Art. 19.
(Equiparazione delle Autorita' di Governo ai Prefetti).
Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 del codice penale militare di guerra, sono equiparati ai Prefetti le corrispondenti Autorita' di Governo dei possedimenti o di altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, fuori dei confini del Regno.
(Equiparazione delle Autorita' di Governo ai Prefetti).
Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 del codice penale militare di guerra, sono equiparati ai Prefetti le corrispondenti Autorita' di Governo dei possedimenti o di altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, fuori dei confini del Regno.