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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/10/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
SEPAR. SENZA FIGLI/ FIGLI MAGG.AUTOM.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 22 luglio 2025, da
1) sig.ra (cod. fisc. ), nata in [...]-shi (Giappone) il 1febbraio 1994, Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadina Giapponese, professione: cantante lirica, titolo di studio: laurea e
2) sig. , (cod. fisc. ) nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], cittadino italiano, professione: tecnico meccanico, titolo di studio: diploma
Entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Valentina Milone (cod. fisc. – PEC C.F._3
del Foro di Busto Arsizio e dall'Avv. Cristina Miccoli del Foro di Email_1
Varese (C.F. ) pec: C.F._4 Email_2
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Erba (CO) il 20.4.2024, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Erba al n. 5, P I, anno 2024, in regime patrimoniale di separazione dei beni
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22.07.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nessuna previsione di contributo al mantenimento viene regolamentata;
- ordinare al Comune di Erba (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- spese legali del presente giudizio poste interamente a carico della sig.ra Parte_1
- dare atto che, con le pattuizioni di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla regolamentazione di ogni questione, di natura patrimoniale e non, esistente tra gli stessi con specifico riguardo al periodo di intercorsa convivenza cessata il 9.4.2025 e di nulla avere ulteriormente a pretendere l'uno dall'altra, rispetto a quanto contemplato nel presente ricorso;
- dare atto che i coniugi si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
2 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Erba (CO) il 20.4.2024, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Erba al n. 5, P I, anno 2024, in regime patrimoniale di separazione dei beni
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erba perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Erba dove l'atto è stato parimenti trascritto;
6) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in Como, il 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 22 luglio 2025, da
1) sig.ra (cod. fisc. ), nata in [...]-shi (Giappone) il 1febbraio 1994, Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadina Giapponese, professione: cantante lirica, titolo di studio: laurea e
2) sig. , (cod. fisc. ) nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], cittadino italiano, professione: tecnico meccanico, titolo di studio: diploma
Entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Valentina Milone (cod. fisc. – PEC C.F._3
del Foro di Busto Arsizio e dall'Avv. Cristina Miccoli del Foro di Email_1
Varese (C.F. ) pec: C.F._4 Email_2
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Erba (CO) il 20.4.2024, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Erba al n. 5, P I, anno 2024, in regime patrimoniale di separazione dei beni
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22.07.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nessuna previsione di contributo al mantenimento viene regolamentata;
- ordinare al Comune di Erba (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- spese legali del presente giudizio poste interamente a carico della sig.ra Parte_1
- dare atto che, con le pattuizioni di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla regolamentazione di ogni questione, di natura patrimoniale e non, esistente tra gli stessi con specifico riguardo al periodo di intercorsa convivenza cessata il 9.4.2025 e di nulla avere ulteriormente a pretendere l'uno dall'altra, rispetto a quanto contemplato nel presente ricorso;
- dare atto che i coniugi si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
2 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Erba (CO) il 20.4.2024, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Erba al n. 5, P I, anno 2024, in regime patrimoniale di separazione dei beni
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erba perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Erba dove l'atto è stato parimenti trascritto;
6) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in Como, il 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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