CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2773/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2773/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Andrea Auletta e Claudio
[...] C.F._2
Corengia, elettivamente domiciliato in Como, via Bianchi Giovini, 3 presso lo studio dei difensori
appellante contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
appellato contumace contro
(C.F. ) CP_2 C.F._4
appellato contumace pagina 1 di 35 (C.F. ), quale cessionaria del portafoglio Controparte_3 P.IVA_1
assicurativo di (C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. Mauro Fumagalli, elettivamente domiciliata in Como, via P.IVA_2
Morazzone, 19 presso lo studio del difensore appellata contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Italo Casagranda, elettivamente domiciliata CP_5 P.IVA_3
Milano, via Mazzini, 7 presso gli uffici dell'Avvocatura dell' CP_5 appellata avente ad oggetto: responsabilità da fatto illecito.
Conclusioni per uale legale rappresentante di Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di
Como, dott. Giorgio Previte, nell'ambito del giudizio R.G. n 2058/2019, pubblicata il 30.08.2023, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. , conducente Controparte_1
l'autovettura Fiat IL, tg. CF711KT, nella causazione del sinistro verificatosi il giorno 20.05.2016 nel
Comune di Albese con Cassano, condannare i convenuti, , e Controparte_1 CP_2 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. Controparte_4 Pt_3
, quale legale rappresentante del danneggiato , di tutti i danni, patrimoniali e non
[...] Parte_4 patrimoniali, da quest'ultimo subiti, ammontanti a complessivi €.3.642.656,14, già al netto degli indennizzi erogati dall' risultanti dai documenti in atti, come da seguente prospetto, o a quella CP_5
diversa o maggiore somma che dovesse risultare accertata, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria;
Danno non patrimoniale Danno biologico permanente al 100% (età: 26 anni al sinistro) (rif. tabelle Tribunale di Milano ed. 2021) 1.081.696,00 (721.131,00+360.565,00) Aumento personalizzato del 30% (ex art. 138, comma 3, codice assicurazioni private) 324.508,80 Aumento per violazione diritti costituzionalmente garantiti, 1/5 del danno biologico personalizzato 281.240,96 ITT (€.148,50 pro die)
409 giorni al 100% (rif. tabelle Tribunale di Milano ed. 2021) 60.736,50 A detrarre (dal solo danno biologico puro di €.721.131,00) il valore capitale -quale risultante dai documenti in atti, doc. 7 di parte della quota della rendita destinata a ristorare il solo danno biologico (c.d. danno CP_4 CP_5 pagina 2 di 35 differenziale) (721.131,00- 429.581,13=291.549,87) − 429.581,13 Totale danno non patrimoniale (A)
1.318.601,13 Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica Riduzione capacità lavorativa specifica 100% 808.922,80 A detrarre il valore capitale -quale risultante dai documenti in atti, doc. 7 di parte erogato dall' (per retribuzione e capacità lavorativa specifica) CP_4 CP_5
(c.d. danno differenziale) − 586.301,66 Totale danno patrimoniale (B) 222.621,14 Danni patrimoniali
Spese mediche sostenute (come da CTU) 20.177,87 Assistenza personale continuativa (almeno 1 persona h24) costo annuo €.50.000,00 x 30 anni (aspettativa di vita residua) 1.500.000,00 Sedute trattamenti riabilitativi futuri costo ciascuna seduta €.90,00 (come da documenti in atti) quattro sedute a settimana (v. CTU) 90,00 x 4 x 52 settimane x 30 anni (aspettativa di vita residua) 561.600,00 Totale danno patrimoniale (C) 2.081.777,87 Altri danni patrimoniali Costi sostenuti per installazione di piattaforma elevatrice Fatture Service Lift snc (doc. 16) Fattura ditta AN (doc. 17) 16.536,00
3.120,00 Totale danno patrimoniale (D) 19.656,00 Totale A+B+C+D (euro) 3.642.656,14 IN VIA
SUBORDINATA: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di Como, dott. Giorgio Previte, nell'ambito del giudizio R.G. n 2058/2019, pubblicata il 30.08.2023, accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale −in misura prevalente− del sig. , conducente Controparte_1
l'autovettura Fiat IL, tg. CF711KT, nella causazione del sinistro verificatosi il giorno 20.05.2016 nel
Comune di Albese con Cassano, condannare tutti i convenuti, , e Controparte_1 CP_2 [...]
in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. Controparte_4 Pt_3
, quale legale rappresentante del danneggiato , di tutti i danni, patrimoniali e non
[...] Parte_4 patrimoniali, da quest'ultimo subiti, in quella somma che risulterà sulla base dei conteggi di cui sopra e della misura dell'accertato concorso di colpa, ovvero quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: Si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado, di seguito ritrascritte: −
Ammettere la prova per testimoni sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che, ad oggi, il sig. Pt_4 usufruisce solo dei seguenti servizi erogati dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana: -
[...]
3 volte a settimana: intervento dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) per l'igiene della persona, per la durata di 45 minuti (ciascuno); - 3 volte a settimana: intervento della fisioterapista, per la durata di 45 minuti (ciascuno); - 1 volta a settimana: intervento dell'infermiera per il controllo dei parametri?” 2)
“Vero che al sig. non spettano prestazioni, quali aiuto domestico, preparazione dei pasti Parte_4
pagina 3 di 35 e disbrigo di pratiche burocratiche?” 3) “Vero che, come da convenzioni la famiglia, avendone diritto, dà in casa l'assistenza al figlio?” 4) “Vero che, per il restante tempo (rispetto agli accessi degli operatori dell'ASST di cui al punto 1) e per tutti i giorni residui (in cui non ci sono accessi da parte degli operatori dell'ASST), il sig. è assistito dal padre, che ha rinunciato a portare a Parte_4 termine il proprio ciclo lavorativo per dedicarsi totalmente alla cura del figlio?” 5) “Vero che il sig. necessita di una supervisione h24, ossia giorno e notte, in quanto può avere episodi di Parte_4 vomito, crisi disvegetative, problemi di respirazione e sudorazione elevata?” 6) “Vero che, per il mantenimento di una residua efficienza degli arti, il sig. ha necessità di sottoporsi a Parte_4 cicli di massofisioterapia (si mostra al teste il doc. 14) ?” 7) “Vero che la società Service Lift di
Tavernerio ha fornito ed installato presso l'abitazione del sig. una piattaforma Parte_4 elevatrice, che consente di poter trasferire in sicurezza il predetto da un livello all'altro dell'abitazione, quando ne ricorra la necessità ?” 8) “Vero che il prezzo pagato per la fornitura ed installazione della piattaforma, di cui al precedente capitolo n. 6), è stato di complessivi €.16.536,00 (si mostra al teste il doc. 16)?” 9) “Vero che la ditta individuale AN OR ha eseguito, presso l'abitazione del sig.
NÒ Andrea, le opere murarie necessarie per la collocazione della sopra citata piattaforma elevatrice, per un costo di complessivi €.3.120,00 (si mostra al teste il doc. 17) ?” Si indicano come testimoni: − sig.ra – via Verra n. 36 (sul capitolo n. 5); − titolare della società Tes_1 Tes_2
Service Lift s.n.c. di Tavernerio (CO) – via Chiassino n. 2/b (sui capitoli nn. 6 e 7); − sig. AN
OR, titolare dell'omonima ditta individuale, Erba (CO), via dei Faggi n. 4 (sul capitolo n. 6/8);
Dr.ssa res. A Erba Via Mauri, 6 (sul cap. 4); − Dr.ssa c/o Comune di Erba. Testimone_3 Tes_4
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA: qualora questo Tribunale avesse dubbi sul particolare della costrizione del collo con mancanza di afflusso di sangue al cervello e completa necrosi dello stesso dando origine al grave danno neurologico riportato, insistiamo per un supplemento di ctu precisante tale particolare tecnico.
Conclusioni per quale cessionaria del portafoglio assicurativo di Controparte_3
Controparte_4
In via preliminare: per le ragioni esposte e previa ogni declaratoria del caso, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale formulato nell'interesse di In via principale nel merito: CP_5 previe le declaratorie del caso, si chiede che l'adita Ecc.ma Corte voglia rigettare integralmente sia l'appello principale proposto da in qualità di legale rappresentante del figlio Parte_3 Pt_4
pagina 4 di 35 sia l'appello incidentale proposto da in quanto totalmente infondati in fatto e in diritto e, Pt_4 CP_5 conseguentemente, voglia confermare l'impugnata sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di Como
– Sezione II civile – nella persona del Giudice dottor Giorgio Previte. In ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per : CP_5
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, qui richiamate eccezioni, difese, istanze e conclusioni tutte del primo grado di giudizio, in riforma della impugnata decisione del Tribunale di Como, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva, prevalente o comunque concorsuale, nella misura ritenuta di giustizia, del signor nella determinazione del sinistro de quo, conseguentemente, Controparte_1 condannare gli appellati e Controparte_1 CP_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] dell' , in via solidale o alternativa, della somma complessiva di€ 1.454.695,95, ovvero della CP_5 minore somma che dovesse risultare di giustizia e degli interessi e rivalutazione dal giorno dell'infortunio al soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 946/2023, respingeva la domanda di risarcimento dei danni proposta da , in qualità di padre, amministratore di sostegno del Parte_3 figlio , reso totalmente incapace a seguito del sinistro occorso in data Parte_4
20.5.2016 verso le ore 18,30 nel territorio del Comune di Albese con Cassano. Deduceva parte attorea che il figlio, a bordo della motocicletta Kawasaki JA targata BP14848, percorrendo viale Lombardia nel predetto Comune, era stato investito dalla vettura Fiat
IL, targata CF711K, condotta da di proprietà di ed Controparte_1 CP_2 assicurata con Controparte_4
2. Il giudice di prime cure premetteva che entrambi i mezzi procedevano nello stesso senso di marcia (da Como verso Erba), l'autovettura in posizione più avanzata rispetto al motociclo.
In occasione della svolta a sinistra dell'auto per fare ingresso nel parcheggio di un esercizio commerciale (“Cremella”), si era verificato l'impatto tra l'auto e la moto sopraggiungente nello stesso senso di marcia, in prossimità della linea di mezzeria, in corrispondenza del pagina 5 di 35 punto in cui (provenendo da Como in direzione Erba) la doppia striscia continua lascia spazio prima ad un'interruzione e poi alla linea discontinua tratteggiata. Il punto di impatto era collocato su un rettilineo che iniziava circa 75-100 metri con un'aiuola centrale che divide la Strada Statale Briantea (SS342) in due carreggiate, con biforcazione con la Strada
Provinciale SP639, ex strada statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate (all'epoca del sinistro); superata l'intersezione, l'aiuola va via via restringendosi in direzione Erba, fino a trasformarsi in doppia striscia continua, il tutto come risulta dalla documentazione fotografica, incontestata, in atti. Come era anche non contestato che le condizioni meteorologiche e stradali al momento dell'impatto fossero rispettivamente di cielo sereno con visibilità buona e di traffico intenso, considerato l'orario di rientro dal lavoro.
Altrettanto dati non controversi erano: il limite di velocità presente sul tratto stradale e pari a 50Km orari, il divieto di sorpasso, le tracce di frenata in metri 5,10; l'urto risulta essersi verificato tra la fiancata laterale sinistra della vettura e la fiancata destra della moto, con i veicoli che si sono scontrati ad angolo inferiore a 90°. Altrettanto non controverso era il fatto che il conducente della vettura fosse risultato positivo al test dei cannabinoidi.
3. Il giudice di prime cure ha dato atto che il punto controverso era rimasto quello della velocità del motociclista, posto che, secondo parte attorea, procedeva entro Parte_4
i limiti di velocità previsti, laddove parte convenuta assumeva che il motociclista procedeva al doppio del limite di velocità, alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente del
Pubblico Ministero, ing. nel procedimento a carico di concluso con Per_1 CP_1
l'archiviazione dello stesso. Ancora, rilevava il giudice di prime cure che non era pacifico tra le parti il punto di impatto dei mezzi, impatto avvenuto, secondo parte attorea, nella parte iniziale della manovra a sinistra e secondo parte convenuta in fase già avanzata.
4. Così riassunte le emergenze istruttorie, il Tribunale di Como si è interrogato in ordine all'addebito di responsabilità delle due parti, alla luce, prioritariamente, della consulenza Per_ tecnica d'ufficio redatta dall'ing. . Risultava, dunque, che il motociclista viaggiasse ad una velocità superiore a 50 Km orari, avendo il C.T.U. riscontrato che la velocità del si collocava nella fascia tra 54 – 74 Km/h e di circa 45 – 65 Km/h persino al Pt_4 momento dell'impatto. In particolare, così osservava il giudice di prime cure: “quest'ultimo dato (l'impatto, n.d.r.), pure, risulta rilevante atteso che consente di inferire come tra il
pagina 6 di 35 momento a partire dal quale il centauro si sia reso conto del pericolo e quello di impatto non vi sia stata una riduzione significativa di velocità, come se il centauro non abbia visto se non all'ultimo la manovra di svolta dell'auto. Tale ricostruzione risulta avvalorata anche dalla lunghezza della frenata, attestata dai Carabinieri sul luogo del sinistro, di poco più di
5 metri, anche in questo caso minore rispetto all'id quod plerumque accidit. E il traffico, intenso, trattandosi di orario di punta sulla strada del ritorno a fine giornata lavorativa, pure contribuisce ad ipotizzare la mancata presa di contezza da parte di , se non in Pt_4 fase oramai irreversibile, della presenza di un'auto in svolta sulla propria linea retta.
L'alta velocità, seppur non altissima, per le ragioni rammostrate deve ritenersi essersi combinata con un comportamento quantomeno negligente e imprudente, essendosi con ragionevole probabilità verificata una cruciale disattenzione da parte del centauro: tanto più avuto riguardo alla circostanza che alla velocità indicata, su rettilineo di 65-100 m (vds relazione CC pag. 1 e ctu Ing. , su strada minuziosamente conosciuta, vi era ampia Per_1 possibilità di prevenire il pericolo, e diminuire la velocità, o quantomeno, una volta resosi il centauro conto dell'ostacolo, di frenare, mentre la frenata risulta avvenuta all'ultimo momento (relazione sub doc.2 dà atto, visibili anche dalla documentazione fotografica, di strisce di frenata di soltanto 5,2 metri). E ciò peraltro in un momento della giornata con traffico indicato come intenso, implicante pertanto necessità di maggiore prudenza, in un tratto stradale di discreta pericolosità connaturata allo stato dei luoghi –in uscita da un'importante intersezione tra Strada Statale SS342 e Strada Provinciale SP639, e in presenza, proprio nel punto di accadimento dell'incidente, di un'ulteriore doppia possibilità di svolta –a sinistra presso l'esercizio commerciale, a destra presso il distributore di benzina-, circostanze ben note a , residente nelle vicinanze (e che privano di rilievo Pt_4 il dato, prospettato dal ctu, dell'eventuale parziale oscuramento del segnale da parte della vegetazione, trattandosi di condizioni stradali ben note al motociclista)”. Per tali ragioni, la responsabilità in capo al motociclista doveva ritenersi certamente non solo sussistente, ma anche esclusiva. Né milita in senso opposto l'individuazione dell'esatto punto della carreggiata in cui si trovava il , (ossia se nelle immediatezze antecedenti l'impatto, se Pt_4 nella stessa corsia di percorrenza o con invasione della corsia opposta). Ove infatti “si fosse trovato oltre la linea di mezzeria, palmare sarebbe anche la violazione di cui all'art. 148
C.d.S.. Ma la violazione di cui al richiamato articolo non risulta esclusa nemmeno
pagina 7 di 35 nell'ipotesi, più plausibile avuto riguardo alle tracce di frenata, in cui il motociclista abbia tentato di effettuare il sorpasso rimanendo nella medesima corsia dell'autovettura, e dunque provenendo da tergo. In materia di sorpasso giova richiamare l'art. 148 Cod.
Strada, di cui i commi 2 e 3 costituiscono il nucleo fondamentale rispetto agli eventi di causa. Dispone il secondo comma: 'il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare'. Prosegue il terzo comma: 'il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio […]'. Ebbene affinché il sorpasso possa avvenire all'interno della stessa corsia
(circostanza obbligata nel caso di specie, attesa la presenza della doppia striscia continua CP_ fino al punto di svolta della deve pertanto esservi un' 'adeguata distanza laterale' tra
i due veicoli (moto e auto) e il veicolo che precede deve aver compiuto 'l'apposita segnalazione'. Nel caso di specie non vi è alcuna evidenza in atti –né la circostanza è stata oggetto di specifica capitolazione da parte attrice per prova testimoniale- tanto della presenza di un'adeguata distanza laterale, né della presenza di apposita segnalazione. E la circostanza è di per sé dirimente. Anzi risulta piuttosto come elemento più che indiziario – non emerso in istruttoria orale, non ammessa, ma, si ribadisce, non oggetto di contestazione da parte attorea nei propri atti introduttivi né, soprattutto, nella prima difesa (ex art. 183 Con co.VI n.1 cpc) successiva all'introduzione del profilo (ad opera di con comparsa di costituzione)- come fosse l'auto che precedeva ad essere ferma, con indicatore direzionale sinistro attivato e posta in posizione di svolta, sul lato sinistro della corsia prossima alla
pagina 8 di 35 linea di mezzeria. Orbene da tali circostanze, non tempestivamente contestate da parte attrice, risulta deducibile la totale assenza di spazio per effettuare una manovra di sorpasso, pur all'interno della propria corsia, da parte del centauro”. Ebbene, a fronte di tali emergenze, il giudice di prime cure evidenziava come fosse irrilevante la mancata assunzione di prova testimoniale del teste , le cui dichiarazioni risultavano dal Tes_5 rapporto dell'Autorità intervenuta e non erano state contrastate dalla difesa attorea.
Ebbene, il giudice di prime cure reputava infondate le censure di parte attorea secondo cui le dichiarazioni della teste sarebbero inattendibili perché in contrasto con le conclusioni del
C.T.U. e perché dal punto di osservazione della teste (punto in piena luce di giorno ) la stessa non avrebbe potuto verificare l'inserimento dell'indicatore di direzione da parte del conducente della vettura: tale affermazione, tuttavia, non risulta idonea a spiegare le ragioni per le quali non avrebbe potuto ben vedere quanto riferito ai Carabinieri. Inoltre, le dichiarazioni della teste sarebbero sconfessate dal CTU con riferimento a quanto affermato Per_ a pag. 38 dell'elaborato, passaggio nel quale, in realtà, l'Ing. compie ipotesi ricostruttive della velocità dei mezzi con esclusione delle dichiarazioni rilasciate dalla
VI e dunque non contraddicendo quanto riferito da quest'ultima (come peraltro dallo stesso ausiliare precisato in risposta alle osservazioni attoree, a pag. 51 dell'elaborato).
5. Né parte attrice aveva addotto elementi probatori volti a sconfessare la ricostruzione Cont compiuta dal teste con dichiarazione resa ai Carabinieri, (doc. 6 pag.1) e la Tes_5 medesima ricostruzione compiuta dai Carabinieri stessi (ibidem, pag. 2 e 3). Inoltre, il giudice di prime cure non condivideva la prospettazione attorea in punto prevalenza degli obblighi del conducente impegnato nella svolta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 154
C.d.S. : ed, invero, accantonato l'obbligo di azionare l'indicatore direzionale (su cui resta la testimonianza di ), l'onere di verifica della sicurezza della manovra, indicato Tes_5 da parte attrice come assoluto e prevalente in ogni condizione di esistenza di veicoli provenienti da tergo, ai quali spetterebbe sempre la precedenza “ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso” non è confortata neppure dalla giurisprudenza citata da parte attorea;
e ciò perché il principio massimato da Cass. civ. n. 13380/2012 stabilisce che: “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha, altresì, l'obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi prima di svoltare, che
pagina 9 di 35 non sopravvengano veicoli a tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso, con la precisazione che l'obbligo di ispezionare la strada
a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso, è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo”. Da tanto segue che l'obbligo di controllo da parte del veicolo che precede e che intende svoltare, che deve sussistere nella fase preparatoria alla manovra, si attenua significativamente nella fase di esecuzione della manovra stessa, in quanto in quel momento si concentra, inevitabilmente e necessariamente, sull'area del proprio campo visivo, pertanto di fronte a sé, dunque con riferimento alla corsia opposta ed all'area di destinazione della Per_ svolta. Tale conclusione trova conforto anche nelle considerazioni svolte dall'Ing.
(pag.18 della perizia) secondo cui “siccome nel compiere la manovra della Fiat vi sono diversi potenziali pericoli da controllare ed è impossibile verificarli tutti insieme, in regime di divieto di sorpasso, il controllo alle spalle deve essere effettuato per primo, seguito dalla verifica nella zona di destinazione e, da ultimo, della verifica dei tempi di avvicinamento dei veicoli che provengono dal senso opposto. Pertanto, in questa situazione, il controllo alle spalle doveva essere effettuato con un certo anticipo rispetto all'inizio della svolta”.
6. Inoltre, la probabilità di presa di contezza del sopraggiungere del motociclista doveva ritenersi notevolmente attenuata, da una parte dalla velocità, superiore ai limiti di legge, da parte della moto, pertanto non visibile diverso tempo prima dell'impatto ma, al più, 4-5 secondi prima, avuto riguardo alla velocità ed alla distanza dall'inizio del rettilineo (solo 70-
100 m prima), considerato che si percorrono in un secondo circa 20 m, alla velocità di 65-
70 km/h; dall'altra, dalla già richiamata presenza di traffico intenso, che ha certamente contribuito a nascondere la moto dietro alle macchine interposte, aderendosi all'ipotesi ricostruttiva che vede la moto all'interno della medesima corsia dell'auto.
7. Ad avviso del giudice di primo grado, irrilevante risulta la dedotta circostanza della mancata esatta individuazione della velocità della moto: la stessa è stata infatti individuata dal CTU in una forchetta che, seppur ampia, risulta anche nel suo dato di partenza più elevata del limite di velocità. Tali calcoli, peraltro, risultano sovrapponibili a quelli (63-70 km/h) della consulenza svolta dall'ausiliare della Procura nel procedimento penale, a firma Cont Ing. (vds. doc. 4 comparsa , che costituisce valido metro di paragone. Per_1
pagina 10 di 35 8. In conclusione, quindi, il giudice di prima istanza ha ritenuto la responsabilità esclusiva in capo al , con conseguente superamento anche della presunzione di concorrente Pt_4 responsabilità sancita dall'articolo 2054, comma 2°, c.c..
9. Pertanto, secondo lo standard probatorio valevole in materia civile, della preponderanza dell'evidenza (cd. “più probabile che non”, e prevalenza relativa della probabilità, ex Cass.
13872/2020), il Tribunale di Como ha ritenuto non probabile l'ipotesi che abbia CP_1 concorso nella causazione dell'evento. Né rispetto a tali conclusioni può venire in rilievo la circostanza della positività ai cannabinoidi, e pertanto della guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti, da parte di Tale circostanza è CP_1 risultata ininfluente alla luce della condotta imprudente e negligente di nell' Pt_4 esecuzione del sorpasso, nel non aver moderato la velocità e nel non essersi tempestivamente avveduto della manovra di svolta dell'auto che lo sopravanzava;
di contro,
che precedeva, si trovava nella propria corsia, fermo ed in procinto di compiere la CP_1 manovra di svolta a sinistra con indicatore direzionale sinistro acceso. Pertanto, dovendosi concludere per la correttezza della manovra compiuta, risulta irrilevante ai fini della responsabilità civile l'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti, nella misura in cui non hanno queste influito sul comportamento alla guida, quantomeno nel frangente, comportamento che è risultato conforme alle regole sulla circolazione stradale e uguale a quello che sarebbe stato compiuto dal conducente medio postosi alla guida del veicolo senza l'assunzione di stupefacenti.
10. Né può obiettivamente rinvenirsi una rilevanza causale imputabile a per il CP_1 comportamento successivo all'impatto tra i veicoli, impatto che ha visto la prosecuzione della traiettoria dell'auto, con annesso il motociclista incastrato nel finestrino anteriore sinistro della stessa, per circa una decina di metri, con attraversamento della corsia opposta fino alla posizione di quiete. E ciò perché le lesioni subite dal appaiono essere Pt_4 maturate in misura nettamente maggioritaria dall'impatto con l'auto, conclusione che trova riscontro nell'analisi condotta dal CTU (pag.37, laddove si rappresenta che le conseguenze del trascinamento e secondo impatto sono state minori di quelle generate dal primo urto tra i veicoli, anche tenuto conto della velocità della moto, scesa da circa 45 - 65 km/h a circa 10 -
15 km/h), e non risulta sconfessata dall'attore che non fornisce prova contraria, o quantomeno un principio di prova sugli esiti lesivi del trascinamento e dell'impatto con pagina 11 di 35 l'aiuola. Posto, dunque, che non risulta prova della riconducibilità causale delle lesioni
(pur gravissime) riportate da agli eventi successivi al primo urto, il Tribunale di Pt_4
Como ha osservato che, anche ove per ipotesi fosse provato tale nesso causale, la traiettoria dell'autovettura per dieci metri, anziché il suo mancato immediato arresto, deve comunque ritenersi conseguenza non esorbitante rispetto all'id quod plerumque accidit in simili condizioni, a seguito cioè di incidente serio con conseguenze gravissime;
e pertanto compatibile con lo stato di shock subito dal conducente dell'auto contestualmente all'urto subito, alla violenza dello stesso, comportante la penetrazione di un oggetto esterno nell'abitacolo dell'auto per giunta dalla parte del conducente.
11. Per tali ragioni, la domanda attorea è stata respinta, senza necessità di valutazione del profilo della quantificazione del danno, assorbito dal rigetto per completa responsabilità del sinistro accaduto a parte attrice. Stesse conclusioni il giudice ha raggiunto ovviamente quanto alla domanda di surroga svolta dall'ente mutualistico in relazione a tutte le somme erogate in favore di per le lesioni subite: ed, invero, esse sarebbero state oggetto di Pt_4 calcolo solo in ipotesi di riscontro di responsabilità concorrente, anche solo parziale e minoritaria, da parte di in difetto di essa, nulla deve la compagnia assicurativa CP_1 dell'auto Fiat IL a , e pertanto l' nulla può azionare in surroga. Pt_4 CP_5
12. Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello , nella qualità di Parte_3 legale rappresentante del figlio, insistendo per l'accoglimento delle domande già spiegate in prime cure.
13. L ha proposto appello incidentale, fondato sulla pretesa responsabilità, quanto meno CP_5 concorrente, della vettura Fiat IL, sviluppando le stesse considerazioni a supporto dell'appello principale.
14. in veste di cessionaria del portafoglio assicurativo danni di Controparte_3 [...]
ha chiesto la declaratoria di inammissibilità Controparte_7 dell'appello incidentale proposto da e il rigetto dell'appello principale. CP_5
15. Dopo l'udienza di prima comparizione ed alcuni rinvii d'ufficio per impedimento del relatore, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza dell'1.10.2023 e quindi trattenuta in decisione.
pagina 12 di 35 Motivi della decisione
16. In via preliminare, deve essere dichiarare la contumacia di e di CP_2 CP_1
essendo intervenuta la notifica dell'atto di citazione d'appello in data 4.10.2023 per
[...]
l'udienza cartolare del 14.2.2024.
17. Sempre in via preliminare, è necessario prendere in esame la questione dell'ammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'assicuratore sociale , volto a conseguire il CP_5 ristoro della somma complessiva di € 1.454.695,95 corrisposta al danneggiato, previo accertamento di esclusiva responsabilità di nella causazione del CP_1 CP_1 sinistro.
18. Sostiene che, essendo stata la sentenza del Tribunale di Como Controparte_3 pubblicata in data 30.08.23 e successivamente notificata a mezzo pec presso il procuratore costituito di in data 04.09.23 (come da doc. 4 della società assicuratrice , CP_5 CP_3 ne deriva che, al momento della proposizione dell'appello incidentale in data 8.1.24, il suo potere di proporre impugnazione era ormai scaduto per decorrenza dei termini di legge.
19. Orbene, ferme le date sopra indicate, la Corte condivide la posizione espressa dall' , CP_5 alla luce dei più recenti arresti di legittimità. Ed, invero, la sentenza Cass. civ. SU, n.
8486/2024 dava atto che già le SU con la decisione n. 24627/2007 avevano evidenziato che “sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che
l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidato aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente,
è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”. La sopra citata sentenza del 2024 prosegue, infatti, nei seguenti, condivisibili termini: “come è stato opportunamente messo in evidenza (e già ricordato) da un'autorevole dottrina, ammettendo l'impugnazione incidentale tardiva si evita, more solito, la 'corsa all'impugnazione precauzionale' da parte del coobbligato soccombente che sia
pagina 13 di 35 soddisfatto dal complessivo risultato del giudizio di primo grado, ma che tema l'appello di altro coobbligato, così conseguendosi – come già evidenziato - una indubbia, coerente ed apprezzabile finalità di economia processuale. Alla luce di tali considerazioni non si riscontrano, pertanto, idonee ragioni che inducano queste Sezioni unite ad un ripensamento, in risposta alla sollecitazione di cui al primo quesito, rispetto al principio statuito con la sentenza delle stesse Sezioni unite n. 24627/2007. Peraltro, in proposito, si ravvisa l'opportunità di richiamare le valutazioni svolte - su un piano generale ed ispirato dall'esigenza di tenuta (per quanto possibile) del sistema giurisprudenziale del giudice della nomofilachìa che deve favorire la 'stabilizzazione' dei principi giuridici che incidono soprattutto su questioni di rilevanza ed applicazione diffuse (come quelle in materia processuale) - da queste stesse Sezioni unite con l'ordinanza n. 23675 del 2014, ricordata anche dal P.G. nelle sue conclusioni. Con la citata decisione si è affermato che 'la salvaguardia dell'unità e della stabilità' dell'interpretazione giurisprudenziale (soprattutto di quella del giudice di legittimità e, in essa, di quella delle Sezioni unite) è ormai da considerare alla stregua di un criterio legale di interpretazione delle norme giuridiche. Non
l'unico certo e neppure quello su ogni altro prevalente, ma di sicuro un criterio di assoluto rilievo. Occorre dunque, per derogarvi, che vi siano fondate, rilevanti ed univoche ragioni
(che, in relazione alla questione qui esaminata, non si rinvengono). In particolare, quando si tratta di interpretazione delle norme processuali, è necessaria la ricorrenza di ragioni ancora più apprezzabili e di più ampia vastità, come insegna il 'travaglio' che ha caratterizzato negli ultimi anni l'evoluzione giurisprudenziale di queste Sezioni unite civili con riguardo all'overruling in materia di interpretazione di norme processuali, posto che, soprattutto in tale ambito, la 'conoscenza' delle regole (quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione) costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di 'giustizia' del processo medesimo (in senso conforme v., più recentemente, Cass., SU, n. 29862/2022 e Cass., Sez. L, n. 33012/2022)”.
Ne risulta, quindi, affermato il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale ed è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale. D'altra parte, la stessa lettera dell'art. 343 c.p.c. prevede la possibilità di un appello incidentale il cui interesse sorga pagina 14 di 35 dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, disponendo che esso, anziché con comparsa depositata venti giorni prima dell'udienza, debba e possa proporsi nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa. Inoltre, il medesimo art. 343 c.p.c. disciplina le forme e i termini per la proposizione dell'appello incidentale tanto tempestivo quanto tardivo.
20. Posta tale premessa, i motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a. errata valutazione degli elementi istruttori e conseguente errata imputazione del sinistro ad : primo motivo dell'appello principale;
Parte_4
b. errata interpretazione delle emergenze istruttorie in punto esclusione di responsabilità di secondo motivo dell'appello principale;
Controparte_1
c. errata applicazione dell'art. 2054, II comma c.c.: terzo motivo dell'appello principale.
21. I motivi posti alla base tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale debbono essere trattati congiuntamente, in quanto impingono tutti sul profilo della responsabilità nella causazione del sinistro in questione.
22. Con particolare riguardo al motivo sub a), incentrato sulla responsabilità del motociclista, la difesa di parte appellante censura il passaggio motivazionale con il quale il giudice di prime cure, richiamando gli esiti della C.T.U., assumeva che tra il momento in cui il motocilista si rese conto della presenza della vettura e quello dell'impatto non vi fu una significativa riduzione della velocità, come se, in sostanza, il motociclista avesse avvistato la vettura solo all'ultimo momento;
con tale rilievo sarebbe stato coerente il fatto, riscontrato dal C.T.U., che le tracce di frenata erano state solo di metri 5,20. Di qui la parte appellante deduce che erroneamente il giudice aveva addebitato al una Pt_4 disattenzione, ritenendo che, trattandosi del percorso casa – lavoro, ben doveva conoscere la strada. Afferma l'appellante che il percorso tra casa e lavoro non era solo quello in cui avvenne il sinistro ( ed infatti ve ne erano altri) e che una tale conoscenza non era ricavabile da alcun dato. In punto velocità, quindi, l'appellante sottolinea il carattere non preciso del valore della velocità, come, del resto, ammesso dallo stesso C.T.U. che, infatti, aveva affermato che al momento della collisione la velocità poteva essere compresa tra 45 e 65
Km/h; come neppure era precisa la velocità ante collisione che, secondo il C.T.U., era di
54 – 74Km/h. Osserva in sostanza l'appellante che dati così ampi sulla velocità non sorreggono in modo adeguato il ragionamento controfattuale secondo cui, laddove il Pt_4
pagina 15 di 35 avesse tenuto una velocità nei limiti del previsto, le conseguenze sarebbero state ben diverse e, soprattutto, tali parametri così ampi non consentono minimamente di sostenere la repentinità dell'urto.
23. Sempre in punto responsabilità esclusiva del motociclista, osserva l'appellante che l'individuazione del punto d'urto in prossimità della mezzeria ed all'interno della corsia di marcia percorsa da entrambi dimostra una condotta del del tutto corretta;
ciò Pt_4 anche perché la larghezza della corsia era tale da consentire la marcia affiancata di auto e moto.
24. Con particolare riguardo al punto sub b), e segnatamente quanto all'esclusione della responsabilità del conducente della Fiat IL, erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto provato che il avesse azionato l'indicatore di direzione per la svolta a CP_1 sinistra;
come erroneamente reputava non provato che lo stesso avesse visionato, mediante gli specchietti retrovisori, il sopraggiungere di veicoli da tergo, concludendo per un comportamento rispettoso del CDS. In particolare, rileva l'appellante, che il giudice ha dimenticato che il dovere di attenzione nell'eseguire la manovra di svolta debba permanere durante tutta la manovra e che non possa mai essere attenuato in ragione dell'obbligo, altrettanto esistente, di mantenere la visuale quanto allo spazio antistante. Ciò
è tanto più dirompente se si ha riguardo al punto d'urto, che dimostra che al momento dell'impatto il aveva appena iniziato la manovra;
quindi, con la doverosa attenzione CP_1 avrebbe dovuto rendersi conto del sopraggiungere del motociclista. Tra l'altro, ad avviso dell'impugnante, di non poco momento era anche il fatto che il conducente del veicolo era risultato positivo ai cannabinoidi e tanto certamente non poteva non avere influito sul di lui comportamento di guida, non solo nella fase iniziale dello scontro, ma anche in quella successiva: allorquando il non si era arrestato ed aveva proseguito la corsa, CP_1 trascinando il motociclista che era rimasto incastrato nel finestrino lato guida della vettura, con la testa.
25. Con particolare riguardo al motivo sub c), l'appellante osserva che, nel caso di scontro tra veicoli, qualora il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico dell'altra parte ai sensi dell'art. 2054, II comma, c.c.; ciò in quanto anche l'attribuzione di una colpa in concreto a carico di uno dei pagina 16 di 35 due protagonisti del sinistro non implica sic et simpliciter la prova liberatoria in favore dell'antagonista.
26. Argomentazioni similari sono state spese dalla difesa di , con riguardo alla dinamica CP_5 del sinistro e, dunque, alla responsabilità. L ha, tuttavia, rivendicato di avere diritto CP_5 all'integrale ristoro delle somme corrisposte al danneggiato, indipendentemente dalla ripartizione di responsabilità, in considerazione della natura di assicurazione sociale.
27. Opinione della Corte in ordine ai tre motivi a supporto dell'appello principale e dell'appello incidentale. E' necessario riportare le conclusioni della C.T.U. ing. Per_3
: “l'autovettura Fiat IL condotta dal SI. è stata urtata sul
[...] Controparte_1 fianco sinistro dalla parte anteriore e dal lato destro del motociclo Kawasaki JA condotto dal SI. . Pure il centauro ha colpito l'autovettura. In quel momento Parte_4
i due veicoli formavano un angolo d'urto molto minore di 90° come si può notare nella configurazione di Fig.16 a pag.15. La collisione si è concretizzata quando il Motociclo si trovava nella sua corsia vicinissimo alla riga di mezzeria, in prossimità del punto in cui questa da doppia continua diviene singola e tratteggiata;
l'autovettura era inclinata a sinistra in evidente manovra di svolta per uscire dalla carreggiata (Figg.17 e 18 a pag.16).
2) Gli elementi disponibili non permettono di calcolare la velocità dei veicoli all'urto con adeguata precisione: si può solo concludere che il Kawasaki viaggiava a circa 45 - 65 km/h
e l'autovettura probabilmente a meno di 10 km/h, oppure poco sopra. 3) Il motociclista ha frenato per evitare la collisione e la sua velocità ad inizio frenata era di circa 54 - 74 km/h, superiore al limite massimo di 50 km/h. Se ha reagito prontamente all'inizio della svolta della Fiat (cosa non determinabile), questa è iniziata circa 1 - 1,5 secondi prima dell'urto.
4) Non è possibile stabilire tecnicamente se l'autovettura si sia fermata prima di svoltare quindi ci si deve affidare alla dichiarazione della testimone che ha riferito la Fiat ferma e con l'indicatore di direzione azionato prima della manovra di svolta. 5) La grande differenza di velocità dei veicoli, la configurazione e posizione d'urto e lo spazio tra gli stessi nel momento in cui il motociclista ha percepito il pericolo permettono di concludere CP_ che sicuramente il SI. stava per sorpassare la quando la manovra è stata Pt_4
"interrotta" dalla svolta dell'autovettura. Il sorpasso non era consentito dalla segnaletica verticale. 6) Se il motociclista avesse avuto una velocità di 50 km/h nel momento in cui ha percepito il pericolo, reagendo e frenando avrebbe potuto fermarsi o meno, nel senso che
pagina 17 di 35 gli elementi disponibili lasciano aperte entrambe le possibilità. Nell'ipotesi in cui non avesse fatto in tempo a fermarsi, sicuramente avrebbe ridotto la severità della collisione, anche se questo non è garanzia di riduzione delle lesioni in quanto una persona che urta un veicolo e cade a terra in strada può comunque subire gravi sollecitazioni. 7) Per quanto riguarda il comportamento del conducente dell'autovettura, da segnalare che il motociclista durante la collisione si è incastrato nel finestrino della Fiat ed è stato 'trasportato' fino in posizione di quiete;
durante questo movimento l'autovettura ha colpito e sormontato
l'aiuola oltre il margine sinistro danneggiandosi e quindi anche il centauro ha subito sollecitazioni di una certa entità dovute a questo secondo impatto. Non è possibile stabilire il motivo di questo movimento della Fiat dopo l'urto tra i veicoli, si può solo calcolare che se il conducente avesse frenato immediatamente, si sarebbe fermato prima di raggiungere
l'aiuola. Da segnalare che le sollecitazioni del motociclista di questo secondo impatto sono state minori di quelle generate dal primo urto tra i veicoli. 8) I conducenti dei veicoli devono controllare alle loro spalle prima di iniziare una manovra di svolta, per verificare se vi sia un altro veicolo già in sorpasso, anche se questo non è consentito. Nel presente incidente non è possibile stabilire se il Kawasaki fosse già in sorpasso quando il conducente della Fiat avrebbe dovuto controllare alle sue spalle e non si può stabilire se abbia controllato e quando. Nell'ipotesi in cui il motociclo abbia superato altri veicoli prima della collisione è più probabile che il suo sorpasso fosse visibile nel momento in cui il SI. avrebbe dovuto controllare alle sue spalle, ma non si può escludere che abbia CP_1 iniziato il sorpasso dopo il controllo del conducente della Fiat che, in questa situazione, non doveva essere effettuato qualche istante dall'inizio della manovra, ma prima. 9) Per quanto riguarda la parte di quesito in cui viene richiesta l'entità delle rispettive responsabilità a carico dei due soggetti coinvolti nell'incidente, come già evidenziato in udienza, il sottoscritto non ha alcun riferimento ed alcuna competenza per rispondere”.
28. Queste essendo le emergenze istruttorie, la Corte, in via preliminare, richiama consolidate decisioni dei giudici di legittimità, tra cui Cass. civ. n. 33483/2024: “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida
pagina 18 di 35 corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista)”; ed, ancora, Cass. civ. n. 29927/2024 “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (v. anche Cass. civ. n. 7479/2020).
29. Trasfondendo tali condivisibili principi direttivi, la Corte osserva come già la motivazione della sentenza gravata dimostri ben più di un vulnus. Ed, invero, in primo luogo, laddove il giudice ha affermato che il CTU, in risposta alla richiesta del CTP di parte convenuta, non aveva potuto affermare con certezza l'assenza di una condotta imprudente dell'automobilista, aveva anche per ciò solo ammesso il non superamento della presunzione di cui all'art. 2054, II comma, c.c.. In secondo luogo, il maggior numero di indizi in ordine all'accadimento del sinistro non vale di per sé a superare la presunzione codicistica, proprio anche solo in ragione delle due dirimenti considerazioni espresse dal
C.T.U.. La prima, integrata dall'ampia forbice della possibile velocità del motociclista, elemento che non consente di affermare con ragionevole certezza che il si accorse Pt_4 dell'inizio della svolta dell'automobile solo all'ultimo minuto e, comunque, non in tempo utile per evitare la collisione ( cfr. conclusioni del C.T.U. a pag. 19 dell'elaborato). La seconda, data dalla specifica condotta del Ed, infatti, considerata proprio la CP_1 particolare cautela che incombe su chi intende svoltare a sinistra e, dunque, frazionando le azioni, come indicato dai giudici di legittimità, ne discende che la manovra di svolta a sinistra presuppone, in prima battuta, l'ispezione dello spazio retrostante;
dopo tale cautela,
l'automobilista può iniziare la manovra, avendo riguardo allo spazio antistante ed alla direzione prescelta. Nel caso in esame, lo stesso C.T.U. ammette che non era stato in grado di precisare se il conducente della vettura si fosse fermato prima di iniziare la manovra o avesse effettuato la stessa senza soluzioni di continuità. Anzi, nel secondo caso, dalle pagina 19 di 35 dichiarazioni testimoniali di rilasciate all'Autorità intervenuta – non contestate Tes_5 dalle parti - risulta che il guidatore del veicolo si era fermato, avendo azionato l'indicatore sinistro. Ebbene, se così era, l'ulteriore cautela rendeva necessario che, dopo la fermata e l'ispezione dello spazio antistante, il guidatore della vettura prima di riprendere la manovra di svolta, guardasse nuovamente lo spazio retrostante;
e ciò proprio perché, essendosi fermato, la situazione posteriore poteva essersi nel frattempo modificata con il sopraggiungere, appunto, di mezzi in sorpasso, considerata anche l'ora di punta del rientro dal lavoro. Le sopra esposte considerazioni evidenziano, quindi, la mancanza di completa chiarezza nella condotta di guida del e tale rilievo non può che trovare CP_1 inquadramento giuridico nella presunzione di cui al II comma dell'art. 2054 c.c..
Conclusivamente, ad avviso della Corte, il sinistro de quo va ascritto alla concorrente e paritetica condotta di guida di e di Pt_4 CP_1
30. Deve, ora, passarsi alla quantificazione dei danni subiti da e a tale riguardo Parte_4 pare utile una sintetica descrizione degli stessi sulla base delle risultanze della CTU medico – legale. Emerge dalla C.T.U. che il periziato, in buone condizioni generali di nutrizione e di idratazione, versa in stato vegetativo: non è responsivo, muove gli occhi in maniera indipendente dallo stimolo;
respira autonomamente in aria ambiente. Presenta tetraplegia spastica, con ipertono ai quattro arti, meno pronunciato all'arto superiore sinistro, con mani atteggiate ad artiglio e polso destro in flessione. Il non controlla il Pt_4 capo ed il tronco e il moncone della spalla destra è deformato per consolidazione viziata del focolaio fratturativo claveare. L'alimentazione avviene tramite PEG ed è presente una doppia incontinenza sfinterica. Dalla documentazione sanitaria esaminata e dalla visita risulta che , a seguito del sinistro del 20.05.2016, riportò un danno Parte_4 cerebrale ipossico-anossico, conseguente ad arresto cardio-circolatorio, la frattura scomposta del terzo medio-distale della clavicola destra, un ematoma a carico della regione pettorale ipsilaterale, nonché contusioni polmonari bilaterali. Il quadro lesivo risulta compatibile con la dinamica del sinistro ed i postumi di attuale riscontro, da considerarsi non emendabili in base alle attuali conoscenze scientifiche, comportano un danno biologico permanente nella misura del 100%, con perdita della capacità di svolgere qualsivoglia attività proficua. Per ogni attività della vita quotidiana è da ritenersi preclusa e Pt_4 persa la capacità relazionale. La gravissima compromissione neurologica comporta la pagina 20 di 35 necessità di assistenza personale continuativa di tipo generico, oltre a quella specialistica erogata gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale attraverso l'ADI (Assistenza
Domiciliare Integrata). Tenuto conto della menomazione di massimo grado, la durata dell'inabilità temporanea biologica può essere computata in giorni 409 (quattrocentonove) al 100%, corrispondenti ai periodi di ricovero nelle diverse strutture nosocomiali. Le spese medico-sanitarie sostenute e documentate in atti, dell'ammontare di € 20.177,87, risultano pertinenti e congrue. Relativamente alle spese future, saranno da prevedere tre - quattro sedute di trattamenti riabilitativi alla settimana, della durata di un'ora, per prevenire i danni secondari. In proposito, il CTU ha ritenuto opportuno rimarcare che, sulla scorta dei dati ricavabili dalla letteratura di merito per condizioni patologiche analoghe a quella della fattispecie in esame, l'aspettativa di vita del periziato è da ritenersi verosimilmente ridotta del 30% rispetto ad un soggetto sano della stessa età.
31. Passando, quindi, alla quantificazione, tenuto conto delle Tabelle milanesi nell'edizione del
2024, ne derivano i seguenti importi:
a. per il danno biologico temporaneo pari a 409 giorni l'importo giornaliero di € 115,00 porta al totale di € di € 47.035,00;
b. per il danno da sofferenza interiore causata dal grave stato di salute, riferita al periodo di invalidità temporanea totale, pare corretto assegnare un importo pari alla metà del sopradetto valore per la ITT, per un ammontare complessivo di € 23.517,50;
c. per il danno biologico, tenuto conto dell'età di anni 26 all'epoca del fatto, la somma complessiva di € 1.257.218,00 derivante dalla componente strettamente legata al bene salute, pari ad € 838.146,00 e dalla componente legata alla sofferenza soggettiva, pari ad € 419.073,00;
d. per la cd. personalizzazione, spettante in ragione sia della quantità delle menomazioni, sia della qualità delle stesse, che non consentono una qualsivoglia esplicazione minima della personalità in nessun ambito e rendono necessaria un'assistenza continuativa nel corso della giornata, pare adeguata la personalizzazione massima del 28% del danno al bene salute, pari, quindi, ad € 234.680,88;
e. per il danno patrimoniale costituito dalla perdita della capacità lavorativa, si deve tenere conto che il , di appena 26 anni all'epoca del sinistro, svolgeva la professione di Pt_4 giardiniere presso l'Azienda agricola s.n.c. Radaelli Elio. Si deve altresì tenere conto pagina 21 di 35 del reddito ricavato da tale attività e pari ad € 23.353,27, come da documento n. 3 prodotto dall' in prime cure e non contestato. Dallo stesso prospetto CP_5 CP_5 risulta che l'assicuratore sociale ha corrisposto, a tale titolo, la somma, già attualizzata, di € 586.301,66. Orbene, quanto alla necessaria liquidazione in ambito civilistico, osserva la Corte come la quantificazione di tale pregiudizio debba avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito in questione. Come insegna la Suprema Corte “il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano”». ( Cfr. Cass. civ., n. 10499/2017).
Quanto al coefficiente di capitalizzazione utilizzabile, da tempo la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n.
1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (Cass. civ. n. 18093/2020; Cass. civ. n. 20615/2015). La stessa Suprema Corte (pronuncia n. 20615/2015) ha chiarito che il giudice del merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti, potendo utilizzare i coefficienti approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano. A tale riguardo, occorre tenere conto delle prospettazioni della parte, per il rispetto del principio della domanda e, dunque, applicare il coefficiente ricavabile dal Decreto Ministero del Lavoro e delle pagina 22 di 35 Politiche Sociali del 22.11.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19.12.2016 –
Parte Prima. Quanto al reddito, è corretto prendere come base di riferimento l'importo di € 23.353,27 indicato dal documento di provenienza dell' , mentre non CP_5 si ritiene di poter aumentare lo stesso sino ad € 28.000,00 come richiesto dall'odierno appellante, in difetto di qualsivoglia indicazione, anche a livello indiziario, del possibile incremento reddituale. Per una liquidazione il più possibile aderente alla realtà fattuale, si richiama Cass. civ. n. 9048/2018 secondo cui “il danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno deve essere liquidato sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione, nonché attraverso il metodo della capitalizzazione e, cioè, moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione”. Recependo, quindi, i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
( come consolidati anche di recente, v. Cass. civ. n. 18243/2015), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite sopra citato, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito e successivamente incrementate anno per anno secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, è necessario, in prima battuta, calcolare il danno patrimoniale con rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro, 20.5.2016, alla data della decisione,
30.11.2024, per anni 8 e mesi 6; se ne ricava l'importo di € 197.604,57, derivante dalla moltiplicazione della retribuzione annua di € 23.353,27 per n. 8 anni e dalla somma di
€ 10.778,40 corrispondente alla retribuzione rapportata a n. 6 mesi ( in ragione di un a retribuzione mensile di € 1.796,40, considerata la tredicesima mensilità). Detto importo, rivalutato dal sinistro alla decisione, ammonta ad € 261.046,22 di cui € 40.508,94 per rivalutazione ed € 22.932,71 per interessi. In seconda battuta, deve moltiplicarsi il sopra detto reddito per il coefficiente di 26,7978, di cui alle sopra indicate tabelle,
pagina 23 di 35 corrispondente all'età di anni 34 (età di oggi dell'infortunato) e si ottiene l'importo di €
625.816,25. Ne consegue che il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa è pari ad € 886.862,48 ( dalla somma di € 261.046,22 e di € 625.816,25);
f. quanto al danno patrimoniale costituito dalle spese mediche, risulta dalla C.T.U. medico – legale, le stesse sono state quantificate in € 20.177,87;
g. quanto al danno da spese mediche future, le stesse sono state espressamente previste dal
C.T.U. dott. il quale ne ha valutato la quantificazione in termini Persona_4 temporali in n. 4 sedute di trattamenti riabilitativi alla settimana, della durata di un'ora al fine di prevenire i danni secondari. A tale riguardo il dott. ha anche sottolineato Per_4 che, in ragione delle condizioni patologiche del , l'aspettativa di vita “è da Pt_4 ritenersi verosimilmente ridotta del 30% rispetto ad un soggetto sano della stessa età”.
Ciò premesso, al fine della quantificazione in via equitativa possono essere tenute in considerazione le fatture prodotte sub doc. n. 14 di parte attorea in primo grado, dalle quali risulta il costo unitario delle sedute di massofisioterapia di € 90,00. Pertanto, considerata la necessità di fruire di detti trattamenti come spiegato dal CT.U. e considerato il costo di ogni seduta in € 90,00, ne consegue che per i prevedibili 30 anni va riconosciuto l'importo di € 518.400,00. In via equitativa, poi, l'anticipata percezione della somma ben può essere compensata con il mantenimento fisso del costo di ogni seduta: e ciò, infatti, avuto riguardo al tendenziale e mai sconfessato aumento dei costi dei trattamenti che, essendo escluso, va a compensare il vantaggio derivante dall'immediata riscossione della somma.
h. Quanto alle spese di adattamento dell'abitazione mediante l'installazione di piattaforma elevatrice, le stesse, non contestate e ampiamente compatibili con la situazione dell'infortunato, risultano documentate alle fatture n. 123 del 27.5.2019 e n. 171 del
5.7.2019 emesse dalla Service Lift ( doc. n. 16 di parte attorea), rispettivamente per €
4.960,80 e per € 11.575,20, per un totale di € 16.535,20.
i. Con riguardo alle spese di assistenza continuativa, ritenuta necessaria dal C.T.U. e oggettivamente comprensibile sulla base della gravissima condizione di vita del , Pt_4
è necessario ipotizzare la presenza di due badanti, al fine di organizzare i turni per riposo obbligatorio e per le previste festività. Tenuto, quindi, conto dei costi ad oggi, della contribuzione previdenziale e della tredicesima mensilità, è opportuno considerare pagina 24 di 35 l'importo mensile di € 1.500,00 comprensivo della contribuzione INPS, per un totale annuale pari ad € 18.000,00. Detto importo va moltiplicato per due, attesa la necessità di provvedere ai turni di sostituzione. Ne segue che l'importo in via equitativa di €
36.000,00 per 30 anni di vita porta alla somma di € 1.080.000,00. Anche in questo caso, come per le spese mediche future sub g), l'anticipata ricezione viene compensata con l'esclusione dell'aumento dei costi, con una valutazione prettamente equitativa.
32. Pertanto, è necessario, a questo punto, procedere al conteggio degli interessi secondo le modalità di cui a Cass. civ. SU n. 1712/1995, già richiamata sub n. 32.e. Di seguito si trovano le varie voci di danno nello stesso ordine di cui al punto n. 31, con esclusione delle voci relative al danno biologico, al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa ed al danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, in quanto si tratta di importi da cui debbono nel prosieguo essere sottratte le correlative somme corrisposte dall' , CP_5 previa omogeneizzazione alla data del versamento, data del 18.4.2019.
a. La somma di € 47.035,00, espressa già in moneta attuale e, dunque, non bisognosa di rivalutazione, con interessi legali, ammonta ad € 51.704,62.
b. La somma di € 23.517,50, espressa già in moneta attuale e, dunque, non bisognosa di rivalutazione, con interessi legali con interessi legali, ammonta ad € 25.852,30.
c. Per questo importo, allo stato non si procede a rivalutazione per quanto sopra detto con riguardo alla componente legata specificamente al danno biologico, mentre gli interessi legali vanno conteggiati quanto alla quota rappresentata dalla sofferenza soggettiva, pari ad € 419.073,00 che, pertanto, ammonta ad € 460.678,34. Non è necessario procedere alla rivalutazione, in quanto si tratta di somma già espressa in moneta attuale.
d. La somma di € 234.680,88, espressa già in moneta attuale e, dunque, non bisognosa di rivalutazione, con interessi legali, ammonta ad € 257.979,86.
e. Per questo importo, allo stato non si procede a rivalutazione per quanto sopra detto sub c.
f. Per questo importo, allo stato non si procede a rivalutazione per quanto sopra detto sub c.
g. Per tale importo non si procede alla rivalutazione nei termini di cui sopra, in quanto si tratta di somma per spese future e, quindi, attualizzata.
pagina 25 di 35 h. La somma di € 16.535,20, con rivalutazione ( trattandosi di somma in moneta dell'epoca) ed interessi, ammonta ad € 21.820,71 di cui € 1.895,79 per interessi ed €
3.389,72 per rivalutazione.
i. Per tale importo non si procede alla rivalutazione nei termini di cui sopra, in quanto si tratta di somma per spese future e, quindi, attualizzata.
33. A questo punto, è necessario esaminare il merito dell'appello incidentale proposto da
, non solo per la stima degli importi spettanti allo stesso assicuratore sociale, ma CP_5 anche per le dovute sottrazioni rispetto alle corrispondenti voci riconosciute in favore di
. A tale proposito, vanno premessi alcuni concetti di ordine generale, per Parte_4 poi trasfonderli nel caso di specie. Con riguardo all'azione proposta dall' ex artt. CP_5
1916 c.c. e 142 D. lgs. 209/2005, non può dubitarsi della configurabilità del diritto dell'assicuratore sociale a surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili civili e delle relative compagnie di assicurazione. A tal fine, assume specifico rilievo l'art. 142 D.lgs. n. 209/2005, ipotesi speciale della surrogazione “generale” di cui all'art. 1916
c.c., inerente il “diritto di surroga dell'assicuratore sociale”, che prevede testualmente, al comma I, che: “qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
34. In materia di surrogazione dell'assicuratore al danneggiato si è inoltre affermato che il principio fissato dall'art. 1916 c.c., in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali – ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità – i necessari adattamenti, con divergenze sul piano della disciplina, nel senso che l'azione può essere svolta nei soli confronti dell'assicuratore e non anche del terzo responsabile e prescinde dal pagamento dell'indennità (così divergendo dalla disciplina di cui all'art. 1916 c.c.) e che, ai sensi dell'art. 142, II comma, D. lgs. 209/2005, l'assicuratore del responsabile del danno, al quale sia giunta una richiesta di risarcimento dal danneggiato, ha l'onere (così divergendo dalla pagina 26 di 35 disciplina dell'art. 1916 c.c. che pone l'onere di comunicare l'intenzione di surrogarsi a carico dell'assicuratore-surrogante) di chiedere a quest'ultimo una dichiarazione attestante se lo stesso ha diritto a prestazioni erogate da enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
in caso di risposta affermativa, sussiste l'ulteriore onere di comunicare all'assicuratore sociale la sua facoltà di surrogarsi nelle spettanze creditorie dell'assistito, con l'ulteriore obbligo, sempre posto a carico dell'assicuratore del responsabile, di accantonare una somma “idonea” a soddisfare la successiva pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale;
trascorsi i quarantacinque giorni dall'effettuazione della comunicazione diretta all'assicuratore sociale senza che questi abbia dichiarato la volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, l'assicuratore della r.c.a. può pagare l'indennità nei confronti dell'assicurato con piena efficacia liberatoria (art. 142, comma III, cod. ass.).
Dalla disciplina in questione consegue che il mancato rispetto degli oneri previsti dall'art. 142 d.lgs. 209/2005 comporta l'inopponibilità all'assicuratore sociale dell'eventuale pagamento dell'indennità effettuato dall'assicuratore della r.c.a. a vantaggio dell'assicurato- danneggiato nel senso che l'assicuratore del responsabile non potrà opporre di aver effettuato il pagamento al danneggiato in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. civ., sez. III, n. 27869/2017).
35.
Considerato che
con l'esercizio del diritto di surroga si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso (preordinata ad evitare un duplice risarcimento del danneggiato od un arricchimento del responsabile civile) e che l'assicuratore sociale subentra nel medesimo diritto originariamente vantato dal danneggiato (sia sotto il profilo sostanziale che processuale: cfr. Cass. civ. n. 1508/2001), ne consegue che il convenuto, responsabile civile o relativa compagnia di assicurazione, può opporre tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato (cfr. in materia Cass. civ., SS.UU. n. 8620/2015; Cass. civ., n. 6797/2003); inoltre, l'importo per il cui rimborso ha azione l'assicuratore sociale non può mai eccedere quanto astrattamente spettante al medesimo danneggiato (v. Cass. civ. n. 10834/ 2007).
36. Infine, come rilevato da Cass. civ. n. 30293/23 “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie,
l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste CP_5 omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno
pagina 27 di 35 patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”.
37. Sul punto, la S.C. ha evidenziato che “b) se l' ha costituito in favore del danneggiato CP_5 una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di cui al d.m.22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, CP_5
Suppl. Ord.) (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; Cass. n. 25618 del 15/10/2018; n.5607 del
07/03/2017; n. 26913 del 23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro” (v. p. 14 ordinanza di rinvio)” . E, in conclusione, “in base ai sopra detti criteri, l'operazione di diffalco dell'indennizzo dovrà procedere cominciando dal distinguere la quota di indennizzo riferibile al danno patrimoniale da quella riferibile al danno biologico da invalidità permanente e quindi detraendo solo quest'ultima dalla sola voce del danno biologico come sopra calcolato nel giudizio civile per invalidità permanente. Nel compiere tale operazione si dovrà poi naturalmente tener conto del fatto che una prima quota di indennizzo risulta già corrisposta attraverso i ratei della rendita già maturati (i quali dunque dovranno essere sommati tra di loro e rivalutati alla data della decisione), mentre il valore della rendita non ancora erogata andrà capitalizzata alla data della decisione”.
pagina 28 di 35 38. Orbene, tra le voci di danno a cui l' è tenuta al pagamento in adempimento dei propri CP_5 obblighi istituzionali, si possono annoverare due tipi di pregiudizi: a) il danno biologico, che viene erogato sotto forma di capitale o di rendita a seconda dell'entità del danno stesso (ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 38/2000) e b) il danno patrimoniale che può rilevare sotto diversi aspetti, ovvero, in primo luogo, quale riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l'invalidità biologica sia superiore al 16% e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico ai sensi dell'Allegato n. 1 al d.m. 12.7.2000, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettera (b), del citato D. lgs. 38/2001); in secondo luogo, quale perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l' indennizza con il pagamento di CP_5 un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione ai sensi dell'art. 68, I comma, d.P.R.
30.6.1965 n. 1124) e, altresì, quali spese sanitarie (che l' è tenuto ad anticipare ai CP_8 sensi degli artt. 86 e ss. d.P.R. 1124/65, cit.).
39. Come recentemente chiarito dalla S.C. (v. Cass. civ. n. 3296/2018) la prima tipologia dei tre pregiudizi patrimoniali predetti (riduzione della capacità di guadagno) può essere indennizzata dall' anche quando la vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia CP_5 dimostrato di avere patito, in termini civilistici, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno;
l'incremento della rendita, infatti, viene erogato dall' senza alcun accertamento concreto circa l'esistenza di un danno CP_5 patrimoniale, che la legge – nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale – presume esistente juris et de jure quando l'invalidità permanente sia superiore al 16%. In sede di surroga, tuttavia, l'accoglimento della pretesa surrogatoria avanzata dall'assicuratore sociale per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale
"presunto" presuppone, pur sempre, l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile;
dunque, il diritto di surroga sussiste nei limiti di quanto spettante al danneggiato.
40. Diversamente, afferma la S.C. con la citata decisione, per le somme pagate dall' a CP_5 titolo di indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. 1124/65 (la seconda tipologia dei tre pregiudizi patrimoniali predetti) l'Istituto indennizza non già danni patrimoniali presunti, ma pregiudizi concreti e reali: ovvero, il lucro cessante da perdita della retribuzione. Se dunque
– spiega la Suprema Corte – la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata pagina 29 di 35 costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo, da parte dell' si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1916 c.c.; ne consegue che, CP_5 per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (art. 68 d.P.R. 1124/65), come anche per quelle di anticipazione di spese di cura (arti. 86 e ss. d.P.R. cit.), l' ha sempre diritto CP_5 di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e dunque di un fatto che costituisce danno civilisticamente rilevante.
41. Quanto al profilo degli interessi e della rivalutazione, poiché la surrogazione dell'assicuratore sociale prevista dall'art. 142 cod. ass. è un fenomeno, come detto, di successione nel diritto di credito vantato dalla vittima verso l'assicuratore del responsabile, ne consegue che anche il credito surrogatorio dell'assicuratore sociale ha natura di obbligazione di valore (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 5594/2015), avendo la medesima natura dell'originario credito, e pertanto all'assicuratore sociale spettano altresì, con decorrenza dalla data del pagamento, il danno da ritardato adempimento liquidato secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1712/1995, adottando, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, quello degli interessi legali.
42. Orbene, prima di procedere alle necessarie decurtazioni in rapporto alla quota di corresponsabilità accertata quanto al , come spiegato sub nn. 28 - 30, occorre Pt_4 rivalutare anche gli importi corrisposti ai vari titoli da parte dell'assicuratore sociale, per disporre di somme omogenee.
43. Ne consegue che la stessa procedura per le varie voci di danno come sub n. 32 viene utilizzata per gli importi versati da parte dell' . Pertanto, la somma di € 429.581,13 a CP_5 titolo di danno biologico, con rivalutazione ( essendo espressa, questa, in moneta dell'epoca) ed interessi, da aprile 2019 ammonta d € 547.623,13 di cui € 44.583,63 per interessi ed € 73.458,37 per rivalutazione.
44. La somma di € 586.301,66 a titolo di danno patrimoniale, con rivalutazione ed interessi, da aprile 2019 ammonta ad € 747.407,96 di cui € 60.848,72 per interessi ed € 100.257,58 per rivalutazione.
pagina 30 di 35 45. Le spese mediche come rimborsate da doc. n. 3 di parte ammontano ad € 33.903,19 CP_5 che, con rivalutazione ed interessi da aprile 2019, sono pari ad € 43.219,24 - di cui €
3.518,60 per interessi ed € 5.797,45 per rivalutazione.
46. Occorre, invece, aggiungere che non sono risarcibili le seguenti voci indicate dall'assicuratore sociale: € 160.644,08 per assegno personale continuativo;
€ 67.558,94 per assegno di incollocabilità; € 52.943,81 per assicurazione di famiglia. Si tratta, infatti, di voci che non trovano riscontro nelle categorie civilistiche del risarcimento del danno.
47. Pertanto, tenuto conto della quota di corresponsabilità di pari al 50% che Parte_4 si trasfonde nella posizione dell'assicuratore sociale in surroga, ne segue che all' CP_5 competono le seguenti somme:
a. € 273.811,57 - costituente il 50% della voce di danno biologico pari ad € 547.623,13;
b. € 373.703,98 - costituente il 50% della voce di danno patrimoniale di € 747.407,96;
c. € 8.398,53 pari al 50% del danno patrimoniale da invalidità temporanea assoluta di €
16.797,06;
d. € 21.609,62 pari al 50% della somma di € 43.219,24 per spese mediche.
48. Conseguentemente, all'assicuratore sociale spetta la complessiva somma di € 677.523,70
- oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
49. Occorre, ora, tornare alla posizione di e procedere nei seguenti termini. Per Parte_4 tutte le voci di danno in cui non è intervenuto l'assicuratore sociale spettano, previa rivalutazione ed interessi o solo interessi nei termini indicati sub n. 32, i sottoelencati importi, tenuto conto della quota di corresponsabilità dello stesso danneggiato:
a. a titolo di danno biologico temporaneo: € 25.852,31;
b. a titolo di danno morale in relazione al danno biologico temporaneo: € 12.926,15;
c. a titolo di personalizzazione del danno biologico: € 128.989,93;
d. a titolo di danno morale correlato al danno biologico € 230.339,17;
e. a titolo di spese mediche future € 259.200,00;
f. a titolo di danno patrimoniale per adattamento dell'abitazione € 10.910,36;
g. per danno patrimoniale da assistenza continuativa generica € 540.000,00.
50. Pertanto, ad , per tutte le voci di danno sopra indicate in cui non vi sono Parte_4 state corrispondenti poste da parte dell' e tenuto conto della quota di CP_5
pagina 31 di 35 corresponsabilità e della rivalutazione con interessi come specificato, compete la somma globale di € 1.208.217,92.
51. A questo punto occorre, invece, detrarre dalle voci di danno che trovano corrispondenza negli importi versati da parte dell , gli importi corrisposti dall'assicuratore sociale CP_5 nell'aprile 2019 e, ove residui una somma da liquidare, conteggiare gli interessi e la rivalutazione sulla minore somma residuata. A tale riguardo, la Corte precisa che la cd. personalizzazione del danno biologico fuoriesce dal calcolo della somma corrisposta dall' a titolo di danno biologico, in quanto si tratta di elaborazione giurisprudenziale CP_5 che non trova una corrispondenza nell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000; diversamente operando, si giungerebbe proprio ad avvantaggiare l'assicuratore sociale in rapporto alle ipotesi gravissime di compromissione del bene salute, che sono nella esclusiva titolarità del danneggiato, in difetto di previsione normativa ad hoc. Per tale ragione, la sopra detta voce di danno è stata determinata, con l'aggiunta degli interessi legali, in via autonoma, come da punto n. 49.c ( già dimezzata).
52. Debbono, quindi, ora detrarsi gli importi, omogenei alla data del 18.4.2019, corrisposti dall' e pertanto si hanno le seguenti somme: CP_5
a. per il danno biologico € 290.522,87 ( derivante dalla sottrazione dal totale di €
838.146,00 della somma corrisposta dall' come rivalutata, pari ad € CP_5
547.623,13);
b. per il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa € 139.454,52 ( derivante dalla sottrazione dal totale di € 886.862,48 della corrispondente somma come rivalutata corrisposta da , pari ad € 747.407,96); CP_5
c. per il danno patrimoniale da spese mediche nulla residua, avendo l' erogato un CP_5 importo superiore a quanto valutato come congruo in sede di C.T.U..
53. A questo punto, le sopra indicate somme vanno dimezzate, in ragione della corresponsabilità del danneggiato al 50%.
54. Pertanto, a titolo di danno biologico, si deve considerare che al danneggiato spetterebbe la somma di € 838.146,00, somma che, con l'aggiunta degli interessi legali dalla data del sinistro alla data del versamento del corrispondente importo da parte dell , è pari ad CP_5
€ 844.515,91 ( di cui € 6.369,91 a titolo di interessi). Ne segue che, alla data di versamento della somma da parte dell'assicuratore sociale, al era stata versato, in concreto, un Pt_4
pagina 32 di 35 importo superiore al dovuto ( importo che, rivalutato, era pari ad € 547.623,13, come da punto n. 43), in ragione della quota di corresponsabilità nella causazione del sinistro
(somma spettante all'aprile 2019, in ragione del concorso al 50%, pari ad € 422.257,95). Ne segue che nessun importo deve essere ulteriormente liquidato a titolo di danno biologico.
55. Per il danno patrimoniale, va considerato che il quantum integrale è pari ad € 886.842,48
(cfr. punto n. 31.e); che l'importo corrisposto dall'assicuratore sociale, come rivalutato, era pari ad € 747.407,96 ( cfr. punto n. 44). Va, infine, considerato che: ad Parte_4 spetterebbe la somma di € 443.431,24 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, tenuto conto del concorso al 50%; l ha corrisposto un importo CP_5 superiore, già in linea capitale, ed a fortiori con la dovuta rivalutazione della somma, al dovuto e, dunque, per tale ragione, al danneggiato non compete alcuna ulteriore liquidazione a tale titolo di danno.
56. Conclusivamente, ad deve essere riconosciuto l'importo globale di € Parte_4
1.208.217,92 – oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
57. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, in parziale accoglimento dell'appello proposto da in qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_3 Pt_4
ed in parziale riforma della sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di Como,
[...] deve essere accertata la concorrente responsabilità al 50% di e di Parte_4 [...]
quanto alla causazione del sinistro del 20.5.2016. Di conseguenza, Controparte_1 [...]
e debbono essere condannati in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 solido al pagamento della somma di € 1.208.217,92 – oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di in qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_3
. Parte_4
58. In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della CP_5 sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di Como, e Controparte_1 CP_2 debbono essere condannati in solido al pagamento, in favore Controparte_3 dell' , della somma di € 677.523,70 – oltre interessi legali dalla pubblicazione della CP_5 sentenza al saldo.
59. L'esito del gravame giustifica la condanna in solido di e Controparte_1 CP_2 alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio, Controparte_3
pagina 33 di 35 avuto riguardo alla differente entità del quantum liquidato in favore del danneggiato persona fisica e dell'assicuratore sociale e comprese le spese relative alle due consulenze tecniche d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2773/2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, previa declaratoria di contumacia di e Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da in qualità di Parte_3 amministratore di sostegno del figlio ed in parziale riforma della Parte_4 sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di Como, accerta la concorrente responsabilità al 50% di e di quanto alla Controparte_1 Parte_4 causazione del sinistro avvenuto in data 20.5.2016 nel Comune di Albese con
Cassano;
II. condanna in solido e al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 pagamento della somma di € 1.208.217,92 – oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore di in qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_3 Pt_4
;
[...]
III. in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' ed in parziale riforma della CP_5 sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di Como, condanna in solido CP_1
e al pagamento, in favore dell ,
[...] CP_2 Controparte_3 CP_5 della somma di € 677.523,70 – oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
IV. condanna in solido e alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rifusione, in favore di in qualità di amministratore di sostegno del Parte_3 figlio , delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado, in € Parte_4
37.951,00 - oltre al rimborso delle spese delle due consulenze tecniche;
quanto al secondo grado, in € 24.064,00 - oltre, per tutti e due i gradi, al rimborso forfetario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge.
V. condanna in solido e alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rifusione, in favore dell' , delle spese processuali che liquida, quanto al primo CP_5
pagina 34 di 35 grado, in € 29.193,00 - oltre al rimborso delle spese delle due consulenze tecniche;
quanto al secondo grado, in € 18.511,00 - oltre, per tutti e due i gradi, al rimborso forfetario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Milano, 13.11.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Silvia Brat Dott. Carlo Maddaloni
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2773/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Andrea Auletta e Claudio
[...] C.F._2
Corengia, elettivamente domiciliato in Como, via Bianchi Giovini, 3 presso lo studio dei difensori
appellante contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
appellato contumace contro
(C.F. ) CP_2 C.F._4
appellato contumace pagina 1 di 35 (C.F. ), quale cessionaria del portafoglio Controparte_3 P.IVA_1
assicurativo di (C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. Mauro Fumagalli, elettivamente domiciliata in Como, via P.IVA_2
Morazzone, 19 presso lo studio del difensore appellata contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Italo Casagranda, elettivamente domiciliata CP_5 P.IVA_3
Milano, via Mazzini, 7 presso gli uffici dell'Avvocatura dell' CP_5 appellata avente ad oggetto: responsabilità da fatto illecito.
Conclusioni per uale legale rappresentante di Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di
Como, dott. Giorgio Previte, nell'ambito del giudizio R.G. n 2058/2019, pubblicata il 30.08.2023, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. , conducente Controparte_1
l'autovettura Fiat IL, tg. CF711KT, nella causazione del sinistro verificatosi il giorno 20.05.2016 nel
Comune di Albese con Cassano, condannare i convenuti, , e Controparte_1 CP_2 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. Controparte_4 Pt_3
, quale legale rappresentante del danneggiato , di tutti i danni, patrimoniali e non
[...] Parte_4 patrimoniali, da quest'ultimo subiti, ammontanti a complessivi €.3.642.656,14, già al netto degli indennizzi erogati dall' risultanti dai documenti in atti, come da seguente prospetto, o a quella CP_5
diversa o maggiore somma che dovesse risultare accertata, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria;
Danno non patrimoniale Danno biologico permanente al 100% (età: 26 anni al sinistro) (rif. tabelle Tribunale di Milano ed. 2021) 1.081.696,00 (721.131,00+360.565,00) Aumento personalizzato del 30% (ex art. 138, comma 3, codice assicurazioni private) 324.508,80 Aumento per violazione diritti costituzionalmente garantiti, 1/5 del danno biologico personalizzato 281.240,96 ITT (€.148,50 pro die)
409 giorni al 100% (rif. tabelle Tribunale di Milano ed. 2021) 60.736,50 A detrarre (dal solo danno biologico puro di €.721.131,00) il valore capitale -quale risultante dai documenti in atti, doc. 7 di parte della quota della rendita destinata a ristorare il solo danno biologico (c.d. danno CP_4 CP_5 pagina 2 di 35 differenziale) (721.131,00- 429.581,13=291.549,87) − 429.581,13 Totale danno non patrimoniale (A)
1.318.601,13 Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica Riduzione capacità lavorativa specifica 100% 808.922,80 A detrarre il valore capitale -quale risultante dai documenti in atti, doc. 7 di parte erogato dall' (per retribuzione e capacità lavorativa specifica) CP_4 CP_5
(c.d. danno differenziale) − 586.301,66 Totale danno patrimoniale (B) 222.621,14 Danni patrimoniali
Spese mediche sostenute (come da CTU) 20.177,87 Assistenza personale continuativa (almeno 1 persona h24) costo annuo €.50.000,00 x 30 anni (aspettativa di vita residua) 1.500.000,00 Sedute trattamenti riabilitativi futuri costo ciascuna seduta €.90,00 (come da documenti in atti) quattro sedute a settimana (v. CTU) 90,00 x 4 x 52 settimane x 30 anni (aspettativa di vita residua) 561.600,00 Totale danno patrimoniale (C) 2.081.777,87 Altri danni patrimoniali Costi sostenuti per installazione di piattaforma elevatrice Fatture Service Lift snc (doc. 16) Fattura ditta AN (doc. 17) 16.536,00
3.120,00 Totale danno patrimoniale (D) 19.656,00 Totale A+B+C+D (euro) 3.642.656,14 IN VIA
SUBORDINATA: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di Como, dott. Giorgio Previte, nell'ambito del giudizio R.G. n 2058/2019, pubblicata il 30.08.2023, accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale −in misura prevalente− del sig. , conducente Controparte_1
l'autovettura Fiat IL, tg. CF711KT, nella causazione del sinistro verificatosi il giorno 20.05.2016 nel
Comune di Albese con Cassano, condannare tutti i convenuti, , e Controparte_1 CP_2 [...]
in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. Controparte_4 Pt_3
, quale legale rappresentante del danneggiato , di tutti i danni, patrimoniali e non
[...] Parte_4 patrimoniali, da quest'ultimo subiti, in quella somma che risulterà sulla base dei conteggi di cui sopra e della misura dell'accertato concorso di colpa, ovvero quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: Si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado, di seguito ritrascritte: −
Ammettere la prova per testimoni sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che, ad oggi, il sig. Pt_4 usufruisce solo dei seguenti servizi erogati dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana: -
[...]
3 volte a settimana: intervento dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) per l'igiene della persona, per la durata di 45 minuti (ciascuno); - 3 volte a settimana: intervento della fisioterapista, per la durata di 45 minuti (ciascuno); - 1 volta a settimana: intervento dell'infermiera per il controllo dei parametri?” 2)
“Vero che al sig. non spettano prestazioni, quali aiuto domestico, preparazione dei pasti Parte_4
pagina 3 di 35 e disbrigo di pratiche burocratiche?” 3) “Vero che, come da convenzioni la famiglia, avendone diritto, dà in casa l'assistenza al figlio?” 4) “Vero che, per il restante tempo (rispetto agli accessi degli operatori dell'ASST di cui al punto 1) e per tutti i giorni residui (in cui non ci sono accessi da parte degli operatori dell'ASST), il sig. è assistito dal padre, che ha rinunciato a portare a Parte_4 termine il proprio ciclo lavorativo per dedicarsi totalmente alla cura del figlio?” 5) “Vero che il sig. necessita di una supervisione h24, ossia giorno e notte, in quanto può avere episodi di Parte_4 vomito, crisi disvegetative, problemi di respirazione e sudorazione elevata?” 6) “Vero che, per il mantenimento di una residua efficienza degli arti, il sig. ha necessità di sottoporsi a Parte_4 cicli di massofisioterapia (si mostra al teste il doc. 14) ?” 7) “Vero che la società Service Lift di
Tavernerio ha fornito ed installato presso l'abitazione del sig. una piattaforma Parte_4 elevatrice, che consente di poter trasferire in sicurezza il predetto da un livello all'altro dell'abitazione, quando ne ricorra la necessità ?” 8) “Vero che il prezzo pagato per la fornitura ed installazione della piattaforma, di cui al precedente capitolo n. 6), è stato di complessivi €.16.536,00 (si mostra al teste il doc. 16)?” 9) “Vero che la ditta individuale AN OR ha eseguito, presso l'abitazione del sig.
NÒ Andrea, le opere murarie necessarie per la collocazione della sopra citata piattaforma elevatrice, per un costo di complessivi €.3.120,00 (si mostra al teste il doc. 17) ?” Si indicano come testimoni: − sig.ra – via Verra n. 36 (sul capitolo n. 5); − titolare della società Tes_1 Tes_2
Service Lift s.n.c. di Tavernerio (CO) – via Chiassino n. 2/b (sui capitoli nn. 6 e 7); − sig. AN
OR, titolare dell'omonima ditta individuale, Erba (CO), via dei Faggi n. 4 (sul capitolo n. 6/8);
Dr.ssa res. A Erba Via Mauri, 6 (sul cap. 4); − Dr.ssa c/o Comune di Erba. Testimone_3 Tes_4
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA: qualora questo Tribunale avesse dubbi sul particolare della costrizione del collo con mancanza di afflusso di sangue al cervello e completa necrosi dello stesso dando origine al grave danno neurologico riportato, insistiamo per un supplemento di ctu precisante tale particolare tecnico.
Conclusioni per quale cessionaria del portafoglio assicurativo di Controparte_3
Controparte_4
In via preliminare: per le ragioni esposte e previa ogni declaratoria del caso, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale formulato nell'interesse di In via principale nel merito: CP_5 previe le declaratorie del caso, si chiede che l'adita Ecc.ma Corte voglia rigettare integralmente sia l'appello principale proposto da in qualità di legale rappresentante del figlio Parte_3 Pt_4
pagina 4 di 35 sia l'appello incidentale proposto da in quanto totalmente infondati in fatto e in diritto e, Pt_4 CP_5 conseguentemente, voglia confermare l'impugnata sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di Como
– Sezione II civile – nella persona del Giudice dottor Giorgio Previte. In ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per : CP_5
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, qui richiamate eccezioni, difese, istanze e conclusioni tutte del primo grado di giudizio, in riforma della impugnata decisione del Tribunale di Como, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva, prevalente o comunque concorsuale, nella misura ritenuta di giustizia, del signor nella determinazione del sinistro de quo, conseguentemente, Controparte_1 condannare gli appellati e Controparte_1 CP_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] dell' , in via solidale o alternativa, della somma complessiva di€ 1.454.695,95, ovvero della CP_5 minore somma che dovesse risultare di giustizia e degli interessi e rivalutazione dal giorno dell'infortunio al soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 946/2023, respingeva la domanda di risarcimento dei danni proposta da , in qualità di padre, amministratore di sostegno del Parte_3 figlio , reso totalmente incapace a seguito del sinistro occorso in data Parte_4
20.5.2016 verso le ore 18,30 nel territorio del Comune di Albese con Cassano. Deduceva parte attorea che il figlio, a bordo della motocicletta Kawasaki JA targata BP14848, percorrendo viale Lombardia nel predetto Comune, era stato investito dalla vettura Fiat
IL, targata CF711K, condotta da di proprietà di ed Controparte_1 CP_2 assicurata con Controparte_4
2. Il giudice di prime cure premetteva che entrambi i mezzi procedevano nello stesso senso di marcia (da Como verso Erba), l'autovettura in posizione più avanzata rispetto al motociclo.
In occasione della svolta a sinistra dell'auto per fare ingresso nel parcheggio di un esercizio commerciale (“Cremella”), si era verificato l'impatto tra l'auto e la moto sopraggiungente nello stesso senso di marcia, in prossimità della linea di mezzeria, in corrispondenza del pagina 5 di 35 punto in cui (provenendo da Como in direzione Erba) la doppia striscia continua lascia spazio prima ad un'interruzione e poi alla linea discontinua tratteggiata. Il punto di impatto era collocato su un rettilineo che iniziava circa 75-100 metri con un'aiuola centrale che divide la Strada Statale Briantea (SS342) in due carreggiate, con biforcazione con la Strada
Provinciale SP639, ex strada statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate (all'epoca del sinistro); superata l'intersezione, l'aiuola va via via restringendosi in direzione Erba, fino a trasformarsi in doppia striscia continua, il tutto come risulta dalla documentazione fotografica, incontestata, in atti. Come era anche non contestato che le condizioni meteorologiche e stradali al momento dell'impatto fossero rispettivamente di cielo sereno con visibilità buona e di traffico intenso, considerato l'orario di rientro dal lavoro.
Altrettanto dati non controversi erano: il limite di velocità presente sul tratto stradale e pari a 50Km orari, il divieto di sorpasso, le tracce di frenata in metri 5,10; l'urto risulta essersi verificato tra la fiancata laterale sinistra della vettura e la fiancata destra della moto, con i veicoli che si sono scontrati ad angolo inferiore a 90°. Altrettanto non controverso era il fatto che il conducente della vettura fosse risultato positivo al test dei cannabinoidi.
3. Il giudice di prime cure ha dato atto che il punto controverso era rimasto quello della velocità del motociclista, posto che, secondo parte attorea, procedeva entro Parte_4
i limiti di velocità previsti, laddove parte convenuta assumeva che il motociclista procedeva al doppio del limite di velocità, alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente del
Pubblico Ministero, ing. nel procedimento a carico di concluso con Per_1 CP_1
l'archiviazione dello stesso. Ancora, rilevava il giudice di prime cure che non era pacifico tra le parti il punto di impatto dei mezzi, impatto avvenuto, secondo parte attorea, nella parte iniziale della manovra a sinistra e secondo parte convenuta in fase già avanzata.
4. Così riassunte le emergenze istruttorie, il Tribunale di Como si è interrogato in ordine all'addebito di responsabilità delle due parti, alla luce, prioritariamente, della consulenza Per_ tecnica d'ufficio redatta dall'ing. . Risultava, dunque, che il motociclista viaggiasse ad una velocità superiore a 50 Km orari, avendo il C.T.U. riscontrato che la velocità del si collocava nella fascia tra 54 – 74 Km/h e di circa 45 – 65 Km/h persino al Pt_4 momento dell'impatto. In particolare, così osservava il giudice di prime cure: “quest'ultimo dato (l'impatto, n.d.r.), pure, risulta rilevante atteso che consente di inferire come tra il
pagina 6 di 35 momento a partire dal quale il centauro si sia reso conto del pericolo e quello di impatto non vi sia stata una riduzione significativa di velocità, come se il centauro non abbia visto se non all'ultimo la manovra di svolta dell'auto. Tale ricostruzione risulta avvalorata anche dalla lunghezza della frenata, attestata dai Carabinieri sul luogo del sinistro, di poco più di
5 metri, anche in questo caso minore rispetto all'id quod plerumque accidit. E il traffico, intenso, trattandosi di orario di punta sulla strada del ritorno a fine giornata lavorativa, pure contribuisce ad ipotizzare la mancata presa di contezza da parte di , se non in Pt_4 fase oramai irreversibile, della presenza di un'auto in svolta sulla propria linea retta.
L'alta velocità, seppur non altissima, per le ragioni rammostrate deve ritenersi essersi combinata con un comportamento quantomeno negligente e imprudente, essendosi con ragionevole probabilità verificata una cruciale disattenzione da parte del centauro: tanto più avuto riguardo alla circostanza che alla velocità indicata, su rettilineo di 65-100 m (vds relazione CC pag. 1 e ctu Ing. , su strada minuziosamente conosciuta, vi era ampia Per_1 possibilità di prevenire il pericolo, e diminuire la velocità, o quantomeno, una volta resosi il centauro conto dell'ostacolo, di frenare, mentre la frenata risulta avvenuta all'ultimo momento (relazione sub doc.2 dà atto, visibili anche dalla documentazione fotografica, di strisce di frenata di soltanto 5,2 metri). E ciò peraltro in un momento della giornata con traffico indicato come intenso, implicante pertanto necessità di maggiore prudenza, in un tratto stradale di discreta pericolosità connaturata allo stato dei luoghi –in uscita da un'importante intersezione tra Strada Statale SS342 e Strada Provinciale SP639, e in presenza, proprio nel punto di accadimento dell'incidente, di un'ulteriore doppia possibilità di svolta –a sinistra presso l'esercizio commerciale, a destra presso il distributore di benzina-, circostanze ben note a , residente nelle vicinanze (e che privano di rilievo Pt_4 il dato, prospettato dal ctu, dell'eventuale parziale oscuramento del segnale da parte della vegetazione, trattandosi di condizioni stradali ben note al motociclista)”. Per tali ragioni, la responsabilità in capo al motociclista doveva ritenersi certamente non solo sussistente, ma anche esclusiva. Né milita in senso opposto l'individuazione dell'esatto punto della carreggiata in cui si trovava il , (ossia se nelle immediatezze antecedenti l'impatto, se Pt_4 nella stessa corsia di percorrenza o con invasione della corsia opposta). Ove infatti “si fosse trovato oltre la linea di mezzeria, palmare sarebbe anche la violazione di cui all'art. 148
C.d.S.. Ma la violazione di cui al richiamato articolo non risulta esclusa nemmeno
pagina 7 di 35 nell'ipotesi, più plausibile avuto riguardo alle tracce di frenata, in cui il motociclista abbia tentato di effettuare il sorpasso rimanendo nella medesima corsia dell'autovettura, e dunque provenendo da tergo. In materia di sorpasso giova richiamare l'art. 148 Cod.
Strada, di cui i commi 2 e 3 costituiscono il nucleo fondamentale rispetto agli eventi di causa. Dispone il secondo comma: 'il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare'. Prosegue il terzo comma: 'il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio […]'. Ebbene affinché il sorpasso possa avvenire all'interno della stessa corsia
(circostanza obbligata nel caso di specie, attesa la presenza della doppia striscia continua CP_ fino al punto di svolta della deve pertanto esservi un' 'adeguata distanza laterale' tra
i due veicoli (moto e auto) e il veicolo che precede deve aver compiuto 'l'apposita segnalazione'. Nel caso di specie non vi è alcuna evidenza in atti –né la circostanza è stata oggetto di specifica capitolazione da parte attrice per prova testimoniale- tanto della presenza di un'adeguata distanza laterale, né della presenza di apposita segnalazione. E la circostanza è di per sé dirimente. Anzi risulta piuttosto come elemento più che indiziario – non emerso in istruttoria orale, non ammessa, ma, si ribadisce, non oggetto di contestazione da parte attorea nei propri atti introduttivi né, soprattutto, nella prima difesa (ex art. 183 Con co.VI n.1 cpc) successiva all'introduzione del profilo (ad opera di con comparsa di costituzione)- come fosse l'auto che precedeva ad essere ferma, con indicatore direzionale sinistro attivato e posta in posizione di svolta, sul lato sinistro della corsia prossima alla
pagina 8 di 35 linea di mezzeria. Orbene da tali circostanze, non tempestivamente contestate da parte attrice, risulta deducibile la totale assenza di spazio per effettuare una manovra di sorpasso, pur all'interno della propria corsia, da parte del centauro”. Ebbene, a fronte di tali emergenze, il giudice di prime cure evidenziava come fosse irrilevante la mancata assunzione di prova testimoniale del teste , le cui dichiarazioni risultavano dal Tes_5 rapporto dell'Autorità intervenuta e non erano state contrastate dalla difesa attorea.
Ebbene, il giudice di prime cure reputava infondate le censure di parte attorea secondo cui le dichiarazioni della teste sarebbero inattendibili perché in contrasto con le conclusioni del
C.T.U. e perché dal punto di osservazione della teste (punto in piena luce di giorno ) la stessa non avrebbe potuto verificare l'inserimento dell'indicatore di direzione da parte del conducente della vettura: tale affermazione, tuttavia, non risulta idonea a spiegare le ragioni per le quali non avrebbe potuto ben vedere quanto riferito ai Carabinieri. Inoltre, le dichiarazioni della teste sarebbero sconfessate dal CTU con riferimento a quanto affermato Per_ a pag. 38 dell'elaborato, passaggio nel quale, in realtà, l'Ing. compie ipotesi ricostruttive della velocità dei mezzi con esclusione delle dichiarazioni rilasciate dalla
VI e dunque non contraddicendo quanto riferito da quest'ultima (come peraltro dallo stesso ausiliare precisato in risposta alle osservazioni attoree, a pag. 51 dell'elaborato).
5. Né parte attrice aveva addotto elementi probatori volti a sconfessare la ricostruzione Cont compiuta dal teste con dichiarazione resa ai Carabinieri, (doc. 6 pag.1) e la Tes_5 medesima ricostruzione compiuta dai Carabinieri stessi (ibidem, pag. 2 e 3). Inoltre, il giudice di prime cure non condivideva la prospettazione attorea in punto prevalenza degli obblighi del conducente impegnato nella svolta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 154
C.d.S. : ed, invero, accantonato l'obbligo di azionare l'indicatore direzionale (su cui resta la testimonianza di ), l'onere di verifica della sicurezza della manovra, indicato Tes_5 da parte attrice come assoluto e prevalente in ogni condizione di esistenza di veicoli provenienti da tergo, ai quali spetterebbe sempre la precedenza “ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso” non è confortata neppure dalla giurisprudenza citata da parte attorea;
e ciò perché il principio massimato da Cass. civ. n. 13380/2012 stabilisce che: “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha, altresì, l'obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi prima di svoltare, che
pagina 9 di 35 non sopravvengano veicoli a tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso, con la precisazione che l'obbligo di ispezionare la strada
a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso, è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo”. Da tanto segue che l'obbligo di controllo da parte del veicolo che precede e che intende svoltare, che deve sussistere nella fase preparatoria alla manovra, si attenua significativamente nella fase di esecuzione della manovra stessa, in quanto in quel momento si concentra, inevitabilmente e necessariamente, sull'area del proprio campo visivo, pertanto di fronte a sé, dunque con riferimento alla corsia opposta ed all'area di destinazione della Per_ svolta. Tale conclusione trova conforto anche nelle considerazioni svolte dall'Ing.
(pag.18 della perizia) secondo cui “siccome nel compiere la manovra della Fiat vi sono diversi potenziali pericoli da controllare ed è impossibile verificarli tutti insieme, in regime di divieto di sorpasso, il controllo alle spalle deve essere effettuato per primo, seguito dalla verifica nella zona di destinazione e, da ultimo, della verifica dei tempi di avvicinamento dei veicoli che provengono dal senso opposto. Pertanto, in questa situazione, il controllo alle spalle doveva essere effettuato con un certo anticipo rispetto all'inizio della svolta”.
6. Inoltre, la probabilità di presa di contezza del sopraggiungere del motociclista doveva ritenersi notevolmente attenuata, da una parte dalla velocità, superiore ai limiti di legge, da parte della moto, pertanto non visibile diverso tempo prima dell'impatto ma, al più, 4-5 secondi prima, avuto riguardo alla velocità ed alla distanza dall'inizio del rettilineo (solo 70-
100 m prima), considerato che si percorrono in un secondo circa 20 m, alla velocità di 65-
70 km/h; dall'altra, dalla già richiamata presenza di traffico intenso, che ha certamente contribuito a nascondere la moto dietro alle macchine interposte, aderendosi all'ipotesi ricostruttiva che vede la moto all'interno della medesima corsia dell'auto.
7. Ad avviso del giudice di primo grado, irrilevante risulta la dedotta circostanza della mancata esatta individuazione della velocità della moto: la stessa è stata infatti individuata dal CTU in una forchetta che, seppur ampia, risulta anche nel suo dato di partenza più elevata del limite di velocità. Tali calcoli, peraltro, risultano sovrapponibili a quelli (63-70 km/h) della consulenza svolta dall'ausiliare della Procura nel procedimento penale, a firma Cont Ing. (vds. doc. 4 comparsa , che costituisce valido metro di paragone. Per_1
pagina 10 di 35 8. In conclusione, quindi, il giudice di prima istanza ha ritenuto la responsabilità esclusiva in capo al , con conseguente superamento anche della presunzione di concorrente Pt_4 responsabilità sancita dall'articolo 2054, comma 2°, c.c..
9. Pertanto, secondo lo standard probatorio valevole in materia civile, della preponderanza dell'evidenza (cd. “più probabile che non”, e prevalenza relativa della probabilità, ex Cass.
13872/2020), il Tribunale di Como ha ritenuto non probabile l'ipotesi che abbia CP_1 concorso nella causazione dell'evento. Né rispetto a tali conclusioni può venire in rilievo la circostanza della positività ai cannabinoidi, e pertanto della guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti, da parte di Tale circostanza è CP_1 risultata ininfluente alla luce della condotta imprudente e negligente di nell' Pt_4 esecuzione del sorpasso, nel non aver moderato la velocità e nel non essersi tempestivamente avveduto della manovra di svolta dell'auto che lo sopravanzava;
di contro,
che precedeva, si trovava nella propria corsia, fermo ed in procinto di compiere la CP_1 manovra di svolta a sinistra con indicatore direzionale sinistro acceso. Pertanto, dovendosi concludere per la correttezza della manovra compiuta, risulta irrilevante ai fini della responsabilità civile l'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti, nella misura in cui non hanno queste influito sul comportamento alla guida, quantomeno nel frangente, comportamento che è risultato conforme alle regole sulla circolazione stradale e uguale a quello che sarebbe stato compiuto dal conducente medio postosi alla guida del veicolo senza l'assunzione di stupefacenti.
10. Né può obiettivamente rinvenirsi una rilevanza causale imputabile a per il CP_1 comportamento successivo all'impatto tra i veicoli, impatto che ha visto la prosecuzione della traiettoria dell'auto, con annesso il motociclista incastrato nel finestrino anteriore sinistro della stessa, per circa una decina di metri, con attraversamento della corsia opposta fino alla posizione di quiete. E ciò perché le lesioni subite dal appaiono essere Pt_4 maturate in misura nettamente maggioritaria dall'impatto con l'auto, conclusione che trova riscontro nell'analisi condotta dal CTU (pag.37, laddove si rappresenta che le conseguenze del trascinamento e secondo impatto sono state minori di quelle generate dal primo urto tra i veicoli, anche tenuto conto della velocità della moto, scesa da circa 45 - 65 km/h a circa 10 -
15 km/h), e non risulta sconfessata dall'attore che non fornisce prova contraria, o quantomeno un principio di prova sugli esiti lesivi del trascinamento e dell'impatto con pagina 11 di 35 l'aiuola. Posto, dunque, che non risulta prova della riconducibilità causale delle lesioni
(pur gravissime) riportate da agli eventi successivi al primo urto, il Tribunale di Pt_4
Como ha osservato che, anche ove per ipotesi fosse provato tale nesso causale, la traiettoria dell'autovettura per dieci metri, anziché il suo mancato immediato arresto, deve comunque ritenersi conseguenza non esorbitante rispetto all'id quod plerumque accidit in simili condizioni, a seguito cioè di incidente serio con conseguenze gravissime;
e pertanto compatibile con lo stato di shock subito dal conducente dell'auto contestualmente all'urto subito, alla violenza dello stesso, comportante la penetrazione di un oggetto esterno nell'abitacolo dell'auto per giunta dalla parte del conducente.
11. Per tali ragioni, la domanda attorea è stata respinta, senza necessità di valutazione del profilo della quantificazione del danno, assorbito dal rigetto per completa responsabilità del sinistro accaduto a parte attrice. Stesse conclusioni il giudice ha raggiunto ovviamente quanto alla domanda di surroga svolta dall'ente mutualistico in relazione a tutte le somme erogate in favore di per le lesioni subite: ed, invero, esse sarebbero state oggetto di Pt_4 calcolo solo in ipotesi di riscontro di responsabilità concorrente, anche solo parziale e minoritaria, da parte di in difetto di essa, nulla deve la compagnia assicurativa CP_1 dell'auto Fiat IL a , e pertanto l' nulla può azionare in surroga. Pt_4 CP_5
12. Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello , nella qualità di Parte_3 legale rappresentante del figlio, insistendo per l'accoglimento delle domande già spiegate in prime cure.
13. L ha proposto appello incidentale, fondato sulla pretesa responsabilità, quanto meno CP_5 concorrente, della vettura Fiat IL, sviluppando le stesse considerazioni a supporto dell'appello principale.
14. in veste di cessionaria del portafoglio assicurativo danni di Controparte_3 [...]
ha chiesto la declaratoria di inammissibilità Controparte_7 dell'appello incidentale proposto da e il rigetto dell'appello principale. CP_5
15. Dopo l'udienza di prima comparizione ed alcuni rinvii d'ufficio per impedimento del relatore, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza dell'1.10.2023 e quindi trattenuta in decisione.
pagina 12 di 35 Motivi della decisione
16. In via preliminare, deve essere dichiarare la contumacia di e di CP_2 CP_1
essendo intervenuta la notifica dell'atto di citazione d'appello in data 4.10.2023 per
[...]
l'udienza cartolare del 14.2.2024.
17. Sempre in via preliminare, è necessario prendere in esame la questione dell'ammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'assicuratore sociale , volto a conseguire il CP_5 ristoro della somma complessiva di € 1.454.695,95 corrisposta al danneggiato, previo accertamento di esclusiva responsabilità di nella causazione del CP_1 CP_1 sinistro.
18. Sostiene che, essendo stata la sentenza del Tribunale di Como Controparte_3 pubblicata in data 30.08.23 e successivamente notificata a mezzo pec presso il procuratore costituito di in data 04.09.23 (come da doc. 4 della società assicuratrice , CP_5 CP_3 ne deriva che, al momento della proposizione dell'appello incidentale in data 8.1.24, il suo potere di proporre impugnazione era ormai scaduto per decorrenza dei termini di legge.
19. Orbene, ferme le date sopra indicate, la Corte condivide la posizione espressa dall' , CP_5 alla luce dei più recenti arresti di legittimità. Ed, invero, la sentenza Cass. civ. SU, n.
8486/2024 dava atto che già le SU con la decisione n. 24627/2007 avevano evidenziato che “sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che
l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidato aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente,
è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”. La sopra citata sentenza del 2024 prosegue, infatti, nei seguenti, condivisibili termini: “come è stato opportunamente messo in evidenza (e già ricordato) da un'autorevole dottrina, ammettendo l'impugnazione incidentale tardiva si evita, more solito, la 'corsa all'impugnazione precauzionale' da parte del coobbligato soccombente che sia
pagina 13 di 35 soddisfatto dal complessivo risultato del giudizio di primo grado, ma che tema l'appello di altro coobbligato, così conseguendosi – come già evidenziato - una indubbia, coerente ed apprezzabile finalità di economia processuale. Alla luce di tali considerazioni non si riscontrano, pertanto, idonee ragioni che inducano queste Sezioni unite ad un ripensamento, in risposta alla sollecitazione di cui al primo quesito, rispetto al principio statuito con la sentenza delle stesse Sezioni unite n. 24627/2007. Peraltro, in proposito, si ravvisa l'opportunità di richiamare le valutazioni svolte - su un piano generale ed ispirato dall'esigenza di tenuta (per quanto possibile) del sistema giurisprudenziale del giudice della nomofilachìa che deve favorire la 'stabilizzazione' dei principi giuridici che incidono soprattutto su questioni di rilevanza ed applicazione diffuse (come quelle in materia processuale) - da queste stesse Sezioni unite con l'ordinanza n. 23675 del 2014, ricordata anche dal P.G. nelle sue conclusioni. Con la citata decisione si è affermato che 'la salvaguardia dell'unità e della stabilità' dell'interpretazione giurisprudenziale (soprattutto di quella del giudice di legittimità e, in essa, di quella delle Sezioni unite) è ormai da considerare alla stregua di un criterio legale di interpretazione delle norme giuridiche. Non
l'unico certo e neppure quello su ogni altro prevalente, ma di sicuro un criterio di assoluto rilievo. Occorre dunque, per derogarvi, che vi siano fondate, rilevanti ed univoche ragioni
(che, in relazione alla questione qui esaminata, non si rinvengono). In particolare, quando si tratta di interpretazione delle norme processuali, è necessaria la ricorrenza di ragioni ancora più apprezzabili e di più ampia vastità, come insegna il 'travaglio' che ha caratterizzato negli ultimi anni l'evoluzione giurisprudenziale di queste Sezioni unite civili con riguardo all'overruling in materia di interpretazione di norme processuali, posto che, soprattutto in tale ambito, la 'conoscenza' delle regole (quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione) costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di 'giustizia' del processo medesimo (in senso conforme v., più recentemente, Cass., SU, n. 29862/2022 e Cass., Sez. L, n. 33012/2022)”.
Ne risulta, quindi, affermato il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale ed è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale. D'altra parte, la stessa lettera dell'art. 343 c.p.c. prevede la possibilità di un appello incidentale il cui interesse sorga pagina 14 di 35 dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, disponendo che esso, anziché con comparsa depositata venti giorni prima dell'udienza, debba e possa proporsi nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa. Inoltre, il medesimo art. 343 c.p.c. disciplina le forme e i termini per la proposizione dell'appello incidentale tanto tempestivo quanto tardivo.
20. Posta tale premessa, i motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a. errata valutazione degli elementi istruttori e conseguente errata imputazione del sinistro ad : primo motivo dell'appello principale;
Parte_4
b. errata interpretazione delle emergenze istruttorie in punto esclusione di responsabilità di secondo motivo dell'appello principale;
Controparte_1
c. errata applicazione dell'art. 2054, II comma c.c.: terzo motivo dell'appello principale.
21. I motivi posti alla base tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale debbono essere trattati congiuntamente, in quanto impingono tutti sul profilo della responsabilità nella causazione del sinistro in questione.
22. Con particolare riguardo al motivo sub a), incentrato sulla responsabilità del motociclista, la difesa di parte appellante censura il passaggio motivazionale con il quale il giudice di prime cure, richiamando gli esiti della C.T.U., assumeva che tra il momento in cui il motocilista si rese conto della presenza della vettura e quello dell'impatto non vi fu una significativa riduzione della velocità, come se, in sostanza, il motociclista avesse avvistato la vettura solo all'ultimo momento;
con tale rilievo sarebbe stato coerente il fatto, riscontrato dal C.T.U., che le tracce di frenata erano state solo di metri 5,20. Di qui la parte appellante deduce che erroneamente il giudice aveva addebitato al una Pt_4 disattenzione, ritenendo che, trattandosi del percorso casa – lavoro, ben doveva conoscere la strada. Afferma l'appellante che il percorso tra casa e lavoro non era solo quello in cui avvenne il sinistro ( ed infatti ve ne erano altri) e che una tale conoscenza non era ricavabile da alcun dato. In punto velocità, quindi, l'appellante sottolinea il carattere non preciso del valore della velocità, come, del resto, ammesso dallo stesso C.T.U. che, infatti, aveva affermato che al momento della collisione la velocità poteva essere compresa tra 45 e 65
Km/h; come neppure era precisa la velocità ante collisione che, secondo il C.T.U., era di
54 – 74Km/h. Osserva in sostanza l'appellante che dati così ampi sulla velocità non sorreggono in modo adeguato il ragionamento controfattuale secondo cui, laddove il Pt_4
pagina 15 di 35 avesse tenuto una velocità nei limiti del previsto, le conseguenze sarebbero state ben diverse e, soprattutto, tali parametri così ampi non consentono minimamente di sostenere la repentinità dell'urto.
23. Sempre in punto responsabilità esclusiva del motociclista, osserva l'appellante che l'individuazione del punto d'urto in prossimità della mezzeria ed all'interno della corsia di marcia percorsa da entrambi dimostra una condotta del del tutto corretta;
ciò Pt_4 anche perché la larghezza della corsia era tale da consentire la marcia affiancata di auto e moto.
24. Con particolare riguardo al punto sub b), e segnatamente quanto all'esclusione della responsabilità del conducente della Fiat IL, erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto provato che il avesse azionato l'indicatore di direzione per la svolta a CP_1 sinistra;
come erroneamente reputava non provato che lo stesso avesse visionato, mediante gli specchietti retrovisori, il sopraggiungere di veicoli da tergo, concludendo per un comportamento rispettoso del CDS. In particolare, rileva l'appellante, che il giudice ha dimenticato che il dovere di attenzione nell'eseguire la manovra di svolta debba permanere durante tutta la manovra e che non possa mai essere attenuato in ragione dell'obbligo, altrettanto esistente, di mantenere la visuale quanto allo spazio antistante. Ciò
è tanto più dirompente se si ha riguardo al punto d'urto, che dimostra che al momento dell'impatto il aveva appena iniziato la manovra;
quindi, con la doverosa attenzione CP_1 avrebbe dovuto rendersi conto del sopraggiungere del motociclista. Tra l'altro, ad avviso dell'impugnante, di non poco momento era anche il fatto che il conducente del veicolo era risultato positivo ai cannabinoidi e tanto certamente non poteva non avere influito sul di lui comportamento di guida, non solo nella fase iniziale dello scontro, ma anche in quella successiva: allorquando il non si era arrestato ed aveva proseguito la corsa, CP_1 trascinando il motociclista che era rimasto incastrato nel finestrino lato guida della vettura, con la testa.
25. Con particolare riguardo al motivo sub c), l'appellante osserva che, nel caso di scontro tra veicoli, qualora il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico dell'altra parte ai sensi dell'art. 2054, II comma, c.c.; ciò in quanto anche l'attribuzione di una colpa in concreto a carico di uno dei pagina 16 di 35 due protagonisti del sinistro non implica sic et simpliciter la prova liberatoria in favore dell'antagonista.
26. Argomentazioni similari sono state spese dalla difesa di , con riguardo alla dinamica CP_5 del sinistro e, dunque, alla responsabilità. L ha, tuttavia, rivendicato di avere diritto CP_5 all'integrale ristoro delle somme corrisposte al danneggiato, indipendentemente dalla ripartizione di responsabilità, in considerazione della natura di assicurazione sociale.
27. Opinione della Corte in ordine ai tre motivi a supporto dell'appello principale e dell'appello incidentale. E' necessario riportare le conclusioni della C.T.U. ing. Per_3
: “l'autovettura Fiat IL condotta dal SI. è stata urtata sul
[...] Controparte_1 fianco sinistro dalla parte anteriore e dal lato destro del motociclo Kawasaki JA condotto dal SI. . Pure il centauro ha colpito l'autovettura. In quel momento Parte_4
i due veicoli formavano un angolo d'urto molto minore di 90° come si può notare nella configurazione di Fig.16 a pag.15. La collisione si è concretizzata quando il Motociclo si trovava nella sua corsia vicinissimo alla riga di mezzeria, in prossimità del punto in cui questa da doppia continua diviene singola e tratteggiata;
l'autovettura era inclinata a sinistra in evidente manovra di svolta per uscire dalla carreggiata (Figg.17 e 18 a pag.16).
2) Gli elementi disponibili non permettono di calcolare la velocità dei veicoli all'urto con adeguata precisione: si può solo concludere che il Kawasaki viaggiava a circa 45 - 65 km/h
e l'autovettura probabilmente a meno di 10 km/h, oppure poco sopra. 3) Il motociclista ha frenato per evitare la collisione e la sua velocità ad inizio frenata era di circa 54 - 74 km/h, superiore al limite massimo di 50 km/h. Se ha reagito prontamente all'inizio della svolta della Fiat (cosa non determinabile), questa è iniziata circa 1 - 1,5 secondi prima dell'urto.
4) Non è possibile stabilire tecnicamente se l'autovettura si sia fermata prima di svoltare quindi ci si deve affidare alla dichiarazione della testimone che ha riferito la Fiat ferma e con l'indicatore di direzione azionato prima della manovra di svolta. 5) La grande differenza di velocità dei veicoli, la configurazione e posizione d'urto e lo spazio tra gli stessi nel momento in cui il motociclista ha percepito il pericolo permettono di concludere CP_ che sicuramente il SI. stava per sorpassare la quando la manovra è stata Pt_4
"interrotta" dalla svolta dell'autovettura. Il sorpasso non era consentito dalla segnaletica verticale. 6) Se il motociclista avesse avuto una velocità di 50 km/h nel momento in cui ha percepito il pericolo, reagendo e frenando avrebbe potuto fermarsi o meno, nel senso che
pagina 17 di 35 gli elementi disponibili lasciano aperte entrambe le possibilità. Nell'ipotesi in cui non avesse fatto in tempo a fermarsi, sicuramente avrebbe ridotto la severità della collisione, anche se questo non è garanzia di riduzione delle lesioni in quanto una persona che urta un veicolo e cade a terra in strada può comunque subire gravi sollecitazioni. 7) Per quanto riguarda il comportamento del conducente dell'autovettura, da segnalare che il motociclista durante la collisione si è incastrato nel finestrino della Fiat ed è stato 'trasportato' fino in posizione di quiete;
durante questo movimento l'autovettura ha colpito e sormontato
l'aiuola oltre il margine sinistro danneggiandosi e quindi anche il centauro ha subito sollecitazioni di una certa entità dovute a questo secondo impatto. Non è possibile stabilire il motivo di questo movimento della Fiat dopo l'urto tra i veicoli, si può solo calcolare che se il conducente avesse frenato immediatamente, si sarebbe fermato prima di raggiungere
l'aiuola. Da segnalare che le sollecitazioni del motociclista di questo secondo impatto sono state minori di quelle generate dal primo urto tra i veicoli. 8) I conducenti dei veicoli devono controllare alle loro spalle prima di iniziare una manovra di svolta, per verificare se vi sia un altro veicolo già in sorpasso, anche se questo non è consentito. Nel presente incidente non è possibile stabilire se il Kawasaki fosse già in sorpasso quando il conducente della Fiat avrebbe dovuto controllare alle sue spalle e non si può stabilire se abbia controllato e quando. Nell'ipotesi in cui il motociclo abbia superato altri veicoli prima della collisione è più probabile che il suo sorpasso fosse visibile nel momento in cui il SI. avrebbe dovuto controllare alle sue spalle, ma non si può escludere che abbia CP_1 iniziato il sorpasso dopo il controllo del conducente della Fiat che, in questa situazione, non doveva essere effettuato qualche istante dall'inizio della manovra, ma prima. 9) Per quanto riguarda la parte di quesito in cui viene richiesta l'entità delle rispettive responsabilità a carico dei due soggetti coinvolti nell'incidente, come già evidenziato in udienza, il sottoscritto non ha alcun riferimento ed alcuna competenza per rispondere”.
28. Queste essendo le emergenze istruttorie, la Corte, in via preliminare, richiama consolidate decisioni dei giudici di legittimità, tra cui Cass. civ. n. 33483/2024: “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida
pagina 18 di 35 corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista)”; ed, ancora, Cass. civ. n. 29927/2024 “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (v. anche Cass. civ. n. 7479/2020).
29. Trasfondendo tali condivisibili principi direttivi, la Corte osserva come già la motivazione della sentenza gravata dimostri ben più di un vulnus. Ed, invero, in primo luogo, laddove il giudice ha affermato che il CTU, in risposta alla richiesta del CTP di parte convenuta, non aveva potuto affermare con certezza l'assenza di una condotta imprudente dell'automobilista, aveva anche per ciò solo ammesso il non superamento della presunzione di cui all'art. 2054, II comma, c.c.. In secondo luogo, il maggior numero di indizi in ordine all'accadimento del sinistro non vale di per sé a superare la presunzione codicistica, proprio anche solo in ragione delle due dirimenti considerazioni espresse dal
C.T.U.. La prima, integrata dall'ampia forbice della possibile velocità del motociclista, elemento che non consente di affermare con ragionevole certezza che il si accorse Pt_4 dell'inizio della svolta dell'automobile solo all'ultimo minuto e, comunque, non in tempo utile per evitare la collisione ( cfr. conclusioni del C.T.U. a pag. 19 dell'elaborato). La seconda, data dalla specifica condotta del Ed, infatti, considerata proprio la CP_1 particolare cautela che incombe su chi intende svoltare a sinistra e, dunque, frazionando le azioni, come indicato dai giudici di legittimità, ne discende che la manovra di svolta a sinistra presuppone, in prima battuta, l'ispezione dello spazio retrostante;
dopo tale cautela,
l'automobilista può iniziare la manovra, avendo riguardo allo spazio antistante ed alla direzione prescelta. Nel caso in esame, lo stesso C.T.U. ammette che non era stato in grado di precisare se il conducente della vettura si fosse fermato prima di iniziare la manovra o avesse effettuato la stessa senza soluzioni di continuità. Anzi, nel secondo caso, dalle pagina 19 di 35 dichiarazioni testimoniali di rilasciate all'Autorità intervenuta – non contestate Tes_5 dalle parti - risulta che il guidatore del veicolo si era fermato, avendo azionato l'indicatore sinistro. Ebbene, se così era, l'ulteriore cautela rendeva necessario che, dopo la fermata e l'ispezione dello spazio antistante, il guidatore della vettura prima di riprendere la manovra di svolta, guardasse nuovamente lo spazio retrostante;
e ciò proprio perché, essendosi fermato, la situazione posteriore poteva essersi nel frattempo modificata con il sopraggiungere, appunto, di mezzi in sorpasso, considerata anche l'ora di punta del rientro dal lavoro. Le sopra esposte considerazioni evidenziano, quindi, la mancanza di completa chiarezza nella condotta di guida del e tale rilievo non può che trovare CP_1 inquadramento giuridico nella presunzione di cui al II comma dell'art. 2054 c.c..
Conclusivamente, ad avviso della Corte, il sinistro de quo va ascritto alla concorrente e paritetica condotta di guida di e di Pt_4 CP_1
30. Deve, ora, passarsi alla quantificazione dei danni subiti da e a tale riguardo Parte_4 pare utile una sintetica descrizione degli stessi sulla base delle risultanze della CTU medico – legale. Emerge dalla C.T.U. che il periziato, in buone condizioni generali di nutrizione e di idratazione, versa in stato vegetativo: non è responsivo, muove gli occhi in maniera indipendente dallo stimolo;
respira autonomamente in aria ambiente. Presenta tetraplegia spastica, con ipertono ai quattro arti, meno pronunciato all'arto superiore sinistro, con mani atteggiate ad artiglio e polso destro in flessione. Il non controlla il Pt_4 capo ed il tronco e il moncone della spalla destra è deformato per consolidazione viziata del focolaio fratturativo claveare. L'alimentazione avviene tramite PEG ed è presente una doppia incontinenza sfinterica. Dalla documentazione sanitaria esaminata e dalla visita risulta che , a seguito del sinistro del 20.05.2016, riportò un danno Parte_4 cerebrale ipossico-anossico, conseguente ad arresto cardio-circolatorio, la frattura scomposta del terzo medio-distale della clavicola destra, un ematoma a carico della regione pettorale ipsilaterale, nonché contusioni polmonari bilaterali. Il quadro lesivo risulta compatibile con la dinamica del sinistro ed i postumi di attuale riscontro, da considerarsi non emendabili in base alle attuali conoscenze scientifiche, comportano un danno biologico permanente nella misura del 100%, con perdita della capacità di svolgere qualsivoglia attività proficua. Per ogni attività della vita quotidiana è da ritenersi preclusa e Pt_4 persa la capacità relazionale. La gravissima compromissione neurologica comporta la pagina 20 di 35 necessità di assistenza personale continuativa di tipo generico, oltre a quella specialistica erogata gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale attraverso l'ADI (Assistenza
Domiciliare Integrata). Tenuto conto della menomazione di massimo grado, la durata dell'inabilità temporanea biologica può essere computata in giorni 409 (quattrocentonove) al 100%, corrispondenti ai periodi di ricovero nelle diverse strutture nosocomiali. Le spese medico-sanitarie sostenute e documentate in atti, dell'ammontare di € 20.177,87, risultano pertinenti e congrue. Relativamente alle spese future, saranno da prevedere tre - quattro sedute di trattamenti riabilitativi alla settimana, della durata di un'ora, per prevenire i danni secondari. In proposito, il CTU ha ritenuto opportuno rimarcare che, sulla scorta dei dati ricavabili dalla letteratura di merito per condizioni patologiche analoghe a quella della fattispecie in esame, l'aspettativa di vita del periziato è da ritenersi verosimilmente ridotta del 30% rispetto ad un soggetto sano della stessa età.
31. Passando, quindi, alla quantificazione, tenuto conto delle Tabelle milanesi nell'edizione del
2024, ne derivano i seguenti importi:
a. per il danno biologico temporaneo pari a 409 giorni l'importo giornaliero di € 115,00 porta al totale di € di € 47.035,00;
b. per il danno da sofferenza interiore causata dal grave stato di salute, riferita al periodo di invalidità temporanea totale, pare corretto assegnare un importo pari alla metà del sopradetto valore per la ITT, per un ammontare complessivo di € 23.517,50;
c. per il danno biologico, tenuto conto dell'età di anni 26 all'epoca del fatto, la somma complessiva di € 1.257.218,00 derivante dalla componente strettamente legata al bene salute, pari ad € 838.146,00 e dalla componente legata alla sofferenza soggettiva, pari ad € 419.073,00;
d. per la cd. personalizzazione, spettante in ragione sia della quantità delle menomazioni, sia della qualità delle stesse, che non consentono una qualsivoglia esplicazione minima della personalità in nessun ambito e rendono necessaria un'assistenza continuativa nel corso della giornata, pare adeguata la personalizzazione massima del 28% del danno al bene salute, pari, quindi, ad € 234.680,88;
e. per il danno patrimoniale costituito dalla perdita della capacità lavorativa, si deve tenere conto che il , di appena 26 anni all'epoca del sinistro, svolgeva la professione di Pt_4 giardiniere presso l'Azienda agricola s.n.c. Radaelli Elio. Si deve altresì tenere conto pagina 21 di 35 del reddito ricavato da tale attività e pari ad € 23.353,27, come da documento n. 3 prodotto dall' in prime cure e non contestato. Dallo stesso prospetto CP_5 CP_5 risulta che l'assicuratore sociale ha corrisposto, a tale titolo, la somma, già attualizzata, di € 586.301,66. Orbene, quanto alla necessaria liquidazione in ambito civilistico, osserva la Corte come la quantificazione di tale pregiudizio debba avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito in questione. Come insegna la Suprema Corte “il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano”». ( Cfr. Cass. civ., n. 10499/2017).
Quanto al coefficiente di capitalizzazione utilizzabile, da tempo la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n.
1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (Cass. civ. n. 18093/2020; Cass. civ. n. 20615/2015). La stessa Suprema Corte (pronuncia n. 20615/2015) ha chiarito che il giudice del merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti, potendo utilizzare i coefficienti approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano. A tale riguardo, occorre tenere conto delle prospettazioni della parte, per il rispetto del principio della domanda e, dunque, applicare il coefficiente ricavabile dal Decreto Ministero del Lavoro e delle pagina 22 di 35 Politiche Sociali del 22.11.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19.12.2016 –
Parte Prima. Quanto al reddito, è corretto prendere come base di riferimento l'importo di € 23.353,27 indicato dal documento di provenienza dell' , mentre non CP_5 si ritiene di poter aumentare lo stesso sino ad € 28.000,00 come richiesto dall'odierno appellante, in difetto di qualsivoglia indicazione, anche a livello indiziario, del possibile incremento reddituale. Per una liquidazione il più possibile aderente alla realtà fattuale, si richiama Cass. civ. n. 9048/2018 secondo cui “il danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno deve essere liquidato sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione, nonché attraverso il metodo della capitalizzazione e, cioè, moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione”. Recependo, quindi, i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
( come consolidati anche di recente, v. Cass. civ. n. 18243/2015), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite sopra citato, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito e successivamente incrementate anno per anno secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, è necessario, in prima battuta, calcolare il danno patrimoniale con rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro, 20.5.2016, alla data della decisione,
30.11.2024, per anni 8 e mesi 6; se ne ricava l'importo di € 197.604,57, derivante dalla moltiplicazione della retribuzione annua di € 23.353,27 per n. 8 anni e dalla somma di
€ 10.778,40 corrispondente alla retribuzione rapportata a n. 6 mesi ( in ragione di un a retribuzione mensile di € 1.796,40, considerata la tredicesima mensilità). Detto importo, rivalutato dal sinistro alla decisione, ammonta ad € 261.046,22 di cui € 40.508,94 per rivalutazione ed € 22.932,71 per interessi. In seconda battuta, deve moltiplicarsi il sopra detto reddito per il coefficiente di 26,7978, di cui alle sopra indicate tabelle,
pagina 23 di 35 corrispondente all'età di anni 34 (età di oggi dell'infortunato) e si ottiene l'importo di €
625.816,25. Ne consegue che il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa è pari ad € 886.862,48 ( dalla somma di € 261.046,22 e di € 625.816,25);
f. quanto al danno patrimoniale costituito dalle spese mediche, risulta dalla C.T.U. medico – legale, le stesse sono state quantificate in € 20.177,87;
g. quanto al danno da spese mediche future, le stesse sono state espressamente previste dal
C.T.U. dott. il quale ne ha valutato la quantificazione in termini Persona_4 temporali in n. 4 sedute di trattamenti riabilitativi alla settimana, della durata di un'ora al fine di prevenire i danni secondari. A tale riguardo il dott. ha anche sottolineato Per_4 che, in ragione delle condizioni patologiche del , l'aspettativa di vita “è da Pt_4 ritenersi verosimilmente ridotta del 30% rispetto ad un soggetto sano della stessa età”.
Ciò premesso, al fine della quantificazione in via equitativa possono essere tenute in considerazione le fatture prodotte sub doc. n. 14 di parte attorea in primo grado, dalle quali risulta il costo unitario delle sedute di massofisioterapia di € 90,00. Pertanto, considerata la necessità di fruire di detti trattamenti come spiegato dal CT.U. e considerato il costo di ogni seduta in € 90,00, ne consegue che per i prevedibili 30 anni va riconosciuto l'importo di € 518.400,00. In via equitativa, poi, l'anticipata percezione della somma ben può essere compensata con il mantenimento fisso del costo di ogni seduta: e ciò, infatti, avuto riguardo al tendenziale e mai sconfessato aumento dei costi dei trattamenti che, essendo escluso, va a compensare il vantaggio derivante dall'immediata riscossione della somma.
h. Quanto alle spese di adattamento dell'abitazione mediante l'installazione di piattaforma elevatrice, le stesse, non contestate e ampiamente compatibili con la situazione dell'infortunato, risultano documentate alle fatture n. 123 del 27.5.2019 e n. 171 del
5.7.2019 emesse dalla Service Lift ( doc. n. 16 di parte attorea), rispettivamente per €
4.960,80 e per € 11.575,20, per un totale di € 16.535,20.
i. Con riguardo alle spese di assistenza continuativa, ritenuta necessaria dal C.T.U. e oggettivamente comprensibile sulla base della gravissima condizione di vita del , Pt_4
è necessario ipotizzare la presenza di due badanti, al fine di organizzare i turni per riposo obbligatorio e per le previste festività. Tenuto, quindi, conto dei costi ad oggi, della contribuzione previdenziale e della tredicesima mensilità, è opportuno considerare pagina 24 di 35 l'importo mensile di € 1.500,00 comprensivo della contribuzione INPS, per un totale annuale pari ad € 18.000,00. Detto importo va moltiplicato per due, attesa la necessità di provvedere ai turni di sostituzione. Ne segue che l'importo in via equitativa di €
36.000,00 per 30 anni di vita porta alla somma di € 1.080.000,00. Anche in questo caso, come per le spese mediche future sub g), l'anticipata ricezione viene compensata con l'esclusione dell'aumento dei costi, con una valutazione prettamente equitativa.
32. Pertanto, è necessario, a questo punto, procedere al conteggio degli interessi secondo le modalità di cui a Cass. civ. SU n. 1712/1995, già richiamata sub n. 32.e. Di seguito si trovano le varie voci di danno nello stesso ordine di cui al punto n. 31, con esclusione delle voci relative al danno biologico, al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa ed al danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, in quanto si tratta di importi da cui debbono nel prosieguo essere sottratte le correlative somme corrisposte dall' , CP_5 previa omogeneizzazione alla data del versamento, data del 18.4.2019.
a. La somma di € 47.035,00, espressa già in moneta attuale e, dunque, non bisognosa di rivalutazione, con interessi legali, ammonta ad € 51.704,62.
b. La somma di € 23.517,50, espressa già in moneta attuale e, dunque, non bisognosa di rivalutazione, con interessi legali con interessi legali, ammonta ad € 25.852,30.
c. Per questo importo, allo stato non si procede a rivalutazione per quanto sopra detto con riguardo alla componente legata specificamente al danno biologico, mentre gli interessi legali vanno conteggiati quanto alla quota rappresentata dalla sofferenza soggettiva, pari ad € 419.073,00 che, pertanto, ammonta ad € 460.678,34. Non è necessario procedere alla rivalutazione, in quanto si tratta di somma già espressa in moneta attuale.
d. La somma di € 234.680,88, espressa già in moneta attuale e, dunque, non bisognosa di rivalutazione, con interessi legali, ammonta ad € 257.979,86.
e. Per questo importo, allo stato non si procede a rivalutazione per quanto sopra detto sub c.
f. Per questo importo, allo stato non si procede a rivalutazione per quanto sopra detto sub c.
g. Per tale importo non si procede alla rivalutazione nei termini di cui sopra, in quanto si tratta di somma per spese future e, quindi, attualizzata.
pagina 25 di 35 h. La somma di € 16.535,20, con rivalutazione ( trattandosi di somma in moneta dell'epoca) ed interessi, ammonta ad € 21.820,71 di cui € 1.895,79 per interessi ed €
3.389,72 per rivalutazione.
i. Per tale importo non si procede alla rivalutazione nei termini di cui sopra, in quanto si tratta di somma per spese future e, quindi, attualizzata.
33. A questo punto, è necessario esaminare il merito dell'appello incidentale proposto da
, non solo per la stima degli importi spettanti allo stesso assicuratore sociale, ma CP_5 anche per le dovute sottrazioni rispetto alle corrispondenti voci riconosciute in favore di
. A tale proposito, vanno premessi alcuni concetti di ordine generale, per Parte_4 poi trasfonderli nel caso di specie. Con riguardo all'azione proposta dall' ex artt. CP_5
1916 c.c. e 142 D. lgs. 209/2005, non può dubitarsi della configurabilità del diritto dell'assicuratore sociale a surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili civili e delle relative compagnie di assicurazione. A tal fine, assume specifico rilievo l'art. 142 D.lgs. n. 209/2005, ipotesi speciale della surrogazione “generale” di cui all'art. 1916
c.c., inerente il “diritto di surroga dell'assicuratore sociale”, che prevede testualmente, al comma I, che: “qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
34. In materia di surrogazione dell'assicuratore al danneggiato si è inoltre affermato che il principio fissato dall'art. 1916 c.c., in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali – ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità – i necessari adattamenti, con divergenze sul piano della disciplina, nel senso che l'azione può essere svolta nei soli confronti dell'assicuratore e non anche del terzo responsabile e prescinde dal pagamento dell'indennità (così divergendo dalla disciplina di cui all'art. 1916 c.c.) e che, ai sensi dell'art. 142, II comma, D. lgs. 209/2005, l'assicuratore del responsabile del danno, al quale sia giunta una richiesta di risarcimento dal danneggiato, ha l'onere (così divergendo dalla pagina 26 di 35 disciplina dell'art. 1916 c.c. che pone l'onere di comunicare l'intenzione di surrogarsi a carico dell'assicuratore-surrogante) di chiedere a quest'ultimo una dichiarazione attestante se lo stesso ha diritto a prestazioni erogate da enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
in caso di risposta affermativa, sussiste l'ulteriore onere di comunicare all'assicuratore sociale la sua facoltà di surrogarsi nelle spettanze creditorie dell'assistito, con l'ulteriore obbligo, sempre posto a carico dell'assicuratore del responsabile, di accantonare una somma “idonea” a soddisfare la successiva pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale;
trascorsi i quarantacinque giorni dall'effettuazione della comunicazione diretta all'assicuratore sociale senza che questi abbia dichiarato la volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, l'assicuratore della r.c.a. può pagare l'indennità nei confronti dell'assicurato con piena efficacia liberatoria (art. 142, comma III, cod. ass.).
Dalla disciplina in questione consegue che il mancato rispetto degli oneri previsti dall'art. 142 d.lgs. 209/2005 comporta l'inopponibilità all'assicuratore sociale dell'eventuale pagamento dell'indennità effettuato dall'assicuratore della r.c.a. a vantaggio dell'assicurato- danneggiato nel senso che l'assicuratore del responsabile non potrà opporre di aver effettuato il pagamento al danneggiato in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. civ., sez. III, n. 27869/2017).
35.
Considerato che
con l'esercizio del diritto di surroga si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso (preordinata ad evitare un duplice risarcimento del danneggiato od un arricchimento del responsabile civile) e che l'assicuratore sociale subentra nel medesimo diritto originariamente vantato dal danneggiato (sia sotto il profilo sostanziale che processuale: cfr. Cass. civ. n. 1508/2001), ne consegue che il convenuto, responsabile civile o relativa compagnia di assicurazione, può opporre tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato (cfr. in materia Cass. civ., SS.UU. n. 8620/2015; Cass. civ., n. 6797/2003); inoltre, l'importo per il cui rimborso ha azione l'assicuratore sociale non può mai eccedere quanto astrattamente spettante al medesimo danneggiato (v. Cass. civ. n. 10834/ 2007).
36. Infine, come rilevato da Cass. civ. n. 30293/23 “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie,
l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste CP_5 omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno
pagina 27 di 35 patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”.
37. Sul punto, la S.C. ha evidenziato che “b) se l' ha costituito in favore del danneggiato CP_5 una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di cui al d.m.22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, CP_5
Suppl. Ord.) (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; Cass. n. 25618 del 15/10/2018; n.5607 del
07/03/2017; n. 26913 del 23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro” (v. p. 14 ordinanza di rinvio)” . E, in conclusione, “in base ai sopra detti criteri, l'operazione di diffalco dell'indennizzo dovrà procedere cominciando dal distinguere la quota di indennizzo riferibile al danno patrimoniale da quella riferibile al danno biologico da invalidità permanente e quindi detraendo solo quest'ultima dalla sola voce del danno biologico come sopra calcolato nel giudizio civile per invalidità permanente. Nel compiere tale operazione si dovrà poi naturalmente tener conto del fatto che una prima quota di indennizzo risulta già corrisposta attraverso i ratei della rendita già maturati (i quali dunque dovranno essere sommati tra di loro e rivalutati alla data della decisione), mentre il valore della rendita non ancora erogata andrà capitalizzata alla data della decisione”.
pagina 28 di 35 38. Orbene, tra le voci di danno a cui l' è tenuta al pagamento in adempimento dei propri CP_5 obblighi istituzionali, si possono annoverare due tipi di pregiudizi: a) il danno biologico, che viene erogato sotto forma di capitale o di rendita a seconda dell'entità del danno stesso (ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 38/2000) e b) il danno patrimoniale che può rilevare sotto diversi aspetti, ovvero, in primo luogo, quale riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l'invalidità biologica sia superiore al 16% e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico ai sensi dell'Allegato n. 1 al d.m. 12.7.2000, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettera (b), del citato D. lgs. 38/2001); in secondo luogo, quale perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l' indennizza con il pagamento di CP_5 un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione ai sensi dell'art. 68, I comma, d.P.R.
30.6.1965 n. 1124) e, altresì, quali spese sanitarie (che l' è tenuto ad anticipare ai CP_8 sensi degli artt. 86 e ss. d.P.R. 1124/65, cit.).
39. Come recentemente chiarito dalla S.C. (v. Cass. civ. n. 3296/2018) la prima tipologia dei tre pregiudizi patrimoniali predetti (riduzione della capacità di guadagno) può essere indennizzata dall' anche quando la vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia CP_5 dimostrato di avere patito, in termini civilistici, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno;
l'incremento della rendita, infatti, viene erogato dall' senza alcun accertamento concreto circa l'esistenza di un danno CP_5 patrimoniale, che la legge – nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale – presume esistente juris et de jure quando l'invalidità permanente sia superiore al 16%. In sede di surroga, tuttavia, l'accoglimento della pretesa surrogatoria avanzata dall'assicuratore sociale per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale
"presunto" presuppone, pur sempre, l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile;
dunque, il diritto di surroga sussiste nei limiti di quanto spettante al danneggiato.
40. Diversamente, afferma la S.C. con la citata decisione, per le somme pagate dall' a CP_5 titolo di indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. 1124/65 (la seconda tipologia dei tre pregiudizi patrimoniali predetti) l'Istituto indennizza non già danni patrimoniali presunti, ma pregiudizi concreti e reali: ovvero, il lucro cessante da perdita della retribuzione. Se dunque
– spiega la Suprema Corte – la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata pagina 29 di 35 costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo, da parte dell' si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1916 c.c.; ne consegue che, CP_5 per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (art. 68 d.P.R. 1124/65), come anche per quelle di anticipazione di spese di cura (arti. 86 e ss. d.P.R. cit.), l' ha sempre diritto CP_5 di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e dunque di un fatto che costituisce danno civilisticamente rilevante.
41. Quanto al profilo degli interessi e della rivalutazione, poiché la surrogazione dell'assicuratore sociale prevista dall'art. 142 cod. ass. è un fenomeno, come detto, di successione nel diritto di credito vantato dalla vittima verso l'assicuratore del responsabile, ne consegue che anche il credito surrogatorio dell'assicuratore sociale ha natura di obbligazione di valore (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 5594/2015), avendo la medesima natura dell'originario credito, e pertanto all'assicuratore sociale spettano altresì, con decorrenza dalla data del pagamento, il danno da ritardato adempimento liquidato secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1712/1995, adottando, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, quello degli interessi legali.
42. Orbene, prima di procedere alle necessarie decurtazioni in rapporto alla quota di corresponsabilità accertata quanto al , come spiegato sub nn. 28 - 30, occorre Pt_4 rivalutare anche gli importi corrisposti ai vari titoli da parte dell'assicuratore sociale, per disporre di somme omogenee.
43. Ne consegue che la stessa procedura per le varie voci di danno come sub n. 32 viene utilizzata per gli importi versati da parte dell' . Pertanto, la somma di € 429.581,13 a CP_5 titolo di danno biologico, con rivalutazione ( essendo espressa, questa, in moneta dell'epoca) ed interessi, da aprile 2019 ammonta d € 547.623,13 di cui € 44.583,63 per interessi ed € 73.458,37 per rivalutazione.
44. La somma di € 586.301,66 a titolo di danno patrimoniale, con rivalutazione ed interessi, da aprile 2019 ammonta ad € 747.407,96 di cui € 60.848,72 per interessi ed € 100.257,58 per rivalutazione.
pagina 30 di 35 45. Le spese mediche come rimborsate da doc. n. 3 di parte ammontano ad € 33.903,19 CP_5 che, con rivalutazione ed interessi da aprile 2019, sono pari ad € 43.219,24 - di cui €
3.518,60 per interessi ed € 5.797,45 per rivalutazione.
46. Occorre, invece, aggiungere che non sono risarcibili le seguenti voci indicate dall'assicuratore sociale: € 160.644,08 per assegno personale continuativo;
€ 67.558,94 per assegno di incollocabilità; € 52.943,81 per assicurazione di famiglia. Si tratta, infatti, di voci che non trovano riscontro nelle categorie civilistiche del risarcimento del danno.
47. Pertanto, tenuto conto della quota di corresponsabilità di pari al 50% che Parte_4 si trasfonde nella posizione dell'assicuratore sociale in surroga, ne segue che all' CP_5 competono le seguenti somme:
a. € 273.811,57 - costituente il 50% della voce di danno biologico pari ad € 547.623,13;
b. € 373.703,98 - costituente il 50% della voce di danno patrimoniale di € 747.407,96;
c. € 8.398,53 pari al 50% del danno patrimoniale da invalidità temporanea assoluta di €
16.797,06;
d. € 21.609,62 pari al 50% della somma di € 43.219,24 per spese mediche.
48. Conseguentemente, all'assicuratore sociale spetta la complessiva somma di € 677.523,70
- oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
49. Occorre, ora, tornare alla posizione di e procedere nei seguenti termini. Per Parte_4 tutte le voci di danno in cui non è intervenuto l'assicuratore sociale spettano, previa rivalutazione ed interessi o solo interessi nei termini indicati sub n. 32, i sottoelencati importi, tenuto conto della quota di corresponsabilità dello stesso danneggiato:
a. a titolo di danno biologico temporaneo: € 25.852,31;
b. a titolo di danno morale in relazione al danno biologico temporaneo: € 12.926,15;
c. a titolo di personalizzazione del danno biologico: € 128.989,93;
d. a titolo di danno morale correlato al danno biologico € 230.339,17;
e. a titolo di spese mediche future € 259.200,00;
f. a titolo di danno patrimoniale per adattamento dell'abitazione € 10.910,36;
g. per danno patrimoniale da assistenza continuativa generica € 540.000,00.
50. Pertanto, ad , per tutte le voci di danno sopra indicate in cui non vi sono Parte_4 state corrispondenti poste da parte dell' e tenuto conto della quota di CP_5
pagina 31 di 35 corresponsabilità e della rivalutazione con interessi come specificato, compete la somma globale di € 1.208.217,92.
51. A questo punto occorre, invece, detrarre dalle voci di danno che trovano corrispondenza negli importi versati da parte dell , gli importi corrisposti dall'assicuratore sociale CP_5 nell'aprile 2019 e, ove residui una somma da liquidare, conteggiare gli interessi e la rivalutazione sulla minore somma residuata. A tale riguardo, la Corte precisa che la cd. personalizzazione del danno biologico fuoriesce dal calcolo della somma corrisposta dall' a titolo di danno biologico, in quanto si tratta di elaborazione giurisprudenziale CP_5 che non trova una corrispondenza nell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000; diversamente operando, si giungerebbe proprio ad avvantaggiare l'assicuratore sociale in rapporto alle ipotesi gravissime di compromissione del bene salute, che sono nella esclusiva titolarità del danneggiato, in difetto di previsione normativa ad hoc. Per tale ragione, la sopra detta voce di danno è stata determinata, con l'aggiunta degli interessi legali, in via autonoma, come da punto n. 49.c ( già dimezzata).
52. Debbono, quindi, ora detrarsi gli importi, omogenei alla data del 18.4.2019, corrisposti dall' e pertanto si hanno le seguenti somme: CP_5
a. per il danno biologico € 290.522,87 ( derivante dalla sottrazione dal totale di €
838.146,00 della somma corrisposta dall' come rivalutata, pari ad € CP_5
547.623,13);
b. per il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa € 139.454,52 ( derivante dalla sottrazione dal totale di € 886.862,48 della corrispondente somma come rivalutata corrisposta da , pari ad € 747.407,96); CP_5
c. per il danno patrimoniale da spese mediche nulla residua, avendo l' erogato un CP_5 importo superiore a quanto valutato come congruo in sede di C.T.U..
53. A questo punto, le sopra indicate somme vanno dimezzate, in ragione della corresponsabilità del danneggiato al 50%.
54. Pertanto, a titolo di danno biologico, si deve considerare che al danneggiato spetterebbe la somma di € 838.146,00, somma che, con l'aggiunta degli interessi legali dalla data del sinistro alla data del versamento del corrispondente importo da parte dell , è pari ad CP_5
€ 844.515,91 ( di cui € 6.369,91 a titolo di interessi). Ne segue che, alla data di versamento della somma da parte dell'assicuratore sociale, al era stata versato, in concreto, un Pt_4
pagina 32 di 35 importo superiore al dovuto ( importo che, rivalutato, era pari ad € 547.623,13, come da punto n. 43), in ragione della quota di corresponsabilità nella causazione del sinistro
(somma spettante all'aprile 2019, in ragione del concorso al 50%, pari ad € 422.257,95). Ne segue che nessun importo deve essere ulteriormente liquidato a titolo di danno biologico.
55. Per il danno patrimoniale, va considerato che il quantum integrale è pari ad € 886.842,48
(cfr. punto n. 31.e); che l'importo corrisposto dall'assicuratore sociale, come rivalutato, era pari ad € 747.407,96 ( cfr. punto n. 44). Va, infine, considerato che: ad Parte_4 spetterebbe la somma di € 443.431,24 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, tenuto conto del concorso al 50%; l ha corrisposto un importo CP_5 superiore, già in linea capitale, ed a fortiori con la dovuta rivalutazione della somma, al dovuto e, dunque, per tale ragione, al danneggiato non compete alcuna ulteriore liquidazione a tale titolo di danno.
56. Conclusivamente, ad deve essere riconosciuto l'importo globale di € Parte_4
1.208.217,92 – oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
57. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, in parziale accoglimento dell'appello proposto da in qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_3 Pt_4
ed in parziale riforma della sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di Como,
[...] deve essere accertata la concorrente responsabilità al 50% di e di Parte_4 [...]
quanto alla causazione del sinistro del 20.5.2016. Di conseguenza, Controparte_1 [...]
e debbono essere condannati in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 solido al pagamento della somma di € 1.208.217,92 – oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di in qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_3
. Parte_4
58. In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della CP_5 sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di Como, e Controparte_1 CP_2 debbono essere condannati in solido al pagamento, in favore Controparte_3 dell' , della somma di € 677.523,70 – oltre interessi legali dalla pubblicazione della CP_5 sentenza al saldo.
59. L'esito del gravame giustifica la condanna in solido di e Controparte_1 CP_2 alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio, Controparte_3
pagina 33 di 35 avuto riguardo alla differente entità del quantum liquidato in favore del danneggiato persona fisica e dell'assicuratore sociale e comprese le spese relative alle due consulenze tecniche d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2773/2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, previa declaratoria di contumacia di e Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da in qualità di Parte_3 amministratore di sostegno del figlio ed in parziale riforma della Parte_4 sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di Como, accerta la concorrente responsabilità al 50% di e di quanto alla Controparte_1 Parte_4 causazione del sinistro avvenuto in data 20.5.2016 nel Comune di Albese con
Cassano;
II. condanna in solido e al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 pagamento della somma di € 1.208.217,92 – oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore di in qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_3 Pt_4
;
[...]
III. in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' ed in parziale riforma della CP_5 sentenza n. 946/2023 emessa dal Tribunale di Como, condanna in solido CP_1
e al pagamento, in favore dell ,
[...] CP_2 Controparte_3 CP_5 della somma di € 677.523,70 – oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
IV. condanna in solido e alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rifusione, in favore di in qualità di amministratore di sostegno del Parte_3 figlio , delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado, in € Parte_4
37.951,00 - oltre al rimborso delle spese delle due consulenze tecniche;
quanto al secondo grado, in € 24.064,00 - oltre, per tutti e due i gradi, al rimborso forfetario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge.
V. condanna in solido e alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rifusione, in favore dell' , delle spese processuali che liquida, quanto al primo CP_5
pagina 34 di 35 grado, in € 29.193,00 - oltre al rimborso delle spese delle due consulenze tecniche;
quanto al secondo grado, in € 18.511,00 - oltre, per tutti e due i gradi, al rimborso forfetario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Milano, 13.11.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Silvia Brat Dott. Carlo Maddaloni
pagina 35 di 35