Articolo 19 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 18Articolo 20
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29 luglio 1945
Art. 19.


(Equiparazione delle Autorita' di Governo ai Prefetti).


Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 del codice penale militare di guerra, sono equiparati ai Prefetti le corrispondenti Autorita' di Governo dei possedimenti o di altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, fuori dei confini del Regno.
Entrata in vigore il 29 luglio 1945