Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4561/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROBERTA MAINONI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. CINZIA MASSAINI e dall'avv. SIMONE F. BONETTI, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RESISTENTE con l'intervento di
AVV. MILENA PORRO in qualità di curatrice speciale del minore , Persona_1
nato a [...] ed Uniti, il 21.08.2015;
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
1
CONCLUSIONI
Per Parte_1
NEL MERITO:
1. Pronunciare la separazione tra i coniugi in nata a [...], il Parte_2 Pt_1
08.05.1995 e nato a [...], il [...]. CP_1
2. Affidare il figlio minore , nato a [...] ed Uniti (Co) il 21.08.2015, in via Per_1 Persona_2
condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre;
3. Prevedere un calendario di frequentazione padre/figlio che rispetti le esigenze del minore e tenga conto degli orari lavorativi dei genitori, e non svilisca il ruolo della madre;
4. Assegnare la casa coniugale alla moglie mantenendo la statuizione di cui al Parte_1
Provvedimento Presidenziale che poneva a carico del marito l'onere di provvedere al CP_1
pagamento diretto del canone mensile di €. 450,00;
5. Confermare l'assegno a carico del signor per il mantenimento del figlio CP_1 Per_1 dell'importo di €. 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il 10 di ogni mese, oltre spese mediche, straordinarie, ludiche e sportive da dividersi nella misura del 70%
a carico del padre, e del 30% a carico della madre.
6. Porre a carico del signor un assegno di mantenimento a favore della moglie di CP_1 almeno €. 100,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi secondo Istat con decorrenza dalla domanda, almeno sino al momento in cui la stessa non avrà un'occupazione con contratto a tempo indeterminato.
7. Dare atto che la signora ha già aderito al Progetto P.I.P.P.I., come proposto dalla Parte_1
con la finalità principale di supportare il minore Controparte_2 nell'apprendimento della lingua, aiutare i genitori nella educazione del figlio minore e nello sviluppo delle sue autonomie, verificare se le modalità educative concretamente adottate dalla scuola rispondano alle effettive esigenze del minore, ed eventualmente correggerne o modificarne
l'approccio.
Spese di lite rifuse, tenendosi conto che la ricorrente è ammessa al Patrocinio a carico dello Stato.
Per ONUR CP_1
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2
2. Rigettare la richiesta di addebito della separazione al marito in quanto infondata per i motivi
esposti in atti.
3. Affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1
accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conte dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà̀ la responsabilità̀ genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà̀ il figlio con sé.
4. Prevedere che il figlio abbia residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il Per_1
padre, con disciplina delle visite materne secondo la calendarizzazione ritenuta preferibile, in modo da garantire al minore una costante presenza di entrambi i genitori. In tal caso ciascun genitore provvederà̀ direttamente al mantenimento del figlio nei periodi in cui l'ha presso di sé. In Per_1
subordine: collocazione paritetica e conferma dell'attuale calendario in essere per il quale il figlio
vede il padre tutti i giorni dalle ore 17.30 alle 22.00 e ogni fine settimana dal venerdì̀ ore Per_1
17.30 o uscita da karate alla domenica sera ore 21/21.30 con mantenimento diretto del figlio a carico di ciascun genitore. In subordine disporre un assegno perequativo da determinarsi in un importo mensile non superiore ad euro 250,00.
5. Porre a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio
, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Como. Per_1
6. Revocare il provvedimento con il quale veniva imposto al sig. di pagare il CP_1
canone di locazione della ex casa coniugale sita in Porlezza (CO) Via Ceresio n. 129 abitata dalla moglie, la quale provvederà direttamente a pagare il canone di locazione essendo già̀ subentrata ex lege nel contratto in essere, così come provvederà̀ al pagamento delle utenze afferenti all'immobile.
7. Disporre che nel periodo estivo ciascun genitore possa trascorrere con il figlio almeno Per_1
due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando all'altro genitore ove si recherà̀.
8. Disporre che le vacanze scolastiche nei periodi di Natale e Pasqua siano equamente divise tra i genitori e alternate di anno in anno tra gli stessi.
9. Disporre che nulla debba essere disposto a favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento o, in subordine, contenere l'eventuale assegno di mantenimento a favore della moglie in un importo mensile in ogni caso non superiore a euro 100,00, in considerazione della effettiva situazione lavorativa e reddituale delle parti.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.
3 Per la curatrice speciale:
Tutto ciò sopra indicato, l'avv. Milena Porro – valutata la relazione degli Enti (scuola, assistenti sociali, educatrice) CONCLUDE ritenendo:
- adeguato un affido condiviso tra i genitori di;
Per_1
- con allocazione paritetica tra i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
- il proseguimento del percorso P.I.P.P.I. in favore di;
Per_1
- chiede la liquidazione del compenso per l'attività svolta, come da nota allegata.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in Turchia il 15.6.2012, atto Parte_1 CP_1
non trascritto in Italia.
2. Dal matrimonio nasceva, in data 21.8.2015, il figlio . Per_1
3. Con ricorso depositato il 23.11.2021 chiedeva la separazione giudiziale ex Parte_1
art. 151 comma 2° c.c., con addebito della colpa in capo al resistente, l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione in € 800 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio, oltre all'80% delle spese straordinarie e all'assegno mensile di ulteriori € 800 per il proprio mantenimento.
4. Con memoria difensiva si costituiva che aderiva alla domanda di CP_1
separazione, all'assegnazione della casa coniugale alla controparte e all'affidamento condiviso del figlio minore, di cui chiedeva però il collocamento presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita materno, con previsione del mantenimento diretto a carico di ciascun genitore e ripartizione al 50% delle spese straordinarie, oltre ad un assegno di mantenimento per la moglie non superiore a € 400.
5. All'udienza presidenziale del 24.5.2022 venivano sentite entrambe le parti anche al fine di addivenire a una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, regolamentava le visite padre e figlio, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, determinava in € 250 l'assegno di mantenimento del minore da porsi a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e in € 150 mensili l' assegno di
4 mantenimento in favore della moglie, ponendo a carico del resistente il pagamento del canone di locazione della casa familiare, pari ad € 400 mensili.
6. Successivamente, all'udienza del 23.11.2022, il Giudice modificava parzialmente l'ordinanza presidenziale – nel frattempo reclamata e modificata dalla Corte d'Appello in punto contributo al mantenimento del figlio, aumentato a € 400 mensili - ponendo a carico del resistente il pagamento del canone di affitto della casa coniugale, pari a € 450 mensili (e non € 400, come inizialmente rappresentato dalla ricorrente), e riducendo a € 100 mensili il contributo al mantenimento della moglie onde mantenere inalterato l'importo da porsi complessivamente a carico del resistente in base all'ordinanza della Corte d'Appello.
7. All'udienza del 22.02.2023 veniva incaricato il Servizio Tutela Minori del Comune di
Porlezza di eseguire un'indagine psico sociale sul nucleo a causa dell'alta conflittualità tra le parti. Cont
8. A seguito delle indicazioni fornite dal citato si procedeva, con provvedimento del
13.09.2023, alla nomina dell'Avv. Milena Porro in qualità di curatrice speciale del minore
. Per_1
9. Espletata l'istruttoria anche orale ritenuta necessaria, anche alla luce della domanda di addebito svolta dalla ricorrente, le parti precisavano le conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 24.04.2024; tuttavia il Giudice, alla luce di quanto emerso nella relazione di aggiornamento dei servizi sociali competenti, rinviava il procedimento per consentire l'attivazione degli interventi proposti dagli operatori (progetto P.I.P.P.I.) e
Cont permettere al di esprimersi in ordine alle migliori modalità di affidamento/collocamento e regolamentazione degli incontri genitori-minore.
10. All'udienza del 19.12.2024, lette le note scritte delle parti e le relazioni di aggiornamento, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria (anche orale) espletata risultano elementi idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
5 Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
c) SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
Quanto alla domanda di addebito della separazione, la ricorrente l'ha formulata soltanto in sede di ricorso introduttivo, senza tuttavia reiterarla al momento della precisazione delle conclusioni né ha trattato l'argomento in sede di comparsa conclusionale. Tanto premesso, reputa il Collegio che la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente debba intendersi rinunciata, tenuto conto del comportamento processuale complessivo sopra descritto.
In ogni caso, la prospettazione della ricorrente al riguardo è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio, cosicché la domanda di addebito, anche qualora non dovesse intendersi rinunciata, deve essere respinta.
Come affermato da costante e copiosa giurisprudenza di legittimità “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Nel caso di specie rileva il Collegio che la ricorrente si è limitata ad affermare in modo del tutto generico che il marito avrebbe posto in essere degli episodi di violenza fisica nei suoi confronti, non avendo tuttavia in alcun modo dimostrato l'assunto; in particolar modo, dal verbale depositato il 28.02.2024 dai Carabinieri territorialmente competenti, relativo ad un intervento effettuato presso la casa coniugale (unico episodio oggetto di istanze probatorie), emerge che le parti apparivano tranquille al momento dell'accesso delle Forze dell'Ordine e
6 che la ricorrente aveva deciso, malgrado fosse stata opportunamente istruita al riguardo, di non presentare denuncia e di non voler ricevere cure mediche di cui peraltro non si palesava alcuna necessità.
d) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Quanto all'affidamento del figlio minore, ritiene il Collegio che possa essere disposto Cont l'affidamento condiviso, come richiesto concordemente dalle parti, dal curatore e dal , con collocamento presso la madre ai fini della residenza anagrafica, configurandosi peraltro la predetta modalità di affidamento quale regime ordinario previsto dal legislatore a garanzia della bi-genitorialità, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti, anche se allo stato permane una certa conflittualità tra i due genitori.
Per i medesimi motivi, quanto all'esercizio del diritto di visita paterno, considerata la necessità di garantire un'ampia e gratificante frequentazione tra padre e figlio, che si occupa quotidianamente di lui anche per favorire l'attività lavorativa materna, ritiene il Tribunale che il resistente possa vedere e tenere con sé il figlio minore tutte le sere, dalle 16:45 alle 22:00 e tutti i fine settimana dalle ore 19.00 del venerdì alla domenica sera ore 21.00/21.30; una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni tra il 24 e il 30 dicembre ovvero tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali avendo cura che il giorno di Pasqua sia trascorso dal minore ad anni alterni col padre o con la madre;
i ponti saranno suddivisi pariteticamente tra le parti entro il 30 ottobre di ogni anno e seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di conflitto in punto visite, la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari.
Ad ogni buon conto, date le criticità emerse e al fine di assicurare nel tempo il benessere e la stabilità del minore e la tenuta dell'evoluzione del progetto che la coppia genitoriale ha avviato anche dopo l'uscita dalla cornice processuale, deve essere dato espresso incarico ai Servizi
Sociali competenti di proseguire una stringente attività di supporto e di monitoraggio sull'evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di ausilio necessari in favore della prole e dei genitori, vigilando sulla prosecuzione del progetto P.I.P.P.I. e sulla continuazione della frequentazione della NPI per il minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali nuove situazioni di pregiudizio per il minore, come in dispositivo meglio precisato.
7 I genitori sono invitati a seguire le indicazioni che saranno loro fornite da parte dei competenti
Servizi Sociali, pena l'eventuale adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale.
e) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE E DELLA MOGLIE
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva la ricorrente ha chiesto che sia determinato in
€ 400 il contributo mensile da porsi a carico del marito a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie;
ha altresì domandato la determinazione in € 100 mensili dell'assegno di mantenimento in proprio favore, sempre da porsi a carico del marito e l'onere di quest'ultimo di provvedere al pagamento diretto del canone mensile di € 450 gravante sulla casa coniugale.
Orbene, quanto alla situazione economico-reddituale della ricorrente Parte_1
questa ha dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie con contratto a tempo determinato fino al 31.05.2025 per 26 ore settimanali;
nella comparsa conclusionale, depositata in data
17.02.2025, ha riferito che negli ultimi mesi è stata assunta con un contratto dall'8 gennaio
2025 al 31 gennaio 2025, dopodiché dal 5 febbraio 2025 è stata assunta dalla CP_4
per svolgere il medesimo lavoro di pulizia della piscina comunale, con un contratto da
[...]
20 ore settimanali ad € 7,47 orari fino al 06/03/2025, contratto poi prorogato fino al
31.05.2025 per 26 ore settimanali. La ricorrente percepisce altresì un assegno unico di € 94,60
(cfr. autodichiarazione). Dalla documentazione versata in atti la signora risulta aver Pt_1
percepito una busta paga di 666,22 a gennaio 2025 (cfr. busta paga di gennaio 2025). La stessa abita in un immobile gravato da un canone di locazione di € 450 al mese, attualmente posto a carico del resistente, e non risulta gravata da altri oneri (cfr. autodichiarazione). lavora come operaio con contratto a tempo indeterminato, con guadagno di CP_1
circa € 1750 al mese, oltre ad un assegno unico di € 98 mensili (cfr. autodichiarazione). Dalla documentazione depositata in atti emerge che questi ha percepito nel 2024 una busta paga media di € 1697 (cfr. media buste paga aprile-novembre 2024, giugno escluso). Dalle C.U. emerge un reddito mensile, calcolato al netto di dodici mensilità, di € 1807 nel 2023 (cfr. CU
2024), di € 1691,75 nel 2022 (CU 2023) e di € 1584,33 nel 2021 (cfr. CU 2022). Il signor risulta gravato dal canone di locazione della casa coniugale assegnata alla moglie, pari Per_1 ad € 450 mensili, mentre egli risiede presso i genitori;
il padre convivente percepisce € 1200 mensili a titolo di pensione (cfr. autodichiarazione).
Tanto premesso, sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come documentata, tenuto conto della capacità lavorativa dei coniugi, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età del minore e i tempi di permanenza del figlio presso
8 il padre- reputa il Collegio congruo porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla moglie un contributo mensile pari a € 300 a titolo di mantenimento indiretto del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Como.
A titolo di ulteriore contributo al mantenimento della prole, si ritiene opportuno che permanga a carico del padre l'onere di pagare il canone di locazione della casa coniugale, pari a € 450 mensili.
Inoltre, stante i prolungati tempi di permanenza del figlio con il padre, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole sia percepito da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
Quanto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento della moglie, si richiama in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(cfr.: Cass. n. 14840 del 27.06.2006), “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”
Sempre in sede di giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 13592 del 12.06.2006), è stato ritenuto che “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno
e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.”
9 Nel caso in esame, quanto meno fintantoché la ricorrente, che è giovane e ha integra la propria capacità lavorativa, non avrà reperito un'idonea e stabile attività lavorativa, si ritiene che debba essere confermato l'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria in suo favore e a carico del marito nella misura di € 100 mensili.
f) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura necessaria del presente giudizio e la soccombenza reciproca rispetto alle domande in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi nata Parte_1
in TURCHIA l'08/05/1995, e nato in [...] il [...], che hanno CP_1
celebrato matrimonio in Turchia in data 15/06/2012;
RIGETTA la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente;
AFFIDA il figlio (21.08.2015) in via condivisa ai genitori, con residenza presso la casa Per_1
coniugale con la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare il figlio nelle modalità meglio illustrate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
DISPONE che il Servizio Tutela Minori del Comune di Porlezza:
- verifichi la serenità e la costanza delle frequentazioni genitori-figlio, secondo il calendario disposto, autorizzandolo ad intervenire in caso di conflitto;
- avvii e prosegua tutti gli interventi di supporto socioeducativo, anche domiciliari, necessari o anche solo opportuni per il minore, per il tempo ritenuto necessario (assicurando in particolare la prosecuzione del progetto P.I.P.P.I. attualmente in essere e la regolare frequentazione di
Ogun presso la NPI territorialmente competente);
- avvii/prosegua tutti gli interventi, ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori;
- svolga un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente all'A.G. competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la prole;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 300, somma da versare entro il giorno 5 di
10 ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire da maggio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
DISPONE che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
PONE a carico di l'obbligo di pagare il canone di locazione della casa coniugale CP_1 nella misura di € 450 al mese;
PONE carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento, l'importo mensile di € 100 somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
INVITA entrambe le parti a collaborare con gli operatori dei servizi sociali competenti, pena la futura adozione di provvedimenti eventualmente limitativi della responsabilità genitoriale;
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi al STM competente tramite la Cancelleria
Così deciso in data 12.03.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
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