TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 4892 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4892 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/03/2025 le parti, e Parte_1 CP_1 hiedevano pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
[...] nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (nt. il 23/03/2021) e Persona_1 Per_2
(nt. il 3/05/2025), minorenni.
[...]
Le parti comparivano all'udienza del 2/10/2025 e ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso.
1 Il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito le seguenti condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio:
i ricorrenti vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto.
i figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti lo stesso;
i figli minori avranno residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenerli con sé con le seguenti modalità:
a) Il padre potrà accompagnare i minori (anche quando saranno in età scolastica) Per_2 tutti i giorni dalla casa familiare a scuola, e li andrà a prendere per ricondurli alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con i minori i pomeriggi del lunedì e del giovedì, dalla uscita di scuola fino alle 20,00 circa, nonché, se vorrà - a settimane alterne - il sabato o la domenica dalle ore 9,30 alle 20,00;
c) quando avrà compiuto i tre anni potrà rimanere a pernottare anche dal padre il Per_2 sabato notte per essere riconsegnato alla madre alle ore 18,00 della domenica, il pernottamento di presso il padre invece, tra il sabato e la domenica con le modalità anzidette, è già Per_1 consentito;
d) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, il giorno della Vigilia o quello di Natale;
e) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o il Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
f) le vacanze estive dei figli dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé i minori per due settimane di vacanza. E' tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza.
g) il padre trascorrerà con i minori il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
h) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stiano con il padre, i minori trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
2 i) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
Per il mantenimento dei figli sono stabilite le seguenti somme: il sig. Controparte_1 verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per ciascun figlio minore, la Parte_1 somma di € 250,00 mensili (totali € 500,00) entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente da versarsi a mezzo Carta Postepay Evolution o iban intestati alla sig.ra oltre a consentire alla stessa la possibilità di percepire il 100% dell'assegno Parte_1 unico sia per il presente (ad oggi l'assegno per è di € 200,00 circa) che per il futuro (per Per_1 entrambi i minori l'assegno sarà di circa € 400,00);
Le spese mediche straordinarie, le spese per l'acquisto dei libri e ogni altra spesa non prevista e necessarie per i figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, peraltro infradodicenni, senza possibilità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi, in ragione della tenera età e in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, esse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa gli accordi tra i genitori, riportati in motivazione;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
3 Dott. Alessio Marfè
Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4892 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/03/2025 le parti, e Parte_1 CP_1 hiedevano pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
[...] nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (nt. il 23/03/2021) e Persona_1 Per_2
(nt. il 3/05/2025), minorenni.
[...]
Le parti comparivano all'udienza del 2/10/2025 e ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso.
1 Il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito le seguenti condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio:
i ricorrenti vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto.
i figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti lo stesso;
i figli minori avranno residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenerli con sé con le seguenti modalità:
a) Il padre potrà accompagnare i minori (anche quando saranno in età scolastica) Per_2 tutti i giorni dalla casa familiare a scuola, e li andrà a prendere per ricondurli alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con i minori i pomeriggi del lunedì e del giovedì, dalla uscita di scuola fino alle 20,00 circa, nonché, se vorrà - a settimane alterne - il sabato o la domenica dalle ore 9,30 alle 20,00;
c) quando avrà compiuto i tre anni potrà rimanere a pernottare anche dal padre il Per_2 sabato notte per essere riconsegnato alla madre alle ore 18,00 della domenica, il pernottamento di presso il padre invece, tra il sabato e la domenica con le modalità anzidette, è già Per_1 consentito;
d) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, il giorno della Vigilia o quello di Natale;
e) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o il Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
f) le vacanze estive dei figli dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé i minori per due settimane di vacanza. E' tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza.
g) il padre trascorrerà con i minori il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
h) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stiano con il padre, i minori trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
2 i) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
Per il mantenimento dei figli sono stabilite le seguenti somme: il sig. Controparte_1 verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per ciascun figlio minore, la Parte_1 somma di € 250,00 mensili (totali € 500,00) entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente da versarsi a mezzo Carta Postepay Evolution o iban intestati alla sig.ra oltre a consentire alla stessa la possibilità di percepire il 100% dell'assegno Parte_1 unico sia per il presente (ad oggi l'assegno per è di € 200,00 circa) che per il futuro (per Per_1 entrambi i minori l'assegno sarà di circa € 400,00);
Le spese mediche straordinarie, le spese per l'acquisto dei libri e ogni altra spesa non prevista e necessarie per i figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, peraltro infradodicenni, senza possibilità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi, in ragione della tenera età e in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, esse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa gli accordi tra i genitori, riportati in motivazione;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
3 Dott. Alessio Marfè
Dott. Raffaele Sdino
4