TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/09/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1852 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 decisa all'odierna udienza vertente
TRA
, (codice fiscale , nata il [...] Parte_1 C.F._1
a NO (SA) e residente al n. 4 Fogarty Court, Oakleigh, Stato del Victoria,
Australia, rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Vallo della Lucania in via G. Frate n.7, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
(codice fiscale , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 25.8.1948 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Vigorito (codice fiscale C.F._3
) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Vallo, via S. Passero,
[...]
n. 40, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(codice fiscale nato a [...] Controparte_2 C.F._4
l'11.3.1958 e (codice fiscale nata a Controparte_3 C.F._5
NO (SA) il 10.4.1960, entrambi residenti a[...], rappresentati e difesi dall'avv. Calicchio Giuseppe ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Torre Orsaia (SA), in Piazza della Libertà n. 9, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI
Per come da nota di trattazione scritta depositata in Parte_1 data 10.1.2025 “.a) accertare e dichiarare che, in forza di scrittura privata di divisione ereditaria registrata presso l'Ufficio del Registro di Vallo della Lucania in data 31/3/1989 al n. 32 serie 3 V, la signora è unica ed Parte_1 esclusiva proprietaria dei seguenti beni tuttora illegittimamente detenuti dal convenuto : un vano terraneo denominato “Vuttaro” con Controparte_1 sovrastante vano a piano primo, ricompresi in un vecchio fabbricato sito in NO alla via Logarzo ed oggi individuati nel Catasto Fabbricati del Comune di NO al foglio 13 con unica particella recante il numero 112/6 (già infra particella n°112/1); per l'effetto condannare esso all'immediato rilascio di tali beni in Controparte_1 favore di essa signora;
b) accertare e dichiarare che, in forza Parte_1 della medesima scrittura privata di divisione ereditaria registrata presso l'Ufficio del
Registro di Vallo della Lucania in data 31/3/1989 al n. 32 serie 3 V, la signora
è unica ed esclusiva proprietaria di una “porzione di un Parte_1 fabbricato di vecchia costruzione sito in Comune di NO alla via Caporal Maggiore
Logarzo, e precisamente la porzione costituita da un unico vano al piano terra con ingresso dalla detta via Caporal Maggior Logarzo, sottostante a scala esterna di accesso al primo piano di proprietà dei medesimi compratori, confinante con la detta via Caporal Maggiore Logarzo, con proprietà degli eredi di e con Persona_1 residua proprietà del venditore per due lati;
censita nel Catasto Urbano del Comune di NO, come segue: Foglio 13, particella 112 sub 5, via Cap. M. Logarzo, piano
T, cat. C/2, cl. 1^, m.q. 18, RC. E. 14,87, in ditta conforme;
il tutto giusta dichiarazioni delle parti”, non essendosi verificato l'acquisto a titolo originario invocato dal convenuto nell'atto di compravendita per Notar in data Controparte_1 Per_2
30/3/2007 Rep. 49852; per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia di tale atto per Notar in data 30/3/2007 Rep. 49852, ovvero in via del tutto subordinata Per_2 annullare l'atto medesimo, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di AL in data 13/4/2007 ai numeri 20117 R.G. e 12349 R.P., con il quale esso CP_1
trasferiva ai signori coniugi e la predetta
[...] Controparte_2 Controparte_3 porzione di fabbricato censita nel Catasto Urbano del Comune di NO al Foglio
13 particella 112 sub 5, piano T, cat. C/2, cl. 1^, m.q. 18, RC. E. 14,87, sull'infondato presupposto di esserne divenuto proprietario “in virtù di successione ereditaria legittima alla defunta madre , nata a [...] il [...], Persona_3 deceduta in NO in data 15 luglio 2004 (Den. 45, Vol. 412, registrata a Vallo della
Lucania il 10/10/2004), proprietaria in virtù di possesso ultraventennale”. c)
Disporre l'annotazione dell'emananda sentenza a margine alla trascrizione del predetto atto di compravendita per Notar in data 30/3/2007 Rep. 49852 Per_2
(trascritto a AL in data 13/4/2007 ai numeri 20117 R.G. e 12349R.P.), con esonero del Conservatore dei RR.II. di AL, che vi procederà, da ogni sua responsabilità al riguardo;
d) condannare i signori coniugi e Controparte_2
all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, della consistenza Controparte_3 immobiliare loro illegittimamente alienata dal convenuto e) condannare CP_1
i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, da liquidarsi in via equitativa.f) Con vittoria delle spese processuali, da porsi a carico dei convenuti e e , con il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 vincolo della solidarietà tra questi ultimi due e da liquidarsi in favore del procuratore antistatario dell'attrice signora ”. Parte_1
Per il convenuto come da nota del 21.1.2025 “ (…)Si Controparte_1 conclude, in ogni caso, come da conclusioni formulate nella richiamata comparsa di costituzione e risposta da ritenersi per integralmente trascritte nelle presenti. Con vittoria dei compensi, oltre maggiorazione ed accessori come per Legge, nonché anticipazioni, si chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 C.p.c.”
La causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 con provvedimento del 24.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna parte attrice
[...]
conveniva in giudizio i signori e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
esponendo in punto di fatto che: in forza della scrittura privata di Controparte_3 divisione ereditaria registrata presso l'Ufficio del Registro di Vallo della Lucania in data 31/3/1989 al n. 32 serie 3 V, ella diveniva esclusiva proprietaria di una
“porzione di vecchio fabbricato costituita da due vani a piano terra denominati
“Fiscinieddu” e “Vuttaro” ed un vano a primo piano soprastante il vano de-nominato
“Vuttaro” tetto corrispondente al vano a piano primo. Tale porzione di fabbricato confina ad est con via comunale A. Logarzo, ad ovest con corte comune foglio 13, particella 114, a nord con le porzioni attribuite alle sorelle e , a sud Per_3 Per_4 con fabbricati di proprietà Detta porzione di fabbricato è distinta nel N.C.E.U. Per_1 alla partita 50, foglio 13, particella 112/1, via A. Logarzo, categoria A/6, rendita catastale lire: 36”; che tale accordo era sottoscritto in suo nome e per suo conto dalla germana alla quale aveva conferito in data 24/2/1988 Persona_3 procura generale rilasciata dinanzi all'Avv. Vincent Volpe abilitato presso la Corte
Suprema di Victoria all'esercizio delle funzioni notarili e successivamente revocata in data 14/1/1994; che ella risiedeva in Australia e il compendio immobiliare assegnatole in proprietà in forza di tale scrittura era detenuto dapprima da sua sorella quale procuratrice, dalla stipula dell'accordo fino alla sua morte intervenuta il 15.7.2004, e poi dal di lei figlio il quale - dopo aver Controparte_1 abusivamente inserito nella denuncia di successione della genitrice
[...]
anche i cespiti di proprietà di essa sull'infondato Per_3 Parte_1 presupposto di un maturato acquisito per usucapione nei suoi confronti da parte di - con atto di compravendita per Notar datato Persona_3 Per_2
30/3/2007 Rep. 49852, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di AL in data 13/4/2007 ai numeri 20117 R.G. e 12349 R.P., trasferiva ai coniugi e la proprietà di uno dei beni di proprietà Controparte_2 Controparte_3 esclusiva di essa attrice, individuato nella “porzione di un fabbricato di vecchia costruzione sito in Comune di NO alla via Caporal Maggiore Logarzo, e precisamente la porzione costituita da un unico vano al piano terra con ingresso dalla detta via Caporal Maggior Logarzo, sottostante a scala esterna di accesso al primo piano di proprietà dei medesimi compratori, confinante con la detta via Caporal
Maggiore Logarzo, con proprietà degli eredi di e con residua Persona_1 proprietà del venditore per due lati;
censita nel Catasto Urbano del Comune di
NO, come segue: Foglio 13, particella 112 sub 5 (già infra particella n° 112/1), via Cap. M. Logarzo, piano T, cat. C/2, cl. 1^, m.q. 18, RC. E. 14,87, in ditta conforme;
il tutto giusta dichiarazioni delle parti”; che tale atto di compravendita era nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto mancando la prova di un possesso qualificato per addivenire ad un acquisto per usucapione, tra cui il requisito temporale del possesso continuato ventennale, potendosi astrattamente computare il possesso dei beni, rectius detenzione, da parte di a partire dall'accordo del Persona_3
31.3.1989 fino alla propria morte intervenuta il 14.7.2004, per poi essere eventualmente continuato dal di lei figlio fino a settembre 2008 Controparte_1
(data di proposizione della causa), inoltre difettando anche l'animus possidenti stante che aveva detenuto i beni della sorella dal tempo del Persona_3 conferimento della procura generale fino alla sua revoca avvenuta il 14.1.1994; che il continuava ad occupare sine titulo i restanti suoi beni consistenti in CP_1 vano terraneo denominato “Vuttaro” e il sovrastante vano a primo piano censiti in
NCEU del Comune di NO al foglio 13, particella 112/6 (già particella 112/1).
Tanto premesso in punto di fatto, la signora nelle conclusioni Parte_1 chiedeva al Tribunale di: accertare e dichiarare che ella, in ragione della suddetta scrittura privata di divisione ereditaria, era divenuta unica proprietaria dei beni censiti in NCEU di NO (SA) al foglio 13, particella 112/6 (già particella 112/1)
e per l'effetto condannare il al loro rilascio;
accertare e dichiarare che CP_1 ella, in ragione della suddetta scrittura privata di divisione ereditaria, era divenuta unica proprietaria dei beni censiti in NCEU di NO (SA) al foglio 112/5, non essendosi verificato l'acquisto a titolo originario invocato dal e per CP_1
l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di compravendita del
30.3.2007 concluso tra e i coniugi e CP_1 _3 CP_2 condannandoli al rilascio dei beni, disponendo l'annotazione della emananda sentenza, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti dall'attrice determinati anche in via equitativa, nonché la condanna alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.1.2009 si sono costituiti i coniugi e contestando la domanda attorea, Controparte_3 Controparte_2 deducendo che: la scrittura privata di divisione ereditaria registrata presso l'Ufficio del Registro di Vallo della Lucania in data 31.3.1989 non era loro opponibile perché terzi estranei all'accordo di divisione e titolari degli immobili acquistati - in regime di comunione legale dei beni - in forza di atto pubblico di compravendita stipulato il 30.3.2007; era priva di legittimazione attiva per non aver Parte_1 provato la propria qualità di erede legittima dei coniugi e Persona_5
anche in relazione alla proprietà dei beni che le sarebbe stata Controparte_4 assegnata in forza dell'accordo di divisione e che per tale ragione era necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità per ricostruire l'asse ereditario de relitto dei coniugi precisando che non Persona_6 risultava provato se era l'unico erede della de cuius Controparte_1 [...]
deceduta prima dell'instaurazione del giudizio;
essi avevano acquistato Per_3
l'immobile in buona fede ritendendo il reale proprietario come CP_1 accertato anche dal notaio rogante l'atto pubblico, che tale contratto era valido ed efficace, e qualora fosse stato realmente affetto da patologia dell'atto esso non era certo nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto - come eccepito dall'attrice - ma tutt'al più annullabile su istanza del legittimo proprietario, non trovando applicazione al caso in esame il principio di diritto reso dalla sentenza di
Cassazione n. 9884/1996; in caso di accertamento dell'invalidità della compravendita, il ai sensi dell'art. 1483 e 1579 c.c. avrebbe dovuto CP_1 risarcirli del prezzo pagato per l'acquisto del bene, della rivalutazione monetaria, dei relativi costi notarili nonché dei danni quantificati in corso di causa anche secondo equità, mentre assieme agli eventuali ulteriori Parte_1 comproprietari del vano terraneo individuati in corso di causa, avrebbero dovuto rimborsarli della metà dei costi sostenuti per la ristrutturazione del vano relativamente alle parti comuni (come i solai) ai piani superiori dello stabile di proprietà di essi coniugi, acquistati successivamente ed oggetto della medesima ristrutturazione edilizia.
Sulla base di tale assunto, parte convenuta proponeva domanda riconvenzionale rispettivamente nei confronti di e di e di Controparte_1 Parte_1 coloro che sarebbero stati eventualmente individuati in corso di causa comproprietari assieme all'attrice del vano terraneo e, nelle conclusioni, chiedeva al Tribunale di dichiarare inopponibile nei suoi confronti la scrittura privata di divisione, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e in Parte_1 caso di annullamento dell'atto pubblico, accogliere le domande riconvenzionali e condannare il alle spese legali. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.1.2009 si costituiva disconoscendo la scrittura di divisione ereditaria che, stante il Controparte_1 suo valore dichiarativo, era ritenuta non idonea a dimostrare la titolarità e la legittimazione attiva di la quale doveva essere provata Parte_1 esclusivamente mediante un acquisto della proprietà a titolo originario. Eccepiva che la madre aveva usucapito, dal 1982 (data del suo rientro in Persona_3
NO dalla Germania) al 2004 (data del suo decesso) “la porzione di vecchio fabbricato, costituita da due vani a piano terra denominati “ ” e ” Persona_7 Per_8 ed un vano a primo piano soprastante il vano denominato “Vuttaru” tetto corrispondente al vano a piano primo, sita alla via Cap. M. Logarzo del Comune di
NO” che aveva manutenuto - pure per il tramite del marito - mediante interventi edili di ordinaria e straordinaria amministrazione anche a causa del sisma del 1980. Deduceva inoltre che tali beni gli erano pervenuti per successione legittima dalla defunta madre, in ragione della maturata usucapione ultraventennale e rinuncia all'eredità del coniuge superstite Persona_9
e che, pertanto, era valida la compravendita di parte dei suddetti immobili eseguita in favore dei coniugi nonché legittimo e lecito il possesso della Controparte_5 restante porzione di beni.
Nelle conclusioni chiedeva al Tribunale: di rigettare le domande attoree, stante la validità dell'atto pubblico di compravendita e la carenza di legittimazione e titolarità attiva di subordinatamente, di rigettare le domande attoree Parte_1 per intervenuta usucapione dei beni oggetto di causa in favore di;
Persona_3 in via gradata - nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione di usucapione - in riconvenzionale di accertare e quantificare mediante CTU i miglioramenti, le addizioni e tutti gli interventi apportati da agli immobili di causa, Persona_3 con condanna dell'attrice a corrispondere quanto dovuto in suo favore oltre le spese legali.
Alla prima udienza, tenuta il 30 gennaio 2009, parte attrice impugnava le difese avverse, dichiarava di volersi avvalere della scrittura di divisione disconosciuta, contestava la fondatezza dei crediti avanzati da controparte e ne eccepiva la prescrizione;
inoltre con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. precisava la domanda chiedendo, in subordine alle già rassegante conclusioni, di annullare il contratto di compravendita così come richiesto dai convenuti nella Controparte_6 propria comparsa di costituzione.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., il giudice con provvedimento del
17.3.2010, reso a scioglimento dell'udienza del 3.3.2010, ammetteva l'istanza di verificazione avanzata da parte attrice, conferendo incarico al CTU dott.ssa Per_10
, la quale con perizia depositata in data 4.3.2011 accertava che le firme
[...] oggetto di verificazione erano autografe e riconducibili a . Persona_3
Il giudice, con provvedimento del 27.9.2010, depositato il 28.9.2011, reso a scioglimento della udienza del 23.9.2011, ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 24.2.2025, il sottoscritto giudicante, divenuto nelle more assegnatario della causa, la tratteneva in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., che l'attrice e il convenuto depositavano. CP_1 MOTIVAZIONE
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per non aver assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
La signora deduce di essere proprietaria di una porzione di un Parte_1 fabbricato sito in NO (SA) e meglio identificato in atti, in forza di scrittura privata di divisione ereditaria registrata in data 31/3/1989 e, in forza di tale allegazione, chiede al Tribunale sia di accertare e dichiarare che ella è unica ed esclusiva proprietaria di una parte dei beni, deducendone l'illegittima detenzione da parte del sig. con ordine di immediato rilascio nei suoi Controparte_1 confronti, sia che altra porzione sia stato illegittimamente alienato ai coniugi e , in forza di atto da ritenersi “nullo/inefficace” Controparte_2 Controparte_3 con conseguente condanna all'immediato rilascio in suo favore.
Ne consegue che parte attrice ha chiesto accertarsi il pieno ed esclusivo diritto di proprietà su detti immobili chiedendone la conseguente restituzione, per cui appare chiaro che non avendo lamentato una lesione del possesso del bene ma del diritto di proprietà, deve concludersi che ha inteso esercitare l'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c. e non quella di restituzione o rilascio.
Preliminarmente va indagata la eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dai convenuti. Essa è destituita di fondamento e va disattesa in quanto l'attrice ha affermato di essere titolare dell'interesse sostanziale di cui ha chiesto in giudizio tutela e per il quale, pertanto, risulta essere legittimata ad agire.
Le azioni di rivendica e di restituzione, pur tendendo entrambe al risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene, hanno natura e presupposti diversi e sono distinte, sia per causa petendi che per petitum.
L'azione di restituzione è personale e mira al recupero materiale di un bene di cui l'istante ha diritto al rilascio in conseguenza della scadenza, della risoluzione, del recesso, dell'inefficacia o dell'invalidità di un rapporto contrattuale, in virtù del quale egli aveva, in precedenza, volontariamente trasmesso il possesso o la detenzione della res al convenuto.
L'azione di rivendicazione, invece, ha natura reale e petitoria, in quanto è finalizzata, da un lato, a rimuovere lo stato di incertezza circa la proprietà del bene per cui è causa e, dall'altro lato, a far ottenere all'istante il bene di cui lamenta la mancanza di disponibilità. A tal uopo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che «l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo» (Cass. Civ., Sez. Un., 7305/2014).
Altra massima di legittimità (v. Cass. 5472/2001) ha chiarito che il rigore probatorio previsto per l'azione di rivendicazione è da ritenersi “…attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato
a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.”
Inoltre, per ciò che concerne la provenienza non è sufficiente un atto di divisione, il quale atteso il suo carattere dichiarativo, non ha di per sé forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione
(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31.01.2012 n. 1392; Cassazione civile, sez. II, 13/04/1987,
n. 3669). Nella specie, l'attrice si è limitata a produrre l'atto di divisione (v. allegati al proprio atto di citazione), senza fornire il titolo successorio in forza del quale i condividenti sono addivenuti alla divisione medesima, inoltre è evidente che l'inizio del possesso dedotto dalla rivendicante sui beni de quibus è di epoca successiva a quello dedotto dal convenuto per cui in assenza della prova di un acquisto a Controparte_1 titolo originario da parte dell'attore la domanda di rivendica deve essere rigettata in uno alla domande accessorie di restituzione dei beni e risarcimento danni.
Invero, la difesa attrice insiste anche nei propri scritti difensivi sulla circostanza che operi una attenuazione dell'onere della prova nella fattispecie in esame, avendo la signora , madre del convenuto partecipato Persona_3 Controparte_1 alla redazione della scrittura di divisione ereditaria del 31.03.1989 quale sua procuratrice.
L'assunto a parere di questo Tribunale non convince.
Deve, difatti, ritenersi che se può anche ammettersi che tale circostanza, corroborata anche dalle risultanze della CTU grafologica svolta in corso di giudizio a fronte del disconoscimento operato da parte convenuta, può far ritenere che non possa parlarsi di possesso della signora sino al 1989, è anche vero Persona_3 che vi è espressa contestazione in ordine alla stessa titolarità dei comuni dante causa (cfr. contestazioni mosse anche dagli altri convenuti che oppongono a tale deduzione il proprio titolo di acquisto), per cui nessuna attenuazione dell'onere della prova può riscontrarsi in capo della attrice.
Come chiarito anche di recente dalla Corte di legittimità “Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto,
l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi "danti causa" (cfr. Cassazione civile sez. II,
31/12/2024, (ud. 11/12/2024, dep. 31/12/2024), n.35258
Ebbene, calando tali coordinate nella fattispecie al presente vaglio, nessun riconoscimento circa alla pregressa titolarità di parte attrice e dei suoi danti causa si ravvisa agli atti né nelle difese del sig. né, tanto meno, degli Controparte_1 altri convenuti. Né tanto meno può dirsi che la signora abbia Parte_1 maturato un acquisto a titolo originario essendo pacifica la circostanza che ella non fosse nel possesso dei beni di cui oggetto di causa. E' circostanza dedotta dalla stessa attrice che difatti ella risiedesse già all'epoca dell'atto di divisione all'estero, per cui neanche vi sono i presupposti temporali per ritenere maturato un suo acquisto a titolo originario a far data dalla stipula dell'atto di divisione.
Ne consegue, in definitiva, il rigetto della domanda di rivendicazione con assorbimento di tutte le altre domande allo stessa connessa.
Anche la domanda proposta nei confronti dei signori e Controparte_2 _3
, volta ad accertare la nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita da
[...] questi ultimi stipulato con il sig. deve rigettarsi non ritenendosi Controparte_1 sussistenti i presupposti di legge.
Ebbene, nella specie, accedendo alla più recente impostazione giurisprudenziale e dottrinale, si è in presenza non di un atto nullo, stante la sostanziale prospettazione di acquisto a non domino da parte dei signori e CP_2 _3
Non viene dunque in rilievo un profilo di nullità dell'atto, ma un conflitto tra titoli e tra potenziali acquirenti: da una parte l'attrice, dall'altra, appunto, il sig.
e . Controparte_2 Controparte_3
In tali casi, come è noto, l'ordinamento appresta un complesso meccanismo, perché
l'acquirente a non domino prevale rispetto al vero titolare solo se ha maturato l'usucapione ordinaria ovvero quella abbreviata, mentre alla eventuale intervenuta trascrizione (naturalmente in buona fede) consegue solo l'abbreviazione dei termini per usucapire e non già l'acquisto immediato.
Come osservato da acuta dottrina, la spiegazione risiede nel fatto mentre il secondo avente causa che per primo trascrive è considerato, per una finzione giuridica, a domino, per l'acquirente a non domino l'acquisto sarà a titolo originario e quindi collegato ad una fattispecie più complessa.
Per i beni mobili si occupa l'art. 1153 cc.
Per i beni immobili, invece, è prevista la cd fattispecie della usucapione abbreviata. Ed infatti la vendita di beni altrui non dà luogo ad una vendita priva di causa o con causa illecita (1343 cc), od in frode alla legge (1344 cc) o con oggetto illecito, impossibile, indeterminato od ancora indeterminabile (1346 cc).
Inoltre, parte attrice neppure ha fornito prova certa e tranquillizzante di motivo illecito comune ad entrambe le parti (1345 cc).
La fattispecie, in esame, dunque, non è sanzionata dalla nullità men che meno dalla annullabilità (cfr. precisazione della domanda ex art. 183 co VI primo termine c.p.c.), ma comporta altre conseguenze.
Ed infatti, l'art. 1478 cc, rubricato “Vendita di cosa altrui”, prevede che se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”.
Perché si abbia vendita di cosa altrui è rilevante non il convincimento che l'alienante abbia o meno dell'altruità della cosa, ma l'effettiva appartenenza ad altri della stessa (Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n. 7515).
Naturalmente, ciò non vuol dire che lo stesso ordinamento non appresti strumenti di tutela in favore dell'effettivo proprietario, ma questa tutela non si pone in termini di nullità dell'acquisto (si tratta di titolo, infatti, astrattamente idoneo a trasferire la proprietà) ma, qualora non si verifichi la fattispecie dell'usucapione decennale, più propriamente in termini di opponibilità (o di non opponibilità) dello stesso acquisto.
Ebbene, calando tali principi nella fattispecie in esame non può che ritenersi che il rigetto della domanda principale volta ad accertare la proprietà in capo alla signora dei beni oggetto di contesa e, quindi, la insussistenza in capo Parte_1 alla stessa di un valido titolo di proprietà opponibile a terzi, è idoneo a riverberarsi anche sulla suddetta domanda e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione se sia o meno maturato il termine per usucapire in capo agli acquirenti.
Al rigetto delle domande attoree consegue l'assorbimento di tutte le domande riconvenzionali promosse in via subordinata sia dal sig. (per Controparte_1 asseriti miglioramenti sui beni oggetto di causa) sia dai signori e Controparte_3
(di garanzia promossa nei confronti dell'alienante e di rimborso Controparte_2 spese).
In ordine alla spese di lite, la peculiarità della vicenda in fatto, unitamente alla pacifica evoluzione giurisprudenziale registrata nelle more del presente giudizio in ordine alle questioni giuridiche ritenute rilevanti ai fini del decidere, induce questo
Tribunale a ravvisare giustificati motivi, nel tenore della norma applicabile ratione temporis, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU sono da compensarsi nella misura del 50% solo tra la signora e Parte_1 Controparte_1
A seguito del rigetto della domanda come trascritta il 24.10.2008 al registro generale n. 42448 e al registro particolare n. 30636 presso il Registro Immobiliare di AL (v. allegato lett. l) della II memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. di parte attrice), va ordinata ex art. 2668 c.c. al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere alla cancellazione della relativa trascrizione con esonero da ogni responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
I) rigetta tutte le domande promosse nell'interesse di parte attrice;
II) dichiara assorbite le domande riconvenzionali subordinate avanzate rispettivamente dal sig. e dai signori e Controparte_1 Controparte_2
; Controparte_3
III) compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti in causa;
IV) pone definitivamente a carico di e di Parte_1 Controparte_1 nella misura del 50% ciascuno;
V) ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascritta il 24.10.2008 al registro generale n. 42448 e al registro particolare n. 30636 presso il Registro
Immobiliare di AL, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 13.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa