CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020697 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 483/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : annullamento dell'atto di accertamento impugnato
Resistente : respingere il ricorso e condanna alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.5.2025 Ricorrente_1 assistito come in atti,impugna l'avviso di accertamento IMU del Comune di Viterbo per omesso versamento dell'IMU anno 2020 relativamente a due unità immobiliari (f.197 part797/15 cat.a/2 e f.197 part.797/7cat.c/6.,chiedendone l'annullamento ; eccepisce la spettanza dell'esenzione dall'IMU in quanto, appartenendo alla categoria del "personale militare in servizio permanente , gli immobili in questione rappresentano la propria abitazione principale . Contestualmente al ricorso presenta anche istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto. Si costituiva Il Comune di Viterbo con memorie dove conferma la legittimità dell'accertamento ; era risultato infatti che il ricorrente era titolare di altro immobile abitativo nel Comune di Bolsena dove nell'anno 2020 aveva residenza anagrafica. L'Ufficio contedsta inoltre che il Ricorrente_1 aveva pure omesso la presentazione della dichiarazione prevista dall'art 1 comma 741 lett.c) L.160/2019. All'udienza del 26/5/2025 la sospensiva veniva rigettata per mancanza dei requisiti di legge e successivamente il 26/10/20225 la Corte,in composizione monocratica,decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si conferma la posizione del Comune resistente laddove contesta al Ricorrente_1 di non aver rispettato l'obbligo dichiarativo previsto "in ogni caso" per il riconoscimento all'esenzione IMU. In tal senso si ritiene di condividere quanto già in precedenza espresso da questa CGT con sentenza 136/2025 che si trascrive: per il beneficio in questione è necessaria la dichiarazione IMU a pena di decandenza
(CTR Lazio 3722/22) e se ne può avvalere il personale che sia titolare di un "unico immobile", non concesso in locazione, cioè del solo esistente nel proprio patrimonio. In merito invece alla applicazione dell'agevolazione sull'IMU invocata dal ricorrente, si conferma che l'esenzione può essere applicata solo in presenza sul territorio nazionale di un solo immobile E' emerso dai controlli effettuati dall'Ufficio in occasione dell'istanza di autotulela ,antecedente alla proposizione del ricorso,che Ricorrente_1 ,militare, è proprietario anche di un immobile abitativo nel Comune di Bolsena dove ha la residenza anagrafica. La documentazione catastale ed anagrafica supporta la pretesa IMU per l'anno 2020. Si ritiene tuttavia che seppur non accolte,le eccezioni del ricorrente possano giustificare la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020697 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 483/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : annullamento dell'atto di accertamento impugnato
Resistente : respingere il ricorso e condanna alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.5.2025 Ricorrente_1 assistito come in atti,impugna l'avviso di accertamento IMU del Comune di Viterbo per omesso versamento dell'IMU anno 2020 relativamente a due unità immobiliari (f.197 part797/15 cat.a/2 e f.197 part.797/7cat.c/6.,chiedendone l'annullamento ; eccepisce la spettanza dell'esenzione dall'IMU in quanto, appartenendo alla categoria del "personale militare in servizio permanente , gli immobili in questione rappresentano la propria abitazione principale . Contestualmente al ricorso presenta anche istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto. Si costituiva Il Comune di Viterbo con memorie dove conferma la legittimità dell'accertamento ; era risultato infatti che il ricorrente era titolare di altro immobile abitativo nel Comune di Bolsena dove nell'anno 2020 aveva residenza anagrafica. L'Ufficio contedsta inoltre che il Ricorrente_1 aveva pure omesso la presentazione della dichiarazione prevista dall'art 1 comma 741 lett.c) L.160/2019. All'udienza del 26/5/2025 la sospensiva veniva rigettata per mancanza dei requisiti di legge e successivamente il 26/10/20225 la Corte,in composizione monocratica,decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si conferma la posizione del Comune resistente laddove contesta al Ricorrente_1 di non aver rispettato l'obbligo dichiarativo previsto "in ogni caso" per il riconoscimento all'esenzione IMU. In tal senso si ritiene di condividere quanto già in precedenza espresso da questa CGT con sentenza 136/2025 che si trascrive: per il beneficio in questione è necessaria la dichiarazione IMU a pena di decandenza
(CTR Lazio 3722/22) e se ne può avvalere il personale che sia titolare di un "unico immobile", non concesso in locazione, cioè del solo esistente nel proprio patrimonio. In merito invece alla applicazione dell'agevolazione sull'IMU invocata dal ricorrente, si conferma che l'esenzione può essere applicata solo in presenza sul territorio nazionale di un solo immobile E' emerso dai controlli effettuati dall'Ufficio in occasione dell'istanza di autotulela ,antecedente alla proposizione del ricorso,che Ricorrente_1 ,militare, è proprietario anche di un immobile abitativo nel Comune di Bolsena dove ha la residenza anagrafica. La documentazione catastale ed anagrafica supporta la pretesa IMU per l'anno 2020. Si ritiene tuttavia che seppur non accolte,le eccezioni del ricorrente possano giustificare la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.