021; 2) dichiarare, per l'effetto, mai cessato e tutt'ora sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra le parti e condannare la Controparte_3 riammettere in servizio il ricorrente con la qualifica di operaio,
[...] categoria A del C.C.N.L. del personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e all'ARIS, ovvero altro ritenuto applicabile;
3) condannare la
[...]
al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente di un'indennità risarcitoria equiparata alla retribuzione dal licenziamento sino alla data di effettiva reintegrazione, da corrispondersi nella misura di €.
1.400,00 mensili (ultima retribuzione percepita di fatto dal ricorrente ammontante a lorda dovuta), o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo, secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL di categoria;
4) accertare e dichiarare che, per l'intero periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della convenuta - e quindi dal 1° luglio 2018 al 7 gennaio 2021- il ricorrente è stato retribuito in misura insufficiente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della Costituzione e, per l'effetto, 5) condannare la al Controparte_2 pagamento in favore del Sig. secondo i conteggi analitici allegati al Parte_1 presente ricorso, della complessiva somma di euro 16.924,33, di cui: - euro
11.197,25 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, mensilità aggiuntive, festività, lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- euro 3.988,88 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
A fondamento delle riportate conclusioni allegava di aver lavorato per l' CP_2 resistente dal 1° luglio 2018 senza soluzione di continuità fino al 7 gennaio 2021, quando è stato licenziato verbalmente;
di aver svolto le mansioni di giardinaggio e pulizia aree esterne;
c) di aver ricevuto le direttive da che, Testimone_1 qualora riscontrava che il lavoro eseguito dal Frau non era conforme alle indicazioni ricevute, eseguiva nei suoi confronti richiami e contestazioni;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30/ 14.30 – 18.30”; di aver percepito una retribuzione di euro 1.400,00 al mese, per 12 mensilità, a mezzo denaro contante;
di aver goduto di 15 giorni di ferie l'anno nel mese di agosto.
Assumeva poi che il rapporto era cessato per licenziamento orale disposto in data 7 gennaio 2021 dal Tes_1
L' convenuto si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva e, comunque, l'infondatezza delle domande medesime, non avendo l' convenuto mai avuto alcun rapporto di lavoro – men che meno di natura CP_2 subordinata - con il Frau.
Il Tribunale dava ingresso alla prova testimoniale. All'esito rigettava il ricorso.
Con l'atto di gravame l'appellante ha cesurato la decisione chiedendo la Pt_1 riforma della pronuncia con accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituito l' indicato in epigrafe resistendo all'appello chiedendone il CP_2 rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe errato laddove ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e L'istituto Pt_1
; dichiarato l'inammissibilità della domanda di condanna Controparte_2 al pagamento delle differenze retributive nei confronti dell'Istituto ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 del D. Lgs. n. 276/2003; rigettata l'istanza di escussione di un altro teste di parte ricorrente. Ed ancora nello specifico si lamenta 1'errata valutazione delle risultanze istruttorie, violazione degli artt. 115-116 c.p.c.; l'errata interpretazione e falsa applicazione degli art. 113 comma 1, c.p.c. e 1676 c.c. relativamente al capo di sentenza dove si ritiene: < verosimilmente accertata la riconducibilità del rapporto di lavoro del Pt_1 direttamente in capo alla odierna parte resistente, mentre la domanda formulata solo con le ultime note [“In conclusione, in virtù del principio iura novit curia, si chiede che codesto ill.mo Tribunale voglia riconoscere il credito retributivo del signor nei diretti confronti dell' resistente, anche ai sensi degli artt. 1676 Pt_1 CP_2
c.c. e 29 del D. Lgs. n. 276/2003”] appare concretare una inammissibile e tardiva mutatio libelli>>.
Appare preliminare l'esame della seconda doglianza.
Premette la Corte che si è di fronte alla emendatio libelli quando si interviene sulla causa petendi solo per modificarne l'interpretazione o la qualificazione giuridica, oppure sul petitum per ampliarlo o limitarlo, rendendolo più adeguato a soddisfare la pretesa.
Con la mutatio libelli si introduce nel processo un petitum diverso e più ampio o una causa petendi basata su fatti e situazioni giuridiche nuove.
Nel caso di specie, la domanda iniziale era diretta ad accertare che fra il lavoratore e l' era intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
a tal fine le allegazioni CP_2 erano strutturate nel senso di individuare nell'Istituto convenuto il datore di lavoro, indicandosi un soggetto che, come tramite del datore di lavoro, avrebbe impartito direttive ed esercitato il potere disciplinare (“di aver ricevuto le direttive da che, qualora riscontrava che il lavoro eseguito dal non era Testimone_1 Pt_1 conforme alle indicazioni ricevute, eseguiva nei suoi confronti richiami e contestazioni”).
E' chiara quale fosse la causa petendi come è chiaro che l'invocazione degli artt.
1676 c.c. e 29 del D. Lgs. n. 276/2003 modifica ed amplia la causa petendi che assume una connotazione radicalmente diversa da quella originaria tale da spostare anche i temi probatori così imponendo un allungamento dei tempi processuali e determinando un vulnus nelle potensialità difensive della controparte.
Non a caso il primo giudice ha enunciato sul punto una doppia “ratio decidendi”
Si legge nella sentenza impugnata << In assenza di prova della natura del rapporto intrattenuto fra il e l' , quindi, neppure può essere Testimone_1 CP_2 verosimilmente accertata la riconducibilità del rapporto di lavoro del Pt_1 direttamente in capo alla odierna parte resistente>>
Ed ancora che <[“In conclusione, in virtù del principio iura novit curia, si chiede che codesto ill.mo Tribunale voglia riconoscere il credito retributivo del signor nei diretti confronti dell' Pt_1 CP_2 resistente, anche ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 del D. Lgs. n. 276/2003”] appare concretare una inammissibile e tardiva mutatio libelli. Con le ultime note, in effetti, viene formulata dalla difesa del una domanda diversa da quella originaria ed Pt_1 introdotto nel processo un petitum diverso e più ampio, nonché una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate nell'atto introduttivo e, particolarmente, su un fatto costitutivo (esistenza di un contratto di appalto, applicazione di diversa contrattazione collettiva anche quanto all'inquadramento) radicalmente differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e disorientando la difesa della controparte, con alterazione del regolare svolgimento del processo>>.
Ancora in motivazione, ed ecco l'ulteriore ratio decidendi ( ampliativa di quella sopra indicata - In assenza di prova della natura del rapporto intrattenuto fra il
e l'Istituto, quindi, neppure può essere verosimilmente Testimone_1 accertata la riconducibilità del rapporto di lavoro del Frau direttamente in capo alla odierna parte resistente - ) il tribunale, nel merito respinge la tale nuova domanda perché << comunque non fruirebbe di idoneo supporto probatorio quanto alla effettiva consistenza, durata e continuità del rapporto di lavoro, per come allegata nell'atto introduttivo, caratteristiche sulle quali nulla apporta, come accennato, la deposizione del teste (il quale ha riferito genericamente che Tes_2 il aveva lavorato circa un paio di anni, dal 2018, ma senza ulteriori Pt_1 specificazioni) né, evidentemente, quella del teste , il quale ha Testimone_3 riferito di una prestazione ma saltuaria, nel 2020 (“circa due anni fa”), molto rara, di due volte al mese, (pur poi contraddicendosi“…lui da un certo punto in poi (circa due anni fa, un anno e mezzo) non è più venuto”. Né, da quanto riferisce il teste che, in effetti, è l'unico a menzionare i due (il e Tes_4 Tes_1 Tes_3
), infine, può essere desunta la durata e consistenza del rapporto per come Tes_1 dedotto nell'atto introduttivo>>.
Il giudice di primo grado da poi ampia e condivisa motivazione sulla adeguatezza della svolta istruttoria.
Si legge nella sentenza: << Del resto, e quanto alla richiesta di sentire un ulteriore teste di parte ricorrente (tale , rispetto ai quattro ammessi, di cui due di Tes_5 parte ricorrente (sentiti), anche a seguito di appositi differimenti all'udienza del 13 maggio 2022 e del 30.9.2023, ritiene il Giudicante di aver concesso alla parte ricorrente la decisione di quali testi citare e che pertanto se l'escussione di quelli dalla stessa individuati non ha sortito l'esito sperato, ciò, di per sé, non legittima la remissione in istruttoria del processo>>. Il giudice di primo grado ha basato la decisione su due distinte ragioni (rationes decidendi), ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto: la prima sull'inammissibilità della domanda per mutatio libelli, la seconda sull'infondatezza nel merito della domanda pur così modificata.
In questi casi, chi ricorre ha l'onere di impugnare specificamente entrambe le motivazioni. Se ne contesta solo una, e l'altra è sufficiente a giustificare la decisione, l'appello deve essere respinto.
Orbene pur volendo ammettere che l'appellante si sia attenuto a questo “onere” il gravame è infondato ma non inammissibile come vorrebbe la difesa appellata.
Il gravame indiscutibilmente presenta dei profili di seria criticità laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni non tiene effettivamente conto delle ragioni della decisione, limitandosi ad un'acritica riproposizione del contenuto del ricorso, così ponendo problemi di compatibilità con la disciplina normativa.
La giurisprudenza di legittimità, anche dopo il noto intervento delle SU n.
27199/2017, ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una critica della decisione impugnata e la formulazione di ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo esaustivo, l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni, l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione, valutazione che può condurre anche ad un giudizio di limitata inammissibilità laddove difettino totalmente i requisiti dell'innovato art. 434 c.p.c.
Rispetto agli ulteriori profili di censura l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza per aver il Giudice di primo grado, in tesi superficialmente interpretato le deposizioni e per aver valutato in modo non corretto le risultanze testimoniali emerse, giungendo così alla conclusione, avversata con il gravame, della mancata prova della subordinazione.
Invero l'appellante si limita, sostanzialmente, a contrapporre una propria lettura delle deposizioni che, in tesi, porterebbe ad una diversa conclusione rispetto a quella tratta dal primo giudice.
Per contro, pur alla luce delle doglianze rispetto alla valutazione ed alle conclusioni tratte dalla svolta istruttoria, l'operato del primo giudice resiste alle censure.
L'appellante ha, come si è detto, fornito una propria e personale ricostruzione in fatto delle deposizioni che non scalfisce la ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, ha operato il primo giudice.
Si rammente che la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito e nel caso di specie, nonostante le doglianze, sono del tutto condivisibili ed esenti da vizi le conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale e sulla insufficienza probatoria in ordine sia alla domanda originaria che a quella “modificata”.
Il Tribunale, in sede di accertamento della fattispecie concreta, ha operato un esame ricostruttivo completo dei fatti storici, principali o secondari, giungendo al
"convincimento" che, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, non fosse stata raggiunta la prova idoena a suffragare le deduzioni in ordine alla sussistenza di rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto (rispetto al quale deve ribadirsi in questa sede il difetto sostanziale di legittimazione passivo) anche se operato alla luce della tardiva e inammissibile mutatio libelli.
Il giudice di primo grado ha apprezzare con logicità e coerenza il materiale probatorio e, condivisibilmente ritenendo sufficienti gli elementi probatori acquisiti per la decisione, ha chiuso l'istruttoria, ed ha attribuito alle risultanze processuali coerenti effetti rispetto alla non intervenuto adempimento dell'onere della prova spettante al ricorrente oggi appellante.
Ha correttamente discriminato, nella valutazione delle risultanze delle prove e nel giudizio sull'attendibilità dei testi, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, esprimendo un giudizio discrezionale ma logico deduttivo che resiste alle censure, lo si ripete, che si sono sostanziale nella mera contrapposizione di una diversa e strumentale lettura.
Ha attinto, per la formazione del proprio convincimento alle quelle prove ritenute più attendibili, spingendosi a confutare altri elementi probatori non sufficienti e non univoci.
Il giudice di primo grado nel'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nel controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nella scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, ha operato con coerenza e rigore, pervenendo ad un giudizio logicamente motivato, condivisibile e non inficiato dalle censure dell'appellante.
La Corte condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata per all'esito della rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione.
Il giudice ha infatti confrontato adeguatamente le deposizioni raccolte e valutato la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità
e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova già acquisiti, per poi esporre compiutamente le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (con tutte le possibili modulazioni probatorie anche in tema di insufficienza).
E' stato aderente alle risultanze istruttorie e consguenziale e logico nella motivazione nel ritenere non assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c..
Si riportano a riprova di quanto ritenuto le motivazioni e le deposizioni dei testi valutate dal giudice di primo grado:- << Va premesso che l'attuale ricorrente aziona il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato inter partes, la invalidità del licenziamento orale e le conseguenti differenze retributive sulle competenze ordinarie, accessorie e differite, mentre la parte convenuta ha contestato la riferibilità di tale rapporto di lavoro, in quanto, anche da quanto allegato in ricorso, il ricorrente risultava aver collaborato con il signor affidatario della cura dei giardini della sede dell' Testimone_3 CP_2 convenuto, sita in Via Tiberina n. 191. Appare dunque dirimente, considerato il tenore della comparsa di costituzione dell' , valutato che il riferimento alla CP_2 carenza di legittimazione passiva possa essere stato determinato dalla mancanza in ricorso di allegazioni certe quanto ai rapporti del con l' , Testimone_1 CP_2 anche avuto riguardo all'accertamento concreto della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto, la valutazione delle risultanze testimoniali di cui a processo, attesa, si ripete, anche la assenza di qualsivoglia specifico riferimento in ricorso ai rapporti fra il e l' convenuto. Del resto, la stessa parte Testimone_1 CP_2 ricorrente nella impugnativa del licenziamento, significativamente si riferisce all'assoggettamento ai tipici poteri datoriali esercitati direttamente dalla odierna parte convenuta, anche in questo caso senza ulteriori contestualizzazioni. Orbene, per quanto appresso, ritiene il Giudicante che neppure le risultanze probatorie orali autorizzino una soluzione tranquillamente riconducibile alla ricostruzione di cui all'atto introduttivo. Il teste (amico del ricorrente, trasportatore) ha riferito: Tes_6
“…io sapevo che faceva mansioni di giardinaggio, so che lavorava presso l'Istituto
in quanto io lavoravo in via Salaria e capitava spesso che Controparte_1 andavo a prenderlo per farci un aperitivo, sarò andato anche due o tre volte al mese, al ridosso del fine settimana;
io andavo quando staccavo, per le 17,30/17,45 ed il Contr tempo di arrivare ci vedevamo all' la stazione di servizio che era di fronte all' . Io dentro non sono mai entrato, ma ci sentivamo durante la giornata per CP_2 telefono… … non so chi lo aveva assunto né chi lo retribuisse;
sapevo solo che si occupava di giardinaggio, manutenzione del verde.” Tale deposizione, quindi, a tutto concedere, non apporta alcun contributo quanto alla individuazione dell'effettivo soggetto datoriale. Il teste (leggi , Tes_7 Tes_1 Tes_3 giardiniere presso l'Istituto, poi, ha dichiarato: “…ho conosciuto il ricorrente un paio di anni fa, mi fu presentato da una persona di cui non ricordo il nome, in quanto mi serviva un aiuto, e saltuariamente mi dava una mano, quando era libero;
io sono stato assunto dalla Suore, con un contratto ma dall'ottobre 2018 sono in pensione, anche se continuo a fare qualche lavoretto;
era Madre che mi diceva cosa Per_1 fare. Il ricorrente è venuto la prima volta circa due anni fa, ma veniva molto raramente, sarà venuto una due volte al mese;
se c'era bisogno mi aiutava e col soffione puliva le stradine;
ero io che mi occupavo di tagliare l'erba anche da quando sono andato in pensione, anche se con minor frequenza. Io contattavo il ricorrente quando avevo bisogno e gli dicevo di venire e lui veniva anche il giorno dopo o quando era libero, anche perché aveva altre persone;
io lo pagavo a giornata, pattuivamo prima, secondo quanto c'era da fare;
lui mi chiedeva 80 euro o 100 euro a giornata. Io andavo tutti i giorni sino al fatto del Covid, poi andavo una vota o due alla settimana, anche perché ho delle patologie e tuttora funziona così. Ero solo io a chiamare il ricorrente, per farmi aiutare. Mi davano una mano anche le suore, ed all'in fuori del ricorrente non ho avuto altri aiuti. E' il Sig. che mi disse che Pt_1 faceva anche altri lavori;
lui poi da un certo punto in poi (circa due anni fa, un anno e mezzo) non è più venuto”. Secondo la ricostruzione del , Testimone_3 dunque, era stato egli stesso a chiamare il ricorrente che “saltuariamente” lo aveva aiutato nei lavori di giardinaggio, mentre quanto al rapporto con le suore, il medesimo afferma, peraltro in via del tutto generica, di aver avuto un contratto, sino al suo collocamento in pensione (ottobre 2018). Dalla deposizione del si Tes_8 evince di poi che, in effetti, si occupassero di giardinaggio nel luogo indicato, sia il che Il teste ha anche dichiarato di aver lavorato col Tes_3 Testimone_1 ricorrente per sei mesi alla : “…sino all'ottobre 2018, me ne Controparte_1 sono andato non mi trovavo bene… … lui è rimasto lì, ciò so perché ci siamo continuati a sentire. Noi sul posto facevamo le stesse cose, potature pulizie delle strade, aiuole, usavamo la motosega, il decespugliatore, forbici da potatura tagliasiepe a scoppio, usavamo anche trattorini per il trasporto del fogliame ed i residui della potatura (non so dire di chi fosse tale attrezzatura penso di ); Tes_1
… Il sig. e con i quali avevamo contatti, prima hanno Tes_3 Persona_2 chiamato me e poi il ricorrente, ci pagavano loro. Era soprattutto a dirci Tes_1 cosa fare e capitava anche che lavorasse insieme a noi. Io ho conosciuto i due tramite mio padre che me li presentò e tramite loro ho avuto tale lavoro. ADR: io venivo pagato in contanti ed anche il ricorrente, da , abbiamo avuto sempre Tes_1
e solo rapporti con i con le suore ci salutavamo solamente, con loro Tes_7 avevamo rapporti di cortesia. Loro mi dissero che lavoravano per le suore … … non posso sapere non avendo rapporti con le suore, i loro rapporti”. Per come si evince dalla ricostruzione offerta, quindi, se da un lato può affermarsi che il Pt_1 abbia avuto rapporti solo con il (I ), il quale lo aveva Tes_1 Tes_1 chiamato per farsi aiutare e lo aveva pagato a giornata, come anche può desumersi dalla deposizione del che si era occupato delle stesse incombenze del Tes_4
, si ricava anche che sia il teste che il ricorrente avevano intrattenuto rapporti Pt_1 esclusivamente coi (ed in particolare con , anche se Tes_1 Testimone_1 questi lavoravano per le suore, con le quali ultime tuttavia, avevano avuto solo rapporti di cortesia. In ogni caso lo stresso teste al di là dei riferimenti Tes_4 temporali riferiti, ha presuntivamente riferito per cognizione diretta relativamente ai soli tre mesi circa (avendo il ricorrente allegato di aver lavorato a far data dal luglio 2018 ed avendo tale teste dichiarato di aver lavorato per sei mesi sino all'ottobre 2018). Nessuno dei testi ha del resto affermato che gli strumenti di lavoro fossero forniti dall' . In assenza di prova della natura del rapporto CP_2 intrattenuto fra il e l' , quindi, neppure può essere Testimone_1 CP_2 verosimilmente accertata la riconducibilità del rapporto di lavoro del Pt_1 direttamente in capo alla odierna parte resistente, mentre la domanda formulata solo con le ultime note [“In conclusione, in virtù del principio iura novit curia, si chiede che codesto ill.mo Tribunale voglia riconoscere il credito retributivo del signor nei diretti confronti dell' resistente, anche ai sensi degli artt. 1676 Pt_1 CP_2
c.c. e 29 del D. Lgs. n. 276/2003”] appare concretare una inammissibile e tardiva mutatio libelli. Con le ultime note, in effetti, viene formulata dalla difesa del Pt_1 una domanda diversa da quella originaria ed introdotto nel processo un petitum diverso e più ampio, nonché una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate nell'atto introduttivo e, particolarmente, su un fatto costitutivo
(esistenza di un contratto di appalto, applicazione di diversa contrattazione collettiva anche quanto all'inquadramento) radicalmente differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e disorientando la difesa della controparte, con alterazione del regolare svolgimento del processo. In ogni caso, tale nuova domanda, comunque non fruirebbe di idoneo supporto probatorio quanto alla effettiva consistenza, durata e continuità del rapporto di lavoro, per come allegata nell'atto introduttivo, caratteristiche sulle quali nulla apporta, come accennato, la deposizione del teste (il quale ha riferito genericamente che il aveva Tes_2 Pt_1 lavorato circa un paio di anni, dal 2018, ma senza ulteriori specificazioni) né, evidentemente, quella del teste , il quale ha riferito di una Testimone_3 prestazione ma saltuaria, nel 2020 (“circa due anni fa”), molto rara, di due volte al mese, (pur poi contraddicendosi“…lui da un certo punto in poi (circa due anni fa, un anno e mezzo) non è più venuto”. Né, da quanto riferisce il teste che, Tes_4 in effetti, è l'unico a menzionare i due (il e ), infine, può Tes_1 Tes_3 Tes_1 essere desunta la durata e consistenza del rapporto per come dedotto nell'atto introduttivo. Del resto, e quanto alla richiesta di sentire un ulteriore teste di parte ricorrente (tale , rispetto ai quattro ammessi, di cui due di parte ricorrente Tes_5
(sentiti), anche a seguito di appositi differimenti all'udienza del 13 maggio 2022 e del 30.9.2023, ritiene il Giudicante di aver concesso alla parte ricorrente la decisione di quali testi citare e che pertanto se l'escussione di quelli dalla stessa individuati non ha sortito l'esito sperato, ciò, di per sé, non legittima la remissione in istruttoria del processo. Peraltro, il teste la cui deposizione viene Tes_5 richiesta al fine di confermare l'avvenuto licenziamento orale (v. note da ultimo depositate), non apporterebbe alcun contributo ulteriore, atteso che il quadro probatorio non consente, come detto, di affermare la riconducibilità del rapporto di lavoro all'Istituto.>> La sentenza impugnata risulta coerente, logica e corretta e va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese del Parte_1 grado in favore dell' che si liquidano in € Controparte_1
3.900,00 oltre spese forfettarie al 15% iva e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i ricorsi, se dovuto.
Roma, 2.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa